Legittimazione e limiti degli Ordinamenti giuridici tra giuridicità e Diritto


I-Parte


1a) Per parlare correttamente di Ordinamenti giuridici è fuor di dubbio che sia necessario aver chiaro in cosa consista la ‘giuridicità’ che si vorrebbe attribuir loro.

1b) Non di meno: è davanti a tutti, soprattutto a chi negli anni 80 aveva pensato che fosse finalmente stata raggiunta un’adeguata ‘definizione’ di Diritto –cosa che molti canonisti di varia età (coi quali spesso dibatto) danno ancora per scontata– l’estrema difficoltà degli ultimi anni ad individuare adeguatamente tale nozione, soprattutto negli ambiti della Bio-etica e dei c.d. Diritti fondamentali, di cui le Sentenze di cassazione italiana o della Corte europea sono una triste testimonianza, per quanto solo esemplificativa.


2) Per parte mia ritengo il problema del tutto aperto ed irrisolto, anche se sono convinto che l’Epistemologia attuale possa dare una mano a chiuderlo anche definitivamente (almeno come impostazione)… non senza il contributo dei maggiori teorici del Diritto degli ultimi decenni (citerò P. Grossi e S. Cotta).


3) Un’attenzione specifica dev’essere assegnata dal canonista al grande sforzo teoretico realizzato in campo ecclesiale sulla base della c.d. dottrina tradizionale che ripropone –senza sostanziali attenzioni agli sviluppi del Novecento– le concezioni stratificatesi lungo i secoli da Javoleno a Suarez …a qualcuno di noi, in cui Diritto e giustizia dovrebbero auto-legittimarsi reciprocamente.


4) Proprio riguardo a tali presupposti la mia riflessione rimanda a tre acquisizioni epistemologiche del Novecento, ormai assunte dalla Scienza, dalla Logica e dalle migliori Gnoseologie; si tratta:

a) delle antinomie di Russel: non può esistere un insieme che contenga anche se stesso;

b) del teorema di Gödel: nessun sistema completo è in grado di contenere tutte le proprie proposizioni;

c) del teorema di Tarski: ogni linguaggio dev’essere definito nella sua completezza da un meta-linguaggio superiore.


5) Secondo tali presupposti –inevitabili per il buon ragionare odierno– non solo:

a) definire il Diritto in base alla giustizia (e viceversa) risulta tautologico, e quindi inutile, ma 

b) non è assolutamente possibile definire nessuno degli assiomi/postulati dell’ambito giuridico attraverso null’altro che appartenga allo stesso ambito.

5a) Il giuridico ed il Diritto vanno pertanto definiti dal di fuori dell’ambito giuridico stesso (è come il gioco del ‘tabù’ in cui non si possono usare certe parole per definirne altre).


6) Non va sottovalutato, in merito, che le due non-definizioni date da S. Tommaso circa la ‘legge’ [con un “quædam” non si definisce proprio nulla!] tenessero già conto di queste ‘evidenze’, non riferendosi affatto all’ambito –di per sé– giuridico:

6a) Legge come «quædam regula et mensura actuum» (S. Th., I-II, 90, a. 1, co);

6b) Legge come «quædam rationis ordinatio ad bonum commune … » (S. Th., I-II, 90, 4).

6c) Non è da meno la definizione di Diritto data da Dante nel De Monarchia come « realis ac personalis hominis ad hominem proportio, quæ servata hominum servat sotietatem et corrupta corrumpit» (II , 5, 3).


7) Trovando conferma nelle sollecitazioni di S. Cotta –acquisite e gestite molto liberamente– pongo la questione in termini di ‘qualificazione esistenziale’ dell’agire umano.

7a) Le cose, gli atti ed i fatti che entrano nella vita umana non hanno un ‘significato’ in sé, ma lo ricevono dalla ‘qualificazione’ che la persona e la società ne danno dal punto di vista esistenziale.

7b) P. es.: un tornado caraibico può essere ‘qualificato’ in decine di modi diversi:

a) per il meteorologo è un semplice fenomeno naturale annesso a determinate condizioni climatiche,

b) per l’assicuratore è un rischio che vale la pena ‘garantire’ attraverso indici di richio diversi dalla costa al deserto,

c) per chi ci ha rimesso la casa è una disgrazia irreparabile,

d) per chi ci ha rimesso il raccolto è un danno fallimentare,

e) per che vende materiale edile è un business…

f) per il fotografo è una grande occasione per dimostrare le proprie capacità… ecc.

7c) Di conseguenza, Economia, Arte, Diritto, Musica… non sono cose/res in sé e per sé, ma semplici astrazioni che rimandano ad una qualificazione di atti, fatti, cose, di cui l’umanità fa esperienza.


8) Le cose, gli atti ed i fatti –pertanto– non nascono giuridici in sé ma lo diventano in conseguenza di una loro specifica qualificazione esistenziale, attenta a determinati aspetti piuttosto che ad altri.

8a) Ci sono comportamenti e fatti che vengono trattati a livello sociale come ‘giuridici’; p. es.:

a) i risultati sportivi: chi ha vinto una gara/partita gode di una posizione indubitata che gli conferisce specifiche prerogative ‘pubbliche’ e ‘sanzionate’;

b) i Sacramenti nella vita cristiana, così come la predicazione e l’insegnamento.

8b) Tale giuridicità non è ‘intrinseca’ a specifiche cose, atti e fatti, ma viene loro riconosciuta esistenzialmente dalla collettività di riferimento.


9) Il meta-referente (Tarski), quindi, del giuridico è il sociale.

9a) Non è, però, ‘tutto’ il sociale ad essere giuridico ma solo quello che rileva dal punto di vista della relazione-sociale, modificandola.

9b) La giuridicità diventa, allora, una qualificazione della variazioni socio-relazionali …e non inter-personali semplicemente. Per dirla con un riferimento classico: non c’è Diritto per Robinson Crusoe naufrago sull’isola con Venerdì. Tra ‘morti di fame’ non si ragiona di ‘diritti’.


10) Ecco allora una proposta concettuale che tenga conto di quanto sin qui illustrato e ponga premesse sufficienti per individuare cosa sia ‘giuridico’.

10a) La giuridicità consiste nella capacità che alcuni eventi hanno di influenzare le relazioni tra soggetti appartenenti allo stesso Ordinamento, mutandone in qualunque modo la situazione relazionale precedente, così che la nuova posizione relazionale di almeno uno dei soggetti (o oggetti) implicati sia almeno e cumulativamente: [a] pubblicamente riconoscibile, [b] relazionalmente rilevante, [c] istituzionalmente sanzionabile per chiunque degli altri soggetti appartenenti all’Ordinamento.

10b) Pubblicità (socio-relazionale), rilevanza (socio-relazionale), sanzionabilità (socio-relazionale) non sono altro che diverse espressioni della oggettività, separabilità, generalità, coercibilità che caratterizzano il Diritto nella propria essenza più profonda.

10c) Questa definizione calza a puntino per il Diritto canonico, riconoscendolo come ‘vero’ Diritto, ad ogni effetto.


II-Parte


11) Il ‘risultato’ così raggiunto ha, però, immediate ricadute proprio sulla concezione dell’Ordinamento giuridico come tale, soprattutto, in termini di sua ‘legittimazione’ (sostanziale ‘fondamento’) e suoi ‘limiti’.


12) Dal punto di vista socio-antropologico, l’Ordinamento giuridico costituisce solo ‘una’ delle fasi ordinamentali che caratterizzano il vivere sociale umano, alcune delle quali sono veri meta-referenti dell’Ordinamento giuridico stesso:

12a) Si parte dal livello più profondo costituito dall’ordinamento spirituale (religioso o mitico) caratterizzato dal vivere eticamente;

12b) segue l’ordinamento culturale caratterizzato dal vivere moralmente;

12c) segue l’ordinamento socio-istituzionale caratterizzato dal vivere istituzionalmente;

12d) segue l’ordinamento giuridico caratterizzato dal vivere giuridicamente…

12e) potrebbe seguire l’ordinamento legislativo caratterizzato dal vivere legalmente.


13) Il passaggio dagli ordinamenti più sostanziali (ord. spirituale) a quelli più formali (ord. legale) avviene per ‘inefficacia funzionale’ degli ordinamenti stessi nello stabilizzare i conflitti (e rapporti) socio-relazionali.

13a) Man mano le ‘soluzioni’ prospettate dall’ordinamento in cui avviene il conflitto non sono riconosciute ed assunte come stabili e definitive tanto dalle parti che dalla collettività implicata, si sente la necessità di assicurar loro una maggiore efficacia/vigenza ampliando la base di condivisione delle motivazioni della soluzione stessa.

13b) Questo avviene passando ad un livello di maggiore formalizzazione e pubblicità: da etico, a morale, a istituzionale, a giuridico a legale.


14) Questo procedere, tuttavia, è riduzionistico, poiché va dal fondamento alla forma… perdendo progressivamente di consistenza e diventando sempre più superficiale.


15) Ciò che questa dinamica non dice direttamente, tuttavia, è il suo basarsi unicamente e costantemente sulla ‘credenza/accettazione’ condivisa dello strato assiologico che motiva e consolida la soluzione definitiva dei conflitti.

15a) Di conseguenza: ogni indebolimento della base assiologica condivisa spinge gli ordinamenti a passare dallo spirituale al legale.


16) Ciò palesa come la ‘forza’ del giuridico si trovi tutta e solo nel meta-giuridico!

16a) Minore è lo spessore del meta-giuridico ‘remoto’ (lo spirituale ed il culturale) maggiore tenderà a diventare la forza dell’intra-giuridico (il legale).


17) Ne deriva la necessità assoluta di porre un freno alla corsa di ‘giuridizzazione’ di qualunque ambito della quotidianità esistenziale, prima che tutto diventi sola Lex …formale e ‘contrattuale’ tra gli interessi dei poteri-forti.


18) Il Diritto naturale ed il Diritto divino sono stati i due ‘vaccini’ contro questa degenerazione formalizzante e contro-valoriale.

18a) Occorre preservare la specificità anti-formale di queste due categorie concettuali:

a) la loro sostanziale non-giuridicità e

b) la loro non positivizzabilità

per goderne i frutti più autentici che mantengano saldamente l’ordinamento (anche giuridico) all’interno degli spazi assiologici dei contenuti e non di quelli solo formali del giuridico-legale.


19) Senza una reale vigenza ed accettazione dell’ordinamento spirituale e culturale non esistono alternative alla sola Lex, qualunque essa sia, purché adeguatamente funzionale alle esigenze della mutante collettività …ridotta ormai oggi un immenso centro commerciale.


20) In questo modo solo il vero ed effettivo ‘limite’ dell’ordinamento giuridico ne potrà costituire l’originaria ed autentica legittimazione.


21) Queste considerazioni valgono in modo del tutto specifico per l’Ordinamento canonico, il quale anche sotto questo profilo può dirsi pienamente giuridico, pur senza alcuna necessità di diventare ‘legale’, poiché il suo fondamento essenzialmente ‘spirituale’ ne scongiura qualunque innecessaria formalizzazione riduzionistica.


22) Non di meno, la definizione di giuridicità e Diritto qui fornita risulta pienamente valida anche sotto questo profilo assolutamente fondativo.

 Si era già provato ad abbozzare questa ‘concettualizzazione’ nel corso della “Quarta Giornata Canonistica Interdisciplinare” del marzo 2009: P. GHERRI, Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo, in Apollinaris, LXXXII (2009), __.