La dimensione fisica dell’opera della Prof.sa Izzi non rende ragione, purtroppo, dell’effettivo ‘spessore’ della sua ampia ricerca “condotta, in modo organico, su quasi quattrocento Sentenze emesse dal Tribunale della Rota romana in cause d’incapacità consensuale tra il 1987 ed il 1998, ultima annata sinora disponibile nella pubblicazione ufficiale” (pag. 11).
La finalità dello studio –espressa con chiarezza nella presentazione del noto processualista M.J. Arroba Conde– consiste nella ricerca degli effettivi riscontri giurisprudenziali dei discorsi rivolti da Giovanni Paolo II “agli Uditori rotali in occasione dell’apertura degli Anni Giudiziali 1987 e 1988. In questi testi il Papa ribadiva l’esigenza di far tesoro dei progressi delle Scienze umane nell’accertare la verità e, quindi, di ricorrere all’aiuto degli esperti in Scienze psichiche in materia d’incapacità matrimoniale; sottolineava, al tempo stesso, alla luce di una prassi giudiziale non sempre oculata, la necessità di assicurarsi che i risultati della Perizia psichica fossero compatibili con l’antropologia cristiana, evitando tutti quei presupposti deterministici che misconoscono il ruolo delle risorse morali e trascendenti nel superamento personale dei problemi della vita” (pag. 5).Secondo tale finalità l’opera dedica oltre trenta pagine (105-136) ad una utilissima e perspicua rassegna dei brani più significativi delle Sentenze esaminate, distinguendone le motivazioni in iure ed in facto, tanto per l’accoglimento che per la reiezione dei risultati peritali in ragione del loro fondamento antropologico.
La scelta di analizzare la Giurisprudenza rotale conferisce allo studio
un orientamento decisamente ‘tecnico’ e ‘pratico’ più
che teoretico; caratterizzandosi per una profonda sensibilità
verso la ‘persona umana’ sempre presente, seppur non
espressamente teorizzata secondo specifiche filosofiche o, più
in generale, ‘fondative’ …a maggior vantaggio degli operatori
del Diritto processuale che non dei teorici del Diritto canonico che,
tuttavia, non potranno sottovalutare né l’impostazione
generale, né vari passaggi dell’opera.
Il
Primo Capitolo offre un approccio ‘sistematico’ alla Perizia
psichica nei Processi di nullità matrimoniale per incapacità
consensuale (Can. 1095): il concetto di prova peritale, la
configurazione giuridica della Perizia, la sua utilità liceità
e necessità, l’alternativa tra Perizia psicologica e
psichiatrica, la distinzione tra Perizia tecnica e c.d. ‘voto sugli
Atti’, vantaggi e rischi derivanti dall’impiego dei test
psico-diagnostici, la valutazione della Perizia, il rapporto
Giudice-Perito.
Il Secondo Capitolo è dedicato a precisare il significato del controllo processuale sul ‘fondamento antropologico’ della Perizia da un punto di vista ‘dottrinale’, attraverso l’analisi della dottrina e Giurisprudenza precedenti il 1987 e le due Allocuzioni alla Rota romana del 1987 e 1988.
Il Terzo Capitolo, di carattere eminentemente ‘tecnico’, entra direttamente in media re, affrontando l’apporto giurisprudenziale rotale sotto il profilo statistico e contenutistico, presentandosi per gli ‘addetti ai lavori’ come la parte più ‘interessante’, con tanto di ‘tabelle’ e citazioni di Sentenze rotali.
Anche l’approccio del non-processualista ad un’opera di questa portata non risulta, tuttavia, inutile soprattutto per le categorie concettuali utilizzate in diretta dipendenza dal Magistero pontificio, categorie che, pur immediatamente designate come ‘antropologiche’ (nello stesso titolo dell’opera), in realtà non si esauriscono affatto in questa concettualizzazione del tutto generica, ma mostrano di cogliere con specifica attenzione le componenti più direttamente ‘personalistiche’ del giuridico ecclesiale e della sua espressione processuale. Proprio quest’orientamento ‘personalista’, d’altra parte, caratterizzava in modo esplicito l’impostazione filosofica fondamentale di Giovanni Paolo II e del suo insegnamento.
Discriminante fondamentale in materia si rivela il passaggio dal livello solamente ‘umano’ (genericamente antropologico) a quello specificamente ‘personale’ in cui il criterio di riferimento non è una generica ed astratta (irrealistica) ‘idea’ di uomo, sufficientemente tale poiché creato ad immagine e somiglianza di Dio e –a causa della ‘dinamica storica’ (sic!), successivamente– redento in Cristo, ma il valore intangibile di ogni e ciascuna concreta persona umana nella complessità (e tragicità) del suo vissuto personale, anche psico-affettivo.
L’esempio chiaro è già a pag. 22, laddove circa la liceità della Perizia, si afferma con chiarezza che non è sufficiente la sua ammissibilità in linea generale e teorica (prevista addirittura dal Codice quale quarto mezzo di prova disciplinato) quanto piuttosto “il modo in cui viene realizzata, ossia se i mezzi o le modalità della sua esecuzione risultano lesivi della dignità della persona del Periziando o dei suoi diritti inviolabili. In particolare, potrebbe determinarsi una violazione dell’intimità personale, illecita ai sensi del Can. 220, a causa di un impiego non corretto di talune tecniche esplorative che indagano sull’interiorità della persona, facendo affiorare la parte più profonda dello psichismo umano, gli aspetti non cogniti della personalità: come avverte la migliore dottrina, in tali casi la liceità della perizia dipenderà dal consenso informato e libero del Periziando”.
Anche in tema di test psico-diagnostici (pag. 38), sicuramente leciti sotto il profilo etico (l’humanum) e di per sé non contrari alla dignità umana, si nota come “sussiste il fondato pericolo che siano enfatizzati i tratti anomali della personalità, senza una sufficiente considerazione delle capacità compensative della persona”, al punto che tali tecniche non possono escludere il colloquio diretto col Periziando.
Sotto
questo profilo rileva inoltre in modo strutturale proprio in tema di
Perizie (e nell’insegnamento di Giovanni Paolo II in modo
particolare) l’apporto delle Scienze psicologiche e psichiatriche
(ma non solo); apporto di per sé del tutto indifferente ed
irrilevante nelle prospettive (teo-)antropologiche dei canonisti più
attenti all’uomo –creato e redento in Cristo– che alla
concreta persona.
Proprio all’apporto delle Scienze psicologiche e psichiatriche ed alla loro relazione alla ‘qualità’ della Perizia fa riferimento il Secondo Capitolo del libro, ricordando come il Magistero ecclesiastico già con Pio XII (agli Uditori rotali nel 1941) sollecitasse una visione equilibrata e rispettosa del carattere scientifico della Psicologia e Psichiatria, riconoscendo l’utilità del contributo che tali Scienze possono offrire nei diversi campi dell’attività ecclesiale ed invitando ad un atteggiamento di apertura e ad una loro sempre più approfondita conoscenza. E’ interessante sotto questo profilo come sia il Magistero che la dottrina sembrino contrapporre “modelli antropologici” e “principi della Rivelazione cristiana”, parendo escludere espressamente ex parte Ecclesiæ la ‘modellizzazione’ antropologica, per conservare una maggiore fedeltà ai ‘principi’ …anche eventualmente non ancora ben sistematizzati (pag. 55).
E’ questo, però, a ben vedere il vero nodo della questione proposta! A pag. 56 infatti viene affrontata la questione preliminare di “quale antropologia” per i Periti e per i Giudici; a tale scopo l’autrice osserva come “in proposito, anche i canonisti, seppure dalla loro prospettiva specifica, si sono chiesti se, al presente, sia possibile parlare di un’unica antropologia cristiana o visione filosofica ultima dell’essere umano. I pareri sono, in realtà, diversificati: secondo alcuni autori la più autentica rappresentazione dell’antropologia cristiana deve individuarsi nella Filosofia scolastica, secondo altri nessuno degli attuali modelli filosofici può qualificarsi come unica espressione dell’antropologia cristiana”; decisivi sarebbero, invece, alcuni presupposti irrinunciabili della Rivelazione cristiana che nelle pagine seguenti si cerca di esporre in continuità con gli insegnamenti conciliari di GS 12-17 e 22.
La persona umana cui occorre guardare è responsabile del proprio progresso materiale e morale, così come del proprio destino eterno; ha una libertà finita, creaturale, ferita dal peccato, ma è sostenuta dalla Grazia divina che l’aiuta nell’accettare i limiti, nel dominare gli impulsi interni e nel tendere ai valori trascendenti, realizzando così la propria vocazione. Di quest’uomo occorre avere una “visione personalista-inegrale” che guardi all’individuo in quanto persona in tutta la sua irripetibile realtà dell’essere e dell’agire; nell’inscindibile unità di corpo e spirito; in tutta la verità della sua vita, nella sua coscienza, nella sua continua inclinazione al peccato ed insieme nella sua continua aspirazione alla verità, al bene, al bello, alla giustizia, all’amore. La coniugalità, poi, esige il riconoscimento della complementarietà e pari dignità dell’uomo e della donna, lo stesso Sacramento del Matrimonio interviene come strumento di Grazia che aiuta a superare gli inevitabili ostacoli e difficoltà per realizzare la propria vocazione. Quanto contrasta con questi ‘valori’ circa i quali la Rivelazione cristiana ha preceduto (e ‘perfezionato’) la stessa Filosofia non può essere accettato come adatto ad offrire al Giudice ecclesiastico elementi in grado di formare la sua certezza morale circa l’esistenza del Vincolo de quo.
In
questa linea s’inseriscono i contenuti specifici delle due
Allocuzioni pontificie considerate quali punti di partenza della
ricerca intrapresa.
L’opera si presenta sotto molti aspetti come espressione –fondata e promettente anche sotto il profilo tecnico– di una sensibilità spiccatamente ‘personalista’ che pare voler emergere in alcuni ambienti canonistici di età nettamente post-conciliare. Beneaugurando per questa prospettiva.