Elementi ermeneutici in tema di rappresentanza e funzioni personali di Vescovi e Parroci
in rapporto alle Comunità istituzionali presiedute



1. Introduzione

Va ormai consolidandosi in Italia, secondo una presunta esemplarità attribuita a logiche e dinamiche proprie di ordinamenti giuridici soprattutto di common Law, la tendenza giurisprudenziale che accomuna Parroci, Vescovi diocesani, Parrocchie e Diocesi, nel sobbarcarsi i costi di risarcimento danni derivanti da condotte, spesso solo colpose, di soggetti o soggettività di origine canonica elementarmente ricondotti ad unum sotto il profilo delle responsabilità e come tali trattati ben al di là di quanto previsto non solo dal Diritto canonico ma, molto maggiormente, dallo stesso Diritto statuale. Il tema ha suscitato in anni recenti diversi apporti dottrinali e di Teoria generale purtroppo in gran parte disattesi in sede giudicante, delineando due veri e propri ‘monologhi’ spesso declamati sullo stesso palco anche in contemporanea.

Punto nodale delle questioni si è palesato nel tempo l’equivoco circa le reali relazioni tra soggetti (= Parroci e Vescovi diocesani) e soggettività (= Parrocchie e Diocesi), fino alla loro stessa reversibilità sostanziale, ignorando pienamente le individualità e peculiarità specifiche di ciascuno, secondo prospettive che, come s’illustrerà di seguito, non risultano plausibili neppure per lo stesso ordinamento italiano.

Nelle note, solo iniziali in materia, che seguono si cercherà di proporre qualche elemento espressamente statuale utile ad un corretto inquadramento della questione e, si spera, adatto a correggere l’evidente incongruità dell’applicazione dell’Art. 2049 del Codice civile italiano alle dinamiche relazionali e funzionali specifiche dell’ordinamento canonico. Prima di addentrarsi nella trattazione vera e propria è però necessario porre in evidenza due elementi di carattere concettuale utili per impostare correttamente il percorso che verrà proposto.

1) Il primo elemento da considerare riguarda l’inesistenza nell’ordinamento canonico del concetto di “Ente”. Nonostante per mera comodità si parli comunemente di Enti canonici, suddivisi in Enti gerarchici ed Enti non gerarchici, tuttavia quel concetto non esiste o, comunque, non ha uno specifico valore teoretico. Al loro posto sono esistite, per oltre un millennio, le persone morali, quali soggetti diversi dalla persona fisica (= homo), capaci però di operare nello spazio giuridico assumendo doveri ed obbligazioni ed esercitando diritti al pari delle persone fisiche; persone morali costituite da universitates personarum vel bonorum. Questo fino a 40 anni fa, prima del CIC del 1983.

A partire dal Codice del 1983, infatti, senza specifiche riflessioni teoretiche o sistematiche in proposito, l’ordinamento canonico utilizza – con finalità meramente utilitaristica – il concetto di persona giuridica (pubblica o privata) in modo tendenzialmente indiretto ed in chiave funzionale e non ontologica, mai cioè utilizzando l’espressione “essere persona giuridica”, ma altre formulazioni quali “essere costituiti/eretti in persona giuridica” o anche “godere di personalità giuridica”, trattando il concetto come mera attribuzione funzionale e non come essenza/entità in senso pieno. Nel Diritto canonico, infatti, non si “è” persona giuridica ma si “ottiene” la personalità giuridica per atto dell’Autorità competente, oppure si “gode di” personalità giuridica per volere della Legge o altra Norma, come avviene specificamente per Diocesi e Parrocchie (cfr. Cann. 373; 515 §3) ed altri soggetti istituzionali qui non pertinenti (Conferenze episcopali, Seminari, ecc.).

2) Il secondo elemento da considerare riguarda specificamente Diocesi e Parrocchie (e realtà assimilabili) che l’ordinamento canonico individua e definisce su base personale come “comunità”: porzione del popolo di Dio, la Diocesi (cfr. Can. 369), comunità di fedeli, la Parrocchia (cfr. Can. 515). In quest’ottica, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, qualche autore ha utilizzato il concetto di “Comunità gerarchica” – ma anche “Comunità istituzionale” sarebbe adatto – proprio per indicarne i due elementi costitutivi: (1) la comunità di persone, (2) la sua finalizzazione al servizio pastorale ed al governo. L’aggettivo “gerarchico” o “istituzionale” indica che l’origine di tale comunità è l’ordinamento stesso e non l’attività o volontà di qualcuno o di molti. Dove, infatti, l’origine è volontaria si parla di “Comunità associative”: esempio tipico sono gli Istituti di vita consacrata o le varie tipologie di Associazioni. Esistono poi nell’ordinamento canonico svariate tipologie di soggetti, giuridicamente riconoscibili ed operanti indipendentemente dal concetto di personalità giuridica (esempio tipico sono le pie fondazioni non autonome del Can. 1303 §1, oppure le Associazioni non riconosciute o di fatto soltanto, indicate preferibilmente come Cœtus).

2. Comunità e non Enti

Proprio il concetto di Comunità gerarchica/istituzionale costituisce la base per la comprensibilità della struttura ordinamentale canonica e la funzionalità di un certo tipo di soggettività, quali sono, appunto, la Diocesi e la Parrocchia.

La questione, in fondo, non è sconosciuta per il giurista italiano, poiché basta utilizzare come ‘decodifica’ concettuale (o dogmatica) – sebbene evitando qualsiasi trasposizione – alcune delle funzionalità di quelli che in Italia sono chiamati “Enti locali” (= Province e, soprattutto, Comuni), utilizzando un concetto più specifico e caratterizzato di quello, più ampio e variegato, di “pubbliche Amministrazioni”, al quale invece si fa spesso riferimento, non senza restare vittime di significativi errori di modellizzazione.

Riferirsi a Provincia e Comune è altamente significativo poiché offre alcuni elementi di comprensibilità funzionale e relazionale essenziali in subiecta materia e che la quasi totalità dei giuristi italiani ignora completamente, travisando in modo significativo le implicazioni delle Norme canoniche nell’ordinamento italiano.

In questa prospettiva un sostanziale parallelismo funzionale – ma non ontologico – tra Diocesi e Parrocchia, da una parte, Provincia e Comune, dall’altra, offre elementi essenziali alla comprensione di “cosa” siano nell’ordinamento canonico Diocesi e Parrocchia e “quali” ne siano i non-rapporti istituzionali.

1) Il primo elemento da considerare è la natura espressamente istituzionale dei soggetti considerati: Province e Diocesi, Comuni e Parrocchie sono soggetti corporativi creati dall’ordinamento, secondo logiche differenti da quelle che danno vita alla maggior parte degli altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche. Ci si muove nel campo del Diritto costituzionale, che struttura l’ordinamento come tale, individuando istituzioni, soggetti, relazioni, corrispondenti ai fini dell’ordinamento stesso, ed attribuendo a ciascuno le proprie caratteristiche, finalità e funzionalità specifiche. Soprattutto ci si muove nello spazio del Diritto pubblico, caratterizzato esattamente dalla vigenza non solo di Norme ma, ben prima, di princìpi e criteri differenti da quelli del Diritto dei privati. Le ricadute in termini di struttura, governance e rappresentanza sono primarie, come si vedrà.

2) Il secondo elemento da considerare riguarda la costitutiva natura corporativa (come detto con preferenza in ambito statuale) e al tempo stesso involontaria dei soggetti indicati: Province e Diocesi, Comuni e Parrocchie sono essenzialmente “comunità” involontarie (o anche di fatto) di “residenti/domiciliati”: ciascuna di tali Comunità istituzionali, infatti, non è formalmente “costituita dai” cittadini o fedeli che dimorano sul territorio (bottom-up), ma “comprende” cittadini o fedeli che dimorano sul territorio (top-down). La loro costituzione, infatti, è istituzionale (v. supra). L’appartenenza, poi, è involontaria poiché si appartiene a ciascuna Comunità istituzionale come conseguenza giuridica (pubblicistica) del proprio dimorare (privatistico) in un determinato territorio: chi abita in un determinato luogo, immediatamente appartiene ad un determinato Comune e ad una determinata Parrocchia, così come ad una determinata Provincia e Diocesi, senza che lo abbia specificamente scelto né possa desiderarlo. I princìpi ed i criteri sono gli stessi… cambiano le Norme che gestiscono gli istituti giuridici della residenza, domicilio, dimora, ma non cambia la logica giuridica sottostante.

3) Il terzo elemento da considerare – forse quello di maggior portata e ricaduta per la presente riflessione – riguarda l’assenza di rapporto gerarchico tra la Comunità istituzionale Provincia e la Comunità istituzionale Comune: si tratta, con evidenza, di soggetti giuridici che condividono sia territori che persone, ma con competenze istituzionali affatto diverse e in gran parte indipendenti, senza che la parzialità territoriale e personale dei Comuni rispetto alla Provincia li renda giuridicamente dipendenti da essa né sue manifestazioni locali o parziali; lo stesso dicasi per le funzioni riguardanti le persone dei cittadini residenti o dimoranti. Le cose stanno in modo pressoché identico anche per quanto concerne il non-rapporto tra Diocesi e Parrocchie. Il contesto giuridico di riferimento infatti, come già detto, è quello del Diritto pubblico e non, invece, privato: la Parrocchia non è una “filiale” della Diocesi, come avverrebbe se i rapporti fossero di Diritto privato tra Enti, o loro funzioni, multi-localizzati (come banche o catene commerciali).

4) Il quarto elemento da considerare non riguarda più i soggetti giuridici istituzionali in sé e per sé, ma le persone fisiche che li reggono: Presidente della Provincia, Vescovo diocesano, Sindaco, Parroco. Per tutte queste persone, in ragione del loro ruolo apicale (= Carica) nei confronti della Comunità istituzionale che reggono, sono previste sia funzioni legate alla Comunità istituzionale come soggetto, sia funzioni – molto maggiori e molto più impegnative – riguardanti i cittadini/fedeli come tali che dimorano entro il territorio di competenza (= Circoscrizione). La materia merita qualche esplicitazione, in particolare in riferimento agli Artt. 50 e 54 del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (TUOEL) a riguardo, soprattutto e tipologicamente, del Sindaco.

- Il primo elemento da acquisire dalla lettura congiunta dei due Articoli è la configurazione multipla del ruolo del Sindaco nelle sue funzioni di:

1) organo responsabile dell’amministrazione del Comune,

2) rappresentante dell’Ente,

3) Autorità locale,

4) Ufficiale del Governo.

Quattro distinte funzioni delle quali soltanto due inerenti all’Ente Comune in quanto tale (funzioni da esercitarsi sostanzialmente iure gestionis), mentre le altre due – di gran lunga le maggiori e più impegnative – non hanno legami con l’Ente in sé e per sé, ma risultano essere “della persona” e non “dell’Ente” (funzioni da esercitarsi sostanzialmente iure imperii) nei confronti dei residenti/dimoranti entro la specifica ‘Circoscrizione’.

- Il secondo elemento da acquisire è la funzione espressamente istituzionale (= Autorità locale) e di governo (= Ufficiale del Governo) che il Sindaco deve esercitare all’interno del perimetro (o sulla superficie/circoscrizione) del proprio Comune, senza però che l’Ente Comune c’entri alcunché, a parte la strumentalità di mettere a disposizione le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni prettamente personali del Sindaco come tale. Si pensi – solo esemplificativamente – al fabbricato che ospita gli uffici comunali e la sala del Consiglio, oppure alla proprietà degli automezzi della Polizia locale, della manutenzione stradale, della Protezione civile, ecc.

Le due acquisizioni così proposte fungono da veri e propri postulati, seppure di secondo grado, dai quali dedurre un certo numero di teoremi, capaci di far funzionare l’intero sistema giuridico di riferimento.

3. Funzioni della persona e non dell’Ente

1) Un primo gruppo di ‘teoremi’ riguarda le “funzioni di governo” che Sindaco e Parroco (e, pro parte, Presidente di Provincia e Vescovo diocesano) esercitano in quanto titolari del ruolo apicale loro assegnato (= Carica) nei confronti della Comunità istituzionale di riferimento: funzioni che si caratterizzano come “di autorità” e/o “di governo”; funzioni che nell’ordinamento canonico prendono il nome complessivo di “Ufficio”: l’Ufficio di Vescovo diocesano, l’Ufficio di Parroco, specificamente e dettagliatamente indicate e fissate in apposite Norme di Legge valide per tutta la Chiesa cattolica (cfr. Cann. 381-402 per il Vescovo e Cann. 519-538 per il Parroco). Funzioni, va ribadito, che sono proprie della persona e non della Comunità istituzionale alla quale sono dirette e che ne riceve i benefici. Funzioni, pertanto, che non hanno nulla a che vedere con alcun “Ente” in quanto tale poiché riguardano il governo di una Comunità di persone e non l’amministrazione di un Ente (cfr. TUOEL, Art. 50.1) in una logica in qualche modo non troppo dissimile da quelle che in Diritto privato si chiamano “Obbligazioni personali”.

2) Un secondo gruppo di teoremi riguarda, invece le “funzioni amministratorie” (e non “amministrative”) che Sindaco e Parroco (e, pro parte, Presidente di Provincia e Vescovo diocesano) esercitano nei confronti dei beni e delle attività economiche e contrattuali delle quali ciascuna Comunità istituzionale di riferimento necessita per poter conseguire le finalità che l’ordinamento le ha assegnato. Si tratta, sostanzialmente, dell’amministrazione e gestione dei beni materiali di cui ogni Comunità istituzionale è concretamente dotata: dalla sede del Municipio a quella della Parrocchia, dagli uffici comunali a quelli parrocchiali, dalla sala del Consiglio alla chiesa parrocchiale, dagli impianti sportivi comunali a quelli parrocchiali, potendo aggiungere scuole materne, case di riposo per anziani, e quant’altro; senza trascurare gli automezzi ed il personale dipendente (“eventuale” solo per la Parrocchia) addetto ad uffici e servizi. Legittimamente ciascun ordinamento giuridico decide a chi tale amministrazione spetti e secondo quali modalità debba svolgersi (se individuale, collegiale, assessorata). L’ordinamento canonico ha scelto che l’amministrazione dei beni spetti a chi regge direttamente la persona giuridica pubblica (= Vescovo e Parroco) affiancato da un Consiglio per gli affari economici (cfr. Cann. 492; 537; 1280), oltre ad aver predisposto un rigido sistema di Licenze per l’amministrazione c.d. straordinaria (cfr. Cann. 1281; 1291; 1295), ciò sul presupposto – sebbene inespresso negli ultimi tempi, ma chiaro a livello storico – che l’amministrazione dei beni delle Comunità istituzionali si svolge in modo “onorario”, quale funzione derivata dal ruolo apicale (= Carica) esercitato nella Comunità stessa: una sostanziale curatela che compete ex Officio. Tanto più che, mentre il rapporto di rappresentanza è espressamente stabilito tra le funzioni proprie sia del Vescovo diocesano che del Parroco (Cann. 393 e 532), il rapporto di amministrazione va dedotto dalle Norme di carattere generale stabilite dal c.d. Diritto patrimoniale canonico: il Can. 1279 che riguarda tutti gli amministratori di tutti i beni ecclesiastici.

3) Un terzo gruppo di teoremi riguarda lo specifico tema giuridico della rappresentanza delle Comunità istituzionali: tema che ogni ordinamento giuridico decide legittimamente come articolare e gestire, solitamente per Legge. Legittimamente i due ordinamenti, italiano e canonico, hanno fissato per Legge che il Sindaco ed il Presidente della Provincia ne esercitino la rappresentanza (cfr. TUOEL, Art. 50.2), così come il Vescovo diocesano ed il Parroco “rappresentano” la rispettiva Comunità istituzionale “in tutti i negozi giuridici” (cfr. Cann. 393 e 532). Questione del tutto diversa – e forse addirittura non pertinente a livello teoretico ma significativa a livello giurisprudenziale – è quella riguardante la specifica tipologia di rappresentanza esercitata nei confronti delle differenti Comunità istituzionali, con particolare attenzione alla rappresentanza c.d. organica, tipica del Diritto privato e del Diritto delle pubbliche Amministrazioni in ambito statuale, ma sconosciuta all’ordinamento canonico, per il quale si tratta soltanto di rappresentanza ex Lege, pertanto: legale. Nulla di più! Nondimeno: dall’Art. 50.1 TUOEL, che stabilisce che Sindaco e Presidente della Provincia sono “organi responsabili dell’amministrazione dell’Ente”, non pare possibile derivare necessariamente che la rappresentanza del comma 2 sia perciò stesso “organica”, anche perché rimane da dimostrare che gli istituti giuridici dell’amministrazione e della rappresentanza si corrispondano strutturalmente cosicché l’amministratore sia necessariamente rappresentante e tale rappresentanza abbia la stessa ratio dell’amministrazione. Si pensi ad un amministratore collegiale, com’è un CdA: forse che sia lo stesso CdA il rappresentante dell’Ente? Oppure, naturaliter, ciascun membro del CdA può esercitare la rappresentanza dell’Ente? Ovvio che no: un Consigliere senza Mandato non può andare a Rogito o assumere personale dipendente o contrarre un Mutuo!

4. Conseguenze pratiche

Dai teoremi così enunciati si traggono alcuni corollari di portata maggiormente concreta ed operativa.

1) Il primo corollario pratico del quale tener conto riguarda l’assenza di legame patrimoniale – perché è questo che conta in materia di responsabilità civile – tra le persone fisiche che svolgono ruoli apicali nelle Comunità istituzionali e le Comunità istituzionali stesse. Purtroppo è prassi di una certa continuità in Giurisprudenza l’imputazione alla Parrocchia e – si dice “subordinatamente” – alla Diocesi di danni in ragione della condotta di Parroci. La questione è di grande problematicità strutturale e, pertanto, giuridicamente fondamentale visto che, come poc’anzi evidenziato, il Comune non risponde per “colpa grave” del Sindaco, né mai alcun Giudice penserebbe di aggredire legittimamente i beni patrimoniali della Provincia di appartenenza per risarcire danni causati da un Sindaco. Anzi: facilmente scatta pure l’ipotesi del Danno erariale a carico della persona del Sindaco. La discrasia logica risulta tanto maggiore se si considera che l’Art. 50.1 TUOEL indica il Sindaco come “Organo”, anche se non nei confronti del Comune come tale ma della sua amministrazione, mentre per l’ordinamento canonico non esiste alcun rapporto di organicità, trattandosi di funzione accessoria e derivata, esterna alle funzioni che delineano l’Ufficio (v. supra).

Secondo quale ratio iuridica il Sindaco (pur designato in qualche modo come Organo) non coinvolga il Comune, mentre il Parroco (pur non designato quale Organo) invece sì, rimane problematico alla scienza giuridica.

2) Un secondo corollario pratico riguarda le questioni spesso presupposte al coinvolgimento in sede giudiziale della c.d. responsabilità oggettiva imputata al Vescovo diocesano nei confronti dei Parroci. Anche in quest’ambito il quadro istituzionale generale sin qui delineato è di lampante chiarezza: trattandosi di espletamento di funzioni di governo attribuite ex Lege ai singoli ruoli apicali (= Cariche), non esiste alcuna subordinazione che permetta, ex Art. 2049 C.c. di risalire a responsabilità di committenza o analoghe; né tantomeno di svolgimento di mansioni o attività proprie della Comunità istituzionale Diocesi affidate in qualche modo al Parroco; come, d’altra parte, il Sindaco non svolge – naturaliter – funzioni proprie della Provincia, né dipende in alcun modo dal Presidente della stessa. In merito non fa alcuna differenza che il Parroco sia designato e nominato dal Vescovo mentre il Sindaco è eletto dai cittadini: trattasi soltanto di modalità concrete di determinazione soggettiva e non di effettivi rapporti istituzionali. Diverse sarebbero eventuali ipotesi di Delega o Mandato che, tuttavia, vedrebbero la persona del Parroco implicata non in quanto Parroco ma a titolo differente, corrispondente alla Delega o Mandato ricevuto dal Vescovo diocesano.

Sul tema è di somma importanza l’adeguata comprensione della formula “sotto l’autorità del Vescovo” espressa nel Can. 515 §1 a riguardo del Parroco: un’autorità che, canonicamente, non significa e non comporta alcuna subordinazione né dipendenza, né di ruoli né di persone, ma soltanto a livello di quella che potrebbe essere individuata come “politica ecclesiale”: la corrispondenza, cioè, alle linee ed indirizzi pastorali che il Vescovo impartisce per l’intera Diocesi attraverso Atti c.d. politici. Come se si trattasse della necessaria osservanza da parte dei Sindaci di direttive programmatiche stilate su base provinciale in specifiche questioni d’interesse e portata generale in materia di viabilità o ambientale, ecc.

3) Un terzo corollario, di valenza soltanto collaterale, riguarda la netta ed insuperabile assenza di gerarchia tra le Comunità istituzionali di base, Parrocchie e Comuni, rispetto a quelle di loro appartenenza: Diocesi e Province. Un’assenza che non permette in alcun modo di transitare in nessuno dei due versi lungo un vettore che non esiste neppure. Questo soprattutto a livello canonico poiché, canonicamente, le persone giuridiche alle quali sul piano funzionale vengono fatte corrispondere le Comunità istituzionali sono tutte parallele tra loro, assolutamente autonome ed indipendenti sotto il profilo patrimoniale, oltre che dell’identità e delle funzioni; queste ultime sconosciute alla Legge canonica poiché sempre personali (v. supra).

5. Ricadute inter-ordinamentali

Ciò detto, restano aperte due questioni di fondo, di origine e portata principalmente statuale, sebbene con evidenti ricadute su Diocesi e Parrocchie a livello di approccio giudiziario in Italia.

1) La prima riguarda il tema della natura della personalità giuridica dei c.d. Enti della Chiesa cattolica in Italia: una questione espressamente concordataria che, tuttavia, continua a risultare concretamente aggirata e, proprio per questo, conduce spesso Giudici ed Avvocati ad applicare letture di dubbia fondatezza in materia spostando le questioni in ambito sostanzialmente privatistico. La questione ruota intorno al concetto di “riconoscimento” e non di “attribuzione” della personalità giuridica degli Enti della Chiesa cattolica: un’attività che, in teoria, dovrebbe “riconoscere” le caratteristiche peculiari ed originarie dei soggetti in questione, tanto più a livello di loro reciproche relazioni. In realtà la cosa non funziona sempre così, infatti, se in alcuni ambiti specifici si considera e permette – spesso esplicitamente – che gli Enti della Chiesa cattolica non debbano avere la richiesta struttura democratica di governo, nell’approccio generale tali Enti vengono trattati, invece, come persone giuridiche private, con la ricaduta – di per sé non ovvia – che anche siano tali ad ogni effetto, primariamente per quanto riguarda la “attribuzione”, questa volta sì, di caratteristiche aliene quali, prima tra tutte, la natura organicistica della loro struttura e del loro governo e la derivata organicità della loro rappresentanza: canale attraverso cui la responsabilità per danno viene poi trasposta, più che associata, alla Parrocchia o alla Diocesi a partire da reati personali del Parroco o del Vescovo. In materia occorrerebbe eccepire che il “riconoscimento” obbliga in realtà all’assunzione sine glossa dell’identità e relazionalità strutturale originarie del soggetto, nel pieno rispetto delle sue peculiarità e, nei casi di specie, delle strutture istituzionali e delle relazioni giuridiche effettivamente configurate nell’ordinamento d’origine, pur senza pretese di sorta nell’interfacciamento ordinario con l’ordinamento italiano. Considerando che nell’ordinamento canonico le Comunità istituzionali appartengono al Diritto pubblico e come tali si relazionano ed interagiscono, il loro “riconoscimento” da parte dell’ordinamento italiano dovrebbe rispettare ed assumere tale configurazione originaria trattando Diocesi e Parrocchie esattamente alla stregua degli Enti locali Provincia e Comune, come innanzi illustrato (v. supra).

2) La seconda questione, questa volta di natura operativa espressamente giudiziaria, riguarda il trattamento da accordare a soggetti che, pur operanti sul territorio nazionale, abbiano tuttavia la propria origine e permanenza in altri ordinamenti giuridici, come accade spesso nelle vicende in cui si dà applicazione al Diritto privato internazionale. È questo un profilo adatto anche per l’ordinamento canonico che, come tale, è e rimane esterno/altro rispetto a quello nazionale italiano. La questione è subordinata in modo suppletivo a quella precedente nel caso concreto (ma di fatto totale) in cui le Comunità istituzionali cattoliche in sede giudiziaria non vengano riconosciute e trattate nella loro originaria natura e relazionalità ordinamentali di Diritto pubblico. In ragione di quanto espressamente ribadito nel 1998 dalla Commissione paritetica proprio in termini di “riconoscimento” degli Enti della Chiesa cattolica, la verifica da parte del Giudice italiano dei rapporti che legano tra loro soggetti propri dell’ordinamento giuridico canonico dovrebbe avvenire assumendo identità e relazionalità proprie di tale specifico ordinamento per valutare, a partire da esse e secondo queste stesse, eventuali interazioni e correlazioni rilevanti per decidere la Causa sottoposta al Tribunale italiano, senza che ciò costituisca una sorta di privilegio o eccezione alla Norma generale, poiché ci si muoverebbe in sostanziale armonia e coerenza con la Legge 218/1995 che indica di principio una tale direzione attraverso gli Artt. 13, 14 e 18 che forniscono i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale deve attenersi, cosicché

«il richiamo a un ordinamento “straniero” opera un rinvio a tutte le Norme che ne fanno parte e sono in tal modo richiamati anche i princìpi costituzionali, le Norme di Diritto materiale, la gerarchia delle Fonti, i canoni interpretativi di quell’ordinamento, la dottrina e tutto il suo apporto interpretativo, la Giurisprudenza, le disposizioni relative all’uso dell’analogia o della successione delle Leggi nel tempo»;

impedendo «al Giudice italiano di fare ricorso a norme extra-ordinamentali interpretandole in base ai criteri vigenti nel suo ordinamento e conseguentemente applicandole»… come ben illustrato a suo tempo dalla nostra Presidente di questo pomeriggio.


in: STUDI PARLAMENTARI E DI POLITICA COSTITUZIONALE, LVI (2023), n. 214, 95-106