A proposito delle Intese firmate dalla Repubblica Italiana il 20 marzo 2000: quali criteri?
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREG. CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA |
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA |
Estende alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, consentendo, a decorrere dal periodo di imposta in corso allentrata in vigore del provvedimento la deduzione, agli effetti dellIrpef, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione Centrale e degli organismi da essa rappresentati. Per lo stesso periodo di imposta, viene consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell8 per mille del gettito Irpef, destinata ad interventi assistenziali e alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto. |
Estende allUBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose delineato dalla legge 222/85, consentendo la deduzione, agli effetti dellIrpef, delle erogazioni in danaro in favore dellUBI, nonché
la partecipazione alla ripartizione della quota dell8 per mille del gettito Irpef. |
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREG. CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA |
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA |
Art. 16 |
ART. 18 |
(Deduzione agli effetti IRPEF) |
(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF) |
1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. |
1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I. si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. |
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. |
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dellU.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'art. 9, lettera a). |
Confessione religiosa: |
Chiesa cattolica L. 222/85 |
Unione Buddhista Int. 20/03/2000 |
Test. di Geova Int. 20/03/2000 |
oggetto: | deducibilità IRPEF | deducibilità IRPEF | deducibilità IRPEF |
beneficiari: |
Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero |
lente centrale della Confessione religiosa |
la Congregazione centrale |
ed organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati |
gli enti da essa controllati |
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le congregazioni locali |
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fini ammessi a tale beneficio: |
sostentamento ministri |
sostentamento ministri |
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attività di culto o religione |
attività di culto |
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istruzione, assistenza, beneficenza |
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Prof. GHERRI PAOLO
Docente di Diritto Canonico
presso lo Studio Teologico Interdiocesano
di Reggio Emilia