Bilancio canonistico della Terza Giornata Canonistica Interdisciplinare su: norme e regole nella vita e nel Diritto


Il bilancio della Terza Giornata Canonistica Interdisciplinare si presenta più come un interlocutorio giro di boa che come un reale punto di arrivo: ha più le caratteristiche di un ‘rilancio’ che di una conclusione, in quanto la tematica si è mostrata ben più ampia e profonda di com’era inizialmente apparsa ai diversi approcci disciplinari; non senza evidenziare anche una certa ‘immaturità’ della riflessione teoretica in materia, sotto i diversi punti di vista interpellati, apparsi non ancora in grado di porsi in modo adeguato la domanda circa identità e consistenza di norme, regole e leggi. Da notare, inoltre, la ‘localizzazione’ della maggioranza degli apporti sul solo tema della norma e regola lasciando del tutto da parte il tema della ‘legge’ e, conseguentemente, del Diritto.

In effetti la presentazione del tema, per quanto piuttosto articolata e già ‘sbilanciata’ in una prospettiva di tendenziale differenziazione tra norma e regola, non ha trovato immediato riscontro nelle diverse istanze intervenute a livello interdisciplinare. Il lodevole sforzo metodologico e concettuale dei diversi relatori ha infatti evidenziato nelle rispettive Discipline il radicamento e la permanenza della difficoltà concettuale di distinguere le due modalità comportamentali, ponendo ai diversi ambiti gnoseologici più problemi di quanti [gli stessi ambiti gnoseologici] si siano dimostrati capaci di risolverne, almeno per ora.

Questo non ha tuttavia impedito l’emergere di interessanti –per quanto parziali ed embrionali– prospettive e suggerimenti di portata concettuale non trascurabile da cui appare già possibile trarre idee e piste d’indagine e di riflessione per un approfondimento (che si auspica congiunto) della tematica, in modo da offrire alla Teoria generale del Diritto (non solo canonico) categorie –semantiche e concettuali– di cui meglio giovarsi per una miglior comprensione ed espressione della propria ‘identità’ e struttura.


1. I singoli apporti

1.1 Filosofia

Una certa difficoltà nella distinzione concettuale delle due categorie di norma e regola continua a cogliersi innanzitutto sotto il profilo filosofico più generale, pur non potendosi trascurare l’importanza di alcuni elementi già capaci –e da tempo– di suggerire stimoli efficaci:

- la definizione di regola già data da C. Wolff (1679-1754) secondo cui si tratterebbe di «una proposizione che enunci una determinazione conforme a ragione» (Ontol. § 475);

- il fatto che L. Wittgenstein nella seconda fase del suo pensiero abbia radicalmente messo in discussione che il concetto di regola abbia a che vedere con la necessità;

- l’idea stessa di F. Bacone secondo cui «l’impero dell’uomo sulle cose è fondato sulle Arti e le Scienze soltanto, perché la natura viene comandata soltanto obbedendola».

Ne emerge in ambito filosofico uno specifico rilievo in materia dei concetti di ‘natura’ e ‘ragione’ rispetto a quelli di ‘necessità’, ‘volontà’, ‘autorità’… in una prospettiva capace d’invitare l’uomo ‘moderno’ a rivedere radicalmente le proprie concezioni circa i ‘fondamenti’ della materia comportamentale così come ‘fissata’ da Kant col suo imperativo categorico, e poche volte davvero smentita a sufficienza, nonostante gli apporti delle Scienze umane ‘sperimentali’ del Novecento.

Vengono così messi in radicale discussione anche i principi imperativistici e normativistici –individuali o collettivi, categorici o trascendentali, teorici o pratici– che hanno retto e modellato la materia comportamentale –e giuridica– negli ultimi due secoli, tanto in ambito ecclesiastico che laico.


1.2 Sociologia

L’apporto sociologico, per parte sua, ha posto in evidenza alcuni elementi degni di considerazione sul rapporto, oggi estremamente ambiguo, tra norma e normalità.

- Il primo elemento da considerare è costituito dalla tradizionale polarità natura-ragione che tendeva ad offrire, in ogni caso, un riferimento ‘oggettivo’ per la comportamentalità umana; un riferimento che prescinde da elementi ‘soggettivi’ quali la volontà e l’autorità, che solo molto tardi (post-Illuminismo) sono entrate nell’orbita normativo-regolamentare del mondo occidentale. Osservava Belardinelli:

«venuti meno i tradizionali capisaldi della “normalità”, rappresentati, prima, dalla natura, poi dalla ragione, intese entrambe in modo universalistico […] in questo mondo sembra non esserci più spazio per alcun bene oggettivo; ci sono soltanto i desideri individuali da una parte e la grande potenza dell’apparato scientifico-tecnologico-economico dall’altra».


D’altra parte, una volta venuto meno il riferimento a Dio come fondamento dell’unità del reale e del genere umano,

«tutto diventa problematico; il riconoscimento di sé e dell’altro come la validità normativa finiscono per dipendere da una semplice “decisione”, diventando in questo modo contingenti, arbitrari». 


Nella stessa linea è da considerare il parere di J. Habermas secondo cui nella nostra società “profana” –superior [Dio] non recognoscens 

«non c’è più alcuna possibilità di far valere una qualsiasi istanza normativa appellandosi a garanzie metasociali o all’idea del bene. “La pretesa di legittimità di un Ordinamento giuridico costituito a partire dai diritti soggettivi può essere soddisfatta soltanto dalla forza socio-integrativa della ‘volontà concorde e unita’ di tutti cittadini liberi e uguali”. Ciò che conta sono le procedure discorsive di fondazione della validità di una norma, non il contenuto della norma stessa».

«In tale contesto quindi non stupisce che i concetti di natura e di ragione abbiano perduto progressivamente la loro forza normativa. […] Entrati in rotta di collisione l’uno con l’altro (Naturalismo contro Razionalismo), i due concetti sono diventati, prima, sempre più “astratti”, poi sempre più “relativi” e oggi li ritroviamo sempre più al servizio di istanze funzionalistiche. […] Sul campo, così almeno sembra, restano soltanto i diversi interessi degli interlocutori, per la cui composizione si ritiene che la ragione non abbia nulla da dire; conta soltanto la forza con la quale un interesse riesce a prevalere sull’altro».


- Il secondo apporto riguarda la relazione tra norme ed eccezioni, particolarmente interessante sotto il profilo sociologico, che ne fa oggetto specifico di studio, constatando come a tutti i livelli, compreso giuridico, l’eccezione abbia ormai preso il sopravvento sulla normalità o, che è lo stesso, che la nuova normalità vive ormai soltanto delle eccezioni. È la linea di N. Luhmann secondo cui ciò che oggi caratterizza principalmente il Diritto è “la piena discrezionalità delle sue trasformazioni”; in tal modo egli ci offre

«un’immagine assai emblematica di quanto poco la decisione politica sia oggi vincolata a norme ritenute immutabili o a un’idea di ordine e di giustizia da realizzare e dipenda invece da pure contingenze. “Oggetto di decisione (giuridica) non sono più questioni relative ad una preminenza di principio, ma ormai solo questioni relative a priorità di natura temporanea e legate a situazioni specifiche”»,


in cui solo l’interesse (di parte: sociale, politica, individuale) anziché il ‘bene’ (comune) pare detenere il primato; in tal modo la logica dell’interesse ha portato, quasi naturalmente, alla logica delle eccezioni –rispetto al bene comune– proprio in ragione dell’interesse –di parte–, sostituendo la ‘pretesa’ al Diritto e la volontà alla ragione.

«Nel postmoderno né la natura, né la ragione, né qualsivoglia istanza sociale sono più ritenute in grado di indicare un qualsiasi criterio di normalità. Esistono soltanto sistemi sociali e individui, tutti autoreferenziali. La normalità ha ovunque lasciato il posto a una sorta di irresponsabile estetica dell’eccezione, tale per cui il moderno principio dell’universale uguaglianza di tutti gli uomini, tende ad essere declinato come diritto di ciascuno alla propria “differenza”».


- Un terzo livello, ad oggi di grande problematicità, è costituito dal rapporto tra norma e Morale; ed è proprio questo che svela uno dei presupposti più reconditi e mimetici dell’agire umano: di fatto 

«quando diciamo che qualcosa è normale, colleghiamo spesso alla parola una connotazione che non è mai soltanto descrittiva, bensì anche valutativa; ciò che è normale, pur essendo precario e sempre mutevole, è anche buono».


Tuttavia 

«come ha ben sottolineato Parsons, “l’identificazione dell’elemento morale con quello sociale rischia d’innalzare il conformismo sociale a suprema virtù morale”. Ma soprattutto direi che tale identificazione metta letteralmente fuori gioco la Morale, il senso stesso di qualcosa che valga e che pertanto obblighi incondizionatamente. Per mitigare infatti la rigidità delle norme sociali e rendere quindi ragione del continuo mutamento della “normalità”, Durkheim si vede costretto a escludere qualsiasi valore “incondizionato”».


S’introduce e consolida in tal modo nelle società moderna e post-moderna la crescente divaricazione tra validità delle norme e loro cogenza: 

«nelle società del passato [infatti] questi due ambiti problematici potevano essere ridotti ad uno, poiché, una volta attestata la validità di una norma (in genere ciò avveniva per via metafisico-religiosa), ne conseguiva quasi automaticamente che dovesse essere resa socialmente operante –se necessario, anche con la forza. Oggi, però, sappiamo che non è più così […]. Né possiamo ritenere che il fatto che una norma venga condivisa dalla maggioranza dei membri di una società la renda una norma valida. I due livelli, quello della validità e quello, diciamo così, della cogenza di una norma, si sono poco a poco differenziati, e proprio questa differenziazione, anche se non sempre ne siamo consapevoli, rappresenta uno dei presupposti principali della normalità flessibile, tipica di una cultura liberale e democratica».


1.3 Liturgia

Un apporto concettuale di evidente chiarezza, e già capace di differenziazione, –sempre in relazione a norme e regole– viene dall’intervento di Mazza sulla Liturgia, attraverso la riconduzione dell’elemento istitutivo alla norma e di quello celebrativo alla regola. In tale prospettiva esiste una consegna istitutiva (Traditio) che chiede di essere fedelmente perpetuata senza manipolazioni, per quanto ragionevolmente adattata alle diverse condizioni, in modo tale che il traditum possa continuare a realizzarsi con pienezza ed efficacia anche al di là del cambiare delle sue forme e modalità espressive.

«Se concepiamo la Liturgia come Tradizione, alla maniera paolina e patristica, la Liturgia deve essere considerata norma e non regola. È norma perché è l’opera di Gesù.

Il libro liturgico, invece, assieme a tutta la legislazione della Chiesa, appartiene alla regola non alla norma. Le rubriche, anche se molto importanti, anche se essenziali alla celebrazione, sono sempre regola, non norma, anche se fossero espressioni essenziali della dottrina della Chiesa. Semplicemente per questo, perché non apparterrebbero alla Tradizione ossia all’atto istitutivo di Cristo. Questo non significa che le regulæ siano arbitrarie o abbiano un valore puramente positivo, dato che esse nascono per l’inserimento della norma nelle varie culture che si succedono nella storia. Inserendosi, la norma si adatta al nuovo contesto dal quale viene necessariamente influenzata, pur restando se stessa per il suo carattere olistico. Quindi, anche la regula, in un certo modo, ha alcune caratteristiche della norma, perché deriva da essa e ne partecipa, ma non ne condivide né la assolutezza né il carattere olistico dato che è sempre relativa alle culture che si sono succedute nella storia».


Su questa linea fondante ed irrinunciabile, ma al tempo stesso ‘olistica’, la norma trova una propria specifica collocazione che la differenzia in modo inequivocabile da qualsiasi altra ‘modalità’ comportamentale; se la norma costituisce il medium tra la verità e la storia in cui l’uomo vive –e cerca la verità stessa–, allora ciò che si predica della norma non è attribuibile a nessun’altra modalità comportamentale; mentre la norma, infatti, è quasi trans-storica (tra verità e storia), regole, Leggi e Diritto appartengono sempre e solo alla storia come tale, né potrebbero accedere alla verità che attraverso il medium già indicato.

«La norma si colloca su un piano di mediazione relazionale di tipo ontologico, tale da consentire alle diverse situazioni storiche proprie del Diritto, di accedere distintamente alla verità tutta intera, restando distinte tutte le diverse prospettive di interpretazione. […]

A differenza della regola, che sotto l’apparenza di una prescrizione, si limita a descrivere il rapporto fra un certo comportamento e la sua necessaria conseguenza, la norma ricerca il senso di un atto di volontà che chiede un riconoscimento. […]

La norma svolge una funzione di cerniera tra la sovrastoricità della verità e la storicità, intesa come carattere progressivo dell’esperienza. […]

La verità, nella norma, non si esprime in modo assoluto, sempre identica a se stessa una volta data; la verità delle norma è storica e al tempo stesso progressiva, aperta all’altro e al tempo. Nella norma, la verità è continuamente chiamata a ricollocarsi, a riplasmarsi e darsi forma per rimanere fedele alla propria origine».


1.4 Diritto internazionale

Interessante e proficua sotto il profilo concettuale è stata anche la prospettiva internazionalista da cui sono emersi alcuni elementi degni di nota.

- Prima di tutto l’evoluzione concettuale dalla [a] concezione grazianea della norma in dipendenza dalla culpa –secondo l’indirizzo rimasto ‘classico’ che distingueva Morale e Diritto in base alla culpa o alla pena– a [b] quella del XVI sec. in cui si registra lo slittamento dal livello di culpa moralmente sanzionato alla pena in termini giuridici.

- Non senza valore concettuale la delineazione dell’orizzonte giuridico internazionalistico articolato su tre livelli: principi, norme e regole in una prospettiva dove «a fare da sfondo a norme e regole sono i principi generali del Diritto internazionale che è possibile ricondurre alla Legge naturale»; in modo tale che 

«la norma rappresenta il dover essere, la doverosità di comportamenti e pertanto resta ontologicamente obbligante, indipendentemente dalla volontà dei soggetti che ne sono destinatari o da contingenze particolari che possono solo ritardare, ma non escludere la doverosità». 

«La regola invece è il dover fare, la funzionalità dei comportamenti e pertanto resta convenzionalmente obbligante per i suoi destinatari».


- Interessante anche il rapporto volontà-necessità che lega tra loro i soggetti dell’Ordinamento internazionale, al punto che

«se a livello internazionale si elabora una norma o si procede ad emanare una regola non è solo per la presenza di volontà che convergono in tale direzione, ma perché si è manifestata una necessità, non necessariamente un fatto».


- Per quanto non ‘immediata’, risulta però di valore anche la constatazione che norme e regole internazionali obbligano “in coscienza” non tanto in ragione di una ‘sanzione’ o del timore di atti di forza, ma in ragione di valori condivisi –o almeno accettati– dagli Stati nella forma di principi generali. Questo evidenzia che l’effetto prodotto dall’osservanza di principi, norme e regole è dato in primo luogo dal grado di consapevolezza che i soggetti manifestano considerando vitale l’Ordinamento internazionale e necessaria la conseguente produzione giuridica.

- La prospettiva internazionalistica offre poi un’efficace chiave di comprensione del Diritto pur nell’assenza di Leggi (formali) e Legislatori. Esso infatti, vigendo il principio del superior non recognoscens, è percepito come ‘ordine’ ed organizzazione funzionale, soggetto all’unica autorità che è l’Ordinamento stesso… che finisce per identificarsi con la –sua– necessità riscontrata e riconosciuta dai soggetti partecipanti. Proprio questa consapevolezza di sé e dell’Ordinamento come tale rende in qualche modo endogena la categoria di ‘cogenza’ da cui sgorga l’obbligo di osservare l’Ordinamento stesso.


1.5 Etica e Morale

La riflessione etico-morale di Giorgio ha offerto una delle prospettive più generali e profonde di approccio alla tematica che, seppur evidenziandone in modo critico un certo numero di difficoltà concettuali e teoretiche, ha però aperto a prospettive meritevoli di esser riprese per ulteriori sviluppi concettuali.

- Da segnalare in primis –come ‘conquista’ per l’ambito canonistico– il riferimento alla Scuola di Baden quale fucina della concettualizzazione e semantizzazione dell’intero ambito normativo da cui dipende –spesso inconsapevolmente– la tradizione occidentale più recente. La valorizzazione dell’ottocentesco termine/concetto “norma” (rispetto alla precedente “regula” con cui si esprimeva l’imperativo morale nella Classicità) ed il suo legame al “valore” anziché al “bene”, porta infatti alla luce uno dei presupposti inespressi del linguaggio e delle categorie moderne e contemporanee, disvelando al contempo l’inconsistenza di un certo numero di posizioni dottrinali di fatto contraddittorie… già partendo dallo stesso Kant. Se, infatti, la norma si propone come costitutivamente assiologica (orientata cioè al valore) non è accettabile la sua riduzione al semplice præceptum, fosse anche l’intramontabile primo principio della ragion pratica: “bonum faciendum, malum vitandum”. Ciò inaugura, di fatto, una prospettiva che merita di essere sviluppata –e che basterebbe come unica ‘acquisizione’ di questa Giornata Canonistica Interdisciplinare–: la differenza tra necessità ontica (müssen) e necessità deontica (sollen).

- Il riferimento valoriale introduce, a propria volta, –e postula– un elemento rimasto in ombra assoluta in tutte le relazioni (poiché tale è anche nelle rispettive Discipline): il giudizio, cui la persona umana deve assoggettare qualsiasi azione propria ed altrui… tanto ‘fatta’ che ‘da fare’. È solo infatti all’interno del giudizio, ed in sua funzione, che «i valori costituiscono quei criteri normativi che consentono di poter valutare, secondo una necessità ideale oggettiva i contenuti di pensiero, volontà e sentimento offerti all’esperienza» ed all’azione. Proprio il giudizio, d’altra parte, caratterizza costitutivamente la persona nel rapporto con la realtà e le sue diverse ‘situazioni’ che sempre può trascendere. Attraverso la libertà, infatti, la persona 

«può mantenere sempre una distanza critica verso la situazione. Essa trascende la situazione e non si riduce mai ad essa, perché la situazione non la vincola necessariamente, quasi fosse natura».


- Non meno stimolante è risultata la riflessione circa l’Etica fondamentale dei valori e le molteplici Etiche applicate inerenti alle ‘pratiche’ ad essa conseguenti, quando si tratta di passare all’azione. In tale prospettiva la norma morale non s’identifica con l’Etica fondamentale, né le regole con le Etiche applicate, ma la norma morale si pone come mediatrice nella transizione dalla prima alle seconde, mentre le regole operative sono mediatrici della transizione tra le norma morale e la sua effettiva realizzazione nelle azioni poste in essere dalla persona.

Più concretamente, poi:

«attraverso la cerniera delle regole (tecnico-pratiche ed etico-pratiche allo stesso tempo) la norma viene regolata sull’azione, cioè viene ermeneuticamente attagliata ad essa, affinché, seguendo gli schemi operativi delle regole, la norma riesca ad intercettare, per così dire, l’azione e a dirigerla effettivamente nel suo prodursi sia come sua forma formante, sia come meta di una vita riuscita nella sua interezza. Ma attraverso la cerniera delle regole l’azione viene regolata sulla norma, cioè viene ermeneuticamente attagliata ad essa, poiché, seguendo gli schemi operativi delle regole, l’azione riceve quell’intelligibilità a livello operativo e morale, che consente di riconoscere l’azione all’interno della rispettiva pratica e di giudicarla secondo quanto la pratica prescrive, ma anche di giudicarla secondo la norma morale nella quale si esplicita la prospettiva di vita buona prescelta, che va a strutturare la storia di una vita nella sua interezza».


- Un aiuto alla prospettiva che si va perseguendo giunge anche dall’adozione del termine “pratica” ad indicare «qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente stabilita»; in essa prende corpo e traspare una delle caratteristiche di base dell’agire secondo regole: esso infatti «è quell’agire che presenta due caratteristiche fondamentali: a) è oggettivamente intelligibile, anche se la sua intelligibilità è parziale; b) è giudicabile in base al come esso è posto in atto».

Tale prospettiva approda così, senz’alcuna forzatura, alla –già proposta– tesi della natura regolamentare del Diritto, di fatti:

«proprio in virtù di questa identità formale nella molteplicità materiale delle azioni, è possibile riconoscere in ogni azione quello schema operativo che ne è regola e le unifica in uno stesso significato. Lo schema operativo che raccoglie questa intelligibilità è ciò che la regola contiene in sé e che ne determina l’universalità, ovvero l’onniriconoscibilità in ogni caso singolare»…


ciò che di fatto è proprio l’essenza più profonda del Diritto secondo la concezione della simmetria relazionale.


2. Elementi emergenti

2.1 In generale

Pur non potendo parlare ora, come anticipato, di vere e proprie ‘conclusioni’ della riflessione svolta, pare tuttavia possibile offrire alcune sottolineature che –pur non conseguendo una meta specifica– segnano tuttavia una tappa importante nel suo raggiungimento permettendo di guardare con maggiore consapevolezza ai vari problemi intorno a cui si è concentrata la riflessione. Non di meno la presente tappa permette d’individuare ulteriori punti di riferimento concettuale risultati sino ad ora piuttosto marginali –almeno– per la dottrina ‘tradizionale’; punti di riferimento che possono opportunamente indirizzare il prossimo cammino.


1) Prima di tutto appare ora motivatamente possibile, proprio a causa della poca chiarezza teoretica emersa in materia, proporre e caldeggiare presso gli specialisti la differenziazione concettuale tra norme e regole. Il loro apprezzamento semantico, d’altra parte, offre chiare indicazioni in merito. Di fatto la ‘norma’ (squadra) permette di valutare e scegliere la direzione (funzione ‘angolare’ o di orientamento) da intraprendere –soprattutto in fase progettuale: i valori–, mentre la ‘regola’ (riga - retta) permette di tener fissa e prolungare tale scelta nella direzione individuata –nella fase realizzativa– (funzione ‘lineare’ o di mantenimento/sviluppo). …E proprio alla radice semantica di regola sono connessi i termini correttezza e diritto.

Della norma si potrebbe così indicare la natura e funzione in qualche modo ‘originaria’: una funzione ‘goniometrica’ che indirizza e gestisce l’impostazione dei diversi rapporti (tra piani o linee); ben diversamente per la regola, che mostra un’intrinseca funzionalità al ‘proseguimento’, nella realizzazione di quanto già ‘impostato’ in precedenza proprio secondo le indicazioni ‘angolari’ ricevute. Una siffatta analogia geometrica potrebbe svolgere una sufficiente funzione ispiratrice.

D’immediata concretezza la considerazione che la semplice regola, proprio per la sua funzione di mantenimento d’orientamenti prefissati, non mostra alcuna autonomia assiologica… potendo solo indicare e sostenere gli sviluppi concreti di qualunque direzione le sia stata –previamente– assegnata (bene comune, interesse, appagamento…). Così è anche del Diritto quando intenda esprimere una propria autonomia, rifiutando di verificare le istanze assioligiche di cui dovrebbe essere espressione e tutela.


2) In via non certo esaustiva, ma neppure inutile, è poi necessario considerare alcuni elementi emersi in modo trasversale da tutte le relazioni come ‘costante’ di cui tener debito conto in sede di concettualizzazione giuridico-canonistica. Pur non avendo, infatti, dedicato spazio specifico ai temi della legge e del Diritto, sono risultati comunque chiari alcuni elementi a riguardo di norme e regole di cui occorrerà tener conto nello sviluppo delle future concettualizzazioni in materia:

a) il carattere ‘olistico’ di norme e regole, necessarie ma spesso indefinibili a priori,

b) la difficoltà ad individuare/integrare uno specifico ruolo dell’autorità e delle sue funzioni nella loro ‘essenza’,

c) la difficoltà ad individuare uno specifico ruolo della volontà quale elemento qualificante le norme e le regole,

d) la difficoltà –almeno di fatto– a compiere il salto tra norma/regola e Legge,

e) l’ulteriore problematicità ad individuare la connessione di base tra queste realtà ed il Diritto,

f) l’assenza di espressi riferimenti alla giustizia in tutta questa ‘prima fase’ concettuale a riguardo di Diritto e Legge.


3) Il percorso intrapreso consegue, però, anche un ‘vero’ risultato di grande prospettiva ed utilità teoretica, almeno sotto il profilo epistemologico: il passo avanti offerto dalla Scuola di Baden attraverso la differenziazione delle due tipologie di necessità: quella ontica (müssen) e quella deontica (sollen). Ciò che presiede ai ‘fatti’ di natura (dimensione ontica) è, infatti, radicalmente diverso da quanto presiede gli ‘atti’ personali (dimensione de_ontica): c’è una radicale differenza tra ciò che deve ‘avvenire’ e ciò che deve ‘essere scelto’… ciò che “esiste” e ciò che anche “vale”.

Conseguenza ‘contenutistica’ dell’introduzione dei valori a fondamento delle norme è la possibilità di uscire dal circolo vizioso che fino al secolo scorso leggeva le norme morali come vincolanti sub culpa, mentre quelle giuridiche –anche– sub pœna, distinguendole più a livello di ‘esito’ che di ‘qualità’, attribuendone la ‘fondazione’ all’auctoritas ed alla sua voluntas, in modo tale che il/un solo præceptum si trovava alla fonte sia della Morale che del Diritto. Se, per contro, ciò che fonda le norme sono i valori, la loro Scienza non può contentarsi d’indagarne le sole conseguenze.


2.2 In specifico

Dal punto di vista epistemologico tale acquisizione apre uno spazio destinato a diventare sempre più fecondo per la Canonistica contemporanea –in realtà– ancora piuttosto ambigua riguardo all’efficace identificazione del suo ‘oggetto’ e ‘dominio’ d’indagine, come già ben evidenziava il preziosissimo studio di C.M. Redaelli sul “concetto di Diritto canonico” dopo il Vaticano II. La questione si pone soprattutto per gli approcci giuridici (in ambito canonistico) di stampo cognitivo: quelli cioè che vedono nella giuridicità una componente in qualche modo ontologica del reale, utilizzandola per definire e qualificare le diverse realtà di cui il Diritto si occupa, propugnando una sorta di visione ‘dichiarativa’ del Diritto, che ne faccia la semplice esplicitazione di quanto già di per se stesso possiede ‘natura’ giuridica. Con evidenza alla radice di tali posizioni dottrinali si colloca una concezione –soltanto– ontica dell’intera realtà… e dello stesso vissuto umano, trascurando come, invece, non sia mai possibile trattare l’agire umano nella sola dimensione ontica poiché sono radicalmente diversi i ‘livelli’ ontologici a cui le ‘cose’ e le persone si collocano ed ‘operano’. Concretamente: mentre la necessità naturale (müssen) agisce per via ontica (senza conoscenza né coscienza… né libertà né responsabilità) in modo diretto e senza alternative possibili, la necessità comportamentale (sollen) agisce per via deontica attraverso i valori (con necessaria conoscenza e coscienza… libertà e responsabilità) e con possibili alternative, oltre la possibilità stessa di non-agire affatto. In natura [e nella giuridicità cognitiva] l’ontologico performa direttamente il reale attraverso la sola essenza (dimensione ontica); nell’agire personale, invece, [e nella giuridicità autentica] l’ontologico performa il reale anche attraverso i valori (dimensione deontica). Discriminante tra i due processi è l’elemento personal-antropologico del giudizio/scelta mai eliminabile, poiché ‘ontologico’ (essenza) per l’essere personale.


A questo punto, però, potendo differenziare i fenomeni (naturali o anche sociali) dalle azioni umane, diventa possibile collocare agevolmente e senza dubbi norme e regole nell’ambito deontico: quello in cui sono necessari il giudizio e la scelta… che, invece, non trovano alcuna collocazione nelle regolarità della natura o nelle fluttuazioni statistiche che caratterizzano la ‘struttura del creato’ e di quanto in esso avviene (ordo).

Ne deriva, di conseguenza, che le stesse norme e regole non possano essere collocate ‘direttamente’ in natura, lasciando così pienamente sgombro tale campo all’ordo che dà ‘forma’ alla dimensione ontica del reale. Ciò che si osserva in natura, d’altra parte, sono semplici regolarità, ripetitività condizionate, reazioni ad azioni, spesso rigidamente concatenate all’interno di ‘processi’ che possono essere fissati ed espressi in argoritmi o funzioni attraverso cui ‘descrivere’ l’evoluzione (passata e presente) dei fenomeni e ‘prevederne’ le fasi successive… per quanto spesso in modo solo olistico e non secondo le rigide aspettative del meccanicismo moderno.

L’esito così raggiunto non fa altro che confermare una delle ipotesi di lavoro della Giornata e, al contempo, il suo stesso apporto contenutistico: le norme e regole che presiedono il comportamento umano –finendo per dar vita anche al Diritto–, mostrano caratteristiche essenziali non omogenee con le c.d. leggi di natura, che si caratterizzano essenzialmente per il loro valore meramente cognitivo. Acquista, invece, maggior fondamento l’osservazione che alla radice di buona parte delle ambiguità che hanno afflitto la dottrina morale e giuridica degli ultimi secoli –ed attuale– si colloca un utilizzo estensivo del termine ‘legge’ (come: ordo, ratio, norma, regula, mensura, imperium, voluntas, præceptum) quale analogatum princeps di troppe realtà (naturali, religiose, sociali, morali, giuridiche) che non hanno in comune nulla oltre l’aspettativa di una qualche realizzazione già ‘prevista’ in ragione di una –non meno ambigua– necessità non altrimenti specificata.

Prima d’avventurarsi lungo questa promettente direzione di sviluppo, è tuttavia necessario precisare –ed affermare con decisione– a scanso di equivoci, timori e dubbi da parte della dottrina più diffidente verso i cambi di paradigma, che tale linea non intende, né potrebbe intendere, teorizzare –né ammettere– una scissione tra elemento ontico ed elemento deontico, quasi che ciascuno –modernamente– potesse scegliersi i ‘propri’ valori: l’attenzione dedicata all’ordo quale espressione irrinunciabile dell’elemento ontico e la sua precedenza rispetto a quello deontico non lasciano dubbi in merito. Di fatto l’approccio differenziato all’aspetto ontico ed a quello deontico non si colloca al livello metafisico, ipotizzando una sorta di ‘reale umano’ distinto/distante dal ‘reale naturale’,  ma –semplicemente– al livello operativo-funzionale, laddove cioè nascono le azioni umane… ché, d’altra parte, proprio di questo si tratta quando ci si avventura lungo le vie del Diritto.