Linguaggi, concetti e Diritto


Settima Giornata canonistica interdisciplinare - 2012




SOMMARIO

1. Connessione tematica. 2. La questione ed i suoi fondamenti. 3. Un’ipotesi giuridicamente feconda. 4. Parole, linguaggi e paradigmi concettuali. 5. Parole, linguaggio, concetti e significati. 6. Ricadute giuridiche pratiche. 7. Natura semantica dell’attività giuridica.

SUMMARY

1. Thematic connection. 2. The issue and its foundations. 3. A fruitful juridical hypothesis. 4. Words, languages and conceptual paradigms. 5. Words, language, concepts and meanings. 6. Practical juridic impacts. 7. Semantic nature of the juridical activity.


1. CONNESSIONE TEMATICA


Già la Quinta Giornata canonistica interdisciplinare, ed in parte la Sesta, hanno posto in rilievo la ‘verbalità’ come una delle caratteristiche ‘strutturali’ del Diritto: il Diritto “è pieno” di parole, il Diritto “si fa” con le parole. Si ricordava in quella sede come


«alla base dell’intera tematica si pone la necessaria consapevolezza epistemologica circa la natura imprescindibilmente verbale dell’attività giuridica: il mondo giuridico è un mondo ‘fatto’ di parole… non tanto/solo –però– quelle della ‘Legge’, ma molto maggiormente quelle dell’intera e complessa vita giuridica: affermazioni e negazioni, pretese e rifiuti, istanze e verdetti, accuse e testimonianze, condanne ed assoluzioni; un mondo in cui esistono –anche– ‘dei’ fatti concreti, ma quasi sempre irripetibili e/o confinati nel passato… quel passato che può riemergere (forse o ‘come se’) solo a parole.

Parole sono i testi di Legge del civil Law (Leges) e le proclamazioni dei principi giuridici del common Law (Iura), parole sono le accuse o le pretese di chi si rivolge ad una qualche Magistratura, parole sono i Contratti, gli Accordi, i Trattati, parole sono gli strumenti operativi di Pubblici Ministeri, Giudici, Avvocati, Periti, Corti giudicanti, parole sono la Giurisprudenza, la dottrina e la didattica giuridica».


Pur dovendosi accuratamente evitare lo scivolamento che farebbe del Diritto come tale un semplice insieme di parole –anche assolutamente ‘vuote’ (come accade negli approcci formalistici e nominalistici)–, non si può tuttavia prescindere dall’uso della parola quale primo e sostanziale strumento della pratica del Diritto. D’altra parte, se il Diritto non è una “res” ma una “relatio”, non solo ciò che la concretizza e la manifesta può essere la parola, ma senza la parola sarebbe praticamente impossibile dar vita al Diritto. Non per nulla proprio l’esercizio più ‘tipico’ ed espressivo del Diritto si chiama –praticamente da ‘sempre’, almeno nel mondo occidentale– Iuris-dictio.


La questione merita un’attenzione critica ed avvertita poiché la deriva ‘verbalistica’ del Diritto è, ad oggi, tutt’altro che un rischio remoto sia dal punto di vista teoretico che pratico, come ben mostrano alcuni esempi macroscopici.


a) La proposta, ormai cinquantennale, di Ch. Perelman di vedere/approcciare il Diritto semplicemente come una “nuova Retorica”, in una prospettiva volta unicamente ad argomentare la propria posizione/pretesa processuale così da conseguirne gli effetti assicurati (o ‘promessi’) dalla Legge (in civil Law) o dalla Giurisprudenza (in common Law);

b) la conseguenza –inevitabile– di ritenere la pratica giuridica un’attività puramente verbale, come dimostra la difesa di sé proposta dall’Avv. A. Bernardini De Pace, sospesa per tre mesi nel 2009 dall’Ordine degli Avvocati di Milano per tariffe troppo onerose: «noi vendiamo parole, un bene immateriale: perché non si deve considerare il loro valore?» …soprattutto quando il ‘risultato’ di tale ‘prestazione’ produce un reale vantaggio patrimoniale consistente e persistente;

c) la nuova linea operativa intrapresa da alcuni Paesi (come Shanghai) per una ‘automazione’ dei Processi giudiziari facendo ‘leggere’ ai computer tutta la documentazione e preparandosi a ricevere entro pochi anni la ‘soluzione’ della Causa dall’applicazione di un certo numero di appositi algoritmi, oggi allo studio;

d) la concezione prettamente (e limitativamente) dibattimentale del Processo giudiziario che finisca per trasferire alle sole ‘parole’ pronunciate –o addotte– all’interno del Processo stesso il fondamento della decisione giudiziale espressa nella Sentenza, senza che la consistenza reale dei fatti extra-processuali (=reali) riesca ad imporsi.


Non di meno, come già si segnalava:


«il Diritto non solo si serve di parole ma le prende anche sul serio dal punto di vista ‘ontologico’ riconoscendo o attribuendo loro specifici e precisi contenuti in base ai quali si fanno poi discendere tutta una serie di conseguenze; il Diritto ‘definisce’… non solo le posizioni giuridiche di singoli soggetti/oggetti, ma gli stessi Istituti giuridici, le fattispecie, i diritti ed i doveri, i Reati, le Sanzioni, ecc. […] Quanto spesso, d’altra parte, i giornalisti scuotono (o turbano) la pubblica opinione estrapolando le formalizzazioni e definizioni giuridiche cui qualche Corte di Cassazione –o quella costituzionale– è giunta al fine di poter affrontare con maggior consapevolezza la soluzione di qualche caso… spesso divenuto emblematico. Quante nuove fattispecie ed Istituti giuridici, d’altra parte, sono sorti proprio dalla formalizzazione e ‘definizione’ giudiziale».


Assunto così –almeno de facto– l’inevitabile e strutturale rapporto tra parola e Diritto, è necessario non fermarsi però alle sole conseguenze di una sua lettura puramente funzionale (come quelle –devianti– poc’anzi evocate) ma cercare d’investigare che cosa si celi al suo interno (e come). Ciò anche per il fatto che le parole utilizzate dal/nel Diritto non sono solo quelle singolarmente reperibili nei diversi ‘vocabolari’ o ‘dizionari’ delle lingue (=idiomi) parlate dall’umanità, e neppure quelle soltanto connesse tra loro secondo le varie regole grammaticali e sintattiche degli stessi idiomi/lingue. Le “parole del Diritto” non servono solo a comunicare contenuti, più o meno specifici, ma –soprattutto– vogliono esprimere e condizionare la realtà, almeno del vissuto umano socio-istituzionale… e lo fanno, efficacemente! Attraverso Sentenze, Disposizioni, Norme, ecc. che mutano la realtà.


Ciò detto, però, rimane del tutto aperta la questione dell’individuazione del medium (=il tramite) attraverso cui questo avviene concretamente e si attua. Quale sia, cioè, la chiave di volta di questa tensione strutturale che, come in un arco, si sprigiona tra parole e Diritto, congiungendo i due ‘pilastri’, fissandone ‘la’ possibile ed efficace correlazione e sinergia, producendo una vera e propria –nuova– ‘spinta’ capace di sostenere l’immenso peso della pratica giuridica …e della sua stessa ‘concezione’ ed ‘identità’.

Parte della riflessione giunta fino a noi (in ambito tendenzialmente filosofico) ha cercato tale medium nei “significati”, riscontrando in essi, e nelle funzioni segniche correlate, il ruolo (o la funzione) ‘unificante’ del “detto” e del “fatto” da parte degli uomini e tra di essi. Tale prospettiva, tuttavia, tende a privilegiare l’ambito più espressamente comunicativo che, per quanto presente e spesso determinante nella pratica, non costituisce però in se stesso la peculiarità individuante il Diritto come tale, che non è prima di tutto ‘comunicazione’, come invece sono l’informazione e la didattica.


Dal punto di vista prettamente giuridico, invece, merita considerazione la possibilità che tale medium/chiave di volta sia costituito dai “concetti”. Sono questi, infatti, che –al di là di ogni e ciascuna ‘Norma/Decisione’ espressa e comunicata– hanno progressivamente preso forza nella concreta esperienza giuridica occidentale, in un crescendo bimillenario che va dalle speculazioni degli antichi Giureconsulti romani, al Digesto giustinianeo, ai Commentatori medioevali, fino alla più contemporanea “dogmatica giuridica” (v. infra). Concetti che –nella romanità prima, nel civil Law poi, oltre che nel Diritto canonico– spesso diventano addirittura ‘principi’ ed ‘Istituti giuridici’, dando così un ‘vero’ corpo a Decisioni e Norme cui la vita quotidiana di singoli e collettività finisce per ritrovarsi sottomessa.


In questa prospettiva la –presente– riflessione su “Linguaggi, concetti e Diritto” intende porre in evidenza proprio la sostanziale ‘dipendenza del Diritto come tale dai ‘modi’ attraverso cui lo si concepisce, tematizza ed esprime nei diversi ‘ambienti’ umani, con ricadute tanto maggiori e di maggior portata nell’Ordinamento giuridico canonico che ha portata “universale”, coinvolgendo uomini «di ogni Tribù, lingua, popolo e Nazione» (Ap 5, 9) …ciascuno con proprie culture e, in esse, lingue/idiomi e linguaggi. Questioni non espressamente ‘giuridiche’ –almeno alla loro origine– ma alle quali è ormai giunto il tempo che anche i giuristi (statuali e canonici) sappiano dare almeno un’adeguata ‘fisionomia’, prima di passare ad una vera e propria loro ‘gestione’ …ormai responsabilmente improcrastinabile, visto che non si fa Diritto senza parole, né –in Diritto– esse sono semplicemente ‘tali’ ma sempre pongono in gioco qualcosa della vita, dalla vita, per la vita.



2. LA QUESTIONE ED I SUOI FONDAMENTI


Senz’alcuna pretesa né di affrontare le tematiche nella portata assunta durante il XX sec., né di aggiungere qualcosa di effettivamente ‘nuovo’ a tali apporti (in un campo che rimane in gran parte appannaggio dei filosofi o di altri addetti a lavori più specifici: linguisti, semiologi, ecc.), si proporranno di seguito –a mo’ di rassegna– un certo numero di considerazioni e questioni volte a sollecitare il giurista (ed il canonista, in particolare) ad una maggior consapevolezza del proprio operare attraverso parole, linguaggi e concetti. Una varietà di stimoli, disparati ed assortiti, che possa motivare interesse alla tematica proposta ponendone in risalto l’irrinunciabile importanza per gli operatori del Diritto, a partire proprio dalla complessità della loro esperienza di “operatori della parola”.


2.1 Consistenza dei concetti


Per quanto in certi ambienti sembri oggi superata la necessità di “definire” i concetti e si preferisca semplicemente “individuarli” –di fatto indirettamente–, nel nostro caso non è tuttavia possibile prescindere da un riferimento almeno operativo di base; tanto più che la connessione concetti-parole non permette di abbandonare la loro collocazione all’interno dell’area del linguaggio prima che della mente. La loro identità (teoretica), poi, non rileva al presente livello al pari della loro concreta funzionalità, tanto all’interno del ragionamento che della sua comunicazione; componenti irrinunciabili dell’attività giuridica. Si adotterà, pertanto, in via meramente iniziale la lucida ‘presentazione’ che ne offrì N. Abbagnano nel suo prezioso (per quanto sommario) “Dizionario di Filosofia”. Concetto:


«in generale, ogni procedimento che renda possibile la descrizione, la classificazione e la previsione degli oggetti conoscibili. Così inteso, il termine ha significato generalissimo e può includere ogni specie di segno o procedura semantica, quale che sia l’oggetto cui si riferisce, astratto o concreto, vicino o lontano, universale o individuale, ecc. [...]

Per quanto il concetto sia normalmente indicato da un nome, esso non è il nome, giacché differenti nomi possono esprimere lo stesso concetto o differenti concetti possono essere indicati, per equivocazione, dallo stesso nome. Il concetto inoltre non è un elemento semplice o indivisibile ma può essere costituito da un insieme di tecniche simboliche estremamente complesse; come è il caso delle Teorie scientifiche che possono anche essere chiamate concetti (il concetto della relatività, il concetto di evoluzione, ecc.). Il concetto non si riferisce neppure necessariamente a cose o fatti reali giacché ci possono essere concetti di cose inesistenti o passate o la cui esistenza non è verificabile o non ha un senso specifico. Infine, l’allegato carattere di universalità soggettiva o validità intersoggettiva del concetto è in realtà semplicemente la sua comunicabilità di segno linguistico: la funzione prima e fondamentale del concetto essendo quella stessa del linguaggio cioè la comunicazione».


Poche ‘pennellate’ essenziali che, tuttavia, permettono di aver già una prima ‘percezione’ del tema di studio, oltre che favorire la messa in risalto di un certo numero di ‘criticità’ tutt’altro che trascurabili nella specificità del pensiero giuridico teoretico e della stessa pratica giuridica concreta.

Prima, tuttavia, di far tesoro di questa preziosa prospettiva ‘dinamica’ (=operativo-funzionale) che vanta anche una lunga ed autorevole storia alle proprie spalle, appare utile individuare alcuni approcci maggiormente ‘statici’ (=strutturali-ontologici) che sembrano aver riscosso (e continuano!) un certo successo teoretico –filosofico ma non solo– anche in tempi abbastanza recenti (XIX e XX secolo), non senza aver prodotto notevoli problemi soprattutto per le loro ripercussioni sul modo di pensare e comprendere tipicamente ‘giuridico’. L’ampiezza della tematica e la sua complessità e stratificazione dipendono dal fatto che


«tutta la nostra tradizione filosofica teoretica occidentale è da sempre impegnata a disquisire su cosa siano i concetti, se siano entità astratte –come le forme platoniche–, oppure mentali come le idee e le immagini mentali care a Descartes e agli empiristi, se siano innate, oppure acquisite e, se sì, come, cioè se attraverso l’esperienza o attraverso la riflessione a priori».


Non di meno: ancora «non è chiaro cosa siano i concetti e i pensieri, e che cosa si debba chiamare tale».


2.1.1 Concetti come enti/essenze


La questione intorno ai “concetti” nel Diritto pare essersi posta sino ad oggi, almeno in certi ambienti dottrinali, soltanto in chiave cognitivo-ricettiva (=ciò che della realtà è possibile conoscere, quasi ‘estraendolo’), complice una sorta di presupposto –non tanto consapevole quanto, però, assai efficace– che ha teso ad approcciarli in chiave sostanzialmente ontologica: tanto come (più o meno aristoteliche) “essenze” che come veri e propri “enti”. Tali concetti-essenze, pertanto, sono stati trattati come ‘componenti’ ontologiche –già– presenti nella realtà ed a cui è necessario (e solo possibile) accostarsi in chiave quasi ‘ricognitiva’ ed ‘interpretativa’: cercando, cioè, di ‘comprenderli’ quasi come ‘costitutivi elementari’ della realtà che ci circonda, in una prospettiva in cui “concetto di una cosa” e “natura della cosa” hanno finito spesso per identificarsi. I concetti-enti, invece, sono alla base dei c.d. “enti mentali” o “di ragione” di cui alcuni settori filosofici abbondano anche durante il secolo XX: mentali, artificiali, razionali… ma pur sempre “enti”.

In tale prospettiva, evidentemente, non risulta affatto accettabile l’identificazione dei concetti quali “segni o procedure semantiche” (cfr. Abbagnano): mere espressioni linguistiche semantico-sintattiche sintetiche (o anche sintassi organiche di parole) cui non corrisponda alcuna specifica “res” (=ente) né sua componente ontologica (=essenza/natura).

Questo, tuttavia, crea una grande ambiguità –ed incomprensibilità– nel modo comune di dire (e pensare) in cui molta dottrina anche giuridica si esprime quando si riferisce al “concetto di” o fa leva sulla “natura/essenza di” …Contratti, p.es., a livello civile, o Sacramenti a livello canonico: che cosa è, in effetti, il loro concetto/natura? In più: ciò di cui tratta il Diritto è l’agito umano concreto (Contratto, Sacramento…) o il suo ‘concetto’?


Il problema non è di poco conto: se, infatti, i ‘concetti’ sono “enti (mentali)”, il giurista si trova a ‘trattare’ vere “res” (=cose/realtà) che esistono –in sé– e di cui occorre prendere atto anche indipendentemente dal ‘modo’ in cui le si identifica e denomina. Gli Istituti giuridici, allora, come non di meno tutte le ‘oggettivazioni’ di comportamenti, pretese, ecc. di cui la dogmatica giuridica trabocca, sono vere e proprie ‘realtà’ da rintracciare nelle loro corrispondenze concrete nel mondo vissuto qui ed ora (o anche là-allora, dove-quando avvenne il [f]atto in questione). Un’azione di scoperta, connessione e ‘ri-costruzione’ della realtà comportamentale umana (poiché questo è l’oggetto di ‘esercizio’ del Diritto!) che troverebbe così la propria vera consistenza nella piena corrispondenza tra “(f)atto” concreto e suo “concetto”, in una prospettiva, però, che non potrebbe chiamarsi ‘realista’ quanto, invece, ‘ontologica’. Quali ne sarebbero le inevitabili conseguenze nelle tre fondamentali attività giuridiche del [a] regolamentare il vivere socio-istituzione (esercizio della potestà legislativa), [b] applicare tali regole alla concreta vita sociale (potestà esecutiva), [c] ristabilire secondo esse gli equilibri relazionali alterati (potestà giudiziaria), può solo essere intravisto dai più ‘attenti’ tra i giuristi, risultando del tutto inosservabile per la maggior parte dell’umanità.


Non di meno: è necessario prendere in seria considerazione l’estrema difficoltà di ricorrere a tal genere di impostazione visto che non pare facilmente contestabile l’in-esistenza reale degli “enti mentali” cui si pretenderebbe riferirsi. Per quanto, infatti, tali “enti mentali” popolino parti anche non marginali della riflessione non solo filosofica (pure attuale), la loro esistenza reale è tutt’altro che pacifica al di fuori di prospettive altamente idealistiche. Tradizionalmente la loro ‘esistenza’ è ‘illustrata’ (ben diverso che “dimostrata”!) col riferimento ‘topico’ alle figure geometriche come il triangolo, o qualunque altra… Proprio qui, però, sta il vero problema: tale “ente” in realtà non è altro che ‘uno’ degli infiniti “poligoni” che è possibile tracciare e, derivatamente, immaginare, congiungendo un numero infinito di segmenti superiore a due. ‘Esisterebbe’ realmente, allora, [a] l’ente triangolo e di seguito ‘ogni’ poligono costituito dagli n segmenti/angoli del poligono precedente più “1” (quadrangolo, pentagono, esagono, ettagono… ‘enna’gono), oppure [b] ‘il’ semplice ente poligono nelle sue varie possibilità (sia convesse che concave)? Si potrebbe davvero –ragionevolmente– parlare di “enti” a questo proposito?


Anche le riflessioni più ‘tecniche’ sviluppatesi a seguito degli studi di Frege, Wittgenstein e di buona parte della c.d. Filosofia analitica, che vedono i concetti come “entità astratte o mentali” non si sottraggono alle stesse problematiche poiché il verbo maggiormente utilizzato nei loro confronti è “afferrare”: ‘tali’ concetti si afferrano… come le res che ci circondano. Per contro: non pare facilmente contestabile che essi, al contrario, vengano creati dall’attività riflessiva interna alle comunità linguistiche (v. infra).


Il parallelo, praticamente diretto, con le varie ‘dottrine’ in termini di “essenze” non presenta molte radicali eccezioni.


2.1.2 Concetti come forme/modelli/tipi


Un’altra possibilità di approcciare i “concetti” spesso utilizzata negli ultimi due secoli è quella di considerarli come “forme” del reale, secondo l’accezione pervasiva dell’ottocentesca “Gestalt” della Filosofia germanica che darebbe –appunto– ‘forma’ alla realtà come tale, ‘conferendole’ il suo ‘essere’ più profondo e radicale. Non di meno le effettive differenze a livello di esito concreto rispetto alla prospettiva ‘classica’ sarebbero concretamente non-apprezzabili, continuando a comportare di fatto l’egemonia del concetto-Gestalt” sulla realtà come tale… anche quella deontica e comportamentale di cui si occupa il Diritto. Ciò, però, renderebbe necessario dedicare spazi di riflessione ed indagine al (non) rapporto tra “dover-essere” ed azioni realmente esistenti/poste, poiché (già e solo) attuate dalle persone. L’attività giuridica concreta infatti –anche nelle sue concezioni positiviste e normativiste più estreme– non si occupa tanto del ‘prescritto’ dalla Legge (=volontà del Legislatore) ma della sua fattiva (non) ‘esecuzione’ (=condotta delle persone).


Una tal prospettiva, per altro, non sarebbe oggi assumibile in modo non problematico dopo che la Scienza –naturalistica– moderna si è allontanata decisamente da questo genere di ‘elementi’ (enti, essenze, forme…) rivelatisi di nessuna utilità reale per lo studio del concreto-sensibile di suo interesse utilizzando, invece, i c.d. modelli, tanto ‘grafici’ che, più spesso ed efficacemente, matematici. Sono questi ultimi soprattutto che, attraverso specifiche semantiche e sintassi, offrono la possibilità di ‘condensare’ in pochi ‘segni’ (grafici o linguistici) la ‘descrizione funzionale’ di un’intera ‘classe’ di fenomeni, resi così contemporaneamente e globalmente comprensibili e fruibili, nell’intento non di ‘contenere’ la realtà (comprimendola riduzionisticamente al proprio interno: essenza/natura) ma solo di ‘esprimerla’ in vista di un più efficace rapporto con essa (qual è quello ‘tecnologico’). Una ‘rappresentazione’ simbolico-funzionale, dunque, in grado di permettere un ‘accesso’ al reale non solo più immediato ma anche strutturale e, quindi, ‘generale’: “ut in pluribus”, come accade nelle Discipline deontiche. Modello –comunque e sempre– a-posteriori, per ‘illustrare’ le funzionalità riscontrate e verificate e permetterne la sola proiezione previsionale utile ad una miglior ‘gestione’ del futuro.

Ricondurre, tuttavia, l’attività giuridica come tale alla prevalente ‘applicazione’ di modelli rimane gravemente incongruo, oltre che assolutamente irrealistico ed antistorico.


In direzione analoga, negli ultimi decenni, la riflessione giuridica ha proposto anche di ragionare in termini di “tipi”, riscontrandone una particolare familiarità proprio col modo di agire/pensare degli operatori del Diritto.


«Forma di pensiero razionale caratteristica del Diritto, la tipizzazione configura un procedimento che ha per esito di trasformare concrete esperienze di vita in modelli ideali di comportamento, sulla cui base diviene poi possibile valutare quella stessa realtà empirica da cui sono stati tratti. […] Il tipo risolve il problema della correlazione tra Norme e circostanze della vita reale tramite la comprensione di tali circostanze nella loro esemplarità e tipicità. […] Il concetto generale-astratto è chiuso, il tipo è aperto. Il concetto divide, il tipo lega. E inoltre è più ricco di contenuti, s’adatta al reale più efficacemente, giacché mentre un concetto è applicabile a una circostanza concreta sempre e solo allorquando vi si riscontrino tutti i tratti della definizione, questo non è necessario per il typus, in cui le caratteristiche date nella descrizione non devono essere tutte presenti o lo possono essere in misura diversa».


A tal proposito occorre tuttavia evidenziare almeno due difficoltà:

a) i ‘tipi’ non sono radicalmente diversi dalle (più antiche) ‘species’ riguardanti i ‘soli’ singoli atti/comportamenti in chiave ‘classificatoria’: un (f)atto, una circostanza ‘corrisponde a’ un determinato ‘tipo/specie’ di (f)atti/circostanze… un concetto –per contro– esprime molto di più, a partire –almeno– da un qualche ‘significato’ incorporatogli per via semantica;

b) anche il ‘tipo’, come la species, tende ad incorporare un’idea di staticità ed auto-sufficienza che non permette di valorizzare in modo adeguato la componente irrinunciabilmente semantica dei concetti; nei ‘tipi’, infatti, è la componente descrittiva che prevale. Il typos, poi, innesca –almeno nelle mentalità più ‘classicheggianti’– la ‘esemplarità’ sulla quale le varie realtà contingenti/concrete (anti-typoi) sarebbero (state) modellate… ritornando, così, alla difficoltà dei vari platonismi-idealismi.


Analogamente potrebbe dirsi per molti altri approcci, quali: “nozione”, “idea”, ecc. che, alla fin fine, sono tutte ‘forme’… valendo per esse quanto già criticamente evidenziato.


Ciò detto degli approcci in qualche modo ‘strutturanti’ la realtà (=attivi), è necessario mantenersi cauti anche verso approcci troppo strutturati dalla realtà (=passivi), come potrebbe darsi per [a] l’astrazione, [b] o il “Begriff” tedesco.

a) Ipotizzare il “concetto” come “astrazione” rispetto alla realtà costituisce un approccio insufficiente: come si farebbe, p.es., a concettualizzare la “amicizia” o la “relatività” per ‘astrazione’?

b) Il “Begriff” col suo “afferrare” la realtà, tende a ‘catturarla’, a ‘circoscriverla’ …come ‘ingabbiandola’. Un ‘afferrare la realtà’ che la trasforma, però, in un contenuto del pensiero …fuori dalla realtà stessa, facendone –di nuovo– una sorta di “pensato sussistente in sé”, a prescindere da ogni oggettivazione materiale in cui esso si esprima, ed a prescindere da ogni relazione che questo abbia con il resto dell’orizzonte esperienziale ed esistenziale di origine/riferimento. Una ‘isolatezza’ che risulta problematica poiché per pensare una cosa occorre saperne già molte altre.


Non si trascuri, inoltre, come tutte le vie così indicate evitino più o meno espressamente il vero ‘nodo’ problematico della concettualizzazione: il linguaggio e –con esso– l’istanza semantica, senza della quale le parole non sarebbero altro che ‘suoni’… flatus vocis, modulazioni acustiche anche ‘strutturate’ e ‘regolari’ (=forme) ma senza alcun contenuto/significato e, quindi, valore.


2.2 Concetti e lacune semantiche


Un secondo aspetto della stessa problematica, che mostra l’insufficienza –almeno di fatto– degli approcci non-linguistici (cioè: statici) sin qui indicati, è costituito proprio dalla difficoltà espressamente semantica che un certo numero di concetti ha incontrato –meglio sarebbe dire “subito”– nell’arco della storia della riflessione e dottrina in tutti gli ambiti del conoscere/sapere: si tratta della lacuna semantica che impedisce –più spesso di quanto si pensi– la corretta espressione di concetti in realtà percepiti con una certa chiarezza ma ancora non-definibili appieno.


La cosa è di tutta evidenza anche in un campo delicato com’è quello teologico, se si pensa, p.es., alla formulazione fortemente perifrastica adottata dal “Simbolo (niceno-)costantinopolitano” (il “Credo” che si recita nelle celebrazioni eucaristiche festive) per esprimere le non facili acquisizioni delle riflessioni teologica e dogmatica intorno all’identità della ‘natura’ divina del Figlio rispetto ai più elementari (e dogmaticamente ‘incompleti’) “Simboli apostolici”, finendo per costituire una delle migliori evidenziazioni assolute del problema semantico sottostante ad ogni concettualizzazione.

La questione storico-dottrinale è nota e riguarda l’espressione dell’identica natura del Figlio e del Padre nella comune divinità ma anche nella irriducibile differenziazione reciproca. La formula dogmatica scelta e canonicamente fissata dal Concilio di Costantinopoli per esprimere la corretta percezione e definizione della fede ecclesiale costituisce di fatto una espressa non-concettualizzazione, contentandosi di una sorta di ‘descrizione’ plurima che supplisca alla mancanza (=lacuna) di una ‘parola’ adeguata per esprimere tale realtà (=semantica). La formula testuale dogmatizzata in linguaggio teologico, infatti, è costituita da una parola (“omoousios”) non solo incapace, in sé soltanto, di esprimere univocamente ed in modo esaustivo il quid (=il concetto!) della questione, poiché già utilizzato in alcune dottrine gnostiche ma –ancor di più– già (espressamente) condannato proprio in quanto ‘parola’ dal Sinodo di Antiochia del 268 per il suo utilizzo ‘modalista’ da parte di Paolo di Samosata.

La perifrasi figurativa e ridondante utilizzata nella formula è chiara: «nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza». Proprio l’essenza e la forma (non meno che il tipo o la species) trovano qui il loro limite (semantico) intrinseco poiché, mancando del tutto la consistenza semantica propria della parola adottata con valore ‘tecnico’ in sede teologica, nulla di quanto ordinariamente ‘dicibile’ è di fatto collegabile in alcun modo ad esso… venendo così a mancare proprio l’essenza/forma stessa, poiché radicalmente ‘vuota’ (o, almeno, indicibile). Solo l’adozione mista di più linguaggi: quello naturale (“Dio da Dio”, “vero da vero”) e quello figurativo (“luce da luce”) permisero di ovviare alla difficoltà espressamente ‘concettuale’.


Proprio l’ambito teologico d’altra parte, a causa della sua particolare connessione alla realtà, manifesta (e custodisce) lungo i secoli un significativo numero di (altri) esempi: basti emblematicamente quello di “sacramento”, spesso problematico per i canonisti.

Ciò che, a partire dal Concilio di Trento, è universalmente (nel mondo occidentale) compreso/interpretato/presunto come “Sacramento” è qualcosa di assolutamente stabile ed univoco: uno dei “sette” che i Cattolici propugnano con decisione ed i Protestanti spesso non riconoscono neppure. Ciò, però, che la stessa parola (latina) aveva significato all’origine non c’entra assolutamente nulla, trattandosi del ‘giuramento religioso’ o della garanzia-religiosa giurata. In un mondo ufficialmente non più pagano, Sant’Ambrogio (IV sec.) ne cambiò radicalmente il significato sostituendolo a “misterium” per indicare la virtus religioso-spirituale (identificata ormai con la Grazia) in esso contenuta o da esso veicolata. Usandosi in seguito la parola “iusiurandum” (di espressa derivazione ‘verbale’) per indicare il giuramento come tale, la concettualizzazione originaria non fu più riconosciuta …e la parola (in realtà: il concetto) acquistò un significato radicalmente diverso. Non di meno anche la ‘concettualizzazione’ tridentina costituì a sua volta un salto concettuale poiché nel mondo patristico il ‘sacramento’ era una modalità di legame/connessione tra realtà radicalmente diverse nella loro ‘espressione’: una cosa era “sacramento di” un’altra (l’Eucaristia era ‘sacramento’ della morte-resurrezione di Cristo), esattamente come sua ‘ri-presentazione’ sotto altra modalità …proprio quanto sottinteso da Sant’Ambrogio; non di meno ad oggi si parla di “augustissimo Sacramento dell’Eucaristia”, come di realtà ‘autonoma’: in sé e per sé (=ab-soluta).


2.3 Concetti e linguaggio


Quanto sin qui sommariamente delineato circa alcune delle maggiori criticità connesse alla ‘concettualizzazione’ (sic!) dei “concetti”, non intende comunque dar vita –qui– a nuove querelles gnoseologico-epistemologiche né innescare nuovi contraddittorii, quanto soltanto –seppure in modo criticamente avvertito– offrire ai giuristi una specifica sollecitazione a riguardo della loro attività concreta.


È, infatti, importante che il giurista nel proprio operare non sia solo uno che “usa parole” ma uno che –consapevolmente– “sceglie quali parole usare”, poiché molte parole nel Diritto sono ‘tecniche’ (=formalizzate), esprimono cioè specifici contenuti e significati: come avviene per i c.d. Istituti giuridici il cui ‘solo’ nome evoca e rende presenti amplissimi spazi di vita giuridica e storica. Di fatto, però, in questo suo scegliere le parole per ‘dire’ la realtà (=gli atti umani/personali) il giurista attuale denomina/connota molti elementi della realtà stessa, fornendone una pre-comprensione originaria/nte (il famoso “nomen Iuris”) che verrà comunicata a tutti gli altri aventi parte alla stessa vicenda, i quali –se non presenti agli stessi (f)atti– dovranno capire e valutare ciò di cui si tratta proprio a partire dalla ‘descrizione’ fornitane dal primo parlante/scrivente. Di fatto, in seguito a questa prima semantizzazione originaria/nte, tutti gli altri si troveranno davanti non più alla realtà originariamente percepibile ma ad una delle sue innumerevoli possibili ‘ri-presentazioni’. In proposito, costituisce esperienza comune dell’attività giuridica la fatica ed i problemi derivanti dall’erronea redazione/stesura di un Verbale (di Infrazione o di Accertamento o di Interrogatorio). Allo stesso modo, dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, deve considerarsi che quanto originariamente scritto costituisce ormai soltanto un ‘testo’, per quanto più o meno ‘semplice’… che però non s’identifica ormai più con la realtà in esso originariamente ‘descritta’.


A questo punto, però, non si può più trascurare come i concetti siano –almeno/solo/anche?– “formulazioni linguistiche” cioè: “espressioni semantico-sintattiche” dotate di uno specifico significato derivante prima di tutto dall’esperienza esistenziale (l’unica possibile e reale!) che ha creato le parole (tecnicamente: ‘lessemi’) attraverso cui la realtà viene ‘detta’. Il concetto, anzi, diventa il vero e proprio “nomen vitæ” attribuito alle esperienze ed alle realtà connesse.

Tanto più che l’intera questione concettuale appare un’attività antropologicamente ‘discontinua’ e non universale, presentandosi la concettualizzazione come procedimento intellettuale prettamente legato alla cultura greco-romana (assunta poi, –solo– parzialmente, dai popoli germanici); le culture africane tradizionali infatti –non meno di quelle orientali in genere– per spiegare le cose non usano –spontaneamente– concetti ma parabole: raccontano, cioè, quanto non sanno/vogliono esprimere in altro modo. I “concetti” (teorici) vengono sostituiti da “comportamenti” (pratici), mantenendo il primato irrinunciabile del vissuto, cosicché la base comune di riferimento per il significato delle azioni umane non sia il ‘linguaggio’ come tale (con le proprie ‘debolezze’), ma l’esperienza comune (=di tutti). Anche le dinamiche più proprie del common Law non si discostano radicalmente da questo approccio ‘esperienziale’ anziché intellettualistico: i ‘fatti simili’ e non le ‘fattispecie’ previste dalle Norme vigenti.


2.4 Linguaggio naturale e concetti


L’imprescindibile componente semantica dei concetti qui sollecitata, rende necessario dedicare qualche attenzione pure al c.d. linguaggio naturale che, in quanto formatosi poco a poco nel tempo, senz’altra referenza che l’uso ordinario da parte della comunità linguistica (più o meno ampia) che l’ha generato, costituisce comunque il punto di partenza ‘originario’ di qualunque altra (più specifica ed elaborata) espressione linguistica di utilizzo comune, svolgendo così la funzione di ‘grembo’ semantico originario. Non di meno, l’espressione “linguaggio naturale” costituisce un’evidentissima semplificazione, poiché nessun linguaggio in realtà sorge ‘naturalmente’ …dal nulla, ma si crea progressivamente attraverso la condivisione-assimilazione di svariati linguaggi settoriali minori propri di singole –elementarissime– esperienze esistenziali e, complementarmente, dalle semantiche che ne sono derivate: la caccia, la pesca, l’allevamento, l’agricoltura, la cucina, l’officina, il culto… I linguaggi –settoriali– giuridico e bellico (non meno che quello amoroso ed agricolo) –per esempio– utilizzati in ambito biblico, sono buoni e grandi esempi in merito: in tal modo l’assenza nella quotidianità di parole adeguate per quanto s’intende dire/esprimere venne supplita dalle semantiche di specifiche esperienze divenute ormai di patrimonio comune! La poesia, non di meno, calca le stesse strade con grande libertà, tra immagini e suoni!


Tale natura pratica e giustappositoria –spesso anche figurativa– del linguaggio naturale, però, ha favorito in molti ambiti della quotidianità il procedere non per concetti ma per esperienze comuni/condivise che non necessitano di alcuna spiegazione perché semplicemente antropologiche (=comuni), permettendo comunque l’espletamento delle principali funzioni comunicative proprie della lingua. Anche il linguaggio sapienziale, per parte sua, ha frequentemente aggirato per via esperienziale l’ostacolo –spesso evidentissimo– della carenza/lacuna semantico-linguistica adottando veri e propri generi letterari che suppliscono con la loro complessità l’assenza di adeguati concetti espressivi (come avviene per i proverbi o le ‘massime’)! Per quanto ciò abbia portato –e continui a farlo– indubitabili vantaggi all’esprimersi e comunicare quotidiano, allo stesso tempo limita, però, anche pesantemente le potenzialità di concettualizzazione ‘interne’ alle diverse lingue/idiomi ponendo ostacoli e difficoltà agli usi più specialistici del linguaggio stesso: Filosofia e Scienze in primis. Non a caso i neo-logismi sorgono sempre più spesso in questi campi anziché dal linguaggio naturale …e dal derivato ‘poetico/letterario’.


In tal modo le diverse ‘prestazioni’ richieste al linguaggio nei campi più specialistici del conoscere e dell’operare tecnico hanno portato allo sviluppo dei c.d. linguaggi formali/zzati che contraddistinguono ormai in modo sempre maggiore –ed esclusivo/escludente– vaste aree dell’espressività e comunicazione contemporanea, caratterizzando in modo strutturale le Discipline scientifiche ‘moderne’… ciascuna delle quali, ormai, parla una propria ‘lingua’, rispetto alla quale il linguaggio naturale incontra e genera crescenti difficoltà ed incomprensioni proprio a causa della sua concreta a-specificità che non permette concettualizzazioni troppo distanti dalla più condivisa esperienza quotidiana. Filosofia e Diritto non sfuggono alle stesse dinamiche di autonoma formalizzazione linguistica.


2.5 Concettualizzazione e soggettività


A queste criticità di natura ‘oggettiva’ e ‘funzionale’ occorre affiancarne anche –almeno– una di natura, invece, espressamente soggettiva, riguardante la capacità di ogni singola persona di ‘gestire’ correttamente la propria attività semantico-concettuale. La concettualizzazione, infatti,


«benché riguardi sempre contenuti espressi concettualmente, non va intesa primariamente in ordine ad essi, ma alla capacità del soggetto di esprimere ciò che comprende; essa è infatti “l’auto-espressione di un atto di capire; tale auto-espressione è possibile solo perché il capire si auto-possiede, è consapevole di se stesso e delle sue condizioni in quanto capire”».


Se ciò condiziona l’effettiva capacità individuale di esprimere (=tirare fuori) la percezione e comprensione della realtà e della (sua) esperienza con cui ciascun soggetto si misura quotidianamente proprio dovendo ‘scegliere’ le “parole giuste” per comunicare, a maggior ragione il problema si pone per chi non debba solo comunicare ma anche ‘spiegare’ o ‘dimostrare’ qualcosa di ‘nuovo’ o di particolarmente complesso… esigenza strutturale nell’attività giuridica che non è mai svolta da un singolo per se stesso ma sempre inserita in una dinamica relazionale (dialogica o dialettica, a seconda delle circostanze) anche parecchio complessa.


L’attività semanatica, d’altra parte, non può che attuarsi a livello individuale e ‘soggettivo’, in strettissima dipendenza dalla tipologia e quantità di parole possedute… e dai linguaggi che è possibile trarne. È con questi ‘elementi’ che si diranno non solo le proprie sensazioni, emozioni ed intenzioni, ma anche le proprie comprensioni: ciò che di fenomeni ed eventi si è capito. Se poi la cosa è difficile quando si debba descrivere la realtà (in sé) anziché l’esperienza (personale), dovendolo/potendolo fare soltanto attraverso il proprio ed altrui ‘corredo semantico’ (tanto ‘naturale’ che ‘formale’), lo sforzo diventa molto superiore quando anziché “descrivere” occorre “spiegare” e/o “precisare” …attraverso “concetti”. Non tutto, infatti, si può ‘descrivere’ o ‘raccontare’ o ‘rappresentare’: soprattutto quando si tratti di ‘relazioni’ o ‘strutture’ ontologiche, fisiche, giuridiche, spirituali…

Concettualizzare, però, significa –e comporta/presuppone– aver capito e saper far capire. Possedere, cioè, e trovare il linguaggio adeguato e le parole giuste per creare le “espressioni linguistiche semantico-sintattiche sintetiche” o le “sintassi organiche di parole” (=concetti) in grado di trasmettere ad altri la propria comprensione affinché la condividano ed, eventualmente, l’accrescano.


2.6 Distanza e prossimità concettuale


La necessità strutturale di affrontare con consapevolezza e ‘contrastare’ le visioni più ‘statiche’ della dinamica concettuale è posta in evidenza anche in altri ambiti (oltre il giuridico) della ricerca scientifica in campo umanistico quali –ci sia permesso in questa sede– la Teologia, non certo più ‘libera’ del Diritto dall’uso di parole, linguaggi e concetti. Ne dà ottima testimonianza l’attività del “Gruppo internazionale ed interconfessionale di ricerca” attivo dall’anno 2001 presso la Pontificia Università Lateranense su: “Temi di Teologia fondamentale in prospettiva ecumenica”.

Alla base del dialogo teologico-ecumenico condotto da tale iniziativa (tra Cattolico-romani ed Evangelico-luterani) si colloca una precisa e strutturale scelta che non può esser considerata semplicemente ‘metodologica’ nella sua accezione più banalmente strumentale ed operativa: la costante distinzione tra “dictum, intentio e res intenta”. In tale prospettiva agli studiosi che prendono parte ai lavori è apparso necesario nell’analizzare le formulazioni dottrinali delle due tradizioni


«interrogarsi su quella che è la rispettiva intentio auctorum di tali formulazioni e, insieme, sull’oggeto di tale intentio. [...] È [così -ndr] divenuto chiaro che entrambe le tradizioni dottrinali, nel loro modo di intendere il rapporto Sacramento/Parola, hanno di mira la stessa realtà (la stessa res), cioè precisamente lo stesso evento [...]. Ed è risultato altrettanto chiaro, così, che i modi di vedere questa identica res, caratterizzanti le due tradizioni dottrinali, non si contraddicono».



3. UNIPOTESI GIURIDICAMENTE FECONDA

3.1 Concetti come ‘strumenti’ dinamici di comprensione


Che, in tutt’altra prospettiva rispetto a quanto sin qui illustrato, i concetti non siano affatto –staticamente– “forme” (Gestalten) e neppure “essenze” (essentiæ/universalia) o altro fattore/elemento del genere (né a prioria posteriori) e neppure appartengano alla realtà come tale, era già chiaro a S. Tommaso che li aveva anche colti/presentati –per quanto denominati in modo differente– come “ciò attraverso cui pensiamo”: rappresentazioni ideali strumentali attraverso cui l’intelletto ‘coglie’ la realtà …così come i sensi ‘colgono’ le sensazioni. Infatti,


«secondo la dottrina di S. Tommaso, le rappresentanze intellettuali [=concetti - ndr] non sono ciò che l’intelletto intende, nella sua operazione diretta, ma sono il mezzo per cui intende: “non sunt id quod intelligitur, sed id quo intelligitur”. Ciò che direttamente s’intende, sono le cose stesse; di cui l’intelletto riceve in sé le ideali rappresentanze».


Il concetto, quindi, come ‘medium’ (=id quo) e non come ‘terminus’ (=id quod) della comprensione; una tappa ‘interna a’ e ‘parte de’ la comprensione stessa: un quid –parziale– di cui l’intelletto si serve per raggiungere la conoscenza della realtà.


In proposito B. Lonergan parlava di “concezione” (“conception”): il “concetto” è ciò che è stato “concepito” (participio passato di concepire), un frutto dell’attività generativa della “intellezione”.


«Proprio come l’immaginazione è il campo di gioco dei nostri desideri e delle nostre paure, così la concezione è il campo di gioco della nostra intelligenza. Proprio come l’immaginazione può creare oggetti mai visti, o uditi, o toccati, così anche la concezione può creare oggetti che non possono essere neppure immaginati».


Concep(i)tum”, dunque, ma «in che modo? Facendo supposizioni». Due sono, infatti, le proprietà dei concetti:


«in primo luogo, essi sono costituiti dalla mera attività di supporre, pensare, considerare, formulare, definire. […]

In secondo luogo, i concetti non accadono a caso; essi emergono nel pensare, supporre, considerare, definire, formulare; e tale attività dai molti nomi accade non a caso, ma in congiunzione con un atto di intellezione».


I concetti, d’altra parte, non appartengono al mondo della “realtà” (v. supra) ma a quello “delle risposte” che l’uomo cerca di dare alle domande che l’impatto con la realtà gli pone. È la realtà –anche ‘sociale’, anche del comportamento umano inadeguato, anche dell’uomo religioso– che pone all’uomo domande, tanto teoriche che pratiche.


«Con la loro cooperazione, mediante successivi aggiustamenti, domanda e intellezione, immagine e concetto presentano un solido fronte. La risposta è un insieme strutturato di concetti. L’immagine si sforza di approssimarsi ai concetti. I concetti, mediante aggiunta di determinazioni concettuali, sono in grado di esprimere le loro differenze dall’immagine meramente approssimativa. Il perno tra immagini e concetti è l’intellezione».


Proprio in questo continuo aggiustamento e progressiva riduzione della approssimazione delle semplici immagini percettive, ogni singola intellezione «viene espressa in molti concetti […] fonda un’infinità di concetti» «collegati insieme mediante l’intellezione». I concetti, quindi, sono concepiti/creati, «derivano da atti di comprendere» poiché «gli atti di comprendere consistono nell’afferrare ciò che da qualche punto di vista è essenziale»; questo, però, non avviene mai attraverso ‘singoli’ concetti –isolati e monadici, stabili ed immutabili (come in effetti risultano essere tanto le Gestalten che le essentiæ o gli universalia)– ma attraverso pluralità di “concetti correlati” e di “contenuti concettuali” che insieme concorrono a fecondare ulteriormente l’attività intellettiva.


La natura dinamico-funzionale dei concetti, insieme alla loro tendenziale ‘correlazione’ –finalizzata all’intellezione/atto di comprendere– li confermano pertanto a pieno titolo nella loro appartenenza alla ‘fase cognitiva’ iniziale (=id quo intelligitur) anziché in quella terminale (=id quod intellectum est), manifestandone la precipua attitudine/funzione euristica (=capire) e semantica (=esprimere) prima che ermeneutica (=spiegare).


«Prima di tutto, allora, c’è il concetto euristico non specificato. Infatti, il traguardo di ogni ricerca è un atto di comprendere e lo strumento fondamentale della ricerca metodica è dare un nome a ciò che è sconosciuto [...].

In secondo luogo, c’è una specificazione del concetto euristico mediante una descrizione prescientifica. Infatti, ogni ricerca empirica presuppone qualche oggetto che è già dato, ma che non è ancora compreso; e ciascuno di tali oggetti possiede la sua descrizione prescientifica che fornisce una specificazione iniziale per il concetto euristico».


I concetti, in tal modo, servono ad indagare la realtà, a comprenderla, a creare i presupposti per la sua ‘assunzione’ ed integrazione a quanto già conosciuto e, di conseguenza, alla vita stessa.

Tale realtà tuttavia –per quanto riguarda il Diritto– è sempre una ‘esperienza’: un vissuto relazionale ed esistenziale compartecipato che coinvolge più persone all’interno della relazionalità sociale quotidiana delle più diverse forme di aggregazione umana. Una realtà-esperienza mai ‘data’ in se stessa (come nelle Scienze naturali o nella dimensione meramente biologica del vivere) ma sempre agita/fatta (in senso vichiano) da qualcuno. Una realtà che, nel suo starci tutt’intorno (trattandosi di esperienza e non di semplici cose/oggetti), ci stimola –ed anche costringe– continuamente ad interagire con essa… a prenderne coscienza e conoscenza …adeguando continuamente la nostra percezione e “concezione” per esserne attivamente (consapevolmente e liberamente) partecipi. È proprio in tale dinamismo che il “concepire” produce “concetti” i quali permettono di ‘apprendere’ la realtà “afferrandone ciò che da qualche punto di vista è essenziale”, attraverso la determinazione sempre più precisa delle “immagini meramente approssimative”… Tuttavia, però,


«ciò che di per sé è determinato non è mai un dato ed è sempre un concetto. Di per sé, i dati si può dire che sono determinati potenzialmente o materialmente; ma vengono determinati formalmente solo nella misura in cui essi sono sussunti sotto concetti. E questo processo di sussunzione può essere prolungato all’infinito. Perciò, una maggiore determinatezza formale dei dati è possibile finché i concetti scientifici possono essere riesaminati per fornire oggetti più precisi per le misurazioni e finché le tecniche scientifiche possono essere perfezionate per fare misurazioni più accurate».


Esattamente quanto si chiede –e ci si aspetta– da una buona concettualizzazione.


3.2 Concetti e comprensione


La determinazione precisiva dei “contenuti concettuali” attraverso cui si ‘apprende’ la realtà/esperienza permette così di avvicinare i concetti alle “definizioni”, ma soprattutto rende possibile ipotizzare e cercare –anche– nuove strade euristiche per ‘cogliere’ e comprendere meglio la realtà. Ciò apre anche nuovi spazi di efficace confronto interdisciplinare ed interculturale poiché il concetto non è la “realtà” ma ‘un’ modo –tutto occidentale– di giungere alla sua comprensione.


Il fatto, poi, di non essere elementi ‘terminativi’ della comprensione ma solo ‘possibilità intermedie’ ad essa funzionali rende possibile il non doverli monumentalizzare né assiomatizzare, quasi che senza (alcuni) di essi non fosse neppure possibile rapportarsi con la realtà. Anzi: proprio l’attuale rapido mutare delle situazioni culturali rende auspicabile –o anche necessaria– un’eventuale sostituzione di alcuni/molti concetti ‘tradizionali’ con altri ‘innovativi’ più adatti a servire oggi da medium di comprensione di ciò che una realtà –anche millenaria– continua a proporre all’esperienza quotidiana.


«Dal momento che c’è un cambiamento nelle cose che sono concepite, è necessario un cambiamento da concetti più antichi a concetti più recenti (l) se i concetti sono corretti e (2) se sono completamente esatti. Tuttavia, non si deve pensare che tutti i concetti mirino a una completa esattezza»,


«i contenuti concettuali [infatti -ndr] possono essere primitivi o derivati; i derivati sono definiti appellandosi ai primitivi; i primitivi sono fissati dal momento che termini e relazioni procedono da un’unica comprensione, con le relazioni stabilite dai termini e i termini stabiliti dalle relazioni».


Rifiutare questo stato delle cose costringe –e così accade realmente(!)– a dover trasformare la realtà di oggi in concetti di altri tempi per compiere attraverso/su di essi una serie di operazioni ‘logiche’ (sic!) i cui risultati –dopo nuova/altra ‘traduzione’– vengano applicati di nuovo all’oggi… Ovviamente senza alcuna possibilità di convincimento per i destinatari, visto che i ‘perché’ rimangono celati all’interno dei ‘sistemi logico-concettuali’ in cui si sono svolte le ‘operazioni’ necessarie a conseguire il giusto ‘risultato’, restando di fatto inaccessibili.


Che, tuttavia, la ridenominazione o manipolazione o sostituzione del concetto ‘tradizionale’ non tocchi affatto la res de qua come tale, risulta –oggi– di grandissima importanza per la ricerca e la comunicazione, poiché permette di tener salde le acquisizioni cognitive (soprattutto quelle ‘dogmatiche’) e contenutistiche senza dover necessariamente mantenerne né l’espressione linguistica né quella concettuale; infatti «le cose possono non cambiare, ma la loro comprensione da parte dell’uomo può svilupparsi»:


«in breve, i concetti cambiano dal momento che le cose cambiano, dal momento che il comprendere umano si sviluppa e dal momento che quello sviluppo è formulato coerentemente o incoerentemente. Tuttavia, dietro ogni cambiamento c’è un’unità sottostante e quell’unità può essere formulata esplicitamente al livello di anticipazione euristica o di metodo adottato coscientemente […]. Di qui, consegue che cambiamenti nella concettualizzazione non implicano qualche molteplicità ultima e che dietro qualsiasi variazione concettuale c’è una costante concettuale, che può essere formulata da un punto di vista universale»;


«ancora, mentre l’identità del concetto euristico forma il principio unificante in una serie di spiegazioni successive, nondimeno può esserci uno sviluppo nei concetti euristici stessi».


I concetti, tuttavia, nella loro costitutiva strumentalità non servono solo [a] per comprendere la realtà/esperienza ma anche [b] per fissare tale comprensione e farla propria, stabilizzandola nella propria coscienza e conoscenza; non di meno essi servono ulteriormente [c] per poter comunicare e condividere tale comprensione rendendola patrimonio condiviso. Ciò che impone una successiva «importante distinzione tra concetti euristici e concetti esplicativi», laddove «il concetto esplicativo può essere definito come un’espressione del contenuto del comprendere».

L’esplicatività e la espressione del “contenuto del comprendere” (=concetto) attiva però un’ulteriore –necessaria– attenzione critica.


3.3 Concetti e loro espressione


Punto di partenza –remoto ma assolutamente pregiudiziale– della riflessione così intrapresa è la consapevolezza che ‘il’ pensiero di per sé non è una ‘cosa’ (=res) ma la concretizzazione/materializzazione di un’azione intellettuale (=il pensare, appunto) che si attua solo attraverso “concetti” e non semplici “parole”; concetti che sono, appunto, i “costituenti del pensiero”. Questi però, a loro volta, non sono altro che –più o meno– semplici “formulazioni linguistiche” dipendenti dalla base semantica posseduta da ciascun soggetto –ciclicamente– pensante/parlante all’interno di una più ampia disponibilità (semantica) propria di ciascuna comunità linguistica (e quindi: culturale e, prima ancora, esistenziale). Non ‘esistono’, almeno sotto questo profilo, “essenze” o “universali” o “forme” –a priori– che si collochino e si relazionino reciprocamente all’interno della mente umana, come avviene nel mondo esterno delle cose/res che conosciamo e con le quali interagiamo. Dal punto di vista operativo/funzionale (non delle Neuro-scienze) nella mente umana ‘si muovono’ (solo!) concetti, idee, intuizioni, che si sviluppano gradualmente col vivere e comunicare, evidenziando una vera dipendenza del “pensiero-possibile” dal “linguaggio-disponibile” …e questo, a sua volta, dipendente dalla “semantica” concretamente a disposizione di ciascuna realtà antropologica. Non per nulla l’espressività di chi inizia a parlare una nuova lingua è strettamente vincolata alle sole poche parole in sé (=vocabolario) che conosce e riesce ad usare, consapevoli che, comunque, il vero problema linguistico non è mai costituito dal vocabolario (=le parole) ma dalla sintassi … come, ancor prima, un infante non parla anche perché non è ancora in grado di gestire la connessione tra suoni-parole-significati.

Poiché, dunque, il pensiero si ‘svolge’ per concetti e questi sono articolati per mezzo di parole, va assunto che non risulta possibile ‘pensare’ al di là delle ‘parole’ possedute …e delle loro possibili connessioni e relazioni sintattiche; parole che, non di meno, non sono mai ‘qualcosa’ in se stesse ma rimandano sempre ad ‘immagini’ o ‘rappresentazioni’ derivanti dall’esperienza di cui ciascun soggetto si sia almeno minimamente appropriato, anche indirettamente. È comune l’esperienza scolare dell’aver cominciato a riconoscere le lettere dell’alfabeto individuandole con l’iniziale di una parola raffigurata da un’immagine conosciuta e ‘posseduta’ sia a livello esperienziale che fonetico: “a” di albero, “b” di barca, “c” di casa, ecc. Cambiando però la lingua (=idioma) le stesse immagini sono espresse con parole ‘diverse’ e sollecitano ‘iniziali’ differenti: “a” di apple, “b” di boat, “h” di home


Non si trascuri neppure l’estrema differenza che intercorre tra “astrarre” e “concettualizzare”, differenza spesso non visibile in chi si accontenti –ancora– di un approccio ‘essenzialista’ alla realtà e non s’impegni –invece– a voler esprimere in modo realmente comunicabile gli elementi e fattori fissati/riconosciuti come costitutivi delle diverse cose/realtà/azioni che si possano pensare/dire. È lo sforzo della c.d. formalizzazione come attuata nelle Scienze e nella Logica contemporanee, che va ben al di là della semplice ‘individuazione’ dell’essenza (universale) delle cose/realtà, com’era per le classiche cavallinitas, caninitas …humanitas, che sostanzialmente ‘estraevano’ da ciascun singolo “ciò” che poteva essere ‘di tutti’ gli altri singoli della stessa ‘classe’, come una sorta di nucleo ontologico ‘universale’ (oggi si direbbe –biologicamente– ‘genetico’) in qualche modo ‘auto-evidente’ e, pertanto, auto-comunicante senza necessità alcuna di ‘illustrarlo’ nei suoi particolari costitutivi e funzionali (solo, tuttavia, a chi conosca già qualche elemento della ‘classe’ di oggetti in questione). Nell’attuale formalizzazione scientifica, al contrario, si opera quasi ‘addentrandosi’ nelle cose/realtà per ‘individuarne’ dall’interno gli elementi ed i fattori strutturanti e funzionali in modo tale da poter esprimere con precisione –anche al di là delle stesse ‘parole’– “che cosa” davvero siano le cose/realtà e “come” funzionino. Questo, però, pone in evidenza come i “concetti” possano prender realmente corpo solo da una efficace formalizzazione e non dalla semplice astrazione/universalizzazione.

“Concetto” ed “essenza” non sono la stessa cosa, né si equivalgono in alcun modo …per quanto dal punto di vista meramente intellettuale sembrino ‘fruiti’ allo stesso modo. I concetti, infatti, sono costruiti e comunicati attraverso vere e proprie espressioni verbali (=linguaggi) mentre le essenze, al contrario, erano spesso solo evocate attraverso immagini: chi, d’altra parte, non possedeva l’idea/immagine di cavallo? …A parte i popoli dell’America latina che non li avevano mai visti prima dell’arrivo dei Conquistadores europei nel secolo XVI!


Proprio questa natura espressamente linguistica dei concetti, tuttavia, rende necessario riconoscere –e gestire– una limitazione di principio (=strutturale e strutturante) dell’espressività/comunicabilità umana, soprattutto negli ambiti meno ‘concreti’, dove nulla può supplire la carenza o inadeguatezza delle ‘parole’, visto che ‘si parla’ di cose che –come tali– ‘non-esistono’ e che quindi non possono essere evocate in sé e per sé ma solo ‘proposte’ come ‘figure’ simbolico-ideali. Come, infatti, rappresentare l’amicizia, l’amore, l’odio, la libertà, la volontà, l’errore, l’ingiustizia, il danno? Come anche: la carica elettrica, la valenza chimica, la forza di gravità, l’energia potenziale o cinetica, il lavoro, la potenza, il campo?


1) In questo modo ciò che risulta ‘dicibile’ va considerato limitato di principio alle pur numerose –ma sempre finite– combinazioni e funzioni sintattico-sematiche possibili (=linguaggio).

2) Ne consegue pure che ogni ambito linguistico deve essere approcciato come comunque ‘limitato’, fino alla possibilità di una vera e propria ‘saturazione’ che non permetta più d’introdurre concetti nuovi (non tanto nuove ‘perifrasi’), causando un vero default dell’intero sistema non solo comunicativo ma –più profondamente– cognitivo sottostante, sistema che di fatto non è mai solo linguistico-concettuale ma risulta essere sempre anche gnoseologico.

3) In tal modo anche i ‘paradigmi’ (come costellazioni di conoscenze e pratiche gnoseologiche condivise da un gruppo omogeneo di operatori) di riferimento delle singole Discipline (almeno scientifiche) possono giungere ad una reale infruibilità quando le istanze di pensiero e ragionamento in attesa di adeguata concettualizzazione superino una certa ‘soglia’ comunque significativa. È per questo che le Scienze naturalistiche moderne hanno preferito le ‘formule’ e le ‘funzioni’ alle ‘descrizioni’ e ‘definizioni’, lasciando ad eventuali ‘indici’ e ‘parametri’ aggiuntivi la specifica delle diverse modalità e quantità.


Nulla di meglio, forse, del suaccennato “Simbolo (niceno-)costantinopolitano” potrebbe palesare tale “limitazione di principio dell’espressività umana” quando i concetti da esprimersi non incontrino alcuna ‘parola’ concretamente fruibile a tale scopo, fino ad involvere il concetto –inesprimibile– nella perifrasi dialettica dell’“è” ma “non è”.


* * *


Nonostante le gravi criticità sin qui esposte, il Diritto non smette però (né lo potrebbe) di usare parole né di esprimersi verbalmente, tanto che ancor oggi:


a) il Diritto è letteralmente ‘costituito’ di parole… al punto che, se non si possiede una vera padronanza di esse, del Diritto (almeno come ‘pratica/esperienza’) non resta praticamente nulla;

b) l’intera pratica giuridica è centrata sul dicere-Ius: la Iuris-dictio (orale o scritta); senza la ‘parola’ (=dictum) finisce per non esistere neppure il Diritto;

c) il Diritto è essenzialmente ‘comunicazione’ (di stati di fatto o pretesi tali): tolta questa, rimane solo la sua componente coercitiva… sempre che questa si possa davvero esercitare in ogni circostanza e sia –quindi– costitutiva del Diritto come tale;

d) nel Diritto è la parola –performativa– che ‘crea’ la realtà o la ‘ri-crea’ (attraverso la Sentenza) dopo che sia stata turbata.


La necessaria consapevolezza di cui il giurista in genere ed il canonista in particolare deve dotarsi su questa tematica (=rapporto tra Diritto e parola) impone pertanto di assumerne una conoscenza prima di tutto ‘strutturale’: come ‘funziona’ questo ambito in sé e per sé, al di là di ogni intendimento (e volontà) di qualunque Legislatore e Giudice. Ciò aiuterà a comprendere ben prima che ad interpretare, potendo così giovarsi di più specifiche consapevolezze nella propria attività, anche pratica. Non per nulla lungo i secoli il Diritto ha costituito un ambito privilegiato anche per la riflessione filosofica in sé e per sé, da Suarez (1548-1617) a Grozio (1583-1645), da Hegel (1770-1831) a Rosmini (1797-1855).



4. PAROLE, LINGUAGGI E PARADIGMI CONCETTUALI

4.1 Lingue e linguaggi


Di fatto il rapporto tra [a] “linguaggio” propriamente detto, [b] struttura, [c] espressione e [d] comunicazione del pensiero attraverso i concetti, non può essere considerato come una realtà sigillata, autoreferenziale: ogni linguaggio, infatti, dipende da una lingua/idioma che, a propria volta, ‘dipende’ da una specifica esperienza esistenziale (comunitaria/condivisa). Quanto espresso in modo ‘semantico’ in un linguaggio, infatti, ha una necessaria base in quanto esprimibile a livello idiomatico (=di vocabolario) nella comunicazione reale tra individuo ed individuo di una/quella specifica realtà esistenziale e culturale.

Ogni linguaggio verbale –in quanto sintassi organica e strutturale di parole– dipende sempre da una lingua/idioma e, più profondamente, dalle ‘radici’ semantiche e sintattiche proprie di tale lingua e non potrebbe svilupparsi che da esse, pena un ‘nominalismo’ radicalmente estraneo all’esperienza etnologica ed antropologica di comune portata.

Ideogrammi o alfabeti, indicano, p. es., modalità completamente diverse di struttura linguistica e, derivatamente, concettuale.


Non di meno lo sviluppo morfologico delle parole (tipico del Latino e delle lingue derivatene), il loro agglutinamento (come in Greco o Tedesco), la creazione di perifrasi (come nell’Inglese), sono solo alcuni esempi di come il ‘numero’ e la ‘qualità’ delle parole (e, più profondamente, dei “sema”) contribuiscano alla creazione di linguaggi verbali anche radicalmente diversi e, spesso, difficilmente comparabili. Che, infatti, le nuove parole di cui si senta la necessità espressiva vengano costruite ‘da zero’ (come fu per il computer/calcolatore/ordenador), oppure vengano elaborate per modifica o giustapposizione di parole già esistenti, oppure per sostantivazione delle azioni (=verbi) corrispondenti non è affatto lo stesso, né offre la stessa libertà semantica.


In quante occasioni e circostanze d’altra parte non è possibile capire il significato di una parola senza aver dapprima conosciuto il suo ambiente di sviluppo (=Sitz im Leben; v. infra), quando non anche la più profonda concezione del mondo/reale in esso diffusa (=Weltanshauung). La presenza, p.es., di forme linguistiche e sintattiche c.d. ‘duali’ –tipiche di alcune lingue– rende conto di una concezione di per sé complessa (e spesso dialettica o antinomica) della realtà stessa che tende ad essere percepita in modo ‘unitario’ ma non ‘individuale’. Da questo punto di vista l’Ebraico distingue addirittura il maschile dal femminile nella coniugazione verbale.

Proprio l’ampiezza dell’esperienza esistenziale concretamente attuata da un gruppo umano è un parametro irrinunciabile per rendersi conto anche della maggiore o minore ampiezza semantica del suo idioma. Senza nascondersi neppure il fatto che spesso le lingue/idiomi (ed i conseguenti linguaggi e concetti che se ne possono derivare) sono portatrici esattamente della ‘propria’ specifica e concreta esperienza, anche storica. La radicale differenza, p.es., con cui i popoli latini e quelli germanici denominano la ‘penetrazione’ delle popolazioni germaniche e nordiche all’interno dei confini dell’Impero Romano dal V secolo d.C. è lampante: “invasioni barbariche” per i primi, “migrazione di popoli” (=Völkerwanderung) per i secondi… un danno irreparabile per gli uni, un’opportunità del tutto naturale per gli altri… tanto da costituire addirittura oggetto di specifico ‘accordo’, come fu per i Longobardi di Alboino con gli Unni. Non di meno appare significativo che la “grande biblioteca documentale” della Storia medievale europea –poiché questa è la sua identità reale– sia stata chiamata dai propri ideatori “Monumenta Germaniæ Historica” …ponendo già dal Tardo Antico le basi del mito ottocentesco del (secondo) Reich. Proprio la stessa lingua tedesca, p.es., conserva ancor oggi alcune radici semantiche legate espressamente ad alcune attività di abituale esecuzione, come, p.es., “zer”, indice chiaro di un’esplicita componente ‘culturale’ di fatto rimasta costitutiva per secoli e come tale ‘semantizzata’ quale ‘prefisso’ utile alla creazione di un certo numero di (nuove) parole anche a distanza di secoli, al di là (ma non indipendentemente) del significato iniziale.


Ne deriva la necessità di mettere sempre a fuoco, preventivamente, quale sia l’orizzonte semantico/idiomatico di un linguaggio per poterne intraprendere un consapevole utilizzo, soprattutto ai suoi livelli più ‘alti’ come nella concettualizzazione.


4.2 Il linguaggio tra parole e concetti


Quello che, tuttavia, va rilevato nel rapporto strutturale tra parole, linguaggio e concetti, non è prima di tutto una loro (più o meno semplice) ‘connessione’ quanto, molto maggiormente, una vera e propria interdipendenza reciproca: le parole danno corpo ad un linguaggio (=semantica + sintassi) e questo si ‘condensa’ in concetti che verranno ricordati ed ulteriormente comunicati –oltre che elaborati– attraverso (forse, altre/nuove) parole… in un ciclo inestinguibile perennemente ‘bloccato’ sulla soglia della necessaria prevalenza –di volta in volta– o delle parole o dei concetti; pur senza che nessuno dei due elementi possa prescindere dall’altro, attraverso la strettoia del linguaggio. Non di meno, in questa prospettiva, sarebbe troppo semplice considerare le parole come semplici ‘contenitori’ dei concetti che si vogliono esprimere: la parola infatti non solo ‘veicola’ ma anche ‘articola’ gli stessi concetti, poiché è la parola (intesa come “substantivum”) a costituire il ‘materiale da costruzione’ dei concetti stessi. È, infatti, l’organizzazione strutturata dei ‘significati’ delle singole parole utilizzate che ‘crea’ il concetto e ne permette anche solo la ‘espressione’ e ‘manipolazione’ intellettuale (personale/individuale) ben prima della sua ‘comunicazione’ ad altri. Un ‘pensiero’ concepito ma non semantizzato (=tradotto in parole) non può essere in alcun modo fruito neppure dal suo stesso autore:


«il pensiero ha bisogno di un veicolo di trasmissione: il pensiero puro, nel senso di un pensiero inespresso in parole o azioni percepibili all’esterno o in immagini mentali, non esiste. Questo veicolo è spesso di natura linguistica, il che non vuoi dire necessariamente che il pensiero sia formulato in frasi che, se pronunciate ad alta voce, lo esprimerebbero adeguatamente anche agli altri».


È il motivo per cui Cartesio invitava a scrivere i propri ragionamenti come se altri dovessero leggerli ed acquisirli: solo così apparirà più chiaro anche a noi quanto ‘valga’ davvero ciò che abbiamo pensato.


È proprio in questa prospettiva che, in modo speciale per il giurista, emerge l’importanza dello ‘strato’ intermedio tra parole e concetti: il linguaggio quale struttura stabile, organica ed organizzata, di gestione dei significati di base da cui prenderanno poi corpo i “concetti” veri e propri. Lungi, però, dal costituire una sorta di ‘membrana’ trasparente e permeabile tra parole e concetti, il linguaggio si interpone tra essi nel vero senso del termine avocandosi la funzione strategica del ‘dizionario’ che permette la codifica-decodifica dei significati da e per ciascuno dei due ambiti. L’immagine della interposizione, tuttavia, non è sufficiente ad esprimere la reale funzione esercitata dal linguaggio ‘tra’ parole e concetti: il linguaggio, infatti, non è un semplice ‘filtro’ ma un vero e proprio ‘veicolo’ che trasporta elementi tra due ambiti pressoché isolati, quali parole e concetti manifestano spesso di essere, almeno funzionalmente. La considerazione del linguaggio, in tal modo, finisce per giocare un ruolo assolutamente decisivo poiché solo e soltanto quanto sia veicolabile attraverso di esso –mediante espressioni verbali sensate– potrà transitare liberamente tra i due ambiti, mentre il resto finirà ben presto per essere ignorato.


4.3 La struttura del paradigma linguistico-concettuale


Proprio la funzione veicolare del linguaggio come ‘dizionario’ anche circostanziale (parziale e specialistico) dei significati attraverso cui l’apporto delle parole costituisce i concetti e questi si esprimono per mezzo di ‘quelle’ parole, permette di rendersi conto del fatto concreto che i concetti dipendono dal linguaggio non meno di quanto questo dipenda, a sua volta, dalle parole. In tal modo, non solo vengono all’esistenza veri e propri apparati concettuali a seconda dei linguaggi utilizzati, ma proprio i diversi linguaggi diventano lo strumento fondamentale della creazione e gestione dei concetti espressi o esprimibili attraverso tali linguaggi in quanto ‘sintassi organiche di parole’.

Non di meno: quando un singolo sistema concettuale (=insieme organico di concetti) sia ormai abbastanza ampio e fondato, è possibile che specifiche necessità concettuali esigano –secondo principi di ‘economia’ funzionale– la creazione di nuove parole attraverso cui esprimere concetti divenuti ormai irrinunciabili come tali. Si pensi, p.es., alle parole/espressioni “flogisto” o “pietra filosofale” che il linguaggio dell’Alchimia medioevale ‘creò’ per dare opportuna esprimibilità a ‘concetti’ puramente teorici di cui quella visione della realtà necessitava per poter ‘spiegare’ i fatti dei quali ci si occupava attraverso una serie di specifiche attività.

Proprio questo esempio, tuttavia, evidenzia come esistano anche parole espressive –solo– di specifici concetti che, una volta raggiunti determinati punti di sviluppo della conoscenza e più generalmente della cultura, non possono più essere utilizzate poiché ‘referenti’ indiscusse ed indiscutibili di visioni/concezioni (=concettualizzazioni) del mondo radicalmente superate. Esattamente come accadde per “flogisto” e “pietra filosofale” dopo che la Chimica basata sulla “tavola periodica” di Mendeleev scalzò definitivamente la precedente Alchimia.


La strettissima unità strutturale e funzionale di ogni insieme dinamico di parole-linguaggio-concetti così evocata, può essere convenientemente denominata “paradigma concettuale”, indicando lo specifico ‘spazio’ all’interno del quale molti e variegati ‘oggetti gnoseologici’ propri di un determinato approccio alla realtà (o parte di essa) possono e devono ritrovarsi, sostenersi, complementarsi… in modo organico e potenzialmente autonomo: spesso una vera e propria Weltanshauung totalizzante. Le espressioni artistiche, soprattutto pittoriche, offrono efficaci esempi di questa dinamica attraverso la sistematica “nominazione” dei diversi modi di dipingere connessa proprio all’utilizzo di specifici ‘elementi’ segnici o cromatici, oltre che tecniche, materiali e soggetti.


La struttura dinamico-ciclica interna a ciascun paradigma concettuale e, soprattutto, la sua reale ‘potenza’ sulla comprensione ed azione umana, si possono strutturare in tre livelli sostanziali individuabili in: [a] un elemento referenziante (=i concetti), [b] un elemento referenziato (=il linguaggio), [c] un elemento referenziabile (=la lingua/idioma come insieme di parole/espressioni fonetiche).

Un tale prospetto palesa come l’accrescimento o la privazione di un sistema (auto-)referenziale attraverso nuovi ‘apporti’ (o ‘tagli’), non importa a quale dei tre livelli ciò avvenga, condizioni strutturalmente l’intero paradigma concettuale potendolo trasformare in un ‘altro’, anche radicalmente diverso dall’originario pur mantenendone la maggior parte degli elementi e funzionalità. Ciò che accade, non di meno, in tutti i sistemi logici, matematici e geometrici, quando si postuli la presenza o assenza di uno o più ‘assiomi’ o di una o più ‘funzioni’ previste o ammissibili.

È così che, concretamente, l’utilizzo o meno di determinate parole permette o no di disporre poi di determinati concetti e viceversa per accostare, cogliere, comprendere (e modificare, almeno in parte) la realtà.


Allo stesso tempo, tuttavia, il secondo Teorema di incompletezza nella formulazione di A. Tarski indica con chiarezza che ciascun elemento referenziante (“linguaggio” per Tarski) non è in realtà autonomo e ‘finale’ ma fa comunque referenza ad –almeno– un meta-elemento/linguaggio di livello ulteriore (=meta) da cui riceve una parte dei propri elementi fondativi: proprio quelli che le dinamiche linguistiche, concettuali e sintattiche ‘interne’ a ciascun paradigma non permettono di ‘generare’ autonomamente. Ciò che accade di fatto [a] all’ambito giuridico generale nel suo necessario meta-referenziarsi a quello assiologico (morale e/o etico) e/o politico ed anche [b] all’ambito canonico nel meta-referenziarsi ad una piuttosto che ad altre Ecclesiologie o Soteriologie o Teologie sacramentarie… o anche soltanto concrete condizioni socio-politico-pastorali, come fu la Christianitas medioevale.


4.4 La forza costitutiva del linguaggio


Una volta divenuti consapevoli di queste dinamiche, di fatto intrinseche alla stessa pratica giuridica in quanto linguisticamente fondata, si apre per il giurista non solo un nuovo orizzonte di comprensione, ma anche di vera e propria espressione della realtà con cui entra quotidianamente in rapporto ed al cui servizio (=ministerium) si pone la maggior parte della sua attività professionale. Un nuovo orizzonte che potrebbe diventare anche un vero e proprio –nuovo– compito, assumendo in prima persona la responsabilità dell’utilizzo o rifiuto di particolari parole e conseguenti concetti, anche attraverso specifiche condotte linguistiche indirizzate all’emarginazione o alla promozione intenzionale e deliberata di parole ritenute emblematiche di specifici paradigmi concettuali proprio a causa della referenza a concetti che in realtà si ritengano più o meno compatibili/corrispondenti ad una miglior visione della realtà e dell’agire personale (ed ecclesiale) in essa.


Sotto il profilo operativo un tal compito si articola in più fasi, a partire da comportamenti privativi in ambito verbale e semantico (=parole) attraverso i quali si modella il proprio linguaggio affinché –evitando di utilizzare determinate referenze– sia possibile isolare ed emarginare gli elementi referenzianti (=concetti) ritenuti inadeguati e pertanto da non fruirsi, fino alla loro sostanziale atrofizzazione (espressiva e comunicativa) e conseguente caduta… mutando in tal modo l’intero paradigma concettuale di riferimento a partire dalla sua ‘espressione’ linguistica concreta.


Questo, tuttavia, costituisce solo un/il primo passo verso un reale ed organico mutamento intenzionale di paradigma concettuale, poiché la rinuncia all’uso di certi concetti (non più evocati dall’uso di precise parole ed espressioni verbali più complesse =linguaggio) obbliga a trovare quanto prima nuovi concetti o, almeno, espressioni linguistiche, in grado di ‘tamponare’ lo spazio concettuale e semantico così interdetto, ricorrendo all’uso di intere perifrasi spesso anche macchinose nella loro formulazione… non senza fare i conti anche con qualche disagio nella comunicazione ‘pubblica’, rimasta ormai priva delle parole usuali in materia; un po’ come risolvere un problema di geometria piana escludendo a priori l’applicazione diretta del Teorema di Pitagora come tale. Proprio, però, questo supplemento di fatica nel dover costruire ogni volta un nuovo percorso semantico-linguistico-concettuale che permetta di esprimersi in termini-concetti comunque corretti per quanto ‘nuovi’ diventa il motore di eccezionali risorse intellettuali, tutte volte a far emergere nuove concettualizzazioni adottando in modo innovativo anche parole preesistenti al posto di quelle previamente scartate, a volte anche con maggior efficacia e perspicuità, soprattutto se le nuove componenti semantiche utilizzate appartengono a linguaggi più prossimi a quello c.d. naturale in cui ci si muova, oppure a quelli tecnici di altre Discipline ormai sufficientemente stabilizzati ed ampiamente posseduti e fruiti dagli ascoltatori. Si pensi, p.es., alla differenza reale che genera nell’uditore contemporaneo sentir usare il termine “non-battezzato” piuttosto che “infedele” (cfr. Can. 383 §4) oppure “a-cattolico” invece di “scismatico/eretico” (cfr. Can. 1366) oppure ancora nel definire il Sacramento del Matrimonio come “alleanza” invece di “contratto” (cfr. Can. 1055).

In tal modo, attraverso una specifica ed intenzionale pratica linguistica, può introdursi un vero nuovo-paradigma concettuale in grado di scalzare anche completamente quello/i precedente/i. L’operazione, però, potrà considerarsi completa e riuscita solo quando sarà possibile ‘parlare’ delle stesse realtà ‘di sempre’ senza ricorrere mai alla terminologia chiave precedente ed ottenendo, spesso pure, una maggior comprensibilità della comunicazione, in quanto davvero si sia riusciti ad aggiornare non solo il vocabolario/dizionario ma l’orizzonte di riferimento e comprensione globale (=paradigma) della materia. A quel punto il nuovo paradigma concettuale sarà davvero tale, soppiantando il precedente almeno per espressività ed efficacia comunicativa.


In considerazione –ed in funzione– di questi veri e propri ‘meccanismi’ è forse possibile e necessario –soprattutto all’interno dell’ambiente ecclesiale e delle sue ‘dinamiche’– valutare in modo nuovo una delle maggiori difficoltà strutturali delle pratiche ‘apologetiche’ in genere, quelle cioè, volte prevalentemente ad offrire esiti diversi ad alcuni ‘ragionamenti’ proposti in particolari campi, settori o materie dottrinali, soprattutto dogmatiche. L’Apologetica, d’altra parte, consiste proprio nel ‘proporre’ differenti risultati (o fondamenti) rispetto a quelli ‘standard’ del contesto/ambiente in questione, di cui mantiene però gli stessi ‘paradigmi’, nella convinzione di potersi ‘far capire’ meglio o di ‘smascherare’ incongruità ed errori di tali contesti/ambienti (…parole, linguaggo, concetti). Di fatto, però, proprio questo mantenersi all’interno dello stesso paradigma concettuale è (stato) spesso la fonte della concreta inefficacia di tal modo di procedere, quando non ci si ritrovi addirittura ad adottare inconsapevolmente (proprio per via di linguaggio) concetti del tutto estranei ai propri… col triste esito di tenere di fatto per buoni, o comunque assumere come fondanti, i concetti (errati o parziali) della controparte. Quanto questa dinamica abbia concretamente influito su molti ambiti del rapporto ‘dottrinale/apologetico’ tra Cattolici e Protestanti (soprattutto tedeschi) lungo i secoli non merita illustrazioni in questa sede.



5. PAROLE, LINGUAGGIO, CONCETTI E SIGNIFICATI


Il percorso sin qui articolato ha messo in evidenza il circolo referenziale che lega in un unicum sistemico parole-linguaggio-concetti all’interno di ciascun paradigma concettuale anche (o soprattutto) giuridico; il quadro, tuttavia, non è ancora completo poiché alla ‘descrizione’ strutturale e funzionale (in fondo: formale), sin qui offerta, occorre affiancare anche quella più sostanziale che ne consideri in modo specifico i ‘contenuti’. Ciò che, infatti, lega davvero –e transita tra– parole, linguaggio e concetti sono i “significati” che a ciascun livello sono gestiti in modo differente, secondo una sorta di ‘proporzione’ crescente. Il significato (almeno originario) di una parola (al livello idiomatico della parola come tale) è connesso alla sua ‘semantica’; il significato di un linguaggio va, invece, relazionato ad una specifica ‘materia’ o ‘tematica’ o ‘ambiente’ (ed alle relative differenti ‘sintassi’ proprietarie/possibili); il significato di un concetto rimanda ad ambiti di grande complessità ed estensione come può essere un ambito esistenziale (giuridico, economico, religioso…) oppure anche una vera e propria –intera– ‘cultura’. Livelli ed ambiti diversi che esprimono realtà diverse, chiedendo specifiche attenzioni e competenze per operare a ciascuno di essi, utilizzando al momento opportuno ed organicamente ‘tecniche’ diverse che, in ambito giuridico, si esprimono sostanzialmente attraverso: Esegesi (per le parole), Ermeneutica (per il linguaggio), Dogmatica (per i concetti). Senza che nessuna di esse abbia diritto di preminenza o esclusività rispetto alle altre, vista la radicale ed irrinunciabile differenza di ‘oggetto’ proprio, prima che di ‘approccio’.


5.1 Il “significato”


Parole, linguaggi, concetti (e risultanti paradigmi concettuali), tuttavia non ‘esistono’ in sé e per sé in una ‘dimensione’ propria ed autonoma della realtà (come le “essenze”) e neppure esistono autonomamente i ‘lemmi’ di un vocabolario, ma costituiscono (o esprimono) ‘segni’ della realtà e, molto maggiormente, dell’esperienza: ciò che –alla fin fine– chiamiamo “significati” …più o meno complessi. È infatti indubbio che ciò che differenzia tra loro le ‘parole’ non è tanto il loro suono ma “ciò” che esse indicano in modo più concreto (=l’oggetto/realtà a cui si ‘riferiscono’, cioè la loro “referenza”), visto che parole/suoni diversi possono indicare (e spesso indicano) le stesse ‘cose/realtà’: …come ogni vocabolario inter-linguistico mostra con efficacia: “mela”, “apple”, “pomme”, “Apfel”… ‘indicano/denotano’ la stessa ‘cosa’.

Parole/suoni diversi possono indicare, dunque, gli stessi ‘oggetti’ i quali, però, non ‘rendono presenti’ o ‘connotano’ (=significano: da “signum facere”) necessariamente le stesse ‘realtà/esperienze’: gli elefanti non ‘rendevano presente’ per i Romani la stessa cosa/realtà (e prospettiva) che per i Greco-Tarantini di Pirro, così come i “winchester” non ‘rendevano presente’ la stessa cosa/realtà (e prospettiva) per il 7° Cavalleggeri del Generale Custer che per i Sioux di Toro Seduto e Cavallo Pazzo …non di meno “Heraclea” e “Little Bighorn” non ‘rendono presenti’ agli stessi protagonisti ed ai loro successori la stessa realtà/esperienza, radicalmente capovolta dalla ‘Storia’.

Le parole, dunque, indicano oggetti/realtà che, tuttavia, rendono presenti/esprimono (presupponendo o facendo conseguire) oggetti/realtà/esperienze anche molto differenti: ciò che esprimiamo solitamente con la parola “significati”. Una parola “indica” un oggetto/realtà ma “significa” oggetti/realtà/esperienze spesso anche molto differenti da quelli originari, sovente anche contraddittori tra loro. Il “correre di Giovanni” –per esempio– ha significati differenti se Giovanni [a] non vuol perdere il bus, se Giovanni [b] sta facendo jogging o se Giovanni [c] scappa dopo aver scippato una vecchietta… La stessa realtà percepita e ‘detta’ (=Giovanni corre) significa/esprime realtà diverse: [a] Giovanni è in ritardo, [b] Giovanni si tiene in forma, [c] Giovanni è un poco di buono.


La ‘parola’, dunque è soltanto un semplice ‘segno’ che ‘rende presente’ alla percezione personale hic et nunc una realtà/esperienza che in tale parola non può –né lo potrebbe– mai essere ‘contenuta’ alla maniera di una “cosa” dentro un “contenitore”. “Dentro” una parola non c’è niente! E questo non è Nominalismo!

Una modulazione acustica o un segno grafico –infatti– non ‘contengono’ nulla! E neppure rendono presente ‘qualcosa’ che “sta” altrove (come farebbe un ‘simbolo’ o un ‘rito’), come invece una banconota che rende presente il valore di una certa quantità di oro depositata nelle casse dello Stato, oppure un assegno bancario che rende presente soldi disponibili su di un conto corrente di deposito.

Ciò che la parola rende presente (=connota) appartiene –invece– ad un differente ‘livello’ dell’esperienza umana: il livello dei “significati”, posseduto ed implementato nella/dalla esperienza personalissima di ogni soggetto e comunità di soggetti. Non di meno questo differente rapporto parole-significati continua ad avere strutture ben diverse in varie parti del mondo e culture, almeno nella grande dicotomia ‘semantica’ tra alfabeti ed ideogrammi.


Ciò che rileva a questo proposito in ambito espressamente giuridico non è, tuttavia, quanto appare più evidente, p.es., in campo filosofico a partire dagli Stoici fino al Medio Evo o nella Modernità da Leibniz a Mill, o epistemologico secondo gli apporti complementari o/e contrapposti di Frege, Russell, Carnap, ecc.

Dal punto di vista giuridico, infatti, il “significato” è anzitutto “intensione” (=intendimento/connotazione): l’attribuzione, cioè, di [a] contenuti, [b] valori e [c] giudizi, sia fattuali che ‘dogmatici’, non a oggetti-come-tali ma quasi esclusivamente ad atti-posti-da-persone o ad ‘esperienze’ intraprese/vissute da persone. Poiché il Diritto si occupa dell’agire/fare concreto e reale delle –singole– persone (actum) e non dei semplici “eventi/fenomeni” naturali o sociali… lasciando qui da parte i c.d. fatti giuridici che, in realtà, rilevano giuridicamente solo quando/perché le persone li fanno rilevare a proprio vantaggio pretendendo di attribuire ad essi ‘responsabilità’ o apporti che, se fossero invece personali, ricadrebbero negativamente sulle persone stesse.


5.2 L’intendimento


Si entra così nel campo, già parzialmente ‘attivato’ anche per i giuristi, delle c.d. Logiche epistemiche, quanto, cioè, riguarda le conoscenze e le convinzioni: il sapere e credere delle persone poiché, in fondo, sono proprio queste le ‘connotazioni’ della realtà che rilevano maggiormente in ambito giuridico, come ben mostra l’importanza che errore (nel campo della conoscenza) e volontà (nel campo della convinzione o scopo) assumono da sempre all’interno della vita giuridica.

Intendimento, intensione, comprensione, sollecitano una prospettiva –espressamente gnoseologica– che, per quanto costitutiva della giuridicità come tale, viene normalmente ignorata dalla maggior parte dei giuristi soprattutto ‘continentali’ (e canonisti), lungamente abituati a destreggiarsi nell’uso di Istituti, fattispecie, definizioni, massime, presunzioni… già ‘qualificati’ in qualche modo come “giuridici” dalla struttura legale (in realtà: solo legislativa) dell’Ordinamento stesso.

Si tratta, in fondo, di riconoscere che un conto è la realtà in sé e per sé, con gli ‘atti’ che la alimentano, altro conto –ben diverso– sono le diverse ‘qualificazioni’ (=connotazioni/intensioni) che ad essa vengono di volta in volta attribuite all’interno dei dinamismi della ‘significazione’; le esemplificazioni in merito possono essere le più varie.


Si provi soltanto a considerare le diverse ‘valenze’ (=connotazioni/intensioni) che può concretamente assumere dal punto di vista giuridico la morte di una persona.

Potrebbe trattarsi di [a] un semplice fatto naturale, oppure di [b] un incidente, oppure di [c] una uccisione, o di [d] un suicidio… L’evento (pregiudizialmente né “atto” né “fatto”) “uomo morto” in sé e per sé non ha ‘significati’ (=connotazioni/intensioni) propri, intrinseci …che gli competano per ‘essenza/natura’, indicandone già gli elementi fondanti per la sua comprensione: un “morto” è semplicemente un “morto” (al di là di ogni tautologia). Rimanendo in ambito giuridico –che in realtà è solo ‘uno’ tra i tanti possibili orizzonti di significato (o connotazione/intensione)– un tal evento può venir considerato tanto come semplice fatto (=accadimento) che come atto (=azione), assumendo significati del tutto differenti …in base anche ai nessi di causalità o finalità eventualmente considerati o da considerarsi.

Concretamente: nel caso in cui l’evento “uomo morto” fosse individuato come [a] semplice fatto/accadimento naturale (=decesso) il suo ‘significato’ giuridico sarebbe piuttosto ridotto, configurando un semplice “fatto giuridico” di cui rendere edotto il competente Ufficio di Anagrafe civile in modo che quanto concerne lo ‘stato’ della persona come tale (=defunto), dei suoi congiunti (=vedova/orfani), dei beni connessi (=proprietà), ecc. possa venire aggiornato e riconfigurato per il futuro (=successione).

Nel caso, invece, in cui l’evento “uomo morto” fosse individuato come atto/azione (umano) occorrerebbe spingersi oltre per coglierne ulteriori elementi significativi: atto ‘proprio’ (=[b] imprudenza, [d] suicidio) o atto di qualcun altro? Se l’atto va ascritto a qualcuno, si tratta di un [c] atto volontario (=omicidio) o [b] involontario (=incidente)? Alla delineazione del significato (=connotazione/intensione) dell’evento collaborerebbero comunque anche altri elementi e fattori quali sono le circostanze: il suicida era una persona sana ed equilibrata o un malato psichico oppure un depresso? L’ucciso era un gioielliere rapinato, un rapinatore inseguito, un soldato in guerra, un pregiudicato di mafia o un ciclista investito, un lavoratore privo di ‘protezioni’ oppure distratto?


Alla complessità di ‘significati’ che l’evento “uomo morto” potrebbe assumere dal punto di vista giuridico occorre anche riferire la complessità della sua ‘significazione/intensione’ in base ad altri specifici punti di vista tanto funzionali che relazionali: il medico di pronto soccorso ed il medico legale non daranno facilmente la stessa lettura dell’evento; allo stesso modo il Magistrato ed il giornalista, il politico e l’uomo di strada, la moglie ed i figli, i genitori e gli amici… ecc.

Com’è evidente: l’evento in quanto tale (=denotazione) non rileva concretamente se non per la ‘significazione/connotazione/intensione’ che ciascuno ne dà secondo il proprio specifico ‘punto di vista’ (persona, relazione, ruolo o funzione). Senza però tale significazione gli eventi non avrebbero nessun significato rispetto alla vita umana… ma questo, in realtà, non è mai vero! È vero, invece, il contrario: gli eventi entrano in rapporto con la vita umana proprio in base al significato –umanamente– loro attribuito! A quel ‘rimando’ (=signum facere) al di là di essi stessi che solo le persone possono operare nei loro confronti. Le ‘cose’ in natura non ‘significano’ nulla! I “significati”, infatti, sono sempre attribuiti dall’esterno, come le varie esperienze interculturali mostrano con eloquenza.


5.3 Gli ambiti di significato

5.3.1 Significati ed esistenza umana


La significazione/connotazione giuridica, tuttavia, è solo una delle tante possibili (alternative e/o concomitanti) qualificazioni degli eventi: sono possibili, infatti, altre significazioni come l’economica, l’artistica, la religiosa, la tecnica, l’affettiva… ecc. Quante volte, p.es., la non adeguata significazione/connotazione giuridica di un evento (secondo qualcuno degli aventi parte) è interpretata negativamente dal punto di vista affettivo al punto da scatenare odi e rivalse ingestibili? Oppure, ancora: quante volte alla gente non importa affatto la specifica significazione/connotazione giuridica di un evento (reato o danno, dolo o colpa, intenzionalità o colposità) poiché interessa solo quella economica (=l’indennizzo conseguente)? Oppure quante volte, ancora, si esige che eventi prettamente affettivi come la crisi di una relazione di coppia (denotazione), vengano significati/connotati anche giuridicamente per mezzo, p.es., di Separazione/Divorzio al fine di esigerne una qualche contropartita, casomai economica? Lo stesso dicasi in ambito ‘professionale’ per gli ‘errori’ dei Medici o dei Giudici… e la loro –conseguente– “responsabilità” sotto forma (prettamente) economica.

Ecco, allora, che in base agli ambiti di significato/connotazione –umanamente attribuito– mutano sia i concetti che i linguaggi, per quanto le singole parole spesso non facciano grandi differenze… fino all’apparente assurdità di parlare di un “morto ammazzato” (=connotazione) per differenziarlo socio-culturalmente da una persona semplicemente “deceduta” (=denotazione).


In questa prospettiva va anche considerato con grande attenzione il fatto che gli stessi ambiti di significazione sono articolati su più livelli: [a] quello ambientale per le parole (idioma), [b] quello relazionale-esistenziale per il linguaggio, [c] quello contestuale per i concetti.

- Per quanto concerne il primo è abbastanza facile riconoscere come le parole disponibili in una lingua/idioma siano ‘solo’ quelle concretamente riferibili alle ‘cose’ che ‘popolano/arredano’ quel mondo e –più ancora– alle azioni che in esso è possibile compiere. Un pozzo o un’oasi in Lapponia sono altrettanto ‘impossibili’ che un’igloo in Africa o una nave nel Sahara …di conseguenza quelle parole saranno originariamente assenti in tali idiomi, così come il “raccogliere frutta” o lo “scavare una truna nella neve” non saranno azioni ‘universali’. È per questo che il ‘dicibile’ dipende direttamente dal ‘vivibile’, come diceva in altri termini P. Ricoeur quando –più profondamente– affermava che le parole sono (le) «forme oggettive in cui l’esperienza si organizza» e, non di meno, attraverso cui si trasmette.

- Anche la relazionalità come ‘ambito’ della significazione del linguaggio –in quanto struttura espressiva e comunicativa– non sfugge ad una certa ‘evidenza’: davanti ad uno scappellotto o ad un bacio che si possano ricevere sorge spontanea la domanda (che spesso anche si rivolge al suo ‘autore’) “chi sei tu per farmi ciò?” Il significato del gesto, tuttavia, dipende essenzialmente dalla relazione tra i due agenti: tuo padre, oppure uno sconosciuto... al primo si tenderà a cedere, al secondo ad opporsi, significando/connotando differentemente la stessa azione inter-personale.

- Al livello dei concetti è necessario, per la loro significazione, metterne in risalto i ‘contesti’ di espressione. Anche qui un esempio: nell’autunno 2011 sulla metropolitana di Roma era esposta questa pubblicità «Elisa, hobby: colleziona occhiali senza lenti» un evidente non sens... usato, tuttavia, appositamente per attirare l’attenzione dei viaggiatori distratti, mentre se avessero scritto “colleziona montature di occhiali” nessuno ci avrebbe fatto alcun caso… in fondo ciascuno ‘colleziona’ quello che vuole e ciò non ha alcun rilievo per gli altri; non di meno, esistono migliaia di aziende che producono solo montature per occhiali e nulla fanno al livello ‘ottico’ propriamente detto (=le lenti). L’esito delle due diverse concettualizzazioni dello stesso ‘oggetto’ –l’occhiale (=montatura + lenti)– evidenzia come la nostra significazione delle cose (e della realtà) dipenda dai “concetti” che attraverso le parole ed il linguaggio si articolano ed esprimono; concetti che hanno un ‘senso’ spesso non assoluto ma relativo ad una serie imponderabile di elementi e fattori del tutto circostanziali. Mentre, infatti, le “montature” per occhiali sono un concetto autonomo e ben distinto dalle “lenti”, il concetto di “occhiale” non sopporta facilmente la scissione tra montatura e lenti. La “rottura degli occhiali”, infatti, non indica di per sé che cosa si sia effettivamente rotto: se la montatura, del costo di 20 €, o le lenti ‘speciali’ pagate 800 €… oppure il contrario: la montatura stra-griffata che costa 500 € per un paio di lenti solo ‘polarizzanti’ del costo di 15 €.


5.3.2 Significati ed ‘essenze’


All’interno del contesto della significazione merita di essere posta in luce anche la difficoltà (quasi mai percepita né evidenziata) connessa alle concezioni ‘essenzialiste’ della realtà, soprattutto quelle più tradizionali/classiche, nella loro concreta incapacità di distinguere proprio tra concetti, linguaggi e parole. In tali concezioni, infatti, il ‘valore’ ontologico attribuito alle ‘essenze’ …ovviamente “così come formulate” e spesso proprio perché/in quanto così formulate”, è talmente totalizzante ed ‘universale’ (=onticamente necessario) che non è possibile distinguere i tre livelli del paradigma concettuale cosicché –si pretende che– tanto le parole che i linguaggi che i concetti in essi espressi e fissati siano immutabili, incontrovertibili, non-relativizzabili e definitivi …senza che a ciò l’esperienza –ovviamente(!)– possa mai dare alcun ‘appoggio’ o validazione, trattandosi sempre “de singulis” o di ‘individualità’ …‘contro’ l’universale. Quando però un approccio di questo tipo si affaccia all’esercizio dell’attività giuridica e/o da essa viene ‘assunto’ come “assioma” di riferimento/fondamento, le conseguenze –negative– non tardano a palesarsi. Tipico è quanto già E. Betti pose in risalto con la propria “duplex interprætatio” a riguardo del cambiamento di ‘significato’ (e prescrizione reale) delle Norme ‘importate’ da un Ordinamento giuridico all’altro.

Un esempio canonisticamente interessante di questo approccio riguarda l’assioma (pseudo)romanistico sulla ‘pericolosità’ delle “definizioni” in Diritto, ormai variamente monumentalizzato dalla dottrina: “omnis definitio in Iure est periculosa”. Il fatto –ed il problema– è che Javoleno non affermò affatto lo stesso che i canonisti hanno plurisecolarmente inteso! L’affermazione del Giureconsulto romano, infatti, riguardava specificamente lo “Ius civile” del suo tempo: quello cioè non ancora formalizzato in Iura modernamente intesi (=diritti soggettivi, sostanzialmente) ma solo attivabile tramite le Legis Actiones per proteggere chi fosse stato ingiustamente danneggiato dall’altrui attività/omissione. Quanto, infatti, scriveva il Giureconsulto romano del I sec. d.C. aveva –nel suo pensare e dire– un motivo fondante chiaramente ed immediatamente espresso nella stessa ‘formulazione’: «parum est enim ut non subverti possit» (Dig. 50. 17. 202), proprio a sottolineare il fatto che la ‘natura’ (allora) propriamente ‘processuale’ (=per Actiones) dello Ius civile non permetteva di ‘formalizzare’ troppo i referti della Giurisprudenza tanto da farne vere e proprie ‘definizioni’; l’evoluzione del Processo romano dalle “Legis Actiones” alle “Formolæ” e fino alla sua stabilizzazione giustinianea –e quindi, poi, nello Ius commune medievale– avrebbero completamente eliminato (almeno strutturalmente) tale presupposto di costitutiva instabilità giurisprudenziale, rendendo non-più-vero il ‘principio’ così enunciato; principio ‘di fatto’ e non ‘ontologico’. La successiva caduta dalla formula testuale originaria dell’aggettivo qualificativo “civile” (un ‘semplice’ accidens - sic!) ha trasformato l’osservazione (funzionale, fenomenica) del Giureconsulto in assioma (ontologico) ultramillenario, tradendo non solo il suo autore ma, molto maggiormente, tutti quelli che l’hanno acriticamente accolta come vero e proprio ‘principio’.


5.4 Linguaggi ed ‘ambienti di significato’


L’efficacia e la pregnanza della circolarità strutturale e sistemica tra gli elementi del paradigma concettuale (parole-linguaggio-concetti) in rapporto soprattutto all’ambito della significazione pone in risalto l’importanza irrinunciabile dell’ambiente di crescita/sviluppo delle varie forme di ‘testualità’ realizzatesi lungo la storia umana: quello che –soprattutto in riferimento al testo biblico– la Formgeschichte (=Critica delle forme) ha ‘fissato’ nel concetto di “Sitz im Leben”.


In questa prospettiva gli studi biblici (come anche tutta la Letteratura antica) offrono grandi opportunità di ricerca ed acquisizione di consapevolezze soprattutto per ‘illustrare’ la questione dei concetti-possibili in connessione/dipendenza [a] non solo dai linguaggi-disponibili ma pure [b] dalle possibili ‘opzioni’ concettuali e semantiche proprie dei diversi Sitz im Leben intervenuti a vario titolo nelle variazioni del modello concettuale.

Rivolgendosi a qualche tematica biblica di una certa corposità sarà infatti possibile osservarne l’evoluzione lungo i secoli in dipendenza dai mutamenti della ‘cultura’ stessa –oltre che della fede religiosa– di un popolo, come quello dell’Israele biblico, che offre agli studiosi l’indubbio vantaggio di presentare ancor oggi un ‘repertorio’ scritto di una certa organicità e coerenza tematica con una notevole estensione tanto quantitativa che cronologica, attraverso oltre 1000 anni di storia.


Legge, giustizia, Giudice, Giudizio, Sentenza, Decreto… sono solo alcune ‘parole’ che ritmano l’intero Antico Testamento esprimendo e condensando in ogni momento storico-culturale una diversa quantità e qualità di elementi di strettissima matrice ‘circostanziale’ (locale e cronologica); “parole” che sono inevitabilmente diventate dapprima [a] i “concetti” portanti dell’esperienza socio-religiosa e culturale di uno specifico popolo ‘etnicamente’ individuato, per divenire poi (anche) [b] concetti non meno importanti per un’altra esperienza religiosa e spirituale com’è il Cristianesimo rispetto all’Ebraismo. Senza dimenticare come una parte di –ciascuno di– essi sia anche transitata nelle radici stesse dell’Islam, per quanto il gioco tra ‘linguaggi’, ‘concetti’ e ‘culture’ abbia prodotto risultati del tutto differenti sia all’interno dell’Ebraismo (p.es. nella sua declinazione ‘ellenistica’) che del Cristianesimo (variamente articolato nel mondo intero, anche dopo/attraverso l’incontro con la romanità ed il mondo germanico o quello slavo) che dell’Islam, impostosi spesso più come ‘cultura globale’ che come fede religiosa vera e propria, ‘arabizzando’ popoli, etnie e culture, come ben mostrano le due Afriche islamiche (Maghreb e sub-sahariana) o l’Estremo Oriente musulmano.


5.4.1 Un ‘caso’ biblico


Si consideri, in proposito, come la traduzione idiomatica (cioè da una lingua ad un’altra) dell’ebraico “tôrâ” col greco “nomos”, realizzata negli ambienti del giudaismo ellenistico alessandrino tra il III e il II sec. a.C. da diversi traduttori (i c.d. LXX), abbia condizionato in modo pregiudiziale –e pregiudizievole - sic!– il significato ed il concetto (soprattutto ‘teologico’) di tale realtà, al punto che l’“istruzione/ammaestramento” (autorevole) (ebraico: “tôrâ”) è divenuto prima “regola/norma vigente” (greco: “nomos”) e poi –latinamente– vera e propria “Lex” (autoritaria). Così infatti fu recepita e trattata nell’ambiente prima romano (nella/dalla Patristica) e poi romano-germanico (nella/dalla Scolastica) a cui fecero poi riferimento tanto la Teologia che la Morale cristiane (europeeo-continentali) lungo i secoli. Non va trascurato, infatti, come il neo-nato Cristianesimo abbia utilizzato e seguito –ed infine adottato– la versione greco-alessandrina della Scrittura ebraica ‘modellando’ il –proprio– Nuovo Testamento (redatto in Greco) sull’Antico Testamento nella versione dei LXX, non senza le inevitabili questioni connesse anche alla diversa ‘canonicità’ di questo testo rispetto a quello “masoretico” (ebraico ‘originale’). Una vera ‘ri-semantizzazione’ e ‘ri-concettualizzazione’ che hanno condizionato –e non solo influenzato/indirizzato– irreversibilmente molte delle radici stesse del Cristianesimo, così come dei successivi sviluppi.


Che la tôrâ dall’originaria “istruzione/disciplina” sia divenuta, già per il Giudaismo farisaico ‘inter-testamentario’, “Norma” e “Legge” è un fatto di tutta evidenza che lo stesso Gesù criticò con chiarezza quando nel proprio insegnamento contrappose (più volte) il “comandamento di Dio” (“tôrâ”?) alle “tradizioni degli uomini”, contestando apertamente –e delegittimando anche– la ‘legalizzazione’ e ‘precettizzazione’ dell’opera e volontà divina (cfr. Mc 7, 8-9). D’altra parte


«la traduzione di tôrâ con nomos comporta da un canto la totale prevalenza del significato di ‘legge’ che caratterizza l’uso di tôrâ in epoca tarda, dall’altro la trasposizione (fino a un certo grado) in nomos di sfumature semantiche del vocabolo tôrâ, nelle quali il significato di ‘legge’ accennava alle accezioni complementari di ‘dottrina’, ‘istruzione’, ‘rivelazione’, ciò che provoca talvolta il superamento dei limiti entro cui la grecità inquadrava il vocabolo nomos»,


perciò «la traduzione di tôrâ con ‘legge’ spesso è troppo ristretta. Sovente tôrâ indica una dottrina in generale, un’istruzione e perfino una rivelazione divina». Proprio in questa linea originaria, d’altra parte, va rimarcata l’evoluzione del termine “tôrâ”, passato tardivamente ad indicare globalmente l’intero Pentateuco (la “Legge” spesso invocata dagli avversari di Gesù) che, infatti, è prima di tutto ‘narrazione/rivelazione’: narrazione delle origini del mondo e del popolo d’Israele… narrazione identitaria affinché ogni israelita sappia ‘chi è’, ‘perché’ è tale e ‘come’ rimanere tale. Una identità che diventa ‘normativa’ in quanto –ontologicamente– costituiva della realtà stessa come voluta ed ‘attuata’ da Dio. Studi abbastanza recenti proprio sul passaggio da “tôrâ” a “nomos” nei Libri del Pentateuco tradotti dai LXX mostrano ormai, per contro, come l’attività dei traduttori alessandrini avesse inteso ‘imporre’ al termine greco il significato sostanziale di quello ebraico (elemento non transitato però dal Greco al Latino):


«contre l’opinion courante, l’auteur nous semble avoir montré, du moins en ce qui concerne le Pentateuque, que, par l’emploi du mot “nomos”, les traducteurs alexandrins n’ont pas donné à la tôrah une portée légaliste. C’est plutôt l’inverse qui s’est produit: en faisant entrer ce terme dans la version grecque les traducteurs l’ont fortement réinterprété et lui ont donné la résonance qu’avait le mot tôrah en Hébreu; et même, par de légères retouches, ils ont cherché à souligner mieux encore que le texte massorétique lui-même, que la Loi doit être comprise avant tout en un sens global: elle est la divine révélation, étroitement liée à l’Alliance».


«Tôrah est “un don de Dieu, un correctif apporté aux erreurs volontaires et involontaires, une alliance […] d’après laquelle tous les Israélites doivent vivre”. Ces ressemblances entre tôrah et nomos, synthétisées notamment dans le rôle capital que les deux termes jouaient dans leurs sociétés respectives, étaient de nature à orienter les traducteurs alexandrins vers le choix de l’équivalence tôrah nomos. Et à tout bien considérer, il nous semble que nomos est encore le terme qui rendait le mieux toutes les résonances de tôrah, […].

Dans le Pentateuque grec, nomos ne veut pas dire “Loi” au sens juridique et politique que ce mot avait au 5e et au 4e siècles avant notre ère. A vrai dire, dans le Pentateuque nomos appartient au vocabulaire typiquement juif de l’Alliance».


È in questa prospettiva che «C. Kerenyi a pu dire que nomos était le terme qui, dans l’antiquité grecque, désignait la religion», nella stessa linea semantica –sia lecito segnalarlo da canonista– del latino “fas”.


«D’autre part, dans le monde juif, tôrah se trouve être dans les mêmes conditions. Tôrah est le terme qui, en Israël, désigne l’ensemble des relations qui commandent les rapports des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Tôrah est au fond le terme qui, dans ses multiples résonances, résume l’Alliance et synthétise toute la religion d’Israël. Si nous considérons nomos dans toute son évolution, il nous semble que ce terme accuse pas mal de ressemblances avec tôrah».


Poco discutibile ad oggi la conclusione chiara secondo cui:


«nomos ne signifie ni les Lois individuelles données par Dieu à Israël, ni la seule partie législative de l’Alliance, ni seulement la partie doctrinale, mais tout cela! Nomos veut dire la révélation divine considérée comme un tout composé d’une partie doctrinale, et d’une partie législative. Mais vu le sort imposé par les traducteurs au verbe nomothetein, qui forme avec son substantif verbal (nomos) un nouveau couple sémantique, parfaitement parallèle au couple hébreu yrh-tôrah, on peut, conformément à l’étymologie de yrh-tôrah, affirmer que c’est avant tout la dimension doctrinale que nomos souligne dans ces deux composantes de la Révélation. En effet nomotheteîn se voit donner un sens nouveau (instruire, enseigner), qu’il n’a jamais dans le grec classique et hellénistique. Nomos ne signifie donc pas la Révélation divine en tant qu’elle ordonne ou commande, mais en tant qu’elle enseigne et instruit. […] Nos traducteurs incorporaient le couple nomos-nomotheteîn dans le groupe sémantique grec, parallèle à celui des verbes et des noms qui, avec tôrah et yrh, forment le groupe sémantique hébreu des “verbes d’enseignement”».


D’altra parte “tôrah”, soprattutto nel suo utilizzo giudiziario in parallelo a “mispāt


«indica che entrambi i termini si rileriscono a una decisione con valore normativo: la tôrâ è semplicemente il verdetto pronunciato dall’organo sacerdotale giudicante. Il mispāt sembra essere invece un termine più generale […] indicante una Sentenza giudiziaria. Tutta la serie dei “Decreti” (mispātîm, tôrôt, ecc.) forma poi un Codice, in base al quale si definisce la Legge in Israele».


Gli stessi “Dieci Comandamenti” della Tradizione biblica sono chiamati in Ebraico “parole” (=“debārîm”) poiché si tratta di “insegnamenti”, senza che sia necessario caricarli di alcun valore intrinsecamente giuridico… D’altra parte ciò rispecchia esattamente l’esperienza quotidiana della mamma che, istruendo il bambino sul modo adeguato di ‘stare al mondo’ inizia (per evidente urgenza di cose!) insegnandogli che cosa non (deve) fare! Dove sta la ‘normatività’ di tal genere di parole/insegnamenti? Non è forse –e davvero– un ammaestramento, una iniziazione alla vita nel mondo, una disciplina? Tanto più che l’idea biblica di tôrâ non ha in nulla le caratteristiche dell’imposizione autoritaria/volontaristica dello “iussum” frutto di imperium, poiché la sua præstantia/virtus le derivava, invece, dall’origine divina in quanto tale.

Non per nulla l’ellenista Paolo di Tarso utilizzerà l’immagine del ‘pedagogo’ (=guardiano di fanciulli) per presentare e giustificare teologicamente la funzione ‘disciplinare’ e tutoria della tôrâ/Legge (nella sua globalità ed evoluzione) in attesa della venuta messianica del Maestro: il Cristo che, rendendo figli di Dio, sottrae alla precedente –dura– custodia (cfr. Gal 3, 23).


Non di meno il termine “tôrâ” (=“istruzione/disciplina”), avrebbe forse potuto diventare, in altro ambiente/contesto socio-culturale (come quello in cui operò Gesù Cristo), “didaché”, termine di grande impatto nella letteratura cristiana dei primissimi secoli, non assimilabile affatto alla semplice “paideia”. Presso i Greci, infatti, “didakè


«ricorre nel senso di dottrina, istruzione, insegnamento. [...] In tal modo didaché è un perfetto sinonimo del rabbinico talmud, che significa esso pure dottrina, nell’atto che la si insegna o la si riceve, a seconda del contesto. [...] Il N.T. si tiene interamente nell’ambito di quest’uso ben definito. Quando i Sinottici parlano della didaché di Gesù [...] non intendono una dogmatica o un’Etica speciale da lui annunziata, bensì l’intero fenomeno del suo didaskein, l’annunzio che egli recava della volontà divina, sia sotto il profilo del contenuto che della forma. […]

Anche la rassegna sulla presenza di didaché nel N.T. ci presenta un fatto di non poca importanza. Anzitutto, per quanto riguarda l’uso del termine in relazione al nome di Gesù, possiamo vedere in qual misura il N.T., cioè i suoi scrittori, hanno riconosciuto che in tutto ciò che dicono Gesù e i suoi Apostoli in ultima analisi è Dio che parla. In tal modo sia sotto il profilo della forma che del contenuto anche nell’uso di didaché assistiamo al ripudio del concetto greco; d’altra parte quanto alla forma abbiamo un aggancio con l’uso rabbinico che pone ancor più in risalto la differenza di contenuto tra quest’ultimo e il N.T.: nel N.T. infatti la coscienza che i maestri han di se stessi è, in ultima analisi, coscienza della propria missione. Quale si presenta, tuttavia, l’idea mostra come Gesù, a differenza dei suoi messi, è primariamente colui che dà, mentre essi ricevono soltanto».


Se così fosse stato (“tôrâ”=“didaché”), un concetto del tutto estraneo a quell’ambiente di vita com’è quello di Legge (=nomos/Lex), non avrebbe attecchito tanto radicalmente nel mondo cristiano, antico e medioevale, al punto da compromettere così profondamente l’intero approccio teologico (e morale) alla stessa ‘giuridicità’.


5.4.2 Un ‘caso’ medioevale


Su di un versante totalmente diverso (e forse più familiare ai canonisti) si potrebbe rileggere nella stessa dinamica lingua-linguaggio-concetti, propria di ciascun Sitz im Leben, l’æterna quæstio della strutturale bipartizione del Popolo cristiano secondo il ‘teorema’ attribuito a Graziano “duo sunt genera christianorum: clerici et laici” che per lunghi secoli ha tenuto imprigionate l’Ecclesiologia e la Canonistica stessa. La questione –imputata a Graziano quale autorevole ‘topos’ ecclesiologico– a cui varia dottrina e Teologia cattolica si è rifatta lungo i secoli –e fino allo stesso Concilio Vaticano II– si presenta di grande interesse proprio a livello linguistico-concettuale poiché mostra con chiarezza l’assoluta incomprensione dei concetti utilizzati dal Magister canonistarum, del tutto diversi da quelli che i suoi ‘citanti’ utilizzeranno in seguito all’interno di altri ambiti di significato, Teologia in primis.


Va innanzitutto segnalato come il contesto tematico dell’affermazione grazianea non sia affatto ecclesiologico ma puramente patrimoniale, riguardando il tema della gestione dei beni dei chierici, ai quali non è consentito –di per sé– né possedere beni temporali, né disporre a loro riguardo.


«Clericis et Deo devotis nec causas agere, nec aliquid proprium habere licei. Item Ieronimus ad quendam suum Levitam, de duobus generibus hominum


Duo sunt genera Christianorum. Est autem genus unum, quod mancipatum divino offitio, et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepita temporalium cessare convenit, ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi. Kleros enim grece latine sors. Inde huiusmodi homines vocantur clerici, id est sorte electi. Omnes enim Deus in suos elegit. Hi namque sunt reges, id est se et alios regentes in virtutibus, et ita in Deo regnum habent. Et hoc designat corona in capite. Hanc coronam habent ab institutione romanæ Ecclesiæ in signo a regni, quod in Christo expectatur. Rasio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnia communia.

§. 1. Aliud vero est genus Christianorum, ut sunt laici. Laos enim est populus. His licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. Nichil enim miserius est quam propter nummum Deum contempnere. His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere, et ita salvari poterunt, si vicia tamen benefaciendo evitaverint».


Come ben visibile: quella tra chierici (impropriamente detti poiché inglobanti anche i religiosi) e laici è una distinzione meramente funzionale e di natura spirituale –classica al tempo– tra [a] coloro che possono possedere e ‘difendere’ anche legalmente (attraverso gli “strepita temporalium”) beni materiali: i laici, e [b] coloro che da ciò devono essere del tutto distaccati –anche giuridicamente– (“ab omni strepita temporalium cessare”): i chierici e consacrati, secondo quanto già insegnato da S. Girolamo.


Il contesto è palese: la Causa XII della seconda parte del Decretum inizia col dictum Gratiani: “quidam clerici propria relinquere volunt; de suis et Ecclesiæ rebus testamenta conficiunt; de rebus Ecclesiæ nonnulla largiuntur”; le diverse quæstiones si susseguono poi con l’apporto di varie decine di Capitula trattando:

q. I: Clericos nichil possidere multis Auctoritatibus iubetur.

q. II: Nunc queritur, si sacerdotes aliqua de rebus Ecclesiæ dedisse noscuntur, an his, qui eas acceperunt, aliqua firmitate constabunt? Quod res Ecclesiæ nullo modo distrahi possunt ei distractæ possideri, multis auctoritatibus probatur.

q. III: Nunc queritur, si ante tempus suæ Ordinationis nichil habere videbantur, quid de his fieri debeat, que post Ordinationem suam invenisse noscuntur.

q. IV: Quod antem queritur, si de suis et Ecclesiæ rebus aliqua acquisisse noscuntur, cui proveniant?

q. V: Testamentum vero non licet eis conficere, nisi de propriis rebus.


I concetti originari proposti dal Magister sono di tutta evidenza: all’interno della comunità cristiana i beni materiali possono essere ‘propri’ (appartenere cioè ai singoli) oppure ‘ecclesiastici’ (appartenere cioè alla Chiesa). In base a tale titolarità cambia per i cristiani la disponibilità di tali beni: dei beni ‘propri’ si può disporre, di quelli ‘ecclesiastici’ no. La possibilità di disporre di tali beni, tuttavia, non riguarda solo la qualifica e titolarità dei beni stessi, ma anche lo status dei cristiani, che Graziano –tradizionalmente– conosce come distinti in due gruppi di sostanziale natura spirituale e ricaduta ‘pratica’: “clerici et Deo devoti” da una parte, “laici” dall’altra.

Il caput VII (in realtà la settima Auctoritas citata sul tema: san Girolamo) della q. I è dedicato specificamente a tale distinzione espressamente concettuale:


a) “genus unum, quod mancipatum divino offitio, et deditum contemplationi et orationi […] ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi”, poiché “rasio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnia communia”;

b) “aliud vero est genus Christianorum, ut sunt laici. […] His licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. […] His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere e, decimas reddere”.


Tra le varie istanze critiche che sarebbe possibile sollevare a livello di ‘concetti’ ne bastino qui alcune soltanto:


a) il “clero” grazianeo contiene –qui– anche i consacrati a vario titolo: “contemplationi et orationi [dediti] ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi”, non distinguendo affatto tra chierici e religiosi, né tra ‘professi’ e solo ‘conversi’;

b) la “rasio capitis”, infatti, è l’elemento discriminante in merito che accomuna gli uni agli altri, senza distinguere neppure tra uomini e donne;

c) tale “rasio capitis” dunque (=“vero”) rappresenta e costituisce la “temporalium omnium depositio”;

d) il loro status si caratterizza pertanto per “nullam inter se proprietatem habere” e “habere omnia communia”;

e) lo status laicale, invece, si caratterizza per il possesso immediato, diretto e rivendicabile di beni temporali.


Tale elenco, tuttavia, non può non venir completato (per quanto contro la quasi totalità della dottrina ancor oggi dominante) dall’osservazione che nella concettualizzazione grazianea non sono affatto i laici a ‘mancare di qualcosa’ rispetto ai chierici/religiosi (il Sacramento del’Ordine e/o la Professione religiosa) ma questi ultimi in realtà ‘mancano’ rispetto ai laici (la disponibilità dei beni temporali e del Matrimonio). Consapevolezza non certo diffusa nella Canonistica e Teologia degli ultimi otto secoli!


Anche in questo caso l’estrapolazione dal contesto originario della sola formula testuale, non solo non permette di comprendere/interpretare l’originaria volontà dell’autore (approccio emeneutico), ma anche muta completamente l’identità dei concetti così ‘dedotti’ aprendo il campo a pretese conseguenze di portata inimmaginabile.



6. RICADUTE GIURIDICHE PRATICHE


La portata di questo genere di fattori (qui solo indicati a grandi linee) in campo espressamente giuridico è di primissimo rilievo: si pensi, solo evocativamente, alla manipolazione concettuale ed etica sottesa al linguaggio c.d. “legalese” utilizzato a proposito di alcuni ‘eventi’ di espressa portata etica –oltre che sicuramente giuridica (penale!)– degli anni scorsi in Italia: i ‘casi’ Englaro (febbraio 2009) e Welby (dicembre 2006) in modo paradigmatico. In entrambi gli eventi il linguaggio utilizzato da coloro che presero parte alle ‘azioni’ attuate fu talmente studiato e predisposto ad hoc che alla fine si trattò soltanto(!) di due –semplici– “eventi di morte” (quindi: denotazioni) senza strepito, senza sangue, senza sofferenze psico-fisiche, senza disperati (sostanzialmente: connotazioni)… per quanto con ‘di mezzo’ due morti! Tutto, però, “secondo il protocollo”! Un ‘protocollo’ talmente impersonale che non permise neppure ai Magistrati tenuti per Legge all’Azione giudiziaria d’individuare alcun ‘responsabile’ di tali ‘eventi’, per quanto tutt’altro che ‘naturali’ ed invece intenzionalmente ‘preparati/predisposti’ e ‘pubblicizzati’ in modo meticoloso da mesi, proprio attraverso un ‘adeguato’ dispositivo linguistico-concettuale (tra il legalese ed il medicalese) imposto in modo martellante dai mass-media, che aveva cancellato fin dall’inizio il termine/concetto (linguistico) di “uccisione” e (giuridico) di “omicidio”, oltre che di “tutore di incapace”, “alimentazione”, “idratazione”, “ventilazione” e molti altri… intorno ai quali, ed a partire dai quali, si mossero le varie posizioni ‘contrarie’.


In tal modo la specifica potenza ormai acquisita dal linguaggio giuridico all’interno della società e cultura attuali marca con evidenza la necessaria attenzione che proprio i giuristi per primi devono dare al loro modo di parlare-pensare. Si ponga considerazione, nel caso, alla rapidissima evoluzione semantico-concettuale di interi ‘ambiti di significato’ connessi, p.es., al mobbing, allo stalking, all’abuso… tanto per quanto concerne i “concetti” in sé (come eventualmente già formalizzati dal punto di vista giuridico) che come –spesso in modo ‘alternativo’– utilizzati a livello giornalistico.


La presunta lontananza di queste considerazioni –assolutamente teoretiche– dalla percezione comune anche degli stessi operatori del Diritto, soprattutto canonico, induce pertanto ad alcune esemplificazioni tanto più ovvie quanto più profonde nelle loro inconsapevoli radici …oltre che (in)immaginabili conseguenze.


6.1 Il Notaio nel Tribunale ecclesiastico


Uno dei ruoli irrinunciabili nell’attività dei Tribunali ecclesiastici (non meno che di tutti i Tribunali) è quello del Notaio, cui spetta redigere i Verbali di ogni fase processuale in cui non operi il Giudice soltanto (p.es.: il Votum o la Seduta di decisione della Causa), affinché facciano pubblica fede di quanto ‘detto’ durante il Processo stesso, dando così corpo (in realtà: “creando”) alla maggior parte degli Atti giudiziari (Cann. 1472 §1; 1567; 1569…) a partire dai quali la Causa verrà decisa.

È comune esperienza, tuttavia, come la previsione del Can. 1467 §1 che “la risposta immediatamente redatta per iscritto dal Notaio” riferisca «le stesse parole della Testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del Giudizio» non solo non “riesca” di fatto, ma spesso non “possa” (forse anche di principio?) trovare una realistica applicazione effettiva. Qualunque intervento umano, infatti, diverso dalla mera trascrizione di quanto eventualmente ‘registrato’ (col “magnetofono” secondo il CIC, Can. 1567 §2) deve ‘ammettere’ e considerare la mediazione –e gli apporti non solo ‘grafici’– del verbalizzatore il quale non potrà utilizzare se non alcune soltanto delle parole più ‘significative’ (ovviamente a suo modo d’intendere) che abbia ascoltato e non potrà evitare (neppure a se stesso) di utilizzare sia un linguaggio che dei concetti i quali non senza fatica coincideranno con quelli del ‘parlante’ originario. La ricaduta di questo gap fontale e sistematico sulla valutazione che i diversi membri dei Collegi giudicanti dovranno poi operare “ex Actis et probatis” è tutt’altro che secondaria.


Non di meno è esperienza comune di chi abbia partecipato ad eventi di cui si rediga un c.d. Verbale (riunioni di vari tipi di Consigli, Assemblee o altro genere di ‘discussioni’) il fatto che quanto in esso riportato difficilmente coincida con quello che ciascun singolo ritiene di “aver detto” in tali sedi. Non per nulla si ammette spesso che l’interessato possa ‘dettare’ o –più efficacemente– ‘allegare’ una propria “dichiarazione” autonomamente formulata che ovvii il più possibile a tale funzionalità strutturale dell’agire linguistico. Non per nulla i Verbali vanno poi letti ed “approvati” affinché assumano il valore e le funzioni loro propri (cfr. Can. 1664).


6.2 Le “fattispecie” giuridiche


Un altro ambito di attività espressamente giuridica (per quanto non ‘propria’ di ogni tipo di Ordinamenti) in cui l’utilizzo di parole-concetti svolge una funzione decisiva può essere individuato nella più peculiare e difficile attività che il giurista (continentale e canonico) sia chiamato a svolgere: l’individuazione (=denotazione) e denominazione (=connotazione) della fattispecie. È questa, infatti, negli Ordinamenti c.d. di civil Law, e parzialmente in quello canonico, l’attività ‘fondamentale’ del giurista: quella che imposta e regge l’intero suo pensare/agire per “rapportare” precisi e specifici (f)atti alla generalità della Legge… visto che non di (f)atti quibus talibus ma delle loro “species/nomina” la Legge dispone e ‘tratta’ preventivamente in modo generale (e generico). Gli operatori del Diritto devono pertanto e sempre, prima di intraprendere la propria attività, individuare a quali nomina Iuris/Legis corrispondano o siano riconducibili i nuda (f)acta nelle loro mani. È l’idea stessa di fattispecie (=species facti), d’altra parte, che comporta questo: nel Diritto di derivazione romanistica i (f)atti non valgono tanto in sé e per sé ma primariamente quali ‘espressioni’ di “species” di comportamenti umani che il Diritto abbia espressamente qualificato nella loro (potenziale) portata negativa per il vivere sociale (Ius ob noxium). Non l’azione umana come tale –infatti– è l’oggetto del Pronunciamento giudiziale (=dicere Ius) ma la “species” a cui tale azione è riconducibile (=sussunzione)… facendo così in modo che l’intero Processo sia sostanzialmente indirizzato a commisurare la maggiore o minore ‘corrispondenza’ di specifici (f)atti ad una pre-determinata “species” di (f)atti umani previamente ‘individuati’ e ‘valorizzati’ a livello almeno giuridico (se non proprio legislativo).

Di qui anche l’adagio ‘civilistico-continentale’ secondo cui “ciò che non è vietato è permesso”… visto che il Diritto (non anglosassone) –appunto– non ‘vieta’ singole azioni come tali ma le ‘categorizza’ tipificandole per ‘specie’ e regolandole come tali. Il Diritto penale, in genere, trova il proprio cardine appunto nel concetto di “reato” quale specifica previsione di comportamento (=specie di azioni) espressamente punito in quanto tale prima ed al di là di qualunque altro fattore che possa essere intervenuto e che andrà –poi– considerato per valutare e decidere di imputabilità, scusanti, aggravanti, esimenti… La Legge fa punire il ‘comportamento’, non la singola ‘azione’… la ‘classe di oggetti’ non un suo ‘membro’!


È –quello della fattispecie– un modo di concepire l’attività giuridica che –in Diritto canonico– rischia spesso di risultare totalizzante ed esclusivo, anche in considerazione del fatto che la stessa Legge stabilisce che la struttura del Pronunciamento giudiziale (la Sentenza) debba essere articolata prima in Iure e poi in facto (cfr. Can. 1609 §2), dopo aver già interrogato il Tribunale/Giudice non sulla ‘qualificazione’ presuntamente negativa (dal punto di vista relazionale, sociale, politico) di uno o più (f)atti ma sulla eventuale corrispondenza ad una precisa fattispecie (il c.d. Capo di nullità, nei Processi matrimoniali; Can. 1612 §2) di (f)atti illustrati ed addotti nel Libello di Introduzione della Causa (cfr. Cann. 1501-1504). Questo infatti è il significato della formula tecnica generalmente utilizzata per chiedere al Giudice di pronunciarsi: “an constet de… in casu”; non di meno, il suo Pronunciamento sarà valido solo in risposta “affirmative aut negative” a tale esclusiva domanda (=il Dubium) (cfr. Can. 1611) che non potrà però ancora essere investigata se non a seguito di una sua “concordanza” con gli interessati (Litiscontestatio) (cfr. Can. 1513), in base a cui i singoli (f)atti andranno ‘riscontrati’ in sede istruttoria.


Si è già illustrato in una precedente Giornata canonistica l’importanza di questa fase di ‘denominazione’ (in realtà: concettualizzazione) di (f)atti al fine di decidere anche della Conformità equivalente delle Sentenze canoniche di nullità matrimoniale.


6.3 Formalizzazioni tecnico-scientifiche

6.3.1 Le Perizie


Un altro ambito in cui l’operatore del Diritto (non solo canonico) deve affrontare con consapevole attenzione la strutturale delicatezza della componente linguistica (e semantica) della propria attività è il rapporto coi c.d. Periti che intervengano nel Processo (cfr. Cann. 1574-1579) anche su chiamata del Giudice per apportare le loro valutazioni di specifica natura ‘tecnica’ alla lettura, comprensione e valutazione di (f)atti concernenti la Causa da decidere. L’ovvietà a riguardo dell’esistenza di due mondi semantici completamente diversi tra Periti e Giudici nasconde, in realtà, molto di più di quanto si possa sospettare poiché la vera difficoltà di questo specifico ambito non è la non piena conoscenza di tutte e singole le parole eventualmente utilizzate dai Periti ma, molto maggiormente, la non conoscenza dei reali rapporti di referenza tra i tre livelli del paradigma concettuale: elemento referenziabile, referenziato, referenziante. Quali concetti –cioè– stiano alla radice di determinate espressioni linguistiche fatte passare per ‘tecniche’. È il tema delicatissimo in ambito canonico delle differenti visioni antropologiche presupposte all’esercizio dei diversi ‘indirizzi’ di Psichiatria e Psicologia proposti dalle varie scuole di pensiero che si esplicano poi nelle concrete pratiche di ‘analisi’.


6.3.2 Le denominazioni tecniche


Altro ambito, non radicalmente distante da questo, in cui gli elementi referenziati e referenzianti giocano un ruolo tanto decisivo quanto ignorato dalla maggior parte anche degli stessi ‘tecnici’ è quello della denominazione e qualificazione tecnico-medica delle c.d. patologie, soprattutto a sfondo/componente psichica (psicologica e psichiatrica, ma anche comportamentale, concernente soprattutto la ‘personalità’ dei diversi soggetti). È del tutto palese in quest’ambito come la classificazione o meno in chiave ‘patologica’ di determinati comportamenti o ‘disturbi’ li collochi di principio all’interno di una sorta di ‘area protetta’, poiché presuntamente garantita dalla ‘Scienza’ medica, di fatto (percepita/ritenuta) ‘incontestabile’ non solo al livello della vita ordinaria ma, molto maggiormente, suscettibile di assunzione –spesso acritica– da parte degli stessi operatori del Diritto, quali punti di riferimento e conseguente ‘valutazione’ costituenti standard di fatto che sollevano ‘tutti’ dalla responsabilità di dover valutare e decidere dell’altrui comportamento. Ciò, tanto più, quando la qualificazione di ‘patologico’ derivi dalla semplice frequenza statistica, così che un comportamento statisticamente ‘minoritario’ equivalga a “non-normale” e quindi a “patologico”, mentre il ‘maggioritario’ –poiché statisticamente “normale”– risulti essere anche “sano”.

Sono significative in merito le varie ‘denunce’ che giungono ormai da molti operatori del settore circa il passaggio del numero di ‘patologie’, ufficialmente catalogate e descritte, dalle 128 del 3° “DSM” negli anni ’90, alle 357 del 4° DSM attualmente in uso, alle oltre 900 previste per la 5° redazione ormai in fase conclusiva, in un crescendo che assume anche condizioni proprie dell’essere umano (come, p.es., la sindrome premestruale) facendole considerare patologie… e come tali legalmente ‘medicalizzabili’ (attraverso la prescrizione di ‘adeguati’ farmaci) oppure legalmente non (più) perseguibili come ‘devianze’.

A questa ‘lettura’ e concettualizzazione ‘tecnica’ del vissuto –tuttavia!– si rifaranno i professionisti del settore: i Ministeri della Sanità e del Lavoro, i Sindacati, gli assicuratori e con essi anche gli Avvocati e –necessariamente– gli stessi Giudici che, ‘grazie’ al porting linguistico-concettuale della “Medicina legale”, la trasporranno nella Giurisprudenza e derivata dottrina …finché qualcuno non l’inserirà anche in qualche Circolare ministeriale o Decreto legislativo (o similari) …fino alla Legge, completando in tal modo l’intero percorso di costruzione di un vero e proprio paradigma concettuale (legale).



7. NATURA SEMANTICA DELLATTIVITÀ GIURIDICA


Diventa inevitabile –qui giunti– suggerire qualche consapevolezza più esplicita per il giurista, rendendolo consapevole che la sua principale attività connessa all’uso delle ‘parole’ non è affatto di carattere interpretativo (suppletivo), come spesso limitativamente ritenuto negli ultimi due secoli, ma irrinunciabilmente semantico-creativo (originante).


7.1 Semantica ed attività giuridica


Non dovrebbe risultare sorprendente l’affermazione/constatazione che molto probabilmente il più produttivo dei romanzieri non arriva a scrivere in tempo di sua vita tante parole quante un ‘normale’ Avvocato o Giudice: la ‘produzione’ letteraria/testuale, infatti, è strutturalmente connessa all’attività giuridica (giudiziale/ria in particolare) costituendone il principale strumento d’esercizio.


Già si è detto come il giurista nel proprio operare non solo “usa parole” ma soprattutto “sceglie quali parole usare” (v. supra: 2.3) e proprio su questa ‘scelta’ è necessario concentrare ora l’attenzione, ben al di là dell’aspetto –eventualmente– ‘letterario’ della mera produzione testuale.

La ‘creatività’ del giurista, infatti, non è di carattere letterario ma semantico: non riguarda, cioè, il “dar vita” ad un (nuovo) ‘testo’ ma –molto più radicalmente– il “dare testo” alla ‘vita’ umana stessa. Una ‘vita’, però, che non è quella del pensiero (più o meno fantasioso o realista) sulla vita stessa, ma una ‘vita’ reale, concreta, qual è quella delle parti in Giudizio …quella di chi rivendica o esige ‘qualcosa’ per sé: fosse anche –solo!– la certezza del proprio status all’interno di una compagine sociale: innocente, libero, ecc.

Il giurista, quindi, tratta della vita: la racconta, la descrive, la documenta… non, però, per suscitare emozioni (come l’artista), non per trasmettere conoscenze (come lo storiografo), non per informare di atti e fatti (come il giornalista), ma per capire e far capire se/chi/come/perché abbia agito in un determinato modo e cosa ne sia conseguito per la vita di altre persone. “Per capire e far capire”: poiché si dovrà giudicare e decidere in vista di una risposta da dare… per la/una vita.


È così che le parole scelte (e da scegliere) diventano fondamentali per ricostruire vissuti e relazioni, ma soprattutto conoscenze ed intenzioni la cui valutazione e giudizio portino ad una decisione che tocchi la vita reale dei protagonisti in carne ed ossa della vicenda in esame. Non le emozioni suscitate dal racconto del passato, ma le decisioni da prendere per vivere un futuro. Non nella ‘libertà’ e ‘varietà’ delle immagini e delle forme poetiche, ma nella ‘precisione’ e ‘specificità’ dei nomina Iuris e degli Istituti giuridici coinvolti… come accadrebbe, non di meno, in un laboratorio farmaceutico impegnato a trovare un ‘rimedio’ ad una malattia che i giornalisti descrivono nella sua pericolosa contagiosità. La descrizione del giornalista e quella dell’immunologo non sono certo ‘simili’… né possono esserlo le ‘parole’ da loro utilizzate.


Il giurista che racconta e descrive la vita, in realtà, la ‘struttura’, le dà (una) forma, un indirizzo… ne traccia il percorso evolutivo e ne propone il/un futuro sviluppo: tutto attraverso la scelta delle parole da usare… Parole che, attraverso i linguaggi tecnici degli ambiti giuridici coinvolti (Diritto privato, penale, tributario, sacramentale…), selezionano e pongono in evidenza una ‘qualificazione’ invece di un’altra, propongono una ‘dinamica’ invece di altre… Parole che enfatizzano alcuni determinati atti e fatti e ne scartano irrimediabilmente molti di più… Parole che impongono o chiedono una lettura dei fatti piuttosto che un’altra; parole che chiariscono o confondono le idee. Parole che, coinvolgendo un concetto invece di un altro, oppure scivolando da un concetto ad un altro o escludendone risolutamente un altro ancora, decidono quali saranno gli elementi sostanziali della discussione e valutazione (=giudizio) finale e della derivata Decisione. La decisività del Dubium concordato –in ambito canonico– è chiara: ne discenderà la stessa validità della Sentenza!


7.2 Semantica e dogmatica giuridica


Tra gli elementi che hanno caratterizzato il pensiero e l’attività giuridica europea continentale degli ultimi secoli va senz’altro presa in considerazione, proprio per la sua stretta connessione –almeno– funzionale alla presente tematica, la c.d. dogmatica giuridica; ad essa, infatti, va riconosciuto l’innegabile merito di aver sollecitato la necessità di prendere adeguate distanze ‘formali’ dal testo della singola Norma per inserirla all’interno di un ‘sistema’ (di significati e di concetti) più esteso… al punto da poter addirittura ‘controbilanciare’ il testo normativo stesso in ragione della superiore logicità, organicità e sistematicità della “ricostruzione dogmatica” dell’Ordinamento stesso, spesso proprio comparando concetti ‘equivalenti’ o ‘contrari’ presenti alla base delle stesse Norme.


Mentre, tuttavia, le concezioni giusnaturalista, illuminista e positivista della Dogmatica come ‘sede’ e ‘fonte’ degli assiomi giuridici (=dogmi) ne facevano una realtà quasi ‘metafisica’ da fruire solo deduttivamente per ‘calcolare’ i ‘risultati’ pertinenti ad ogni nuova situazione in esame, comportando –di fatto– un’emarginazione dei ‘concetti’ sostituiti dai ‘principi’, oggi è chiaro che «i dogmi giuridici non sono verità assolute e immutabili, autoritativamente sottratte al dubbio scientifico», rendendo così la stessa dogmatica giuridica dipendente dalla concettualizzazione del vissuto/vivibile che sia stato possibile operare. Di più: se è possibile continuare a chiamarli «dogmi in quanto assolvono un compito di (relativa) stabilizzazione di giudizi di valore» ciò accade proprio «mediante la trasformazione di essi in concetti conoscitivi che forniscono punti fermi di riferimento per la comprensione del caso da decidere». Nessuna sostituzione, dunque, dei concetti attraverso i dogmi, né alcuna possibilità di sottrarsi al difficile compito di dare nomen Iuris


La dogmatica giuridica stessa, anzi, mentre ‘custodisce/consolida’ nel tempo i “paradigmi concettuali” di maggior efficacia, rischia altresì di ‘resistere’ in modo organico e strutturato proprio alle ‘creazioni’, soprattutto semantiche, che si rendano via via necessarie per continuare a ‘dire’ efficacemente la ‘vita’ attraverso il Diritto (v. supra: 7.1). Sono, infatti, le formule/espressioni dogmatizzate (dalla dottrina) le più difficili da emarginare/evitare/eludere anche a livello concettuale, proprio perché divenute ormai parte del linguaggio giuridico stesso e –soprattutto– suoi stessi dogmata –rite servanda–, anche la cui sola reticenza riesce a far problema. ‘Contro’ di esse, tuttavia, è sempre maggiore l’esigenza di rivedere semanticamente parole, linguaggi e concetti, così da riuscire efficacemente a parlare dell’oggi all’oggi… della vita alla vita, pena un ‘dire’ che non comunica e non motiva, incapace di sollecitare il confronto, l’approfondimento e la condivisione di cui anche il Diritto ha esigenza per continuare a ‘seguire’ la vita.


7.3 Semantica, concetti e verità


La portata della componente e funzione semantica dell’attività di concettualizzazione giuridica resterebbe tuttavia irrimediabilmente umiliata se finisse per non porsi la più radicale delle aspirazioni e finalità: esprimere sempre ed al meglio ‘il vero’ della vita e del vissuto umano: servire, cioè, quale strumento privilegiato della dimensione e funzione epistemica alla quale il Diritto, in quanto auxilium vitæ, non può mai rinunciare.


Si tratta, in altri termini, di valorizzare ed integrare quanto più possibile le prospettive della Semantica (propriamente detta) da una parte e della c.d. Pragmatica del linguaggio, dall’altra. “Valorizzare ed integrare” poiché, se da una parte l’assolutizzazione della prospettiva semantica ridurrebbe il Diritto a mero calcolo deduttivo, irrealistico ed alieno alla vita, dall’altra parte un approccio esclusivamente pragmatico ridurrebbe il Diritto a semplici parole/affermazioni… non meno disconnesse dalla effettività della vita stessa.


La ciclicità e circolarità già illustrate tra parole, linguaggi e concetti, permette –qui giunti– d’individuare un efficace bilanciamento tra i due approcci affidando alla Pragmatica del linguaggio il reperimento e l’analisi dei significati soggettivamente e socialmente connessi alle parole; alla Semantica, in seconda battuta, spetta verificare e certificare che il soggettivo o comune inteso/intenzionato corrisponda effettivamente alla realtà …affinché il dictum sia ‘personale’ ma non soggettivistico. “Vero” e non solo “sincero”, tutelando così l’istanza aletica (=veritativa) della necessaria connessione tra linguaggio e realtà, cosicché i concetti in uso tanto dai Legislatori che dai Governanti che dai Giudici, e loro aventi parte, non siano mere “espressioni linguistiche” ma efficaci strumenti a servizio della reale vita delle persone.



in APOLLINARIS, LXXXIV (2012), 467-539