Discernere e scegliere nella Chiesa


Sommario

1. Una linea di continuitˆ. 2. Scegliere, optare e decidere. 3. Discernimento e scelta. 4. Chiesa e discernimento. 5. Discernimento ed intenzionalitˆ. 6. Conoscenza e discernimento.

 

 

1. Una linea di continuitˆ

 

La riflessione sul discernere e lo scegliere si propone come un passo avanti rispetto a quanto giˆ posto in evidenza nella VI Giornata canonistica interdisciplinare sul tema Òdecidere e giudicare nella ChiesaÓ; un passo avanti che spinge a scendere pi� in profonditˆ rispetto a decidere e giudicare, mettendone in luce presupposti e fondamenti che spesso sfuggono anche ad avvedute consapevolezze. Proprio in questa prospettiva lungo lo stesso percorso pluriennale si � giˆ dedicato spazio anche allÕimportanza del linguaggio e dei concetti attraverso cui si articola il ragionamento ed alla Logica che lo struttura e lo guida.

Le riflessioni proposte nella VI Giornata canonistica interdisciplinare sul ÒgiudicareÓ come attivitˆ personalissima di ciascuno attraverso cui cresce il rapporto con la realtˆ che giunge al soggetto (= comprendere) e quella che da lui riparte (= decidere), hanno messo in risalto come lÕelemento pi� debole e difficilmente surrogabile dellÕintera catena che porta fino al decidere sia proprio la componente valutativa e discretiva del giudicare. Il considerare, cio�, ogni cosa ed elemento e fattore e poi scegliere che cosa debba fare la differenza: la scelta vera e propria. Il linguaggio canonistico utilizza la formula Òomnibus perpensisÓ (cfr. CIC, Cann. 114 ¤3; 354; 524; 1029; 1296; 1537) in tale accezione, anche e specificamente connessa proprio a ÒdecernereÓ (cfr. Can. 1296).

In questo modo discernere e scegliere si presentano come le due ÒcomponentiÓ interne del giudicare vero e proprio: la sua struttura dinamica; non a caso delle undici volte in cui il CIC usa ÒdecernereÓ sei ricorrono nel Libro VII - De Processibus (cfr. Cann. 1434; 1546; 1598; 1647; 1665; 1736).

 

La questione non � meramente intellettuale e teoretica, ma assume un profilo di spiccata concretezza per gli operatori del Diritto i quali – spesso senza avvedersene – hanno proprio nellÕattivitˆ di discernere e scegliere la maggior loro occupazione. Non di meno: il risultato di tale attivitˆ campeggia espressamente nel loro vocabolario e nel loro lavoro, canonisti in primis. Nel CIC vigente la radice ÒdecretÓ ricorre 168 volte in 109 Canoni, 48 dei quali nel De Processibus.

 

ÒDecretumÓ – infatti – � stato per secoli uno dei termini simbolo della Canonistica: da Ivo di Chartres a Graziano, fino alle Decretali... e dopo di loro ÒdecretistiÓ e ÒdecretalistiÓ sono stati i nomi attribuiti ai canonisti. Tutto il Diritto canonico del secondo millennio � stato segnato da questo termine, tanto che il Diritto canonico ÒclassicoÓ dipende completamente, almeno dal punto di vista semantico, da questa ÒradiceÓ, comÕ� per ÒDecretaleÓÉ fino allÕavvento dello ÒIus novumÓ: la ÒLex generalisÓ del Codice pio-benedettino che, trasformando lÕOrdinamento canonico in Ordinamento – tendenzialmente – codiciale (= di civil Law), ne ha messo parzialmente in ombra la strutturale e costante natura ÒdiscretivaÓ pi� prossima – in realtˆ – al common Law.

 

ÒDecretumÓ per˜ � il participio passato di ÒdecernoÓ, che significa discernere, selezionare, scegliere: valutare tutti gli elementi, soppesarli, confrontarli e poi scegliere che cosa si tiene e che cosa si lascia. Prendere ÒunoÓ e lasciare tutto il resto: la ÒparteÓ migliore (o pi� importante) rispetto al tutto.

 ÒDecretoÓ � quanto deriva/risulta da un processo di discernimento che diventa il simbolo stesso della decisione giuridica: la decisione assunta decernendo/discernendo. Ed � questo il significato maggioritario del verbo ÒdecernereÓ giˆ nellÕuso latino classico in Curia ed in guerra. Chi ÒdecretaÓ sceglie e da quella scelta derivano conseguenze sia attive (= il da farsi) che passive (= le conseguenze).

E proprio sul decernendo si concentrano sempre pi� lungo i secoli le attenzioni giuridiche generali, sia canoniche che civili, soprattutto in sede giudiziaria, quando un Tribunale sia chiamato a verificare ex post la qualitˆ e fondatezza di un decretum (in senso reale, non tecnico) che non risulti recepibile da parte di uno almeno dei soggetti coinvolti. Un decernendo che assume caratteri sempre pi� significativi nel riproporre gli elementi ed i fattori davvero sostanziali della materia in oggetto. Un decernendo che ormai � lÕimperativo della strutturazione di qualunque Procedimento in sede amministrativa (= di governo) anche canonica, come ben mostra lÕArt. 93 ¤4 della vigente ÒLex propriaÓ della Segnatura Apostolica secondo cui Çsi autem Actus illegitimitas declarata fuerit in decernendo, Auctoritas de re denuo videre potest tantummodo ad normam Iuris atque iuxta modum et terminos in Sententia forte determinatosÈ.

 

 

2. Scegliere, optare e decidere

2.1 Discernimento e decisione

 

Discernere e decidere, come maggiormente visibile per discernimento e decisione, indicano attivitˆ assolutamente diverse che raggiungono una ÒequifunzionalitˆÓ di fatto solo nellÕesito operativo finale: ÒunaÓ – ed una soltanto – specifica operativitˆ/condotta.

Discernere e decidere comportano entrambi una ÒpartizioneÓ (= scartare qualcosa) operativa, ma attraverso percorsi che possono per˜ risultare sia [a] complementari, che [b] alternativi. Se discernere e decidere si collocano in complementarietˆ il primo fonda il secondo, motivandolo positivamente ed offrendogli consistenza e – probabilmente– stabilitˆ. Se, invece, discernere e decidere si collocano in alternativa la specifica operativitˆ/condotta cui si approda potrebbe manifestare (soprattutto nel tempo) problemi di ÒtenutaÓ.

Ci˜ accade poichŽ discernere e decidere indicano ÒattivitˆÓ diverse, in qualche modo contrarie: positiva il primo, negativa il secondo, elettiva il primo escludente il secondo. Ci˜ fa s“ che spesso lÕattenzione al solo esito comportamentale finale (= il faciendum/factum) tolga attenzione al suo delinearsi e definirsi e, pertanto, al suo fondamento. Cosa diversa �, infatti, costruire progressivamente Òuna eccellenzaÓ (= eleggere), rispetto a scartare pi� o meno immediatamente, molte inadeguatezze o inconvenienti (= escludere).

 

Anche dal punto di vista semantico: se il ÒdecretumÓ � – positivamente ed elettivamente – lÕestrazione di qualcosa rispetto alla molteplicitˆ, il ÒdecisumÓ � – negativamente ed in modo escludente – ci˜ che � stato ritagliato, rescisso, distaccato, da qualcosa di pi� ampio e complesso che viene abbandonato. In entrambi i casi: ex multis unumÉ ma non allo stesso modo.

Ci˜ pone in risalto, per altro verso, la differenza tra ÒsceltaÓ ed ÒopzioneÓ. Giudicare e decidere, infatti, come fasi di uno stesso processo chiedono che si giunga ad una vera e propria ÒsceltaÓ e non ad una semplice ÒopzioneÓ.

 

Il decisum, la decisione, lÕunum faciendum, � infatti lÕinterruttore – lo start – di unÕoperativitˆ che, una volta attivata, procederˆ secondo le proprie strutture, risorse e dinamiche. Come la chiave nel cruscotto dellÕautomobile: non importa nulla chi la giri, nŽ perchŽ lo faccia. Comunque lÕautomobile si avvierˆ, con tutte le conseguenze proprie di ogni singola specifica situazione: dal pilota agonistico, al bambino incauto.

Le decisioni, per˜, non sono tutte uguali, soprattutto in riferimento alle modalitˆ con cui si � giunti ad esse: scelta ed opzione decidono entrambe, ma con ÒqualitˆÓ differenti. La scelta comporta aver prima valutato, cio� fatto discernimento e giudicato, lÕopzione – al contrario – si accontenta del semplice risultato operativo da porre in atto: uno soltanto rispetto a due... come nellÕordalia o nel sorteggio che – non inutilmente – costituirono le prime forme di Òiuris-dictioÓ da parte della divinitˆ. Il decisum divino costituiva lo ius che doveva essere accolto ed applicato senza ulteriori Istanze.

In questa prospettiva � bene ricordare e considerare che il Diritto – per parte sua – funziona proprio su base ÒalternativaÓ dovendo sempre rispondere (e finendo comunque per farlo sempre) circa unÕunica vera domanda: Òan constet deÉ in casuÓ, che ammette unÕunica risposta – alternativa –: ÒaffirmativeÓ o ÒnegativeÓ. Una di due: come la sorte, come lÕopzione. Una di due: come le parti in Causa, o le loro ÒposizioniÓ processuali. Il Diritto, infatti, non spiega nŽ motiva: decide!

DÕaltra parte: se ci˜ che conta � soltanto lÕunum faciendum, poco importa il suo ÒperchŽÓ.

Per quanto cinica possa sembrare questa prospettiva, non di meno, la concreta efficacia che ne deriva appare oggi segnare una grande quantitˆ anche di eventi processuali, soprattutto in campo economico (quindi: privatistico). Se ci˜, infatti, che deve prevalere � lÕesito (= certezza del – proprio – diritto) ci˜ che conta � la sua realizzazione: al minor costo possibile. In campo economico infatti pesa molto pi� lÕincertezza che non la reale ÒperditaÓ; lÕincertezza, infatti, influisce sulla fiducia e stabilitˆ delle relazioni ed attivitˆ future, la perdita, invece, solo sulla situazione patrimoniale consolidata. Allo stesso tempo i costi di una condanna sono sempre maggiori di quelli di un accordo; anche perchŽ in questo campo si tende a ragionare in termini di (rischio di) perdita e non di (probabilitˆ di) guadagno.

In tal modo il decisum, soprattutto processuale, rischia di valere in sŽ e per sŽ, indipendentemente dal proprio fondamento: da qui una delle ÒbuoneÓ ragioni a sostegno del pragmatico Òrealismo giuridicoÓ e del Diritto come mera ÒRetoricaÓ argomentativa alla PerelmanÉ o della struttura competitiva del Processo di adversary System.

Fenomeni emergenti di giurisdizione volontaria del tutto strumentale, come il ricorso in Europa alle ÒCorti islamicheÓ, confermano proprio tali presupposti, ormai socialmente acquisiti: il Diritto (= le Norme) di cui si chiede lÕapplicazione � quello che meglio supporta e consegue il risultato perseguito.

 

2.2 Decisione ed opzione

 

Anche se a primo acchito la differenza tra ÒsceltaÓ ed ÒopzioneÓ potrebbe apparire artificiosa (o pure ideologica), in realtˆ essa risulta solida e costante a livello sia semantico che giuridico.

 

- Optare/opzione � dato dai vocabolari come ÒsceltaÓ ma sempre ÒtraÓ possibilitˆ concrete e reciprocamente escludenti: alternativa tra due. Non � certa lÕequivalenza, neppure romanistica, con ÒelectioÓ. Optare esprime unÕattivitˆ della volontˆ, prima che dellÕintelletto: una preferenza.

- Scegliere/scelta appare invece pi� ampio, propendendo per la ponderazione, la valutazione, il considerare molte possibilitˆ finalizzandosi al ÒmeglioÓ. La prospettiva non � principalmente volitiva ma razionale: dellÕintelletto.

 

Mantenendo una dialettica euristica, il rapporto tra optare e scegliere (opzione e scelta) appare parallelo a quello tra fare ed agire: quanto, cio�, basta ed � sufficiente per Òoperare/fareÓ (= lÕopzione) spesso non basta affatto per ÒagireÓ (= la scelta).

 

LÕopzione opera ma non costruisce. Pur quando esente da cieche irrazionalitˆ e ben circostanziata in sŽ e per sŽ, rischia spesso di mancare di un adeguato fondamento oggettivo capace di sorreggere il futuro. Pu˜ leggersi in questo modo quanto giˆ riferito da Alessandro Manenti nella IV Giornata canonistica interdisciplinare (nellÕanno 2009) sui Òdiversi approcci alla decisioneÓ ed in particolare Òil decidersi del secondo tipoÓ: un decidersi attuale ma senza il futuroÉ le cui ricadute ÒvocazionaliÓ non possono essere trascurate dal punto di vista canonico (p.es.: Matrimonio, Ordinazione, Professione religiosa).

Mentre infatti lÕopzione pu˜ anchÕessere emotiva, e parzialmente irrazionaleÉ la scelta, invece, � tale solo se � ragionevole e realistica, per quanto spesso sostenuta anche da un certo numero di motivazioni ÒspurieÓ, che comunque non la infirmano. Di pi�: mentre lÕopzione – in sŽ – non ha bisogno di conoscenza previa, la scelta – al contrario – non potrebbe esistere in sua assenza. AllÕopzione basta la volontˆ, alla scelta occorre lÕintelletto con le sue conoscenze; come e quanto ci˜ possa ricadere, p.es., sulla concezione del Consenso matrimoniale principalmente come espressione di ÒvolontˆÓ sarebbe ormai questione da verificare con adeguate cognizioni di causa, essendo palese che le concettualizzazioni medioevali (e derivatamente scolastiche) hanno perduto molti dei loro presupposti fondativi.

 

DÕaltra parte cos“ � in campo giuridico: lÕopzione � attivitˆ finale ed operativa; quanto sia frutto di adeguato discernimento non rileva in alcun modo. LÕinsegnante vincitore di Concorso che ÒoptaÓ per una sede anzichŽ unÕaltra, lÕazionista che sfrutta il Òdiritto di opzioneÓ acquistando nuove azioni in base a quelle giˆ possedute, il lavoratore che ÒoptaÓ per il pre-pensionamento anzichŽ terminare la carriera lavorativa, il costruttore che non acquista il terreno per il quale aveva pagato una ÒopzioneÓÉ concretamente decidono per uno specifico corso di eventi.

Se abbiano anche scelto non appare e non rileva in alcun modo; non di meno, lÕavventatezza del procedere presenterˆ nel tempo il proprio conto.

 

2.3 La Decisione giudiziale

 

NellÕattivitˆ giuridica, per˜, non basta ÒdecidereÓ: il Diritto � – e deve essere (sic) – condivisione non di ÒesitiÓ soltanto (= la Sentenza) ma di ÒpresuppostiÓ (= valori e motivazioni), anche se questo oggi a livello normativo generale (civile) non pare valere ormai pi�. La sola ÒopzioneÓ – spesso sufficiente per la Norma – non basta per˜ al Diritto come tale poichŽ in se stessa non pu˜ essere ÒcomunicataÓ e condivisa a livello contenutistico: si � deciso e basta. Lo ÒstartÓ � premuto! ÒRien ne va plusÓ!

Non per nulla lo studio della Giurisprudenza, cio� delle Decisioni giudiziali (= Sentenze, Decreti, ecc.), non si fonda sullÕesito delle Cause esaminate ma sulle loro motivazioni: il come e perchŽ si sia giunti a Òdecidere la CausaÓ in un modo anzichŽ in un altro. Allo stesso modo – in vari Ordinamenti giuridici – il momento della pronuncia della Decisione e quello della comunicazione (= deposito) delle sue motivazioni sono anche tecnicamente distinti e disgiuntiÉ e il Verdetto non pu˜ essere appellato se non dopo la pubblicazione delle sue motivazioni. Canonicamente la Sentenza immotivata � (sanabilmente) nulla (cfr. Can. 1622, 2¡).

 

In ambito processuale, dal punto di vista meramente operativo, il decisum pu˜ venire tanto da una semplice volontˆ (come opzione) che da una ben pi� complessa ragione (come scelta), potendosi anche limitare proprio alla mera formalitˆ del deciso in sŽ e per sŽ. Si pensi in merito agli interventi dei Giudici in molte questioni di Diritto privato, soprattutto commerciale, quando – a scopo di mera garanzia (o almeno di legittimitˆ) della propria posizione – si utilizza un ÒDecretoÓ del Giudice per fissare una posizione creditoria o debitoria o per quantificarla ai fini della certificazione di un Bilancio aziendale e annesse ricadute tributarie. La questione � tanto maggiore in Diritto amministrativo, laddove i motivi per i quali non si possiedano i ÒrequisitiÓ di accesso al Procedimento non contano nulla: conta il solo ÒfattoÓ di tale assenza.

Quando, per˜, il decisum dovrˆ guidare lÕattivitˆ e vita umana future, ed � questa una componente essenziale del Diritto – soprattutto canonico –, le cose assumono presupposti ed esiti affatto diversi che non si possono ignorare poichŽ, in realtˆ, quel decisum non risulta essere altro che il ÒrisultatoÓ finale di un determinatissimo e peculiarissimo percorso non tanto decisionale (= quanto � stato complesso e difficile il Processo) ma valutativo (= le motivazioni della decisione assunta) e, quindi, esistenziale.

Si pensi, canonicamente, alla Causa in cui sia lÕattore che il convenuto concordino nella loro richiesta al Tribunale di riconoscere la nullitˆ del loro Matrimonio (= stesso Petitum) tuttavia per motivazioni (= Caus¾ petendi) diverse, soprattutto a livello di coinvolgimento della persona come tale. é ben diverso fondare la Causa su un vizio del proprio Consenso oppure su unÕincapacitˆ del coniuge. Diverso sarˆ, non di meno, il recepimento dello ÒstessoÓ esito del Processo: Òaffirmative in casuÓ come richiesto da entrambiÉ quando se ne enunceranno le motivazioni: Òob: É ex parte ÉÓ. Che, infatti, il Matrimonio fosse nullo e pertanto non esista al presente alcun ÒvincoloÓ che impedisca il Matrimonio o la Professione religiosa o lÕOrdinazione delle parti � un/il fatto accertato e condiviso; che, invece, tale nullitˆ derivasse da una ÒincapacitˆÓ (casomai non risolta/superata) di una delle parti potrebbe risultare anche fortemente ostativo verso nuovi sviluppi vocazionali della persona stessa. Tanto pi� che allo stesso esito (= lÕassenza di vincolo) si potrebbe giungere anche con un Matrimonio valido ma Ònon consumatoÓ (e dispensato)É e per ÒvolereÓ della Legge anzichŽ per originaria richiesta delle parti (cfr. Can. 1681), essendo proprio la Legge a preferire la Dispensa alla Sentenza.

Il fatto che il decisum non possa valere in se stesso ma principalmente per le motivazioni – e pi� ancora per la comprensione – che lo sostengono non � aggirabile.

 

 

3. Discernimento e scelta

 

Proprio lÕintrinseca fragilitˆ della dinamica opzione-decisione motiva la necessitˆ che in campo giuridico si rifletta in modo pi� consapevole sul processo – ben pi� virtuoso – del discernere-scegliere, sia quando si tratti della vita delle persone, comÕ� canonicamente con lÕaccertamento giudiziale dellÕesistenza dellÕImpedimento di vincolo matrimoniale o dellÕOrdinazione sacra, sia quando si tratti delle vita istituzionale, comÕ� canonicamente per le decisioni di governo nella Chiesa.

 

Discernere e scegliere in vista del decidere si presentano come fasi successive di uno stesso percorso volto a conseguire risultati permanenti – poichŽ questo meritano/esigono sia le persone che le Istituzioni – in quanto fondati nella realtˆ stabile della conoscenza e ragione e non nella sola effettivitˆ del Òposso quindi faccioÓ volitivo/ottativo.

Due fasi di un percorso che – in campo giuridico – si presenta sempre come cognitivo ed epistemico, divenendo in determinati casi ÒancheÓ volitivo e deontico. Cognitivo ed epistemico principalmente in ambito giudiziale ed esecutivo, nei quali le decisioni singolari riguardano sempre singoli destinatari; ÒancheÓ volitivo e deontico in ambito normativo, nel quale le decisioni generali riguardano intere collettivitˆ.

Cognitivo e volitivo, epistemico e deontico, per˜, aprono la strada a considerazioni di altro livello rispetto a quelle generalmente poste in essere da parte degli operatori del Diritto. Considerazioni che non possono rimanere a lungo confinate nella sola Filosofia (anche o forse) Òdel DirittoÓ ma devono raggiungere almeno la Teoria generale del Diritto (anche canonico) per offrire alla dogmatica giuridica strumenti investigativi ed elaborativi di rinnovata efficacia.

 

La decisione giuridica, come ogni decisione, � un atto presente che condiziona – spesso vincolandolo rigidamente – il futuro. Un atto presente che, per non rimanere vittima del Normativismo – pi� o meno positivistico –, deve per˜ radicarsi non nella hybris onnipotente del volere (divino, romantico o idealistico che sia: Su‡rez, Nietzsche, Kelsen, ecc.) ma nel sapereÉ e non Òsi saÓ che il passato. Non di meno: mentre la volontˆ pu˜ giungere facilmente anche a contraddirsi, la conoscenza non lo potrebbe allo stesso modo nŽ con la stessa radicalitˆ. Lo sanno bene i Giudici nel loro compito di far emergere la veritˆ dei fatti ben prima delle aspirazioni e richieste delle parti in CausaÉ Anche se – forse – non tutti allo stesso modo, poichŽ spesso ci˜ rischia di dipendere molto/troppo dalla materia ÒpubblicaÓ o ÒprivataÓ del contendere: un conto � il Processo penale, un conto il Processo canonico sullo stato delle persone, altra cosa – spesso diventa – il Processo civileÉ

In ogni caso: nel Processo giudiziario ci sono fatti del passato che devono essere attinti e diventare certi in modo da costituire la base concreta da cui giungere alla decisione che riguarda il futuro. Sono tuttavia molto pochi, nella realtˆ, gli eventi e le condotte assolutamente certi al di lˆ di ogni possibile e differente interpretazione; per tutto il resto occorre affidarsi allÕapporto spesso solo mnemonico di parti e Testimoni, cui si aggiungono i Periti per la loro parte. Ne sgorga la complessa vicenda processuale che, attraverso soprattutto la formalizzazione di specifiche ÒdinamicheÓ, cerca di conoscere la realtˆ [a] da discutere, [b] in discussione e [c] discussa.

 

Discernere e scegliere in vista del decidere giuridico, e della stabilitˆ che costituisce una delle mete strutturanti del Diritto stesso, non pu˜ per˜ mai essere unÕattivitˆ ÒsolitariaÓ: nŽ per il Giudice monocratico nŽ per lÕAutoritˆ unipersonale di governo. Per quanto, infatti, la decisione finale ed operativa sia Òla loroÓ – e nessun altro la possa supplire – non di meno il modo con cui debbono giungere ad essa non potrˆ mai essere solipsistico, monadicoÉ carismatico. Tanto meno in nome dellÕautoritˆ o potere di cui sono investiti, i quali non costituiscono mai in sŽ il ÒmotivoÓ, la ÒragioneÓ della decisione come tale ma solo della legittima ÒesecuzioneÓ. Infatti lÕUfficio e le sue attribuzioni nei confronti dei destinatari della sua attivitˆ (= potere, autoritˆ, potestˆ, ecc. che dir si voglia) indica soltanto quale sia il soggetto che deve/pu˜ decidere, e come tale gode del favore del Diritto imponendo lÕesecuzione della decisione stessa, senza che questo – tuttavia – gli conferisca alcunchŽ a ÒsostegnoÓ del valore intrinseco delle sue decisioni, le quali dovranno sostenersi per altra via. Ci˜ in modo specifico per la Sentenza canonica: pronunciata Çpost divini Nominis invocationemÈ (Can. 1612 ¤1) ma non in Suo nome nŽ per la Sua autoritˆÉ che renderebbe inappellabile ogni Sentenza!

é in questa prospettiva che il decidere giuridico richiede strutturalmente lÕintervento di pi� soggetti per poter godere di un ragionevole discernimento che ÒsostengaÓ la decisione nel vero senso del termine: Òtener suÓ, ÒsorreggereÓ. La ricaduta sui Sistemi processuali � evidente nella sua necessitˆ di aver sempre un ÒterzoÓ che valuti e decida. Un tale discernimento, dÕaltra parte, � necessario dal punto di vista cognitivo ed epistemico proprio per raggiungere la Òveritˆ delle coseÓ o, almeno, la certezza morale su di essa. Proprio per ÒrisolvereÓ (= sciogliere una volta per tutte) il nodo che si era creato nella relazione tra soggetti e che con le normali modalitˆ relazionali (= spiegazione, rinegoziazione, accordo, mediazioneÉ) non era stato possibile sciogliere.

La questione non si colloca per˜ a livello ÒstatisticoÓ o semplicemente ÒnumericoÓ, come se bastassero ÒtantiÓ apporti a creare conoscenzaÉ e la conoscenza specificamente necessaria alla decisione giuridica. Si tratta, invece, di una questione strutturale della stessa conoscenza umana nella sua inevitabile natura interpretativa del rapporto di ciascuno col reale che devÕessere conosciuto proprio per decidere. Per capire: si pensi ad una Causa di nullitˆ matrimoniale in cui sia necessario verificare la c.d. simulazione (cio� lÕesclusione di una delle proprietˆ fondamentali del Matrimonio) da parte della sposa. Uno degli elementi di prova addotto a favore di tale linea potrebbe essere il notevole ritardo con cui la sposa � giunta in chiesa. Il fatto fu evidente poichŽ tutti i presenti videro e potrebbero testimoniarloÉ uno ad uno. Tutti: quel fatto. Si pensi – tuttavia – anche alla nonna della sposa, anziana e non in grado di partecipare alla celebrazione in chiesa (e pertanto rimasta a casa), che dichiari che la nipote rest˜ chiusa in bagno per oltre unÕora e la si dovette pregare a lungo perchŽ uscisse per recarsi in chiesa. Uscendo, poi, erano talmente evidenti i segni del pianto che si dovette intervenire di nuovo sul trucco, profondamente compromesso dalle lacrime. La nonna non potrebbe testimoniare lo stesso fatto di tutti i presenti alla celebrazione. Allo stesso tempo il suo apporto sullo stesso fatto del ÒritardoÓ diventerebbe per˜ decisivo: non perchŽ si tratti di un altro fatto, nŽ perchŽ si aggiunga un ulteriore Testimone (non presente!), ma per il diverso Òpunto di vistaÓ (= interpretazione) sullo stesso fatto. é questo che va riconosciuto in termini di ÒpluralismoÓ (qualitativo) e non di semplice ÒpluralitˆÓ (quantitativa).

LÕintervento umano, specie sulla ricostruzione del passato, ha caratteristiche del tutto singolari poichŽ il passato � ormai consegnato solo allÕesperienza dei suoi protagonisti (diretti o indiretti) e questa non si differenzia pi� dalla sua stessa interpretazione. TantÕ� che spesso di un fatto lontano nel tempo non si ricordano nŽ le dinamiche precise nŽ i particolari ma solo le ÒsensazioniÓ e lÕeventuale ÒgiudizioÓ che se nÕera dato: la sua ÒinterpretazioneÓ, appunto! Diversa per ciascuno, sullo stesso fatto. Non si tratta qui di cedere al Relativismo dei semplici plurali: Òtot capita, tot sententi¾Ó, ma di riconoscere che la conoscenza antropologica � radicalmente diversa da quella scientifico-naturalistica, la quale – pure – �, e rimane, comunque frutto di un Òaccordo interpretativoÓ tanto dei Òdati sperimentaliÓ – sempre statistici – che delle loro modellizzazioni.

 

LÕambito teologico � chiarissimo in questa prospettiva. Si pensi al ÔÓfenomenoÓ dei Vangeli: quattro versioni diverse dellÕunica realtˆ ÒVangelo di Ges� Cristo, figlio di DioÓ (Mc 1,1). Qual � il ÒVangeloÓ vero? Chi dei quattro Evangelisti ha scritto Òtutta la veritˆÓ e Òsolo la veritˆÓ? La Chiesa � stata e si mantiene chiara in merito: il ÒVangeloÓ � – solo – quello ÒdiÓ Ges� Cristo (con la doppia valenza logica del genitivo: soggettivo ed oggettivo), giunto a noi nella sua presentazione fatta ÒsecondoÓ (e ci˜ � costitutivo) ciascuno dei quattro Evangelisti.

 

Come ha insegnato la ÒScuola ermeneuticaÓ – nata per fondare la realtˆ e non per dissolverla – il vivere stesso � fondamentalmente ÒinterpretareÓ ed ogni conoscenza ÒfondataÓ non � altro che interpretazione condivisa (o almeno non radicalmente contraddetta), per quanto ci˜ non possa realizzarsi in modo ÒelettoraleÓ cos“ che la condivisione riguardi il (e consista nel) numero di Òpreferenze/votiÓ ricevuti da un Partito o da un esponente politico. In tale circostanza, infatti, non si tratta di Òcondivisione interpretativaÓ (= conoscenza) ma soltanto di Òvolontˆ condivisaÓ rispetto ad un suo specifico esito o risultato.

 

In tale prospettiva, la ricerca veritativa di un ÒaccordoÓ sullÕinterpretazione della realtˆ vissuta non ha bisogno soltanto di pi� apporti (= pluralitˆ) ma di pi� interpretazioni (= pluralismo) cos“ da poter considerare un orizzonte pi� ampio e proporzionare meglio gli esiti della ricerca, andando oltre la semplice ÒinterpretazioneÓ individuale/soggettiva, soprattutto quando si tratti del valore di condotte o accadimenti che coinvolgono persone e gruppi, condizionandone o modificandone i rapporti reciproci, come avviene di solito nellÕambito giuridico, tanto giudiziale che costitutivo o normativo.

é, infatti, una prospettiva ÒpluralisticaÓ quella che prende corpo in Tribunale attraverso il contraddittorio in cui le parti, dialetticamente, ma anche complementariamente, offrono al Giudice gli elementi cognitivi che dovranno poi alimentare la sua scelta e la successiva decisione.

ÒPluralisticaÓ, dÕaltra parte, � anche lÕattivitˆ politica ed istituzionale di governo quando sia necessario fissare posizioni, equilibri, strutture, che permettano una pacifica – poichŽ condivisa o almeno condivisibile – convivenza tra soggettivitˆ anche molto diverse o contrapposte.

 

 

4. Chiesa e discernimento

 

LÕattenzione al discernimento, ed alla correlata scelta che ne deriva, � fondante ed irrinunciabile per il Diritto canonico e la Canonistica pi� in generale. Sta qui la peculiaritˆ di Òdiscernere e scegliere nella ChiesaÓ: una peculiaritˆ ad oggi ancora difficilmente tematizzata, tanto meno in ambito giuridico. Non di meno il significato ed il valore di Òdecidere e giudicare nella ChiesaÓ avevano giˆ alzato quel sipario nella VI Giornata canonistica interdisciplinare (dellÕanno 2012), quando la dimensione e portata costitutivamente epistemica e razionale del decidere canonico erano opportunamente state evidenziate da Manuel Arroba Conde e Patrick Valdrini.

 

Per la ÒEkklesiaÓ (= Òassemblea degli uomini liberiÓ per i Greci, Òassemblea radunata da Dio per il suo cultoÓ per Ebrei e cristiani) il discernimento costituisce una questione ÒcostituzionaleÓ, identitaria, in senso proprio: qualcosa a cui non ci si pu˜ sottrarre senza perdere la propria veritˆ e consistenza. Inoltre, la natura ÒistitutivaÓ della Chiesa, cio� il suo esser nata da una volontˆ ad essa esterna che lÕha Òchiamata/convocataÓ e posta in essere, anzichŽ da una qualche forma di Òcontratto socialeÓ tra coloro che hanno la stessa Òcredenza/convinzioneÓ (= belief), porta con sŽ due conseguenze inderogabili: a) la non autoreferenzialitˆ della Chiesa e del suo operare, b) la soggezione (identitaria) ad un mandato istitutivo che esige dÕesser realizzato. LÕuno e lÕaltro elemento dicono cosa � la Chiesa e come deve comportarsi. Questo, se da una parte sottrae alla Chiesa la piena decidibilitˆ circa un certo numero di questioni che ne riguardano lÕessenza e lÕidentitˆ, dallÕaltra le lascia la piena libertˆ nellÕindividuare le concrete modalitˆ di adempimento efficace del proprio mandato istitutivo (= mission) allÕinterno della storia umanaÉ di tempo in tempo, di luogo in luogo, secondo le circostanze e le necessitˆ da cogliere, leggere e valutare. Nella storia, per la storia, attraverso la storia, come insegnava Teodoro JimŽnez Urresti (1924-1997).

 

Percezione, lettura e valutazione che, nella prospettiva sollecitata dal Concilio Vaticano II, non sono pi� Òaffare/questioneÓ della Ecclesia docens/regnans ma dellÕintero ÒPopolo di DioÓ: non pi� dominio riservato della (sacra) Gerarchia e del genus princeps, ma attivitˆ e responsabilitˆ condivisa tra tutti i ChristifidelesÉ per quanto concretamente attuata secondo modalitˆ anche ontologicamente differenti (sacerdotium commune/ministeriale; cfr. LG 10). Sono questa comunione (= cum munus) e corresponsabilitˆ nei confronti del depositum ricevuto, vissuto, condiviso e trasmesso che esigono unÕazione corale da parte di tutti i membri della Chiesa. UnÕazione che, ben prima di strutturarsi istituzionalmente e giuridicamente in Consigli, Collegi, Sinodi, Concili, ecc., sappia riconoscere la necessitˆ irrinunciabile dÕindividuare e perseguire solo il meglio per la vita ecclesiale.

In tal modo il tema del discernimento nella Chiesa diventa uno dei temi pi� importanti a causa della necessitˆ di giungere insieme alle soluzioni delle vicende che coinvolgono pi� soggetti nella stessa situazione allÕinterno di una prospettiva – di fatto ÒcostituzionaleÓ – che vede ogni fedele co-implicato, co-involto, co-responsabile, nella realizzazione della missione ecclesiale di annuncio ed accoglienza della salvezza evangelica (cfr. AG 35-36), senza che ci˜ nulla tolga alla struttura – naturaliter – gerarchica ecclesiale (= la nota della ÒapostolicitˆÓ professata nel ÒCredoÓ). Il discernimento, infatti, come chiave del cum-munus non comporta nessuno dei ÒcaveatÓ di cui lÕIstruzione ÒCommunionis NotioÓ si era dovuta far espressione e portatrice rispetto a concezioni dellÕessere Chiesa-comunione, derivate in modo semplicistico e parziale dalla ri-lettura ecclesiologica del Vaticano II effettuata dal Sinodo dei Vescovi del 1985. La presenza di una Gerarchia e la sua referenza costitutiva (= apostolicitˆ), infatti, sono la garanzia strutturale della istitutivitˆ della Chiesa, della sua eterofondazione ed eteroreferenzialitˆ, del suo irrinunciabile riferirsi a Cristo come Òpietra angolareÓ della costruzione ecclesiale (cfr. Ef 2, 20).

Queste considerazioni si accordano con la prospettiva del governo ecclesiale come discernimento, anzichŽ potere o autoritˆ: il ÒgubernumÓ, dÕaltra parte, � il ÒtimoneÓÉ ed il ÒgubernatorÓ non � il ÒduxÓ che lancia le schiere alla pugna ma colui che mantiene la rotta, nonostante la tempesta.

 

Nella Canonistica del secolo scorso era stata individuata lÕidea di Òspirito del Diritto canonicoÓ come elemento differenziante attorno a cui addensare le peculiari caratteristiche, soprattutto operative, della giuridicitˆ ecclesiale. Caratteristiche operative riguardanti essenzialmente il modus operandi pi� tipico della Chiesa nei confronti delle condotte personali: la Dispensa, lÕ¾quitas, lÕepikeia, la dissimulatio, il tolerari potest, a mitigazione circostanziale di una struttura ordinamentale rigidamente gerarchica ed autoritaria qual era prospettata dallo Ius publicum ecclesiasticum per una Chiesa Òsocietas in¾qualiumÓ (= clerici et laici) in cui la Gerarchia – letteralmente e praticamente(!) – ÒregnavaÓ.

Rispetto a tale approccio, di per sŽ soltanto operativo – in realtˆ a-posteriori dal punto di vista ecclesiologico –, il discernimento si pone invece a-priori come caratteristica ontologica di un essere Chiesa che emerge e prende corpo nella paritarietˆ dei Christifideles come tali davanti alla Parola di Dio ad essi rivolta senza differenza alcuna, al depositum fidei ad essi unitariamente affidato ed a quanto di per sŽ pre-costituisce la Chiesa prima dellÕadesione di ogni e ciascun fedele.

 

é la questione – radicale – della legittimazione delle decisioni (singolari o generali) che nella Chiesa – da sempre – vengono assunte: decisioni che trovano la loro base sostanzialmente sul binario costituito [a] dalla messa in opera della missione e [b] dalla realtˆ concreta delle cose/circostanze e delle condotte, come risulta con chiarezza dalla testimonianza neotestamentaria cos“ come riportataci dallÕEvangelista Luca, soprattutto negli ÒAtti degli ApostoliÓ, ma anche dallÕintero epistolario paolino. LÕoriginaria struttura, infatti, di quanto progressivamente articolato e modellato lungo i secoli fino a giungere allÕOrdinamento canonico oggi vigente va individuata nelle scelte della stessa Comunitˆ apostolica e nelle rationes sottostanti (= criteri di discernimento) in vista di un efficace annuncio evangelico.

 

 

5. Discernimento ed intenzionalitˆ

5.1 Volontˆ ed intelletto nella dottrina tradizionale

 

La tematica riguardante Òdiscernimento e decisioneÓ nella Chiesa non si limita per˜ ai livelli pi� generali dellÕOrdinamento canonico, ma permette – e chiede – di aprirsi in modo espresso ad una prospettiva del tutto specifica per lÕattivitˆ canonistica comÕ� quella matrimoniale, la cui portata ecclesiale sta conoscendo una problematicitˆ crescente, approcciando il delicato tema della validitˆ/nullitˆ del Sacramento del Matrimonio cristiano da un ulteriore punto di vista rispetto a quelli – ad oggi – maggiormente illustrati in dottrina.

 

La dialettica su esposta tra ÒsceltaÓ ed ÒopzioneÓ risulta stimolante in merito: il Matrimonio � [a1] scelta oppure [b1] opzione? Anche la differenza tra [a2] electio e [b2] decisio indirizza nella stessa direzione. Questo, tuttavia, conduce ad una possibile – o necessaria – ri-comprensione di uno dei pilastri portanti dellÕintera Teoria del Matrimonio canonico: la differenza tra [a3] Matrimonium in fieri e [b3] Matrimonium in facto esseÉ tra il [a4] sorgere del Matrimonio ed il suo [b4] essere (avvenuto). Ancora: [a5] Matrimonio Òatto/condottaÓ o [b5] Matrimonio ÒfattoÓ?

 

Se pu˜ apparire ingiustificato affermare in linea di principio che la visione ÒtradizionaleÓ del Matrimonio canonico – ed il conseguente ÒgiudizioÓ sulla sua validitˆ – si attestava nella linea del (mere) decisum [= b], non di meno la maggior parte degli ÒstrumentiÓ, soprattutto processuali, storicamente impiegati in sede giudiziale andava proprio in tale direzione. Che il Processo di nullitˆ matrimoniale fissato nel CIC pio-benedettino riguardasse una ÒresÓ (= il Sacramento in sŽ), per quanto ÒsacraÓ, non � dubitabileÉ come non lo � il fatto che molti Giudici continuino ancor oggi la loro attivitˆ esattamente secondo quellÕapproccio, chiedendosi [a] se quel Matrimonio sia valido (= il fatto) e non [b] se quelle due persone si siano davvero sposate (= gli atti/le condotte).

Non di meno una parte significativa del problema di fondo circa lÕesistenza di un Matrimonio consiste a tuttÕoggi nella stessa definizione di ÒConsensoÓ e, subordinatamente, di Matrimonio in sŽ e per sŽ, come risulta dal Can. 1057 ¤1 (ÇMatrimonium facit partium ConsensusÈ). Tale Consenso, infatti, � presentato dal Legislatore essenzialmente come Òactus voluntatisÓ (cfr. Can. 1057 ¤2) proprio nella prospettiva (indiretta) del decisum soltanto. Prospettiva in cui non sempre risulta chiara la differenza tra ÒsceltaÓ ed ÒopzioneÓÉ dovendosi poi scoprire – in Tribunale – che in realtˆ quel (la parvenza di) Matrimonio scatur“ da una mera ÒopzioneÓ non adeguatamente ÒfondataÓ: Òmi sposo o no?Ó.

 

In realtˆ la prospettiva canonistica tradizionale aveva giˆ dimostrato – per quanto indirettamente – di non accontentarsi affatto della semplice opzione (= il decisum) ai fini della validitˆ del Matrimonio ma di esigere anche una scelta (= electio), tanto che la volontˆ indirizzata ad un oggetto sbagliato (cfr. Can. 1097) o non adeguatamente conosciuto (cfr. Can. 1096) non risulta ÒsufficienteÓ a validare il Matrimonio stesso. DÕaltra parte la Grande Scolastica aveva ben chiaro il fondamento della massima Ònihil volitum quin pr¾cognitumÓ: la sola volontˆ non basta a se stessa, essa ha bisogno dellÕintelletto cos“ da operare in modo razionale e non per semplice ÒappetitoÓ. Proprio sullÕadeguata interazione tra volontˆ ed intelletto si fondano ancor oggi i c.d. vizi del Consenso connessi allÕerrore in quanto Òconoscenza sbagliataÓ o allÕignoranza in quanto Òconoscenza insufficienteÓ. Questo, per˜, non basta ancora poichŽ la concezione tradizionale successiva (in realtˆ deutero-scolastica, su‡reziana) supponeva una struttura gerarchica di volontˆ ed intelletto: le ÒpotenzeÓ di cui lÕÒente umanoÓ � dotato e che – in tale paradigma – presiedono alla sua operativitˆ. Proprio, per˜, la supposta gerarchia tra volontˆ ed intelletto – come se la prima ÒcontengaÓ sempre il secondo – non � attualmente accettabile e viene continuamente sconfessata dalla gran parte sia delle Discipline filosofiche che psicologiche e neurologiche (v. infra), esigendosi oggi, tra volontˆ ed intelletto, un apporto che sia non solo ÒarticolatoÓ, ma propriamente ÒcomplessoÓ (= unum, per quanto non unicum). Tale rapporto, infatti, non si realizza in modo meccanico (attraverso, cio�, una presenza o assenza) poichŽ la connessione tra conoscenza (= intelletto) e volontˆ � ben pi� profonda del ÒpossessoÓ di un certo numero – minimo – di Òcorrette informazioniÓ, cos“ come il passaggio dallÕinformazione alla conoscenza alla volontˆ coinvolge altri elementi o fattori quali, p.es., le credenze e le convinzioniÉ spesso anche inconsce. Il semplice Ònon ignorareÓ (cfr. Can. 1096 ¤2), p.es., che Çil Matrimonio � la comunitˆ permanente tra lÕuomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessualeÈ (Can. 1096 ¤1) non basta di certo a fornire la ÒconoscenzaÓ sufficiente affinchŽ la volontˆ individuale possa indirizzarsi – per di pi� da sola – a realizzare il proprio Matrimonio. La persona non � una somma di ÒpotenzeÓ, nŽ il suo operare pu˜ esser ÒmisuratoÓ in base alla presenza o meno di informazioni o desideri.

 

Se questo apre in modo evidente lÕorizzonte canonistico agli apporti delle Discipline psicologiche – nella loro complessitˆ –, come anche la Giurisprudenza pi� avvertita ha ormai iniziato a fare da qualche decennio, la questione non � tuttavia riducibile ad un mero aspetto tecnico, poichŽ tanto il fatto che il modo della decisione possono emergere (e non ÒrisultareÓ) solo da una pluralitˆ di elementi e fattori che – anche di principio – non pare standardizzabile. La varietˆ dei riferimenti della stessa prassi peritale continua a darne non solo testimonianza, ma anche a porre in evidenza quali altre problematiche ben pi� radicali si pongano sotto/dietro i vari paradigmi interpretativi soprattutto in relazione (quando non: vera ÒdipendenzaÓ) dallÕAntropologia sottesa. Un approccio meramente fisiologico, infatti, oppure uno statistico, oppure uno psicodinamico, pre-suppongono specifiche letture e concezioni non solo del Òcomportarsi umanoÓ come tale, ma pi� ancora dello stesso ÒessereÓ personale. Tanto pi� se allÕinterno di una prospettiva specificamente ÒvocazionaleÓ comÕ� cristianamente per il Sacramento del Matrimonio.

Che la comportamentalitˆ umana – e pertanto conoscenza e volontˆ (e quindi Consenso) – possa essere disturbata o alterata da specifiche patologie connesse alla fisiologia generale di un soggetto � cosa acquisita da secoli e la Scienza medica – anche forense – ha ormai assestato una buona quantitˆ di elementi di riferimento in merito, tanto diagnostici che clinici. Cosa ben diversa accade per˜ davanti a persone clinicamente sane ma le cui condotte – generali o specifiche – evidenzino almeno serie difficoltˆ soprattutto nel gestire i reali ÒcontenutiÓ della propria volontˆ. Lo sviluppo negli ultimi cinquantÕanni degli strumenti nosografico-descrittivi su base statistica (cfr. DSM) ha certamente offerto importanti chiavi di lettura di questÕampia fascia problematica che si estende tra la patologia vera e propria e lÕequilibrio maturo e consapevole. Non di meno ciascuno ÒfunzionaÓ poi a modo proprio in base alla struttura della personalitˆ, biografia e convinzioni interiori, che lo caratterizzano e contraddistinguono individualmente, sottraendolo in parte o assoggettandolo maggiormente ad una serie – soprattutto – di dinamiche che ne condizionano anche in modo radicale le capacitˆ o tipologie discrezionali o volitive coinvolgendo altre aree esistenziali quali quella affettiva e quella spirituale.

 

5.2 LÕapporto dellÕintenzionalitˆ

 

Gli elementi entrati ormai in gioco non lasciano pi� dubbi sulla grave insufficienza dello schema tradizionale delle Òpotenze/facoltˆÓ ancora sotteso alla concezione e Normativa canonica – oltre che a molta Giurisprudenza di grado supremo – e spingono a dare attenzione ad altri approcci maturati progressivamente lungo il Novecento anche riprendendo idee della Grande Scolastica (S. Tommaso in primis) come quella di ÒintenzionalitˆÓ. é, infatti, alla ÒintentioÓ pi� che alla ÒvoluntasÓ che occorre guardare quando si voglia conoscere e comprendere ci˜ che davvero ÒmuoveÓ la persona a scegliere e decidere riguardo al – proprio – futuro.

LÕintentio, per˜, non � puro appetito, desiderio, voluttˆ, ma proiezione e strutturazione razionale di un futuro di cui si comincia giˆ ad esser parte attraverso ogni gesto ÒintenzionaleÓ (volto, cio�, al fine futuro) che si realizza nel presente. Questo tuttavia, ancora una volta, sÕiscrive nella dinamica della scelta la quale, dal canto proprio, si caratterizza per lÕintervento della ragione; e solo con la ragione entrano le motivazioni. La ragione tuttavia, soprattutto nella sua dimensione ÒpraticaÓ (quella, cio�, volta allÕagire nel mondo), si nutre di conoscenza: di sŽ, degli altri, del mondo (presente e passato). Una vera ragione dipende sempre da una vera conoscenza, palesando non solo la necessitˆ ma la strutturalitˆ di un approccio fortemente epistemico, volto a prendere atto e trarre conseguenze ben prima che a formulare, esprimere ed attuare volontˆ.

In tal modo si svuota nella sua sostanza la teoria delle ÒpotenzeÓ e correlate ÒfacoltˆÓ – distinte ma pi� ancora ÒseparateÓ – allÕinterno dellÕÒente umanoÓ, per porre al centro la ÒpersonaÓ come tale nella sua irriducibile complessa unitarietˆ, anche psico-somatica. LÕatto personale non rileva pi� in sŽ e per sŽ – in modo sterile ed anonimo – come fosse la ÒsommaÓ di diverse componenti – isolate se pur non pienamente ÒautonomeÓ – ma viene considerato da

 

Çun punto di vista diverso secondo il quale la persona � presentata come principio integratore della natura. LÕazione umana procede da tutta la persona e questa (la persona nella sua totalitˆ) � un essere unico spirituale-corporale cosicchŽ tanto lo spirituale quanto il corpo materiale appartengono allÕessenza e alla struttura della persona; la persona che � razionale, autocosciente e libera � la stessa persona che sente, vede, mangia, cammina, ecc.

Questa persona – considerata nella sua totalitˆ – ha una biologia, una fisiologia propria, appartiene a un sesso determinato, a una razza concreta, a una Nazione, � nata da certi genitori, � cresciuta in un ambiente con degli usi e dei costumi e cultura peculiari, ecc.È.

 

Lo aveva giˆ evidenziato alla fine degli anni Settanta, per tuttÕaltra via, Ladislas …rsy (1921-) partendo dalla Òunificazione coscienzialeÓ che Bernard Lonergan (1904-1984) aveva proposto come sviluppo del Òdynamisme de lÕintelligenceÓ posto in rilievo dal c.d. Tomismo trascendentale sorto a Lovanio sul fare del XX secolo ricuperando le radici pi� autentiche del pensiero tommasiano non ancora sviato dal volontarismo di Su‡rez (dilagato nel cattolicesimo tridentino deutero e neo-scolastico). Su presupposti compatibili – e spesso comuni – si � sviluppata anche, lungo tutto il Novecento, la Scuola fenomenologica fondata da Edmund Husserl (1859-1938) che vide tra i propri seguaci e protagonisti lo stesso Giovanni Paolo II.

 

…rsy, proprio allÕinterno delle questioni espressamente ÒmetodologicheÓ della Canonistica – pertanto non incidentali –, segue Lonergan al livello pi� profondo della persona costituito dalla coscienza, offrendo unÕacquisizione irrinunciabile per la visione personalista dellÕagire cristiano: lÕunificazione della coscienza e dellÕintenzionalitˆ personali connesse allÕagire. DÕaltra parte, il Diritto canonico si occupa dÕintenzionalitˆ, di conoscenza e di decisione: quello fissato dal Gasparri lo fece secondo le assunzioni di uno specifico sistema metafisico che, una volta canonizzato – in chiave espressamente su‡reziana–, venne poi applicato ai problemi pratici connessi allÕintendere ed agire umani.

In quello schema lÕanima opera attraverso le proprie facoltˆ, che sono lÕintelletto e la volontˆ. Esse sono distinte ma non separate, in una struttura – funzionale alla Filosofia scolastica – basata sul principio che la veritˆ � distinta dal bene: lÕoggetto proprio dellÕintelletto � la veritˆ, quello della volontˆ � il bene. Siccome – scolasticamente – gli atti sono specificati dai loro oggetti, gli atti dellÕintelletto sono distinti dagli atti della volontˆ. Ne risulta una interazione debolissima fra intelletto e volontˆ e tra i loro stessi ÒoggettiÓ. Nel mondo scolastico, dÕaltra parte,

 

Çogni concetto era completo in se stesso: una volta che si capiva lÕessenza di una cosa, lÕambiente esterno aggiungeva poco. Perci˜ il progresso nella conoscenza era raggiunto solo attraverso strette operazioni logiche, attraverso argomenti deduttivi o induttiviÈ,

 

senza che il concreto vivere delle singole persone potesse effettivamente condizionare la (= quella, sic) ÒrealtˆÓ.

 

In tal modo, una persona pu˜ volere qualcosa, farla propria, caricarsi di tutte le conseguenze, senza per˜ avere una buona conoscenza dellÕoggetto del suo desiderio, o neppure motivazioni stabili nei confronti di quella cosa. …rsy evidenzi˜ lÕimpatto fortissimo – e problematico – di questa teoria filosofica specificamente sul Diritto matrimoniale canonico e sulla Giurisprudenza che ne consegue.

 

ÇI nostri Giudici hanno problemi, oggi, a staccarsi dalla dottrina classica e rimediare a ci˜ che sembrano essere situazioni ingiuste. Ma, finchŽ il loro punto di partenza sarˆ nella teoria filosofica della forte distinzione fra mente e volontˆ, potranno solo dare un giudizio giusto introducendo distinzioni forzate e creando scappatoie e sotterfugi nel Diritto. Sarebbe meglio che dimenticassero la Metafisica (dÕaltronde la Chiesa non ha mai canonizzato nessuna scuola di metafisica) e basassero i loro verdetti sulla valutazione totale di cosa una persona conosceva e, di conseguenza, voleva. Tale approccio potrebbe rendere non semplice il loro compito, ma farebbe i loro giudizi molto pi� giustiÈ.

 

Nella prassi, tuttavia, qualcosa stava muovendosi in quegli anni proprio nella linea – integrata ed integrante – dellÕintenzionalitˆ rispetto ad intelletto e volontˆ distintamente considerati; in tal modo, secondo lÕautore,

 

Çnuove e migliori comprensioni del processo umano di conoscenza possono ridare alle nostre Leggi quella semplicitˆ e chiarezza che potrebbero anche non essere presenti in unÕinterpretazione evolutiva legittima. O, dovremmo dire che la Rota Romana ha davvero risolto i casi di Aosta e Cambrai sulla base dellÕanalisi dellÕintenzione, ma i Giudici non potevano dirlo, cos“ hanno dovuto dare un nuovo significato al vecchio concetto di error in persona?!È.

 

LÕagire personale, dÕaltra parte, � un processo continuo, non una successione di atti spezzati: si tratta di unÕunitˆ dinamica che � dominata da unÕunica intenzione presente ed operante lungo tutto il processo. Una unitˆ dinamica, tuttavia, che cambia radicalmente in base alla decisione da assumere e, pi� ancora, in base al ÒdestinatarioÓ di tale decisione. é ben diverso, infatti, decidere sulle cose del mondo, oppure sulla vita di altre persone, oppure sulla propria vita. Diversa ancora � una decisione cognitiva (= il vero), da una morale (= il buono), da una esistenziale (= il bene per me). Allo stesso tempo intelletto e volontˆ, per quanto possano integrarsi, non sostituiscono nŽ tanto meno ÒcostituisconoÓ la coscienza, vera sede dellÕattivitˆ morale e centro propulsore dellÕesistenza individuale. La coscienza e non la volontˆ, infatti, � la referente dellÕagire vero e buono; coscienza che si attiva intorno al ÒdovereÓ pi� che al ÒvolereÓÉ aprendo ulteriori orizzonti allÕinterno dei quali collocare lÕagire personale di ciascuno.

 

Scrive …rsy:

 

Çcome, quindi, il processo di conoscere cosa � differisce dal processo di conoscere cosa deve essere fatto? Nel primo caso il giudizio finale riguarda lÕesistenza di una cosa, nel secondo caso riguarda un valore da perseguire. Nel primo caso il procedimento termina con il giudizio che qualcosa esiste, nel secondo dovrebbe continuare con decisione ed azione. In entrambi i casi, il ricercatore si arrende alla veritˆ; ma in uno, la veritˆ riguarda lÕesistenza nel mondo concreto; nellÕaltro, riguarda lÕapporto di qualche bene nellÕesistenza nello stesso mondo concretoÈ.

 

Non di meno: la decisione personale per un valore, anche solo individuale, ha (necessitˆ di) fondamenti molto pi� ampi e profondi della mera volontˆ di conseguire ÒqualcosaÓ, cos“ come ha esiti molto pi� ampi del semplice ÒpossessoÓ di quanto voluto. I ÒvaloriÓ non si possiedono – come poteva essere per le Òvirt�Ó in determinate concezioni morali – ma si vivono, si realizzano Ési assumono.

 

ÇIl movimento dinamico verso lÕappropriazione di un valore arriva al completamento attraverso la decisione e lÕazione. Questa � la sequenza naturale verso un giudizio razionale su cosa � moralmente buono, possibile e desiderabile nelle circostanze.

CÕ�, ancora, armonia in questo processo; da un giudizio sincero sul valore, ne seguono la decisione giusta e lÕazione. LÕintegritˆ della persona � precisamente qui: essa non rompe lÕarmonia fra il valore che vede (lÕoggetto della sua conoscenza) e il valore che persegue (lÕoggetto della sua azione)È.

 

Quanto ci˜ sia irrinunciabile nella visione ÒvocazionaleÓ cristiana non va qui illustrato: non pu˜ darsi Òscelta di vitaÓ, matrimoniale, consacrata, ministeriale, senza che la coscienza sia la prima referente dellÕintenzionalitˆ perseguita. Ogni fallimento vocazionale, dÕaltra parte, ne � unÕulteriore conferma: un ÒvolutoÓ non Òin coscienzaÓ difficilmente potrˆ resistere ai troppi Ònon-volutiÓ a cui la stessa coscienza dovrˆ concretamente sottostare. Mentre, per˜, questo approccio – da una parte – apre alla dimensione anche spirituale del decidere personale, non si pu˜ tacere la sua necessaria ricaduta – anche – a livello giuridico quando si debba Òverificare a posterioriÓ la ÒconsistenzaÓ (= lÕessere o meno) delle scelte di vita assunte.

 

5.3 Complessitˆ della conoscenza e giudizio umano

 

A queste considerazioni pi� teoretiche ne vanno oggi aggiunte altre di provenienza non immediatamente speculativa ma ÒsperimentaleÓ, secondo i metodi propri delle Scienze neurobiologiche pi� avanzate che, analizzando le esperienze emotive, sottolineano anche lo stretto legame filogenetico e neurologico tra la sfera cognitiva e la sfera emotiva. Le emozioni infatti, secondo Antonio Damasio (1944-), regolano i rapporti tra lÕinteriore e lÕesteriore dellÕorganismo cosicchŽ ci˜ che definiamo ÒmentaleÓ, legandolo superficialmente al fenomeno della – sola – coscienza, non � invece disgiungibile dalla sfera emotiva. A loro volta le sfere emotiva e cognitiva ne implicano una terza: quella motivazionale-attiva; le emozioni, infatti, sono strettamente connesse alle azioni, sia perchŽ le motivano sia perchŽ ne sono condizionate, saremmo pertanto in presenza di una Òtrilogia mentaleÓ: conoscenza-emozione-azione. Secondo Damasio – pi� radicalmente – lÕindividualitˆ (= il SŽ) costituisce unÕorganizzazione estremamente complessa di diverse componenti, dimensioni, ambiti e operazioni aventi quale proprio ÒcentroÓ, addirittura, il corpo. Se di reale acquisizione si trattasse, ci˜ implicherebbe inevitabili ricadute sulla portata e la funzione ÒepistemicaÓ della componente ÒfisicaÓ del vivere umano (= dove, quando, come, quanto, delle diverse esperienze emotive) conferendo un peso di primaria grandezza alla storia personale: la ÒbiografiaÓ, come viene chiamata dagli psicologi, molti dei quali – giustamente – ne fanno il loro primo campo dÕindagine.

 

LÕemergere anche di uno specifico apporto delle emozioni – insieme al rinnovato valore dellÕintegralitˆ ed unitarietˆ della persona – ripropone a sua volta lÕestrema complessitˆ sia del conoscere che del giudicare che del volere e decidere di cui si deve tener conto in sede giuridica – giudiziale in particolare – proprio per discernere che cosa possa esserci stato alla base (o anche durante lo sviluppo) sia di condotte che di singole azioni. La complessa teoria delle ÒcircostanzeÓ (= ci˜ che sta intorno) attenuanti ed esimenti utilizzata in campo penale (cfr. Cann. 1323-1326) fornisce giˆ una traccia dellÕimportanza giuridica di molti fattori ed eventi e della loro portata a livello di discernimento e giudizio processuale. Le circostanze, non di meno, toccano anche la stessa persona del Giudice il quale, proprio in quanto terzo necessariamente imparziale, potrebbe tuttavia essere ricusato (cfr. Cann. 1449-1451). La ricaduta nel campo del governo, invece, non pare ad oggi gestibile a livello ÒpreventivoÓ, ben sapendo ognuno quanto in effetti pesino sulle decisioni che riguardano le persone (= Uffici, incarichi, interventi disciplinari) simpatie ed antipatie, confidenza e diffidenza, comunanze ed opposizioniÉ

 

 

6. Conoscenza e discernimento

6.1 Dimensione epistemica e dimensione deontica

 

Quanto sin qui proposto sul discernere e scegliere va arricchito con alcune altre considerazioni che amplino ulteriormente lÕorizzonte soprattutto del giurista, sia in sede giudiziale che normativa che dispositiva, nella consapevolezza che, al di lˆ di qualsiasi – fin troppo facile – enfasi, il Diritto sÕinteressa solo e – quasi – esclusivamente di vita umanaÉ cose e relazioni, infatti, entrano nella ÒgiuridicitˆÓ in dipendenza dalla vita umana cui sono connesse.

NŽ ÒcoseÓ, nŽ ÒentiÓ, nŽ ÒessenzeÓ, ma attivitˆ umane, condotte personali, costituiscono lÕoggetto del Diritto, tanto in sŽ e per sŽ che nella sua ÒapplicazioneÓ. Il giurista non tratta ÒcoseÓ e neppure ÒpersoneÓ ma ÒcomportamentiÓ. Non solo, quindi, [a] il Diritto in sŽ e per sŽ non esiste, nŽ potrebbe esistereÉ come anche lÕEconomia, lÕArte, la Politica, che non sono ÒentiÓ ma ÒrelazioniÓ (usando il linguaggio metafisico tradizionale), ma [b] lÕambito giuridico � vera ÒcreazioneÓ umana, collocandosi pertanto fuori dal dominio della ÒnecessitˆÓ (ontica) comunemente intesa (= dover essere).

 

Lo aveva ben compreso ed espresso Teodoro JimŽnez Urresti quando, utilizzando con grande proprietˆ e disinvoltura lÕormai desueto armamentario e linguaggio scolastico, aveva collocato senza esitazione il Diritto nel dominio delle Scienze deontiche anzichŽ in quello delle Scienze ontiche (cui appartengono Filosofia e Teologia), nella chiarissima percezione che il fulcro del Diritto non � lÕÒessereÓ ma il ÒfareÓ, alla luce non della ÒnecessitˆÓ – propria di un mondo cieco e condizionato – ma della ÒpossibilitˆÓ – propria di un mondo cosciente e libero – sempre e solo eventualeÉ coscienti, tra lÕaltro, che molte condotte mancano pure di specifica intenzionalitˆ, come si evidenzia per la ÒcolpaÓ, giuridicamente ben diversa dal ÒdoloÓ.

Secondo il canonista spagnolo, la Logica filosofica e teologica � enunciativa, immediata (= ratio cognoscibilium, ratio cognoscendi), mentre quella deontica � storica per il passato (= ratio actorum) e decisionale per il futuro (= ratio agibilium, ratio agendi). La Logica deontica applicata al futuro pu˜ essere chiamata anche Logica normativa e si articola in tre Scienze differenti: Etica, Morale, Diritto il cui ÒoggettoÓ � ÒqualcosaÓ che non esiste e non � neppure ÒfuturoÓ, ma solo futuribile poichŽ riguarda Norme su condotte che (non) devono essere tenute. Di qui la concretezza della Norma comportamentale ma anche la sua astrattezza e genericitˆ in quanto sottoposta alla libera decisione del soggetto che la deve porre in atto, ma che potrebbe anche non farlo. Se, al contrario, le condotte umane rispondessero alla ÒlegalitˆÓ di natura (= il dover-essere) Diritto, Etica, Morale, Storia, non potrebbero neppure esistereÉ come accade per i viventi sub-umani e, a maggior ragione, per i non-viventi. Etica, Morale e Diritto, sorgono – invece – dallÕincondizionato, dal Òpoter fareÓ o Òpoter omettereÓ, dallÕagire o dal non agire, dal contingente possibile e non dal necessario dovuto. Allo stesso modo che la Storia sorge dal giˆ – e solo – Òcompiuto/fattoÓ.

 

Il passaggio, per˜, dallÕontico al deontico apre la strada anche al riconoscimento dellÕepistemico: ci˜ che, infatti, si sa – o si crede di sapere – appartiene ad un ulteriore dominio di Scienze che non rispondono nŽ allÕÒessereÓ nŽ allÕÒagireÓ ma al ÒconoscereÓ. é lÕambito del sapere, dellÕessere convinti, del credere, del supporre, del presumere, dellÕipotizzareÉ in cui il deontico affonda sempre le proprie radici, visto che per lÕuomo la realtˆ (= lÕessere) � sempre mediata dalla conoscenza. é lÕambito della consapevolezza, da cui sgorga lÕazione personale:

 

ÇlÕuomo, quale essere intelligente, agisce decidendosi per finalitˆ, non alla cieca, ed essendo libero, non agisce come tale per necessitˆ fisica, metafisica o nozionale: in tutto il suo agire umano, agire tutto cosciente e libero, egli pone in gioco la sua intelligenza, e la sua decisione libera della sua volontˆ libera. Per questo deve procedere attraverso la logica delle decisioni, che � la logica della finalitˆ o causa finale, che � la logica normativa o deonticaÈ.

 

Per quanto – riduzionisticamente – si possa pensare che, in fondo, non si tratti di tematiche radicalmente diverse dalla giˆ esposta relazione tradizionale tra intelletto e volontˆ, la questione � di tuttÕaltra portata e rilevanza. Bastano pochi tratti per rendersene conto.

Si provi, infatti, a domandarsi – rimanendo nellÕemblematico campo matrimoniale –:

- quando ci si sposa: cosa si sa, si pensa, si crede di fare?

- Una volta sposati: cosa si sa, si pensa, si crede di essere?

- NellÕuna e nellÕaltra situazione: cosa si desidera o si vuole o si decide di essere o fare?

 

Lo stesso, tuttavia, vale per qualunque attivitˆ umana di una certa portata: giuridiche in primis, tanto pi� se riguardano e coinvolgono la vita di altre persone. Che cosa un Legislatore pensa o crede di fare e che cosa pensa o crede che sarˆ fatto o dovrˆ essere fatto quando promulga una Legge? Lo stesso dicasi per unÕAutoritˆ di governo che decida di affidare o revocare un incarico a qualcuno o di cambiargli la sede operativa: come le sue ÒconoscenzeÓ (cui si aggiungono convinzioni, supposizioni, presunzioni, ipotesi) si collegano con lÕessere ed il fare del destinatario della decisione? Davvero intelletto/conoscenza e volontˆ sarebbero sufficienti ad illustrare e rendere ragione di tali processi decisionali?

 

LÕambito epistemico, inoltre, offre una grande chance – sino ad oggi praticamente ignota – attraverso la nozione di ÒottimalitˆÓ come consapevolezza individuale orientata al bene pi� profondo e stabile per sŽ: unÕintenzionalitˆ individualizzata di sommo grado, difficilmente riducibile a mera Òvolontˆ informataÓ.

 

6.2 Soggettivitˆ ed integrazione

 

LÕapproccio epistemico, con la sua capacitˆ di distinguere adeguatamente tra ÒsapereÓ ed Òessere convintiÓ, pone in evidenza anche il tema – sin qui rimasto sullo sfondo – della ÒgiustificazioneÓ, in sostanziale parallelo col rapporto tra ÒscegliereÓ ed ÒoptareÓ. Tra conoscenza e scelta, da una parte, e convinzione ed opzione, dallÕaltra, cÕ� di mezzo il ÒfondamentoÓÉ il ÒperchŽÓ di ci˜ a cui sÕindirizza lÕinteresse e la decisione del soggetto. Giuridicamente: la motivazione.

 

Ne pu˜ derivare la necessitˆ, espressamente epistemica, di verificare e consolidare conoscenze e scelte, cos“ come – ancor maggiormente – convinzioni ed opzioni, attraverso lo scambio intersoggettivo di fondamenti, giustificazioni, motivazioni, in una dinamica in cui il logos di ciascuno ÒincrociaÓ (= dia) quello di ciascun altro arricchendosi proprio di fondamenti, giustificazioni, motivazioni, in grado di promuovere convinzioni ed opzioni a conoscenze e scelte (= dia-logos).

Un dialogo che non � mero espediente letterario (come fu per molti filosofi) per meglio evidenziare posizioni e problemi, ma un vero incrocio di ÒorizzontiÓ – come li chiam˜ L. …rsy – e come la Scuola ermeneutica ha posto in luce. ÒOrizzontiÓ e non solo ÒinterpretazioniÓ poichŽ, mentre queste ultime possono entrare in conflitto elidendosi e demolendosi a vicenda, gli orizzonti risultano sempre integrativi: come lÕaffacciarsi dalle varie finestre di uno stesso palazzo lungo tutto il suo perimetro, oppure ogni tre o cinque piani di altezza.

Ci˜ che infatti il dialogo, inteso come condivisione di orizzonti, offre non � tanto una pluralitˆ di opinioni o di rappresentazioni ma lÕopportunitˆ di aggiungere nuove ÒdimensioniÓ alla propria percezione e concezione del reale. Se si ammette una suggestione geometrica, avviene come quando si passa dalla linea (monodimensionale) al piano (bidimensionale) e poi allo spazio (tridimensionale), potendosi poi aggiungere il tempoÉ e chissˆ cosÕaltro che via via complementino non solo la realtˆ ÒvisibileÓ ma anche quella ÒpossibileÓ alla quale riferirsi.

 

Che proprio il dialogo come ricomposizione del reale stia – e debba stare – legittimamente e doverosamente alla base di ogni processo di discernimento e di scelta non risulta pi�, ad oggi, contestabile: un dialogo che ponga conoscenza e ragione davanti a convenienze e volontˆ, affinchŽ il decisum – anche potestativo – assomigli sempre meno al positum/iussum, facendo brillare invece lÕautorevolezza del decretum.

 


in: APOLLINARIS, LXXXVII (2014), 373-404