Paolo Gherri
Sommario
1. Premessa. 2. Consultivitˆ: elementi previ. 3. Uno sviluppo diffuso. 4. LÕambito ecclesiale. 5. Consiliaritˆ ecclesiale.
Summary
1. Introduction. 2. Giving opinions: elements taken. 3. A widespread development. 4. The Church environment. 5. Giving advices in the Church.
1. Premessa
Nella Chiesa degli anni successivi al Concilio Vaticano II si � dedicata molta attenzione ai temi della collegialitˆ e della sinodalitˆ con una larga prevalenza delle strutture (= le Istituzioni) rispetto alle dinamiche. La cosa � comprensibile, soprattutto alla luce del passaggio da una Ecclesiologia gerarchica, tipica di una Chiesa concepita e proposta come ÒsocietasÓ, ad una Ecclesiologia pi� comunitaria. Da parte propria la Legge canonica, sensibilmente riformata dopo il Concilio, ha necessariamente dedicato spazio alle Istituzioni come tali prima che ai loro concreti funzionamenti, soprattutto recependo i mandati conciliari che chiedevano nuovi strumenti di relazionalitˆ intra-ecclesiale ispirati a maggior condivisione e partecipazione. In effetti: disposizioni ÒgeneraliÓ (come sono i Codici canonici) sembrerebbero non poter fare molto di pi� che prevedere e prescrive lÕesistenza di Istituzioni (come sono i vari Organismi consultivi previsti – spesso per la prima volta – dal CIC), demandando ad altri livelli normativi (inferiori) la loro funzionalitˆ pi� specifica (come avviene spesso attraverso gli Statuti ed i Regolamenti di tali Organismi – cfr. Cann. 94-95). Di fatto, per˜, il trascorrere dei decenni ha messo ben in risalto come le questioni fondamentali cui il Concilio aveva dedicato la propria attenzione non si ponessero – ancora una volta – principalmente a livello di Istituzioni ma di loro concreto ÒutilizzoÓ e reale ÒfunzionamentoÓÉ con un maggior rilievo del quomodo rispetto al semplice quid, come risalta in modo evidente tutte le volte che ci si riferisce prima alla ÒesperienzaÓ del Concilio che non alle sue effettive ÒdecisioniÓ.
Proprio in questa prospettiva, la riflessione su Òconsultare e consigliare nella ChiesaÓ, in continuitˆ con quanto giˆ espresso e sollecitato in tema di Òdiscernere e scegliere nella ChiesaÓ, Òdecidere e giudicare nella ChiesaÓ, Òresponsabilitˆ ecclesiale, corresponsabilitˆ e rappresentanzaÓ, intende richiamare lÕattenzione proprio sul versante della consultazione come tale e dei suoi fondamenti ecclesiali pi� propri. Ci˜ avverrˆ, in questa sede, concedendo spazio soprattutto alle dinamiche proprie della consultazione stessa, prima che alle sue forme istituzionali ed istituzionalizzate, nella convinzione che i ÒmodiÓ pi� che le ÒformeÓ esprimano in modo inequivoco i fondamenti.
Per di pi� lÕanno 2015 � caratterizzato proprio dallÕessere un tempo di ÒconsultazioneÓ nella Chiesa e della Chiesa allÕinterno di un innovativo schema di ÒconsiliaritˆÓ pontificia costituito – per la prima volta – da una doppia Assemblea del Sinodo dei Vescovi: una straordinaria (realizzata nellÕottobre 2014) ed una ordinaria (predisposta per lÕottobre 2015), motivando, e forse richiedendo una specifica riflessione non tanto sullÕidentitˆ del Sinodo dei Vescovi come tale, ma sulla sua funzione pi� radicale di ÒOrganismo consultivoÓ, a cinquantÕanni dalla sua istituzione ed in relazione alle sue diverse configurazioni (ordinaria, straordinaria, speciale). Un Sinodo dei Vescovi che, nellÕattuale sua forma di celebrazione, pone domande significative – e forse anche radicali – sulla natura di tale consultivitˆ, sia per quanto riguarda la sua componente ÒpontificiaÓ che quella pi� espressamente ÒecclesialeÓ. Che cosa, infatti, prevale nel momento presente? La ÒconsultazioneÓ pontificia o i ÒconsultatiÓ? Che il Pontefice, infatti, [a] non si sia espresso formalmente sulle tematiche sinodali ed abbia fatto pubblicare gli strumenti sostanziali del lavoro sinodale e, allo stesso tempo, [b] che destinatari della consultazione reale non siano (stati) solo i Vescovi come tali ma anche le ÒloroÓ Chiese particolari ed i singoli fedeli, pone interrogativi di grande portata sostanziale ben prima che formale o istituzionale. Un tal modo di ÒconsultareÓ da parte del romano Pontefice su che cosa pone lÕaccento? Sono davvero in gioco i ÒmantraÓ – teologico e pastorale – degli ultimi trentÕanni (= collegialitˆ e sinodalitˆ) oppure si tratta di altro? E, nel caso: di cosa realmente si tratta?
Partendo da queste considerazioni – pi� fondative che non istituzionali – lÕattenzione della riflessione cui si vuol dare corso si pone sulla natura e consistenza della consiliaritˆ intra-ecclesiale prima che sui suoi aspetti istituzionali, con attenzione in modo specifico allÕesistenza (diverso da ÒistituzioneÓ) e funzione (diverso da ÒfunzionamentoÓ) delle strutture consultive come tali, piuttosto che alle modalitˆ esecutive interne agli Organismi previsti dal Diritto quali Òunitˆ di elaborazioneÓ di pensiero e di discernimento necessari al governo delle diverse realtˆ ecclesiali. é questo, infatti, un aspetto al quale difficilmente si presta la dovuta attenzione mentre, in realtˆ, si tratta dellÕelemento decisivo allÕinterno dellÕattuale vita ecclesiale come proposta – e richiesta – dal Vaticano II.
In tal modo lÕinteresse prevalente della riflessione non riguarderˆ tanto le modalitˆ di consultazione ma la sua strutturalitˆ: i modi, infatti, derivano espressamente dalle finalitˆ e dalle loro ÒmotivazioniÓ. Non di meno: � evidente che cercare consenso o legittimazione (spesso ex post) � ben diverso dal cercare consapevolezza e confronto.
2. Consultivitˆ: elementi previ
La ricerca e riflessione sul consultare e consigliare nella Chiesa nasce dallÕesigenza di porre in luce non tanto un insieme di – spesso innovativi – Istituti giuridici dei quali la Chiesa si � dotata nellÕultimo mezzo secolo, ma – molto pi� radicalmente – la costitutivitˆ della dimensione consultiva allÕinterno dello stesso Òessere ChiesaÓ. Non � infatti trascurabile dal punto di vista ontologico il fatto che il termine greco ÒekklesiaÓ significhi assemblea, convocazione: non, cio�, un semplice e qualsiasi Òessere insiemeÓ da parte di soggetti qualunque (ci˜ che corrisponde al concetto ÔclassicoÕ di societas), ma il ÒconvergereÓ in un evento fortemente ÒidentitarioÓ ed ÒattivoÓ derivante dallo status personale (qual era lÕessere cittadino libero nella Polis greca; lÕessere maschio circonciso per il Popolo ebraico; lÕaver ricevuto il Battesimo per la Chiesa apostolica). DÕaltra parte proprio una decisa attivitˆ consultiva � testimoniata negli Atti degli Apostoli fin dalle prime pagine quale pratica in qualche modo tipica allÕinterno della Comunitˆ apostolica (si vedano: lÕelezione di Mattia, la scelta dei sette, il c.d. Concilio di Gerusalemme, ecc. – cfr. At 1,21-26; 6,1-6; 15,4-31).
Non di meno: per quanto il tardivo palinsesto ecclesiologico – del tutto posticcio e strumentale – della Òsocietas in¾qualiumÓ (allÕinterno della quale il romano Pontefice esercitava un vero e proprio imperium) si mostrasse formalmente uni-volontaristico, una vera sensibilitˆ espressamente consultiva – in realtˆ – non � mai venuta meno nella vita ecclesiale, per quanto alle volte abbia dovuto configurarsi quale forma di mera ÒresistenzaÓ, come mostra la dinamica tra ÒmaggioranzeÓ e ÒminoranzeÓ allÕinterno dei Concili degli ultimi cinque secoli.
Il fissare lÕattenzione (e la tematica) nello specifico della consiliaritˆ vorrebbe evitare in questa sede un grosso rischio al quale molta parte della riflessione e dottrina post-conciliare (soprattutto teologica e pastorale) non � riuscita invece a sottrarsi: intendere lÕintera tematica in chiave di collegialitˆ o sinodalitˆ (ecclesiali), quando non anche di vera e propria ÒdemocraziaÓ, con tutta la congerie di conseguenze – prima pratiche e poi teoretiche – che ne sono derivate nellÕimmediato post-Concilio in tema di ÒPopolo di DioÓ e – di fatto contrapposta – ÒcommunioÓ. AllÕosservatore attento, infatti, non pu˜ sfuggire come la questione della consiliaritˆ ecclesiale sia sufficientemente diversa e distinta da quella collegiale e sinodale in senso proprio.
Per completare il quadro va poi ricordato che la quasi totalitˆ dellÕattivitˆ propriamente ÒcollegialeÓ vissuta nella Chiesa (latina) lungo i secoli si � concretizzata sostanzialmente e principalmente a livello ÒelettivoÓ e non di vero e proprio governo: i ÒcollegiaÓ ecclesiali, cio� sono (stati) nella loro quasi totalitˆ Organismi/Organi elettivi – il cardinalizio in modo eminente – e non di governo (cio� decisionali) in senso proprio.
é in questÕottica che occorrerebbe ricuperare anche lÕoriginario significato funzionale – anzichŽ ontologico – della qualificazione della Chiesa come Òsocietas in¾qualiumÓ nel senso che ÒEcclesia non est collegiumÓ: consapevolezza che dopo il Vaticano II verrˆ espressa meno ambiguamente con la prevalenza dellÕaggettivo ÒgerarchicoÓ (giˆ utilizzato in precedenza) rispetto ad ÒinegualeÓ. Il concetto di ÒComunitˆ gerarchicaÓ recentemente utilizzato da Patrick Valdrini esprime efficacemente tale idea: essa infatti Çacquisisce lo statuto teologico di luogo ecclesiologico radunato da CristoÈ e non sorto spontaneamente per accordo o consenso intersoggettivo. Tale comunitˆ infatti si presenta proprio come Ekklesia (= comunitˆ radunata)
Çaffidata a un Pastore che � mediatore necessario per la creazione di una comunitˆ salvifica nella quale i battezzati, sacramentalmente uniti a Cristo e inseriti nella Chiesa, vivono, in modo del tutto profetico, la comunitˆ nuova, salvata e missionaria voluta da Cristo per essere testimone nella storia della realizzazione del disegno divino, soprattutto nellÕEucaristiaÈ.
Neppure pu˜ dimenticarsi il peso istituzionale (e spesso di fatto costituente) degli elementi e fattori socio-culturali che hanno dato forma alla Chiesa di stampo ÒgermanicoÓ costruita sul palinsesto beneficiale che per oltre mille anni ha costituito il princeps analogatum – e la regola strutturante di base – di qualunque Istituzione della cattolicitˆ europea: lÕunica di fatto allora esistente pleno Iure. La titolaritˆ personale e privatistica, infatti, del Beneficium che interveniva a strutturare in massima parte lÕOfficium ecclesiastico in quanto ÒTitulus OrdinationisÓ non giustificava in alcun modo, nŽ permetteva di fatto, lÕesistenza e la fruizione di logiche e dinamiche effettivamente consiliari allÕinterno della vita ecclesiale ordinaria nella sua accezione di Òcura animarumÓ attraverso lÕesercizio dei diversi Officia ecclesiastica (Sacramenti e Sacramentali in primis). Allo stesso tempo: il princeps analogatum di tale concezione e dinamica era lÕesercizio della Iurisdictio da parte dellÕImperator o del Senior il quale si rendeva presente sul territorio per mezzo dei vari Vassi (= feudatari) che attraverso la fides (= giuramento personale di fedeltˆ) ricevevano personalmente lÕuso e lo sfruttamento di terreni e beni, sui quali spesso era concessa anche (parziale) giurisdizione ed esenzioni fiscali. La fides, poi, comportava una vera e propria subordinazione militare con impegno personale dei Vassi e loro milizie a fianco del Senior in un rapporto sempre gerarchico e inter-personale (= privatistico) condizionato alla continuitˆ di concessione del Beneficium/Pr¾benda o dal suo accrescimento come ÒpremioÓ per la fedeltˆ dimostrata: quanto bastava a bandire da quella concezione generale del governo ogni reale collegialitˆ e consiliaritˆ.
Tale presupposto – divenuto ben presto, e a lungo, anche ecclesiale – svan“ nel nulla con la statuizione di ÒPresbyterorum OrdinisÓ n. 20 che dismetteva il Sistema beneficiale (personale e privatistico) in vigore fino al Vaticano II, dopo aver giˆ disposto che
Çquanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle Leggi ecclesiastiche, e possibilmente con lÕaiuto di esperti laiciÈ,
da cui deriva lÕattuale Can. 1280 secondo cui
Çogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli affari economici o almeno due Consiglieri, che coadiuvano lÕAmministratore nellÕadempimento del suo compito, a norma degli StatutiÈ.
LÕeccezione a quel presupposto era costituita dalle non poche, e largamente diffuse, Istituzioni ecclesiali di natura collegiale che progressivamente si erano poste a latere della struttura gerarchica vera e propria: Monasteri e Capitoli in primis al cui interno, sia la comunione perpetua di vita che il possesso indiviso di smisurate proprietˆ agrarie, costringeva allÕapplicazione del principio giuridico giustinianeo – privatistico – secondo cui Òquod omnes tangit ab omnibus tractari et adprobari debetÓ. Per quanto, poi, riguarda in particolare i Capitoli, occorre rilevare che la ÒecclesiasticitˆÓ (cio� il coinvolgere solo chierici) di tali situazioni di perfetta collegialitˆ non aveva nulla a che vedere con la loro ÒecclesialitˆÓ, nŽ tanto meno con la struttura ed il funzionamento della Chiesa come tale: Capitulum, non Ecclesia, est collegium!
La chiara differenza tra ÒvalutazioneÓ e ÒdeliberazioneÓ potrˆ fornire la chiave metodologica necessaria per verificare di volta in volta che il discorso si mantenga nellÕambito della sola consiliaritˆ (= valutazione) come tale anzichŽ scivolare nella collegialitˆ (= deliberazione).
3. Uno sviluppo diffuso
3.1 Consiliaritˆ tra forma e metodo
Posta con chiarezza lÕattenzione sulla sola consiliaritˆ nella Chiesa, pare utile fare un ulteriore passo avanti prendendo atto che negli ultimi decenni anche in molti campi della vita civile le pratiche organizzative e gestionali sono mutate in modo repentino seguendo vie prima non immaginate nŽ ipotizzabili: una di queste � la diffusione della pratica consultiva, intesa come coinvolgimento di Organismi o persone allÕinterno di precisi e specifici percorsi valutativi, prima ancora che deliberativi. Il fenomeno � ormai assodato, p.es., in ambito aziendale, tanto da costituire uno dei campi e temi ricorrenti di formazione dello stesso personale dirigenziale. Per quanto in modo differente, il fenomeno si � affermato anche in altri ambiti tra cui – con caratteristiche del tutto proprie – quello politico.
LÕelemento di maggior interesse in proposito, soprattutto dal punto di vista concettuale, consiste nel fatto che – fuori dallÕambito ecclesiale – la questione si presenta ormai come strategica e non pi� semplicemente tattica (o politica, secondo la vecchia terminologia). Una strategicitˆ che riguarda e modella il ÒcosaÓ ben pi� profondamente che il ÒcomeÓ. Nella societˆ post-moderna, infatti, la consiliaritˆ non costituisce pi� un semplice modo di fare delle cose, ma una nuova natura delle cose stesse, non risultando pi� semplice ÒprocedimentoÓ o ÒproceduraÓ ma vero e proprio contenuto specifico: valore aggiunto. Un plus che tanto la societˆ europea di ancien RŽgime (col Consigliere del Principe) che quella rivoluzionaria (con lÕAssemblea nazionale) avevano perduto rispetto al mondo medioevale in cui le varie forme di ÒconsiliumÓ – dirette e indirette – avevano giocato ruoli dÕimportanza primaria: si pensi alle varie ÒDieteÓ ed Istituzioni similari o ai diversi ÒConsiliaÓ tipici delle strutture comunali o ÒrepubblicaneÓ.
Proprio nella prospettiva del superamento di una mera ÒformaÓ a vantaggio di un vero ÒmetodoÓ, potrebbe giovare qualche riflessione su elementi e fattori che, partendo dagli ambiti aziendale e politico, possono entrare in gioco ampliando la prospettiva ed offrendo spunti alla consapevolezza e riflessione specificamente ecclesiale.
- Innanzitutto la considerazione che sia lÕambito aziendale che quello politico non sono di per sŽ ambiti di originaria ÒcondivisioneÓ (= collegia) e neppure ÒautopoieticiÓ: non sorgono cio� dal basso, come invece si sostiene per la ÒsocietˆÓ sulla quale si basa lo Stato contemporaneo. UnÕAzienda � una struttura verticistica, organizzata in modi chiaramente gerarchici, con responsabilitˆ distinte e precise, la cui concentrazione risponde a dinamiche di tutta specificitˆ ed in cui la reale decisionalitˆ risiede spesso anche molto lontano dallÕAzienda stessa, come accade nelle Assemblee degli azionisti rispetto agli stabilimenti di produzione.
- Anche per quanto concerne lÕambito politico va considerato che – oggi – un Partito politico (e forse a maggior ragione un Movimento) risponde non tanto ad elementi ÒpopolariÓ (= consociativi) quanto, invece, ad idee precise e strutturate: a vere dottrine con tanto di dogmi, ai quali si offre poco pi� della sola possibilitˆ di ÒaderireÓ. Non per nulla per Partiti e Sindacati si parla ordinariamente di ÒOrganizzazioni di tendenzaÓ, cos“ come per le Confessioni religiose. Il fatto che in Italia la maggior parte dei Partiti e Movimenti politici abbia oggi alle spalle non pi� una sostanziale ÒAssociazioneÓ ma una formale ÒFondazioneÓ la dice lunga in merito: lÕAssociazione, infatti, � per sua natura ÒcollegialeÓ (= ogni testa un voto) ed ÒegualitariaÓ (= ciascuno ha pari diritti e doveri); una Fondazione, per contro, � retta e diretta da un ristretto gruppo di soggetti, unici decisori della sua vita ed attivitˆ.
- Ulteriormente occorre prendere atto che nŽ in ambito aziendale nŽ in quello interno alle Organizzazioni politiche la consiliaritˆ partecipa a dinamiche connesse alla ÒlegittimazioneÓ: la consiliaritˆ, infatti, non � – di per sŽ – veicolo o strumento finalizzato a legittimare decisioni che qualcuno assume ÒperÓ tutti; essa non riguarda, infatti, deleghe, mandati o rappresentanze quanto, piuttosto, i loro ÒcontenutiÓ.
Sotto questi profili gerarchia, dogma, funzione non-deliberativa e non necessitˆ di legittimazione, risultano elementi che accomunano – o almeno parrebbero poterlo fare – i mondi aziendale e politico a quello ecclesiale, suggerendo lÕopportunitˆ di rilevare – e forse anche valorizzare – elementi e fattori giˆ presenti nella vita e dinamica ecclesiali ma ancora scarsamente percepiti e consapevoli, soprattutto in riferimento a molte situazioni nelle quali continua a vigere il presupposto che, in fondo, un ÒparereÓ � solo un ÒparereÓ: non � vincolante e pertanto chi governa (soprattutto Vescovi e Superiori religiosi) pu˜ fare quello che vuole. Ci˜ senza dimenticare come, nella vita ecclesiale, la quasi totalitˆ degli apporti consiliari risulta solo formale: il ÒConsiglioÓ va convocato e sentito, anche ad validitatem per lÕAtto da porre, ma ÒdecidereÓ spetta alla sola Autoritˆ, la quale non � tenuta Çda alcun obbligo ad accedere al loro votoÈ (Can. 127). Ci˜ che – troppo spesso – rende la formula Òaudito ConsilioÓ un mero elemento redazionale da porre allÕinterno della stesura di un significativo numero di Atti, sovente senzÕalcuna corrispondenza neppure nei Verbali (spesso inesistenti) di tali ÒconsultazioniÓ.
Va considerato inoltre che, per quanto le finalitˆ specifiche della mission aziendale e di quella politica siano radicalmente diverse (ed in buona parte incomparabili) rispetto a quelle ecclesiali, non di meno in tali ambiti il ricorso – strutturale – alla consiliaritˆ � divenuto ormai indipendente dalla finalitˆ specifica delle decisioni da adottare in base ai fini da conseguire.
In altri termini: ci˜ che importa in queste riflessioni sulla consiliaritˆ come tale non � il fatto che [a] la consiliaritˆ aziendale abbia come fine – anche esclusivo – quello di produrre reddito per gli azionisti (o la proprietˆ) e che [b] la consiliaritˆ politica abbia come fine quello di raccogliere il maggior consenso possibile attraverso il numero di voti ricevuti in sede elettorale, mentre [c] la Chiesa persegue quasi esclusivamente obiettivi assiologici, sia spirituali (= la salvezza) che morali (= la veritˆ). Il nocciolo della questione, infatti, riguarda non il ÒcomeÓ ma il ÒperchŽÓ della consiliaritˆ. PerchŽ, cio�, un lavoro consiliare vale pi� di uno individuale? PerchŽ se, in fondo, a decidere sarˆ sempre uno solo � ormai divenuta cos“ importante tutta lÕattivitˆ pre-decisionale? é una mera questione di numero di idee e/o di informazioni messe in gioco? Oppure esiste ÒqualcosaÓ in pi�, intrinsecamente specifico della consiliaritˆ come tale?
Tutto ci˜, poi, ha una propria legittima fondatezza e pienezza in campo socio-antropologico soltanto, oppure anche in campo ecclesiale? Di pi�: il livello socio-antropologico � terminativo, esaurendosi in se stesso, oppure il livello spirituale proprio della Comunitˆ cristiana pu˜/deve ÒassumerloÓ ed, eventualmente, aggiungere anche altro? La Chiesa cio�, in quanto realtˆ spirituale e non solo socio-antropologica, potrebbe non essere consiliare? Oppure la Chiesa deve costitutivamente essere consiliare?
3.2 Forme e metodi di consiliaritˆ
Passando al lato pratico della consiliaritˆ, il suo orizzonte risulta molto articolato nei vari ambiti, dovendosi prendere in considerazione una varietˆ di strumenti ÒconsultiviÓ quali sono – ancora esemplificativamente –: staff, Žquipes, consulenti, consultazioni, demoscopia, ecc. ognuno con le proprie caratteristiche non solo e non tanto di funzionamento ad intra ma, pi� radicalmente, di presupposti ÒoriginariiÓ che, p.es., ne facciano scegliere giˆ di principio – solo – alcuni ed escludere altri anche o soprattutto in ragione dellÕidentitˆ del consultante oltre che, spesso, della materia in discussione.
La tematica si arricchisce ulteriormente se si considera un altro fattore strutturale: tanto lÕAzienda che il Partito che la Chiesa sono realtˆ in qualche modo identitarie, circoscritte, unitarie, strutturate; non altrettanto, invece, il mercato, lÕelettorato, lÕopinione pubblica, la societˆ civileÉ Anche questo accomuna ulteriormente le tre tipologie di ÒsoggettoÓ prese in esame e pone in maggior evidenza al loro interno gli elementi e fattori di non paritarietˆ di ruoli ed azione tra i diversi soggetti che intervengono nelle varie occasioni e circostanze.
Quali sono, dunque, le maggiori tipologie consiliari ed in che cosa si caratterizzano e distinguono? Ne esistono, poi, di specificamente ecclesiali?
- Un primo approccio potrebbe riguardare lÕincidenza del fattore temporale: la consiliaritˆ, infatti, pu˜ profilarsi come fattore permanente oppure saltuario. Staff ed Žquipes, quando non costituiscano la modalitˆ stessa di lavoro (come capita invece in un certo numero di Organizzazioni), si presentano come forme di consiliaritˆ stabili, permanenti.
- Esistono poi forme di consiliaritˆ temporanea distinte in Organismi o persone singole: vari tipi di Consigli, oppure Consiglieri/Consulenti/Periti individuali.
- I destinatari della consultazione possono variare, potendosi essa porre sia ad intra (= consultazione) che ad extra (= demoscopia).
- Anche lÕistituzionalitˆ o la volontarietˆ della consultazione ne evidenziano caratteristiche differenti, come accade nel dover distinguere tra ÒconsulenzeÓ e ÒconsultazioniÓ propriamente dette: solitamente volontarie e personali le prime, istituzionali e giuridiche le seconde. Chiedere una consulenza ed interpellare un Organismo, infatti, sono attivitˆ con spessore e portata giuridica differenti.
4. LÕambito ecclesiale
4.1 Problematiche di fondo
Si � giˆ ricordato come la realtˆ ecclesiale sia caratterizzata da una struttura portante di stampo gerarchico la cui originarietˆ risulta ben poco discutibile, poichŽ da ricondursi al fondamento carismatico anzichŽ sociologico dellÕessere Chiesa. Un fondamento che vede nella singola persona – chiamata alla salvezza escatologica – ÒilÓ vero referente della relazione con Dio e, quindi, del suo operare nella storia. Ci˜ vale primariamente per ogni battezzato, qualificato espressamente come ÒfiglioÓ di Dio (= personalitˆ ed individualitˆ della relazione filiale), ma vale anche in modo ÒintensivoÓ per un certo numero di battezzati che, soprattutto in virt� dellÕOrdine sacro, rimettono completamente allo Spirito santo tutta la loro vita per il servizio (= diakonia, ministerium) della Chiesa e della sua missione. é questa dimensione vocazionale-carismatica (= di chiamata) della condizione cristiana come tale che, riconoscendo la prevalenza dellÕiniziativa divina (= la karis), evita di trasformare la Chiesa sia in un ÒclubÓ di amici sia in un aggregato di sconosciuti (= societas): due modalitˆ in cui prevale la dimensione orizzontale e la correlata origine Òdal bassoÓ della sua stessa esistenza; fattori sempre esclusi in ambito teologico e dogmatico cattolico. In tal modo la struttura gerarchica della Chiesa ne evidenzia la natura ÒistituzionaleÓ (rispondente, cio�, ad uno specifico ÒvolereÓ fondativo) e non spontaneistica, mantenendola ÒdataÓ e ÒoffertaÓ, anzichŽ creata o realizzata (dai suoi membri). La stessa gerarchicitˆ ecclesiale, non di meno, costituisce pure principio e strumento di validazione e controllo della dimensione carismatica ecclesiologicamente costitutiva tentando di porre, anche, un limite a scivolamenti consociativistici che ne stravolgerebbero la natura: si veda in proposito il concetto di ÒComunitˆ gerarchicaÓ giˆ richiamato.
Non di meno: un tale contesto ed una tale struttura ecclesiali non impediscono per nulla, anzi enfatizzano, le dinamiche virtuose di inter-relazione allÕinterno del tessuto ecclesiale sulla base soprattutto della ri-acquisizione conciliare circa la Òvera uguaglianza nella dignitˆ e nellÕagireÓ di tutti i fedeli sancita anche dal Can. 208 del CIC. Una vera uguaglianza che esige concrete forme di esercizio non solo istituzionalizzato ma, molto pi� profondamente, nelle modalitˆ concrete della vita ordinaria della Comunitˆ cristiana: una questione di modi e di rapporti, prima che di forme.
é in questo paradigma che la consiliaritˆ trova la propria maggior espressione, non tanto nei singoli strumenti anche istituzionali attraverso cui esercitarla ma, principalmente, nel suo stesso essere esercitata. Il vero problema, infatti, della consiliaritˆ nella Chiesa si � dimostrato essere non il quid e neppure il quomodo ma lÕan sit. NŽ strutture nŽ procedimenti imposti dalla Legge, ma concreto e fattivo modus agendi: a nulla, infatti, servono Organismi (= Consigli, CommissioniÉ) anche competenti ed efficienti se non li si utilizza o se li si condanna a rispondere soltanto a domande inutili – come spesso accade – oppure li si trasforma in ÒaccademieÓ o Òoccasioni specializzateÓ di formazione in cui, anzichŽ ascoltarli, li si chiama ad ascoltare.
In questa prospettiva: sia la ricognizione storico-teologica che quella giuridica attuale offrono vari elementi di consapevolezza e riflessione in grado di motivare e confermare proprio tale Òan sitÓ, tenendo conto dellÕestrema elasticitˆ e discontinuitˆ nel tempo e nello spazio di qualunque Istituzione ecclesiale ne sia divenuta di volta in volta lÕeffettivo strumento di realizzazione, al di lˆ della sua formale denominazione. Non si pu˜, infatti, (voler) ignorare che il termine ÒSinodoÓ, ma anche la formula ÒSinodo dei VescoviÓ, indicano a tuttÕoggi realtˆ istituzionali e teologiche assolutamente differenti allÕinterno dellÕunica Chiesa cattolica, dando lÕimpressione, prima di tutto, che non si tratti di veri termini tecnico-istituzionali (utili, quindi, a spiegare e capire) e, secondariamente, che si privilegi lÕutilizzo di tale terminologia laddove sÕintenda sostanzialmente escludere strutture/concezioni strettamente collegiali (comÕ� per il Sinodo diocesano e il Sinodo dei Vescovi ÒpontificioÓ).
Proprio, invece, sulla necessaria e costitutiva ÒsinodalitˆÓ dellÕattivitˆ ecclesiale, intesa nel significato semantico di Òstrada comuneÓ, di Òfar strada insiemeÓ (= syn-odos), lÕapporto della Tradizione (e storia) della Chiesa � originario e costante, per quanto istituzionalmente piuttosto aspecifico, avendo utilizzato lungo i secoli le modalitˆ di attuazione pi� diverse.
Giˆ santÕIgnazio di Antiochia (+107) parlava di un ÒSenato del VescovoÓ ponendo in evidenza (pur allÕinterno di una concezione episcopale detta ÒmonarchicaÓ) una chiara concezione consiliare nella quale proprio lÕapporto diffuso ed il confronto – come nel Senato romano del tempo – risultavano del tutto strutturali. La grande stagione dei Sinodi locali e dei Concili ecumenici dei primi sette secoli prosper˜ con facilitˆ alimentandosi proprio in questo humus di continui scambi di vedute e di decisioni pi� o meno ampiamente ÒpartecipateÓ (in senso numerico e collegiale) ma, comunque, mai ÒsolitarieÓ, come mostra anche lÕampia attivitˆ di loro diffusione e ÒcondivisioneÓ alle Chiese di altri territori, Roma compresa. Parola dÕordine di quei secoli fu la ÒcommunioÓ (= cum munus) che, senza intaccare nulla delle singole identitˆ, convinzioni ed eventuali spettanze, stimolava e gestiva una vita ecclesiale non certo semplice ma comunque contrassegnata dalla prevalente dimensione comune (= syn / cum) dellÕagire ecclesiale. Significativamente nessuno voleva operare da solo, nŽ da solo rimanere.
Sinodi e Concili, dÕaltra parte, furono e rimangono luoghi privilegiati della parola detta ed ascoltata: luoghi in cui il consilium come ÒparereÓ, o punto di vista, gode di sovranitˆ pressochŽ assoluta. Un ÒconsiliumÓ che esprime essenzialmente la ragione (e ÒleÓ ragioni), ben diverso dal semplice ÒvotumÓ che manifesta la sola volontˆ, la decisione, per quanto fondata. Un consilium, inoltre, non basato sulle ordinarie categorie della decisionalitˆ: Collegium o Auctoritas, ma sul solo fatto – se non addirittura il ÒprincipioÓ – di non decidere da soli. La natura organicistica della Chiesa, dÕaltra parte, il suo essere Òassemblea convocataÓ, ÒCorpus Christi mysticumÓ, non potrebbero ammettere altro modo di operare.
Proprio questa dimensione permette cos“ di affermare che sotto il profilo sostanziale, anche allÕinterno di un Concilio ecumenico, sono pi� importanti le ÒdiscussioniÓ che non le ÒvotazioniÓ: il dictum, rispetto al decisum. Certo: � il numero di voti ricevuti che sancisce un documento e lo rende effettivo (= collegialitˆ); non di meno rimane la qualitˆ delle discussioni, dei pro e dei contra in esse emersi, ad esprimerne significativamente la reale consistenza e fondatezza. Un plebiscito senza discussioni oppure unÕapprovazione risicata al termine di un lungo confronto non conferiscono la stessa portata sostanziale a quanto affermato in sede finale; proprio i percorsi troppo ÒpianiÓ, infatti, indicano spesso insignificanza dellÕoggetto o inutile rassegnazione dei partecipanti.
Due elementi appaiono particolarmente significativi – per quanto solo emblematici – in questa prospettiva: [a] le ÒavocazioniÓ che Paolo VI fece a sŽ di alcune tematiche discusse in Concilio ma non sottoposte alla sua ÒvotazioneÓ (= Apostolica Sollicitudo, Sacerdotalis C¾libatus e Human¾ Vit¾) proprio a causa della percezione che egli trasse dalla discussione conciliare; [b] la recente non-approvazione da parte dei padri sinodali di alcune ÒtematicheÓ trattate durante il Sinodo straordinario dei Vescovi dellÕottobre 2014 allÕinterno di una dinamica in cui anche la mera ÒvotazioneÓ (contraria) del ÒRendiconto finaleÓ dei lavori � stata percepita ed utilizzata come strumento (di resistenza) per mantenere aperta una discussione che, in realtˆ, si sarebbe voluto non aver affrontata. Che in questi casi la ÒcollegialitˆÓ non abbia alcuna significativitˆ rispetto alla consiliaritˆ scaturita dalle dinamiche interne al lavoro comune appare pi� che evidente.
4.2 Elementi evolutivi
Senza dubbio lÕattuale vita e prassi ecclesiale � giunta ad un Òpunto altoÓ nello sviluppo, o almeno nella declinazione, della tematica della consiliaritˆ, come pare ormai indiscutibile in relazione al particolarissimo Sinodo dei Vescovi celebrato come Òa tappeÓ tra lÕottobre 2014 e lÕottobre 2015 sullÕunico tema della famiglia, secondo una innovativa interpretazione pratica dellÕIstituto giuridico del Sinodo stesso. Proprio questo evento merita una specifica attenzione istituzionale e, pi� ancora, concettuale e teoretica (prima di tutto in campo ecclesiologico e giuridico) poichŽ ci˜ che risalta maggiormente � appunto lÕespressa volontˆ pontificia di mettersi in ascolto di tutte le voci che in qualche modo possono dare un apporto alla migliore e pi� completa comprensione della materia e della sua portata, oltre che delle grandi problematicitˆ connesse. Che lo stesso Papa Francesco ascolti tutti – e lasci anche dire e scrivere di tutto – senza intervenire in merito ma sforzandosi di continuare ad ascoltare, non va colto tanto come ÒfattoÓ in sŽ e per sŽ, quanto piuttosto come specifico metodo di lavoro, volto proprio alla maggior efficacia possibile della ÒconsultazioneÓ intrapresa. Nella stessa linea vanno i diversi richiami alla libertˆ ed alla franchezza delle discussioni realizzate durante i lavori.
é in questa prospettiva che lÕanalisi dellÕevoluzione concettuale e funzionale dei Sinodi dei Vescovi a partire dal 1967, insieme ad una riflessione consapevole sulla struttura e funzionalitˆ di quello in corso possono offrire in re ipsa elementi di considerazione e riflessione critica anche differenti da quanto ordinariamente ritenuto o persino professato e dichiarato in documenti e pronunciamenti ad essi pertinenti.
Non di meno, lÕespressa maggiore attenzione alla consiliaritˆ in sŽ piuttosto che alla collegialitˆ (ad intra), permette di prendere in considerazione anche un fattore completamente nuovo nella dinamica stessa di tale strumento istituzionale di consultazione pontificia: lÕapporto dei mass media che hanno concretamente partecipato a creare, approfondire, convogliare, riflessione – e quindi, potenzialmente, consilium – ponendosi e rimanendo allÕesterno del Sinodo dei Vescovi come tale ma interfacciandosi con esso in modo costante e quasi interattivo, oltre a far interfacciare con esso molti fedeli (e non). é questo un fenomeno del tutto nuovo che merita attenzione poichŽ la pressione e le sollecitazioni ÒesterneÓ hanno di fatto attraversato – e continuano – unÕattivitˆ prettamente ecclesiale qual � il Sinodo dei Vescovi dandole un rilievo del tutto specifico, ma anche conseguendo (o pretendendo) un ÒproprioÓ specifico rilievo allÕinterno dellÕopera di consultazione ecclesiale intrapresa.
5. Consiliaritˆ ecclesiale
5.1 Consiliaritˆ in generale
Seppure in modo non conclusivo – per quanto ragionevole almeno come ipotesi di ricerca – pare possibile affermare che nella Chiesa consultare e consigliare costituiscono due Òangoli prospetticiÓ, due Òpunti di vistaÓ, della stessa realtˆ: 1) quello dei Pastori (variamente identificati a seconda del loro specifico ministero: Papa, Vescovi, Parroci), che consultano, 2) quello dei fedeli (variamente colti nelle loro diverse specificitˆ ecclesiali) che consigliano. Due attivitˆ complementari e coessenziali che indicano in realtˆ i due ÒversiÓ dello stesso ÒvettoreÓ (per dirla in termini geometrici) allÕinterno di una relazione che non � mai a senso unico, come potrebbe essere, invece, una semplice ÒinformazioneÓ che qualcuno dˆ e qualcun altro riceve.
Consultare – in senso proprio – non � informarsi nŽ chiedere consulenza, cos“ come consigliare non � informare o dare indicazioni: entrambe le attivitˆ presuppongono e richiedono un coinvolgimento (lÕintraducibile ÒsÕengagerÓ dei Francesi), un interessamento (nella linea dellÕÒI careÓ degli Inglesi), un esserci della persona che, non banalmente, necessita anche della sua presenza fisicaÉ una presenza che solo eccezionalmente – e non sempre – potrˆ essere supplita da scritti o parole o mezzi tecnici. é famigliare a tutti lÕesperienza di spiegare o spiegarsi de visu: guardando in faccia lÕinterlocutoreÉ in modo ben diverso che attraverso un tutorial o una telefonata; allo stesso modo che una videoconferenza non produce gli stessi effetti – globalmente intesi – di una vera ÒriunioneÓ.
Consultare e consigliare sono attivitˆ che si realizzano nella dinamica della Òrelazionalitˆ cortaÓ: io-tu, anzichŽ in quella ÒlungaÓ della Òterza personaÓ de lÕÒaltroÓ: lo sconosciuto, anonimo ed irrelato (= egli/lui). Il consilium – canonicamente ben diverso dal votum – si chiede e si dˆ alla persona come tale, non � mai mera Òfunzione istituzionaleÓ o prescritta Òattivitˆ dÕUfficioÓ. Alla base del consilium, infatti, si trova sempre una fides: la fiducia nei confronti dellÕaltro. Una fiducia che, spesso, non riguarda tanto la ÒcompetenzaÓ – alla quale provvedono giˆ ed opportunamente Consulenze e Perizie – ma la comprensione e la consapevolezzaÉ occorrerebbe dire: la condivisione.
Bastano queste poche sollecitazioni per porre in evidenza che consultare e consigliare, nella loro dinamica pi� profonda, implicano non soltanto un raccogliere e fornire informazioni ma anche convinzioni, insieme a desideri e timoriÉ Consultare e consigliare, nella loro autenticitˆ, costituiscono un vero e proprio Òpensare insiemeÓ: diventano unÕattivitˆ condivisa in cui i profili individuali tendono ad attenuarsi in favore di una ÒsoggettivitˆÓ pi� ampia che non sostituisce ma integra coloro che ne partecipano, sviluppando dinamiche di ÒempatiaÓ e ÒsensibilizzazioneÓ reciproca capaci di ampliare la percezione della realtˆ di ciascun singolo partecipante.
Proprio la Òpercezione della realtˆÓ, dÕaltra parte, sembra costituire uno dei fattori chiave della consiliaritˆ, ben prima della Òdecisione sulla realtˆÓ, alla quale invece molti sembrano maggiormente interessati.
Nel consilium sono la realtˆ e la vita ad entrare in gioco da protagoniste e proprio realtˆ e vita costituiscono il maggior apporto allÕevento consiliare; realtˆ e vita che non possono mai essere parzializzate quando si chiede a qualcuno: Òtu cosa ne pensi?Ó. Al contrario: le domande sul Òche cosÕ�Ó, Òcome � fattoÓ, Òcome funzionaÓ, Òquanto valeÓ, ecc. possono tutte trovare soddisfacenti risposte impersonali come, dÕaltra parte, lÕattivitˆ di ricerca sul WEB ha reso esperienza comune. é questo diverso riferimento e coinvolgimento della realtˆ (comune) e della vita (personale) che rende il lavoro Òdi squadraÓ radicalmente diverso da quello individuale, soprattutto laddove sia necessario capire, valutare, scegliereÉ senza che, in realtˆ, lÕidentitˆ di ÒchiÓ alla fine decide faccia davvero la differenza. Questo, per˜, riconduce alla necessaria distinzione tra valutazione e deliberazione: distinzione costitutiva per la consiliaritˆ, anche se troppo spesso sottovalutata, ritenendo che solo il ÒdecidereÓ faccia effettivamente la differenza.
Quanto e come queste consapevolezze generali possano o debbano entrare a far parte della concezione – primÕancora che della prassi – ecclesiale non pare questione da sottovalutarsi in questa sede, visto anche il grande interesse ormai polarizzatosi intorno allÕevento sinodale in corso, non solo per la sua tematica, quanto maggiormente per ci˜ che ormai lÕIstituzione Sinodo dei Vescovi sta sollecitando a livello di vita ecclesiale e sue dinamiche.
Specificamente in questa prospettiva, oltre agli elementi e fattori ÒantropologiciÓ giˆ evidenziati, risulta necessario porre nel dovuto risalto qualche ulteriore elemento peculiare della consiliaritˆ ecclesiale: 1) la comune adesione alla Chiesa, 2) la comune vita di fede, 3) la comune missione evangelica, 4) la dimensione celebrativa degli eventi consiliari, 5) la fratellanza battesimale.
- Il primo elemento da porre in risalto quando si dedica attenzione alle attivitˆ ecclesiali in senso proprio � la necessitˆ di collocarsi allÕinterno della comune adesione alla Chiesa, dovendosi infatti considerare che ciascun fedele di per sŽ, ma pi� ancora in quanto specificamente ÒattivoÓ (= il chierico, il religioso, il catechista, lÕeducatore, il volontarioÉ lo stesso genitore), non � Òl“ per casoÓ, nŽ per motivazioni individualistiche, ma perchŽ intende partecipare e contribuire a qualcosa che in qualche modo � Òanche suoÓ in quanto membro della Chiesa.
- Il secondo elemento da tenere in adeguata considerazione – e spesso vivificare – � il presupposto della comune vita di fede che deve costituire lo sfondo e lÕorizzonte entro cui delineare, comprendere e collocare lÕattivitˆ ecclesiale, o la tematica pastorale, oggetto di comune riflessione, studio e confronto; i criteri, infatti, ed i valori di riferimento devono essere quelli propri della fede ecclesiale e non della personalissima visione della vita e del mondo.
- Non risulta inoltre possibile costruire una riflessione condivisa (per quanto non necessariamente fino agli Òesiti finaliÓ) se non ci si muove consapevolmente allÕinterno della comune missione evangelica cui ciascun discepolo di Cristo � chiamato ed inviato: ci˜ che nella Chiesa si fa devÕessere fatto per far conoscere – e sempre meglio – Ges� Cristo e la salvezza che offre ad ogni uomo; altre realizzazioni, pur meritorie, esulano dalla mission costitutiva della Chiesa.
- Peculiare, per quanto non esclusiva, della consiliaritˆ ecclesiale � anche la dimensione celebrativa delle sue realizzazioni: dimensione che le rende ogni volta ÒunicheÓ poichŽ vissute in prima persona, condivise con altri discepoli di CristoÉ standoci dentro e creandole insieme affinchŽ siano e rimangano vere ÒtappeÓ sia della vita personale che di quella comunitaria.
- Da ultima, per quanto in realtˆ potrebbe essere ritenuta un effettivo pre-supposto, va considerata anche la vera fratellanza che lega – e deve farlo sempre maggiormente – tutti i protagonisti della vita ecclesiale in ragione del comune Battesimo: fin dallÕEpoca apostolica, infatti, la fraternitˆ � stata una delle cifre pi� significative dellÕesperienza ecclesialeÉ tanto significativa da tradurre nei termini della vita e delle relazioni famigliari i rapporti non solo tra membri della stessa Comunitˆ ma con tutta la Chiesa.
La piena costitutivitˆ per la Chiesa – e per lÕÒessere ChiesaÓ – degli elementi cos“ illustrati consentono pertanto di ÒtrasferireÓ la consiliaritˆ ecclesiale (= il consultare e consigliare nella Chiesa) dallo status di semplice Òmodo di agireÓ, sempre possibile ed auspicabile, a quello di vero Òmodo di essereÓ, caratterizzante in modo ontologico lÕidentitˆ stessa della Chiesa, il suo ÒessereÓ pi� profondo, fino a poter assumere, in modo non ideologico, il ruolo di vero e proprio principio costituzionale.
5.2 ÒConsigliÓ ed altri Organismi canonici
Il percorso sin qui delineato pare potersi significativamente concludere con la constatazione che nella Chiesa uscita dal Vaticano II la consiliaritˆ non � rimasta una mera teoria nŽ una semplice aspirazione ma si realizza concretamente per via istituzionale attraverso lÕattivitˆ di veri e propri ÒConsigliÓ ed altri Organismi funzionalmente assimilabili: Consiglio presbiterale, Collegio dei Consultori, Consigli pastorali, Consigli per gli affari economici, Consigli dei Superiori maggiori (istituzionalizzati dal CIC), cui si aggiungono di fatto: Consulte, Assemblee, ecc. creati nella e dalla prassi delle diverse Comunitˆ ecclesiali, sia gerarchiche che associative. Su di un piano istituzionalmente – perchŽ ecclesiologicamente – molto diverso e sostanzialmente irriducibile, si pone anche – almeno funzionalmente – il Sinodo diocesano.
Ci˜ che risalta maggiormente a riguardo di questo articolato panorama – e da cui � ormai tempo di trarre adeguate conseguenze, anche istituzionali – � la irriducibile natura di ÒeventoÓ che ne caratterizza lÕespressione ed attivitˆ: il Consiglio, cio�, opera [a] solo ÒquandoÓ � riunito ma [b] soprattutto Òin quantoÓ � riunito! Ci˜, dÕaltra parte, corrisponde perfettamente alla sua stessa natura di ÒattivitˆÓ di consultazione e consiglio insieme: � nella riunione, infatti, che i Pastori (o chi ne abbia titolo) pongono le proprie istanze (illustrandole e motivandone eventuali possibili soluzioni), chiedendo ai presenti di esprimere il loro ÒpensieroÓ in meritoÉ sia alla questione proposta che alle possibili soluzioni. In tal modo lÕattivitˆ consiliare coincide col suo stesso realizzarsi: con la discussione ed il confronto, le domande e le risposte, i dubbi e gli auspiciÉ e ci˜ indipendentemente dal fatto che alla fine Òsi votiÓ oppure no. La vera attivitˆ di qualunque Organismo ÒconsultivoÓ ecclesiale non �, infatti, il voto finale – normalmente neppure previsto – ma tutto quanto lo precede: tanto pi� che questo voto secondo il CIC pu˜ essere solo di ÒconsensoÓ, accordato o negato (cfr. Can. 127), alla volontˆ – non ancora ad un Provvedimento – dellÕAutoritˆ di governo.
Diventa cos“ sempre pi� evidente come, nella Chiesa, lÕattivitˆ consiliare non sia primariamente finalizzata allÕespressione (e raccolta) di ÒconsensiÓ – secondo le logiche della democrazia parlamentare – ma, pi� profondamente, alla delineazione e verifica della loro possibile qualitˆ: la rationabilitas che rende le decisioni necessarie, oppure possibili, o anche solo consigliabili o preferibili. La questione consiliare, infatti, non si pone di solito in riferimento a documenti o Norme da far approvare a colpi di maggioranze, eventualmente attraverso il rally (o gli empori) degli emendamenti, ma in riferimento agli stessi ÒcontenutiÓ di decisioni e pronunciamenti spettanti, in genere, ai Pastori di turno ma circa i quali � necessario consti una consapevolezza pi� condivisa possibile: come – e perchŽ – Òin famigliaÓ.