Bilancio canonistico della Decima Giornata canonistica interdisciplinare

Premessa

Il Òbilancio canonisticoÓ (diverso da le ÒconclusioniÓ) dei lavori della Decima Giornata canonistica interdisciplinare (tenutasi nella primavera dellÕanno 2015, nellÕintermezzo tra le due Assemblee generali del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia) prende volentieri le proprie mosse da una prima constatazione di carattere non meramente funzionale, e non del tutto scontata: pur con forti riferimenti terminologici ed istituzionali, la riflessione effettuata � riuscita a non identificare il tema del Òconsultare e consigliare nella ChiesaÓ con quello della ÒsinodalitˆÓ tout-court. LÕosservazione – e pi� ancora il fatto in sŽ – riveste per la Canonistica unÕimportanza di carattere anche epistemologico in ragione delle grandi attenzioni che da molte parti, soprattutto in ambito teologico, si sono attivate negli ultimi tempi nei confronti del Sinodo dei Vescovi in quanto Istituzione ecclesiale maturata attraverso il Concilio Vaticano II per ÒprolungarneÓ, in qualche modo, lo ÒspiritoÓ. Sebbene, infatti, termini e temi quali ÒsinodalitˆÓ e ÒSinodiÓ (nelle loro pi� diverse configurazioni istituzionali) siano stati anche oggetto specifico di ricerca e trattazione da parte di alcuni Relatori della Giornata, allo stesso tempo un certo numero di elementi significativi della riflessione si � indirizzato ad altri ambiti della vita e, soprattutto, delle dinamiche intra-ecclesiali; quasi a voler esprimere – e promuovere – la consapevolezza che: 1) non esiste solo lÕIstituzione Sinodo, 2) una vera sinodalitˆ non � compiutamente traducibile in nessuna singola Istituzione (giuridica).

Proprio in questa prospettiva si pu˜, forse, ritenere che lÕesito maggiore della riflessione condotta nellÕevento lateranense possa consistere nel sostanziale ampliamento della semantica consiliare e sinodale sospinta al di lˆ del normale intendimento delle parole, il cui comune utilizzo troppo spesso risulta limitare sia i ragionamenti che le prospettive, soprattutto in campi complessi come quello del consultare e consigliare nella Chiesa. In questÕottica, allo stesso tempo terminologica e concettuale, pu˜ risaltare con maggior suggestione il fatto che, dal punto di vista linguistico, lÕInglese non sappia distinguere tra ÒConsiglioÓ e ÒConcilioÓ – e pure ÒAssociazioneÓ – (= Council); non di meno lo stesso Latino (e le lingue romanze derivate) non fa distinzione tra il ÒconsiglioÓ come Òsuggerimento/parereÓ e lÕÒOrganismo pluripersonaleÓ (in genere istituzionale) che potrebbe offrire tale apporto. Allo stesso tempo: lÕoriginario Òsyn-odosÓ, prima di essere variamente istituzionalizzato, non indicava altro che una Òstrada percorsa insiemeÓ.

Le considerazioni e note emerse dai Relatori, insieme ad alcuni elementi di carattere pi� generale che si esporranno qui di seguito, ora come sottolineatura ora come rilancio, suggeriscono di cercare ci˜ che caratterizza – e deve caratterizzare – la vita ecclesiale nella linea non principalmente dei meccanismi istituzionali o delle Istituzioni ed istituti giuridici come tali, quanto piuttosto nei modi specifici di gestire la decisionalitˆ comunitaria, cercando di applicare e tutelare il Òsyn/cumÓ quale vero principio, identitario prima che istituzionale.

In tal modo synodus, concilium, ecc. non indicheranno principalmente Òforme giuridicheÓ immediate ma ÒmodalitˆÓ; allo stesso tempo le decisioni che ne emergeranno, sia singolari che generali, godranno la garanzia della condivisione dei loro presupposti e delle loro finalitˆ, dando corpo alle dinamiche pi� autentiche dellÕecclesialitˆ, ricuperando pienamente ci˜ che � stato affermato per la Chiesa antica:

ÇNella prospettiva della Chiesa primitiva, questo consensus diviene pure unanimitas, intesa non tanto come un modo di prendere una decisione, ma come la forma corretta di intendere la stessa Istituzione ecclesiale, la quale si comporta come una realtˆ nuova, che man mano prende coscienza di essere di pi� della somma dei singoli membri (e della loro volontˆ)È,

ÒsopportandoÓ in tal modo – e al contempo integrando – anche esitazioni e dissensi che mantengano viva la ÒvigilanzaÓ, sia dello Spirito che degli spiriti, evitando troppo facili concordismi, di dubbio profilo ed autenticitˆ spirituale.

1. Concetti, attivitˆ e modalitˆ

Riflettere in modo espresso sul consultare e consigliare nella Chiesa a partire dai loro presupposti ed in ragione delle loro intrinseche motivazioni e finalitˆ, al di lˆ dellÕattuale – circostanziale(?) – rilancio di unÕintensa attivitˆ sinodale di natura e pertinenza espressamente pontificia, costituisce uno stimolo ad approfondire, prima di tutto in campo teologico e pastorale, una riflessione sopita da secoli poichŽ quasi esclusivamente delegata o relegata alle ÒfinezzeÓ giuridiche ed alle loro necessarie distinzioni tra Istituzioni [a] che portano lo stesso nome ma esprimono realtˆ affatto differenti, oppure [b] che portano nomi diversi ma che realizzano una stessa realtˆ/funzione sostanziale. Non inutilmente, infatti, nella Giornata di studio si � scelto di riflettere sulle due forme verbali (= consultare, consigliare) anzichŽ su quelle sostantive (= consultazione, consiglio): proprio per non rimanere intrappolati nellÕuso comune dei sostantivi, lasciando invece esprimere ai due verbi sia la vis, che la virtus che li caratterizzano, tanto allÕinterno che al di fuori di tutte e singole le Istituzioni (socio-politiche o ecclesiali) che intendono in qualche modo dar loro corpo e corso. In realtˆ – a ben vedere, e con grande appropriatezza – la Chiesa ha sempre utilizzato il termine ÒcelebrazioneÓ ed il verbo ÒcelebrareÓ sia in riferimento ai Concili che ai SinodiÉ che ai Capitoli; come anche – in modo eminente – per la Liturgia, in quanto Òattivitˆ pubblicaÓ o Òdi popoloÓ.

Questo, tuttavia, non pare ancora sufficiente, infatti: anche ragionare in termini di consultare e consigliare, non risulta significativamente pi� ampio che farlo in termini di consultazione e di consiglio, dovendo prendere atto che lÕuso dei verbi – per propria natura – conserva la presenza strutturale di ÒsoggettiÓ ben determinati che attuano una (soltanto) delle due specifiche attivitˆ, riducendo gli altri partecipanti allÕattivitˆ stessa a sostanziali ÒoggettiÓ (= il Consiglio, il Collegio, la Comunitˆ, ecc.). Occorrerebbe invece approfondire e privilegiare un approccio attento al ÒcomeÓ tali attivitˆ vengono effettivamente realizzate, ragionando cio� in termini di avverbio (= sinodalmente; in modo sinodale). Palesemente, infatti, le distinte attivitˆ di consultare e consigliare mantengono una sorta di bilateralitˆ strutturale: qualcuno che consulta, qualcuno che � consultato; qualcuno che consiglia, qualcuno che � consigliato; bilateralitˆ che, invece, dovrebbe essere superata proprio in modo altrettanto strutturale: come se consultare e consigliare costituissero due espressioni della stessa modalitˆ operativa. é questo, non di meno, che vorrebbero sollecitare le due particelle ÒsynÓ e ÒcumÓ che da due millenni danno corpo e spessore al vasto vocabolario ecclesiale al quale si � fatto ricorso durante la riflessione.

La questione non � meramente formale nŽ, tanto meno, filologica soltanto, ma pone in risalto la sostanza stessa della problematica, poichŽ qualunque separazione delle due fasi (o ÒmovimentiÓ, si direbbe con linguaggio musicale) non riesce, di fatto, a disinnescare la duplicitˆ dei soggetti partecipanti: quella duplicitˆ che li mantiene comunque ad una certa distanza funzionale, pregiudicando radicalmente il syn/cum di cui, invece, si sta progressivamente riscoprendo e valorizzando lÕimportanza espressamente teologica. Proprio questa distanza e bilateralitˆ, tuttavia, sono state colte e formalizzate a livello giuridico nei diversi istituti canonici che vedono lÕaffiancamento o la collaborazione tra unÕAutoritˆ ecclesiale ed il ÒsuoÓ Consiglio i quali, nella quasi totalitˆ delle situazioni previste dai Codici canonici, non lavorano syn/cum, ma soltanto ÒauditoÓÉ riducendo troppo spesso unÕoriginaria – e costitutiva – dinamica ecclesiale ad una mera formalitˆ giuridica di sola legittimazione anzichŽ di reale fondamento.

LÕesperienza socio-antropologica, non di meno, mostra con evidenza come – fuori della Chiesa – esistano ÒConsigliÓ che in realtˆ non ÒconsiglianoÓ nessuno ma decidono secondo la logica del syn/cum: un Consiglio di Amministrazione, un Consiglio comunaleÉ esattamente in assenza di soggetti ed oggetti grammaticali e sintattici, realizzando dinamicamente e relazionalmente unÕattivitˆ unitaria. Pensare di sottrarsi alla problematica semplicemente evidenziando che, in realtˆ, tali ÒConsigliÓ sono veri ÒCollegiÓ, non risolve il problema – ecclesiologico – di fondo: il ÒcomeÓ (= syn/cum), cio�, del loro operare, indipendentemente dal fatto che il punto di arrivo della loro attivitˆ sia immediatamente ÒesecutivoÓ (quando la decisione collegiale sia soltanto messa in atto dal Rappresentante del Collegio stesso) oppure solo ÒconsultivoÓ (quando, cio�, la decisione esecutiva devÕessere presa da un soggetto diverso da tale consesso). Elemento, questo, sul quale troppe riflessioni e teorie, invece, finiscono per arenarsi, in ostaggio ad una falsa dinamica.

Occorre anche prendere in considerazione ci˜ che accade per un certo numero di ÒConsiglieriÓ e ÒConsulentiÓ i quali pure, come accade nel Diritto internazionale, intervengono in modo sostanziale sulle decisioni, sebbene – di per sŽ – possiedano capacitˆ soltanto ÒtecnicheÓ (spesso solo negative: non consenso). Tuttavia: proprio questa ÒneutralitˆÓ riguardo ai fini specifici del decidente costituisce in molte situazioni unÕautentica ÒgaranziaÓ non tanto della forma ma della sostanza stessa delle cose, dovendosi tutelare soggetti (o interessi) ÒterziÓ rispetto a quelli immediatamente correlati al decidente e, pertanto, estranei alla sua ÒautoritˆÓ e discrezionalitˆ in relazione alla sua missione/funzione istituzionale (= politica). Una prospettiva, questa, che apre orizzonti anche in materia di ÒrappresentanzaÓ e ÒrappresentativitˆÓ, portando a dover distinguere i modi di rendere presenti, p.es., soggetti o situazioni, cos“ come di entrare in rapporto con esse (v. infra: 3,2).

2. Istituti giuridici, loro dinamiche e funzionalitˆ

La sostanzialitˆ della questione cos“ posta (ma non ancora affrontata adeguatamente a 60 anni dal Concilio Vaticano II) chiede un approccio maggiormente consapevole non solo – nŽ tanto – alle Istituzioni e Norme canoniche oggi vigenti, ma ai loro ben pi� radicali presupposti ecclesiologici, sia positivi (= ottimalitˆ da perseguire) che negativi (= inautenticitˆ da evitare). Questo, per˜, sollecita alcune attenzioni operative e concettuali che superino le ÒpresunzioniÓ teoretiche ed interpretative di cui rigurgita la dottrina canonica, spesso sullÕorlo del cortocircuito tra prassi e teoria.

2.1 Norme e dinamiche di consultazione

La prima attenzione – operativa – riguarda le modalitˆ della consultazione che i Codici impongono, p.es., ai Vescovi diocesani (in relazione soprattutto al Consiglio presbiterale): generalmente si tratta di una discussione intorno ad una tematica posta allÕÒordine del giornoÓ e che si realizza con un ÒgiroÓ di pareri da parte dei ÒsolitiÓ (yes man e Òbastian contrariÓ, di turno), sancito – ben presto – dal cambio dellÕargomento di trattazione per passare al punto successivo dellÕÒordine del giornoÓ. Lasciare che, per qualche decina di minuti, alcuni membri del Consiglio si esprimano pro o contro, nel silenzio generale degli altri, costituisce davvero una ÒconsultazioneÓ di tale Organismo? Allo stesso modo: chi interviene Òdicendo la suaÓ offre davvero un/il consilium effettivamente necessario e sostanzialmente esigito dal Diritto? Non sarebbe maggiormente appropriato chiedere al Consiglio come tale di esprimere collegialmente il proprio parere/consilium attraverso la votazione di una o pi� ÒmozioniÓ espressamente e motivatamente formulate, cosicchŽ risulti chiaro quale sia il parere/consilium che lÕOrganismo come tale (e non qualcuno soltanto dei suoi membri) suggerisce di adottare, soprattutto in riferimento alla previsione del Can. 127 ¤2, 2¡ che pare voler offrire un certo ruolo costitutivo a tale apporto? Va, infatti, considerato che ÒparlareÓ e ÒvotareÓ sono attivitˆ differentiÉ e vota anche chi non parla.

LÕesempio concreto suindicato offre la possibilitˆ dÕinterrogarsi sul rapporto tra consultazione e consiliaritˆ ponendo in evidenza come si tratti di due dinamiche che possono risultare anche profondamente diverse sia per quantitˆ e qualitˆ di soggetti coinvolti sia per intensitˆ di relazione con essi e tra di essi: due elementi ecclesiologicamente non privi di significato e valore soprattutto nella prospettiva del syn/cum giˆ valorizzata. La differenza emerge con chiarezza considerando che la ÒconsultazioneÓ ormai tipologica a livello di percezione e concezione culturale � quella elettorale (statale) in cui, in modo anonimo e puramente statistico, alcune idee o programmi ricevono lÕapprovazione o il rifiuto da parte di una quantitˆ impersonale di soggetti che, semplicemente, esprimono – in pochi secondi – una propria generica ÒpreferenzaÓ senza, in realtˆ, alcun rapporto significativo con chi ha proposto la consultazione stessa (spesso: la Legge). La consiliaritˆ, al contrario, si regge su piccoli numeri di partecipanti e sui rapporti ÒcortiÓ della conoscenza personale diretta, sia con chi dˆ avvio al suo dinamismo, sia con la maggior parte di coloro che ne partecipano, finendo per sviluppare una vera ÒdinamicaÓ almeno comunitaria, se non propriamente comunionale. Realizzare una consultazione (casomai Òdi massaÓ) o far lavorare un Consiglio non sono attivitˆ equivalenti!

La disparitˆ sostanziale tra le due dinamiche trova ulteriori evidenze – almeno per lÕambito ecclesiologicamente e canonicamente rilevante – nel considerare che la consultazione, in quanto rapporto generalmente ÒlungoÓ ed indiretto, di solito non genera nŽ sinodalitˆ nŽ comunione, caratterizzandosi quasi strutturalmente in modo unidirezionale (dai consultati al consultante) in un rapporto che assume ordinariamente due connotazioni: 1) quella del mero consenso (accordato o negato), oppure 2) quella della raccolta indifferenziata di informazioni, desideri, valutazioni, ecc.

Di tuttÕaltro profilo qualitativo si presenta, invece, il riunirsi insieme dei membri di un Consilio (al di lˆ della sua denominazione istituzionale) per ragionare e confrontarsi, spesso in modo del tutto paritario (= syn/cum), su tematiche di comune conoscenza – e non solo interesse individuale o pertinenza istituzionale –, senza che in nulla rilevi il fatto che – eventualmente – alla fine si debba o meno assumere una comune decisione operativa. Alla differenza qualitativa tra le due modalitˆ concorrono anche le componenti spazio-temporali che, mentre risultano (spesso in modo problematico dal punto di vista organizzativo) costitutive per lÕattivitˆ di un Consiglio (legittimato ad operare solo se presente nella dovuta maggioranza dei membri), non lo sono invece per la maggior parte delle attivitˆ consultive: queste, infatti, possono essere svolte nelle modalitˆ pi� diverse sia nello spazio che nel tempo, spesso senzÕalcuna interazione con nessun altro dei partecipanti alla stessa attivitˆ, stratificando anche vota non riguardanti le stesse res (eventualmente mutate nello scorrere del tempo o radicalmente diverse da un luogo allÕaltro).

2.2 Consultivitˆ e decisionalitˆ

Innanzi agli elementi ÒdifferenzialiÓ – ed irriducibili – che caratterizzano consultazione e consiliaritˆ, lÕinteresse concreto del canonista attento allÕeffettiva corrispondenza che deve intercorrere tra i ÒfondamentiÓ e gli istituti giuridici (e le Norme) che ne derivano, non pu˜ sfuggire alla successiva domanda circa lÕidentificabilitˆ in senso propriamente giuridico tra ÒconsultazioneÓ, nelle sue differenti forme, e Òvoto consultivoÓ: una problematica che sÕinsinua anche a livello normativo canonico laddove, un esempio per molti altri, il Can. 127 impone che il collegio o il gruppo debba essere ritualmente convocato anche Çquando si tratti di richiedere soltanto il consiglioÈ (salvo che Çnon sia stato disposto altrimenti dal Diritto particolare o proprioÈ), ammettendo tuttavia che nel caso venga richiesto il consenso, sia necessario il voto della maggioranza assoluta dellÕOrganismo riunito per la consultazione ÒoppureÓ (= aut), pi� nebulosamente, che Çomnium exquiratur consiliumÈ. Di pari problematicitˆ fondativa risult˜ anche la questione – esattamente sullo stesso Canone – circa lÕappartenenza o meno del Superiore religioso al ÒproprioÓ Consiglio nel caso in cui si trattasse di accordare un ÒconsensoÓ alla propria richiesta: questione su cui la Commissione interprete si espresse negativamente nel 1985.

In merito va osservato come la dottrina, anche recente, abbia utilizzato con una certa disinvoltura la terminologia, parlando indifferentemente di [a] ÒOrganismi di consultazioneÓ, di [b] ÒconsultazioneÓ tout-court e di [c] Òvoto consultivoÓ, senza particolari attenzioni critiche verso questioni apparentemente soltanto filologiche, finendo altres“ per non far risaltare in nulla (e, forse, neppure accorgersi) che lo stesso Organismo pu˜ svolgere funzioni assolutamente differenti pur senza mutare in nulla la propria natura nŽ la propria operativitˆ: come accade per il Collegio dei Consultori o il Consiglio diocesano per gli affari economici quando siano chiamati ad esprimere un ÒparereÓ anzichŽ un ÒconsensoÓ. Concretamente: 1) un Organismo che deve rilasciare un vero e proprio consenso ad validitatem pu˜ essere definito Organismo di consultazione? 2) La richiesta di un consenso, pu˜ accontentarsi del solo ÒvotoÓ finale dellÕOrganismo di cui si tratta, prescindendo dalle motivazioni emerse nel dialogo tra (o con) i suoi membri? La ÒaudizioneÓ (= audito/a) di tali Organismi consiste nella – necessaria – presenza ed attivitˆ dellÕAutoritˆ allÕinterno del dialogo tra i suoi membri, oppure ne sono sufficienti le eventuali conclusioni o il solo Verbale? 3) Il fatto che si tratti di un apporto non vincolante e, pertanto, solo ÒconsultivoÓ pu˜ ridurre lÕattivitˆ dellÕAutoritˆ alla sola richiesta del voto tendenzialmente favorevole oppure critico nei confronti della richiesta effettuata, casomai tramite altri, senza interessarsi alle discussioni e motivazioni sottostanti?

In altri termini: quanto e come la – mera – Ònatura consultivaÓ dellÕintervento di un Organismo ecclesiale pu˜ o deve condizionare le modalitˆ del suo coinvolgimento e la qualitˆ del suo apporto? Quanto e come ci˜ pu˜ o deve ricadere sulla dinamica e le modalitˆ dellÕattivitˆ stessa?

Non di meno: la natura/funzione consultiva anzichŽ deliberativa di un apporto ne legittima [a] la scarsa qualitˆ e/o [b] la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione finale?

Si permetta, in merito, di osservare come anche un Òparere vincolanteÓ, collocato nella fase costruttiva e non in quella deliberativa di una decisione, possa condizionarla in modo sostanziale, pur senza partecipare ÒattivamenteÓ della sua assunzione. Tale apporto infatti, pur non esprimendo potestˆ nŽ indicando specifici esiti da perseguire (espressioni tipiche e peculiari del ÒgovernoÓ propriamente inteso), non rimane affatto ÒesternoÓ dalla decisione in oggetto, partecipando invece a renderla pi� razionale o fondata o sostenibile proprio in ragione degli specifici contenuti di cui esso stesso si � fatto portatore (in quanto ÒparereÓ) e garante (in quanto ÒvincolanteÓ). Si pensi a cosa potrebbe accadere a livello ecclesiale qualora i livelli maggiormente significativi di consultivitˆ potessero (o dovessero) esprimersi anche soltanto a questo livello, ÒindirizzandoÓ – seppure solo tecnicamente – le decisioni delle Autoritˆ personali (come sono quelle gerarchiche).

Nella stessa prospettiva: pure un semplice Ònulla ostaÓ rilasciato da un Ufficio (tecnico) o da un Organismo ÒconsultivoÓ assume la medesima funzione, che � e rimane dichiarativa e non costitutiva, ma pu˜ offrire supporto e conforto (= rationabilitas) alla scelta da effettuare, oppure ostacolarla.

Le ricadute espressamente normative del significato e valore concretamente attribuito alle istanze cos“ esposte sono di palmare evidenza. Proprio per non fare sconti nŽ teoretici nŽ istituzionali, ci si chieda: quali possono essere i presupposti per cui, a norma del Can. 344, 5¡, il Papa pu˜ – per Legge – far presiedere ad un altro lÕAssemblea del Sinodo dei Vescovi? Basta la natura c.d. ÒconsultivaÓ di tale Istituzione centrale della Chiesa a giustificarne la non necessaria presidenza, e quindi anche lÕassenza?

La stessa questione, nonostante il sostanziale parallelo tra i Cann. 338 e 344, non si pone invece – oggi – per il Concilio ecumenico, poichŽ non si tratta di attivitˆ di natura consiliare nŽ consultiva (rispetto al romano Pontefice) ma di evento a cui il Collegio episcopale (impropriamente detto: v. infra: 3,3), sub Petro et cum Petro, dˆ vita quale propria peculiare espressione, configurando identitˆ e valore ecclesiologici completamente diversi tra le due Istituzioni. In passato tra lÕaltro, in vigenza di altre Ecclesiologie, la maggior parte dei Concili non-romani non vide il Pontefice presente di persona ma solo attraverso propri ÒLegatiÓ, incaricati pure di presiederli, come fu anche a Trento.

3. Identitˆ ecclesiale, partecipazione e collegialitˆ

3.1 Identitˆ ecclesiale e partecipazione

Oltre allÕincerto vocabolario della consultazione, la dottrina istituzionale degli ultimi decenni ha utilizzato anche quello della partecipazione, ritenendolo maggiormente adeguato alla natura e dinamica ecclesiale: essere consultati e partecipare non �, infatti, la stessa cosa. Molte istanze post-conciliari, dÕaltra parte, si erano indirizzate in chiave di sostanziale orizzontalitˆ ecclesiologica ed istituzionale: le questioni che hanno portato al declassamento della categoria di Popolo di Dio proprio a causa dellÕorizzontalismo che aveva contraddistinto troppe sue interpretazioni (ed applicazioni) ne danno triste testimonianza. Il paradigma (a suo modo) conciliare della hierarchica communio, per contro, aveva sembrato offrire maggiori spazi di manovra – bilaterale – a seconda dellÕelemento su cui cadeva lÕaccento di ciascuno: la gerarchicitˆ della Chiesa, oppure la sua comunionalitˆ. La necessitˆ di correggere ancora una volta il tiro attraverso lÕintervento della Congregazione per la dottrina della fede con la Nota ÒCommunionis NotioÓ (a soli otto anni dalla proclamazione della communio quale Òchiave ermeneuticaÓ del Concilio) rese visibile, non di meno, come neppure il principio comunionale (seppur ÒtrattenutoÓ entro un contesto gerarchico) poteva essere utilizzato troppo intensivamente a livello ecclesiologico generale, dovendosi saldamente mantenere la preminenza dellÕelemento ÒverticaleÓ (inteso in senso spirituale, ben prima che gerarchico) da cui la Chiesa stessa continua a trarre la propria origine ed identitˆ.

Il quadro concettuale va arricchito considerando pure che negli anni Õ60-70 del Novecento (= lÕimmediato post-Concilio) si era progressivamente sviluppato nel mondo occidentale (extra-ecclesiale) il linguaggio ÒpartecipativoÓ, apparentemente poco pretenzioso dal punto di vista teologico-dogmatico, ma con ricadute istituzionali di grande portata: la ÒpartecipazioneÓ, infatti, significa e richiede presenza, o almeno rappresentanza e, conseguentemente, democraziaÉ Ambiti semantici completamente estranei a quelli che al tempo allarmavano lÕEcclesiologia (magisteriale), ma che, ecclesiologicamente e canonicamente, inducevano le stesse conseguenze sulla struttura e funzionalitˆ espressamente ÒgerarchicheÓ della Chiesa che, attraverso tali categorie, venivano di fatto raggirate. Al di lˆ dei discorsi, infatti, si ricadeva nelle questioni giˆ illustrate dal punto di vista istituzionale-giuridico: che partecipazione sarebbe quella solo consultiva? é davvero partecipazione quella che non pu˜ decidere?

Per quanto – qui giunti – sia forte la sensazione che molte categorie concettuali extra-ecclesiali (abitualmente adottate anche in ambito teologico ed istituzionale) non siano in grado di offrire alla vita della Chiesa apporti realmente utili, non di meno la riflessione condotta per un decennio attraverso le Giornate canonistiche interdisciplinari offre prospettive che, pur indirette – o forse proprio perchŽ tali –, permettono di dare correttamente corpo e spessore a quanto riguarda le concrete modalitˆ di prendere decisioni, sia dÕindirizzo che esecutive, senza nascondersi dietro a categorie ancora troppo poco delineabili quali la sinodalitˆ: � quanto ricade negli ambiti concettuali ed operativi del discernimento e della corresponsabilitˆ cui giˆ le Giornate canonistiche interdisciplinari hanno dedicato spazio.

Discernere, infatti, non si riduce mai nŽ al chiedere nŽ al dare consigli, e tanto meno al collezionare informazioni o pareri per poi fare Òdi testa propriaÓ. La corresponsabilitˆ, per parte propria, costituisce lÕesercizio attivo di un munus (= dono e compito) condiviso, diverso dal semplice Òbene comuneÓ: si tratta infatti della comune dedizione – anzichŽ richiesta – allo stesso scopo, in modo che ciascuno apporti qualcosa in vista dellÕesito finale. Una responsabilitˆ – attiva – che chiede a tutti e ciascuno: ÒE tu cosa fai? Qual � il tuo contributo alla causa?Ó

3.2 Identitˆ ecclesiale e rappresentativitˆ

LÕattenzione alla ÒpartecipazioneÓ – come giˆ accennato – comporta inevitabilmente la considerazione da attribuirsi ad un altro fattore variamente coinvolto nelle tematiche illustrate: quello della ÒrappresentanzaÓ, postosi nella riflessione a vari livelli ed in riferimento a problematiche piuttosto diversificate. Buona parte della problematicitˆ del tema, in realtˆ, pare derivare dallÕinsufficienza della terminologia comunemente utilizzata in ambito giuridico principalmente per il fatto che ormai la ÒrappresentanzaÓ si � imposta a livello culturale generale in concreta dipendenza dalla natura elettiva o deliberativa della maggior parte delle consultazioni o votazioni attraverso cui si fanno operare gli strumenti della c.d. democrazia. Un utilizzo di strumenti, Istituzioni e concetti che ne hanno acquisito – almeno al comune sentire e pensare – la mera dimensione numerica anzichŽ qualitativa, rischiando anche in ambito ecclesiale lÕassunzione di concezioni e condotte meramente statistiche, da una parte, e di sostanziale disimpegno, dallÕaltra, poichŽ tutto si riduce al Òmettere ai votiÓ persone o richieste.

LÕistanza ecclesiologica di riferimento (e fondamento) per il tema potrebbe essere invece la meno abusata e, pertanto, meno ambigua ÒsignificatioÓ: il rapporto, cio�, che ÒrealizzaÓ la veritˆ teologica della realtˆ di cui si trattaÉ come avviene in modo eminente nei Sacramenti, i quali, lungi dal ÒrappresentareÓ (in senso partecipativo) la realtˆ teologica di cui sono portatori, la ÒrealizzanoÓ (in senso performativo e sostanziale), entro uno spazio semantico e concettuale in cui repr¾sentatio e significatio risultano due sfaccettature – molto prossime – della stessa realtˆ e dinamica.

Cedere la repr¾sentatio a vantaggio della significatio porterebbe conseguenze giuridiche di grande importanza poichŽ permetterebbe di realizzare ulteriori ÒbonificheÓ del vocabolario giuridico-istituzionale canonico rimodulando, p.es., i modi (e le rationes) in cui i Vescovi ÒrappresentanoÓ le Chiese di cui sono Pastori, analogamente – mutatis mutandis – per il rapporto tra Parroci e Parrocchie loro affidate, non senza evidenziare palesi problematicitˆ, p.es., dei Cann. 393 e 532, proprio in riferimento ÒsemanticoÓ a tal genere di rappresentanza che, se pur sensata per quanto riguarda le persone giuridiche come tali, non altrettanto appare per i soggetti ecclesiali propriamente intesi: la Portio Populi Dei (cfr. Can. 369) o la Communitas Christifidelium (cfr. Can. 515) di cui si tratta.

La dinamica repr¾sentatio-significatio, non di meno, coinvolge espressamente, sebbene ci˜ non sembri generalmente intuito, molte delle circostanze ed istituti giuridici ed Istituzioni che vedono il concorrere dei Vescovi diocesani: dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa universale, alle Conferenze episcopali, ai Concili plenari, fino ai Sinodi diocesaniÉ realtˆ, tutte, in cui – palesemente – le comuni concettualizzazioni della ÒrappresentanzaÓ si mostrano gravemente insufficienti.

Indubbiamente pi� vicina alla significatio si mostra la ÒrappresentativitˆÓ, nella quale (come pure nellÕopposizione autoritˆ-autorevolezza) lÕelemento formale (ed, eventualmente, numerico) deve cedere il passo a quello sostanziale, sebbene – eventualmente – antistatistico, come fu a lungo nella Chiesa medioevale per la c.d. sanior pars, pur allÕinterno di Istituzioni espressamente collegiali. Mentre, infatti, la rappresentanza tende a riferirsi (soltanto) a persone, la rappresentativitˆ evoca ed esprime una realtˆ pi� ampia, fatta pure di circostanze, situazioni, sensibilitˆ, esigenze, attese, prospettive, ecc. Tutto ci˜ che, in qualche modo, consente di Òrendere presenteÓ non un determinato gruppo di persone ma unÕintera realtˆ esistenziale. La profonditˆ della significatio, dÕaltra parte, ha il proprio corrispettivo (e presupposto) nella Chiesa concepita e percepita come ÒmisteroÓ e non come semplice realtˆ di fatto (= la societas bellarminiana o dello Ius publicum ecclesiasticum dellÕOttaviani). é il mistero, dÕaltra parte, che si ÒrealizzaÓ e si ÒcelebraÓÉ mentre una societas, cos“ come una persona giuridica, pu˜ anche essere solo ÒrappresentataÓ. Tanto pi� che la repr¾sentatio-significatio non si dˆ per via di ÒlegittimazioneÓ formale, al contrario della repr¾sentantia.

3.3 Identitˆ ecclesiale e collegialitˆ

Il tema della hierarchica communio, per parte propria, era strutturalmente legato (ne costituiva, anzi, la ÒsoluzioneÓ) a quello della collegialitˆ, emerso al Vaticano II in chiave episcopale, e da cui unÕimmensa letteratura � sgorgata negli ultimi decenni. Molto si � preteso dire e pure fare, a livello istituzionale e giuridico, a partire da questa prospettiva, assumendo il concetto in modo indubitato ed intraprendendo con immediatezza i vari cicli deduttivi sui quali si regge ancor oggi parte significativa delle dottrine teologiche ed istituzionali. Pensieri, proposte ed attivitˆ che non tennero per nulla in conto che in realtˆ quello episcopale non � un Collegium in senso strettamente giuridico! Si legge, infatti, nella ÒNota Explicativa Pr¾viaÓ:

ÇCollegium non intelligitur sensu stricte iuridico, scilicet de cÏtu ¾qualium, qui potestatem suam Pr¾sidi suo demandarent, sed de cÏtu stabili, cuius structura et auctoritas ex Revelatione deduci debent. Quapropter in responsione ad Modum 12 explicite de Duodecim dicitur quod Dominus eos constituit Òad modum collegii seu cÏtus stabilisÓ [É]. Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam adhibentur vocabula Ordo vel CorpusÈ.

Ci˜ rende ordinariamente inadeguato lÕutilizzo ecclesiale del linguaggio della collegialitˆ (v. infra) giˆ a partire dallÕambito episcopale, come ben evidenziano le delicate questioni sulla sua ÒeffettivitˆÓ o mera ÒaffettivitˆÓ che – significativamente – popolano il linguaggio ecclesiastico degli ultimi decenni, a partire proprio dal Sinodo dei Vescovi del 1985 sulla recezione del Vaticano II in chiave di communio.

In merito si permetta al giurista – in questa sede – di offrire un approccio critico a molte (vulgate) trattazioni in tema di collegialitˆ, in riferimento soprattutto allÕutilizzo di un suo presuntissimo ÒprincipioÓ, ritenuto significativo in campo ecclesiologico probabilmente – solo – a causa della sua lunga permanenza nellÕarmamentario dei canonisti a partire dalla Regula Iuris XXIX di Bonifacio VIII: Çquod omnes tangit debet ab omnibus approbariÈ. Regula Iuris, si noti, che allÕinterno del Corpus Iuris canonici non � ÒnormaÓ, ma supporto strumentale – questa � la natura di quelle proposizioni – allÕinterpretazione e soprattutto allÕapplicazione delle Norme quando, se del caso, si debba stabilire o valutare il modus procedendi in occasione di una determinata questione di natura espressamente collegiale, come tante ce nÕerano state nel Medio Evo.

Tale ÒcriterioÓ – suapte natura – non mostra alcuna legittimitˆ nŽ fondatezza per la realtˆ e vita ecclesiale: esso, infatti, fu dato – originariamente – come Norma dallÕImperatore Giustiniano, in ambito puramente ÒprivatisticoÓ, per gestire la Tutela o Curatela congiunta verso un unico pupillo, senza alcuna pertinenza, nŽ possibili ÒfondamentiÓ a livello ecclesiologico. Le questioni espressamente ecclesiali infatti, poichŽ non riguardano lÕamministrazione di patrimoni (Çubi non divisa est administratioÈ), non si pongono Çsingulis pro suis partibus vel regionibusÈ ma uti in unum, poichŽ ÒunicaÓ � la Ecclesia Christi. NŽ si giustifica in alcun modo lÕassunzione postuma di tale criterio di formazione della volontˆ collegiale quale principio ecclesiologico per il semplice Òfatto circostanzialeÓ (per quanto reiterato nei secoli) di essere stato utilizzato ed invocato nella gestione di molte Universitates bonorum di natura ecclesiastica, sebbene non sempre espressamente ÒecclesialeÓ. Nei vari Collegia patrimoniali/beneficiali, infatti (= Capitoli, Collegiate, ecc.) sia ecclesiastici che laicali, si trattava della gestione di veri e propri Òcondom“ni indivisiÓ (= non divisa est administratio) di natura patrimoniale, amministrati collegialmente dal loro unico proprietario e titolare: il Collegium, in cui si creava e gestiva la voluntas di tali Universitates, sia reali che personali. Una regula che, di fatto, aveva come unico esito concreto lÕunanimitˆ: Òab omnibus adprobari debetÓ in quanto in tali ambiti la ÒmaggioranzaÓ non pu˜ prevaricare sul singolo che non sia disposto a realizzare quanto di sua spettanza o competenza (p.es.: la vendita della propria ÒquotaÓ di partecipazione al condominio indiviso, oppure la rinuncia alla propria percentuale di rendite patrimoniali).

La questione risalta ancora maggiormente dal punto di vista ecclesiologico se (e quanto) si considera che – in realtˆ – il vocabolario della ÒcollegialitˆÓ (episcopale in primis) risulta a tutti gli effetti di recentissima (ri-)adozione, ma soprattutto consapevolezza, dopo che per circa tredici secoli (da Nicea a Trento) gli stessi Concili avevano radunato non tanto la Ecclesia ma la Christianitas, vedendo presenti ed operanti pi� le Nationes (= Partes Imperii nei primi 4 secoli) che le Ecclesi¾. Non di meno lÕartifizio letterario della Òcollegialitˆ affettivaÓ, che dallÕanno 1985 presidia il campo di gioco, ha contribuito a mantenere a distanza di sicurezza qualunque elemento e forma di collegialitˆ ÒeffettivaÓ non tanto ecclesiale ma anche soltanto episcopale. Elementi tutti che rendono il principio legale giustinianeo sempre meno probabile quale plausibile assioma ecclesiologico, esigendo a tuttÕoggi quella che lÕEditoriale di Concilium del 1965 chiam˜ Òde-giuridizzazione della TeologiaÓ.

3.4 Consultare, consigliare e missione ecclesiale

Gli elementi, fattori e ruoli ecclesiologici ed istituzionali sin qui posti in evidenza al loro stato attuale di configurazione e funzionalitˆ non vanno tuttavia assolutizzati come se esprimessero – o potessero esprimere – lÕintera realtˆ ecclesiale ed ecclesiologica. Va infatti considerato con attenzione e cautela che lÕambito di riferimento pi� espressamente giuridico a cui si � fatto riferimento – e a cui ordinariamente ci si riferisce quando si tratta questo genere di tematiche – non coincide con lÕEcclesia come tale e nel suo insieme, ma soltanto con alcune componenti ed espressioni del munus Ecclesi¾ regendi: quello, appunto, delle decisioni espressamente connesse alla ÒguidaÓ della Chiesa, il suo ÒgovernoÓ.

Una specificazione di questo tipo non � pleonastica poichŽ presuppone un netto cambio di prospettiva ecclesiologica rispetto a quella tradizionale calcificatasi nel Diritto canonico classico e novum di stampo cristocentrico, consacrata dalle Assise tridentina e protovaticana. Se, infatti, la Ecclesia tota rispecchia – e deve rispecchiare, quasi in una seconda incarnazione – il Christus totus, allora qualunque sua caratteristica e funzionalitˆ non potrˆ che essere monolitica e totalizzanteÉ In tal modo lÕirriducibile verticalitˆ del munus sanctificandi (espressione tipica della c.d. potestas Ordinis) si trasforma inevitabilmente in gerarchicitˆ totale a qualunque livello ed in ogni campo. Se, invece, la Ecclesia corpus Christi Capitis � abitata ed animata dallo Spirito santo (secondo lÕinsegnamento del Vaticano II in continuitˆ con la Teologia neotestamentaria), ogni carisma e ministero ha una propria parte irrinunciabile allÕinterno della sinfonia comune, sia della vita cristiana che della c.d. Pastorale, alla quale il governo ecclesiale sÕindirizza, di per sŽ, non con funzione ÒcostitutivaÓ ma di supporto ed armonizzazione delle molteplici ÒrisorseÓ che lo Spirito distribuisce tra i fedeli per lÕefficacia della missione ecclesiale.


in: APOLLINARIS, LXXXIX (2016), 609-628