Bilancio canonistico della Decima Giornata canonistica interdisciplinare
Premessa
Il Òbilancio canonisticoÓ (diverso da le ÒconclusioniÓ) dei lavori
della Decima Giornata canonistica interdisciplinare (tenutasi nella primavera
dellÕanno 2015, nellÕintermezzo tra le due Assemblee generali del Sinodo dei
Vescovi sulla famiglia) prende volentieri le proprie mosse da una prima
constatazione di carattere non meramente funzionale, e non del tutto scontata:
pur con forti riferimenti terminologici ed istituzionali, la riflessione
effettuata � riuscita a non identificare il tema del Òconsultare e consigliare
nella ChiesaÓ con quello della ÒsinodalitˆÓ tout-court.
LÕosservazione – e pi� ancora il fatto in sŽ – riveste
per la Canonistica unÕimportanza di carattere anche epistemologico in ragione delle grandi attenzioni che da molte
parti, soprattutto in ambito teologico, si sono attivate negli ultimi tempi nei
confronti del Sinodo dei Vescovi in quanto Istituzione ecclesiale maturata
attraverso il Concilio Vaticano II per ÒprolungarneÓ, in qualche modo, lo
ÒspiritoÓ. Sebbene, infatti, termini e temi quali ÒsinodalitˆÓ e ÒSinodiÓ
(nelle loro pi� diverse configurazioni istituzionali) siano stati anche oggetto
specifico di ricerca e trattazione da parte di alcuni Relatori della Giornata,
allo stesso tempo un certo numero di elementi significativi della riflessione
si � indirizzato ad altri ambiti
della vita e, soprattutto, delle dinamiche intra-ecclesiali; quasi a voler
esprimere – e promuovere – la consapevolezza che: 1) non esiste solo lÕIstituzione Sinodo, 2)
una vera sinodalitˆ non � compiutamente
traducibile in nessuna singola
Istituzione (giuridica).
Proprio in questa prospettiva si pu˜, forse, ritenere che lÕesito
maggiore della riflessione condotta nellÕevento lateranense possa consistere
nel sostanziale ampliamento della
semantica consiliare e sinodale sospinta al di lˆ del normale intendimento
delle parole, il cui comune utilizzo troppo spesso risulta limitare sia i
ragionamenti che le prospettive, soprattutto in campi complessi come quello del
consultare e consigliare nella Chiesa. In questÕottica, allo stesso tempo
terminologica e concettuale, pu˜ risaltare con maggior suggestione il fatto
che, dal punto di vista linguistico, lÕInglese non sappia distinguere tra
ÒConsiglioÓ e ÒConcilioÓ – e pure ÒAssociazioneÓ –
(= Council); non di meno lo
stesso Latino (e le lingue romanze derivate) non fa distinzione tra il
ÒconsiglioÓ come Òsuggerimento/parereÓ e lÕÒOrganismo pluripersonaleÓ (in
genere istituzionale) che potrebbe offrire tale apporto. Allo stesso tempo:
lÕoriginario Òsyn-odosÓ, prima di
essere variamente istituzionalizzato, non indicava altro che una Òstrada
percorsa insiemeÓ.
Le considerazioni e note emerse dai Relatori, insieme ad alcuni
elementi di carattere pi� generale che si esporranno qui di seguito, ora come
sottolineatura ora come rilancio, suggeriscono di cercare ci˜ che caratterizza
– e deve caratterizzare – la vita ecclesiale nella linea
non principalmente dei meccanismi istituzionali o delle Istituzioni ed istituti
giuridici come tali, quanto piuttosto nei modi
specifici di gestire la decisionalitˆ comunitaria, cercando di applicare e
tutelare il Òsyn/cumÓ quale vero principio, identitario prima che istituzionale.
In tal modo synodus, concilium, ecc. non indicheranno
principalmente Òforme giuridicheÓ immediate ma ÒmodalitˆÓ; allo stesso tempo le
decisioni che ne emergeranno, sia singolari che generali, godranno la garanzia
della condivisione dei loro presupposti e delle loro finalitˆ, dando corpo alle
dinamiche pi� autentiche dellÕecclesialitˆ, ricuperando pienamente ci˜ che �
stato affermato per la Chiesa antica:
ÇNella prospettiva della Chiesa primitiva, questo consensus diviene pure unanimitas, intesa non tanto come un modo di prendere una decisione, ma come
la forma corretta di intendere la
stessa Istituzione ecclesiale, la quale si comporta come una realtˆ nuova, che
man mano prende coscienza di essere di pi� della somma dei singoli membri (e
della loro volontˆ)È,
ÒsopportandoÓ in tal modo – e al contempo
integrando – anche esitazioni e dissensi che mantengano viva la
ÒvigilanzaÓ, sia dello Spirito che degli spiriti, evitando troppo facili
concordismi, di dubbio profilo ed autenticitˆ spirituale.
1. Concetti, attivitˆ e
modalitˆ
Riflettere in modo espresso sul consultare e consigliare nella
Chiesa a partire dai loro presupposti
ed in ragione delle loro intrinseche motivazioni
e finalitˆ, al di lˆ dellÕattuale
– circostanziale(?) – rilancio di unÕintensa attivitˆ
sinodale di natura e pertinenza espressamente pontificia, costituisce uno stimolo ad approfondire, prima di tutto
in campo teologico e pastorale, una riflessione sopita da secoli poichŽ quasi
esclusivamente delegata o relegata alle ÒfinezzeÓ giuridiche ed alle loro
necessarie distinzioni tra Istituzioni [a] che portano lo stesso nome ma esprimono realtˆ affatto differenti, oppure [b] che
portano nomi diversi ma che
realizzano una stessa realtˆ/funzione sostanziale. Non inutilmente, infatti,
nella Giornata di studio si � scelto di riflettere sulle due forme verbali
(= consultare, consigliare) anzichŽ su quelle sostantive
(= consultazione, consiglio): proprio per non rimanere intrappolati nellÕuso comune dei sostantivi, lasciando
invece esprimere ai due verbi sia la vis,
che la virtus che li caratterizzano,
tanto allÕinterno che al di fuori di tutte e singole le Istituzioni
(socio-politiche o ecclesiali) che intendono in qualche modo dar loro corpo e
corso. In realtˆ – a ben vedere, e con grande
appropriatezza – la Chiesa ha sempre utilizzato il termine
ÒcelebrazioneÓ ed il verbo ÒcelebrareÓ sia in riferimento ai Concili che ai
SinodiÉ che ai Capitoli; come anche – in modo eminente –
per la Liturgia, in quanto Òattivitˆ pubblicaÓ o Òdi popoloÓ.
Questo, tuttavia, non pare ancora sufficiente, infatti: anche
ragionare in termini di consultare e consigliare, non risulta
significativamente pi� ampio che farlo in termini di consultazione e di consiglio,
dovendo prendere atto che lÕuso dei verbi – per propria
natura – conserva la presenza strutturale di ÒsoggettiÓ ben
determinati che attuano una
(soltanto) delle due specifiche
attivitˆ, riducendo gli altri partecipanti allÕattivitˆ stessa a sostanziali
ÒoggettiÓ (= il Consiglio, il Collegio, la Comunitˆ, ecc.). Occorrerebbe
invece approfondire e privilegiare un approccio attento al ÒcomeÓ tali attivitˆ
vengono effettivamente realizzate, ragionando cio� in termini di avverbio (= sinodalmente; in modo
sinodale). Palesemente, infatti, le distinte attivitˆ di consultare e consigliare mantengono una sorta di
bilateralitˆ strutturale: qualcuno che consulta,
qualcuno che � consultato; qualcuno
che consiglia, qualcuno che � consigliato; bilateralitˆ che, invece,
dovrebbe essere superata proprio in modo altrettanto strutturale: come se
consultare e consigliare costituissero due
espressioni della stessa modalitˆ
operativa. é questo, non di meno, che vorrebbero sollecitare le due particelle
ÒsynÓ e ÒcumÓ che da due millenni danno corpo e spessore al vasto
vocabolario ecclesiale al quale si � fatto ricorso durante la riflessione.
La questione non � meramente formale nŽ, tanto meno, filologica
soltanto, ma pone in risalto la sostanza stessa della problematica, poichŽ
qualunque separazione delle due fasi (o ÒmovimentiÓ, si direbbe con linguaggio
musicale) non riesce, di fatto, a disinnescare la duplicitˆ dei soggetti
partecipanti: quella duplicitˆ che li mantiene comunque ad una certa distanza
funzionale, pregiudicando radicalmente il syn/cum
di cui, invece, si sta progressivamente riscoprendo e valorizzando lÕimportanza
espressamente teologica. Proprio questa distanza
e bilateralitˆ, tuttavia, sono state
colte e formalizzate a livello giuridico nei diversi istituti canonici che
vedono lÕaffiancamento o la collaborazione tra unÕAutoritˆ ecclesiale ed il
ÒsuoÓ Consiglio i quali, nella quasi totalitˆ delle situazioni previste dai
Codici canonici, non lavorano syn/cum,
ma soltanto ÒauditoÓÉ riducendo
troppo spesso unÕoriginaria – e costitutiva – dinamica
ecclesiale ad una mera formalitˆ giuridica di sola legittimazione anzichŽ di reale fondamento.
LÕesperienza socio-antropologica, non di meno, mostra con evidenza
come – fuori della Chiesa – esistano ÒConsigliÓ che in
realtˆ non ÒconsiglianoÓ nessuno ma decidono
secondo la logica del syn/cum: un
Consiglio di Amministrazione, un Consiglio comunaleÉ esattamente in assenza di
soggetti ed oggetti grammaticali e sintattici, realizzando dinamicamente e
relazionalmente unÕattivitˆ unitaria.
Pensare di sottrarsi alla problematica semplicemente evidenziando che, in
realtˆ, tali ÒConsigliÓ sono veri ÒCollegiÓ, non risolve il problema
– ecclesiologico – di fondo: il ÒcomeÓ (= syn/cum), cio�, del loro operare,
indipendentemente dal fatto che il punto di arrivo della loro attivitˆ sia
immediatamente ÒesecutivoÓ (quando la decisione collegiale sia soltanto messa
in atto dal Rappresentante del Collegio stesso) oppure solo ÒconsultivoÓ
(quando, cio�, la decisione esecutiva devÕessere presa da un soggetto diverso
da tale consesso). Elemento, questo, sul quale troppe riflessioni e teorie,
invece, finiscono per arenarsi, in ostaggio ad una falsa dinamica.
Occorre anche prendere in considerazione ci˜ che accade per un
certo numero di ÒConsiglieriÓ e ÒConsulentiÓ i quali pure, come accade nel
Diritto internazionale, intervengono in modo sostanziale sulle decisioni,
sebbene – di per sŽ – possiedano capacitˆ soltanto
ÒtecnicheÓ (spesso solo negative: non
consenso). Tuttavia: proprio questa ÒneutralitˆÓ riguardo ai fini specifici del decidente costituisce
in molte situazioni unÕautentica ÒgaranziaÓ non tanto della forma ma della sostanza stessa delle cose, dovendosi
tutelare soggetti (o interessi) ÒterziÓ rispetto a quelli immediatamente
correlati al decidente e, pertanto, estranei alla sua ÒautoritˆÓ e discrezionalitˆ
in relazione alla sua missione/funzione istituzionale (= politica). Una
prospettiva, questa, che apre orizzonti anche in materia di ÒrappresentanzaÓ e
ÒrappresentativitˆÓ, portando a dover distinguere i modi di rendere presenti, p.es., soggetti o
situazioni, cos“ come di entrare in rapporto con esse (v. infra: 3,2).
2. Istituti giuridici, loro dinamiche e funzionalitˆ
La sostanzialitˆ della questione cos“ posta (ma non ancora
affrontata adeguatamente a 60 anni dal Concilio Vaticano II) chiede un
approccio maggiormente consapevole non solo – nŽ tanto –
alle Istituzioni e Norme canoniche oggi vigenti, ma ai loro ben pi� radicali presupposti ecclesiologici, sia positivi
(= ottimalitˆ da perseguire) che
negativi (= inautenticitˆ da
evitare). Questo, per˜, sollecita alcune attenzioni operative e concettuali che
superino le ÒpresunzioniÓ teoretiche ed interpretative di cui rigurgita la
dottrina canonica, spesso sullÕorlo del cortocircuito tra prassi e teoria.
2.1 Norme e
dinamiche di consultazione
La prima attenzione – operativa – riguarda
le modalitˆ della consultazione che i
Codici impongono, p.es., ai Vescovi diocesani (in relazione soprattutto al
Consiglio presbiterale): generalmente si tratta di una discussione intorno ad
una tematica posta allÕÒordine del giornoÓ e che si realizza con un ÒgiroÓ di
pareri da parte dei ÒsolitiÓ (yes man
e Òbastian contrariÓ, di turno), sancito – ben presto –
dal cambio dellÕargomento di trattazione per passare al punto successivo
dellÕÒordine del giornoÓ. Lasciare che, per qualche decina di minuti, alcuni
membri del Consiglio si esprimano pro o contro, nel silenzio generale degli
altri, costituisce davvero una ÒconsultazioneÓ di tale Organismo? Allo stesso
modo: chi interviene Òdicendo la suaÓ offre davvero un/il consilium effettivamente necessario e sostanzialmente esigito dal
Diritto? Non sarebbe maggiormente appropriato chiedere al Consiglio come tale
di esprimere collegialmente il proprio parere/consilium attraverso la votazione di una o pi� ÒmozioniÓ
espressamente e motivatamente formulate, cosicchŽ risulti chiaro quale sia il
parere/consilium che lÕOrganismo come
tale (e non qualcuno soltanto dei suoi membri) suggerisce di adottare,
soprattutto in riferimento alla previsione del Can. 127 ¤2, 2¡ che pare voler
offrire un certo ruolo costitutivo a tale apporto? Va, infatti, considerato che
ÒparlareÓ e ÒvotareÓ sono attivitˆ differentiÉ e vota anche chi non parla.
LÕesempio concreto suindicato offre la possibilitˆ dÕinterrogarsi
sul rapporto tra consultazione e consiliaritˆ ponendo in evidenza come si
tratti di due dinamiche che possono risultare anche profondamente diverse sia
per quantitˆ e qualitˆ di soggetti coinvolti sia per intensitˆ di relazione con essi e tra di essi: due elementi ecclesiologicamente non privi di
significato e valore soprattutto nella prospettiva del syn/cum giˆ valorizzata. La differenza emerge con chiarezza
considerando che la ÒconsultazioneÓ ormai tipologica a livello di percezione e
concezione culturale � quella elettorale (statale) in cui, in modo anonimo e
puramente statistico, alcune idee o programmi ricevono lÕapprovazione o il
rifiuto da parte di una quantitˆ impersonale di soggetti che, semplicemente,
esprimono – in pochi secondi – una propria generica
ÒpreferenzaÓ senza, in realtˆ, alcun rapporto significativo con chi ha proposto
la consultazione stessa (spesso: la Legge). La consiliaritˆ, al contrario, si
regge su piccoli numeri di partecipanti e sui rapporti ÒcortiÓ della conoscenza
personale diretta, sia con chi dˆ avvio al suo dinamismo, sia con la maggior
parte di coloro che ne partecipano, finendo per sviluppare una vera ÒdinamicaÓ
almeno comunitaria, se non propriamente comunionale. Realizzare una
consultazione (casomai Òdi massaÓ) o far lavorare un Consiglio non sono
attivitˆ equivalenti!
La disparitˆ sostanziale tra le due dinamiche trova ulteriori
evidenze – almeno per lÕambito ecclesiologicamente e canonicamente
rilevante – nel considerare che la consultazione, in quanto rapporto
generalmente ÒlungoÓ ed indiretto, di solito non genera nŽ sinodalitˆ nŽ comunione, caratterizzandosi quasi
strutturalmente in modo unidirezionale (dai consultati al consultante) in un
rapporto che assume ordinariamente due connotazioni: 1) quella del mero
consenso (accordato o negato), oppure 2) quella della raccolta indifferenziata
di informazioni, desideri, valutazioni, ecc.
Di tuttÕaltro profilo
qualitativo si presenta, invece, il riunirsi insieme dei membri di un
Consilio (al di lˆ della sua denominazione istituzionale) per ragionare e
confrontarsi, spesso in modo del tutto paritario
(= syn/cum), su tematiche di
comune conoscenza – e non solo interesse individuale o pertinenza
istituzionale –, senza che in nulla rilevi il fatto che
– eventualmente – alla fine si debba o meno assumere una
comune decisione operativa. Alla differenza qualitativa tra le due modalitˆ
concorrono anche le componenti spazio-temporali che, mentre risultano (spesso
in modo problematico dal punto di vista organizzativo) costitutive per
lÕattivitˆ di un Consiglio (legittimato ad operare solo se presente nella
dovuta maggioranza dei membri), non lo sono invece per la maggior parte delle
attivitˆ consultive: queste, infatti, possono essere svolte nelle modalitˆ pi�
diverse sia nello spazio che nel tempo, spesso senzÕalcuna interazione con
nessun altro dei partecipanti alla stessa attivitˆ, stratificando anche vota non riguardanti le stesse res (eventualmente mutate nello scorrere
del tempo o radicalmente diverse da un luogo allÕaltro).
2.2
Consultivitˆ e decisionalitˆ
Innanzi agli elementi ÒdifferenzialiÓ – ed
irriducibili – che caratterizzano consultazione e consiliaritˆ,
lÕinteresse concreto del canonista attento allÕeffettiva corrispondenza che
deve intercorrere tra i ÒfondamentiÓ e gli istituti giuridici (e le Norme) che
ne derivano, non pu˜ sfuggire alla successiva domanda circa lÕidentificabilitˆ
in senso propriamente giuridico tra ÒconsultazioneÓ, nelle sue differenti
forme, e Òvoto consultivoÓ: una problematica che sÕinsinua anche a livello
normativo canonico laddove, un esempio per molti altri, il Can. 127 impone che
il collegio o il gruppo debba essere ritualmente convocato anche Çquando si
tratti di richiedere soltanto il consiglioÈ (salvo che Çnon sia stato disposto
altrimenti dal Diritto particolare o proprioÈ), ammettendo tuttavia che nel
caso venga richiesto il consenso, sia
necessario il voto della maggioranza assoluta dellÕOrganismo riunito per la
consultazione ÒoppureÓ (= aut),
pi� nebulosamente, che Çomnium exquiratur
consiliumÈ. Di pari problematicitˆ fondativa
risult˜ anche la questione – esattamente sullo stesso
Canone – circa lÕappartenenza o meno del Superiore religioso al
ÒproprioÓ Consiglio nel caso in cui si trattasse di accordare un ÒconsensoÓ
alla propria richiesta: questione su cui la Commissione interprete si espresse
negativamente nel 1985.
In merito va osservato come la dottrina, anche recente, abbia
utilizzato con una certa disinvoltura la terminologia, parlando
indifferentemente di [a] ÒOrganismi di consultazioneÓ, di [b] ÒconsultazioneÓ
tout-court e di [c] Òvoto
consultivoÓ, senza particolari attenzioni critiche verso questioni
apparentemente soltanto filologiche, finendo altres“ per non far risaltare in
nulla (e, forse, neppure accorgersi) che lo stesso Organismo pu˜ svolgere funzioni
assolutamente differenti pur senza mutare in nulla la propria natura nŽ la
propria operativitˆ: come accade per il Collegio dei Consultori o il Consiglio
diocesano per gli affari economici quando siano chiamati ad esprimere un
ÒparereÓ anzichŽ un ÒconsensoÓ. Concretamente: 1) un Organismo che deve
rilasciare un vero e proprio consenso ad
validitatem pu˜ essere definito Organismo di consultazione? 2) La richiesta
di un consenso, pu˜ accontentarsi del solo ÒvotoÓ finale dellÕOrganismo di cui
si tratta, prescindendo dalle motivazioni emerse nel dialogo tra (o con) i suoi
membri? La ÒaudizioneÓ (= audito/a)
di tali Organismi consiste nella – necessaria – presenza
ed attivitˆ dellÕAutoritˆ allÕinterno del dialogo tra i suoi membri, oppure ne
sono sufficienti le eventuali conclusioni o il solo Verbale? 3) Il fatto che si
tratti di un apporto non vincolante e, pertanto, solo ÒconsultivoÓ pu˜ ridurre
lÕattivitˆ dellÕAutoritˆ alla sola richiesta del voto tendenzialmente
favorevole oppure critico nei confronti della richiesta effettuata, casomai
tramite altri, senza interessarsi alle discussioni e motivazioni sottostanti?
In altri termini: quanto
e come la
– mera – Ònatura consultivaÓ dellÕintervento di un
Organismo ecclesiale pu˜ o deve condizionare le modalitˆ del suo coinvolgimento e la qualitˆ del suo apporto? Quanto e come ci˜ pu˜ o deve
ricadere sulla dinamica e le modalitˆ dellÕattivitˆ stessa?
Non di meno: la natura/funzione consultiva anzichŽ deliberativa
di un apporto ne legittima [a] la scarsa qualitˆ e/o [b] la sostanziale
irrilevanza ai fini della decisione finale?
Si permetta, in merito, di osservare come anche un Òparere
vincolanteÓ, collocato nella fase costruttiva e non in quella deliberativa di
una decisione, possa condizionarla in modo sostanziale, pur senza partecipare
ÒattivamenteÓ della sua assunzione. Tale apporto infatti, pur non esprimendo
potestˆ nŽ indicando specifici esiti da perseguire (espressioni tipiche e
peculiari del ÒgovernoÓ propriamente inteso), non rimane affatto ÒesternoÓ
dalla decisione in oggetto, partecipando invece a renderla pi� razionale o
fondata o sostenibile proprio in ragione degli specifici contenuti di cui esso
stesso si � fatto portatore (in quanto ÒparereÓ) e garante (in quanto
ÒvincolanteÓ). Si pensi a cosa potrebbe accadere a livello ecclesiale qualora i
livelli maggiormente significativi di consultivitˆ potessero (o dovessero)
esprimersi anche soltanto a questo livello, ÒindirizzandoÓ – seppure
solo tecnicamente – le decisioni delle Autoritˆ personali (come sono
quelle gerarchiche).
Nella stessa prospettiva: pure un semplice Ònulla ostaÓ rilasciato
da un Ufficio (tecnico) o da un Organismo ÒconsultivoÓ assume la medesima
funzione, che � e rimane dichiarativa
e non costitutiva, ma pu˜ offrire supporto e conforto (= rationabilitas) alla scelta da
effettuare, oppure ostacolarla.
Le ricadute espressamente normative del significato e valore
concretamente attribuito alle istanze cos“ esposte sono di palmare evidenza.
Proprio per non fare sconti nŽ teoretici nŽ istituzionali, ci si chieda: quali
possono essere i presupposti per cui, a norma del Can. 344, 5¡, il Papa pu˜
– per Legge – far presiedere ad un altro lÕAssemblea del
Sinodo dei Vescovi? Basta la natura c.d. ÒconsultivaÓ di tale Istituzione
centrale della Chiesa a giustificarne la non necessaria presidenza, e quindi
anche lÕassenza?
La stessa questione, nonostante il sostanziale parallelo tra i
Cann. 338 e 344, non si pone invece – oggi – per il
Concilio ecumenico, poichŽ non si tratta di attivitˆ di natura consiliare nŽ
consultiva (rispetto al romano Pontefice) ma di evento a cui il Collegio
episcopale (impropriamente detto: v.
infra: 3,3), sub Petro et cum Petro,
dˆ vita quale propria peculiare espressione, configurando identitˆ e valore
ecclesiologici completamente diversi tra le due Istituzioni. In passato tra
lÕaltro, in vigenza di altre
Ecclesiologie, la maggior parte dei Concili non-romani non vide il Pontefice
presente di persona ma solo attraverso propri ÒLegatiÓ, incaricati pure di
presiederli, come fu anche a Trento.
3. Identitˆ ecclesiale, partecipazione e collegialitˆ
3.1 Identitˆ
ecclesiale e partecipazione
Oltre allÕincerto vocabolario
della consultazione, la dottrina
istituzionale degli ultimi decenni ha utilizzato anche quello della partecipazione, ritenendolo maggiormente
adeguato alla natura e dinamica ecclesiale: essere consultati e partecipare non
�, infatti, la stessa cosa. Molte istanze post-conciliari, dÕaltra parte, si
erano indirizzate in chiave di sostanziale orizzontalitˆ
ecclesiologica ed istituzionale: le questioni che hanno portato al
declassamento della categoria di Popolo di Dio proprio a causa
dellÕorizzontalismo che aveva contraddistinto troppe sue interpretazioni (ed
applicazioni) ne danno triste testimonianza. Il paradigma (a suo modo)
conciliare della hierarchica communio,
per contro, aveva sembrato offrire maggiori spazi di manovra
– bilaterale – a seconda dellÕelemento su cui cadeva
lÕaccento di ciascuno: la gerarchicitˆ della Chiesa, oppure la sua
comunionalitˆ. La necessitˆ di correggere ancora una volta il tiro attraverso
lÕintervento della Congregazione per la dottrina della fede con la Nota ÒCommunionis NotioÓ (a soli otto anni
dalla proclamazione della communio
quale Òchiave ermeneuticaÓ del Concilio) rese visibile, non di meno, come
neppure il principio comunionale (seppur ÒtrattenutoÓ entro un contesto
gerarchico) poteva essere utilizzato troppo intensivamente a livello
ecclesiologico generale, dovendosi saldamente mantenere la preminenza
dellÕelemento ÒverticaleÓ (inteso in senso spirituale, ben prima che
gerarchico) da cui la Chiesa stessa continua a trarre la propria origine ed
identitˆ.
Il quadro concettuale va arricchito considerando pure che negli
anni Õ60-70 del Novecento (= lÕimmediato post-Concilio) si era
progressivamente sviluppato nel mondo occidentale (extra-ecclesiale) il linguaggio
ÒpartecipativoÓ, apparentemente poco pretenzioso dal punto di vista
teologico-dogmatico, ma con ricadute istituzionali di grande portata: la
ÒpartecipazioneÓ, infatti, significa e richiede presenza, o almeno rappresentanza
e, conseguentemente, democraziaÉ
Ambiti semantici completamente estranei a quelli che al tempo allarmavano
lÕEcclesiologia (magisteriale), ma che, ecclesiologicamente e canonicamente,
inducevano le stesse conseguenze sulla struttura e funzionalitˆ espressamente
ÒgerarchicheÓ della Chiesa che, attraverso tali categorie, venivano di fatto
raggirate. Al di lˆ dei discorsi, infatti, si ricadeva nelle questioni giˆ
illustrate dal punto di vista istituzionale-giuridico: che partecipazione
sarebbe quella solo consultiva? é davvero partecipazione quella che non pu˜
decidere?
Per quanto – qui giunti – sia forte la
sensazione che molte categorie concettuali extra-ecclesiali (abitualmente
adottate anche in ambito teologico ed istituzionale) non siano in grado di
offrire alla vita della Chiesa apporti realmente utili, non di meno la
riflessione condotta per un decennio attraverso le Giornate canonistiche
interdisciplinari offre prospettive che, pur indirette – o forse
proprio perchŽ tali –, permettono di dare correttamente corpo e
spessore a quanto riguarda le concrete modalitˆ di prendere decisioni, sia
dÕindirizzo che esecutive, senza nascondersi dietro a categorie ancora troppo
poco delineabili quali la sinodalitˆ:
� quanto ricade negli ambiti concettuali ed operativi del discernimento e della corresponsabilitˆ
cui giˆ le Giornate canonistiche interdisciplinari hanno dedicato spazio.
Discernere, infatti, non si riduce mai nŽ al chiedere nŽ al dare
consigli, e tanto meno al collezionare informazioni o pareri per poi fare Òdi
testa propriaÓ. La corresponsabilitˆ, per parte propria, costituisce
lÕesercizio attivo di un munus
(= dono e compito) condiviso, diverso dal semplice Òbene comuneÓ: si
tratta infatti della comune dedizione
– anzichŽ richiesta – allo stesso scopo, in modo che
ciascuno apporti qualcosa in vista dellÕesito finale. Una responsabilitˆ
– attiva – che chiede a tutti e ciascuno: ÒE tu cosa fai?
Qual � il tuo contributo alla causa?Ó
3.2 Identitˆ
ecclesiale e rappresentativitˆ
LÕattenzione alla ÒpartecipazioneÓ – come giˆ accennato –
comporta inevitabilmente la considerazione da attribuirsi ad un altro fattore
variamente coinvolto nelle tematiche illustrate: quello della ÒrappresentanzaÓ,
postosi nella riflessione a vari livelli ed in riferimento a problematiche
piuttosto diversificate. Buona parte della problematicitˆ del tema, in realtˆ,
pare derivare dallÕinsufficienza
della terminologia comunemente utilizzata in ambito giuridico principalmente
per il fatto che ormai la ÒrappresentanzaÓ si � imposta a livello culturale
generale in concreta dipendenza dalla natura
elettiva o deliberativa della
maggior parte delle consultazioni o votazioni attraverso cui si fanno operare
gli strumenti della c.d. democrazia. Un utilizzo di strumenti, Istituzioni e
concetti che ne hanno acquisito – almeno al comune sentire e
pensare – la mera dimensione numerica
anzichŽ qualitativa, rischiando anche
in ambito ecclesiale lÕassunzione di concezioni e condotte meramente
statistiche, da una parte, e di sostanziale disimpegno, dallÕaltra, poichŽ
tutto si riduce al Òmettere ai votiÓ persone o richieste.
LÕistanza ecclesiologica di riferimento (e fondamento) per il tema
potrebbe essere invece la meno abusata e, pertanto, meno ambigua ÒsignificatioÓ: il rapporto, cio�, che
ÒrealizzaÓ la veritˆ teologica della
realtˆ di cui si trattaÉ come avviene in modo eminente nei Sacramenti, i quali,
lungi dal ÒrappresentareÓ (in senso partecipativo)
la realtˆ teologica di cui sono portatori, la ÒrealizzanoÓ (in senso performativo e sostanziale), entro uno
spazio semantico e concettuale in cui repr¾sentatio
e significatio risultano due
sfaccettature – molto prossime – della stessa realtˆ e
dinamica.
Cedere la repr¾sentatio
a vantaggio della significatio
porterebbe conseguenze giuridiche di grande importanza poichŽ permetterebbe di
realizzare ulteriori ÒbonificheÓ del vocabolario giuridico-istituzionale
canonico rimodulando, p.es., i modi (e le rationes)
in cui i Vescovi ÒrappresentanoÓ le Chiese di cui sono Pastori, analogamente
– mutatis mutandis –
per il rapporto tra Parroci e Parrocchie loro affidate, non senza evidenziare
palesi problematicitˆ, p.es., dei Cann. 393 e 532, proprio in riferimento
ÒsemanticoÓ a tal genere di rappresentanza che, se pur sensata per quanto
riguarda le persone giuridiche come tali, non altrettanto appare per i soggetti
ecclesiali propriamente intesi: la Portio
Populi Dei (cfr. Can. 369) o la Communitas
Christifidelium (cfr. Can. 515) di cui si tratta.
La dinamica repr¾sentatio-significatio, non di meno, coinvolge
espressamente, sebbene ci˜ non sembri generalmente intuito, molte delle
circostanze ed istituti giuridici ed Istituzioni che vedono il concorrere dei Vescovi diocesani: dal Sinodo dei
Vescovi della Chiesa universale, alle Conferenze episcopali, ai Concili
plenari, fino ai Sinodi diocesaniÉ realtˆ, tutte, in cui
– palesemente – le comuni concettualizzazioni della
ÒrappresentanzaÓ si mostrano gravemente insufficienti.
Indubbiamente pi� vicina alla significatio
si mostra la ÒrappresentativitˆÓ, nella quale (come pure nellÕopposizione
autoritˆ-autorevolezza) lÕelemento formale (ed, eventualmente, numerico) deve
cedere il passo a quello sostanziale, sebbene
– eventualmente – antistatistico, come fu a lungo nella
Chiesa medioevale per la c.d. sanior pars,
pur allÕinterno di Istituzioni espressamente collegiali. Mentre, infatti, la
rappresentanza tende a riferirsi (soltanto) a persone, la rappresentativitˆ
evoca ed esprime una realtˆ pi� ampia, fatta pure di circostanze, situazioni, sensibilitˆ, esigenze, attese, prospettive, ecc. Tutto ci˜ che, in
qualche modo, consente di Òrendere presenteÓ non un determinato gruppo di
persone ma unÕintera realtˆ esistenziale.
La profonditˆ della significatio,
dÕaltra parte, ha il proprio corrispettivo (e presupposto) nella Chiesa
concepita e percepita come ÒmisteroÓ e non come semplice realtˆ di fatto
(= la societas bellarminiana o
dello Ius publicum ecclesiasticum
dellÕOttaviani). é il mistero, dÕaltra parte, che si ÒrealizzaÓ e si ÒcelebraÓÉ
mentre una societas, cos“ come una
persona giuridica, pu˜ anche essere solo ÒrappresentataÓ. Tanto pi� che la repr¾sentatio-significatio non si dˆ per via di ÒlegittimazioneÓ formale, al
contrario della repr¾sentantia.
3.3 Identitˆ
ecclesiale e collegialitˆ
Il tema della hierarchica
communio, per parte propria, era strutturalmente legato (ne costituiva,
anzi, la ÒsoluzioneÓ) a quello della collegialitˆ, emerso al Vaticano II
in chiave episcopale, e da cui unÕimmensa letteratura � sgorgata negli ultimi
decenni. Molto si � preteso dire e pure fare, a livello istituzionale e
giuridico, a partire da questa prospettiva, assumendo il concetto in modo
indubitato ed intraprendendo con immediatezza i vari cicli deduttivi sui quali
si regge ancor oggi parte significativa delle dottrine teologiche ed
istituzionali. Pensieri, proposte ed attivitˆ che non tennero per nulla in
conto che in realtˆ quello episcopale non � un Collegium in senso strettamente giuridico! Si legge, infatti, nella
ÒNota Explicativa Pr¾viaÓ:
ÇCollegium non intelligitur
sensu stricte iuridico, scilicet de cÏtu ¾qualium, qui potestatem suam Pr¾sidi
suo demandarent, sed de cÏtu stabili, cuius structura et auctoritas ex
Revelatione deduci debent. Quapropter in responsione ad Modum 12 explicite de Duodecim
dicitur quod Dominus eos constituit Òad modum collegii seu cÏtus stabilisÓ [É].
Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam adhibentur vocabula Ordo vel CorpusÈ.
Ci˜ rende ordinariamente inadeguato lÕutilizzo ecclesiale del
linguaggio della collegialitˆ (v. infra) giˆ a partire dallÕambito
episcopale, come ben evidenziano le delicate questioni sulla sua ÒeffettivitˆÓ
o mera ÒaffettivitˆÓ che – significativamente – popolano
il linguaggio ecclesiastico degli ultimi decenni, a partire proprio dal Sinodo
dei Vescovi del 1985 sulla recezione del Vaticano II in chiave di communio.
In merito si permetta al giurista – in questa
sede – di offrire un approccio critico a molte (vulgate) trattazioni
in tema di collegialitˆ, in riferimento soprattutto allÕutilizzo di un suo
presuntissimo ÒprincipioÓ, ritenuto significativo in campo ecclesiologico
probabilmente – solo – a causa della sua lunga permanenza
nellÕarmamentario dei canonisti a partire dalla Regula Iuris XXIX di Bonifacio VIII: Çquod omnes tangit debet ab omnibus approbariÈ. Regula Iuris, si noti, che allÕinterno del Corpus Iuris canonici non � ÒnormaÓ, ma supporto strumentale
– questa � la natura di quelle proposizioni –
allÕinterpretazione e soprattutto allÕapplicazione delle Norme quando, se del
caso, si debba stabilire o valutare il modus
procedendi in occasione di una determinata questione di natura
espressamente collegiale, come tante ce nÕerano state nel Medio Evo.
Tale ÒcriterioÓ – suapte
natura – non mostra alcuna legittimitˆ nŽ fondatezza per la
realtˆ e vita ecclesiale: esso, infatti, fu dato
– originariamente – come Norma dallÕImperatore Giustiniano, in ambito puramente
ÒprivatisticoÓ, per gestire la Tutela o Curatela congiunta verso un unico
pupillo, senza alcuna pertinenza, nŽ possibili ÒfondamentiÓ a livello
ecclesiologico. Le questioni espressamente ecclesiali infatti, poichŽ non
riguardano lÕamministrazione di patrimoni (Çubi
non divisa est administratioÈ), non si pongono Çsingulis pro suis partibus vel regionibusÈ ma uti in unum, poichŽ ÒunicaÓ � la Ecclesia Christi. NŽ si giustifica in alcun modo lÕassunzione
postuma di tale criterio di formazione della volontˆ collegiale quale principio
ecclesiologico per il semplice Òfatto circostanzialeÓ (per quanto reiterato nei
secoli) di essere stato utilizzato ed invocato nella gestione di molte Universitates bonorum di natura ecclesiastica,
sebbene non sempre espressamente ÒecclesialeÓ. Nei vari Collegia patrimoniali/beneficiali, infatti (= Capitoli,
Collegiate, ecc.) sia ecclesiastici che laicali, si trattava della gestione di
veri e propri Òcondom“ni indivisiÓ (= non
divisa est administratio) di natura patrimoniale, amministrati
collegialmente dal loro unico proprietario e titolare: il Collegium, in cui si creava e gestiva la voluntas di tali Universitates,
sia reali che personali. Una regula
che, di fatto, aveva come unico esito concreto lÕunanimitˆ: Òab omnibus adprobari debetÓ in quanto in
tali ambiti la ÒmaggioranzaÓ non pu˜ prevaricare sul singolo che non sia
disposto a realizzare quanto di sua spettanza o competenza (p.es.: la vendita
della propria ÒquotaÓ di partecipazione al condominio indiviso, oppure la
rinuncia alla propria percentuale di rendite patrimoniali).
La questione risalta ancora maggiormente dal punto di vista
ecclesiologico se (e quanto) si considera che – in
realtˆ – il vocabolario della ÒcollegialitˆÓ (episcopale in primis) risulta a tutti gli effetti
di recentissima (ri-)adozione, ma soprattutto consapevolezza, dopo che per
circa tredici secoli (da Nicea a Trento) gli stessi Concili avevano radunato
non tanto la Ecclesia ma la Christianitas, vedendo presenti ed
operanti pi� le Nationes (= Partes Imperii nei primi 4 secoli) che
le Ecclesi¾. Non di meno lÕartifizio
letterario della Òcollegialitˆ affettivaÓ, che dallÕanno 1985 presidia il campo
di gioco, ha contribuito a mantenere a distanza
di sicurezza qualunque elemento e forma di collegialitˆ ÒeffettivaÓ non
tanto ecclesiale ma anche soltanto episcopale. Elementi tutti che rendono il
principio legale giustinianeo sempre meno probabile quale plausibile assioma
ecclesiologico, esigendo a tuttÕoggi quella che lÕEditoriale di Concilium del 1965 chiam˜
Òde-giuridizzazione della TeologiaÓ.
3.4
Consultare, consigliare e missione ecclesiale
Gli elementi, fattori e ruoli ecclesiologici ed istituzionali sin
qui posti in evidenza al loro stato attuale di configurazione e funzionalitˆ
non vanno tuttavia assolutizzati come se esprimessero – o potessero
esprimere – lÕintera realtˆ ecclesiale ed ecclesiologica. Va infatti
considerato con attenzione e cautela che lÕambito di riferimento pi�
espressamente giuridico a cui si � fatto riferimento – e a cui
ordinariamente ci si riferisce quando si tratta questo genere di
tematiche – non coincide con lÕEcclesia
come tale e nel suo insieme, ma soltanto con alcune componenti ed espressioni del munus Ecclesi¾ regendi: quello, appunto, delle decisioni
espressamente connesse alla ÒguidaÓ della Chiesa, il suo ÒgovernoÓ.
Una specificazione di questo tipo non � pleonastica poichŽ
presuppone un netto cambio di prospettiva ecclesiologica rispetto a quella
tradizionale calcificatasi nel Diritto canonico classico e novum di stampo cristocentrico, consacrata dalle Assise tridentina
e protovaticana. Se, infatti, la Ecclesia
tota rispecchia – e deve rispecchiare, quasi in una seconda
incarnazione – il Christus
totus, allora qualunque sua caratteristica e funzionalitˆ non potrˆ che
essere monolitica e totalizzanteÉ In tal modo lÕirriducibile verticalitˆ del munus sanctificandi (espressione tipica
della c.d. potestas Ordinis) si
trasforma inevitabilmente in gerarchicitˆ
totale a qualunque livello ed in ogni campo. Se, invece, la Ecclesia corpus Christi Capitis �
abitata ed animata dallo Spirito santo (secondo lÕinsegnamento del Vaticano II
in continuitˆ con la Teologia neotestamentaria), ogni carisma e ministero ha
una propria parte irrinunciabile allÕinterno della sinfonia comune, sia della
vita cristiana che della c.d. Pastorale, alla quale il governo ecclesiale
sÕindirizza, di per sŽ, non con funzione ÒcostitutivaÓ ma di supporto ed
armonizzazione delle molteplici ÒrisorseÓ che lo Spirito distribuisce tra i
fedeli per lÕefficacia della missione ecclesiale.