a) Per quanto concerne la ÒpersonaÓ � ormai necessario caducare definitivamente la definizione boeziana che ha supportato tutto il millenario ciclo scolastico per assumere invece ci˜ che la componente sana della Modernitˆ ha saputo proporci in modo meno anonimo ed individualistico soprattutto nel Novecento. Parlando di persona, pertanto, si farˆ riferimento innanzitutto non ad una Òrationalis natur¾ individua substantiaÓ ma ad un soggetto spirituale intenzionale potenzialmente autocosciente, conoscente e relazionale, in grado di rapportarsi con altri ÒsoggettiÓ e con la ÒrealtˆÓ, con capacitˆ creativa e di modifica della realtˆ circostante. Un concetto – sintetico e complesso – che pare oggi poco discutibile, indipendentemente dallÕambito di riflessione allÕinterno del quale lo si utilizzi (compreso quello teologico).
b) Per quanto riguarda i ÒdirittiÓ (= rights) si permetta di segnalarne giˆ in via preliminare la sempre pi� difficile concettualizzazione sostanziale, rispetto ad un crescendo vorticoso della loro mera funzionalizzazione, tanto che si parla oggi di Òdiritto alla felicitˆÓ (che rende possibile aspirare allÕeliminazione anche fisica delle frustrazioni esistenziali, fino alla stessa eutanasia etero-richiesta), di Òdiritto al lavoroÓ (quasi che fosse la Legge a doverlo creare ed assegnare, come fu nei regimi socialisti) o anche di Òdiritti della naturaÓ (come apparso in una recente raccolta di fondi fiscalmente incentivata in Italia). Di tuttÕaltro valore, ma in realtˆ di altrettanta labilitˆ concettuale sotto il profilo espressamente giuridico, il c.d. diritto al cibo tornato alla ribalta nei mesi passati attraverso lÕoccasione dellÕExpo di Milano 2015.
A proposito di ÒdirittiÓ (= rights) non si pu˜ neppure ignorare in sede concettuale come, ad oggi, nessuno sia davvero in grado di spiegare di cosa concretamente si tratti e – soprattutto – chi sia eventualmente tenuto a garantire il soddisfacimento di tali ÒdirittiÓ (= rights). Senza considerare, inoltre, che il semplice riferimento a diritti (= rights) tout-court non li individua ancora a sufficienza nella loro ÒidentitˆÓ (= id est) e consistenza, evidenziando la irriducibilitˆ sostanziale, p.es., tra Òdiritti soggettiviÓ e Òdiritti fondamentaliÓ (come vengono chiamati sia in dottrina che in varie Legislazioni), senza trascurare neppure lÕulteriore distinzione – non simmetrica – tra Òdiritti individualiÓ e Òdiritti socialiÓ, cui sono diversamente sensibili le impostazioni di stampo liberale o socialista o popolare. Non di meno risulta ben difficile parlare di ÒdirittiÓ (= rights) ove non esista un ÒDirittoÓ (= Law), inteso come ÒOrdinamento giuridicoÓ che ne costituisca la stessa possibilitˆ di esistenza in quanto ÒsistemaÓ per la loro ÒtutelaÓ concreta. Ci˜ basta a dover assegnare ai diritti (= rights) una collocazione ontologica – o almeno assiologica – inferiore alla persona (oltre che alle stesse Istituzioni – v. infra) e alla sua dignitˆ, di cui sono solo una parzialissima ÒtutelaÓ e non – invece – una ÒespressioneÓ, come spesso si vorrebbe far credere (v. infra).
c) Il riferimento alla ÒIstituzioneÓ comporta la necessaria consapevolezza che si tratta di una realtˆ mai originaria – che si possa cio� rinvenire Òlˆ fuori, nel mondoÓ, comÕ� invece per la persona – ma sempre funzionale, creata cio� dagli uomini, anche senza unÕespressa volontˆ di tale esito. Una creazione che semplifica la vita quotidiana fissandone specifiche operativitˆ, sia che si consideri la lingua (come idioma) sia che si consideri il ÒServizio Sanitario NazionaleÓ o qualunque altra realtˆ istituzionale. Alle Istituzioni appartiene anche il Diritto (= Law) come orizzonte stabile di possibilitˆ di esistenza, prima che di esercizio, dei diritti (= rights) giˆ accennati. Ovvio pertanto che anche il livello di Ògerarchia ontologica/assiologicaÓ delle Istituzioni sia inferiore alla persona, visto che sono le persone a creare le Istituzioni (tra cui i Òdiritti/rightsÓ).
d) Il concetto pi� difficile da esplicitare in questa sede � quello di ÒdignitˆÓ, sia a causa del suo scarso uso nel linguaggio quotidiano attuale, sia a causa della sua difficile circoscrittibilitˆ. é un termine Òdi altri tempiÓ che fa riferimento non al linguaggio del ÒvaloreÓ, sempre in qualche modo comparativo (= le cose valgono di pi� o di meno le une rispetto alle altre), ma al linguaggio pi� profondamente ontologico: ci˜ che � ÒdegnoÓÉ senza possibili comparabilitˆ. Si tratta di una ÒcaratteristicaÓ: di qualcosa di predicabile, per qualche ÒrealtˆÓ e quindi riferibile direttamente anche alla persona. Proprio la dignitˆ � stata scelta dal linguaggio magisteriale della Chiesa cattolica, soprattutto del Concilio Vaticano II, per riferirsi alla persona quando se ne voglia mettere in risalto tutta la grandezza ed il valore intangibile.
2. LÕapproccio giuridico 2.1 LÕorizzonte di comprensione Per il giurista ÒteoricoÓ i quattro termini (= diritti, dignitˆ, persona, Istituzioni) non si pongono sullo stesso piano poichŽ la sua competenza ed interesse sono focalizzati principalmente su ÒdirittiÓ ed ÒIstituzioniÓÉ ed �, forse, questo il motivo del suo coinvolgimento nella trattazione di tematiche cos“ complesse: un coinvolgimento che � necessario a chi tratta di ÒpersonaÓ e sua ÒdignitˆÓ per non cadere – o almeno scivolare – in pericolose precomprensioni e luoghi comuni che, senza rendersene pienamente conto, finiscono per trasformarsi poi in vere e proprie Òdeleghe in biancoÓ a quanto si va realizzando – soprattutto oggi – in campo giuridico. Questo, infatti, � quello che sta accadendo proprio ai nostri giorni attraverso il ÒtrasferimentoÓ al Legislatore (civile) della maggior parte delle questioni ÒeticheÓ che coinvolgono le societˆ civili occidentali: inizio e fine vita, sessualitˆ, Matrimonio e famiglia. LÕapproccio giuridico ÒfondamentaleÓ – o se si vuole: pre-normativo – � tanto pi� necessario in questi anni in cui, dopo la ÒcrisiÓ antinormativistica ed antiregolamentare del Sessantotto (una crisi che fu, in realtˆ, anti-autoritaria e non espressamente anti-giuridica anche se – in ossequio al Positivismo a cui era stata formata quella generazione – identific˜ le Norme con lÕAutoritˆ), le Òsocietˆ civiliÓ del mondo occidentale si stanno spostando velocemente proprio verso Òsistemi regolamentari e normativiÓ di crescente invasivitˆ della vita non tanto ÒprivataÓ quanto, pi� gravemente, ÒpersonaleÓ: un fenomeno interessantissimo per chi si occupa di tematiche di Òdottrina socialeÓ, dovendosi tenere alta lÕattenzione rispetto al monito – quanto mai profetico – di ÒGaudium et SpesÓ 75: Çsi guardino i cittadini singolarmente o in gruppo, dallÕattribuire troppo potere allÕAutoritˆ pubblica, nŽ chiedano inopportunamente ad essa eccessivi vantaggi, col rischio di diminuire cos“ la responsabilitˆ delle persone, delle famiglie e dei gruppi socialiÈ. ÒVantaggiÓ furono chiamati in quella sede quelli che, senza molti dubbi, possiamo chiamare oggi ÒdirittiÓ (= rights) individuali! La questione � di grande interesse per la riflessione cattolica sul ÒsocialeÓ poichŽ siamo pienamente parte – per quanto minoritaria – di un processo in cui il ÒmoraleÓ – divenuto ÒmoralisticoÓ lungo tutto lÕOttocento non solo ÒcattolicoÓ (si pensi infatti al mondo vittoriano inglese e al puritanesimo nord-americano) – ha ormai lasciato campo aperto al ÒlegaleÓ, dopo che anche lÕÒeticoÓ � stato attribuito con certezza al campo di competenza dello Stato: basti pensare ad Hegel, fino a Lenin, Hitler et alii. Si tratta di una ÒsituazioneÓ che deve essere stigmatizzata con chiarezza per poter almeno tentare di difendersi dalle sue maggiori espressioni e conseguenze: una situazione che – per˜ – ha radici lontane qualche secolo e che devono essere riconosciute in quel magma costituito dallÕUmanesimo razionalista che port˜ a concepire il Diritto come realtˆ auto-noma, antropo-referenziale ed auto-poietica quando lÕÒetsi Deus non dareturÓ di Ugo Grozio (1583-1645) divenne il principio unico della civiltˆ europea moderna, che proprio in esso trov˜ il nuovo fulcro del proprio movimento e ne fece uno dei propri principali ÒutensiliÓ. In proposito non pare enfatico nŽ irrealistico affermare che quanto nelle societˆ europea antica e medioevale costitu“ il campo di referenza della ÒreligioÓ pass˜ progressivamente al ÒDirittoÓ lungo la Modernitˆ, trasferendo al Diritto stesso le ÒpotenzialitˆÓ e ÒfunzionalitˆÓ precedentemente fondate e gestite in modo ÒreligiosoÓ, facendo dello ÒIusÓ la nuova ÒreligioÓ capace di – e necessaria per – unificare il ÒpopoloÓ. Una religio con propri Pontifices (= i Legislatori) e sacerdotes (= i Giudici), e propri riti: basti qui alludere allÕelemento ÒritualeÓ (di fatto: ÒliturgicoÓ) che la pratica forense ha mantenuto a tuttÕoggi (per cui: i Processi si ÒcelebranoÓ, vestendo appositi ÒparamentiÓ che indicano i ruoli di coloro che operano ÒdavantiÓ e Òper tuttiÓ). Un ÒmovimentoÓ che, trasferendo da Dio al popolo (identificato da oltre due secoli con lo Stato) la ÒfonteÓ della comportamentalitˆ ÒlecitaÓ, ha portato allÕattuale situazione di moltiplicazione sia delle Istituzioni che dei diritti (= rights) che esse stesse devono ÒgarantireÓ a ciascun singolo individuo: si pensi, in merito, alle Istituzioni comunitarie (europee) e ai loro rapporti ÒcostitutiviÓ coi Òdiritti fondamentaliÓ dei cittadini europei che esse stesse di fatto impongono agli Stati. 2.2 I diritti LÕuso del plurale ÒdirittiÓ (= rights) � quanto mai appropriato in questa circostanza – come lo sarebbe, non di meno, in tutte le circostanze di questo genere – poichŽ permette di non scivolare inconsapevolmente nella ÒcloudÓ del ÒDirittoÓ come tale che porterebbe immediatamente a discorrere di altro, focalizzando lÕattenzione in uno ÒspazioÓ che potrebbe anchÕessere del tutto privo di presenze umaneÉ Quanti discorsi sul ÒDirittoÓ in sŽ e per sŽ, infatti, prescindono completamente dalla persona, rimanendo del tutto ultra-fisici. Il ricorso al plurale (= rights) permette inoltre di evitare – e, pi� ancora, di smascherare – molte mistificazioni ideologiche. Se si chiedesse infatti, per strada, alla gente se ritiene che nella nostra societˆ ci sia pi� bisogno di ÒDirittoÓ o di ÒdirittiÓ, la risposta sarebbe immediata e palese: diritti! Sempre solo ÒdirittiÓ, poichŽ il Diritto (identificato con la Norma, la Legge) limita, opprimeÉ mentre i diritti (identificati con le pretese individuali) liberano! Non di meno: il Diritto � il massimo dellÕimpersonale, del teorico, del disincarnatoÉ mentre i diritti sono sempre Òi mieiÓ: il massimo del sensibile e concreto. Per di pi�: anche il rapporto tra Diritto e diritti � assolutamente ambiguo ed irrisolto in campo giuridico generale poichŽ sia la storia che lÕattualitˆ sono profondamente segnate da due modi fondamentali di vivere ÒgiuridicamenteÓ; due modi basati proprio sulla prevalenza dellÕuno o dellÕaltro fattore: i diritti (= rights) nel common Law, il Diritto (= la Legge) nel civil Law. A questi primi spunti � necessario far seguire ora qualche ulteriore considerazione in termini proprio di ÒdirittiÓ (= rights), mantenendo sullo sfondo sia la persona che la sua dignitˆ, poichŽ ad esse andranno poi rapportati. Le Istituzioni, per contro, non fanno espressamente parte di questo ÒgiocoÓ proprio in ragione della loro mera strumentalitˆ al miglior vivere umano. a) La prima considerazione riguarda i diritti (= rights) come semplici Òmarcatori formalizzatiÓ del buon funzionamento delle dinamiche socio-antropologiche di base. Sono veri e propri ÒcriteriÓ ex-post (e non Òprinc“piÓ ex-ante; ÒtrascendentaliÓ) in base a cui valutare (e non ancora giudicare) lo stato di ottimalitˆ – o la sua carenza o assenza – delle relazioni socio-antropologiche: alla stregua dei ÒparametriÓ delle analisi cliniche. I trigliceridi non ÒsonoÓ nŽ il fegato nŽ la sua fisiologia, in modo tale che li si possa reciprocamente scambiare; sono tuttavia uno dei marcatori ormai condivisi (e per questo ÒformalizzatiÓ) del corretto funzionamento dellÕapparato epatico stesso.- Si potrebbe anche pensare ai diritti (= rights) come rappresentazioni bidimensionali di realtˆ di per sŽ almeno tri-dimensionali: danno una Òcerta ideaÓ, che ha delle connessioni reali ma non ÒsonoÓ la realtˆ indicata.
- Altra immagine di qualche efficacia evocativa � la partitura musicale di una sinfonia: cÕ� una bella differenza tra il leggere (o suonare) tutte le parti dei diversi strumenti ed ascoltare lÕesecuzione del pezzo allÕinterno del quale ogni strumento costituisce solo una delle componenti... che, per di pi�, non pu˜ essere scambiata con un altro strumento, a maggior ragione se di famiglia differente: una partitura per archi o per ottoni non si pu˜ scambiare con quella per pianoforte.
- Anche gli esempi a noi pi� prossimi, quotidiani per molti, della musica o delle immagini in formato digitale che costipano i nostri telefonini non sono altro che riduzioni ed enfasi puramente utilitaristiche della musica stessa o della fotografia. Nella c.d. digitalizzazione musicale o fotografica (= i c.d. MP3 o JPG), infatti, � molto pi� quello che si toglie alla realtˆ di quello che si mantiene, per potersene giovare con immediatezza.
Cos“ sono i diritti (= rights) rispetto alla realtˆ umana e, molto maggiormente, rispetto alla persona e alla sua dignitˆ: semplificazioni funzionali, utilitaristiche, a vantaggio non tanto dellÕindividuo come tale ma del suo vivere sociale. b) Altro elemento di cui tener conto � quello che riguarda la funzione – e correlata identitˆ – essenzialmente riparativa e non costitutiva dei diritti (= rights) rispetto al vivere umano. Non si tratta qui, semplicemente, [a] di ricordare in modo nostalgico come nel Diritto romano le Actiones abbiano preceduto gli iura e neppure [b] dÕinvocare il principio, ancora attivo in common Law, secondo cui Òremedies precede rightsÓ: cose vere, ma teoriche. Occorre, invece, considerare come il prendere corpo e ÒnomeÓ dei diritti (= rights) sia sempre conseguenza del reiterato fallimento relazionale tra le persone (e/o le loro cose) e questo sia in campo sociale che politico. é in tale contesto infatti – e solo in esso! – che i diritti (= rights) nella loro gestione replicante diventano il Diritto (= Law) che, per˜, � una ÒIstituzioneÓ volontaria. LÕesempio pi� palese in merito � quello del rapporto tra Òvita di famigliaÓ e ÒDiritto di famigliaÓ: indubbiamente cÕ� riconducibilitˆ almeno in ragione della trattazione di elementi comuni, ma � pensabile che la famiglia come tale sia descrivibile – o, addirittura, costruibile – attraverso il Diritto di famiglia? E qual � la riconducibilitˆ dei reali elementi di vita familiare ai diritti (= rights) sanciti a favore delle varie ÒpartiÓ attraverso il Diritto (= Law) di famiglia stesso? Non � forse vero che in questo caso il Diritto di famiglia (= Law), inteso come ÒsistemaÓ dei diritti individuali (= rights) connessi ai rapporti familiari, � e potrebbe essere solo riparativo e non costitutivo? Cosa dire, poi, del Diritto (= Law) dei minori allÕinterno di questo contesto? Sia qui permesso un affondo in tale materia: cosa significa concretamente un ÒdirittoÓ alla genitorialitˆ per gli adulti, come quello che viene dedotto dalla Sentenza della Corte Costituzionale Italiana, rispetto al mero ÒinteresseÓ, per quanto ÒsuperioreÓ, del minore? Un problema che non pu˜ evitarne altri ben pi� radicali: ÒqualiÓ figliÉ e ÒqualiÓ genitori? Non di meno: in che modo un diritto alla genitorialitˆ pu˜ essere ragionevolmente ÒdedottoÓ dal pi� ampio – e fondamentale – Òdiritto alla saluteÓ? Considerando anche – se si vuole – che non è, per˜, un diritto nascere sani. c) CÕ� poi il grave problema dellÕIdealismo europeo continentale che ha plasmato – per non dire Òri-fondatoÓ – la cultura europea di cui ancor oggi noi stessi siamo ÒespressioneÓ. Un Idealismo che ha fatto del ÒDirittoÓ (= Law) una delle dimensioni portanti della realtˆ: si pensi solo allÕuso kantiano dellÕespressione Òdi dirittoÓ contrapposta a Òdi fattoÓ, esprimendo proprio col ÒDirittoÓ la dimensione trascendentale della realtˆÉ quella assoluta, data a priori ed irraggiungibile per lÕumanitˆ! Un disastro concettuale assoluto, derivato in buona parte dal Giusnaturalismo universalizzante (= idealistico) dei secoli precedenti che aveva giˆ costruito sulle basi di Grozio quellÕorizzonte di pensiero che, semplicemente, Kant (1724-1804) si cur˜ di scindere tra ÒnoumenoÓ (= ci˜ che � Òdi DirittoÓ: il trascendentale) e ÒfenomenoÓ (= ci˜ che � Òdi fattoÓ: il categoriale), ponendo cos“ le basi per il successivo – ed ancora attuale – approdo allo Stato etico. Proprio, per˜, lÕeticitˆ dello Stato costituisce ancora oggi il presupposto (inconfessabile dopo Nazi-fascismo e Socialismi reali) del rapporto tra ÒdirittiÓ (= rights) e ÒDirittoÓ (= Law) che fonda lÕattuale vivere giuridico del mondo occidentale. Non � certo sufficiente una Costituzione Òdemo-craticaÓ per ripartire/diluire tra tutti i cittadini una tale responsabilitˆ ÒeticaÓ. Questo, per˜, � il problema capitale della ÒlegittimazioneÓ delle Istituzioni (tra cui il Diritto) cui si darˆ attenzione pi� oltre. d) Ultima considerazione generale, derivante in realtˆ da quanto sin qui illustrato: il termine ÒdirittiÓ (= rights) – e lÕuso singolare di ciascuno di essi – � stato utilizzato nel Novecento (e continua) per fondare e garantire elementi (o brandelli) di realtˆ socio-antropologica ritenuti individualmente irrinunciabili e meritevoli di necessaria tutela istituzionale. A partire dalla metˆ del XX sec., cio�, � sembrato (inconsapevolmente) a molti che qualificare come ÒdirittiÓ (= rights) un certo numero di attivitˆ (= espressione, opinione, stampa, associazione, circolazioneÉ) potesse garantirne – kantianamente (sic) – non solo la stabilitˆ e la tenuta allÕinterno dello spazio socio-antropologico originario, ma anche giustificarne la ÒesportabilitˆÓ e la ÒmisurazioneÓ allÕinterno di orizzonti socio-antropologici (e politici) di assoluta diversitˆ. é palese in questa prospettiva lÕutilizzo strumentale dei Òdiritti umaniÓ posto in atto nel dopo-guerra dal mondo occidentale prima verso lÕURSS, poi verso la Cina, Cuba, le varie dittature in giro per il mondo, facendone spesso la ÒcondizioneÓ per intraprendere determinati tipi di relazioni soprattutto politiche. Sotto altro profilo, ma entro gli stessi presupposti sostanziali (ed ideologici), andrebbero analizzate altre realtˆ spacciate per ÒgiuridicheÓ quali, p.es., il Òdiritto di satiraÓ (fino allÕingiuria!) ÒspremutoÓ dallÕindubitabile diritto di opinione o di espressione. 2.3 Le Istituzioni Come giˆ per i diritti (= rights), cos“ anche per le Istituzioni non sarˆ possibile – nŽ opportuno – in questa sede andare al di lˆ di alcune consapevolezze e considerazioni tanto parziali quanto, per˜, significative per la tematica in esame.a) Come giˆ accennato, si tratta prima di tutto di dare la giusta considerazione alla natura espressamente ÒumanaÓ delle Istituzioni: di tutte le Istituzioni come tali, senza che lÕuso improprio della terminologia in alcuni specifici ambiti – come quello teologico o canonistico, in cui si parla anche di Òistituzione divinaÓ – possa porre in ombra la realtˆ. Le Istituzioni sono un prodotto umano, qualcosa che origina dalla socialitˆ del vivere e proprio questÕorigine antropologica ne mette in risalto la ÒnaturaÓ espressamente funzionale a livello sociale. Sia, infatti, che si tratti di Istituzioni ÒspontaneeÓ e non intenzionali (come la lingua, il clan, il popolo), sia che si tratti di Istituzioni ÒfondativeÓ sorte, cio�, secondo la volontˆ ed intenzione di qualcuno (Associazioni, Fondazioni, Confessioni religioseÉ), esse servono sempre a semplificare il vivere umano sociale offrendo sostegno e stabilitˆ a singoli e gruppi. Si potrebbe paragonarle a veri e propri Òutensili socialiÓ: strumenti costruiti per facilitare operazioni ripetitive in ambito relazionale. LÕindividuo isolato ed il piccolo gruppo retto da rapporti ÒprimariÓ e diretti (sotto il profilo sociologico) non ÒconosconoÓ nŽ ÒcreanoÓ IstituzioniÉ Sono, al contrario, i gruppi strutturalmente caratterizzati dallÕanonima terzietˆ degli individui e, in qualche modo, indipendenti dallÕidentitˆ del singolo (rapporti secondari e indiretti) a generare ÒruoliÓ e ÒfunzioniÓ che rimangano stabili al di lˆ di qualunque ÒterzoÓ (= sconosciuto) li eserciti, ponendo in ci˜ lÕattenzione sul ruolo e la funzione anzichŽ sullÕindividuo che li esercita.
In tale prospettiva si � giˆ accennato come alle Istituzioni appartenga anche il Diritto come ÒOrdinamentoÓÉ anzi, secondo lÕinsegnamento di Santi Romano e Paolo Grossi, il Diritto � prima di tutto ed essenzialmente ÒIstituzione/ordinamentoÓ; solo a livelli successivi entrano in gioco i Òdiritti/rightsÓ, le Norme e le Leggi propriamente dette (Law).
b) La seconda consapevolezza che occorre sollecitare in questa sede riguarda la progressivitˆ e durata delle Istituzioni; esse infatti possono originare in momenti specifici della storia o vita umana e prolungare nel tempo la loro attivitˆ ed efficacia, giungendo ad ÒoccupareÓ veri e propri ÒspaziÓ antropologici e sociali, finendo addirittura per prescindere completamente dalle circostanze iniziali e presentandosi come potenziali Ònuovi iniziÓ di altre realtˆ istituzionali di maggior complessitˆ. Si pensi agli Stati contemporanei rispetto a quelli ottocenteschi ed a quelli moderni; per lÕEuropa si pensi, poi, alle diverse ÒUnioniÓ create dal dopo-guerra fino allÕattuale Unione Europea.
Per comprendere la dinamica di nascita e stabilizzazione istituzionale potrebbe giovare il pensare alle costruzioni in cemento armato, agli antichi archi romani, alle grandi cupole realizzate dai migliori architetti della storia (Brunelleschi, Bernini, ecc.): fino al momento dellÕassestamento di tutti gli equilibri coinvolti e delle spinte delle diverse forze attive, tali opere sono state ÒsostenuteÓ da ponteggi, casseri, c�ntine, ecc. che hanno letteralmente ÒportatoÓ e ÒsostenutoÓ tali strutture non ancora giunte al proprio completamento. Quando, per˜, lÕopera � giunta a realizzazione, nulla pi� � rimasto di quanto ne ha permesso la costruzione poichŽ lÕopera realizzata basta a se stessa, � divenuta auto-portanteÉ e spesso diventa la base per ulteriori accrescimenti, come visibile negli acquedotti romani, nelle cattedrali gotiche, ecc.
c) Ne consegue unÕulteriore consapevolezza da non trascurare mai a riguardo della vita e sopravvivenza delle Istituzioni che, una volta sorte, diventano auto-nome (= regola e norma a se stesse) ed auto-poietiche (= origine del proprio mantenersi ed operare) tendendo alla replica di se stesse e divenendo spesso indipendenti anche dallÕintenzione e finalitˆ di chi le aveva poste in essereÉ giungendo fino ad influenzare e limitare chi le ha ÒcreateÓ. Si pensi, in campo giuridico, alla Costituzione di uno Stato contemporaneo, al suo essere (stata) creata da una specifica societˆ ma anche al suo creare una specifica societˆ, visto che le Leggi progressivamente in vigore continuano a ÒdipendereÓ da essa.
é una dinamica simile a ci˜ che avviene per il committente di una casa che, dopo esserci andato ad abitare, si trova condizionato nel proprio vivere da quanto lui stesso ha pensato, voluto e fatto realizzare in determinati modi. Non di meno il committente pu˜ anche giungere a vendere la casa cos“ progettata e costruita: una vendita che rende quella casa totalmente indipendente da chi lÕha voluta, pur senza nulla togliere alla casa come tale, che continuerˆ ad essere abitata da altre persone, anche con adeguato gradimento.
d) Ultimo elemento da considerare e valorizzare adeguatamente in questa sede � la ÒsoggettivitˆÓ delle Istituzioni: il fatto cio� che esse possono ÒoperareÓ sul modello delle persone, per quanto in modalitˆ spesso fittizie o solo analogiche, ma comunque ÒrealiÓ. Come le persone, anche le Istituzioni hanno una propria fisiologia, assorbono e producono risorse, entrano in contatto con gli altri ÒsoggettiÓ dello spazio sociale di appartenenza, assumono iniziative, condizionano la volontˆ e le attivitˆ degli altri partecipantiÉ producono regole dÕazione e cercano di tutelarle.
Non di meno il loro essere ÒposteÓ a livelli ÒsuperioriÓ rispetto alle singole persone ne fa obbligati punti di riferimento sia di promozione che di repressione anche delle relazioni e condotte personali, mostrandole come Òreferenti stabiliÓ sia dei significati che della comportamentalitˆ umana, come avviene in modo del tutto specifico con le Norme morali e giuridiche.
Questa soggettivitˆ, tuttavia, dota le Istituzioni di una consistenza, un rilievo e unÕimportanza ben superiori a quelli attribuibili, p.es., ai diritti (= rights), sollecitando il giurista a considerarle – lungi tuttavia da ogni assimilazione o identificazione – entro gli stessi parametri e criteri funzionali ed operativi utilizzati per le personeÉ non senza il rischio, sempre attivo, di imprigionare le persone al loro interno.
2.4 Diritti e Istituzioni Gli elementi di consapevolezza sin qui illustrati circa diritti (= rights) ed Istituzioni hanno messo in luce la non immediatezza del legame (che potrebbe o dovrebbe intercorrere) tra gli uni e le altre: un legame difficile da individuare a livello ÒeziologicoÓ e tanto pi� ÒcausaleÓ, un legame che merita pertanto ulteriore esplorazione per poter essere adeguatamente delineato, soprattutto in funzione del tema pi� generale indicato dal titolo sia di questa relazione sia dellÕEvento che la ospita. LÕelemento cardine da considerare in questa sede � la non immeditata riconducibilitˆ dei diritti individualistici (= rights) al Diritto come Ordinamento/Istituzione (= Law). La natura e funzione riparativa – in senso ordinatorio e pacificante –, infatti, del Diritto-Istituzione non permette di porlo al di sopra – quale fonte e scaturigine – dei diritti individualistici (= rights) intesi come pretese istituzionalmente tutelate, principalmente attraverso lo strumento giudiziale (= le Corti). Nella storia umana, infatti, e al di fuori dellÕIdealismo (anche giusnaturalistico), � innegabile che non esista ÒilÓ Diritto ma molti Ordinamenti giuridici che gestiscono a modo loro le conflittualitˆ intersoggettive interne a ciascuna societˆ, civile (= Ordinamenti di common Law) prima che politica (= Ordinamenti di civil Law). é la semplificazione del vivere sociale attraverso i processi di istituzionalizzazione che porta [1] le pretese individualistiche a diventare prima [2] ÒdirittiÓ (riconosciuti ex-post ai molti singoli che lamentano il danno loro arrecato da determinate condotte di terzi) e poi [3] ÒDirittoÓ (riconosciuto ex-ante a tutti i membri di tale comunitˆ sociale). Questa dinamica pone in risalto la relazione addirittura opposta tra diritti (= rights) e Diritto (= Law) quando si tratti del ÒparadigmaÓ normativo (= civil Law) anzichŽ di quello ÒgiudizialeÓ (= common Law). Nel paradigma giudiziale infatti (quello comunemente ricondotto al common Law e con profonde radici vetero-romanistiche) � la richiesta di giustizia che viene istituzionalizzata attraverso lÕintervento giudicante e riceve cos“ la sua risposta pubblicamente formalizzata (= istituzionale); al contrario, nel paradigma normativo (quello di civil Law – ma ormai anche quello europeo comunitario, per quanto non in forme tecnicamente ÒlegislativeÓ –) � la Norma istituzionalizzata che fonda e motiva la richiesta prima sociale e poi giudiziale di quanto Òspetta per LeggeÓ a ciascun singolo, cosicchŽ al Giudice (non penale) non si chiede di riconoscere e riparare il danno subito ma di attribuire quanto previsto dalla Legge, giungendo fino a considerare come ÒdannoÓ la mancata attribuzione o il mancato conseguimento di un qualunque vantaggio Òspettante per LeggeÓ. In questa prospettiva il momento attuale si mostra di assoluta feconditˆ allÕinterno del mondo europeo a causa del sovrapporsi e coimplicarsi delle due dinamiche (giudiziale e normativa) che sta caratterizzando lÕevoluzione del Diritto comunitario (europeo). é infatti in gran parte lÕattivitˆ delle diverse ÒCorti europeeÓ che muove in modo nuovo i precedenti paradigmi, contaminandoli progressivamente. I ÒCasiÓ – e non pi� le ÒCauseÓ – decisi dalle Corti dellÕUnione applicando Òprinc“piÓ pi� che vere Norme ricadono infatti sulle Legislazioni nazionali finendo per sottometterle al Giudice che, in tal modo, prevale sul Legislatore. Questa prima fase del ÒmovimentoÓ � tipica del common Law, ad essa succede per˜ una seconda fase, tipica del civil Law, che comporta la modifica o addirittura lÕincremento della Legislazione statale, con effetti anche sugli Ordinamenti di common Law che stanno progressivamente regolamentando – attraverso vari ÒActÓ – un numero crescente di materie storicamente gestite attraverso il ÒDiritto comuneÓ coi suoi Òprinc“piÓ e ÒprecedentiÓ. La presa dÕatto ormai diffusa a livello politico (prima che sociale) di questo andamento di istituzionalizzazione dei diritti individualistici (= rights), insieme col ÒdogmaÓ tardo-moderno della sovranitˆ popolare che si esprime attraverso lÕattivitˆ legislativa parlamentare, hanno ormai consolidato una mentalitˆ – di assoluta efficacia funzionale – in grado di ÒtrasformareÓ le pretese individuali (= claims) in richieste di ÒdirittiÓ individualistici (= rights) che il Diritto (= Law) trasformerˆ poi in opportunitˆ – quando non addirittura veri ÒpatrimoniÓ – generali, garantendone cos“ la tutela generalizzata a priori rispetto ad ogni singola comportamentalitˆ. Inutile, a questo punto, nascondersi la perfetta equivalenza funzionale di questo processo rispetto a quello ÒnomopoieticoÓ tradizionale in cui lÕa priori – naturale o religioso – presiedeva alla formazione dello strato ÒeticoÓ da cui si dipartivano poi Morale e Diritto, incaricate di sovrintendere alla comportamentalitˆ concreta (individuale e sociale) di ciascun soggetto. Non di meno, somma garanzia e grembo fecondo di tutto ci˜ sono sempre state le (supreme) Istituzioni, senza delle quali nulla pu˜ esser pi� realizzato; dovendosi porre tra queste anche – e prima di tutto, dal punto di vista cronologico – quelle ÒreligioseÓ, cui oggi sono subentrate quelle ÒsocialiÓ e ÒpoliticheÓÉ senza poter trascurare lÕattuale dipendenza di entrambe da quelle ÒeconomicheÓ. Ed � proprio al ruolo ÒdeonticoÓ (o ÒcomportamentaleÓ) delle Istituzioni socio-politiche che occorre riconoscere oggi unÕimportanza decisiva in luogo di quella tradizionalmente ricoperta dalle Istituzioni religiose. Sono esse, infatti, a svolgere in modo pressochŽ universale lÕattivitˆ ÒeticaÓ di base, poichŽ � ormai il Diritto (= Law) a ÒgiustificareÓ la condotta del singolo, tutelandola e garantendola anche contro il resto della collettivitˆ (= right), secondo quella dinamica che presiede dalle radici quasi ogni condotta esteriore di qualunque soggetto in societate: cio� la ÒlegittimazioneÓ. Per comprendere che cosa stia realmente accadendo in questÕambito ai nostri giorni necessario considerare che, per quanto i meccanismi e le dinamiche dellÕambito deontico (= etico, morale, giuridico) siano estremamente articolati, in realtˆ le loro logiche conclusivamente ÒoperativeÓ risultano piuttosto elementari, finendo per ridurre pressochŽ ogni circostanza o problematica comportamentale ad unÕunica ÒsogliaÓ di accesso o recesso: il Ònon vietatoÓ, o comunque permesso. La cosa, dÕaltra parte, � facilmente comprensibile considerando che, alla fin fine, ci˜ che realmente interessa a qualunque soggetto � lÕassenza dÕinterventi sanzionatori negativi nei suoi confronti. Dove infatti non esiste ÒritorsioneÓ, lÕuomo contemporaneo � ormai propenso a scorgere una sostanziale ÒneutralitˆÓ operativa o comportamentale. In effetti: quando lÕunica vera attenzione e preoccupazione consiste – comÕ� oggi – nel non subire Òeffetti negativiÓ dal proprio comportamento, poco importa la ÒnaturaÓ o la ÒqualitˆÓ intrinseca della condotta o il motivo della sua non onerositˆ. Ne deriva che un ÒdivietoÓ � tale solo se concorde tra tutti gli operatori regolamentari presentiÉ quando, invece, anche uno solo di essi risulta permissivo, il divieto salta, perdendo la propria credibilitˆ prima che la propria cogenza. Detto in altri termini: la legittimazione comportamentale funziona come un Òsistema in pressioneÓ (si pensi alla moka del caff� o ad un motore a scoppio): se qualche elemento di tenuta ÒsfiataÓ (come si dice in linguaggio ordinario) il sistema non produce alcun effettoÉ poichŽ la ÒpressioneÓ non risulta pi� indirizzabile allo scopo prefissato. é quanto sta accadendo negli ultimi decenni man mano che lÕEtica cristiano-cattolica e quella legale-statale si allontanano sempre pi�, dopo aver incrinato la Òsanta alleanzaÓ che per secoli aveva visto sostanzialmente concordi i due principali Òoperatori regolamentariÓ europei (Chiesa e Stati), in quella che – ad ogni effetto – era soltanto una dinamica di evidente ÒrisparmioÓ di risorse da parte di entrambi. Iniziato, infatti, il nuovo flirt con lÕEconomia, lo Stato contemporaneo ha abbandonato la Religione quale alleata funzionale della propria attivitˆ per cercare di ottenere dalla nuova venuta lo stesso tipo di esiti, senza per˜ accorgersi di essere stato esso stesso giˆ ÒsedottoÓ ed asservito. LÕorizzonte comportamentale si popola cos“ di unÕinfinitˆ di condotte pretesamente ÒlibereÓ ai loro inizi e progressivamente ÒtutelateÓ, per divenire poi ÒgarantiteÓ: sono i diritti individualistici (= rights) che fungono da ÒmonetaÓ di scambio, passepartout universale, con le IstituzioniÉ soprattutto quelle pi� giovani, che hanno ancora bisogno di ÒsostegnoÓ esterno nel loro divenire ed imporsi. 3. Persona, dignitˆ e coscienza 3.1 La persona e la sua dignitˆ Con evidenza il quadro (poco lusinghiero quanto per˜ realistico) sin qui delineato per sommi capi circa il rapporto tra individui ed Istituzioni imperniato sui diritti (= rights), non ha attivato alcuna connessione nŽ con la persona, nŽ con la sua dignitˆ, mostrando – forse in modo sorprendente per qualcuno – la possibile ÒestraneitˆÓ tra i due ambiti: una estraneitˆ che pone il serio problema della propria reale esistenza e consistenza. é questo, non di meno, che rende necessaria una riflessione pi� consapevole sul secondo binomio concettuale proposto: persona e (sua) dignitˆ. Sarebbe fin troppo facile in questo contesto assumere anche soltanto qualcuna delle affermazioni monumentali di cui traboccano alcuni ambiti della dottrina (sia giuridica generale che canonica) circa il rapporto ÒontologicoÓ tra persona e Diritto: la cosa porterebbe assai lontano, rimanendo per˜ relegata al meta-empireo delle cose che – comunque – non-sonoÉ mentre le dinamiche sin qui descritte – pur sommariamente – ÒsonoÓ la realtˆ concreta in cui ci si muove oggi. Affermare, infatti, che la persona � il ÒcentroÓ o la ÒfonteÓ del Diritto non andrebbe – oggi – oltre la pura estetica. Questo, per˜, � il vero problema del Diritto (= Law) e dei diritti (= rights): la necessitˆ di aver ben chiaro ÒcosaÓ e ÒcomeÓ sia la persona cui ci si riferisce. Meglio ancora: ÒchiÓ essa sia! é la ÒfonteÓ, infatti, ad essere costitutiva di ci˜ che ne sgorga. Ed occorre essere molto chiari altrimenti – kantianamente – il Diritto (= Law), inteso attualmente come la ÒsommatoriaÓ dei diritti (= rights) tutelati, precede la persona e potrebbe addirittura giungere a ÒcostruirlaÓÉ come sempre pi� appare in campo bio-giuridico (in realtˆ: farmaceutico-economico). Purtroppo anche lÕesito concreto di questa questione risulta molto pi� semplice di quanto possa apparire (e sia apparso); bastano infatti pochi tratti a delinearloÉ in modo anche inatteso. La boeziana Òindividua substantiaÓ, una volta ÒnaturalizzataÓ da Grozio (privandola del suo costitutivo riferimento a Dio e, cristianamente, rapporto personale con lui) e rafforzata dalla volontˆ auto-identificante di Su‡rez (assumibile in proprio da ciascuno ma non ÒpartecipabileÓ, comÕera invece per la ragione tommasiana), divenuta poi il ÒcittadinoÓ della Dichiarazione del 1789 e delle varie Dichiarazioni internazionali dei ÒdirittiÓ, � oggi lÕindividuo autocentrato e desiderante che reclama diritti (= rights) e costruisce nuove Istituzioni – sempre pi� complesse (e macchinose) – che gliene ÒattribuiscanoÓ stabilmente lÕindisturbata fruizione in ambiti e territori sempre pi� ampi, anche in conseguenza di Norme di Ordinamenti giuridici (= Diritto/Law) diversi da quello di appartenenza. Si pensi alle questioni ÒanagraficheÓ connesse alla formalizzazione giuridica di rapporti non matrimoniali (secondo lÕArt. 29 della Costituzione italiana) realizzati allÕestero, ma anche alle c.d. maternitˆ surrogate e molto altro, soprattutto di origine o stretta connessione bio-medica. Interessante in merito – sotto il solo profilo giuridico (e non scientifico!) – lÕannunciato Òtrapianto di testaÓ (o – forse – di corpo?) che il prof. Canavero intende realizzare entro il 2017 in Cina su di un cittadino russo: ÒchiÓ, infatti sarˆ lÕeventuale sopravvissuto? Il precedente ÒtitolareÓ del corpo o quello della testa? La dinamica sottesa a questo ÒdesiderioÓ auto-alimentante che cresce con andamento esponenziale fabbricando sempre nuove immagini del ÒsŽÓ (non tanto lÕego psicoanalitico ma il self postmoderno) da realizzare a proprio uso e consumo si presenta, in realtˆ, come meramente ÒsommatoriaÓ e ÒaddizionaleÓ, ingorda di sempre nuove Òlegittimazioni comportamentaliÓ cui nessuno deve porre ostacoliÉ e che, anzi, dapprima devono essere non impedite (= libertˆ), poi rese possibili e tutelate (= rights) fino ad essere ÒsostenuteÓ o anche ÒincentivateÓ e imposte (= Law). Un ÒsommareÓ ed ÒaddizionareÓ, disorganico e capriccioso come la volontˆ, che ÒampliaÓ il self anzichŽ Òfar crescereÓ la persona, che usa proprio e principalmente i diritti individualistici (= rights) quali propri strumenti fondamentali. Le cronache quotidiane bastano a comprovare questa lettura volutamente critica. In tuttÕaltro orizzonte si pone, invece, la persona intesa come Òsoggetto spirituale intenzionale potenzialmente autocosciente, conoscente e relazionale, in grado di rapportarsi con altri soggetti e con la realtˆ, con capacitˆ creativa e di modifica della realtˆ circostanteÓ (v. supra), senza che tale ÒlineaÓ dÕindividuazione possa ÒdefinirlaÓ come farebbe una ÒessenzaÓ classica o una pi� recente Gestalt ma, soprattutto, senza che si possa pensare di ÒridurlaÓ ancora una volta alla definizione boeziana attraverso qualche ÒtrasposizioneÓ linguistica e pseudo-concettualeÉ anche perchŽ (dicendo che la persona � substantia e non ens) il concetto di ÒsubstantiaÓ, in realtˆ, non risolve nulla rispetto al semplice ÒenteÓ, visto che la soggettivitˆ (= lÕio – la prima persona) rimane comunque esclusa da queste impostazioni. La persona � ÒsoggettoÓ e non ÒindividuoÓ, � ÒrelazioneÓ e non ÒsostanzaÓ, si caratterizza per ÒdignitˆÓ e non per ÒrazionalitˆÓ: su questo non si pu˜ tornare indietro! Per quanto, infatti, sia vero e non possa essere radicalmente negato che (nel pensiero prima di Boezio e poi degli Scolastici) ÒindividuaÓ e ÒsubstantiaÓ significassero la indivisibilitˆ e la non-incrementabilitˆ, non di meno si rimane sempre inchiodati allÕinterno dellÕeterna ÒterzietˆÓ dellÕessere: lÕÒestÓ �, e rimane, costitutivamente una Òterza personaÓ, allo stesso modo delle ÒcoseÓ. La substantia – alla fin fine – � res, non persona! Classicamente e scolasticamente ci si trova sempre innanzi ad un ÒsŽÓ e mai ad un ÒioÓ e ad un ÒtuÓ: questo � il problema! La persona, invece, � sempre – per quanto non solo – un ÒioÓ che si auto-differenzia dalle cose e opera sulle cose. é la grande scoperta di Cartesio che finalmente riesce a distinguere tra le varie ÒresÓ una ÒresÓ particolarissima (e si accolga il boeziano ÒindividuaÓ) che prende le distanze da tutte le altre ÒresÓ (e si accolga anche la boeziana ÒsubstantiaÓ) in ragione del suo singolarissimo ed individuale ÒcogitareÓ (benvenga pure la Òrationalis naturaÓ), mentre tutte le altre ÒresÓ semplicemente si ÒestendonoÓ ad occupare la realtˆ come tale. Una ÒrealtˆÓ concreta che il linguaggio scolastico (e le sottostanti ÒcategorieÓ!) non era neppure in grado di differenziare tra uno e molti: ÒresÓ � sia plurale che singolare! Ed � proprio questa ambigua polivalenza anche grammaticale che Cartesio – a modo suo ed embrionalmente – spezza per sempre: allÕÒestÓ della realtˆ oggettuale, Cartesio pone innanzi il ÒsumÓ (che non � nŽ lÕego nŽ il self) della realtˆ soggettuale. Non divide la realtˆ, la ÒresÓ (come farˆ invece Kant, aprendo al disastro) ma la differenzia: Òres cogitansÓ e Òres extensaÓ. Non la separa, ma la individua. é cos“ che la realtˆ tutta, percepita e concepita sino a quel momento come monodimensionale, improvvisamente ÒesplodeÓ divenendo addirittura tridimensionale poichŽ alla terza persona – valida indistintamente per oggetti e soggetti – si affianca la prima persona e, inevitabilmente, la seconda, aprendo definitivamente allÕintera ÒgrammaticaÓ dellÕesistenza e dellÕesistente. Una grammatica in cui ÒunoÓ e ÒmoltiÓ (= res), persona e cosa (= sum, est) non saranno mai pi� confondibili, nŽ involontariamente (ed indebitamente) assimilabili. Una realtˆ ben pi� ampia del soggetto/individuo (= prima persona) – e per giungere qui occorreranno secoli dopo Cartesio! – e dellÕoggetto (= terza persona), una realtˆ popolata di soggetti ÒchiamatiÓ – e ÒchiamantiÓ – al reciproco riconoscimento (= seconda persona), per quanto sempre esposti allÕanonimato dellÕestraneo: il non-tu, il ÒluiÓ che spesso degrada nellÕÒessoÓ. Ed � questo – lo si permetta al giurista – il ÒluogoÓ, la ÒsedeÓ, la ÒcondizioneÓ, dei ÒdirittiÓ; quanto giˆ sollecitato a proposito del Diritto di famiglia � chiaro in merito: si chiede al Giudice il Òriconoscimento di dirittiÓ quando dalla persona non si ha pi� il Òriconoscimento del tuÓ. Si potrebbe spingere la riflessione pi� in profonditˆ considerando ulteriormente che il Diritto come tale non ha attinenze sostanziali (o costitutive) con la Òprima personaÓ (= lÕio), neppure ÒpluraleÓ (= il noi), ma sempre e solo con la Òterza personaÓ (= lui, lei, loro). Ci˜ non soltanto poichŽ, sotto il profilo teoretico, ÒIus est in tertiumÓ ma, molto maggiormente, poichŽ laddove si riesca (ancora) ad utilizzare la Òprima persona pluraleÓ, il ÒnoiÓ (= io + tu) non cÕ� alcuno spazio concreto per il Diritto. Quando, infatti, si utilizza il ÒnoiÓ ci si trova innanzi ad un unico soggetto, per quanto plurale: una condizione che, pur ÒsufficienteÓ a livello etico o anche morale, non permette per˜ nulla di sostanzialmente ÒgiuridicoÓ. La questione � chiara, poichŽ lÕentrare in scena del Diritto si profila sempre con lÕintervento – richiesto oppure no – del ÒterzoÓ davanti al quale lÕassenza di riconoscimento del ÒtuÓ dˆ luogo al passaggio dellÕintera relazione alla Òterza personaÓ: quella del Giudice (il terzo per antonomasia, impersonale ed estraneo sia ai fatti che alle parti) ma – e soprattutto – il non (pi�) riconosciuto come ÒtuÓ: lÕaltra parte. é costitutivo del Diritto quanto accade innanzi al Giudice: le parti non si rivolgono pi� lÕuna allÕaltra attraverso la Òseconda personaÓ, il ÒtuÓ, ma attraverso la mediazione relazionale del Giudice al quale ci si rivolge in Òterza personaÓ (poichŽ tale egli �!) parlandogli in Òterza personaÓ anche dellÕaltra parte (= lui, lei) con la quale non si comunica pi� direttamente (= tu). In tale prospettiva la persona non � in nessun modo una ÒrealtˆÓ (un Òente umanoÓ scrive ancora qualcuno) incrementale e additiva di caratteristiche, attivitˆ, dirittiÉ In quanto ÒsoggettoÓ � indivisibile e non ampliabile, incomprimibile e non parzializzabileÉ non esiste ÒgradualitˆÓ alcuna nellÕessere persona, nŽ alcuna ÒcondizioneÓ concreta pu˜ intaccare o ridurre tale ÒidentitˆÓ (= id est). é questo, in fondo, che si vuole indicare col concetto di ÒdignitˆÓ in tutte le situazioni in cui il discorso o il ragionamento o la valutazione o il giudizio sulla persona mostra la necessitˆ di porne in risalto il ÒnucleoÓ pi� irrinunciabile e costitutivo, al di lˆ di ogni sua possibile ÒmanifestazioneÓ fenomenica o anche solo funzionale. La questione � decisiva per lÕargomento che ci occupa, poichŽ mentre la dignitˆ � unitaria, incomprimibile e indivisibile, i diritti (= rights) invece sono sempre parziali e frammentari. 3.2 Dignitˆ e diritti (individuali) Parlare di persona in termini di dignitˆ non risulta tuttavia concludente se prima non si metta adeguatamente a fuoco cosa ÒsiaÓ e come ÒfunzioniÓ tale concetto cos“ fondamentale ed ampio giˆ da individuare, prima ancora che da ÒdefinireÓ. Si potrebbe trarre vantaggio dal paragonarla ad un altro concetto di grande ampiezza e scarsa definibilitˆ, per quanto a tutti abbastanza ÒfamiliareÓ: quello di ÒsaluteÓ. E, in effetti, anche nella dignitˆ, come nella salute, si devono fare i conti con una realtˆ concretamente percepita ma anche concretamente indivisibile ed ingestibile, alla quale non si pu˜ accedere in modo ÒanaliticoÓ e ÒpuntualeÓ se non indirettamente, tramite quegli Òindicatori formalizzatiÓ di cui si � giˆ parlato a proposito dei diritti (= rights). Una realtˆ, per di pi�, che non pu˜ in nessun modo essere ÒriassemblataÓ a partire dai suoi Òindicatori formalizzatiÓ poichŽ � necessario riconoscere che si tratta di meri ÒindicatoriÓ e non di ÒcomponentiÓ veri e propri. Se si permette lÕoggettivazione: i diritti (= rights) non sono come i componenti di un motore, cosicchŽ quando li si possieda tutti si possa letteralmente ÒcostruireÓ tale motore procedendo per semplice ÒassemblaggioÓ, come avviene in officina o, peggio, in catena di montaggio. La questione va ben oltre anche approcci troppo semplicisticamente ÒorganicisticiÓ o ÒolisticiÓ: non � questione di percepire che il ÒtuttoÓ � superiore allÕinsieme delle ÒpartiÓÉ poichŽ nel nostro caso i diritti (= rights) non sono in nessun modo le ÒpartiÓ della persona e tanto meno della sua dignitˆ! La persona non pu˜ essere ÒdisassemblataÓ in diritti (= rights) come, invece, un motore nei suoi componenti! Per questo lÕesperienza comune e costante del mondo giuridico fa continuamente prendere atto che nessun ÒcumuloÓ nŽ Òcombinato dispostoÓ di diritti (= rights) riesce mai a ÒricostruireÓ la vita di nessuno. Si pensi – ancora – al Diritto di famiglia, oppure alle tristissime vicende delle vittime di errori giudiziari, o anche alla improbabile ed ineffettiva riabilitazione di innocenti ingiustamente condannati. Occorre diventare ÒcapaciÓ – pi� che solo ÒdispostiÓ – di infrangere lÕidentificazione razionalista e borghese tra ÒpersonaÓ – che non � ÒindividuoÓ – e ÒsuoiÓ diritti (= rights), negando con risolutezza che la ÒLeggeÓ – uguale per tutti – coincida col Diritto e questo – a sua volta – sia riducibile al cumulo dei diritti (= rights) in qualche modo ÒfissatiÓ [a] nei Codici, di cui quello napoleonico fu lÕespressione programmatica (per nulla superata dai fenomeni attuali di de-legificazione) oppure [b] nella Giurisprudenza derivata dalle Convenzioni internazionali, comÕ� quella della Corte Europea per i Diritti dellÕUomo (C.E.D.U.). Come la salute attraverso gli esami clinici, cos“ la dignitˆ attraverso i diritti (= rights), pu˜ essere in qualche modo – solo – ÒverificataÓ per divenire oggetto di consapevolezza, ponendo cos“ problemi, pi� che offrendo soluzioni; � infatti noto come il ricorso agli esami clinici appartenga alla fase diagnostica e non a quella prognostica di una patologia. Infatti: lÕindividuazione di ÒvaloriÓ clinici fuori norma non individua in sŽ la malattia nŽ, tanto meno, indica quali siano i farmaci da utilizzareÉ Semplicemente porta a fissare lÕattenzione su di un certo numero di elementi e fattori ÒcriticiÓ per la salute del soggetto. é in questa prospettiva che al rapporto tra dignitˆ della persona e suoi diritti inalienabili pu˜ essere ricondotta la tematica – sociologica e non politica (v. supra) – del sorgere e consolidarsi dei c.d. diritti fondamentali nel Diritto costituzionale moderno, soprattutto anglosassone. In fondo lÕÒHabeas corpus ActÓ del 1679 non intendeva fare altro che questo: sottrarre allo strapotere dellÕAutoritˆ sovrana ÒqualcosaÓ che si riteneva appartenesse in modo cos“ intimo e strutturante al singolo da non poterglielo strappare in nessun modo e per nessuna ragione che non fosse in qualche modo ÒsovraordinataÓ (= la sicurezza pubblica) e ÒdefinitivaÓ (= la colpevolezza certa). 3.3 Dignitˆ e coscienza Espressione peculiare – e non solo ÒsinteticaÓ o ÒsimbolicaÓ – della persona e della sua dignitˆ � la ÒcoscienzaÓ: quella coscienza che il Concilio Vaticano II ha finalmente saputo porre in risalto quale elemento ÒcostitutivoÓ della persona stessa. Una coscienza che diventa, in qualche modo, il ÒlocusÓ stesso della persona, la sua ÒsedeÓ, il suo ÒquidÓ o ÒidÓ pi� profondo ed imprescindibile: la Òcasa del sŽÓ di ciascuno, come suggerisce unÕespressione ormai usata dalle NeuroscienzeÉ la sua stessa identitˆ. Proprio ÒquestaÓ coscienza il Vaticano II, soprattutto nella Dichiarazione ÒDignitatis Human¾Ó, ha congiunto strettamente alla dignitˆ umana facendo dellÕuna lÕespressione visibile dellÕaltra: la dignitˆ ÒvisibilizzaÓ la coscienza. Si � trattato di un passo epocale – anche se ancora ignorato dalla maggioranza degli stessi cristiani –; un passo che ha completamente trasformato sia la coscienza in sŽ che la sua relazione con la realtˆ e, pi� ancora, il vissuto (e vivibile) umano. Con la Dignitatis Human¾ la coscienza della persona smette di essere poco pi� che la Òfedina penaleÓ individuale sulla quale si stratificano – peccato dopo peccato – i ÒsegniÓ della vita (im)morale di ciascun singolo, allÕinterno di una concezione pessimistica di radicale insufficienza dellÕumano, di chiara reminiscenza platonico-agostiniana. La coscienza riproposta dal Vaticano II � la sede della ÒlibertˆÓ umana consapevole e razionale: la sede della scelta e decisione di amare ed anche di soffrire pur di amare; � la sede del ÒpromettereÓ e del Òrimanere fedeliÓ alle promesse, costi quel che costi; � la sede dellÕincontro con Dio e della consegna totale di se stessi a Lui. é il ÒluogoÓ – o anche il dinamismo o il flusso – in cui conoscenze, desideri, affetti, paure, speranze di ciascunoÉ sÕincontrano e si confrontano al fine di trovare e fissare quale sia il ÒnomeÓ corretto da dare ad ogni ÒcosaÓ della vita (= lÕidentitˆ), cos“ da stabilire poi quale debba essere anche il corretto rapporto da stabilire ed intrattenere con ogni ÒcosaÓ (= ad¾quatio). Poco conta che la Chiesa, almeno questa volta, non sia arrivata per prima a questa tappa, come ben si coglie nellÕaffermazione conciliare secondo cui Çgli uomini diventano sempre pi� consapevoli della dignitˆ della persona umana e cresce il numero di coloro i quali esigono che gli uomini nellÕagire seguano la loro iniziativa e godano di una libertˆ responsabile, non mossi da coercizione bens“ guidati dalla coscienza del dovere. [É] Considerando diligentemente queste aspirazioni degli animi e proponendosi di dichiarare quanto siano conformi alla veritˆ e alla giustizia, questo Concilio vaticano esamina la sacra Tradizione e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi sempre in armonia con quelli antichiÈ. LÕimportante � il fatto dellÕacquisizione di tale consapevolezza. In questa prospettiva, in cui coscienza e dignitˆ si corrispondono direttamente, non solo diventa opportuno riesprimere lÕindivisibilitˆ ed irriducibilitˆ della coscienza (come giˆ detto per la dignitˆ) ma, ulteriormente, � necessario esplicitare altre caratteristiche proprie della coscienza quali la ponderativitˆ e la prudenzialitˆ. La coscienza, infatti, � ponderativa e non calcolativa, si muove in via prudenziale ed equitativa, non determinativa e non applicativa. é nella coscienza, non di meno, che emerge la persona: ÒnellaÓ coscienza che non � una ÒcosaÓ, una ÒresÓ, ma un dinamismo, forse, un ÒmodoÓ addirittura attraverso cui il soggetto interagisce con la realtˆ personale assieme a quella circostanteÉ come un prisma che scompone o ricompone la luce, come una lente che concentra o proietta i raggi che la attraversano, come lÕacqua che scioglie o pone in sospensione le particelle che incontra. Se questo, per˜, � il ÒcentroÓ, il ÒnucleoÓ della persona, nŽ diritti (= rights) nŽ Istituzioni potranno essere mai alla sua altezza, al suo livello, non solo per ÒcontenerlaÓ o per ÒesprimerlaÓ ma tanto meno per ÒpromuoverlaÓ o ÒtutelarlaÓ. La persona, in quanto coscienza e dignitˆ, � incontenibile: occorre prenderne atto e cambiare radicalmente il modo dÕintendere il suo rapporto col Diritto. 3.4 Una conseguenza problematica, in appendice Proprio la radicale incontenibilitˆ ed irriducibilitˆ della persona (in quanto coscienza e dignitˆ) al Diritto in quanto opus hominum oppure Lex ha motivato nei secoli il radicarsi di una formula testuale – divenuta in realtˆ concettuale – di grande problematicitˆ non socio-culturale ma sostanziale: il ÒDiritto naturaleÓ. Proprio il Diritto naturale fu infatti utilizzato fin dallÕAntichitˆ greca come grimaldello per impedire che la persona restasse rinchiusa nella gabbia dello Ius o della Lex, vittima dellÕimperium/voluntas di qualcuno verso qualcun altro, o molti altri, come ben esprime lÕAntigone di Sofocle nel suo rifarsi alle ÒLeggi eterne degli deiÓ contro quelle momentanee degli uomini. Una via di fuga, un paracadute, una scialuppa di salvataggio, dunque, affinchŽ la persona e la sua dignitˆ potessero comunque venire salvate rispetto alle pretese delle Istituzioni e del loro Diritto. Cos“ allÕorigine, e cos“ – sostanzialmente – fino alla grande Scolastica. Non di meno: lÕassioma groziano (secondo cui la ÒnaturaÓ � quanto permarrebbe etsi Deus non daretur) ha inquinato irreparabilmente la sorgente da cui la Modernitˆ giuridica occidentale sta ancora attingendo attraverso varie forme di Giusnaturalismo, continuando ad immettere nella dinamica giuridica, ormai esclusivamente socio-politica ed economica, il ÒDiritto naturaleÓ alla pari degli altri ÒDiritti-ordinamentoÓ (= Law) e spesso in contrasto coi diritti individualistici (= rights), generando una confusione pressochŽ totale sia nei singoli che allÕinterno delle Istituzioni. Di fatto la concezione assolutamente autoreferenziale e positivistica del Diritto moderno (assolutistico nella prima Modernitˆ, radical-borghese nellÕepoca delle Rivoluzioni, statalistico e demagogico insieme, nella presente contemporaneitˆ) ha fatto s“ che ÒDiritto naturaleÓ (e sottostante ÒLegge naturaleÓ), non meno che ÒDiritto divinoÓ, siano concepiti e trattati come vero Diritto e vera Legge provenienti dalla divinitˆ Éconvinti che solo in tal modo si possa resistere alle Leggi provenienti dagli uomini. Ne consegue il gravissimo rischio di ritenerli davvero ÒLeggeÓ e ÒDirittoÓ come gli altri, ponendoli inevitabilmente sullo stesso tavolo delle trattative parlamentari e dei diversi compromessi dÕinteresse partitico o ideologico, comÕ�, dÕaltra parte, tutta lÕattivitˆ legislativa occidentale dalla Rivoluzione francese in poi. Quanto sin qui illustrato, invece, proprio in termini di persona, dignitˆ e coscienza, rende assolutamente necessario mantenere questi elementi al di fuori di qualunque deriva riduzionistica verso la giuridicitˆ contemporanea, al fine di continuare a distinguere con forza e luciditˆ ci˜ che appartiene alla dignitˆ umana e ci˜ che si individua nei diritti (= rights) o nel Diritto (= Law), strappando la protezione e la promozione della persona alla pura attivitˆ giurisdizionale, legislativa e convenzionale/contrattuale cui oggi � ridotta Éspesso proprio in sede giurisdizionale: la C.E.D.U. in primis, continuamente chiamata a giudicare sulla ÒviolazioneÓ di Òdiritti individualiÓ cos“ da ÒmodellareÓ ormai senza posa il Diritto-ordinamento generale partendo dal guicciardiniano ÒparticulareÓ. A questo proposito � interessante che Ges� stesso, interrogato sul ripudio-divorzio (e non sul ripudio-separazione), non abbia citato affatto la ÒLegge di DioÓ (= Diritto divino positivo?) fissata nei Comandamenti – il Ònon commetterai adulterioÓ, settimo comandamento di Esodo e Deuteronomio – ma abbia invece ricordato un ÒfattoÓ costitutivo: la creazione ÒoperataÓ da Dio. Il Òpositum a DominoÓ � costitutivo e non volontaristico! ÒCreaÓ la realtˆ, non la ÒregolamentaÓ. Con il proprio intervento creativo e redentivo il Dio biblico Òpone ordineÓ o Òriporta ordineÓ, non: Òdˆ ordiniÓ! LÕintervento di Dio nella creazione e nella storia pone ÒleggiÓ strutturali: come sono le c.d. leggi di natura e non le leggi (giuridiche) umane. Riguardano lÕesse e non lÕagere (= Etica), nŽ tanto meno il facere (= Diritto). DÕaltra parte: se di ÒnaturaÓ si tratta, ci si muove nel campo ontico non in quello de-ontico delle ÒcondotteÓ. Nessun dubbio possibile sul fatto che si tratti della ÒtramaÓ di cui � tessuta la realtˆ ed anche il vivere umano; nessun dubbio pure sul fatto che solo ÒordendoÓ correttamente tale trama lÕuomo possa ÒtessereÓ la veritˆ del proprio essere ed esistereÉ nessun dubbio per˜ anche sul fatto che ÒLeggeÓ e ÒDirittoÓ siano tuttÕaltro e che nessuna analogia possa in alcun modo realizzare o giustificare una tale operazione non solo anti-semantica ma anche anti-realistica ed anti-teologica. 4. Conclusioni Il momento attuale risulta di grande delicatezza per la ÒsopravvivenzaÓ della dignitˆ umana non solo dal punto di vista fattuale ma, molto pi� radicalmente, concettuale. Sopravvivenza della ÒdignitˆÓ che, come detto, coincide concettualmente con la ÒpersonaÓ stessa, con lÕuomoÉ come ognuno percepisce e pensa se stesso (e chi ama). La disarticolazione dellÕumano funzionale in diritti individualistici (= rights) ÒstabilitiÓ in sede convenzionale e ÒtutelatiÓ in sede giudiziaria a-legislativa, costituisce la maggior minaccia dellÕumano reale, la ÒpersonaÓ, mai parzializzabile nella propria dignitˆ e coscienza. LÕutilizzo ÒingenuoÓ del linguaggio e dello strumentario giuridico per promuovere e tutelare la persona si sta giˆ manifestando come un vero e proprio boomerang il cui ÒritornoÓ al lanciatore si sta giˆ realizzando. Purtroppo � da temersi, soprattutto in campo ecclesiale, che non si sia ancora capito che le ÒparoleÓ sono pi� ÒostinateÓ dei fatti ed il loro uso inadeguato, rispetto alle concettualizzazioni sottostanti, potrebbe risultare fatale ben prima di quanto ci si aspetti.