Governo, informazione e comunione

1. Premessa terminologica

Una riflessione avveduta sul tema Ògoverno, informazione e comunioneÓ non pu˜ trascurare la necessitˆ di conferire un minimo di precisazioni e struttura sintattica al rapporto, non tanto tra i tre sostantivi ma – molto pi� profondamente –, tra i mondi (o dom“ni) che ciascuno di essi evoca, non solo dal punto di vista canonistico. La prima domanda, pertanto, che deve porsi chi intraprenda questo genere di riflessioni � quella circa lÕeffettiva estensione di tali mondi, verificando giˆ in limine la loro reale autonomia ed indipendenza reciproca oppure – cosa da non escludersi a priori – se uno di essi possa risultare una specificazione o una generalizzazione di un altro.

PoichŽ lÕattuale orizzonte dottrinale pone in evidenza che si tratta di questioni altamente soggettive – per quanto non necessariamente arbitrarie – � necessario dichiarare immediatamente i pre-supposti da cui si prenderanno le mosse in questa riflessione, in modo da limitare il pi� possibile le ambiguitˆ della proposta; allo stesso tempo vanno delineati i confini reali della trattazione cos“ da non suscitare inutili aspettative circa aspetti del tema, teoricamente possibili, che per˜ non saranno affrontati in questa sede.

- Il primo presupposto � che la comunione non sia un ÒcosaÓ (= quid) ma un ÒcomeÓ (= quomodo): non un valore, non una meta, non un fine, e neppure un principio, ma un modoÉ e non un modo di ÒessereÓ ma un modo di ÒcomportarsiÓ, di operare, di attuare, di realizzare, allÕinterno di una relazione inter-soggettiva. Un modo, per di pi�, importante per il Diritto, proprio perchŽ il Diritto stesso riguarda comportamenti, azioni, realizzazioni sociali. é lÕambito delle Scienze dellÕazione e non dellÕessere: deontico e non ontico, avrebbe detto T. JimŽnez Urresti. PoichŽ giˆ su questo potrebbe svilupparsi un amplissimo dibattito, trattandosi di questioni in gran parte ancora aperte, pare legittimo assumere – dichiarandola – una specifica prospettiva, senza attardarsi ulteriormente sul tema. Un punto di riferimento comune sulla materia potrebbe tuttavia esser trovato a livello canonistico nellÕindicare la comunione quale Òsituazione ecclesialeÓ, come sembrano indirizzare i Cann. 96; 149; 171; 194; 204; 205 nella linea del dovere espressamente giuridico, che emerge dal Can. 209.

- Il secondo presupposto riguarda lÕinformazione, approcciata in questa sede nella prospettiva non tanto delle sue dinamiche ma del suo contenuto: i dati. Per quanto, infatti, lÕinformare, il dare informazioni, lÕinformarsi, siano attivitˆ che qualcuno compie, non sfugge a nessuno come quello che in essa conta e rileva, soprattutto in chiave giuridica, � Òci˜Ó che si trasmette e/o si riceve o acquisisce. Non di rado, infatti, unÕinformazione � anche qualcosa di autonomo rispetto ai suoi referenti, proprio perchŽ spesso si tratta di meri fatti che esistono anche senza che alcuno li conosca o li riferisca e davanti ai quali ci si pu˜ imbattere anche senza averli cercati. Non di meno: poichŽ un certo numero di fatti interagisce (o interferisce) con la vita ecclesiale dei soggetti (sia personali che istituzionali) essi assumono anche una specifica portata e consistenza espressamente giuridica. Sarˆ pertanto decisivo adottare un concetto di informazione differente da quello comune nel mondo dei mass media, in particolare rispetto al concetto di Òdiritto di informazioneÓ, che sarebbe meglio, invece, chiamare Òdi cronacaÓ. Questi pochi tratti portano anche ad indicare che il tema sarˆ trattato dal prevalente punto di vista del governo ecclesiale inteso in chiave amministrativa e non politica, indirizzandosi pertanto ai soli aspetti dellÕinformazione che coinvolgono direttamente i singoli e non la Comunitˆ ecclesiale nel suo insieme.

- Il terzo presupposto riguarda il governo, inteso come attivitˆ istituzionale ed intenzionale che alcuni soggetti (personali o collettivi) esercitano verso altri, allÕinterno di specifici contesti antropologici e sociali, tra i quali la stessa Chiesa in quanto Popolo di Dio Çin hoc mundo ut societas constituta et ordinataÈ (cfr. LG 8b). La prospettiva che si adotterˆ in queste riflessioni riguardo al governo ecclesiale lo vede come ÇlÕindirizzo ed il coordinamento delle risorse spirituali, morali, personali/umane e materiali di cui la Chiesa (universale e particolare) dispone nelle diverse situazioniÈ, sulla scia di unÕinteressantissima quanto disattesa riflessione dal Gesuita JosŽ Luis De Urrutia che risale giˆ ai primi anni Sessanta del XX secolo. Un Òindirizzo e coordinamentoÓ che si realizzano essenzialmente nel discernimento:

ÇSe, infatti, chi nella Comunitˆ di fede esercita potestˆ di governo compie in realtˆ un servizio (= ministerium) di responsabilitˆ, il suo compito � proprio quello del concreto discernimento operativo: comprendere, cio�, su quali strade intraprendere gli sviluppi dellÕannuncio evangelico e come rendere tutto ci˜ concretamente possibile nella quotidianitˆ del vissuto ecclesialeÈ.

La ÒsintassiÓ, pertanto, cui si tenterˆ di dare corpo con queste riflessioni sarˆ riferita al ruolo dellÕinformazione negli Atti di governo ecclesiale, alla luce della comunione, titolo che pare corrisponda adeguatamente alla tematica pi� generale allÕinterno della quale si pone questa XLIII Settimana di studio del G.I.D.D.C..

2. Natura e finalitˆ del governo tra interessi e comunione

PoichŽ in ambito dottrinale canonico accade sempre pi� spesso che si inizino a trattare le questioni in modo espressamente intra-ecclesiale finendo per˜ ben presto (pi� o meno consapevolmente ed esplicitamente) per assumere dallÕesterno molti concetti e presupposti teoretici e giuridici da utilizzare nella costruzione del proprio ragionamento – soprattutto in ambito amministrativistico –, pare qui maggiormente adeguato procedere sin dallÕinizio attraverso un esplicito parallelismo tra il civile (inteso in senso lato, sia intra-statale che sovra-statale) ed il canonico. Non di meno: una trattazione differenziale di problematiche ed istituti giuridici permetterˆ di evitare troppo facili affidamenti a presupposti non immediatamente visibili, ma non per questo assenti, offrendo la possibilitˆ di verificare in itinere la plausibilitˆ e la tenuta delle scelte operate e delle loro eventuali conseguenze.

2.1 La questione preliminare del ÒmodelloÓ

Il netto abbandono della dimensione societaria quale modello ontologico della Chiesa realizzato dal Concilio Vaticano II a vantaggio di una prospettiva pi� espressamente istituzionale, ha provocato – ma soprattutto deve provocare – anche lÕabbandono del vocabolario, e pi� ancora, delle categorie concettuali dello Ius publicum ecclesiasticum che costruivano la Chiesa e le sue principali funzionalitˆ in stretto parallelismo con gli Stati europei ottocenteschi. La questione � pregiudiziale poichŽ decide in limine ÒseÓ esista e ÒqualeÓ sia un eventuale Òmodello/tipoÓ cui far riferimento nel comprendere e delineare le strutture e funzioni essenziali della Comunitˆ cristiana. Cos“, infatti, avvenne nella disputa antigiurisdizionalista del XIX secolo e fino al Concilio stesso: per ÒcompetereÓ con gli Stati della tarda Modernitˆ, Òsuperiorem non recognoscentesÓ, era – ritenuto(!) – necessario mostrarsi alla loro ÒaltezzaÓ, averne cio� le stesse caratteristiche e strutture, anche ontologiche, cos“ da poter, apologeticamente, affermare di non aver bisogno di nulla e nessuno per conseguire il proprio fine. Era questo il paradigma della societas necessaria (iuridice) perfecta autonoma ed autarchica, divenuto ben presto una sorta di Gestalt, almeno di fatto incontestabile sia per la Canonistica ÒcurialeÓ (codiciale e neoscolastica) che per quella ÒlaicaÓ (italo-iberica). Non di meno: tal genere di esemplaritˆ fin“ per essere confermato e quasi rafforzato – per quanto su basi e presupposti radicalmente diversi – nella seconda metˆ del secolo scorso attraverso il cripto-parallelismo tra le moderne democrazie costituzionali, emerse dal secondo conflitto mondiale, ed il Popolo di Dio, ri-proposto dal Vaticano II. Non si pu˜ ignorare in questa sede quanto accaduto proprio negli anni Settanta del Novecento in termini di recezione del Vaticano II, al punto che il Sinodo straordinario dei Vescovi tenutosi nel 1985 per celebrare il 20¡ anniversario della chiusura del Concilio si trov˜ effettivamente ÒcostrettoÓ a sostituire lÕoriginaria categoria del ÒPopolo di DioÓ – ormai estenuata in chiave democraticistica ed anti-istituzionale – con quella di ÒcomunioneÓ, salvo dover intervenire giˆ dopo pochi anni la Congregazione per la Dottrina della fede a precisare ulteriormente (sic!) in Òquale modoÓ tale communio debba essere intesa.

Due dinamiche concettuali (quella ecclesiale e quella statale) radicalmente diverse, oltre che antitetiche, che hanno per˜ sollecitato per oltre due secoli il pensiero canonistico – soprattutto in materia costituzionale ed amministrativistica – ad una sorta di rincorsa di quello pubblicistico statale, imponendo di fatto agli autori lÕobbligo morale/intellettuale di concepire la Chiesa sulla falsa riga degli Stati coevi. Neoscolastica ecclesiastica ed Idealismo laico offrirono ai due fronti i presupposti sistematici per cercare e sostenere una tale – necessaria – identificazione, almeno fino alla metˆ del secolo XX. Neppure il momento attuale, per parte sua, fa sconti a tale parallelismo, in quanto molte delle derive intra-statali – prima tra tutte la progressiva rinuncia alla posizione potestativa rispetto ai cittadini – indotte soprattutto dal Diritto comunitario europeo, sembrano travasarsi con immediatezza nella dottrina canonistica. Una parte significativa delle pubblicazioni amministrativistiche canoniche dellÕultimo decennio, infatti, fa largo uso di concetti e princ“pi di palese origine extra-canonicaÉ soprattutto in materia di governo ed informazione.

In questo contesto non pare censurabile di principio la ricerca (e messa a punto e proposta) di una prospettiva teoreticamente ÒindipendenteÓ che cerchi allÕinterno della Chiesa stessa, della sua identitˆ pi� profonda e della sua specificitˆ rispetto alle altre aggregazioni sociali conosciute dallÕumanitˆ, una chiave di lettura che permetta di capire e gestire, oltre che illustrare, le dinamiche istituzionali intra-ecclesiali, prima tra tutte il governo. Solo entro tale nuovo paradigma epistemologico anche le riflessioni sullÕinformazione allÕinterno della Chiesa potranno divenire davvero ÒautonomeÓ e specifiche, senza ridursi a mere parafrasi (o peggiori travisamenti) del Ògiˆ dettoÓ in campo civilistico.

Fattore differenziale fra il Òvidetur quodÓ della dottrina canonistica dominante ed il novum (= sed contra) entro cui leggere le dinamiche ecclesiali e, soprattutto, i loro fondamenti, � la communio quale elemento costitutivo dellÕaggregazione ecclesiale e, di conseguenza, quale elemento determinante nella concezione del governo stesso della Ecclesia. Una communio che non pu˜ tuttavia trasformarsi in populismo o democraticismo orizzontalista ed a-gerarchico; si consideri in questo la felice espressione ÒComunitˆ gerarchicaÓ utilizzata recentemente da P. Valdrini in riferimento alle articolazioni della struttura ecclesiale di base.

Si � giˆ fatto cenno alla comunione come Òmodo di comportarsiÓ allÕinterno della compagine ecclesiale: situazione e dovere che coinvolge ogni fedele allÕinterno della Comunitˆ di fede. Tradotta in termini pre-giuridici si potrebbe vedere la comunione come la ÒforzaÓ, la ÒrelazioneÓ, il ÒcampoÓ (come lo intende la Fisica moderna), che mantiene connessi i fedeli allÕinterno della Chiesa: ci˜ che tesse la rete tra i vari soggetti presenti ed operanti.

La prospettiva, se accolta, non � di poco conto poichŽ pone in immediata evidenza la costitutiva incompatibilitˆ tra un sistema di relazione (tali sono infatti gli Ordinamenti giuridici) basato sulla comunione, comÕ� quello ecclesiale, ed uno basato sullÕinteresse (economico), come sono quelli civili tardo moderni. Non di meno, tra lÕambito civile e quello canonico si pone unÕaltra irriducibilitˆ ed incomparabilitˆ: il fedele � tale solo aderendo volontariamente alla Ecclesia, mentre il cittadino � tale indipendentemente dalla sua volontˆ, cosicchŽ si pu˜ non essere fedeli ma non si pu˜ non essere cittadini (di qualche Stato). Allo stesso tempo, mentre lÕindividuo � portatore di risorse, interessi e pretese individuali che pre-esistono allo Stato, il quale (si dice oggi che) ÒraccoglieÓ, convoglia, armonizza e tutela tali elementi, lo stesso non vale rispetto alla Chiesa: lo Stato, infatti, ÒderivaÓ dagli individui (che poi trasforma in cittadini) prendendo del loro e limitandone lÕattivitˆ in ragione del bene comune possibile, mentre la Chiesa non deriva affatto da essi e dalle loro risorse individuali ma ad essi si propone offrendo risorse autonome (= Parola di Dio e Sacramenti per la salvezza ultra mondana) altrimenti indisponibili per gli individui. Il dato teologico che vede la Chiesa come portatrice di un ÒannuncioÓ e non di una semplice ÒideaÓ, di  una ÒfedeÓ e non di una semplice Òconvinzione/credenzaÓ va ritenuto costitutivamente insuperabile nel dire Òche cosaÓ essa sia, soprattutto nel raffronto con le diverse forme di aggregazione umana conosciute sia dalla storia che dallÕattualitˆ.

2.2 Funzione e presupposti del governo civile

Governare una societˆ civile (uno Stato in primis) significa e comporta raccogliere risorse – anche in modo coattivo come sono i Tributi e le prestazioni personali (p.es.: il servizio militare) – ed imporne, anche con la forza, specifici utilizzi finalizzati alla convivenza pi� pacifica possibile tra tutti i con-sociati involontari, senza che il passaggio dallo Stato individualistico ottocentesco a quello sociale contemporaneo (dove attuato) comporti reali differenze in questa prospettiva: aumentando, infatti, le ÒprestazioniÓ offerte ai cittadini (e non) sono aumentate anche le intromissioni statali nella loro sfera privata ed i prelievi patrimonialiÉ visto che i benefici sociali vanno pagati dai cittadini stessi.

In questo contesto, due risultano ad oggi i cardini del governo civile nel mondo c.d. occidentale: quello democratico e quello economico, saldamente inter-allacciati.

 

- La sottomissione dello Stato al cittadino, inaugurata dal primo imporsi strutturale della borghesia attraverso le Rivoluzioni americana e francese della fine del XVIII secolo e rafforzata con lÕattribuzione del suffragio elettorale universale nelle prime decadi del Novecento, ha trovato un proprio apice (e probabile punto di difficile ritorno) nella messa dello Stato sotto doppia tutela, realizzatasi alla metˆ del XX secolo. Una tutela imposta sia dallÕinterno dello Stato stesso, sia dal suo esterno attraverso: 1) la reazione costituzionalistica anti-totalitaria europea, e 2) la progressiva costruzione sia dellÕOrganizzazione delle Nazioni Unite che dellÕUnione Europea. I due eventi, coevi nel loro sorgere nellÕimmediato dopo-guerra, hanno collaborato ad una sorta di de-ipostatizzazione dello Stato ottocentesco ed alla sua progressiva frantumazione funzionale cos“ da estenuarne la principale caratteristica moderna (= la puissance) e, pi� ancora, il presupposto costitutivo del Òsuperiorem non recognoscensÓ che ne rendeva il governo (sia personale del Principe, sia collegiale) a Legibus solutus e quindi irresistibile per chiunque. Ne � derivata una sorta di doppio argine per chiunque governi oggi uno Stato occidentale, europeo in particolare: 1) la Costituzione, che limita il Legislatore – anche se parlamentare –, 2) i Trattati internazionali, che impongono lÕassoggettamento a vere giurisdizioni esterne, non facilmente manipolabili da parte di qualche singolo Stato.

         Questa sorta di Òassioma democraticoÓ ha progressivamente eroso sia la legittimazione che la potestˆ degli Stati occidentali contemporanei, obbligando ogni funzione pubblica (denominata o no ÒPubblica AmministrazioneÓ) a rispettare i cittadini e ad assecondarli quanto pi� possibile nelle loro pretese, anche semplicemente individualistiche: un fendente letale al presupposto dellÕoperare Òiure imperiiÓ che caratterizzava in modo totalizzante la posizione ed attivitˆ delle Pubbliche Amministrazioni pre-belliche nei confronti dei cittadini; un interminabile piano inclinato lungo il quale quasi ogni attivitˆ pubblica scivola sempre pi� verso realizzazioni Òiure gestionisÓÉ fino alla vera e propria ÒcontrattazioneÓ coi cittadini.

- LÕesplosione economica del secondo dopo-guerra – coeva e sempre pi� chiaramente propulsore delle istanze democratiche sopra illustrate – ha visto il progressivo affermarsi di nuovi soggetti macro-economici (ormai irriducibili al cittadino-proprietario o allÕimpresario ante-guerra) che hanno imposto agli Stati di starsene fuori dallÕeconomia e da ogni altro ambito in cui lÕimpresa economica possa realizzare profitti a vantaggio di singoli. Ci˜ ha fatto s“ che lo Stato si sia ridotto sempre pi�, da una parte, a mero erogatore di servizi diffusi e a basso costo (ci˜ che qualcuno ha chiamato ÒStato sociale competitivoÓ) e dallÕaltra a semplice garante della concorrenza economica (= la c.d. economia di libero mercato) senza reali possibilitˆ dÕintervenire in nulla di espressamente economico, generando un sistema in cui la potestˆ di governo si � resa ormai solo virtuale, a tutela del mero rispetto delle ÒregoleÓ tra i vari competitors nei diversi campi (trasporti, energia, banche, ecc.), mentre la morsa fiscale trae comunque vantaggio sia da ogni acquisto (= le c.d. Imposte indirette, sugli acquisti) che dallÕutile di gestione (= le c.d. Imposte dirette) delle loro – libere – attivitˆ.

         é questo lÕhumus che ha generato negli ultimi decenni la maggior parte degli istituti giuridici progressivamente integrati nei vari ÒProcedimenti amministrativiÓ che molti Stati hanno formalizzato, oltre ai concetti sottesi, primo tra tutti il diritto al Òbuon andamento dellÕAmministrazioneÓ che poggia sulla strutturale dialettica – e concreto conflitto dÕinteressi – tra cittadino e Stato, oltre che sul presupposto di una irriducibile contrapposizione tra governanti e governati, tra pubblico e privato, tra amministratori (pubblici in quanto legislativamente costituiti) ed amministrati. DÕaltra parte chi, come cittadino, ha ÒtrasferitoÓ (anche passivamente, come nei Tributi) allo Stato proprie risorse materiali esige – giustamente – una loro adeguata gestione e soprattutto efficiente ÒrestituzioneÓ, per quanto in forma non specifica: � lo scambio tra libertˆ e sicurezza, tra Tributi e servizi, tra standardizzazioni e concorrenza, ecc. secondo il modello contrattualistico che – unico – continua a legittimare oggi lÕesistenza e lÕattivitˆ dei diversi soggetti ÒStatoÓ – quanto a funzione (esecutiva) e non identitˆ (politica) – e permette, per contro, ai cittadini di potersene anche difendere reclamando il ÒproprioÓ (da cui lÕuso della formula Òdiritto aÓ in continua crescita rispetto allÕoriginario Òdiritto diÓ). In tal modo il precedente potere (anche ampiamente discrezionale) della Pubblica Amministrazione si � ormai diluito nelle varie ÒConferenze di serviziÓ in cui le decisioni pubbliche (ed i Provvedimenti regolativi o dispositivi) vengono concordate tra tutti gli interessati (sia pubblici che privati) alla loro realizzazione, primi tra tutti coloro che in altri tempi – avendo sub“to una riduzione patrimoniale o non avendo avuto accesso ad un suo potenziale accrescimento (attraverso espropri, Piani regolatori, appaltiÉ) – avrebbero interposto Ricorsi e Contenziosi in sede amministrativa contro le decisioni della Pubblica Amministrazione. A questo si unisca la progressiva incapacitˆ di finanziamento delle attivitˆ pubbliche (si vedano: Leggi di stabilitˆ, spending reviewÉ), le quali giˆ da tempo necessitano che siano i privati a spendere per la loro realizzazione, annullando di fatto prima che di Diritto, la posizione ÒpotestativaÓ della Pubblica Amministrazione che, per conseguire i propri scopi, deve contrattare coi privati il finanziamento delle ÒopereÓ.

 

I due fattori apparentemente circostanziali, ma in realtˆ costituenti, qui illustrati pongono in evidenza anche due rinnovati profili tuttÕaltro che meramente funzionali del cittadino che sempre pi� si staglia contro lo Stato attuale: il consumatore e lÕelettoreÉ cui va aggiunto – spesso – il contribuente.

 

- Il consumatore di merci e servizi, cos“ come il loro produttore/distributore – che a sua volta ÒcompraÓ merci e servizi cui aggiunge la propria attivitˆ dÕimpresa –, costituisce oggi la chiave di volta dellÕintero sistema civile, giˆ completamente votato al perseguimento dellÕinteresse individuale in una dinamica che, abbandonato lÕapproccio patrimoniale alla realtˆ, vive come galleggiando sulla sua componente reddituale e finanziaria, completamente asservite alle logiche e dinamiche del ÒmercatoÓ, divenuto ormai il vero ÒfulcroÓ – diretto o indiretto, mediato o immediato – di ogni attivitˆ civilistica. Non si pu˜ ignorare, infatti, come proprio il consolidarsi di tale nuovo fulcro del vivere sociale sia stato la causa anche della trasformazione dello Stato da tutore e garante della proprietˆ privata – intesa come esclusivitˆ della produzione e fruizione di beni – a tutore e garante della semplice circolazione dei beni stessi, dei loro produttori e consumatori (insieme a lavoratori e capitali), come ben testimoniano i Trattati costitutivi dellÕUnione Europea. La dipendenza pressochŽ totale delle attuali attivitˆ di governo statale e sovra-statale da questi presupposti non solo ne illustra le dinamiche ma ne manifesta la stessa identitˆ di mera regolamentazione degli interessi individuali, cui lo Stato contemporaneo ha intrecciato le proprie sorti attraverso la maglia tributaria.

- Il necessario Ògoverno del popoloÓ (= democrazia) imposto agli Stati democratici costituzionali del dopo-guerra per evitare nuovi totalitarismi che segnino in modo irreparabile la storia (e lÕeconomia) umana, ha trasformato il cittadino della Dichiarazione del 1789 in mero – ma fondamentale – elettore: colui, cio�, che determina con la propria partecipazione alla vita delle Istituzioni ÒdemocraticheÓ, non solo statali (si pensi al Parlamento Europeo), i diversi bilanciamenti di interessi o almeno di vantaggi concretamente afferenti alla vita individuale quotidiana. Le vicende concernenti le gravi difficoltˆ politiche che attraversano lÕUnione Europea in questi anni di crisi economica (sic!) ne sono un evidente indicatore. Quando, infatti, le ricadute delle scelte economico-politiche dellÕUnione risultano inaccettabilmente penalizzanti della vita individuale quotidiana, lÕattivitˆ elettorale sposta la propria ÒfiduciaÓ ed il proprio ÒaffidamentoÓ verso indirizzi economico-politici in controtendenzaÉ la vicenda greca del 2015 � palese, cos“ come lo sono le posizioni dei Paesi europei dellÕex blocco sovietico rispetto al fenomeno migratorio, oltre al referendum con cui i cittadini inglesi hanno voluto lÕuscita del Regno Unito dallÕUnione Europea.

2.3 Funzione e presupposti del governo ecclesiale

Il discorso risulta radicalmente diverso quando si prenda in esame lÕidentitˆ, la funzione e la consistenza del governo ecclesiale allÕinterno del quale, per sua natura, le componenti individualistica, economica, concorrenziale ed elettorale non hanno alcun rilievo nŽ possono legittimamente attendersi considerazione e tutela poichŽ nella Chiesa, anzichŽ ad un originario ÒsuumÓ di ciascuno, sempre ultimamente escludente (= il ÒsingulareÓ di Guicciardini o il ÒprivatumÓ ottocentesco), occorre invece riferirsi ad un succedaneo Òpro seÓ di tutti, sempre inclusivo. La questione non � ideologica ma strutturale: mentre, infatti, i beni terreni sono sempre limitati e fugaci, oltre che soggetti ad usura che ne riduce la quantitˆ e qualitˆ con la fruizione, i beni spirituali, invece, sono illimitati ed inesauribiliÉ oltre – spesso – ad accrescersi con lÕuso: tanto pi� se condiviso. Si pensi – anche solo evocativamente – al vantaggio che le tre virt� teologali conseguono con lÕaumentare dei loro ÒfruitoriÓ; lo stesso vale per lÕannuncio del Vangelo, la santitˆ di vita e la caritˆ, che costituiscono il cuore della stessa vita ecclesiale ed a cui i fedeli sono tenuti a dare il proprio apporto (cfr. Cann. 204 ¤1; 210; 211).

In questa prospettiva non va neppure sottovalutato come la Chiesa – di per sŽ – non si appropri di nulla di ci˜ che ciascun fedele Ò�Ó oppure ÒhaÓ in quanto soggetto personale, sia allÕesterno (in quanto semplicemente ÒuomoÓ) che allÕinterno (in quanto ÒfedeleÓ) del suo Ordinamento. Al contrario: � lei stessa che offre e dona ci˜ che le � stato ÒconsegnatoÓ dal suo fondatore e le viene conservato dallÕazione dello Spirito santo. Sono questi i presupposti di base che motivano e sorreggono il concetto e le dinamiche della communio allÕinterno della quale deve svolgersi lÕattivitˆ ecclesiale: in primis quella di governo. In questo lÕesperienza eucaristica, col suo creare e fare (la) Comunione, � costitutiva ed irrinunciabile, palesandosi anche come lÕespressione pi� alta della vita ecclesiale stessa: suo culmen et fons (cfr. Can. 897; SC 10). Proprio la sinassi eucaristica, dÕaltra parte, rappresenta, esprime e realizza la Chiesa come tale nel suo essere Òassemblea convocataÓ sotto la presidenza (immediata o mediata) del suo Pastore, con la partecipazione dei diversi Ministri legittimamente istituiti, per condividere lÕascolto e lÕaccoglienza della Parola che salva, per formare un Òunico corpoÓ insieme e per mezzo del Corpo sacramentale di Cristo stesso, anche attraverso la condivisione di mezzi materiali a servizio delle necessitˆ della comunitˆ stessa (= la questua che nella Messa accompagna la presentazione dei doni).

A questo proposito � necessario considerare due elementi di rilievo primario: 1) lÕidentitˆ dei beni in oggetto e 2) il loro rapporto coi soggetti presenti nellÕOrdinamento canonico. La questione (in realtˆ pi� percepita che non approfondita dal Vaticano II) � assolutamente teologica e riguarda in modo espresso il rapporto tra fedele e Chiesa: un rapporto assolutamente recettizio e gratuito allÕinterno del quale non esiste alcun apporto o conferimento individuale ma soltanto ÒgraziaÓ: nessun merito e nessun credito, nessuna plausibile pretesa nŽ opera meritoria. Alla redenzione operata da Cristo attraverso il dono totale della sua vita nessuno pu˜ aggiungere nulla, nŽ verso di essa si possono vantare pretese di alcun genere: tutti, infatti, Dio ha rinchiuso sotto il peccato per fare grazia a tutti in ragione della sola fede in Cristo Ges� (cfr. Gal 3,22). In tal modo i beni circolanti allÕinterno della dinamica fedeli-Chiesa mantengono sempre lÕidentitˆ dellÕofferta incondizionata in quanto gratuita e preveniente, cosicchŽ vengano messi a disposizione (= dispensatio) come dono e servizio (= munus e ministerium) fuori da ogni forma contrattuale, e se ne possa fruire solo con Òrendimento di grazieÓ (= eucaristia), lontano da ogni sinallagma e concorrenzialitˆ.

LÕattivitˆ ecclesiale, tuttavia, non si svolge fuori della storia, in una dimensione eterea, estranea allo spazio ed al tempo, essa infatti coinvolge in modo concreto anche persone e loro cose, allÕinterno di una dinamica che non prescinde neppure dalla creazione e necessaria gestione di vere e proprie ÒrisorseÓ a supporto della comunitˆ credente e della sua attivitˆ di evangelizzazione, anche attraverso la caritˆ. Il vissuto neo-testamentario non lascia dubbi in merito: lÕannuncio del Vangelo attrae a sŽ persone e (loro) beni materiali da cui lÕannuncio stesso trarrˆ sostegno, come ben mostra la narrazione lucana sulla Comunitˆ di Gerusalemme (At 2,44-45). Gli stessi Atti degli Apostoli riportano lÕesperienza paradigmatica di Barnaba, levita originario di Cipro che vende un campo di sua proprietˆ e depone il ricavato ai piedi degli Apostoli (cfr. At 4,36-37); lo stesso Barnaba sarˆ poi inviato, da parte degli Apostoli, ad Antiochia di Siria per dare supporto a quella comunitˆ nascente (cfr. At 11,22); in seguito riceverˆ un ulteriore incarico – questa volta di tipo carismatico – per dedicarsi allÕattivitˆ missionaria diretta (cfr. At 13,2-3), oltre a doversi fare carico della soluzione di importanti questioni ÒpastoraliÓ connesse allÕevangelizzazione dei pagani (cfr. At 15,2). Lui stesso si darˆ da fare anche per reperire nuove e migliori ÒrisorseÓ per il compito affidatogli dagli Apostoli, andando a cercare Saulo a Tarso (cfr. At 11,25) e rendendolo partecipe della propria attivitˆ ecclesiale.

Queste considerazioni non possono neppure trascurare come la Chiesa viva e prolunghi se stessa nella storia attraverso la dinamica – specifica delle aggregazioni religiose – della paradosis (o traditio) allÕinterno della quale – unicamente – si conserva, accresce e trasmette il ÒpatrimonioÓ della fede e della Grazia: quella Parola di Dio e quei Sacramenti che costituiscono i veri ÒbeniÓ originari della Chiesa stessa (cfr. Can. 213) e la sua stessa ragione di esistenza nel diffonderli e condividerli. Proprio le dinamiche portanti della traditio costituiscono lÕelemento strutturante decisivo della Chiesa in quanto comunitˆ di fede (ben prima che ÒsocietˆÓ) che, non solo non pu˜ esonerarsi dalle dinamiche comunionali, ma addirittura deve conservarle e tutelarle al fine di assicurarsi la propria permanenza e continuitˆ.

3. Fondamenti, princ“pi e diritti dellÕattivitˆ di governo esecutivo

Il raffronto sin qui delineato per sommi capi tra finalitˆ e presupposti dei governi civile ed ecclesiale devÕessere arricchito dallÕesame pi� specifico delle principali funzionalitˆ in cui si esplicita la loro realizzazione pratica nella c.d. attivitˆ, o funzione, amministrativa che coinvolge quotidianamente individui, soggetti ed Autoritˆ nellÕuno e nellÕaltro Ordinamento. é il campo degli Atti amministrativi (singolari) attraverso i quali si provvede alla concreta funzionalitˆ della vita ordinaria, sia civile che ecclesiale, per mezzo di Provvedimenti che non strutturano lÕOrdinamento, come fanno gli Atti normativi generali (sia legislativi che amministrativi), ma guidano le attivitˆ e realizzazioni di rilievo non meramente privatistico o individuale, poichŽ a ci˜ bastano i singoli soggetti sotto la guida generale della Legge.

Quanto giˆ illustrato circa le finalitˆ ed i presupposti delle societˆ civili e della Chiesa (cio�: interessi vs. comunione) permette ora dÕindividuare alcune linee dominanti che ne caratterizzano – e finiscono per doverne reggere – lÕattivitˆ pratica: a) partecipazione, trasparenza e pubblicitˆ in campo civile; b) conoscenza e consapevolezza in campo ecclesiale. LÕillustrazione, necessariamente sommaria, di tali princ“pi in relazione ai loro specifici ed originari contesti di riferimento renderˆ sufficientemente conto dellÕindividuazione cos“ proposta, facendo riferimento alla normativa civile italiana (per i plausibili motivi di spazio ed equilibrio concessi a queste considerazioni) tenuto per˜ conto che, per la stretta integrazione e dipendenza ormai realizzatasi tra i Diritti amministrativi nazionali degli Stati membri e quello comunitario europeo, ci˜ permette comunque una ragionevole generalizzazione e condivisione dei concetti fondamentali a cui ci si limiterˆ di seguito.

3.1 I princ“pi di partecipazione, trasparenza e pubblicitˆ in ambito civile

Quanto accennato per le societˆ civili in riferimento alla portata costitutiva di democrazia ed economia, quali loro elementi strutturanti, permette di guardare a partecipazione, pubblicitˆ e trasparenza, quali princ“pi di loro attuazione, utili anche per comprendere ed illustrare fondamenti e funzionalitˆ di molte norme amministrativistiche.

3.1.1 Partecipazione procedimentale

NellÕOrdinamento italiano la partecipazione procedimentale si configura non solo come principio informatore del Diritto amministrativo contemporaneo ma come vero e proprio principio costituzionale derivante dallÕArt. 97 della Carta fondamentale che, imponendo Çil buon andamento e lÕimparzialitˆ dellÕAmministrazioneÈ, intende soddisfare una doppia finalitˆ ideale e funzionale: quella democratica e quella anti-contenziosa.

Si tratta, per la Pubblica Amministrazione (dello Stato), di conseguire il massimo grado di raggiungimento del benessere da parte della comunitˆ con il minor sacrificio delle posizioni soggettive (= interessi secondari pubblici e/o privati) che con esso interagiscono o confliggono nella fattispecie concreta; ci˜, tuttavia, col dovere di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura e di non abusare della propria posizione quando entra in contatto con soggetti terzi. Da un lato, infatti: [a] qualunque soggetto (personale o sociale – cfr. Art. 3 della Costituzione) deve avere le stesse possibilitˆ innanzi allo Stato ed alla sua attivitˆ svolta attraverso la Pubblica Amministrazione ed i c.d. Enti pubblici, evitandosi in tal modo privilegi e/o privazioni per motivi soprattutto politici; dallÕaltro: [b] le finalitˆ pubbliche devono essere conseguite in modo definitivo e stabile, senza che la necessaria tutela dei cittadini e delle loro legittime posizioni (tutelate dal principio costituzionale di legalitˆ) paralizzi lÕattivitˆ pubblica attraverso il dilagare di un immotivato ricorso al Contenzioso amministrativo. Rimane significativo, da questo punto di vista, come molti elementi del c.d. Procedimento amministrativo si configurino quasi ab origine in modo espressamente pre-contenzioso, quasi affrontando in anticipo un pi� che probabile esito finale effettivamente contenzioso.

Se questa era la prospettiva allÕorigine del nuovo sistema costituzionale, non di meno lungo i decenni i princ“pi originari di imparzialitˆ e buon andamento si sono progressivamente trasformati in vera partecipazione allÕesercizio del potere amministrativo, innescando vere dinamiche espressamente legittimatorie e di Òdiluizione del potereÓ. Nel tempo, infatti, la mera partecipazione si � emancipata ed ha acquisito un valore a sŽ stante, divenendo autonoma dal contraddittorio e contribuendo a trasformare la struttura del Procedimento dallÕoriginaria logica bipolare/dialettica (tipica della controversia fra Amministrazione e cittadino) ad una logica multipolare/competitiva (nella prospettiva di rafforzare la legittimazione necessaria al buon funzionamento delle Istituzioni), con evidenti funzioni di controllo politico. LÕoriginaria funzione di difesa e garanzia del cittadino � stata cos“ arricchita da un approccio collaborativo con gli amministrati dei quali lÕAmministrazione � sempre pi� tenuta a considerare gli interessi rilevanti, accentuando la dimensione razionale della decisione e portando Çad evidenza giuridica lÕintero procedimento conoscitivo che sta alla base dellÕAtto amministrativoÈ, contribuendo in termini conoscitivi allÕassunzione delle decisioni pubbliche. La partecipazione procedimentale, in tal modo, non fa emergere solo le ragioni di tutela del cittadino, ma anche quelle orientate a fornire allÕAmministrazione elementi di conoscenza – spesso di altissimo profilo settoriale tecnico – per il pi� corretto esercizio dei suoi poteri discrezionali.

3.1.2 Trasparenza amministrativa

La trasparenza appare tra i Òcriteri dellÕattivitˆ amministrativaÓ fissati dalla Legge 241/90, insieme a quelli di economicitˆ, efficacia, imparzialitˆ e pubblicitˆ. In base ad essa lÕattivitˆ e lÕorganizzazione della Pubblica Amministrazione Ç� tenuta ad assicurare la visibilitˆ, la conoscibilitˆ e la comprensibilitˆ delle modalitˆ operative e degli assetti strutturali con cui opera nellÕassolvimento dei suoi compiti di cura concreta dellÕinteresse pubblicoÈ, cosicchŽ la possibilitˆ dÕindividuare chiaramente da chi e come il potere viene esercitato permette a chi ne subisce gli effetti di potersene in qualche modo salvaguardare o, comunque, limitarne lÕimpatto negativo.

Nel progressivo allontanarsi dellÕAmministrazione statale dal modello asimmetrico tradizionale, basato sulla contrapposizione tra autoritˆ (pubblica) e libertˆ (privata), il principio di trasparenza si � infatti manifestato come coessenziale alla configurazione della democrazia in quanto Òregime del potere visibileÓ, attraverso il quale si rendono individuabili le sedi in cui effettivamente avviene lÕesercizio del potere amministrativo, potendo ÒcontrollareÓ – tanto come elettori che come contribuenti – sia il Òperseguimento delle funzioni istituzionaliÓ che lÕÒutilizzo delle risorse pubblicheÓ.

ÇQuando infatti [questÕultima] opera correttamente, impiega bene le risorse e produce risultati positivi per la collettivitˆ, la trasparenza della sua azione diventa un fattore di legittimazione istituzionale, perchŽ le consente di far comprendere ai cittadini il carattere positivo degli interventi operati e di ottenere quindi un maggiore consensoÈ.

Si tratta, concretamente, di uno strumento per riequilibrare a favore del cittadino, e della sua accresciuta imprenditorialitˆ rispetto al precedente profilo di sostanziale possidente, la relazione con gli Organi amministrativi dello Stato cosicchŽ, invece di risultare semplice destinatario di comandi – spesso limitativi –, egli divenga protagonista attivo nella cura dellÕinteresse generale. La possibilitˆ, infatti, da parte dei cittadini di comprendere le dinamiche e le prospettive di sviluppo e crescita pubblici li mette nella condizione di poter contribuire – ed anche partecipare – in modo consapevole al funzionamento democratico delle Istituzioni, senza pagare necessariamente costi ingiustificati.

ÇTutto ci˜ induce a valorizzare in modo autonomo il principio di trasparenza e a distinguerne chiaramente la portata da quella del principio di pubblicitˆ, che assume un carattere pi� statico e va riferito in senso stretto alla accessibilitˆ di documenti, di informazioni e di datiÈ.

3.1.3 Pubblicitˆ dellÕattivitˆ amministrativa

Tra i cinque princ“pi indicati dal Legislatore nella Legge 241/90 per guidare lÕattivitˆ procedimentale della Pubblica Amministrazione, quello di pubblicitˆ appare il maggiormente indirizzato al cittadino: basta poco, infatti, per cogliere come tali princ“pi riguardino e coinvolgano in modi differenti gli Organi amministrativi dello Stato ed il cittadino che ad essi si rapporta. Soprattutto risalta il fatto che solo il principio di pubblicitˆ coinvolge direttamente il cittadino concretizzandosi in un espresso ÒdirittoÓ: quello Òdi accessoÓ (previsto dagli Artt. 22-28 della stessa Legge) che consiste nel Çdiritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativiÈ (Art. 22). Nulla, invece, lo stesso cittadino pu˜ attuare in via ordinaria a riguardo del concreto modo di operare dellÕAmministrazione (che deve essere e risultare economica, efficace, imparziale e trasparente) tranne che in caso di violazione di Legge sul Procedimento che lo veda direttamente penalizzato, principalmente in termini di imparzialitˆ e trasparenza, come potrebbe avvenire in caso di Concorsi o Appalti pubblici. In altri termini: mentre alla pubblicitˆ, attraverso lÕaccesso ai documenti amministrativi, il singolo pu˜ dare direttamente corpo mediante apposita richiesta agli Uffici competenti dellÕAmministrazione, gli altri princ“pi possono prendere consistenza solo indirettamente, se fatti oggetto di Ricorso e/o Contenzioso giudiziale (amministrativo).

Per quanto, poi, riguarda in modo specifico lÕestensione del diritto di accesso va – significativamente – osservato un progressivo ampliamento in relazione al suo oggetto il quale, inizialmente limitato soltanto a ci˜ che aveva  Òforma di documento amministrativoÓ (lasciando espressamente escluse tutte le altre informazioni in possesso dellÕAmministrazione), nelle Leggi successive � stato esteso al di lˆ di ogni sua possibile formalizzazione. Ci˜ nonostante, la quantitˆ di espresse esclusioni dal diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta ancora tuttÕaltro che secondaria, finendo per escludere, almeno dal punto di vista pratico, una parte significativa della documentazione ÒinternaÓ alla Pubblica Amministrazione stessa, nella sua articolatissima struttura:

ÇSotto questo profilo, da un lato, sono stati individuati limiti connessi alla tutela di interessi pubblici, quali in particolare – oltre al segreto di Stato e agli altri casi di segreto giˆ disciplinati con apposita normativa – la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; lÕordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalitˆ; dallÕaltro, limiti connessi alla tutela di interessi privati e in particolar modo del diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioniÈ.

Non di meno: lÕutilizzo dellÕaccesso non pu˜ essere considerato in modo generico e generalizzato, quasi che ogni ÒdatoÓ in possesso della Pubblica Amministrazione sia alla portata di chiunque ed ogni cittadino, per parte propria, possa vantarne la fruizione in ragione del principio di pubblicitˆ. Il diritto – pubblicistico (sic) – di accesso, infatti, va collocato allÕinterno della

Çsua struttura procedimentale e ponendo quindi attenzione alla legittimazione soggettiva attiva dei richiedenti, a quella passiva delle Amministrazioni che ne devono consentire lo svolgimento, allÕoggetto dellÕaccesso, ai limiti previsti e alle modalitˆ specifiche con cui il Procedimento di accesso pu˜ trovare svolgimentoÈ.

3.1.4 Globalmente in ambito civile

Questo stato di cose, in realtˆ, non suscita alcuna meraviglia poichŽ, in fondo: i princ“pi di partecipazione, trasparenza e pubblicitˆ si concretizzano ÇnellÕattribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dellÕattivitˆ amministrativa e sulla conformitˆ della stessa agli interessi sociali ed ai precetti costituzionaliÈ. Che significa sostanzialmente: ottenere riscontro della paritˆ di trattamento – cio� di Òlibera concorrenzaÓ o Òpari opportunitˆÓ – tra tutti gli aventi interesse nel singolo Procedimento di cui la Pubblica Amministrazione risulta prima di tutto garante, anche nel caso in cui si trattasse dÕiniziativa autonomamente intrapresa, come avviene per Concorsi ed Appalti (finanziati con denaro proveniente dai cittadini attraverso lÕimposizione tributaria). Tutti i potenziali lavoratori, non di meno, hanno interesse ad essere assunti quali dipendenti della Pubblica Amministrazione, cos“ come tutti i venditori hanno interesse ad accaparrarsi qualche fornitura pubblica. A maggior ragione tale controllo democratico si legittima nei casi in cui la Pubblica Amministrazione debba approvare ÒPiani urbanisticiÓ o conseguire la disponibilitˆ di immobili (solitamente terreni) per la realizzazione di opere pubbliche, intervenendo in modo significativo sul valore del patrimonio di singoli cittadini. Concessioni o Autorizzazioni ad esercitare attivitˆ dÕimpresa in settori specificamente protetti (come trasporti, energia e telecomunicazioni) non si discostano dalle stesse problematiche di verifica dellÕeffettiva libera concorrenza.

3.2 I princ“pi di conoscenza e consapevolezza in ambito ecclesiale

La strutturale assenza nella Chiesa delle componenti economico-concorrenziali e democratico-ugualitarie che reggono lÕattivitˆ di governo degli Stati contemporanei porta a cercare altrove i fondamenti ed i princ“pi di riferimento per trattare il tema/problema del rapporto tra informazione e governo ecclesiale: tanto pi� che nella Chiesa il presupposto costitutivo della communio impedisce di assumere come fondante la dialettica autoritˆ-libertˆ posta alla radice del Procedimento amministrativo civilistico. Non di meno: le dinamiche espressamente normative proficuamente rilevate in ambito statale inducono, anche per lÕambito canonico, a cercare tali fondamenti a livello costituzionale, orientando lÕattenzione al Concilio Vaticano II (in particolare Lumen Gentium) e ai – derivati – princ“pi di revisione del Codice di Diritto Canonico approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967.

- Il primo fondamento rilevabile emerge dal 6¡ principio di revisione codiciale, laddove sÕindividua e definisce come Òuna questione veramente grave da risolvere nel futuro CodiceÓ il modo in cui Òdebbano essere definiti e tutelati i diritti delle personeÓ visto che lÕesercizio della Òpotestˆ nella Chiesa non pu˜ essere arbitrarioÓ e Òa ciascun fedele si devono riconoscere e tutelare i diritti, sia quelli contenuti nella Legge naturale o divina positiva, sia quelli che gli derivano debitamente in forza della condizione sociale acquistata e posseduta nella ChiesaÓ. La prospettiva, tuttavia, non � meramente funzionale o ÒculturaleÓ, secondo il mutare dei tempi, ma espressamente teologica poichŽ dipende con immediatezza dalla Òradicale uguaglianza che deve esistere fra tutti i cristiani, sia in forza della dignitˆ umana sia in forza del BattesimoÓ (cfr. LG 2).

- Proprio il tema dellÕarbitrarietˆ del governo ecclesiale costituisce il fondamento del successivo e pi� specifico 7¡ principio di revisione (secondo fondamento) il quale ne impone due rimedi strutturali: 1) la reciproca distinzione delle funzioni di governo (legislativa, esecutiva e giudiziale) e 2) lÕassoggettabilitˆ dei Provvedimenti singolari – esecutivi – al giudizio di appositi Tribunali amministrativi (non improvvidamente mutuati dagli Ordinamenti statali coevi).

Sia il problema individuato, sia lÕindirizzo fornito per la sua soluzione risultano dÕimportanza primaria per lÕOrdinamento canonico poichŽ la distinzione delle funzioni potestative impone anche – indirettamente ma espressamente – la distinzione dei rispettivi modus agendi (cio� Procedimenti e Procedure), rendendone necessaria la specifica messa a punto (secondo quanto indicato dal 6¡ principio) e, attraverso lÕintervento dei Tribunali amministrativi, il concreto rispetto e la effettiva tutela. Non di meno: lÕindirizzo adottato aveva giˆ ricevuto da poche settimane la propria – prima – concretizzazione pontificia con lÕerezione della ÒSectio AlteraÓ del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con espresse funzioni in materia contenzioso-amministrativa, per quanto solo nei riguardi della Curia Romana (come rimane a tuttÕoggi nonostante gli importanti interventi legislativi in materia).

Al di lˆ della non implementazione degli strumenti di sua effettiva tutela (= i Tribunali amministrativi locali espunti dal CIC), il principio era per˜ stato ÒannidatoÓ nellÕOrdinamento canonico ed inizi˜ a produrre i propri frutti attraverso lÕiniziale delineazione ed elaborazione di uno Schema ÒDe Procedura administrativaÓ (poi anchÕesso abortito).

Il continuo scrollarsi di dosso, da parte del Legislatore, di strumenti troppo stringenti per salvaguardare – finalmente – la qualitˆ del governo ecclesiale sottraendola di principio ad ogni possibile arbitrarietˆ, non ebbe tuttavia pieno successo innanzi alla concreta fissazione del principio del contraddittorio (generalmente indicato e gestito come Òdiritto di difesaÓ) propugnato sulla base del Diritto naturale e pertanto non dispensabile nŽ conculcabile, in linea di principio. Proprio tale ÒdirittoÓ fin“ infatti per costituire lÕautentico cavallo di Troia attraverso cui nellÕOrdinamento canonico cominciarono a crearsi spazi e strumenti dÕintervento e confronto fino ad allora impensabili nellÕesercizio del governo ecclesiale, come lasciava intendere il 6¡ principio col suo qualificare la precedente situazione come Òveramente graveÓ.

Proprio lÕesigenza di eliminare ogni traccia di arbitrarietˆ, espressa attraverso il diritto tecnico Òdi difesaÓ, appare lÕottica pi� appropriata in cui inquadrare lÕinformazione in rapporto al governo ecclesiale, secondo una prospettiva – e fondazione – molto pi� ristretta di quella civile, poichŽ non chiamata nŽ a legittimare in itinere il Provvedimento singolare (= trasparenza), nŽ a co-costruirlo insieme allÕAutoritˆ (= partecipazione) che, nella Chiesa, rimane costituzionalmente personale e gerarchica (oltre che vocazionale e sacramentale), per quanto allÕinterno della communio. La concezione del governo ecclesiale come Ògestione delle risorse comuniÓ in unÕottica di sostanziale discernimento operativo (v. supra), completa poi il quadro sia ermeneutico che euristico allÕinterno del quale indagare e prospettare che cosa sia – o possa essere – ÒinformazioneÓ dal punto di vista canonico.

Si tratta di una prospettiva diversa dalla visione dottrinale che prospetta lÕinformazione come vero Òdiritto costituzionaleÓ dei fedeli in quanto tali.

ÇDiritto allÕinformazione. - Questo diritto � connesso con il precedente [diritto alla propria opinione – ndr] e si fonda sulla partecipazione attiva del fedele alla vita della Chiesa. Senza la necessaria informazione non � possibile partecipare in modo adeguato alla vita della Chiesa e non � possibile formarsi la propria opinione. Il diritto allÕinformazione � delimitato dallÕinteresse del fedele – cio� dal suo grado di effettiva partecipazione alla vita della Chiesa, nellÕambito, sempre, della potenziale partecipazione che gli � stata attribuita dalla volontˆ fondazionale di Cristo – e dal bene comune della Chiesa; il dovere di informare ricade sulla Gerarchia e, ove riguardi il bene comune, sulle Istituzioni e sui singoli fedeli. Anche questo diritto ha riflessi pubblici. Resta sottinteso che costituiscono suo possibile oggetto soltanto ed esclusivamente le materie che si riferiscono ad attivitˆ esterne e sociali; tali non sono le attivitˆ personali e private; e, natura sua, tutto ci˜ che riguarda il foro interno � protetto dal segretoÈ.

LÕarticolato percorso fondativo sinora delineato suppone, invece, che a livello costituzionale canonico non vada cercato un diritto prontamente esigibile ma un principio di riferimento e che esso sia – come testŽ dimostrato – la non-arbitrarietˆ dei Provvedimenti nei quali il governo ecclesiale si concretizza. Ci˜ fa dellÕinformazione non tanto un diritto ma uno strumento la cui portata (come si vedrˆ pi� oltre) supera di molto il semplice Òdovere dÕinformareÓ, finendo per attraversare lÕintero Ordinamento canonico e, pi� ancora, per condizionare le stesse modalitˆ di governo, proprio nellÕottica della communio.

A cosa, dunque, sarebbe strumentale lÕinformazione cos“ prospettata? Oppure, ancora: in quali modi essa interverrebbe nel governo ecclesiale? Giˆ sono state proposte conoscenza e consapevolezza quali plausibili risposte – anche codiciali – a tali questioni.

- Parlare di ÒconoscenzaÓ in ambito canonico rimanda con immediatezza al tema della veritˆ da cui la vita ecclesiale non pu˜ mai discostarsi: la veritˆ dei fatti, la veritˆ delle circostanze, la veritˆ delle relazioni, la veritˆ degli obiettivi da conseguire. Quella veritˆ che la Chiesa ricerca quasi ostinatamente in tutta la propria attivitˆ giudiziale; quella veritˆ che mantiene valore anche contra rem iudicatam quando si tratta della vita delle persone (= il loro stato canonico di coniugi, chierici o professi). Una veritˆ che, pur riguardando spesso la volontˆ dei singoli, non sÕidentifica mai con essa, e rimane sempre Òdi fronteÓ a ciascuno appellandone la coscienza. Una veritˆ innanzi alla quale non esistono nŽ Superiori nŽ sudditi, governanti o governatiÉ ed anche Autoritˆ e libertˆ perdono ogni propria consistenza, mentre i semplici ÒinteressiÓ non lÕhanno mai ottenuta. é questa veritˆ il vero oggetto dellÕinformazione, da dare e da ricevere, da esplicitare o da richiedere nella Chiesa, affinchŽ la vita delle persone – consacrati e chierici, prima di tutto – non sia esposta allÕarbitrio di alcuno, neppure ratione fidei e tanto meno ratione conscienti¾: comÕ� stato invece per lunghi secoli allÕombra di un paternalismo che pretendeva comandare Òin nome di DioÓ quanto umanamente non poteva essere chiesto.

- Proprio lÕapporto strutturante della veritˆ, conosciuta e presa in adeguata considerazione, costituisce il fondamento originario della ÒconsapevolezzaÓ a riguardo delle decisioni di cui il governo ecclesiale, da una parte, ed i fedeli, dallÕaltra, devono farsi carico affinchŽ si tratti davvero di una gestione (= oikonomia/dispensatio) di risorse comuni e non di mere disposizioni (= decreta/sententi¾) in favore o detrimento di qualcuno, o dei suoi interessi. Di conseguenza la veritˆ, conosciuta, accolta e condivisa, diventa la forza, la motivazione, che unisce in un solo volere – anche se spesso mediante attivitˆ diverse – tutti gli interessati: chi chiede un impegno per la missione ecclesiale (= il c.d. Superiore o Autoritˆ) e chi ad esso si rende disponibile (= il fedele, spesso in ragione di un vincolo speciale con la Chiesa stessa).

In tal modo: conoscenza e consapevolezza, adeguatamente condivise, non solo evitano lÕarbitrio ma, molto maggiormente, implementano la communio: il cum-munus condiviso tra tutti i discepoli del Cristo destinatari e protagonisti dellÕunica missione di annunciare e vivere il Vangelo. LÕinformazione, per parte sua, costituisce uno degli strumenti generali pi� efficaci dellÕengagement individuale e comunitario e dellÕI care che mette in gioco tutti e ciascuno.

4. Informazione e governo ecclesiale

4.1 Panoramica generale

Trattando di informazione dal punto di vista del governo ecclesiale, la prima evidenza da non potersi trascurare � che nel Codice latino vigente lÕinformazione non risulta unicamente una cosa da dare ma anche da cercare: cos“ di fatto si constata nei Canoni che contengono i lemmi ÒinformazioneÓ (4 ricorrenze) e ÒnotiziaÓ (25 ricorrenze), Canoni nei quali – pi� che del Òdiritto di essere informatiÓ (cfr. Hervada) – occorrerebbe parlare del Òdovere di informarsiÓ (sic!)É ed � questo – con probabilitˆ – uno dei plausibili motivi da cui deriva il sostanziale silenzio della Canonistica sino ad oggi sul tema. Considerazioni a parte merita la Notifica (17 ricorrenze) in quanto istituto giuridico di peculiare tecnicitˆ tendenzialmente connesso allÕambito processuale (11 ricorrenze nel Libro VII); mentre, in termini di informazione, pare utile dedicare qualche spazio pure ai ÒmotiviÓ (17 ricorrenze) che si possono addurre per supportare o contrastare una decisione di governo.

Dal punto di vista metodologico una lettura critica delle norme codiciali latine consente di osservare, per quanto in modo del tutto generale, alcuni elementi dai quali amministrativisticamente non si pu˜ prescindere almeno per le disposizioni che, stabilendo precise condotte, creano vincoli ÒlegaliÓ cui lÕattivitˆ di governo ecclesiale non pu˜ sottrarsi, volendo permanere nella ÒlegittimitˆÓ che, unica, ne tutela lÕefficacia. LÕapproccio normativo si rivela del tutto imprescindibile dal punto di vista ÒpraticoÓ (ne esistono ÒaltriÓ realisticamente fruibili per il Diritto?) poichŽ sia in sede di Ricorso che di Contenzioso sono le norme effettive ad avere espressa prevalenza sui princ“pi supposti e la Legge (sic!) impone alla Segnatura Apostolica di giudicare per esclusiva Òviolatio LegisÓ causata da Òerror IurisÓ, anzichŽ secondo princ“pi o criteri di vario genere, come spesso accade. Un tale approccio, non di meno, permette anche di prospettare qualche parallelismo con lÕambito civile traendone, eventualmente, vantaggi esplicativi o applicativi, dopo aver senzÕaltro evitato troppo facili ÒanalogieÓ in ragione di mere ÒassonanzeÓ.

 

- Delle 4 ricorrenze codiciali di ÒinformazioneÓ, tre Canoni prescrivono di Òraccogliere informazioniÓ (cfr. Cann. 364; 645; 1051) e una di non ÒriceverleÓ affatto (cfr. Can. 1604). DallÕanalisi appare che proprio i tre casi in cui si prescrive la ÒraccoltaÓ di informazioni sono quelli maggiormente legati ad attivitˆ di governo: il Can. 364 circa il Òprocesso informativoÓ da istruire sui promovendi Vescovi; il Can. 645 circa le informazioni che il Superiore pu˜ raccogliere (anche sotto segreto – sic) in vista dellÕammissione al Noviziato; il Can. 1051 circa le informazioni necessarie per lo ÒscrutinioÓ di ammissione alla sacra Ordinazione.

- Per quanto riguarda le ÒnotizieÓ, le 25 ricorrenze nel CIC riguardano nella loro quasi totalitˆ il Òricevere notizieÓ di fatti oppure di Atti, soprattutto processuali per i quali – in realtˆ – non si tratta, dal punto di vista tecnico, di informazione ma di notifica; in 2 casi soltanto si tratta di Òdare notiziaÓ (cfr. Cann. 1054; 1122). Al Òraccogliere notizieÓ del Can. 50 va affiancato il Can. 1717 nel suo imporre allÕOrdinario di indagare in caso riceva notizia di un probabile Delitto: ci˜ costituisce un fattore chiave del rapporto informazione-governo ecclesiale, profilando in modo chiaro il dovere passivo – anzichŽ attivo – di informazione connesso allÕattivitˆ di governo.

- Le sole 3 ricorrenze del Òrendere notoÓ (cfr. Cann. 1132; 1158; 1508) non mostrano un valore specificamente attinente il governo, indicando comunque lÕattivitˆ di Òfar conoscereÓ, tendenzialmente agli stretti interessati (come sono i nubendi o le parti a livello processuale).

- Poco significative le 9 ricorrenze del vocabolo ÒconoscenzaÓ; esse infatti in 6 casi riguardano lo studio (cfr. Cann. 229; 249; 259; 279), in 2 i Sacramenti (cfr. Cann. 865; 913), in 1 caso il Diritto processuale (cfr. Can. 1646).

- La polivalenza del vocabolo ÒmotiviÓ – usato spesso come ÒcauseÓ o ÒragioniÓ – (10 ricorrenze) non permette di trarre elementi significativi in termini di informazione, tranne il Can. 1745 in cui, data la natura della cosa, essi possono anche ragionevolmente indicare riferimenti a fatti e circostanze pi� o meno conosciuti dagli interessati alle vicende in discussione, potendosi intendere pi� come ÒinformazioniÓ che come ÒragioniÓ o ÒcauseÓ.

- Questione specifica appare, da ultima, quella della ÒconsapevolezzaÓ – giˆ indicata come principio espressamente canonico – (17 ricorsi) a cui il Codice latino rimanda in varie materie dei Libri II, III (obblighi e diritti individuali: Cann. 212; 231; 528; 652; 781) e IV (Sacramenti: Cann. 916; 960; 1125; 1156; 1158) senza immediata attinenza al governo; non di meno: il ricorrere due volte della formula Òconsapevoli della propria responsabilitˆÓ (cfr. Cann. 212; 652) potrebbe rinviare alle previe conoscenze e correlate informazioni, ricevute o da ricevere.

Rilievo a parte meritano i riferimenti allÕistituto della Notifica a causa della sua stretta formalizzazione allÕinterno del Codice, soprattutto in campo giudiziale (12 ricorrenze) e disciplinare (2 ricorrenze: Cann. 692; 700). In proposito giova osservare come in ben 14 casi si tratta di ÒdareÓ Notifica, mentre solo 3 volte ci si riferisce al suo averla ricevuta (cfr: Cann. 700; 1363; 1637). é questo uno dei pochi ambiti in cui espressamente la Legge canonica impone alle Autoritˆ ecclesiali di ÒtrasmettereÓ ai destinatari qualcosa che li riguarda. La cosa tuttavia non rientra nellÕattivitˆ di ÒinformareÓ propriamente detta poichŽ nella quasi totalitˆ dei casi si tratta non di informazioni come tali ma di Provvedimenti o comunque Atti potestativi (come sono quelli giudiziali). Si � giˆ visto, invece, come per le informazioni relative allÕambito giudiziale venga utilizzata la formula Òrendere notoÓ (v. supra).

AllÕistituto della Notifica potrebbero riferirsi (o accostarsi in qualche modo) le questioni connesse alla Òpubblicitˆ degli AttiÓ. Ci˜ tuttavia appare non privo di difficoltˆ in quanto, come detto, la Notifica di per sŽ riguarda Atti provvedimentali o comunque autoritativi (o potestativi che dir si voglia), limitandosi formalmente ad essi soltanto ed al loro puntuale contenuto (e ai loro destinatari), mentre – alla Notifica – rimane del tutto inaccessibile lÕinsieme degli Atti preparatori e, soprattutto, le informazioni in essi contenute. Se ci˜, almeno in parte, � oggetto di adeguata gestione allÕinterno del Diritto processuale, che prevede la Òpubblicazione degli AttiÓ (cfr. Can. 1598), altrettanto non accade in campo esecutivo/amministrativo soprattutto in ragione del fatto che i Decreti (e Precetti) pur dovendo essere motivati lo devono essere solo Òsaltem summarieÓ (cfr. Can. 51) e non � prevista alcuna forma di ÒaccessoÓ a quelli che processualmente sono gli ÒAtti della CausaÓ, cio� – nel caso – gli Atti e documenti preparatori della decisione assunta. Unica eccezione (non terminologica) � il Can. 695 riguardante la Procedura di Dimissione dei religiosi: in tali casi, infatti, alle persone in questione � permesso conoscere le accuse (o le denunce) mosse nei loro confronti cos“ da  potersene ragionevolmente discolpare (v. infra).

Non dissimile dalla Notifica propriamente detta risulta anche la formula latina Òcertius facereÓ ricorrente ben 30 volte nel suo significato di Òdare informazione certaÓ o anche Òrendere formalmente notoÓ, Òfar sapere/conoscereÓ: non troppo distante dal ÒcertificareÓ (per quanto meno formale dal punto di vista tecnico); significati che ne allontanano il senso rispetto al semplice ÒinformareÓ. La formula, inoltre, sÕindirizza quasi esclusivamente a qualche Autoritˆ che devÕessere messa a conoscenza di fatti avvenuti: la Sede Apostolica o il romano Pontefice, il Moderator Curi¾ (cfr. Can. 474), il Vescovo/Ordinario, il Parroco, il Giudice (cfr. Cann. 1486; 1675), lÕautore di un Atto commissorio (cfr. Can. 41).

PoichŽ, giunti al termine di questa sommaria ricognizione codiciale, non risulta ancora possibile concludere nulla di significativo circa il rapporto tra informazione e governo ecclesiale – tanto pi� in riferimento a eventuali diritti (soggettivi) di essere informati o di sapere –, diventa necessario sondare ulteriormente la materia attraverso lÕesame di alcuni ambiti specifici dellÕattivitˆ di governo nei quali lÕesperienza ha ormai evidenziato lÕimportanza e, pi� ancora, la problematicitˆ del tema.

4.2 Informazione, formazione e contestazione delle decisioni di governo

Fulcro irrinunciabile dellÕintera tematica sullÕinformazione nel governo ecclesiale � il Can. 50 del CIC, in strutturale connessione con gli altri Canoni implicitamente connessi alla formazione degli Atti amministrativi singolari, prima di tutto Decreti e Precetti (cfr. Cann. 48-58), senza trascurare i Canoni riguardanti la loro contestazione o, almeno, la resistenza verso di essi (cfr. Cann. 1732-1739). La materia, che paga in modo pesante la bocciatura dello Schema ÒDe Procedura administrativaÓ del 1974, risulta di grande disorganicitˆ e non priva di difficoltˆ, non solo teoretiche ma anche pratiche, connesse proprio allÕinformazione necessaria allÕemanazione ed esecuzione di Provvedimenti singolari di governo.

La tensione, giˆ in parte emersa nella prospettazione generale delle norme codiciali latine, si pone tra il dovere dellÕAutoritˆ di Òraccogliere notizieÓ e lÕinevitabile necessitˆ di una loro verifica in termini di completezza ed adeguatezza sia quantitativa (= tutte quelle realmente utili) che qualitativa (= quelle che davvero descrivono fatti e circostanze), sia oggettiva (= fattuale, sociologica, statistica, ecc.) che soggettiva (= il punto di vista dei soggetti coinvolti), in una prospettiva che nel CIC non emerge dai Canoni sulla formazione dellÕAtto amministrativo singolare, ma deve dedursi – almeno operativamente – da quanto previsto per lÕeventuale contestazione dellÕAtto stesso. Contestazione concessa e normata dalla Legge, per quanto non sulla base di qualche diritto (comÕ� civilisticamente quello Òdi accessoÓ in ragione del principio di pubblicitˆ) ma in ragione dellÕonerositˆ finale del Provvedimento: una onerositˆ che, tuttavia, pare subentrare in modo quasi estrinseco al Provvedimento stesso, anzichŽ essere integrata quale sua possibile debolezza strutturale giˆ dalla fase decisionale originaria. La questione, dal punto di vista del Procedimento amministrativo, � di chiarezza palmare: nessun Canone latino obbliga espressamente lÕAutoritˆ a consultare il destinatario del Provvedimento in sede di sua creazione, nŽ chiedendo nŽ fornendo informazioni a suo riguardo; devono invece essere ascoltati – e solo Òper quanto possibileÓ – coloro Òi cui diritti possono essere lesiÓ, fattore che, per˜, costituirebbe un illecito (= Causa iurium) e non un semplice gravame.

Quanto lÕOrdinamento prospetta � pertanto un semplice – e molto generico – dovere passivo (e piuttosto indefinito e, pertanto, aleatorio) di informazione da parte dellÕAutoritˆ, senza che nulla si riconosca al destinatario nŽ in termini di informazione come tale (= dovere attivo di fornirla), nŽ in termini e garanzie di sua spettanza (= diritto di riceverla). Solo, infatti, nel caso in cui tale destinatario si ritenga ÒgravatoÓ dal Provvedimento che lo riguarda (cfr. Can. 1733) avrˆ la possibilitˆ di esporre al suo autore i propri motivi a fondamento e sostegno della richiesta – comunque non semplicemente graziosa – di emendamento o ritiro del Provvedimento stesso. Non sfugge come una tale previsione normativa si manifesti del tutto secondaria rispetto alla struttura del Procedimento amministrativo, profilandosi come semplice attivitˆ pre-contenziosa nella piena disponibilitˆ – e spesso vero arbitrio (sic) – dellÕAutoritˆ esecutiva stessa (= Autotutela) che potrebbe anche lasciar cadere qualunque istanza da parte del destinatario per la revisione dellÕAtto  – ci˜ che spesso avviene, soprattutto in fase di Ricorso gerarchico presso la Curia Romana – al quale non resterebbe, dopo un eventuale sollecito, altra possibilitˆ di ÒresistenzaÓ che una oculata, ma efficacissima, non-esecuzione del Provvedimento stesso.

Il quadro normativo e circostanziale illustrato pare quindi dimostrare non solo la non esistenza di alcun Òdiritto di informazioneÓ (tale perchŽ immediatamente tutelabile), ma anche lÕinammissibilitˆ dellÕeventuale rimando ai presupposti e alle dinamiche della partecipazione, trasparenza e pubblicitˆ che caratterizzano la formazione provvedimentale in campo civile poichŽ, come visto, la loro applicabilitˆ in ambito canonico non trova alcun fondamento ÒcostituzionaleÓ. NŽ tali princ“pi civilistici possono essere canonicamente invocati come Òprinc“pi generali del DirittoÓ (cfr. Can. 19) alla stregua di quelli romanistici o giusnaturalistici, data la loro espressa, intenzionale e circostanziale origine esclusivamente politico-economica.

Nessuno spazio di manovra, quindi, affinchŽ il destinatario del Provvedimento canonico possa essere coinvolto nella sua creazione? La risposta canonicamente ammissibile (e come tale da sollecitarsi ancora presso il Legislatore) � certamente presente e si fonda su quanto – costituzionalmente – espresso dal 6¡ principio di revisione codiciale: lÕuguaglianza radicale dei fedeli allÕinterno dellÕattivitˆ ecclesiale e la invalicabilitˆ dei limiti posti dalla dignitˆ personale e battesimale, elementi che non pongono in questione le peculiaritˆ dei diversi Uffici ecclesiastici e statuti di funzione, nŽ le specifiche responsabilitˆ anche morali di ciascuno, ma ne richiedono un esercizio effettivamente comunionale (diverso da fusionale e/o consociativistico) secondo lÕidentitˆ pi� profonda della Ecclesia. Proprio la dimensione comunionale, dÕaltra parte, esclude la partecipazione alla formazione del Provvedimento canonico in ragione delle struttura gerarchica e non democratica del governo ecclesiale, le cui Autoritˆ esecutive sono prevalentemente personali (lÕOrdinario o il Superiore), per quanto non isolate ed autoreferenziali. Il fatto poi che la maggior parte delle materie in questione riguardi il munus docendi, il munus sanctificandi e gli Uffici ecclesiastici – materie specificamente intra-ecclesiali ed indisponibili ai singoli fedeli – non � in nulla riconducibile alla portata degli interessi individuali che civilisticamente devono essere bilanciati con quelli pubblici.

In ambito, poi, di princ“pi e diritti da tutelare non si pu˜ trascurare che i principali strumenti di tutela del principio costituzionale canonico di non arbitrarietˆ dei Provvedimenti (= i Tribunali amministrativi locali) non sono mai stati istituiti costituendo un vulnus di fatto e non di Diritto per lÕOrdinamento. Non di meno: nel CCEO il Can. 1517 (parallelo del Can. 50 CIC) prevede giˆ espressamente la consultazione dellÕinteressato, oltre ad un reale coinvolgimento procedimentale di Òchi legittimamente contraddiceÓ (per quanto nei lavori di formulazione della norma non risultino indicazioni specifiche circa i motivi di tale macroscopica differenza intra-ordinamentale):

Ǥ1. Prima di emanare un Decreto extragiudiziale, lÕAutoritˆ ricerchi le notizie e le prove necessarie; ascolti o consulti chi devÕessere di Diritto ascoltato o consultato; ascolti coloro che il Decreto direttamente raggiunge e specialmente coloro i cui diritti possono essere lesi.

¤2. LÕAutoritˆ renda note al richiedente e anche a chi legittimamente contraddice, le notizie e le prove che possono essere conosciute senza pericolo di danno pubblico o privato, e mostri le ragioni che forse sono contrarie dando loro lÕopportunitˆ di rispondere, anche a mezzo di un Patrono, entro il termine determinato dalla stessa AutoritˆÈ.

4.3 Informazione e Procedure disciplinari

Un secondo ambito del governo ecclesiale interessato alle tematiche dellÕinformazione da darsi e riceversi nel rapporto tra Autoritˆ di governo e soggetti legittimati � quello disciplinare allÕinterno del quale chi governa interviene per correggere abusi e condotte inadeguate e lesive del bene della Comunitˆ di riferimento (diocesana o religiosa, in primis).

Quanto stabilito molto limitatamente (ma comunque in modo paradigmatico a livello di princ“pi e criteri operativi) dal CIC in questÕambito ricalca ci˜ che giˆ � stato osservato a livello generale: lÕunico soggetto ÒattivoÓ a livello di informazione � lÕAutoritˆ che procede allÕintervento disciplinare (o anche alla fase pre-giudiziale di quello penale: i Rimedi penali) la quale ha il dovere di informarsi Òraccogliendo ed integrando le proveÓ (cfr. Cann. 697), oppure Òeffettuando unÕindagineÓ (cfr. Can. 1339 ¤1), oppure ÒindagandoÓ con prudenza, anche per mezzo di altri (cfr. Can. 1717), mentre non sussistono previsioni in tema di informazione per nessun altro soggetto che prenda parte alla Procedura; tanto che la condizione giuridica di ÒindagatoÓ, a livello canonico, potrebbe anche rimanere del tutto ignota al sospetto delinquente.

La sostanziale straordinarietˆ e delicatezza di questo campo dellÕattivitˆ ecclesiale di governo lo ha avvicinato da sempre a quello processuale-penale soprattutto per quanto concerne le modalitˆ attuative tra cui, in primis, le garanzie da offrire. In tal modo � il c.d. diritto di difesa ad assumere la guida sostanziale della Procedura, a prescindere dal fatto che questa sia o meno ÒgiudizialeÓ, in quanto attuata da un Giudice oppure dallÕAutoritˆ esecutiva di governo (cio�: Procedura extra-giudiziale o amministrativa, che dir si voglia).

é questo, di fatto, lÕunico ambito canonico in cui si profila ed ottiene una qualche gestione il diritto propriamente detto e come tale tutelato (in quanto capace di invalidare – quasi – qualunque Sentenza o Decreto) di Òessere sentitiÓ oppure di ÒintervenireÓ fornendo una propria versione dei fatti. Un diritto che comporta anche lÕessere informati a riguardo di fatti e vicende in cui si sia coinvolti in quanto destinatari dellÕintervento disciplinare in corso.

Nei fatti, tuttavia, si rilevano molte incertezze sotto vari profili che coinvolgono anche lÕinformazione come tale.

- La domanda maggiore che emerge in tale prospettiva riguarda lÕaccesso alle informazioni del caso: un accesso non regolato in Iure e potenzialmente parziale e reticente poichŽ non esiste norma che stabilisca quali e quante ÒinformazioniÓ debbano essere messe a disposizione del soggetto sotto Procedura, al quale semplicemente si devono Òrendere note lÕaccusa e le proveÓ (cfr. Cann. 695 ¤2; 1720, 1¡) di quanto gli viene contestato, dandogli la facoltˆ (cfr. Can. 695 ¤2) o la possibilitˆ (cfr. Can. 1720, 1¡) Òdi difendersiÓ (cfr. Cann. 695; 697; 1720).

- La extra-giudizialitˆ della Procedura non pone soltanto problemi di bilanciamento delle parti (essendo una di esse a decidere e non un terzo) ma – e a maggior ragione – tralascia completamente uno dei cardini strutturali dellÕinformazione in ambito processuale: la pubblicazione degli Atti (cfr. Can. 1598), attraverso la quale chi deve difendersi ha la certezza – giuridica – di poter visionare tutto quanto costituirˆ ÒinformazioneÓ utile al verdetto finale e, pertanto, fruibile anche in chiave difensiva. LÕistituto della pubblicazione degli Atti, inoltre, permette allÕinteressato di intervenire puntualmente su tutte e ciascuna le informazioni in base alle quali verrˆ giudicato, fino allÕimpugnazione stessa della Decisione sia nel caso in cui verta su elementi extra Actas, sia su elementi non pubblicati: cosa che in via amministrativa non solo risulta difficoltosa ma, anche, non potrˆ mai essere certa e pertanto realmente opponibile.

4.4 Informazione, Bilanci e sorveglianza gestionale

Un terzo ambito del governo ecclesiale interessato in modo speciale alle tematiche dellÕinformazione � quello gestionale, economico e patrimoniale che, pur non ordinariamente sottoposto a specifici Atti provvedimentali di governo, risulta tuttavia particolarmente sensibile alla ÒinformazioneÓ.

Tre sono gli ambiti sostanzialmente implicati in tal genere di informazione: 1) quello dei c.d. Rendiconti, 2) quello dei Bilanci veri e propri, 3) quello delle ÒpraticheÓ necessarie per la richiesta e concessione delle autorizzazioni tutorie per gli atti di amministrazione straordinaria delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa.

- La materia dei Rendiconti (cfr. Can. 1287 ¤2) che gli Amministratori di beni ecclesiastici devono in qualche modo ÒcomunicareÓ ai fedeli (o, almeno, ai finanziatori delle varie attivitˆ) � forse lÕunica nel Codice latino che imponga a qualcuno di Òdare informazioniÓ nel senso pi� proprio del termine ed in modo anche non individuale. Il tema, per quanto in modo molto impreciso e semplificatorio, riguarda sostanzialmente anche la ÒpubblicazioneÓ (in genere annuale) del Rendiconto di gestione o [a] di uno specifico Ente (= Parrocchia, Diocesi, Associazione, Fondazione, ecc.) o [b] di una specifica attivitˆ gestita in modo autonomo (e separato) rispetto agli Enti che ad essa prendano parte: si pensi allÕ8x1000 della Chiesa italiana che la C.E.I. gestisce in modo ÒseparatoÓ dal proprio Bilancio, cos“ come anche le singole Diocesi che ne gestiscono una parte, oppure anche ad unÕattivitˆ di restauro di opere dÕarte o beni architettonici (quali sono le chiese).

         Alla base del Rendiconto e delle dinamiche, anche informative, connesse sta un elemento del tutto peculiare: la necessitˆ di dare riscontro diretto ed immediato dellÕuso che � stato fatto di denaro liberamente messo a disposizione della Chiesa da parte di fedeli o di Istituzioni (anche non canoniche). Una situazione, la liberalitˆ, che impone, almeno di fatto, un gesto di fiducia in qualche modo corrispondente a quello di cui si � stati destinatari; diversa sarebbe infatti la pubblicazione del prospetto dei rendimenti di eventuale patrimonio immobiliare (= affitti) o finanziario (= titoli obbligazionari, azioni e partecipazioni a vario titolo) o di attivitˆ commerciali accessorie che lÕEnte eserciti in ragione del proprio patrimonio, pi� o mesto ÒstabileÓ.

         Il confine tra ÒinformazioneÓ e ÒcomunicazioneÓ in questÕambito si fa molto esiguo ed i fatti stessi mostrano come la gran parte di tali Rendiconti venga affidata ordinariamente agli Uffici per le comunicazioni anzichŽ agli Uffici contabili. DÕaltra parte � proprio la comunicazione che in questa materia gioca un ruolo fondamentale, confermando la fiducia ricevuta e chiedendone altra: una dinamica che la mera informazione invece, attraverso la pura messa a disposizione dei dati contabili, non riuscirebbe ad innescare ed alimentare. Questo, per˜, sposta la tematica ad altri ambiti che esulano dal tema qui in esame.

- Per quanto riguarda i Bilanci propriamente detti, invece, nulla si riscontra a livello codiciale al di lˆ della necessaria duplice approvazione per il solo Ente Diocesi (cfr. Can. 493) di quelli riguardanti Òquestue ed elargizioniÓ, Òentrate ed usciteÓ, mentre per la generalitˆ delle persone giuridiche pubbliche (Parrocchie in primis, ma anche Associazioni, Fondazioni, Seminari, Santuari, Istituti vari) la Legge universale fissa un semplicistico (sic!) ÒRendiconto amministrativoÓ (cfr. Can. 1284 ¤2, 8¡) o anche solo ÒRendicontoÓ (cfr. Can. 1287 ¤1). Tale ÒfallaÓ del sistema canonico di informazione economica e contabile non � di poco conto, poichŽ il Bilancio costituisce la principale e pi� accreditata forma di informazione circa la situazione patrimoniale e gestionale di un Ente. é nel Bilancio, infatti, che non solo si raccolgono i dati contabili come tali ma se ne dˆ anche una lettura intenzionale (o politica) in ragione delle finalitˆ dellÕEnte di cui si tratta. In questa prospettiva il fatto che il CIC si accontenti di prescrivere per lÕOrdinario di Òaver cura di dare normeÓ specifiche sullÕamministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. Can. 1276 ¤2), cos“ come il suo dovere di vigilanza, senza tuttavia stabilire che (solo) un vero e proprio Bilancio (articolato e completo) ne costituisca lo strumento principale di informazione e controllo si rivela in tutta la sua insufficienza.

- Ulteriore ambito dÕinformazione in materia gestionale ed economica dei beni ecclesiastici � la preparazione delle pratiche finalizzate alla richiesta (ed ottenimento) delle Licenze per compiere atti di amministrazione straordinaria: Licenze che vengono accordate, se del caso, dallÕOrdinario, spesso col necessario consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. Can. 1292) al termine di un vero Procedimento la cui parte sostanziale (predisposta sia dallÕEnte richiedente che dalla Curia) � proprio di carattere informativo, con ruoli, incidenze e adempimenti diversi per i differenti protagonisti del Procedimento stesso. [1] Ruolo fondamentale � quello dellÕEnte richiedente, il quale deve predisporre e trasmettere allÕOrdinario competente tutte le informazioni necessarie ed utili al conseguimento della Licenza in questione, senza che – di per sŽ – nulla sia previsto in materia a livello di normazione universale: il CIC, infatti, esige solo il parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici (o altro Organismo statutario a seconda del tipo di Ente) senza richiedere, p.es., il verbale della riunione di tale Consiglio. Allo stesso modo – per le Parrocchie – non si esige neppure di conoscere il parere del Consiglio pastorale. [2] LÕOrdinario adito, per poter rilasciare la Licenza, ha il dovere di informarsi circa lÕaffare in oggetto, senza potersi limitare alla mera acquisizione acritica delle informazioni trasmesse dal richiedente; ci˜ potrebbe comportare sia la ÒproduzioneÓ di informazioni specifiche da parte dei competenti Uffici di Curia, sia la richiesta al richiedente stesso di ulteriori informazioni sulla vicenda. [3] Le informazioni cos“ raccolte devono poi essere utilizzate dagli Organi diocesani di consultazione per concedere o negare allÕOrdinario il loro consenso: ci˜ che pone lÕulteriore doppio tema del rapporto tra fornire e richiedere informazioni. Quali informazioni, infatti, lÕOrdinario � tenuto a trasmettere ai due Organi diocesani (v. infra)? E quali informazioni i membri di tali Organi devono acquisire al fine di esprimere il loro voto, tenuto conto del prescritto del Can. 1292 ¤4?

In questo delicatissimo ambito della vita ecclesiale occorre anche evitare forme di confusione concettuale tra [a] Òtrasparenza dellÕAmministrazioneÓ in quanto conoscibilitˆ dei percorsi decisionali che lÕAmministrazione in quanto apparato intraprende nel perseguimento dei propri fini (che sono comunque pubblici) e [b] Òtrasparenza nellÕamministrazioneÓ in quanto attivitˆ dellÕamministrare che anche soggetti privati (come le persone fisiche) effettuano. La Òtrasparenza dellÕAmministrazioneÓ, infatti, deriva dalla necessitˆ democratica del controllo (esterno) del suo operato in termini di imparzialitˆ tra tutti coloro i cui interessi sono coinvolti; la Òtrasparenza nellÕamministrazioneÓ riguarda invece la ÒtracciabilitˆÓ (interna) delle operazioni, soprattutto commerciali e finanziarie, effettuate e dei soggetti coinvolti (= fornitori, acquirenti, intermediariÉ) permettendo in tal modo un controllo di correttezza ed efficienza dellÕattivitˆ di gestione cos“ da evitare sprechi, indebiti favoritismi o, addirittura, reati.

4.5 Informazione concomitante, differenziata o progressiva

Sotto il profilo espressamente operativo, il sostanziale parallelismo dellÕattivitˆ del Collegio dei Consultori col Consiglio diocesano per gli affari economici non solo pone un legittimo interrogativo sulla loro correlazione e, soprattutto, precedenza o concomitanza nellÕintervenire sulla stessa ÒpraticaÓ in rapporto allÕeventuale consenso concesso o negato dal primo dei due Organi che si � radunato ed ha votato, ma evidenzia anche un concreto problema di informazione reciproca. Il tema non � meramente procedimentale, dovendosi cio� chiarire se un atto di amministrazione straordinaria ÒbocciatoÓ dal primo Organo che ha votato, possa o debba essere sottoposto anche allÕaltro (visto che lÕOrdinario ha comunque necessitˆ di due consensi per procedere alla concessione della Licenza), ma contiene espressi profili di informazione proprio nei confronti dei due Organi.

Senza rifarsi nuovamente alle problematiche giˆ illustrate, occorre qui considerare alcuni ulteriori elementi specifici di questÕattivitˆ a duplice realizzazione, chiedendosi: 1) se le informazioni da fornire ai due Organi debbano essere le stesse; 2) se le informazioni riguardo alla riunione e voto del primo Organo che si raduna debbano o – soltanto – possano essere trasmesse al secondo e/o da questo legittimamente richieste o anche pretese.

- La questione di informazioni diverse, sia in quantitˆ che qualitˆ, fornite ai due Organi non ha alcun rilievo normativo, mentre per contro � palese che lÕesito di qualsiasi votazione dipende in modo determinante dalle informazioni di riferimento. Ci˜ nonostante si potrebbe osservare che i punti di vista dei due Organi sono tecnicamente molto diversi: pastorale per il Collegio dei Consultori, economico per il Consiglio affari economici, giustificando in tal modo evidenti indirizzi ÒpoliticiÓ diversi forniti ai due Collegi votanti attraverso ÒinformazioniÓ differenziate (= parziali), pur senza profilare specifiche illegittimitˆ di condotta da parte dellÕOrdinario in questione.

- Anche la non concomitanza delle riunioni dei due Organi � circostanza adatta a produrre nuove informazioni che riguardano in modo specifico lÕoggetto del consenso richiesto ma che, tuttavia, potrebbero anche non essere portate a conoscenza pi� o meno diretta del secondo Organo deliberante. La questione non � inutile poichŽ il conoscere dallÕinizio lÕesito del voto giˆ espresso da un altro Organo � in grado di condizionare in modo radicale sia lÕandamento del confronto, sia lo stesso voto, soprattutto quando si sappia giˆ che lÕaltro Organo non ha dato il proprio consenso.

Dal punto di vista comparatistico il problema parrebbe sollecitare sia la prospettiva della Òtrasparenza dellÕAmministrazioneÓ che la ÒpubblicitˆÓ dellÕattivitˆ amministrativa in quanto conoscibilitˆ dei percorsi decisionali ed i loro specifici contenuti, utile proprio ad escludere non solo lÕarbitrarietˆ delle decisioni (in questo caso le Licenze tutorie in campo patrimoniale) ma anche la manipolazione dello stesso Procedimento, delineando fattispecie riconducibili allÕambito della frode alla Legge. Si permetta, tuttavia,  di evidenziare come in questo caso non si tratti per˜ di soggetti attivi allÕinterno dellÕOrdinamento ma di Organi appartenenti alla stessa struttura e funzionalitˆ di governo esecutivo. Diverso, ma non da escludersi a priori, sarebbe lÕintervento del richiedente la Licenza (p.es.: un Parroco) che intendesse conoscere chi e perchŽ ne ha negato la concessione: uno dei due Organi, oppure lo stesso Ordinario?

4.6 Informazione e problemi aperti

Restano del tutto aperte un certo numero di questioni, connesse soprattutto alle evidenti carenze strutturali che lÕOrdinamento canonico palesa in materia di informazione, specie in riferimento alle attivitˆ di governo locale (diocesano e religioso in primis).

4.6.1 Pubblicitˆ degli Atti, comunicazione, riservatezza

In proposito, da parte della dottrina canonistica, ci si riferirebbe volentieri ai temi della pubblicitˆ degli Atti, della comunicazione, della riservatezzaÉ temi che, alla luce del percorso sin qui intrapreso, risultano per˜ scarsamente supportati – e supportabili – da apposite tutele canoniche. LÕapproccio comparatistico, per parte propria, ha mostrato come, in assenza di un effettivo Òdiritto di accessoÓ espressamente statuito e regolamentato come tale, la mera ÒpubblicitˆÓ degli Atti di governo non ottiene alcuna reale fruibilitˆ nŽ per gli Atti che lÕAutoritˆ non abbia volontariamente fatto pubblicare (sia singolarmente che attraverso Bollettini o Raccolte ufficiali) nŽ per la documentazione preparatoria dei vari Provvedimenti. Tanto pi� che il principio costituzionale cui ancorare tale ÒdirittoÓ del soggetto non sarebbe la trasparenza o la pubblicitˆ per motivi di non discriminazione (come in campo civile), ma dovrebbe essere la non arbitrarietˆ della decisione, di per sŽ giˆ parzialmente protetta sia [a] dal diritto di opporre Rimostranza ai Provvedimenti ÒgravosiÓ di cui si sia destinatari, sia [b] dallo strutturale Òdiritto di difesaÓ, che per˜ in ambito amministrativo sarebbe meglio chiamare Òdiritto di replicaÓ. Non di meno: in questa prospettiva rimane non ipotizzabile – a partire dagli attuali presupposti costituzionali canonici – alcun diritto di partecipazione del destinatario alla formazione degli Atti provvedimentali, come avviene, invece, in ambito civile partendo dal presupposto economico-concorrenziale. La previsione del Can. 1517 CCEO di coinvolgere il destinatario del Provvedimento in sede di sua formazione non pare infatti provenire dal livello costituzionale (identico a quello latino – sic!) ma dalla diversa storia giuridico-istituzionale dellÕOriente cristiano, fondamentalmente non segnata dal Sistema beneficiale feudale-germanico.

A tal proposito pare utile osservare che la tematizzazione di un pi� generico e generale Òprincipio procedimentale di pubblicitˆÓ in riferimento al Çcarattere pubblico generale, che deve connotare lÕattivitˆ amministrativa (nel senso che non si tratta di unÕattivitˆ privata)È permettendo ÇlÕesteriorizzazione e la conoscibilitˆ dellÕiter di formazione delle decisione amministrativaÈ in funzione della non arbitrarietˆ dei Provvedimenti, pare non pienamente proporzionato, tanto pi� nel suo – preteso – tradursi Çnel diritto a conoscere gli elementi che sono stati considerati da parte dellÕAutoritˆ per emettere un Atto amministrativoÈ, intesi cos“ nella loro totalitˆ. In filigrana infatti continua a porsi, in ambito canonico, il problema dellÕindividuazione del concetto di ÒpubblicoÓ nella sua sostanziale accezione di ÒistituzionaleÓ anzichŽ Òdi tutti/collettivoÓ; lo stesso vale per ÒprivatoÓ che non pu˜ essere ridotto al meramente ÒindividualeÓ. Il Procedimento amministrativo, infatti, � qualificato come ÒpubblicoÓ (cio� ÒistituzionaleÓ) non perchŽ qualunque sua fase ed informazione sia disponibile a chi ne faccia, pur legittimamente, richiesta ma perchŽ non si tratta di unÕopzione soggettiva del decidente in quanto tale: � attivitˆ di carattere pubblico poichŽ realizzazione istituzionale di un Ufficio ecclesiastico (che ne � e rimane il referente) e non individualistica del fedele che lo esercita in casu.

In modo correlato, non pare invece porre particolari problemi dal punto di vista canonico il tema della riservatezza delle informazioni, vista non solo la generale carenza dÕinformazione da cui lÕOrdinamento stesso risulta caratterizzato, ma anche la necessitˆ di tutelare il diritto alla buona fama dei soggetti (cfr. Can. 220), oltre alla loro legittima autonomia per quanto riguarda le persone giuridiche in genere, a maggior ragione quelle ÒgerarchicheÓ.

4.6.2 Comunicazione ed informazione

Per quanto concerne la comunicazione, va osservato che per molti aspetti essa si presenta come complementare o addirittura speculare allÕinformazione stessa anche se sarebbe maggiormente appropriato ricondurre il tema pi� alla dimensione politica del governo che non a quella esecutiva sin qui considerata.

Ci˜ nonostante pu˜ meritare qualche attenzione nella prospettiva del governo esecutivo la distinzione ed integrazione tra informazione previa e comunicazione successiva: tra il racconto di quanto serve a decidere ed il racconto di quanto e perchŽ sia stato deciso. Per quanto il tema si ponga al di fuori dello stretto Diritto, non si manifesta per˜ estraneo alle logiche che devono strutturare un autentico governo ecclesiale, offrendogli la soliditˆ della condivisione di cui si alimenta la consapevolezza e, derivatamente, la stessa communio.

In fondo si tratta del fondamento stesso della dinamica prevista dal Legislatore nei Cann. 50 e 51 del CIC che impongono allÕAutoritˆ sia lÕinformazione necessaria a deliberare che la comunicazione necessaria alla comprensione della decisione assunta: due elementi che si richiamano reciprocamente e sono legati da una connessione di qualche portata causale che deve, in qualche modo, essere manifestata affinchŽ colui che dovrˆ eseguire il Provvedimento ne abbia non solo conoscenza ma anche consapevolezza cos“ da poterlo assumere ed eseguire, piuttosto che dolersene ed opporgli resistenza.

Proprio la connessione – e la sua qualitˆ – tra informazione previa e comunicazione successiva costituisce, dÕaltra parte, un sicuro antidoto contro lÕarbitrarietˆ nel governo poichŽ pone in luce il percorso valutativo e discrezionale – realizzato come specifico munus ed Officium di qualcuno – per passare da una concreta situazione di fatto alla decisione che dovrebbe risolverla in modo efficace. In tale prospettiva: il fatto che lÕAtto amministrativo vada dato in forma scritta e contenga saltem summarie le proprie motivazioni ha lo scopo precipuo di ÒfissareÓ non tanto il Provvedimento in sŽ (= la cosa da fare) ma, pi� profondamente, i suoi presupposti e le sue finalitˆ specifiche, realizzando una vera e propria comunicazione che integra i dati meramente informativi con una loro lettura intenzionale e proposta di significato e valore. Dal punto di vista dei princ“pi costituzionali non si tratta per˜ nŽ di partecipazione nŽ di corresponsabilitˆ ma di communioÉ proprio nellÕaccezione – giˆ proposta – di ÒmodoÓ consapevole di stare ed operare nella Chiesa.

5. Conclusioni

LÕindagine comparatistica e codiciale sin qui condotta, per quanto in modalitˆ ancora sostanzialmente ÒricognitivaÓ, non permette di trarre conclusioni in qualche modo risolutive sul tema affrontato anche se offre lÕoccasione per effettuare qualche riflessione che aiuti ad uscire dagli spazi troppo angusti delineati dal Diritto positivo – ai limiti della pedanteria per quello civile e del qualunquismo per quello canonico – per prendere atto dellÕassoluta tipicitˆ del governo che nella Chiesa pu˜ e deve essere esercitato, proprio nellÕottica della communio:

- un governo che, avendo obiettivi delineati con una buona precisione a livello di fondazione istituzionale e non a livello sociale, secondo gli umori, i timori, gli interessi di ciascun momento storico, non solo non deve auto-legittimarsi ma neppure deve perseguire risultati troppo ampi e, spesso, del tutto aleatori;

- un governo che si sostanzia nel prevalente coordinamento delle risorse effettivamente disponibili da parte e allÕinterno della Comunitˆ ecclesiale (poche o tante che esse siano) non potendo andare oltre ci˜ che effettivamente sia disponibile, tanto in termini di persone che di mezzi materiali, e pertanto mai obbligato a forzare la realtˆ, imponendo ai fedeli prestazioni personali ed economiche;

- un governo non di limitazione ma di promozione dei soggetti verso un bene comune (= la santificazione) che � anche il bene di ciascun singolo e, quindi, tendenzialmente non conflittuale ma promozionale, per quanto spesso necessitato a chiedere a tutti e ciascuno uno sforzo di ulteriore condivisione e dedizione alla causa comune cosicchŽ ciascun singolo si auto-limiti rendendo disponibili nuove risorse attraverso le quali farsi carico di necessitˆ altrui;

- un governo in cui, alla fine, solo la consapevolezza di ciascun singolo e la sua dedizione alla Òcausa del VangeloÓ diventano motivazione del reciproco chiedere ed offrire, cosicchŽ il Òconoscere lo stato delle coseÓ – che � il vero scopo dellÕinformazione – diventa il motore della comune assunzione dÕimpegno nella missione ecclesiale, ciascuno per la sua parte: ci˜ in cui consiste, pi� radicalmente, la communio.



In: GIDDC (cur.), Il governo nel servizio della comunione ecclesiale, coll. Quaderni della Mendola, n. 25, Milano, 2017, 189-230.