Personalismo conciliare e canonico: una questione costituzionale

Sommario: 1. Una questione di Diritto costituzionale. 2. Il salto costituzionale canonico. 3. Quale prospettiva per il Diritto canonico? 4. Considerazioni finali.


In una parte della dottrina canonistica dellultimo mezzo secolo che sta diventando sempre pi significativa (per quanto ancora minoritaria, almeno per i numeri) si tentato a pi riprese di mettere in risalto lorientamento personalistico che dal Concilio Vaticano II sarebbe transitato ai Codici canonici vigenti. Sebbene possa apparire una sollecitazione indeterminata ed ancora generica, in realt un approccio non strettamente esegetico ai Codici (insieme a molti elementi dottrinali emersi in fase di loro redazione) permette di far risaltare i veri fondamenti di tale lettura, potendo giungere a radicarne la consistenza a livello propriamente costituzionale.

questa una riflessione alla quale non ci si pu sottrarre pi oltre, trascorsi ormai 50 anni dalla fine del Concilio.


1. Una questione di Diritto costituzionale


Ragionare in termini di Diritto costituzionale comporta per sua stessa natura lassunzione di consapevolezze molto diverse dal mero riferirsi al Diritto in genere (= quello positivo/codificato), secondo la maggior attitudine della gran parte dei giuristi. cos negli attuali Ordinamenti costituzionali, ma cos anche in ambito canonico.

La riflessione (soprattutto europea) sviluppatasi in ambito costituzionalistico sia nellimmediato dopo-guerra che a seguito della c.d. caduta dei regimi socialisti dellEst europeo risulta oggi molto proficua ed ormai irrinunciabile in materia anche per la Canonistica. E proprio da queste basi in qualche misura socio-culturali (anzich da quelle teoretico-strutturali filo-ottocentesche spesso adottate in campo canonistico lungo il Novecento) si prenderanno le mosse in questa sede, lasciando del tutto escluse di principio (poich non condivise da chi scrive) le questioni agitate nel ventennio della revisione codiciale circa la necessit/possibilit di redigere una vera e propria Costituzione per la Chiesa cattolica.


1.1 In generale


Solo pochi cenni generali per introdurre la problematica costituzionale in chiave espressamente canonistica.


a) La prima consapevolezza da assumere in termini costituzionalistici non riguarda [a] la natura tecnica delle Carte costituzionali in s e per s, o la maggiore o minore rigidit dei loro testi o altre loro peculiari caratteristiche quanto, invece, [b] la loro interazione strutturale col resto dellOrdinamento di cui le Costituzioni stesse – di qualunque natura siano – sono parte dinamica ed evolutiva, non solo statica e fondativa.

Si consideri, in questa prospettiva, come aggiungere o togliere una parola nel testo di una Costituzione muti radicalmente lOrdinamento di riferimento. Partito, famiglia, matrimonio, Parlamento, sono solo alcuni sostantivi il cui primo impatto non appare gi sottovalutabile. Non di meno accade per aggettivi come: privata (per la propriet), naturale (per famiglia/matrimonio, morte), umani (per i diritti), giusto (per il Processo).

Allo stesso modo: che il soggetto in qualche modo tipico di un Ordinamento giuridico – costituzionale – sia il cittadino di Maximilien Robespierre o di Georg Washington oppure il Partito comunista di Vladimir Lenin o di Mao Tze-tung, non fa una differenza di poco conto. Che uno Stato sia fondato sul lavoro, anzich sul profitto, oppure sulla libert o la partecipazione non ne configura lOrdinamento allo stesso modo. Che la propriet esista e sia regolata ma solo nella forma pubblica, cosicch lo Stato lunico proprietario di tutto, ha certamente ricadute diverse rispetto alla sacralit della propriet privata, fissata in Costituzioni di altro genere.

 

Quanto sta ormai affacciandosi ai permeabilissimi perimetri dei singoli Ordinamenti costituzionali degli Stati europei tanto attraverso i Trattati che le Decisioni comunitarie e soprannazionali, dirette o indirette, gi questione di cronaca quotidiana: una cronaca in cui sempre pi spesso lelemento costituzionale assume rilievi sproporzionati rispetto a quelli privatistici o penalistici sin qui assolutamente prevalenti nei Paesi di civil Law.

 

b) Quello che tuttavia devesser messo in maggior risalto – e che interessa specificamente le presenti riflessioni – sono le dinamiche intra-ordinamentali connesse alle variazioni costituzionali. Si tratta, infatti, di essere consapevoli di come i vari tipi di variazioni costituzionali via via introdotte nei singoli Ordinamenti, anche solo col cambio di una parola, di solito non ricadano immediatamente sullOrdinamento giuridico materiale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni, cos da essere evidentemente manifeste ai pi.

Sar molto pi spesso lapplicazione pratica e capillare dei nuovi elementi costituzionali a metterne in risalto limpatto reale sullintera compagine giuridica nella sua complessit. ben difficile, infatti, che il recepimento di un Trattato internazionale o lapprovazione di un emendamento o anche di una ben maggiore riforma costituzionale induca immediatamente la riscrittura di tutti i testi normativi e dispositivi c.d. ordinari che costituiscono, ad ogni buon effetto, il maggior nucleo dellOrdinamento stesso! Sar invece lapplicazione delle stesse Norme gi vigenti, secondo una nuova cornice/comprensione fondativa sovraordinata, che comporter un cambio della vita giuridica generale. il noto fenomeno della interpretazione adeguatrice che impone di leggere – e soprattutto applicare – le Norme gi vigenti in funzione di un orizzonte pi ampio ma, soprattutto, sovraordinante, capace anche di mutare radicalmente le conseguenze della Norma.

Pensando, solo p.es., allItalia, si considerino i mutamenti dellOrdinamento da Monarchia a Repubblica, da dittatura a democrazia: quanto tempo hanno impiegato i Codici regi ad essere modificati ed aggiornati? Non di meno: quante Norme (sia di Legge che amministrative) sono rimaste pienamente vigenti nellOrdinamento repubblicano senza aver conosciuto alcun mutamento dalla loro promulgazione durante il Regno?

 

Ci basti ad evidenziare limpossibilit di principio di dedurre Norme o anche soltanto valori o princpi costituzionali dal complesso dei Codici vigenti in un Ordinamento giuridico (anche statale).

 

c) Allo stesso tempo non si pu trascurare come proprio il Diritto costituzionale (statale) in questi ultimi decenni stia conoscendo una sorta di nuova fase, caratterizzata da una sempre pi profonda penetrazione non tanto dellOrdinamento giuridico come tale quanto, invece, della vita sociale concreta, ponendo in evidenza basi molto pi profonde della costituzionalit non tanto in senso strettamente tecnico, quanto in senso diffuso. quella che potrebbe essere chiamata costituzione come cultura, intesa come vera e propria Weltanshauung previa a qualunque possibile formalizzazione tecnicamente definibile (e di fatto definita) come giuridica e, non di meno, preclusa agli apporti contrari da parte dello stesso popolo o Legislatore costituzionale. Senza entrare nel merito, ma in via esemplificativa, si tenga presente come – esattamente in questa prospettiva – la recente (pluricontestata) Costituzione ungherese (dellanno 2011) si apra con un lungo Preambolo di stampo fortemente ideologico: una sorta di credo nazionale a cui in seguito lArt. R attribuisce un valore normativo, dichiarandolo vincolante nellinterpretazione dei dettami costituzionali.

Daltra parte: la reale possibilit di esprimere soltanto attraverso il linguaggio tecnico codiciale i contenuti ideali, culturali, spirituali e perfino storici, di una Costituzione non ottiene sufficiente credibilit mentre un testo letterario riesce facilmente ad andare molto oltre tal genere di limitazioni, conseguendo una specifica efficacia anche dal punto di vista normativo a motivo dei contenuti. Lo stesso che accade nello stretto rapporto (proprio costitutivo) tra un Atto di fondazione e lo Statuto annesso, ma anche a livello di Trattati internazionali, dove proprio le Premesse costituiscono il contenuto sostanziale dellAccordo, concretizzato poi in Norme concretedalle sue Disposizioni esecutive.

 

Proprio questa Costituzione come cultura il livello pi autentico, oltre che effettivo, a cui si muovono le questioni costituzionali in campo canonico.

 

d) Non si pu neppure ignorare come in ambito di princpi costituzionali, la loro vigenza e sovra-referenzialit non dipenda affatto dalla modalit della loro (spesso solo eventuale) formalizzazione quanto piuttosto dal loro riconoscimento proprio a quel rango delle Fonti dellOrdinamento. Un rango sempre pi spesso riconosciuto o assegnato a posteriori dalla Giurisprudenza delle Corti Costituzionali che, in tal modo, fanno evolvere dalle pre-radici lOrdinamento costituzionale come tale e quello giuridico annesso, di conseguenza.

Nella stessa linea, non di meno, si pongono anche le questioni relative al c.d. sindacato di costituzionalit cui spesso le Norme intra-ordinamentali vengono sottoposte, a volte anche a distanza di decenni rispetto alla loro promulgazione e vigenza. Una pratica che mostra chiaramente come, molto spesso, i problemi di costituzionalit non siano affatto originarii oppure, il che lo stesso: come la costituzionalit o meno di una Norma o insieme dispositivo sia un elemento propriamente decidibile (solo) a posteriori.


1.2 La ricaduta in ambito canonico


Senza voler n poter affrontare in questa sede tematiche inerenti lidentit e le qualit intrinseche dei diversi Organismi costituenti conosciuti anche solo nellEuropa del secolo scorso, basti indicare a livello canonico la portata del Concilio ecumenico (cfr. Cann. 337-341) quale suprema Autorit generale della Chiesa cattolica, non solo in ambito strettamente legale/legislativo ma – molto maggiormente – proprio a quel livello culturale/dogmatico che attiene pi direttamente alla sostanzialit dellambito costituzionale. Da circa quindici secoli, infatti, il Concilio ecumenico che struttura ed indirizza la vita ecclesiale attraverso uneffettiva portata costituzionale (nel significato attuale del termine) delle proprie decisioni sia dogmatiche (= ortodossia) che disciplinari (= ortoprassi), ben al di l della loro rigida classificazione formale, senza poter lasciare spazio alcuno ad una indebita contrapposizione tra: dogmatico e giuridico o, addirittura, soltanto pastorale. Nella Chiesa vale invece il contrario: il dogmatico giuridico – sempre –, sebbene da distinguersi poi sostanzialmente in costituzionale (= i contenuti) e disciplinare (= le modalit attuative).


Tanto basti per affermare leffettiva portata espressamente giuridico-costituzionale del Concilio Vaticano II nei confronti dellOrdinamento ecclesiale cattolico, anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico.

Un esempio ed una applicazione in merito chiariranno ed amplieranno la prospettiva.


1.2.1 Un esempio costituzionale concreto

Il Decreto conciliare Presbiterorum Ordinis al n. 20 ha stabilito labolizione del c.d. sistema beneficiale che da oltre mille anni provvedeva al sostentamento dei chierici ed aveva di fatto configurato la maggior parte delle dinamiche (prima) e strutture (poi) della Gerarchia dellintera Chiesa cattolica in Europa, oltre che di una parte significativa del ministero ordinato.

Sebbene nella normale vita parrocchiale degli ultimi trentanni quasi nessuno si sia accorto di nulla, a parte un diverso comportamento – di una (sola) parte – del clero rispetto allamministrazione dei beni parrocchiali, in realt la mutazione ordinamentale che ne derivata ha avuto una portata molto pi ampia di quanto percepibile ai pi, avendo comportato un vero e proprio stravolgimento di tutta la vita dei chierici, oltre che di Parrocchie e Diocesi.


La questione di tutta evidenza nel raffronto tra i Codici latini del 1917 e del 1983 nel quale sono caduti tutti i Canoni sui Benefici (Cann. 1409-1488 CIC-17). In questo caso il Concilio (= la Costituzione come cultura) ha mutato in modo evidente lOrdinamento canonico positivo cancellando vari Istituti giuridici ultramillenari. Una tale lettura semplicisticamente normativa delle cose risulta, tuttavia, assolutamente ingenua poich non rende affatto ragione dellampiezza e radicalit del mutamento ordinamentale realmente intervenuto. Per quanto, infatti, i Cann. 145 del CIC-17 e 145 del CIC-83 risultino sostanzialmente identici nel definire lUfficio ecclesiastico e nonostante il rimando – apparentemente poco pi che incidentale – del Can. 146 pio-benedettino ai Canoni dello stesso Codice in materia di Benefici ecclesiastici, lattuale nozione ordinamentale (o giuridica generale o dogmatica, che dir si voglia) di Ufficio ecclesiastico risulta ormai irriducibile alla precedente. Tanto pi che la correlata nozione di Incardinazione (cfr. Can. 265) anzich Titulus Ordinationis (cfr. Cann. 117; 979; 982; 1485 CIC-17) esclude ormai definitivamente ogni e qualsiasi elemento beneficiale dallidentit stessa del clero e non solo degli Uffici ecclesiastici ad esso destinati.


Non solo: anche la figura ed il ruolo del Vescovo diocesano sono radicalmente mutati proprio in conseguenza della stessa decisione di PO 20: il Vescovo oggi non pi il dispensatore al clero dei Benefici soggetti alla sua giurisdizione territoriale (Parrocchie in primis) spesso con mere funzioni di arbitro, come in vigenza della Costituzione Cum Illud di Benedetto XIV che istituiva i c.d. Concorsi parrocchiali. In effetti: Concorsi, Giuspatronati, Unioni pleno Iure, Cappellanie laicali ed altri Istituti giuridici beneficiali per lunghi secoli avevano fatto del Vescovo diocesano poco pi di un Giudice di gara e Notaio di designazioni effettuate da altri, secondo la logica e le dinamiche del c.d. Conferimento necessario (cfr. Can. 158-183). Oggi, al contrario, la quasi totalit degli Uffici ecclesiastici diocesani conferita dal Vescovo in modo libero (cfr. Can. 157) in ragione delle esigenze della cura pastoralis dei fedeli e non dellassegnazione, spesso in perpetuum, di meri Beneficia per quanto propter Officia (cum cura) (sic!).


Non va trascurato neppure come labolizione tout-court del sistema beneficiale abbia anche creato le premesse per far s che la maggior parte del patrimonio economico ecclesiale passasse dalle mani private (che cos era di fatto nel contesto beneficiale) a quelle pubbliche, imponendo la creazione dei Consigli per gli Affari Economici, tanto diocesani che parrocchiali (cfr. Cann. 492; 537) affinch nessuno amministri pi da solo (e come sostanziali bona privata) ci che appartiene alla Chiesa come tale (cfr. Can. 1257). La mutazione ordinamentale concomitante ha portato anche alla trasformazione di molte precedenti person morales in person iuridic public, vere proprietarie di tali beni economico-patrimoniali (cfr. Can. 1279).


Tanto basta per vedere incontrovertibilmente allopera la portata costituzionale in senso tecnico-giuridico del Concilio Vaticano II.


1.2.2 Unapplicazione costituzionale specifica

Quanto sin qui illustrato senza palesi problemi in campo teoretico circa le dinamiche e le conseguenti ricadute costituzionalistiche del Vaticano II in tema di beni ecclesiastici, chierici, Uffici ecclesiastici, ministero episcopale, persone giuridiche, pu ora venire applicato – pari ratione – ad un altro ambito della vita ecclesiale, questa volta non esente da evidentissime resistenze.


questa lapplicazione di merito che, secondo i medesimi princpi di Diritto costituzionale, permette – finalmente – di dimostrare, molto pi che giustificare soltanto, non solo la presenza ma anche la portata e le ricadute del personalismo conciliare allinterno dellOrdinamento giuridico canonico post-conciliare.


Il primo passo da compiere per conseguire tale finalit consiste nel mettere a fuoco quale sia il principio costituzionale fissato dal Concilio dal quale sia derivabile (non necessariamente per deduzione formale!) un vero e proprio personalismo allinterno dellOrdinamento giuridico canonico. Gli elementi cui riferirsi sono fondamentalmente due, apparentemente molto distanti ed irrelati ma concretamente concomitanti a livello giuridico applicativo: 1) il rapporto della Chiesa col mondo e 2) il ruolo della coscienza e della dignit della persona. Due vere e proprie conquiste dogmatiche – e quindi costituzionali – che hanno radicalmente mutato lOrdinamento canonico come tale.


a) La Costituzione Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo di questo tempo inaugura un cammino teologico completamente nuovo rispetto allEpoca moderna con le sue principali conseguenze: Riforma protestante, secolarizzazione, modernismo. In modo inequivocabile il Concilio – quindi il sommo Magistero come tale – afferma la rilevanza del tempo in ordine alla missione ecclesiale!

Questo tempo – ma in realt ogni tempo – tempo della Chiesa, tempo per la Chiesa! tempo in cui la redenzione cristiana si attua attraverso il mistero dellIncarnazione che si compie e realizza non in modalit asettica e (solo) metafisica ma in modalit intra-storica, allinterno di un tempo-kairos che abbraccia lintera storia umana, resa da Dio storia di salvezza eterna. LIncarnazione non una sostanziale accidentalit nella consistenza e stabilit imperturbabile dellEssere-divino (quod Deum dicimus. S. Th., I, q. 9, a. 1co), sempre uguale a se stesso, ma un evento storicamente dispiegato che coinvolge direttamente il Dio creatore e redentore in una storia condivisa con lumanit (creata, peccatrice e redenta).

Ne deriva, entro il pi ampio ed articolato discorso conciliare e la rinnovata autocoscienza ecclesiale fissata in LG, che la Chiesa non deve starsene allinterno di questo tempo in una sorta di apnea, expectante beatam spem et adventum Domini Nostri Jesu Christi quando la salus animarum (individualmente indotta in ogni modo possibile) porter finalmente i propri frutti costantemente avversati dai nemici della Chiesa, ma operare per costruire in e da questo mondo il Regno futuro.

La scoperta, per, del tempo – e con esso della storia – quale luogo di salvezza (lunico, per di pi, alla portata degli uomini) fa collassare la quasi totalit delle costruzioni fondazioniste di cui le varie Apologetiche (pratiche o teoriche) si erano alimentate per mille anni proprio in tema di rapporti Chiesa-mondo: attraverso la Unam Sanctam di Bonifacio VIII, il Syllabus di Pio IX, la terni Patris di Leone XIII fino alle Institutiones Iuris publici ecclesiastici del Card. Ottaviani, dimissionario dal S. Uffizio – proprio (sic!) – a fine Concilio.

 

Di fatto GS scardina costituzionalmente – cancellandoli – i presupposti stessi della potestas indirecta Ecclesi in temporalibus, portata avanti ancora nella prima Modernit ratione peccati in capo al Principe, tanto pi che coi nuovi Parlamenti elettivi la questione era ormai cambiata radicalmente e divenuta insostenibile! In tal modo, per, salta – pi radicalmente – anche la base fondativa dellintero sistema: la potestas, poich la Chiesa conciliare non se lattribuisce pi nei confronti delle realt terrene cos come le varie societates avevano smesso da tempo dinvocare divine benedizioni e conferimenti, accontentandosi del solo suffragio popolare.

 

b) La seconda questione conciliare di portata costituzionale canonica, per quanto espressa – pi che formalizzata – in un documento assolutamente minoritario qual una semplice Dichiarazione, riguarda la coscienza e la dignit personali.

la Dichiarazione conciliare Dignitatis Human che, in poche battute sostanziali, ri-afferma un principio costante, sia teologico, che morale, che spirituale, che canonico, della (sana) Tradizione cattolica: la libert assoluta della scelta personale di fede. Quel principio che troppo spesso, per si era accettato di annacquare, soprattutto allinterno dei rapporti col mondo di altri tempi: dallEditto di Tessalonica, ai battesimi di massa dei popoli germanici (anche con minaccia di morte, come fece Carlo Magno coi Sassoni), alle scorrerie antiereticali dei secc. XIII-XVII, quasi sempre per mano governativa civile. La vera mania per la salvezza, dilagata poi dalla Riforma protestante alla cattolica missio ad gentes del sec. XVI, avevano reso del tutto trascurabile qualunque istanza contraria: un Battesimo non pu far male a nessuno! E, secondo unapplicazione pedestre della dottrina sacramentale dellex opere operato, qualcosa di buono sarebbe comunque avvenuto negli obicem non ponentes! Un insieme di pratiche, anche molto elementari e generiche, che avevano presunto per secoli la sostanziale legittimit almeno morale (cio: a fin di bene) di molta parte di una c.d. cura animarum di stampo fisicista, attenta pi agli sperati effetti divini nelleternit che non al reale impatto nella vita quotidiana. Lorror damnationis, daltra parte, stato la forza prevalente in campo fino alla secolarizzazione settecentesca.


Sarebbe stata soltanto la costante, determinata e crescente posizione di coloro i quali in questa nostra et esigono che gli uomini nellagire seguano la loro iniziativa e godano di una libert responsabile, non mossi da coercizione bens guidati dalla coscienza del dovere (DH, n. 1), nellultimo secolo soprattutto, a far comprendere – o forse solo ammettere – ai Padri conciliari il valore irrinunciabile di quanto fissato nel primo capoverso del Promio della stessa Dichiarazione e divenuto anche il suo titolo: la humana dignitas.

Proprio da tale coscienza – individuale e libera – deriva per ogni uomo il dovere di cercare la verit, specialmente in ci che riguarda Dio e la sua Chiesa, e una volta conosciuta abbracciarla e custodirla: una verit che non si impone che in forza della stessa verit, la quale penetra nelle menti soavemente e insieme con vigore cosicch tali ibidem; cfr. Can. 748).

[a] Poche battute, [b] in un Promio, [c] di un documento minore indirizzato alle Autorit politiche, [d] senza un fondamento teologico espresso – quanto, invece, la [e] forte istanza extra ecclesiale –: tutti elementi formalmente e logicamente fragili Tutti elementi che per, tanto dogmaticamente che tecnicamente, nulla tolgono al valore espressamente costituzionale del principio affermato: il primato irrinunciabile e costitutivo della coscienza! Non meno retta che libera: si potrebbe integrare secondo la costante Tradizione della Chiesa

Di coscienza, comunque, si tratta al Vaticano II: dopo secoli!


Dopo quanto sin qui sommariamente illustrato, ora possibile introdursi pi direttamente allinterno dellOrdinamento giuridico canonico cos come oggi strutturato (cfr. i Codici) e vigente per verificare (ed esplicitare) leffettiva ricaduta personalista provocata dalla revisione costituzionale del Concilio Vaticano II.



2. Il salto costituzionale canonico


2.1 Un nuovo oggetto per il Diritto canonico

A chi guardi lattuale Diritto canonico partendo da una seppur minimale consapevolezza storica non pu sfuggire almeno la sensazione che esso abbia subto, seppure in modo molto inconsapevole ed indiretto, un grande cambiamento a seguito del Concilio Vaticano II. Un cambiamento del suo stesso oggetto principale di regolamentazione, non pi individuato nelle cose sacre nel mondo ma nei discepoli di Cristo nella vita ecclesiale: non pi Ius de (rebus) divinis in mundo ma Ius de Christifidelibus in Ecclesia. Ci, non di meno, controbilancia la tendenza affermatasi nellultimo millennio (prima dal punto di vista linguistico-espressivo e poi consolidatasi da quello concettuale) dindividuare la Legge principalmente in ragione della sua materia, secondo il portato di Stefano di Tournay e di Francisco Surez. Per il primo, infatti, il Diritto canonico sarebbe divino poich si occupa di res divin; per il secondo una Legge si pu chiamare umana (oppure, ugualmente, divina) non in ragione del suo autore ma delle res che regolamenta. Quanto tale prassi abbia invaso e distorto il vocabolario cattolico post-tridentino rimane evidente in molta nomenclatura giunta fino al Vaticano II; possibile, daltra parte, osservare come solo con Pastor Bonus le Congregazioni romane, i Dicasteri e Tribunali abbiano smesso di essere chiamate sacre (ovviamente: ratione materi).

Un semplice sguardo alla struttura del Codice latino permette di rendersi conto con chiarezza di quanto affermato.


Il libro II del CIC-17 iniziava col De Culto divino; il Libro IV del CIC-83 si chiama De Ecclesiae munere sanctificandi; in tal modo risalta un radicale cambio di soggetti ed oggetti nellinquadramento (e concezione) delle Norme che continuano a riguardare le stesse realt: Sacramenti prima di tutto. Non si tratta pi del Culto da rendere a Dio attraverso i Sacramenti, ma della santificazione degli uomini, da operarsi attraverso gli stessi Sacramenti. I Sacramenti non sono pi atti di Culto rivolti alla divinit ma azioni di santificazione rivolte alle persone che, attraverso di essi, santificano sempre pi la loro vita rendendo in tal modo un Culto autentico a Dio (il Culto spirituale di Rm 12,1), sul modello di Cristo stesso.

Una vera rivoluzione copernicana che spinge a guardare la realt giuridica ecclesiale da un altro punto di vista, assolutamente nuovo rispetto allultimo millennio, mentre lo stesso non pu dirsi rispetto ai primissimi secoli cristiani coi quali si sono ormai riannodati i fili interrotti con laffermarsi del pensiero germanico, sia teoretico (sic) che giuridico.


Dalle res alle person dunque; cosicch, per quanto formalmente non esista pi nel CIC attuale un Liber de personis (che comunque non riguardava in realt i fedeli come tali!), oggi sono davvero le persone che vengono poste al centro dellattenzione ed impegno giuridico ecclesiale: le persone dei fedeli alle quali tutto finalizzato nella vita ed attivit della Comunit cristiana.

Di fatto, e di conseguenza, la Chiesa conciliare non si coglie pi come la giunzione della terra al cielo (una sorta di scala di Giacobbe – cfr. Gn 28,12), cos da risultare la custode – unica (!) – di tutto quanto esiste di autenticamente divino (= le res sacr) non solo nella storia ma anche in s e per s (= ontologicamente), come ben dimostrano le linee interpretative culminate nel Syllabo, nella terni Patris e nel c.d. antimodernismo promosso da Pio X, allinterno di una percezione e concezione ecclesiale prettamente metafisica anzich teologica. Le questioni sul rapporto tra verit (in senso forte) e Chiesa espresse in tale contesto cinquantennale sono eloquenti in merito. Lo stesso CIC-17 lo evidenziava con chiarezza nella sua pretesa di riguardare di principio tutti i battezzati (cfr. Cann. 1 e 12, nel congiunto disposto) e di non ammettere altra lettura della realt (e non della Politica soltanto) che quella intransigente  la quale non riconosceva altro soggetto legittimamente ed originariamente attivo nella realt creata, al di fuori della Chiesa cattolica romana (latina).

La Chiesa del Vaticano II si presentata invece come il popolo redento che dalla terra incamminato verso il cielo: la patria eterna, allinterno di una prospettiva missionaria ed inclusiva anzich contrappositoria ed escludente, comerano state quella della Controriforma e dellantimodernismo.


La ricaduta di tale maggior consapevolezza, che – finalmente – sa distinguere tra Teologia e Metafisica (ma pi radicalmente tra Rivelazione ed Ontologia), va ben oltre il superamento della societas (necessaria) iuridice perfecta a favore del Popolo di Dio. Essa infatti coinvolge direttamente, ed in modo per alcuni versi drammatico, lutilizzo e la sottostante concezione degli stessi beni affidati da Cristo alla sua Chiesa: Parola di Dio e Sacramenti, che costituiscono le vere res nativamente – ed esclusivamente – ecclesiali (cfr. Can. 213).

In tal modo la funzione della Chiesa allinterno del tempo/storia mutata radicalmente, spostandosi da garante unica della realt come tale (specialmente nelle sue componenti divine), secondo una prospettiva onto-metafisica oggettivistica, ad annunciatrice del Vangelo di salvezza ad ogni uomo, popolo e nazione... secondo il suo stesso mandato costitutivo da parte di Cristo (cfr. Mt 28,19).


2.2 Un cambio radicale di (sola) prospettiva


La conseguenza pi immediata di questo profondissimo cambio ordinamentale riguarda i Sacramenti, non pi compresi e gestiti in s e per s come la punta emergente del sacro nel mondo, ma come veri strumenti di comunicazione e trasmissione della Grazia salvifica ai fedeli che li celebrano (e non li ricevono soltanto come le cose) per la propria salvezza e santificazione. Non pi, quindi, la gestione delle soglie di accesso al sacro/divino imposte agli uomini, ma lutilizzo efficace dei Sacramenti stessi da parte dei fedeli alla cui santificazione sono intrinsecamente finalizzati. La Chiesa daltra parte, come ha sottolineato con forza Papa Francesco, non una dogana, la casa paterna dove cՏ posto per ciascuno con la sua vita faticosa.


Un cambio radicale: senza dubbio, soprattutto dal punto di vista operativo (quello di cui si occupa espressamente il Diritto); un cambio, per, soltanto di prospettiva! Come nella differenza tra una farmacia ed un ospedale, tra una biblioteca ed una scuola tra unorchestra ed un concerto: le cose importanti, in fondo, sono le stesse ma cambia lapproccio. Un ospedale senza medicine, una scuola senza libri, un concerto senza strumenti, non sono possibili o, comunque, non hanno il proprio senso; allo stesso modo che medicine, libri e strumenti musicali, chiusi sotto chiave in un bunker irraggiungibile a chiunque. Ci che cambia non sono le cose in s e per s (= laspetto oggettivo) ma solo il punto di vista da cui le si considera (= laspetto funzionale).

Fuor di metafora, occorre riconoscere che: quando i Sacramenti sono (stati) approcciati ontologicamente, come res divin che esistono ex opere operato per il mero concorso di materia, forma e ministro, che hanno (una qualche) efficacia propria, salvo lintervento intenzionale di un ostacolo contrario (= lobex), ci che ne risulta – e rimane – tutto corretto e vero (dal punto di vista ontologico-dogmatico). Non di meno: quando gli stessi Sacramenti vengono approcciati pastoralmente, come strumenti attraverso cui la Grazia divina raggiunge la vita dei discepoli di Cristo per dare sostegno al percorso di adeguamento esistenziale al divin Maestro (= la santificazione, o la tanto invocata salus animarum), ci che ne risulta non meno corretto e vero (dal punto di vista esistenziale-pastorale).


2.3 Conseguenze canoniche pratiche


Un Codice di Diritto canonico che gestisca (a mo di Codice doganale, per dirla con Papa Francesco) gli strumenti per la salvezza (eterna) delle anime oppure quelli per la cura pastorale (terrena) dei Christifideles trattano senza dubbio delle stesse res: Parola e Sacramenti – come li indica complessivamente il Can. 213 – ma in prospettive assolutamente diverse. Che, infatti, la meta, lobiettivo ecclesiale, sia evitare linferno alle anime, o guidare le persone al paradiso, pur utilizzando gli stessi strumenti, cambia radicalmente le attivit da porre in essere e le loro modalit di esecuzione, quindi: il Diritto canonico. Non di meno varrebbe la pena chiedersi anche se evitare linferno e vivere cristianamente siano realt effettivamente paragonabili ed equivalenti questa, per, non materia espressamente canonistica!


Chiave di volta della nuova situazione canonica la c.d. pastoralit del Concilio Vaticano II, il fatto cio che tale punto fermo della vita ecclesiale non si sia indirizzato principalmente verso la stabilit del dogma (comunque rivisitato e riespresso in modo significativo attraverso luso di categorie e concetti non scolastici), ma verso una maggiore effettivit e verit della vita cristiana soprattutto in chiave missionaria ed apostolica. questo un elemento che non pu essere ignorato, n troppo facilmente ridimensionato: il Vaticano II, a differenza dellincompiuto Vaticano I e del precedente Concilio di Trento, non aveva lintento di fissare (polemicamente ed apologeticamente) elementi dottrinali di carattere dogmatico (= primato petrino, settenario sacramentale, canone biblico, ecc.) quanto, invece, di dire in modo nuovo – e finalmente comprensibile – la fede cristiana di sempre, affinch la sua condivisione possa davvero realizzare la salvezza che promette. Lo affermava chiaramente Giovanni XXIII nel discorso inaugurale del Concilio: una cosa la sostanza [] e unaltra la maniera di formulare la sua espressione. E cos lo ripropone oggi Francesco affermando inoltre che


la Chiesa pu anche giungere a riconoscere Consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia []. Possono essere belle, per ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle.


Ci, per, ripropone in chiave normativa ordinamentale quanto gi posto in luce pi sopra in chiave costituzionale.


Lattenzione conciliare non al solo dogma immutabile ed ai contenuti della dottrina cattolica nella propria oggettivit (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est), ma anche alla complessit della vita da discepoli di Cristo e del suo Vangelo, ha messo in risalto due elementi quasi mai emersi lungo i secoli precedenti a livello costituzionale della Chiesa: la coscienza (personale) e la storicit (umana).

Dignitatis Human e Gaudium et Spes sono allo stesso tempo: 1) il punto darrivo di nuove consapevolezze (ben oltre la crisi modernista e le sue smodate reazioni) e 2) il nuovo punto di partenza per le inevitabili ricadute dellentrata nel tempo della vita da cristiani. Una vera rivoluzione copernicana che sostituisce il precedente assorbimento della vita umana nelleternit (= lo Ius de [rebus] divinis in mundo) con la entrata delleternit nella vita dei cristiani (= lo Ius de Christifidelibus in Ecclesia)! In tal modo luomo non pi un ente (v. infra) da ricondurre – nella propria sostanza (= lanima) – alleternit dellessere (fatto coincidere con Dio), ma il destinatario eletto ed amato dellintervento salvifico di Dio nella storia umana (= Incarnazione) ed attraverso di essa.

In questo modo, a partire dal Vaticano II, persona in Ecclesia ed Ecclesia in mundo diventano due nuovi princpi costituzionali che vanno ad arricchire – dogmaticamente! – la Costituzione ecclesiale pre-esistente, inducendo inevitabili ricadute sullOrdinamento giuridico canonico come tale, ben prima che su singole e specifiche Norme giuridiche; per quanto anche un certo numero di singole Norme sia mutato a partire dal Vaticano II (v. supra).


In modo particolare e specifico: col Vaticano II persona e storia riacquistano la originariet gi posseduta nellorizzonte biblico e patristico, superando – per quanto non chiudendo(!) – linterminabile parentesi scolastica che allessere soltanto aveva dedicato la propria attenzione anche in campo teologico. Non di meno: persona e storia sono concetti/categorie espressamente biblici e cristiani quelli, tra laltro, meno compatibili con qualunque forma di idealismo (antico e moderno), non meno che di essenzialismo (antico e scolastico).


La ricaduta di tale cambio prospettico sul Diritto canonico amplissima e radicale poich costringe a spostare il punto di vista (= obiectum formale quo) dalle res divin a quelle human, dalle clestia alle terren senza che, per altro, nulla cambi nella realt concreta del Diritto canonico stesso: il suo obiectum formale quod. Come se, stando sul balcone di casa, anzich appoggiarsi coi gomiti al parapetto per guardare il mondo circostante, ci si appoggiasse ad esso di schiena per guardare in casa dallesterno: una semplice rotazione che pone per una differente realt davanti a s. Nessuna novit e nessuna rottura: semplicemente un altro punto di vista! Non meno reale per il solo fatto di essere pi prossimo. Guardare, per, il mondo come tale nella sua assoluta ed imperturbabile terziet oppure casa propria nella sua condizionatissima e mutevole soggettivit (cio in prima persona) porta con s differenze di cui non si pu rimanere n inconsapevoli n incuranti. Se, infatti, stando sullo stesso balcone, lo stadio di calcio allorizzonte non pu essere spostato per veder meglio la collina retrostante il portaombrelli nellangolo del salotto potrebbe invece essere spostato nel corridoio, pi vicino alla porta dingresso e, pertanto, in posizione pi utile (poich corrispondente alla sua natura/funzione). Si tratta, in fondo, di quel cambio di orizzonte – inutilmente – sollecitato gi oltre quarantanni fa da L. rsy.



3. Quale prospettiva per il Diritto canonico?


Si giunge cos al punto cruciale di queste considerazioni sul personalismo conciliare e canonico, ormai consapevoli della collocazione e portata normativo-costituzionale del tema. La nuova acquisizione tuttavia non trova ancora, nella recente Canonistica, un supporto dottrinale alla propria altezza, potendosi interfacciare soltanto con due sostanziali indirizzi di pensiero in questambito: 1) lapproccio antropo-teologico, sviluppatosi presso la Pontificia Universit Gregoriana, e 2) quello istituzional-personalista, attualmente in crescita presso la Pontificia Universit Lateranense.


3.1 Lapproccio antropo-teologico

Fu Gianfranco Ghirlanda che sollev per primo la questione antropologica nella Canonistica del post-Concilio, tentando di compensare le concettualit di base mutuate dalla dottrina dispirazione bavarese: Parola e sacramento (cfr. K. Mrsdorf), communio (cfr. E. Corecco). Del pensiero di Mrsdorf egli afferm: gli sfugge la connessione tra Antropologia ed Ecclesiologia; allo stesso modo per Rouco Varela, cui sfuggono le implicazioni antropologiche dellIncarnazione; a Corecco contest la difficolt di fondo secondo cui luomo, in quanto creatura, artefice insieme a Dio del mondo, sembra scomparire; anche in Sobanski riscontr il punto debole della mancanza di una penetrazione antropologica della realt del Diritto, come esperienza umana, fondata teologicamente, che entra nella vita della Chiesa.

Secondo il canonista gesuita, infatti, il Diritto canonico non pu trascurare la questione antropologica che, anzi, nel suo schema di comprensione e proposta, viene addirittura prima di quella ecclesiologica.


Il riferimento totalizzante alluomo creato e redento in Cristo proposto dallautore non riesce, tuttavia, ad essere effettivamente utile allillustrazione del rapporto reale tra Diritto canonico ed Antropologia; due importanti carenze, infatti, lo contrassegnano: 1) il concetto stesso di Antropologia utilizzato, 2) il rapporto tra tale Antropologia ed il Diritto canonico.


a) Prima di tutto si tratta di unAntropologia di principio essenzialmente rivolta a derivare da qualche dato – anche genericamente – biblico alcune caratteristiche ontologiche per delineare lumano in s e per s allinterno di un pi ampio sistema metafisico che vede la singola persona come la particolarizzazione storica della natura umana – al punto di essere un mero ente uomo – cosicch: la persona umana viene storicamente espressa per mezzo del Diritto positivo.

Una tale impostazione, in realt, risulta maggiormente riconducibile allambito filosofico che non a quello propriamente teologico: in essa, infatti, i riferimenti non sono prima di tutto alla Teologia fondamentale, con attenzione in primis al mistero dellIncarnazione, n allAntropologia teologica propriamente detta cos come sviluppatasi nella Dogmatica del dopo-Concilio, quanto piuttosto alla delineazione teoretica di unumanit naturaliter teologica poich creata ad immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gn 1,27). La Redenzione, da parte propria, entra semplicemente a confermare loriginariet delle caratteristiche di tale umanit, senza che levento Cristo (attraverso soprattutto lIncarnazione e la storia!) faccia alcuna reale differenza. Rimane, in fondo, la linea neoscolastica secondo la quale la Teologia non molto di pi che una Metafisica complementata dai dati rivelati, cosicch


lattivit giuridica talmente inerente alluomo che unAntropologia teologica non pu prescindere dalla considerazione di essa, per spiegare luomo nella sua dimensione sociale. La dimensione giuridica della Chiesa parte costitutiva di essa in modo che senza la considerazione di tale dimensione la stessa ecclesiologia rimarrebbe carente.

 

b) Il secondo problema, non minore, di questo approccio sta nella collocazione dellAntropologia rispetto al Diritto (canonico): una collocazione fondazionale: lAntropologia precede – e fonda – il Diritto, ogni Diritto! Luomo creato e redento in Cristo il fondamento del Diritto come tale anche di quello canonico.

Proprio da questa fondazione, non di meno, deriva la pretesa che lo stesso Diritto canonico – in quanto contenuto precettivo ontologicamente divino – serva a meglio conoscere luomo e la sua verit:


Lo studio del Diritto canonico si presenta utile per una pi profonda conoscenza delluomo salvato in Cristo e della Chiesa. Il Diritto ecclesiale da una parte ha la sua radice nelluomo creato e redento per essere in comunione con Dio e con gli altri; dallaltra nella Chiesa in funzione delledificazione della comunione ecclesiale, manifestazione visibile della comunione con il Dio Uno e Trino.


Nella stessa prospettiva si mosso – seppure in modo rapsodico – Velasio de Paolis (a lungo docente presso la stessa Facolt) anchegli convinto che, siccome lesperienza del Diritto fa parte dellesperienza umana, una errata interpretazione delluomo e della realt che lo circonda non pu non comportare anche unerrata interpretazione dellesperienza giuridica. Di qui il necessario radicamento dellAntropologia nella Teologia e la necessit di leggere e studiare il fenomeno giuridico generale da un punto di vista teologico: alla luce, cio, della Rivelazione cristiana. Sar proprio questa a fornire la giusta interpretazione delluomo da una parte e della societ umana dallaltra e della Chiesa. Il presupposto vale anche per lo stesso Diritto canonico poich


nella riflessione teologica su questo particolare tipo di esperienza non si pu prescindere dal dato dellesperienza giuridica umana in genere, in quanto lesperienza giuridica della Chiesa appartiene alla stessa Chiesa in quanto organizzata in societ visibile, che vive e adempie in modo umano la sua missione, nelle coordinate storiche spazio e tempo, nelle quali avvengono le relazioni giuridiche tra le persone e, per la Chiesa, tra i fedeli.


3.2 Lapproccio istituzional-personalistico


Lacquisizione conciliare derivante dalla combinazione del principio coscienza (di DH) col fattore temporale/storico (di GS), che riconosce questo mondo, oggi come la sede naturale (per quanto non definitiva) della Chiesa e della sua attivit di salvezza non pu limitarsi a rimanere antropologica di principio (metafisico prima che teologico) ma deve diventare espressamente intrastorica ed individuale. Solo, infatti, se ciascuno ҏ persona-soggetto in quanto io irriducibile ed originario e non espressione/funzione di qualche altra realt (essere filosofico compreso!) – come risultano di fatto i vari antropoi/homines – ci si muove nella corretta linea dogmatica cattolica espressamente riconfermata e riproposta dal Vaticano II. Questo – e solo questo! – daltra parte, quanto deriva direttamente ed originariamente dalla Rivelazione biblica (tanto vetero che neo testamentaria) a questo proposito: persona, imago Dei; senza che lattenzione al non-universale comporti necessariamente derive immanentistiche. Un tale punto di ri-partenza impone, per, che se ne traggano conseguenze adeguate.


a) La prima, e probabilmente pi importante, quella che riguarda non tanto il ruolo ma la qualit del personalismo nel Diritto canonico postconciliare. Non basta, infatti, affermare che oggi il Diritto canonico deve riferirsi in modo pi marcato e coerente alla persona, per rispondere alla sua nuova configurazione ed identit. Dire persona nella Chiesa – e per il Diritto della Chiesa – significa e comporta esplicitare e considerare precisi elementi e fattori che descrivono ciascuno in modo individuale e specifico, poich proprio di essi il Diritto dovr occuparsi, per quanto indirettamente: questo attore, questo convenuto.

Non bastano, pertanto, richiami di qualunque tipo alla persona o alluomo, sar invece necessario delineare quali sue caratteristiche, anche individuali, vadano prese in esame e in considerazione affinch ciascuno sia riconosciuto come peculiare soggetto giuridico. Si pensi in merito allet oppure alluso di ragione quali fattori dimportanza irrinunciabile per il Diritto: eppure essi non rilevano affatto a livello filosofico, n classico n contemporaneo, poich le attribuzioni di natura filosofica, essendo ontologiche, sono permanenti e – a modo loro – definitive, mentre i singoli le sviluppano ed articolano gradualmente e sempre in modo parziale. Lo stesso vale per ogni Antropologia comunque dogmatica.

Ci a cui il Diritto canonico deve poter far riferimento in relazione alla persona riguarda invece la possibilit di individualizzare la referenza di ciascuno, cosicch non si tratti delluomo o del fedele in quanto tale – in s e per s – e neppure di un uomo o una donna con determinate caratteristiche, ma di Giovanni, Martina, Guglielmo, Susanna, ecc. bimbo, giovane, vecchio, sano, malato, depresso, immaturo a seconda dei casi.

 

b) Di conseguenza diventa necessario esplicitare come il personalismo canonico vada compreso e concepito in termini di funzionalit individuale o dinamismo personale, con attenzione – cio – a quanto attiene alle sensibilit e/o preferenze individuali, secondo la prospettiva del c.d. approccio idiosincratico verso cui ampi settori della Psicologia si stanno orientando da tempo. Sono questi dinamismi e funzionalit, infatti, che giocano il massimo rilievo soprattutto a livello vocazionale, sia che si tratti di Matrimonio che di Ordinazione che di Professione religiosa perch di questo che, alla fine, si occupa la maggior parte del Diritto canonico quando si prende cura dello status canonico delle persone.

palese, non di meno, che i problemi circa tale status dei fedeli riguarderanno le situazioni di vita non di individue sostanze o di enti uomo n di creati e redenti in Cristo, ma di concretissimi uomini e donne il cui sviluppo e dinamismo della personalit pone, o ha posto, problemi tali da non poter offrire il fondamento sufficiente ad unazione della Grazia santificante che coinvolga adeguatamente la vita della persona stessa insieme alla pi ampia vita ecclesiale. Le questioni connesse con le previsioni del Can. 1095 CIC (la c.d. incapacit) sono del tutto emblematiche, per quanto non le uniche, poich anche turbamenti psicologici o impotenze relative (cfr. Can. 1084) possono avere il proprio fondamento a livello di dinamica psicologica individuale canonicamente rilevante.


Deve trattarsi, pertanto, di un approccio che guarda in modo speciale alla biografia dei singoli (anzich alla loro essenza/natura), non tanto in termini di cronistoria ma di vicenda personale: quella vicenda personale che fa di ciascuno una realt assolutamente unica ed irriducibile, alla quale non si pu che dare sincero ascolto per coglierne lidentit pi autentica. Un tale personalismo diventa cos, per il canonista, non una Teoria dottrinale ma una sensibilit ed attitudine espressamente metodologica: un modo per leggere le vicende personali primancora che per valutarle.


In questalveo si sta muovendo nellultimo decennio la ricerca e la proposta dellInstitutum Utriusque Iuris della Pontificia Universit Lateranense, sia attraverso le Giornate canonistiche interdisciplinari, che la Rivista Apollinaris che le ricerche dottorali.



4. Considerazioni finali


Il percorso sul personalismo conciliare e canonico in chiave costituzionale offerto in queste note non pare potersi ampliare (anche per motivi di spazio) in modo ulteriore. Bastino ora due elementi per indicare qualche linea di sviluppo a chi voglia dar seguito alla riflessione: una cautela e un indirizzo.


a) Cautelativamente va segnalata al canonista linsufficienza di evocare un generico riferimento personalistico (o antropologico, che dir si voglia) anche solo in ambito scientifico: Psichiatria, Psicologie, Neuroscienze. A questo livello infatti, al di l di ogni pretesa neutralit scientifica, si deve porre specifica attenzione per non cadere vittime di letture o concezioni della persona e delle sue dinamiche interne (soprattutto vocazionali) che risultino riduzionistiche rispetto alla visione specificamente cattolica delluomo. Il rimando, infatti, alle Scienze della psiche apre in modo esplicito lambito dei paradigmi interpretativi di riferimento, soprattutto in relazione al modello antropologico inevitabilmente sotteso. Un approccio meramente fisiologico, infatti, oppure statistico, oppure psicodinamico, o tridimensionale pre-suppongono una specifica lettura e concezione non solo del comportarsi umano come tale ma, ben pi radicalmente, dello stesso essere personale.

Sul tema, non di meno, si gi prodotta non solo dottrina canonistica ma, ben pi radicalmente, uno specifico Magistero ed indirizzo pontificio in campo giudiziale. Sono celebri, infatti, gli interventi di Giovanni Paolo II del 1987 e 1988 in occasione dellannuale Allocuzione alla Rota Romana; interventi echeggiati ancora da Benedetto XVI nellanno 2009.

 

- In chiave prospettica va posta in luce lattivit in qualche modo precorritrice dellattuale Card. Giuseppe Versaldi, psicologo e canonista, che intraprese i primi efficacissimi passi proprio sulla via dellincontro tra Diritto canonico e Psicologia nella particolare declinazione dellIstituto di Psicologia della Pontificia Universit Gregoriana (dove fu studente dal 1972 al 1975 e poi docente negli anni Ottanta) a partire dalla proposta iniziale dei Gesuiti Luigi Maria Rulla (suo fondatore nel 1971) e Franco Imoda (pi recentemente); declinazione accolta e perseguita oggi anche dallIstituto Superiore per Formatori (attivo dal 1977) connesso alla stessa Istituzione accademica pontificia, operante proprio in campo vocazionale sotto liniziale guida di Alessandro Manenti.

Pare essere questo, a giudizio di chi scrive, lambito antropologico oggi pi promettente in relazione allo sviluppo di un adeguato personalismo canonico.


in: ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO CANONICO, XXIII (2017), vol. I, 279-307