Elementi prudenziali di vigilanza canonica sulla gestione degli Enti religiosi

1. Una problematica urgente. 2. Una prospettiva strutturale. 3. Qualche fattispecie di cronaca. 4. Concludendo

1. Una problematica urgente

Una problematica ormai, purtroppo, ricorrente negli ultimi decenni che sta creando gravi problemi a molti Enti canonici di livello superiore quali sono Diocesi e, pi in specifico, Istituti religiosi (ed assimilabili sotto il profilo funzionale) quella che riguarda lefficace e corretto esercizio della necessaria vigilanza canonica sugli Economi, gli Amministratori e i Rappresentati e, in genere, tutti coloro che possiedono Legittimazione diretta (= a Iure), Deleghe o Procure (= ad personam) per operare economicamente (e contrattualmente) in nome e per conto di qualche Ente canonico (= Economi diocesani, Economi religiosi, figure equivalenti allinterno di Fondazioni, Istituti, Fondi, ecc.), soprattutto come Gestori di attivit considerate commerciali, o comunque fiscalmente rilevanti, dal Diritto dei Paesi in cui esse si svolgono.

In effetti la vigilanza canonica in tale ambito si sta dimostrando sempre pi complessa ed articolata fino a presentarsi spesso come quasi irrealizzabile – almeno di fatto – a causa dellestrema tecnicit formale che la materia amministrativo-gestionale ha assunto: una tecnicit che spesso impedisce ai Superiori di poter intervenire sia con immediatezza, sia con efficacia, sia con definitivit, nel rilevare eventuali scorrettezze oppure anche veri e propri abusi o malversazioni da parte dei soggetti in questione. Per questo proprio nella prospettiva della vigilanza (ispettiva e repressiva) necessario adottare specifiche attenzioni e, soprattutto, cautele, evitando fin dai primi momenti di considerare – e formalizzare – le cose sotto il solo aspetto contabile, come accade invece nella maggioranza dei casi, soprattutto per la comprensibile (e giustificata) inadeguatezza tecnica di buona parte delle Autorit ecclesiali in tali campi.

Va infatti considerato che nelle problematiche riscontrabili in materia gestionale devessere operata anzitutto la netta distinzione tra [a] scorrettezze e [b] infedelt: colpose, spesso, le prime, dolose, quasi sempre, le seconde; accidentali le une, intenzionali le altre. Il problema nel contesto clericale (come anche religioso) si pone soprattutto per il fatto che si tratta sostanzialmente di Uffici ecclesiastici o di servizi religiosi a cui si viene chiamati pi per obbedienza che per effettive capacit tecniche: ci che spesso d ragione delle problematiche connesse alle scorrettezze che, in effetti, costituiscono la maggioranza delle problematiche in oggetto. Radicalmente diverso appare, invece, il problema delle infedelt.

A questa prima distinzione strutturale tra le tipologie problematiche se ne deve affiancare immediatamente una seconda – in parte complementare – riguardante gli ambiti [1] contabile oppure [2] politico, afferenti a due oggetti diversi di operativit e di operati: in relazione al come (= il contabile), oppure in relazione al che cosa (= il politico). Due ambiti di portata radicalmente diversa tra loro ed a cui occorre far fronte in modo del tutto appropriato, per non subire, oltre il danno economico/patrimoniale, anche la beffa istituzionale, nel caso in cui si sia intervenuti disciplinarmente in modo errato, utilizzando cio Provvedimenti inadatti o mal formulati e, soprattutto, affermando circa loperato altrui fatti non esistenti o non pienamente veri almeno dal punto di vista formale; ci che pone lAutorit competente nella grave condizione di non poter concretamente operare, quando non anche in posizione giuridica di palese inferiorit, pure dal punto di vista canonico: costretta a difendersi dalle ritorsioni tecnico-formali di chi, invece, dovrebbe oggettivamente trovarsi nella condizione di destinatario di doverosi Provvedimenti disciplinari. Daltra parte: quando lAutorit (di vigilanza) comincia a scrivere prende immediatamente corpo una dimensione della vita giuridica – soprattutto canonica – che in gran parte scorrer poi parallela alla realt reale, oggettivandosi soltanto nei documenti scritti attraverso cui verranno costruiti Procedimenti e Procedure (di pertinenza del Diritto amministrativo), fino agli esiti – spesso formalistici – pi imprevedibili.

Di qui lutilit – si spera – delle considerazioni e note che seguono, in un ambito pressoch vergine per la dottrina canonica.

- Si pu parlare di scorrettezza contabile per ci che riguarda fondamentalmente: 1) la tenuta dei conti, 2) la corrispondenza tra scritture contabili e loro giustificazione documentale, 3) la correttezza formale dei Bilanci, 4) la reale presenza sui conti correnti bancari (ed assimilabili) delle somme esposte in contabilit e Bilancio. Lestrema tecnicit della materia la rende ostica alla maggior parte degli Amministratori in senso stretto (= coloro che decidono cosa fare e cosa no nella vita economica degli Enti) ed ancora maggiormente ai Rappresentanti, soprattutto quelli legali che svolgono tale funzione non per attribuzione diretta (in base, cio, a specifiche competenze anche tecniche) ma poich gi titolari di altro Ufficio (= Vescovi, Parroci, Superiori religiosi, ecc.). In questa prospettiva, salvo casi di particolare evidenza, soprattutto finanziaria, in cui palesemente manchino dai conti correnti (e simili) ingenti somme di denaro, nel qual caso occorre ragionare in termini di appropriazione indebita ed altri Reati espressamente patrimoniali, linfedelt o la malversazione sono difficilmente individuabili e – pi ancora – comprovabili a carico dei soggetti in questione. Va, anzi, segnalato che nei casi di maggiore infedelt – proprio in ragione della natura dolosa della condotta – sar spesso improbabile trovarne veri riscontri tecnici dal punto di vista contabile. La Scienza ragioneristica, infatti, esige che ogni cosa sia registrata al proprio posto secondo il Piano dei conti e, pertanto, nella struttura del corrispondente Bilancio; tale Scienza, tuttavia, se pure in grado di evidenziare squilibri o altre anomalie quantitative, non per in grado dindicare che cosa possa o debba essere realizzato a livello di attivit concrete, n le loro modalit di realizzazione (p.es.: intraprendere o no un restauro o acquistare/vendere un immobile).

         Contrariamente, forse, alla comune percezione: non si pu trascurare come questambito costituisca soltanto una parte (e spesso non la pi importante) di quanto ricade sotto lo spettro della gestione in senso proprio. Ad esso, infatti, di solito sfuggono sia la frode, che la corruzione, che lindebito arricchimento, che il peculato, cos come il conflitto dinteressi, lo sviamento, lincompetenza gestionale, ecc.: elementi tutti non facilmente riscontrabili a livello contabile poich la manifestazione economica diretta delle suddette condotte spesso assente. Non paradossalmente: un Gestore infedele potrebbe riuscire addirittura a farsi certificare giuridicamente la correttezza della propria attivit soltanto quella contabile, tuttavia!

- Si deve parlare, invece, dinfedelt politica in riferimento alle condotte contrattuali, gestionali, economiche, lavorative, giuridiche, che non corrispondono allintenzionalit o volont degli Amministratori o, comunque, dei reali decidenti dellattivit dellEnte canonico: di fatto tutto ci che non compare in contabilit, n viene documentato tecnicamente in connessione con essa, ma la genera o ne generato. questo lambito pi immediatamente visibile dallesterno dellattivit gestionale e contabile: quello che in molti – a partire dai c.d. Superiori – vedono e sul quale sinterrogano e che, molto probabilmente, d anche lavvio ai controlli ed ai Procedimenti disciplinari. Si tratta, esemplificativamente: delle decisioni di comprare o vendere, oppure di proseguire o interrompere un determinato tipo di attivit, o ancora di assumere oppure no personale dipendente, finanziare o meno attivit e/o Enti, ecc. Tutte decisioni che condizioneranno radicalmente lattivit concreta di gestione e contabilizzazione, senza tuttavia che a livello contabile appaia – n possa apparire – nessun elemento che, di per s, dia riscontro o tenga traccia delle decisioni come tali.

         Riferimento tecnico adeguato per la verifica della fedelt politica delle condotte dei Gestori non la correttezza contabile ma quella giuridica e regolamentare: il rispetto dei mandati, delle competenze, delle scadenze, dei limiti, che Norme, Disposizioni e Provvedimenti di governo o di alta amministrazione indicano ed esigono. Allo stesso modo: 1) il rispetto delle scadenze, 2) le Relazioni non meramente tecniche circa lattivit svolta, 3) lo stretto rapporto di informazione, documentazione e comunicazione con gli Amministratori, 4) la pronta segnalazione delle anomalie o problematicit gestionali, sono i principali criteri indicativi della buona salute delle attivit di gestione svolte per conto altrui (Gestori vs. Amministratori). Per farsi unidea del tutto indicativa della materia – escludendo di principio tutte le questioni riferentesi in modo diretto alla responsabilit degli Amministratori e degli Enti, poich non di questo qui trattazione – ci si pu vantaggiosamente riferire alle svariate ipotesi di condotta previste dal Diritto italiano nel Decreto legislativo 231/01: Disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle Societ e delle Associazioni anche prive di personalit giuridica.

2. Una prospettiva strutturale

Pur senza poter entrare ora in dettagli tecnici propri delle Discipline contabili, n nel Diritto commerciale o societario come tali, si cercher tuttavia di offrire alcune considerazioni di carattere pi funzionale che non tecnico-operativo utili a circostanziare – a vantaggio di non specialisti in materia gestionale-contabile, come sono di solito le Autorit ecclesiali – un certo numero di situazioni di concreta difficolt operativa di provvedere ad uneffettiva vigilanza e, pi ancora, allattivit disciplinare che dovrebbe scaturirne.

Dal punto di vista – pressoch esclusivo – del Diritto amministrativo canonico, si tratta di accompagnare le Autorit ecclesiali nel difficile compito di porre in essere e portare ad efficace conclusione il Procedimento disciplinare eventualmente resosi necessario a tutela sia della patrimonialit dellEnte che di tutti gli altri suoi interessi, fino a giungere – negli Istituti religiosi – alleventuale Dimissione (cfr. Cann. 694-704) dei responsabili di tali condotte perniciose.

Lintento anche quello di offrire adeguati approcci critici sotto il profilo espressamente tecnico alle valutazioni – e decisioni – di competenza dei livelli pi alti della struttura canonica di governo nei confronti delle Autorit funzionalmente intermedie che abbiano intrapreso tali percorsi: si pensi al rapporto tra un Superiore maggiore a livello provinciale ed il Moderatore supremo dellIstituto nel caso in cui si debba intervenire sulloperato di un religioso ascritto alla Provincia, oppure anche ai rapporti tra un Vescovo diocesano e la Curia Romana per interventi nei confronti, p.es., dellEconomo diocesano (non necessariamente coincidenti – per quanto, spesso, propedeutici – con la sua Rimozione).

Un tale approccio si rende utile anche per il fatto che, proprio in tal genere di situazioni, le Autorit ecclesiali di maggior grado (soprattutto in ragione della loro consapevole ignoranza in tali materie) rischiano spesso di fidarsi ciecamente di Procedure – assolutamente parziali – dedotte o estrapolate troppo immediatamente dallambito civilistico, ritenendole conclusive ed indubitabili nei loro risultati senza, per altro, aver sufficiente cognizione di causa a riguardo sia delle Procedure stesse che dei contesti ben pi articolati in cui esse sono concretamente inserite nelloriginario ambito di creazione ed attuazione. Unimmediatezza che pu portare con troppa facilit, ed in modo acritico, ad esternalizzare una parte almeno dei necessari controlli tecnici, subendo non di rado il fascino dei Professionisti al momento di recepirne le conclusioni.

1) La prima osservazione, da proporre in modo pre-giudiziale e fondativo, riguarda il vero e proprio sbilanciamento strutturale che sussiste a livello di vigilanza e di controllo tra laspetto contabile e quello politico.

- Da tale sbilanciamento deriva innanzitutto linsufficienza di principio del solo approccio contabile nella valutazione di eventuali infedelt politiche – di fatto: le pi gravi – da parte di Gestori di attivit o beni facenti capo ad Enti canonici.

- In merito va considerato che gi da tempo nelle Normative civilistiche il semplice Bilancio contabile stato riconosciuto come insufficiente per conoscere lattivit e la situazione reale e veritiera di qualunque Ente e si sono richiesti la Nota esplicativa e la Relazione al Bilancio, cui sempre pi spesso si aggiunge da vari anni anche un vero e proprio Bilancio di missione.

2) Proprio in ragione dellevidente insufficienza del dato contabile, lapproccio giuridico ha inoltre formalizzato – e richiede – altri strumenti tecnico-politici da non sottovalutarsi a livello di verifica globale di una Gestione, due in particolare: a) il Bilancio preventivo e b) il Budget, attraverso cui gli Amministratori decidono in modo vincolante globale (il primo) o pi elastico e parziale (il secondo) quali siano le attivit – ordinarie e soprattutto straordinarie – da effettuarsi durante/attraverso la Gestione annuale. Sotto questo profilo la correttezza numerale di un Bilancio consuntivo o della tenuta della Contabilit generale o del Libro giornale o di altri Registri contabili non dice nulla rispetto al loro rapporto con quanto costituisce un autentico Mandato degli Amministratori ai Gestori: Bilancio preventivo e budget – appunto – in esecuzione dei quali deve svolgersi lattivit gestionale ed in base ai quali devessere anche verificato loperato reale dei Gestori. A tal proposito risulta necessario integrare i Bilanci veri e propri coi Verbali delle riunioni dei vari Organi amministrativi per conoscere lan, il quid, il quantum, leventuale quomodo, di quanto demandato ai Gestori e proprio sulla congruit e corrispondenza dei dati contabili con questi (sic!) esprimere le valutazioni di Revisione contabile.

3) La terza osservazione strutturale riguarda la legittimazione ad operare verso i terzi in nome e per conto dellEnte: la c.d. Rappresentanza nelle sue diverse forme (legale, delegata ordinaria, delegata speciale). Ci che rileva in merito la pura esecutoriet della Rappresentanza come tale: una esecutoriet che la differenzia in modo radicale dalla funzione di Amministrazione propriamente detta. Rappresentare lEnte significa vincolarlo verso lesterno, sostanzialmente a livello contrattuale; Amministrare lEnte – al contrario – significa vincolarlo verso se stesso, sostanzialmente a livello identitario/costitutivo: due posizioni che si correlano come mandatario (= il Rappresentante) e mandante (= lAmministratore). La questione sfugge solitamente a livello canonico poich negli Enti gerarchici – ordinariamente (ma incautamente) assunti a paradigma universale – si d per Legge lidentit del Rappresentante con lAmministratore (unico!), coincidenti entrambi con chi regge canonicamente lEnte come tale (cfr. Cann. 393 per il Vescovo; 532 per il Parroco; in combinato disposto col Can. 1279). La questione pi chiara per gli Enti ad amministrazione collegiale (= Fondazioni, Istituti per il sostentamento del clero in Italia, ecc.) nei quali lAmministratore un Consiglio di Amministrazione e il Rappresentante pu essere tanto (e stabilmente) il suo Presidente (se/come da Statuto) che, invece, chiunque altro il Consiglio di Amministrazione mandi (anche di volta in volta) a dar esecuzione alle proprie decisioni. Esattamente lirriducibilit delle due funzioni quella che permette di parlare – se del caso – di infedelt nei casi in cui il Rappresentante operi in modo difforme (= inferiore, ulteriore, contrario) dal Mandato ricevuto.

Le problematiche connesse alla Rappresentanza assumono profili specifici in rapporto alle c.d. Deleghe generali (o Procure speciali, con linguaggio civilistico) che abilitano qualcuno alle funzioni di co-Rappresentanza dellEnte in parallelo alleventuale Rappresentante legale gi presente per Diritto (comune, proprio o statutario) permettendo a pi persone – eventualmente non espressamente collegate agli Amministratori – di operare in nome e per conto dellEnte. Se questo, in contesti molto ampi (come accade in Organizzazioni ad estensione nazionale o in molti Istituti religiosi) facilita senza dubbio le attivit di gestione ordinaria potendo ricorrere pi facilmente a pi soggetti in grado di provvedere validamente alle diverse incombenze gestionali (solitamente firme su modulistica bancaria, giuslavoristica, previdenziale, oppure Dichiarazioni di vario genere connesse ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in vigenza di Convenzioni, Protocolli, ecc.), allo stesso tempo presta il fianco a numerosi e gravi rischi. Rischi che aumentano quando siano gli stessi Gestori (finali) a disporre di tali Deleghe che permettono loro di operare senza alcun controllo anche in eventuali Gestioni parallele delle attivit o Enti affidati alla loro cura.

4) La quarta osservazione strutturale riguarda elementi pi specifici di intrinseca debolezza della tenuta contabile in s e per s.

- Per quanto riguarda gli assegni bancari, occorre ricordare che essi non hanno alcun riscontro nominativo oggettivo in Contabilit, a differenza dei Bonifici. noto, infatti, che la riscossione dellassegno termina con linvio dello stesso alla Filiale che ha emesso il carnet da cui fu tratto e cos finisce archiviato, trattenendo solo per s il suo reale destinatario che non compare mai sullestratto conto bancario di chi ha emesso lassegno stesso. Se la Magistratura in grado di richiedere tale assegno per verifiche giudiziarie, nessuna Agenzia di revisione contabile pu fare altrettanto contro la volont di coloro che operano sui conti correnti bancari stessi, cosicch anche la Contabilit pi rigorosa mantiene nel pi completo segreto i reali destinatari di molti pagamenti.

- Per quanto riguarda la quasi-mitologica tracciabilit contabile, nata ed impostasi per motivi giudiziari (= antiriciclaggio) e non contabili: ignoranza diffusa il fatto che essa permetta soltanto di ricostruire la correttezza della c.d. movimentazione contabile ma non la legittimit delle operazioni correlate, la loro rispondenza, cio, a specifiche e puntuali scelte degli Amministratori fissate nel Budget o nel Bilancio preventivo o in eventuali documenti programmatici. La tracciabilit, infatti, permette di esplicitare lidentit e la corrispondenza di tutti coloro (= clienti e fornitori) e di tutto quanto (= acquisti, vendite, somme, ecc.) entra a far parte di qualunque Registrazione contabile e della correlata documentazione illustrativa non, tuttavia, di quanto non richiede tale attivit, o di quanto corrisponde ad operazioni mantenute fuori dalla Contabilit ufficiale.

- In proposito non si possono trascurare neppure le vere e proprie truffe realizzate da personale di vario genere che allinterno di strutture operative altrui (Enti canonici, nel caso) ordiscono raggiri di vario tipo, come accade nelle ricorrenti truffe realizzate da bancari infedeli che effettuano operazioni false utilizzando gli ordinari strumenti della Banca di riferimento: con evidenza nella Contabilit della Banca – regolarmente certificata – non appaiono elementi in grado di far nascere sospetti di scorrettezze e malversazioni; sar soltanto un effettivo controllo, spesso su denuncia dallesterno, a palesare ci che nessun dato contabile permetteva di percepire. In questa linea si assistito al caso di un falsus Procurator di un Istituto missionario per conto del quale un religioso che aveva ricoperto le massime cariche elettive aveva raccolto soldi per 12 anni pattuendo un interesse annuo tra il 18 e il 20%. Denunciato il fatto da parte di qualcuno dei conferenti cos truffati, la Congregazione fu condannata in sede civile a pagare a 24 depositanti la somma complessiva di circa 1.960.000 Euro, oltre interessi nella misura legale dalla data del 15 Novembre 2002 alleffettivo soddisfo, la stessa fu inoltre condannata anche a pagare le spese del Giudizio in favore degli attori (depositanti), liquidate in 42.319 Euro oltre le spese generali al 12,5%.

 

5) Da ultimo, in questa prospettiva, necessario evidenziare come esistano anche elementi, di grande significativit soprattutto patrimoniale per gli Enti, la cui corretta gestione non pu in nessun modo essere riscontrata da nessuno ed in nessun modo se non attraverso il rapporto diretto con gli Amministratori degli Enti in questione.

- Si tratta in primo luogo delle attivit contrattuali non ancora divenute operative dal punto di vista economico la cui visibilit a livello contabile non risulta n appare in alcun modo. Si pensi, infatti, alla messa in vendita di immobili di propriet dellEnte: legittima (e pertanto valida) nei confronti dei proposti acquirenti in ragione di una eventuale Procura speciale, ma del tutto illecita nei confronti dellEnte per assenza di mandato da parte degli Amministratori. Una tale condotta, che pu articolarsi anche su tempi piuttosto lunghi afferenti pi Esercizi contabili, coinvolge – e pregiudica – direttamente il patrimonio dellEnte senza entrare tuttavia tra i dati contabili finch non si sia incassata almeno la Cauzione; allo stesso modo, il contratto dintermediazione stipulato con unAgenzia immobiliare non risulta contabilmente fino ad un sensibile avanzamento delloperazione che comporti qualche pagamento.

- A livello contabile possono anche risultare del tutto irrilevanti – dal punto di vista di una eventuale Revisione – le modalit di registrazione di un certo numero di operazioni, soprattutto finanziarie, la cui appostazione in Sezioni diverse della Contabilit e del corrispondente Bilancio soggetta alla totale libert politica degli Amministratori. Si pensi allesborso finanziario di un Ente ad alta referenza (quale una Diocesi o una Provincia religiosa) per le attivit di Enti minori in qualche modo collegati, per quanto non giuridicamente: una Cooperativa, una Fondazione, una ONG, ecc. La somma trasferita costituisce per il dante e per il ricevente un contributo alla gestione, quindi: a fondo perduto, oppure un prestito da restituire? Inoltre: come verificare lesatta corrispondenza delloperazione nella Contabilit di un Ente diverso da quello soggetto a Revisione? Esso, infatti, potrebbe aver appostato la somma in questione quale contributo straordinario alla gestione, rendendo cos problematico per laspirante creditore poter dimostrare la sussistenza del proprio credito. Con evidenza operazioni di questo tipo non sono riducibili alla mera tenuta contabile e coinvolgono, invece, vere strategie amministrative, dovendosi riferire e verificare esclusivamente sulla volont degli Amministratori e non sulla correttezza ragioneristica dei Gestori.

 

 

3. Qualche fattispecie di cronaca

In via del tutto esemplificativa (e perci parziale ed incompleta, ma sufficientemente evocativa per la presente utilit) si propone di seguito una serie di condotte – tratte o traibili dalla cronaca quasi quotidiana – adatte a costituire evidenti elementi pi o meno tipici di infedelt politica extracontabile, quando non anche veri e propri Reati in campo civile che Gestori e/o Delegati di Enti ed attivit possano realizzare.

 

- Condotta semplice, ma efficacissima, quella che prevede una vera e propria Provvigione al Gestore di attivit con largo consumo di materiali, soprattutto alimentari (e sanitari), sul volume dacquisto delle merci e dei servizi dellEnte o attivit in oggetto: una provvigione del tutto simile a quella comunemente prevista per un commerciale della Ditta venditrice o per un libero agente di rappresentanza. Provvigione che pu avere carattere monetario oppure in benefits materiali di vario genere (viaggi, omaggi, sconti). Giuridicamente si delinea lindebito arricchimento del Gestore, senza che lEnte come tale ne abbia evidente nocumento, nocumento che tuttavia potrebbe invece delinearsi nel caso (vedi Parmalat) in cui il Fornitore in sede di accordo contrattuale fosse stato disponibile a rimborsare uno sconto a fine anno allEnte stesso, riducendone cos i costi di gestione; in questo caso si dovrebbe parlare di frode.

- Nelle stesse situazioni di largo utilizzo di materiali, non difficilmente i consumi reali (e realistici) risultano anche sensibilmente inferiori a quelli calcolati per via statistica in sede contrattuale coi vari Fornitori, generando evidenti sprechi di materiale; non di meno si assistito spesso ad accordi tra Gestore di parte committente e Fornitore orchestrati in modo che lEnte paghi le forniture secondo i numeri ufficiali ed i parametri standardizzati senza dare nellocchio a livello contabile, di fatto per il realmente fornito risulta essere sensibilmente minore, rendendo cos possibile una ricommercializzazione dei materiali eccedenti, sia in accordo tra Gestore e Fornitore, sia autonomamente da parte del Gestore stesso. In questo caso di profila la truffa.

- Allinterno di strutture operative cui facciano capo un certo numero di dipendenti (tecnicamente almeno una ventina) potrebbe accadere che un religioso con lUfficio di Economo o Gestore dellattivit, dotato di opportune Deleghe pi o meno ampie, assuma anche se stesso come dipendente dellEnte, eventualmente con un orario part-time minimo che non risalti immediatamente in contabilit generale e Bilancio, intendendo in tal modo cautelarsi nei confronti di un prevedibile non gradito cambio di Ufficio allinterno dellIVC; in tale eventualit, infatti, potrebbe esercitare pressioni sullEnte minacciando di far Causa per illegittimo Licenziamento pretendendo ingenti somme quale indennizzo per il danno subito. Per quanto tale posizione lavorativa, poco pi che formale, possa rilevare in caso di Revisione contabile, si potrebbe sempre addurre la motivazione che si sia ritenuto utile procedere in tal modo per poter godere delle coperture previdenziali, p.es., in caso di infortunio sul lavoro (falso ideologico).

- In caso di interventi di manutenzione straordinaria (restauri, messa a Norma di impiantistica, ecc.) o di ampliamenti, o nuove costruzioni, coinvolgenti il campo edile di ordinaria frequenza la totale incorrispondenza tra i costi preventivati e quelli finali realmente sostenuti, con evidente avvantaggiamento di costruttori e progettisti e danno sostanziale dellEnte committente che si trova a dover spendere quanto non aveva deliberato. In questi casi non infrequente che vengano richiesti a varie Aziende preventivi di costo sulla base di stringenti Capitolati per lesecuzione dei lavori, spesso sulla falsariga (e secondo le logiche) delle Procedura di Appalto in campo pubblico. Assegnati i lavori al proponente lofferta pi vantaggiosa, al loro termine – o anche in itinere – possono evidenziarsi ulteriori necessit (o anche opportunit) di vario genere, connesse soprattutto ai dovuti Collaudi per lottenimento delle necessarie Autorizzazioni amministrative a condurre le attivit dellEnte che richiedano ulteriori interventi, questa volta per, fuori Capitolato, poich formalmente solo integrativi, inducendo aumenti macroscopici dei costi finali dellopera soprattutto per il fatto che tali lavori vengono realizzati in c.d. economia (cio pagati ad ore e non a corpo comera, invece, per il Contratto iniziale). La posizione del Delegato speciale in queste situazioni pu assumere varie configurazioni: dal danno colposo (dovuto a imperizia) nel commissionare le opere o nellautorizzarne bonariamente lincremento (senza consenso da parte degli Amministratori), fino al dolo dellaccordo coi fornitori (eventualmente gi concertato ab origine) per trarre vantaggio anchesso dai maggiori – difficilmente quantificabili – costi dellopera.

 

 

4. Concludendo

Ha scritto recentemente Sabino Cassese circa la settorialit del Diritto amministrativo, ovviamente statuale, nella sua prospettiva.

Nulla cambia realmente, per, in ambito canonico, poich risalta ormai in modo palese limpossibilit di (continuare a) ridurre il Diritto amministrativo della Chiesa a: 1) soddisfare le richieste di mera applicazione del principio di (stretta) legalit da parte dei fedeli verso le Autorit ecclesiastiche, oppure 2) richiedere spasmodicamente giustizia amministrativa nei rapporti istituzionali, oppure ancora 3) reclamare soddisfazione per il danno procurato – di principio – dalla Amministrazione, a cui la dottrina continua a volersi abbarbicare.

Un realistico riconoscimento della complessa settorialit della materia permetterebbe invece di rispondere con maggiore adeguatezza alle reali esigenze di una pratica induttiva del Diritto amministrativo canonico (orientato alla necessit di risolvere i problemi connessi ad un efficace esercizio del governo) anzich deduttiva (guidata dallesito di un ambto Decreto definitivo della Segnatura Apostolica che condanni lAutorit ecclesiale a starsene quieta nel proprio ufficio).

Le problematiche – tecniche – qui sommariamente illustrate a livello di vigilanza e controllo della Gestione di Enti e loro attivit sembrano sollecitare ulteriormente ad affrontare le fatiche di questa disciplina che esca finalmente dalle palestre e palazzetti del suo esercizio tradizionale, per cimentarsi nel pentatlon della vita reale.

Unadeguata concezione del Diritto amministrativo (canonico) permetterebbe inoltre di assumere consapevolezza del perch e come il Controllo di Gestione economica e patrimoniale debba delinearsi in modo diverso da altri modi di effettuare la vigilanza, visto che una Revisione – o Certificazione – contabile cosa ben differente dalla visita canonica a qualsiasi altra attivit ecclesiale.



in: MONITOR ECCLESISTICUS, n.s. CXXXII (2017), n. 1, 219-236.