Paolo Gherri
Sommario
1. La ÒTeologia del Diritto canonicoÓ come Disciplina accademica autonoma. 2. La Teologia del Diritto (canonico) e la riforma degli studi canonistici. 3. La recezione dominante della nuova Disciplina. 4. Ulteriori istanze epistemologiche. 5. Elementi per un rilancio epistemologico.
Summary
1. ÒTheology of Canon LawÓ as an autonomous academic Discipline. 2. Theology of (Canon) Law and the reform of canonical studies. 3. The dominant reception of the new Discipline. 4. Further epistemological instances. 5. Elements for an epistemological revival.
Col termine dellÕanno 2017 prende corpo il quindicesimo anniversario della firma del Decreto ÒNovo CodiceÓ (2 settembre 2002) che, modificando ÒSapientia ChristianaÓ, ha mutato in modo significativo la struttura degli studi canonistici non solo per quanto riguarda i tempi per conseguire la Licenza in Diritto canonico ma, pi� profondamente, inserendo in tali studi anche materie fino ad allora escluse dalla proposta didattica e, subordinatamente, accademica. é il caso, tutto specifico, della ÒTeologia del Diritto canonicoÓ alla quale risulta ormai necessario dedicare qualche attenzione dal punto di vista espressamente epistemologico, distinguendo – in quanto e per quanto possibile – lÕidentitˆ della Disciplina rispetto ai suoi contenuti. Quindici anni di docenza accademica, dÕaltra parte, sembrano sufficientemente significativi per delineare un ÔsecondoÕ status qu¾stionis, dopo quello sostanziale delineatosi – pur informalmente – nel decennale del Decreto e che costituisce a tuttÕoggi lÕunica tappa significativa sotto lo specifico profilo epistemologico (e didattico).
1. La ÒTeologia del Diritto canonicoÓ come Disciplina accademica autonoma
La quarta riforma degli studi canonistici nellÕarco di soli ottantacinque anni (1919; 1931; 1979; 2003) costituisce una tappa di grande importanza per la portata delle modifiche introdotte, [a] non soltanto allÕiter accademico canonistico, che risulta allungato nei tempi (= cinque anni per la Licenza), ma [b] soprattutto alla natura degli studi canonistici come tali, a partire proprio dalla struttura generale di tale specializzazione e dalla tipologia delle Discipline dÕinsegnamento. Studiare Diritto canonico, infatti, comporta oggi un orizzonte epistemologico – prima che didattico – sensibilmente diverso dal passato: oggetto di studio � diventato il Diritto canonico come tale e non soltanto il ÒsuoÓ Codice (latino), come fu dal 1917, sebbene con successive sensibili correzioni di orientamento operate in corso dÕopera.
Di fatto dalla riforma operante dallÕautunno 2003 nasce ufficialmente la Disciplina accademica denominata ÒTeologia del Diritto canonicoÓ con una propria autonomia formale e sostanziale (seppur non ancora chiarita in modo sufficiente), di per sŽ capace di superare la precedente complicata e controversa situazione dottrinale e didattica a riguardo dei rapporti tra Teologia e Diritto canonico. Rapporti divenuti patrimonio comune nel post-Concilio pi� come tematica/materia di cui trattare che come vera Disciplina scientifica da praticare.
A ben vedere: giˆ nel 1979, anche a seguito della revisione codiciale ormai sostanzialmente conclusa, le Ordinationes applicative di Sapientia Christiana avevano previsto, per la prima volta, lÕinsegnamento nelle Facoltˆ giuridiche ecclesiastiche di ÒElementi di sacra Teologia (specialmente di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria)Ó, indicando cos“ quali avrebbero dovuto essere i contenuti teologici irrinunciabili da offrire ai futuri canonisti. Iniziava in tal modo a ricomporsi, seppur timidamente, quella sorta di divorzio epistemologico e dogmatico tra Canonistica e Teologia che si era introdotto con la promulgazione del CIC pio-benedettino e delle conseguenti Norme per il suo insegnamento. In merito va infatti accolta lÕopinione secondo cui il Codex Iuris Canonici del 1917 aveva costituito il punto di massima separazione fra Canonistica e Teologia, Diritto e Morale.
Occorre altres“ considerare come al tempo della promulgazione di Sapientia Christiana la c.d. Teologia del Diritto (canonico) manifestasse unÕevidente giovinezza (e fragilitˆ teoretica), come testimoniato dagli stessi suoi cultori. Di questa Disciplina come tale, infatti, � difficile trovare tracce significative nella dottrina e nella manualistica di buona metˆ del XX sec. e la sua generica fondamentazione veniva fatta riposare per la maggior parte su discorsi di Paolo VI sia ai canonisti in genere, che alla Pontificia Commissione per la revisione del CIC ed alla Rota Romana, nei quali il Pontefice (anche canonista!) richiamava – in modo del tutto generico, seppure chiaro – il Òvalore teologicoÓ del Diritto canonico, allÕinterno di un ambiente culturale e dottrinale che aveva visto Çnella rivendicazione della qualificazione teologica del Diritto canonico e della Canonistica una scorciatoia per superarne la crisiÈ.
ÇPu˜ sembrare strano e ingenuo, ma in un momento storico caratterizzato da una profonda difficoltˆ del Diritto della Chiesa e della Canonistica con un sostanziale rifiuto da parte del Popolo di Dio e, di contro, da un diffuso consenso e valorizzazione ecclesiale della Teologia, poter dire che il Diritto canonico ha un fondamento teologico, ha basi teologiche ecc. e che la Canonistica � – magari sui generis – una Scienza teologica, era come affermare che Diritto e Canonistica sono qualcosa che valgono nella Chiesa.
Il semplicismo dellÕargomentazione pu˜ far sorridere: eppure almeno parte del dibattito sulla teologicitˆ del Diritto canonico � stata condizionata, pi� o meno implicitamente, da questa impostazione o, se si vuole, da questo desiderio di riabilitare il Diritto, la Canonistica e [É] i canonisti, dando a tutto e a tutti una generica, ma ambita, qualificazione teologica.
Evidentemente una tale impostazione non porta lontano: non spiega, al di lˆ del termine, in che cosa consista la teologicitˆ della Canonistica; non porta a dare unÕautentica e convincente fondazione al Diritto ecclesiale; non inserisce in maniera seria ed efficace la Canonistica nel quadro delle Scienze teologicheÈ.
In tale contesto, lÕintroduzione nel 1979 degli ÒElementi di sacra TeologiaÓ tra le Discipline (obbligatorie) complementari a quelle codiciali (la c.d. schola textus) non costituiva altro che unÕapplicazione delle direttive conciliari di ÒOptatam TotiusÓ, integrando gli indirizzi esegetici e storici di base (giˆ prescritti) con quelli, soprattutto ecclesiologici, espressi dal Vaticano II principalmente nella Costituzione dogmatica ÒLumen GentiumÓ.
In merito va segnalato senza reticenze o dissimulazioni il fatto che la prescrizione, tuttavia, non fu sostanzialmente recepita dai suoi destinatari, confermando lo stato di confusione – sia epistemologica, sia didattica – che regnava sul tema. Molte Facoltˆ canonistiche, infatti, si contentarono semplicemente dÕinserire tra le Discipline accademiche un non meglio determinato Corso di ÒPhilosophia et Theologia IurisÓ, spesso di sostanziale natura filosofica, senza dar effettiva esecuzione al contenuto (innovativo) della riforma nella sua componente pi� espressamente teologica in senso proprio. Alcune Facoltˆ ed Istituti, poi, ignorarono completamente la Norma limitandosi ad introdurre Corsi sui ÒfondamentiÓ(?) del Diritto canonico.
La difficile recezione della disposizione regolamentare, in realtˆ, esprimeva nei fatti la reale portata della discussione degli anni Sessanta e Settanta circa le componenti teologiche e giuridiche del Diritto canonico: quella discussione che aveva condotto alla pretesa nascita della Teologia del Diritto (canonico) come nuova materia canonistica alla quale molti, incoraggiati anche dai menzionati interventi pontifici, iniziavano a far concreto riferimento ed affidamento – seppure pi� dottrinale che didattico-accademico –, sullÕonda degli insegnamenti seguiti a quello di K. Mšrsdorf, oppure in modo del tutto autonomo, comÕera stato per D. Composta.
Dal punto di vista dello sviluppo dellÕidea di una Teologia del Diritto (canonico) va comunque accolto il fatto che [a] non solo tale (pretesa) nuova materia canonistica rimase completamente ignorata dalle disposizioni sia papali che curiali del 1979 (non riuscendo in quellÕoccasione a guadagnarsi la qualifica di ÒDisciplina accademicaÓ), ma pure che [b] anche la prassi concreta disattese ampiamente la possibile apertura didattica appena introdotta sotto forma di ÒElementa sacr¾ Theologi¾Ó. La materia dovette cos“ accontentarsi di rimanere in limine, non solo rispetto al nuovo ordinamento degli studi canonistici, ma alla stessa Scienza canonistica, anche a causa della grande frammentazione che caratterizzava tale ambito scientifico in quei decenni. Si noti pure che ci˜ avvenne al di lˆ del fatto che nel 1975 proprio la Congregazione per i Seminari avesse dedicato un numero monografico della Rivista ufficiale (= ÒSeminariumÓ) allÕinsegnamento del Diritto canonico e che proprio in quellÕoccasione fosse stato chiamato ad intervenire con un proprio articolo K. Mšrsdorf.
2. La Teologia del Diritto (canonico) e la riforma degli studi canonistici
Partendo da queste osservazioni sul mancato riconoscimento accademico della Teologia del Diritto (canonico) alla fine degli anni Settanta, la semplice introduzione nel nuovo ordinamento degli studi dellÕanno 2003 di una Disciplina denominata ÒTeologia del Diritto canonicoÓ non pare autorizzare sotto il profilo espressamente epistemologico (a riguardo, cio�, dellÕidentitˆ scientifica della Disciplina) la sua pronta identificazione con alcuna delle prospettive dottrinali e teoretiche che popolavano lÕorizzonte canonistico del Novecento. Non solo.
Uno sguardo strutturale ed organico alle prescrizioni della riforma,
- non evidenzia, in primo luogo, alcun ruolo espressamente contenutistico della nuova Disciplina accademica che, al contrario, si trova preceduta (nel Primo Ciclo) da una lunga lista di vere e proprie Teologie, di ben altra portata e significativitˆ quanto a contenuti; mentre Sapientia Christiana aveva ritenuto sufficienti i generici ÒElementa sacr¾ Theologi¾Ó ;
- pure lÕaffiancamento ad una ÒFilosofia del DirittoÓ, anchÕessa preceduta (nello stesso Primo Ciclo) da Corsi di specifico contenuto filosofico, contribuisce a suggerire per queste due Discipline un profilo di livello contenutistico inferiore rispetto alle Teologie e Filosofie propriamente dette, presupposte allo studio tecnico-giuridico: un livello difficilmente identificabile con quello fondazionale;
- nondimeno: la struttura stessa della riforma degli studi canonistici fa delle Discipline teologiche lÕevidente contenuto precipuo del solo Primo Ciclo (esteso su quattro semestri), restituendo alla Licenza (su cinque semestri lettivi) e al Dottorato in Diritto canonico la specifica, ed assodata, natura di specializzazione rispetto alla – costitutiva – formazione teologica giˆ conseguita, come avviene per tutte le altre Scienze sacre.
Tale analisi strutturale (quasi esegetica) della riforma del 2003 mette in luce sotto il profilo teoretico costitutivo che prima di iniziare gli studi canonistici occorre conoscere la Teologia vera e propria, poichŽ ci˜ che caratterizza come proprium il Diritto canonico non � ÔqualcheÕ contenuto teologico interno allo stesso Diritto canonico ma la Teologia (= fides qu¾rens intellectum) che lo precede, rendendolo possibile nella sua identitˆ di fides qu¾rens actionem, secondo lÕinsegnamento di L. …rsy. Si conferma in tal modo il principio che la specializzazione in Diritto canonico presuppone una vera – seppur generale – formazione e competenza espressamente teologica.
Qualche ragguaglio sullo sviluppo dellÕinsegnamento del Diritto canonico lungo il XX sec. potrˆ risultare utile per comprendere meglio sia le plausibili cause, sia la portata dellÕintroduzione della nuova Disciplina accademica.
2.1 Il contesto post-codiciale degli studi canonistici
Uno sguardo retrospettivo lungo il XX sec. consente dÕindividuare alla radice del sorgere e consolidarsi della Teologia del Diritto (canonico) allÕinterno del mondo cattolico lÕirrinunciabile necessitˆ e volontˆ di riaffermare la profonda radice teologico-dogmatica del Diritto canonico fortemente attenuatasi nella crisi codificatorio-esegetica di cui fu espressione e, al contempo, causa il CIC pio-benedettino.
Il Codice del 1917 infatti, riportando la sola parte disciplinare delle Norme (spesso estrapolata dai testi ben pi� articolati e complessi delle Decretali pontificie), sanciva, sotto il profilo teoretico, la massima separazione fra Diritto e Teologia, facendo del Codice una sorta di distillato giuridico che, quia iussum ab eo qui curam communitatis [spiritualis] habet, acquistava valore nella societˆ del tempo proprio in ossequio alle dottrine positivistiche imperanti: col CIC anche la Chiesa cattolica (societas iuridice perfecta al pari degli Stati moderni) possedeva finalmente la propria Legge scientifica (= razionale, assoluta e completa), secondo la volontˆ esplicita del proprio supremo Legislatore!
In tale prospettiva va riconosciuto come la codificazione canonica, accentuando il principio che la Legge (in ragione dellÕAutoritˆ promulgante) vale per se stessa e non per la sua motivazione – normalmente non espressa nei Canoni –, abbia concretamente favorito una sostanziale riduzione prospettica e motivazionale della normativitˆ canonica: dal cur iussum (della ordinatio e della ratio di Tommaso) al quia iussum (del pr¾ceptum e della voluntas di Su‡rez), impoverendo irreversibilmente il Diritto canonico dal punto di vista contenutistico (e, quindi, inevitabilmente teologico) e facendo prevalere il mero aspetto applicativo-procedurale (razionalista e moderno) su quello decisamente pi� sapienziale dello Ius vetus contenuto nelle Decretali. Il duro, ma accorato, giudizio di J. Gaudemet esprime bene la situazione creatasi col Codice del 1917:
Çla Teologia ne � quasi assente. [É] é il Codice della Chiesa, vista come Òuna societˆ perfettaÓ. Dio ne � quasi assente. I Sacramenti sono messi tra le ÒcoseÓ! I Benefici ecclesiastici occupano cento CanoniÈ.
Il Codice, per˜, pur essendo Çoggi la fonte unica ed esclusiva di tutta la disciplina generaleÈ, non fu il tutto di quella svolta epocale della giuridicitˆ della Chiesa: ad esso si affiancarono ben presto altri fattori che giocarono un ruolo complementare nel rafforzare i presupposti teoretici della codificazione: in primis le indicazioni per lÕinsegnamento del Diritto canonico, proprio a partire dal Codex. In questÕottica infatti, a pochi mesi dalla promulgazione del Codex la Congregazione per i Seminari e gli studi universitari, nella propria prescrizione del 7 agosto 1917 sullÕinsegnamento del Diritto canonico nelle Facoltˆ ecclesiastiche aveva imposto il metodo dellÕesegesi come unico approccio lecito al testo codiciale, escludendo espressamente altre possibili metodologie non rispettose della struttura e dellÕordine del Codice:
ÇIpso Codicis ordine ac titulorum Capitumque serie religiosissime servata, singulos Canones diligenti explanatione interpretari [É] id sancte retinendum, ut non eius libri ordini ordo Codicis, sed huic ille aptetur et accommodeturÈ.
Il nuovo indirizzo didattico (e dogmatico) impartito con tanta forza allÕindomani della promulgazione del CIC ed imposto allÕinsegnamento nelle Facoltˆ ecclesiastiche port˜ ben presto ad un evidente impoverimento della Canonistica, divenuta il pi� delle volte semplice ÒcodicisticaÓ, basata sulla sola esegesi testuale, sostanzialmente dimentica della Storia e sganciata dalla Teologia, tanto che a poco pi� di un decennio si dovette intervenire, ai massimi livelli, per unÕautorevole correzione di rotta. Fu, infatti, nel Piano degli studi approntato nel 1931 dalla stessa Congregazione nelle Norme applicative della Costituzione ÒDeus Scientiarum DominusÓ di Papa Pio XI che vennero indicate, questa volta senza alcuna ulteriore specifica in merito alla metodologia esegetica, materie quali: Introduzione alla Scienza giuridica (Diritto naturale e Filosofia del Diritto), i cinque Libri del CIC, Ius publicum ecclesiasticum, Istituzioni di Diritto romano, Diritto concordatario, Elementi di Diritto civile vigente, Storia del Diritto canonico (Fonti, istituti e Scienza), riproponendo di fatto – a posteriori – lo schema di docenza canonistica tradizionale fino al XIX sec.
Le disposizioni didattiche imposte dalla Congregazione nel 1917 costituirono tuttavia un passo decisivo ed irreversibile nellÕorizzonte ecclesiale: un passo che venne accolto non senza contraccolpi allÕinterno del panorama delle Discipline teologiche del tempo. LÕarea che maggiormente risent“ della novitˆ codiciale fu senza dubbio quella normativa: Diritto, Morale e Liturgia che, al tempo, avevano spesso trattazione comune o, comunque, accomunata dal (moralistico) Òdover fareÓ – ben prima che dal Òdover essereÓ –, allÕinterno della pi� generica ÒTeologia praticaÓ, in unÕimpostazione che rimase dominante fino agli anni del Vaticano II.
Si scriveva (e pensava) in quegli anni (non a Roma – sic):
ÇIl Diritto canonico non � che il rivestimento sotto il quale la Chiesa si presenta nel piano dellÕattivitˆ di governo, come le costruzioni teologiche sono il rivestimento sotto il quale il dogma si presenta sul piano della conoscenza razionale, come le cerimonie liturgiche la portano a manifestazioni sensibili sul piano del Culto. Teologia, Liturgia, Diritto canonico: tre Diritti frammentari, ma complementari e per conseguenza solidali, triplice manifestazione delle facoltˆ umane associate nel servizio della veritˆ, triplice via dÕaccesso alla contemplazione del mistero, sotto il lume della fede!È.
Davanti alla nuova situazione del condensarsi, ormai senza possibilitˆ di ritorno, della giuridicitˆ canonica nellÕassetto codiciale – dopo la prima emozione, ed una volta smaltita lÕeuforia della novitˆ –, un certo numero di studiosi e docenti di Diritto canonico inizi˜ tuttavia a provare disagio per la – esigua – qualitˆ della Normativa codiciale, e pi� ancora della Scienza ad essa legata, rispetto a quella del Corpus Iuris canonici cui erano stati abituati. Non si potŽ pertanto non denunciare la formale rottura con la precedente tradizione canonistica, nonostante il tentativo di evidenziare la continuitˆ con le sue Fonti e prescrizioni che il Codice – formalmente – sanciva rispetto al Diritto precedente (cfr. CIC-17, Can. 6).
Proprio lÕaggiornamento della monumentale opera di F.X. Wernz operato da P. Vidal in seguito alla promulgazione del Codice pio-benedettino pu˜ essere una valida testimonianza della volontˆ di assecondare i contenuti (= le Norme) del nuovo corso della giuridicitˆ canonica senza tuttavia dismettere un metodo canonistico di grande efficacia.
Nei tre decenni seguiti alla promulgazione del CIC pio-benedettino un crescente disagio caratterizz˜ progressivamente la Canonistica ecclesiastica: lÕidentificazione Diritto-Codice e la progressiva esclusione dallÕambito giuridico di tutto ci˜ che era meta-codiciale (al Card. P. Gasparri viene attribuita lÕaffermazione: Òquod non est in Codice non est in mundoÓ) causarono lÕirreversibile scissione, allÕinterno della generica normativitˆ ecclesiastica, tra giuridico e teologico: Diritto e Morale, a quel tempo ancora insegnate dagli stessi docenti e con modalitˆ analoghe (= la c.d. casuistica). La crisi della Canonistica codiciale era ormai iniziata, anche se – specie negli ambienti di Curia – non era possibile riconoscerlo nŽ ammetterlo. Nel frattempo lÕevento bellico congel˜ sia le difficoltˆ che le prospettive.
2.2 I presupposti teoretici della nuova Disciplina
Come ormai noto dal punto di vista storico: le prime riflessioni cattoliche sul tema dei rapporti tra Diritto canonico e Teologia si svilupparono a metˆ Novecento in ambiente accademico germanico, prendendo le mosse da quanto andava realizzandosi in ambito protestante, finendo tuttavia per porre a carico del Diritto canonico istanze teoretiche (= quelle fondazionali) del tutto estranee alla tradizione canonistica cattolica.
Mentre, infatti, in ambito cattolico (come testimonia chiaramente lÕesperienza medioevale dello Ius commune e dellÕutrumque Ius) il Diritto – in ciascuna delle sue forme – non aveva mai rappresentato un problema, ben diversa era stata la situazione nel mondo della Riforma. Per il protestantesimo infatti Teologia e Diritto (epigoni di Grazia e Legge) non potevano coesistere allÕinterno di uno stesso sistema unitario, secondo il presupposto dogmatico della dottrina luterana dei Òdue RegniÓ dalla quale derivava la profonda distinzione tra Diritto naturale spirituale e Diritto naturale secolare, senza pi� alcuna participatio Legis ¾tern¾ nella ragione umana (comÕera stato, invece, per san Tommaso): per Lutero la Legge naturale spirituale � solo una volontˆ giuridica di Dio che comanda e giudica alla fine del mondo e, pertanto, (estrinsecamente) fuori della storia. In tal modo
Çse lÕuomo non pu˜ pi� raggiungere Dio con la ragione ma solo nella fede, Dio pu˜ invece raggiungere lÕuomo con la sua volontˆ e la sua Legge; essa per˜ diventa vincolante solo con lÕadesione interiore dellÕuomo. Il Diritto naturale secolare prodotto dalla ragione � segnato totalmente, anche se voluto da Dio, dalla logica umana e dalla giustizia dellÕuomo; la giustizia del Decalogo, della Lex Moysis non appartiene pi� per Lutero al Diritto divino naturale, essendo solo unÕimmagine antropomorfica e torbida della giustizia di Dio. [É]
PoichŽ il Diritto della Chiesa visibile regola solo i rapporti tra Chiesa e individui e degli individui tra di loro, esso si situa sullo stesso piano del Diritto stataleÈ.
Quando, per˜, la convivenza pi� o meno pacifica della giuridicitˆ statuale con quella ecclesiale riformata si ruppe definitivamente in occasione delle Leggi razziali naziste del 1933 lo stesso mondo protestante si trov˜ nella necessitˆ di dar legittimamente vita ad uno specifico Diritto anche per la Chiesa visibile, oltre che trovare una fondazione adeguata pure per quello dello Stato, dimostratosi del tutto inadeguato al sommo compito affidatogli dalla tarda Modernitˆ di essere la fonte – unica – dellÕEtica (sociale e civile). La divaricazione concettuale e teoretica rispetto alla concezione cattolica era massima. Da secoli, infatti, i cattolici erano abituati a concepire i ÒdueÓ Diritti in modo sostanzialmente autonomo (seppur variamente interfacciato), come la vigente Teoria dello Ius publicum ecclesiasticum testimoniava efficacemente, prevedendo addirittura il possibile conflitto inter-ordinamentale a tutela della libertas Ecclesi¾. Per i protestanti al contrario, poichŽ il Diritto era – di principio – un unicum di pertinenza e competenza statuale, la crisi dellÕun ramo coinvolgeva immancabilmente lÕintera radice, rendendo necessario che della questione si facessero espressamente carico (anche) i teologi. Esattamente ci˜ da cui doveva sgorgare (e sarebbe sgorgata) la Rechtstheologie quale capostipite di un nuovo ambito epistemologico, in aperta opposizione alla (filosofica) politische Theologie tardo moderna. Fu questo contesto strutturale che nel secondo dopoguerra – in Germania (!) – fece assumere al Diritto come tale unÕirrinunciabile portata etico-teologica, facendone un polo primario dÕinteresse per la stessa Teologia dogmatica, tanto da generare una vera e propria riflessione e teorizzazione espressamente teologica sul Diritto come tale che, invece, non aveva nessuna ragion dÕessere in una prospettiva cattolica, nŽ legami specifici con le Discipline giuridiche del tempo. In tale contesto, nella visione protestante della societˆ, il tema del Diritto fin“ per coincidere con quello espressamente politico – e cos“ continua sostanzialmente a tuttÕoggi – identificandosi col rapporto Chiesa-mondo. Per questo, la Teologia del Diritto
Çtocca profondamente la vita cristiana. Essa contiene – e ci˜ nel modo teologicamente pi� radicale – una questione di nuovo dibattuta appassionatamente nellÕopinione cristiana: quella del ÒcomeÓ dei rapporti tra Chiesa e mondo politico, tra Chiesa e Stato, ed anche quella, pi� concreta e concernente in modo personale ogni cristiano, dellÕagire ÒcristianoÓ autentico nellÕambito del sociale e politicoÈ:
ci˜ che – con maggior correttezza e proprietˆ epistemologica – J. B. Metz chiam˜, appunto: ÒTeologia politicaÓ.
Sotto la pressione di tali stimoli, a partire da K. Mšrsdorf, e basandosi – di fatto – sulle dottrine degli autori (soprattutto protestanti) attivi in materia, anche la ricerca cattolica (e la didattica) si era indirizzata a ÒdedurreÓ lÕesistenza e la legittimitˆ dello stesso Diritto canonico (cattolico) – ormai abbondantemente in crisi nella sua forma codificata dal Gasparri – da princ“pi espressamente teologici tra cui, dopo il Vaticano II, soprattutto la nozione di communio, strutturandosi ed operando in vista di una duplice finalitˆ:
Çcostruire nellÕambito della Canonistica una Disciplina che si occupi dellÕaspetto fondazionale, sempre da un punto di vista teologico, del Diritto canonico, chiamata Teologia del Diritto canonico;
e quella di considerare la Canonistica una Disciplina teologica, con metodo giuridico, o meglio teologicoÈ.
In tal modo tuttavia – come ben evidenzia Erdš – si fin“ ambiguamente per Çutilizzare la Teologia del Diritto canonico invece della Teoria generale del DirittoÈ, non ammissibile per il Diritto canonico (secondo i discepoli di Mšrsdorf, e pi� ancora secondo Corecco) a causa dei fondamenti filosofici da cui tale Disciplina promana.
Di fatto, per quanto riguardava lÕinsegnamento del Diritto canonico in ambito cattolico, la situazione dottrinale e didattica degli anni Sessanta-Settanta non differiva di molto da quella di cinquantÕanni prima: semplicemente alla societas perfecta (dello Ius publicum ecclesiasticum) si era sostituita pressochŽ in ogni circostanza la communio e, in suo nome, sÕinizi˜ un progressivo ma inesorabile processo di erosione del giuridico nella Chiesa a favore di un teologico, rivelatosi per˜ pi� volte, spiritualistico o sacrale. Da allora, negli ambienti dÕinfluenza teologica tedesca (Italia in primis), divenne sempre pi� difficile parlare di Diritto canonico – pervicacemente e puntigliosamente sostituito da ÒDiritto ecclesialeÓ, mala traduzione di Kirchenrecht – e si pretese di coniugare questa linea con quella del Concilio: lÕEcclesiologia conciliare sembrava infatti trovare nello Ius communionis il suo giusto coronamento istituzionale, in linea col principio (indiscusso) della natura eminentemente teologica del Diritto nella Chiesa.
2.3 LÕattuale stato delle cose tra materia dÕinteresse e Disciplina scientifica
In realtˆ, come continua a dimostrare in modo eloquente anche la dottrina pi� recente, questo grande magma teoretico tuttÕoggi in ebollizione non � ancora stato in grado di produrre qualcosa di epistemologicamente (e, quindi, scientificamente) accettabile, al di lˆ di innumerevoli asserzioni e petizioni di principio, ancora incapaci tuttavia di prendere forma concreta nella delineazione di una vera Disciplina scientifica caratterizzata da un autonomo e plausibile statuto epistemologico, in relazione soprattutto al suo oggetto materiale e metodo fondamentale di studio e correlata didattica.
Di fatto: se � pur vero che la nascita della Teologia del Diritto canonico come Disciplina accademica autonoma non � stata Çun fulmine a ciel serenoÈ ma � stata lungamente preparata giˆ dagli anni successivi al Vaticano II, non � meno vero che pure coloro i quali ritengono
Çindubbio che lÕintroduzione di tale nuova Disciplina nel Secondo Ciclo, ovvero nel Ciclo della specializzazione, dice implicitamente che per conoscere il Diritto non basta transitare attraverso una propedeutica formazione teologicaÈ,
oppure anche che: ÇlÕintento evidente della riforma � orientato a una presa di coscienza circa la natura stessa del Diritto canonicoÈ, non riescono per˜ a dare un corpo materiale a questo nous/logos che continua ad aleggiare sulla vita ecclesiale. Dopo, infatti, aver affermato la congruitˆ di leggere lÕintroduzione della Teologia del Diritto canonico negli studi canonistici come Çuna precisa scelta di campo sul merito, ovvero sulla natura del Diritto ecclesiale e di conseguenza sulla Canonistica quale Disciplina accademicaÈ, non si � in grado di procedere oltre; quasi legittimandosi col fatto che Çi documenti del Magistero non indicano, come ovvio, un programma di studi nŽ delineano passaggi obbligati per cogliere al meglio la specificitˆ della materiaÈ.
Non restano cos“ che affermazioni di principio, tanto sfuggenti per la pratica didattica – in cui una Disciplina scientifica deve comunque esprimersi – quanto esigenti a livello dogmatico:
Çquando si parla di Teologia del Diritto canonico si deve far riferimento prima di tutto al senso teologico dellÕesperienza giuridica umana e alla sua rilevanza nellÕeconomia della salvezza, poi del suo senso allÕinterno della realtˆ misterica della ChiesaÈ.
Stando cos“ le cose, pur condividendo pienamente che
Çdi fatto questo insegnamento costituisce uno degli indicatori pi� importanti per comprendere la mens di una Facoltˆ ecclesiastica, ovvero il modo in cui si intende studiare il Diritto della Chiesa e lÕorizzonte sul quale esso va a collocarsiÈ,
non pare tuttavia accettabile che lÕunico esito (non) concreto dellÕintera problematica si risolva – ancora una volta – nella mera affermazione che
Çnon � infatti secondaria per chi conduce studi giuridici la domanda perennemente aperta sul significato del Diritto ecclesiale, domanda posta con insistenza negli anni dellÕultima codificazione e successivamente in parte abbandonata in nome di uno studio del Diritto pi� pratico-pastoraleÈ.
Allo stesso tempo: non trova riscontri strutturali (oltre che supporti normativi) la pretesa che un apporto teoretico cos“ fondamentale e strutturante per la comprensione della ÒnaturaÓ stessa del Diritto della Chiesa ed il suo studio costituisca soltanto un Corso complementare (seppur obbligatorio), per di pi� con un ÔpesoÕ per quanto concerne i crediti formativi riconosciuti alla sua frequentazione e superamento dellÕesame, pari della quasi totalitˆ degli altri Corsi previsti. Lo stesso dicasi del fatto che in pi� Istituzioni accademiche il Corso stesso venga erogato in modo ciclico, anzichŽ costituire la soglia stessa per lÕaccesso agli studi canonistici.
Occorrerebbe invece riconoscere la differenza epistemologica – ancora insuperata – che intercorre tra una, pur significativa, materia dÕindagine e discussione (anche filosofica o scientifica), oppure – addirittura – una ÒconvinzioneÓ (sic), ed unÕautentica Disciplina scientifica: una differenza espressamente tecnica, dipendente in gran parte da fattori non soggettivi e basata su elementi di espressa comunicabilitˆ con le Scienze e Discipline scientifiche giˆ (ritenute) tali. Una differenza basata in gran parte su di un fattore espressamente operativo ed euristico attraverso cui analizzare la realtˆ (anche sociale o culturale o spirituale) per farne emergere informazioni – ed applicazioni – sempre nuove, senza limitarsi invece a ripetere, pur trasformisticamente, concetti ritenuti ÒperenniÓ.
Proprio questa sostanziale incapacitˆ di fare il necessario salto epistemologico potrebbe trovarsi alla base del perdurare anche nel nuovo millennio di una certa attenzione per la materia, seppur mai effettivamente ÒtecnicaÓ. NellÕultimo decennio, infatti, si � assistito alla pubblicazione sia di riedizioni, sia di nuove monografie, sia di raccolte di saggi giˆ editi separatamente, allÕinterno di unÕattivitˆ che permane per˜ disorganica fino ai limiti della contraddizione, come dimostra il confronto – inconcludente – ancora in atto tra le proposte di: a) una fondazione teologica del Diritto come tale, b) una fondazione – teologica o no – del Diritto canonico, c) una – pur minoritaria – Teologia della Legge, da cinquantÕanni in bilico tra Teologia morale, Antropologia teologica e/o filosofica, Filosofia del Diritto, Ecclesiologia, OntologiaÉ e quantÕaltro.
3. La recezione dominante della nuova Disciplina
Come anticipato in apertura: sebbene sia il quadro epistemologico della Disciplina, sia il suo inquadramento didattico permangano confusi e piuttosto disorganici, tuttavia i giˆ citati saggi pubblicati nel decennale della riforma degli studi canonistici offrono materiale col quale confrontarsi proficuamente – dopo ulteriori cinque anni – proprio in chiave didattico-epistemologica. Tanto pi� che tali apporti, pur nella loro specificitˆ anche formale, si propongono espressamente di delineare lo stato dellÕarte della Teologia del Diritto (canonico?): necessitˆ, finalitˆ, istituzionalizzazione, fino ai contenuti della sua stessa docenza, offrendo ai sui cultori unÕinteressante visione (sebbene evidentemente parzializzata) dellÕattuale momento epistemologico.
3.1 La denominazione
Il prospetto offerto da Visioli sulla Rivista veneziana (che, per il contesto in cui � inserito, riguarda soltanto la riforma degli studi canonistici e non lÕintero tema della Teologia del Diritto) evidenzia il permanere, a livello istituzionale, della giˆ illustrata situazione di solo parziale recezione della riforma, visto che nelle diverse Facoltˆ pontificie attive (in Italia) permangono ben tre denominazioni della Disciplina: ÒTeologia del Diritto canonicoÓ, ÒFondamenti del Diritto canonicoÓ e ÒTeoria fondamentale del Diritto canonicoÓ.
La questione non � puramente formale poichŽ, se giustamente Çil nome dice un modo di intendere questa DisciplinaÈ, le tre formulazioni indicano con una certa immediatezza concezioni affatto diverse:
ÇLa denominazione ÒTeologia del Diritto canonicoÓ ha il pregio di indicare un diretto riferimento al dato rivelato, una scelta di campo che pone nellÕorizzonte della Rivelazione cristiana il contenuto a cui attingere il senso del Diritto ecclesiale. [É]
La denominazione ÒFondamentiÓ o ÒTeoria fondamentale del Diritto canonicoÓ dice una espressa volontˆ di indagare il contesto fondativo del Diritto ecclesiale, esplicitando ci˜ che costituisce il presupposto a ogni studio giuridico canonicoÈ.
Nondimeno, secondo lÕautore, tali denominazioni (in realtˆ: identificazioni) della Disciplina evidenziano anche possibili derive: nel primo caso quello di Çperdere di vista la specificitˆ di metodo dÕindagine proprio di questa Disciplina e di farne una semplice branca della TeologiaÈ, nel secondo caso la problematicitˆ di riferirsi, per il ÒDiritto ecclesialeÓ, a un fondamento non necessariamente di carattere ÒteologicoÓ, comÕ� la giustizia.
Proprio la denominazione costituisce unÕesplicita ÒproblematicaÓ per lÕautore, cogliendo bene come si tratti di una questione costitutiva dal punto di vista non solo didattico ma, pi� radicalmente, epistemologico. Il problema (correttamente individuato) riguarda il ÒgenitivoÓ (= Iuris canonici): un genitivo che, da una parte, sollecita peculiare attenzione in ambito teologico, dallÕaltra, viene ridimensionato per non privare di adeguato valore la componente giuridico-canonistica.
La questione presenta una propria consistenza poichŽ, sebbene si ritenga irrinunciabile una prospettiva comunque fondazionale – teologica per alcuni, filosofica per altri –, non si vuole per˜ perdere la specificitˆ giuridica della nuova Disciplina accademica. Se, infatti, il Diritto canonico diventasse oggetto di studio della Teologia, come accaduto dagli anni Sessanta del secolo scorso per molte realtˆ mondane (le c.d. Teologie del genitivo), la sua appartenenza costitutiva ai presupposti stessi della fede (= sacralitˆ, divinitˆ del Diritto, non solo canonico) ne risulterebbe irreversibilmente compromessa. Allo stesso tempo: se smettesse di essere vero Diritto (sebbene peculiarissimo) ne resterebbe compromessa la portata costitutiva rispetto alla Chiesa come tale (= sacralitˆ, divinitˆ del Diritto, non solo canonico). Un bisticcio fattuale e non teoretico (di concretezza, cio�, e non di logica) che continua a porre in evidenza le vere aporie sottese alla materia come nata e cresciuta negli ottantÕanni della sua esistenza: sempre orientata al fondamento divino e sempre necessitata alla intrinseca doverositˆ. In tale prospettiva � importante segnalare anche lÕuso frequente del termine ÒteologicoÓ in riferimento a Dio (con significato, quindi, di divino!) anzichŽ alla Teologia: fattore mimetico che permette – proprio attraverso il ÒbilinguismoÓ denunciato da T. JimŽnez Urresti – di ricomporre lÕunitˆ fondazionale in un vero e proprio ÒDiritto divinoÓ (positivo per alcuni, naturale per altri).
Cattaneo – giustificando la propria posizione – sostiene che il motivo per il quale la nuova Disciplina � stata chiamata Teologia del Diritto canonico Çsi deve al fatto che essa si occupa degli aspetti pi� propriamente teologici, in quanto pi� prossimi allÕEcclesiologiaÈ; nondimeno, tuttavia,
Çda questo punto di vista, la nuova Disciplina potrebbe essere denominata pi� adeguatamente come ÒFondamenti del Diritto canonicoÓ o ÒQuestioni fondamentali del Diritto canonicoÓÈ,
tanto pi� che, a proposito della riforma degli studi canonistici, egli stesso afferma che Çci˜ che sicuramente si � voluto promuovere fra gli studenti � la conoscenza dei fondamenti ecclesiologici delle Norme e degli istituti giuridici della ChiesaÈ, mentre Çil fatto di denominare ora questa nuova Disciplina ÒTeologia del Diritto canonicoÓ non contribuisce a specificarne il contenutoÈ. In tal modo anche il canonista ticinese – di fatto – rafforza la dimensione irrinunciabilmente fondazionale della Disciplina: ÇIn ogni modo, entrambe le posizioni tendono a considerare che la nuova Disciplina deve occuparsi dei fondamenti (o delle questioni fondamentali) del Diritto canonicoÈ, insistendo sul fatto che Çpare che tra gli autori esista un certo accordo nel considerare che la nuova Disciplina deve studiare i fondamenti del Diritto canonicoÈÉ autori non considerati, a parte (sic!).
3.2 I contenuti
La non chiarezza epistemologica evidenziata a livello di denominazione della Disciplina non manca di ricadere a livello di proposta effettiva di suoi possibili contenuti, individuabili a parere di Visioli, Çvalutando sommariamente i Programmi degli studi della ÒTeologia del Diritto canonicoÓ nelle Universitˆ e Facoltˆ ecclesiasticheÈ: unÕanalisi da cui emerge come Çfrequentemente questa Disciplina passi attraverso due fasi: una storica e lÕaltra sistematicaÈ.
In merito va esplicitato come, tuttavia, tale delimitazione contenutistica avvenga per saltum, nei confronti – cio� – di un oggetto disciplinare diverso rispetto a quelli sin qui menzionati: la Canonistica. é infatti questa – intesa spesso come Dottrina o Teoria generale del Diritto canonico – lÕoggetto principale della maggior parte delle trattazioni (anche didattiche) poste il pi� delle volte sotto il titolo di Teologia del Diritto canonico a cui Visioli si riferisce.
ÇLa fase storica porta il canonista a percorrere la concezione del Diritto della Chiesa negli ultimi secoli, generalmente affidando a una lettura storica ad ampio spettro i secoli che vanno dalla nascita della Canonistica (fine primo millennio) alla Riforma protestante e moderna, e addentrandosi con maggiore acutezza nella analisi delle Scuole canonistiche dal XIX secolo in avanti. Spesso la Scuola del Diritto pubblico ecclesiastico costituisce uno spartiacque importante per segnare un passaggio epocale dopo il quale la Teologia, da strettamente dogmatica, diventa orizzonte di senso di alcuni movimenti di pensiero canonistico.
La parte storica del Corso passa frequentemente attraverso il pensiero della Riforma, tappa obbligata per comprendere le domande di senso che sono state poste al Diritto e conseguentemente alla Canonistica. Cos“ figurano spesso nel Programma il processo di codificazione del 1917, lÕepopea del Concilio Vaticano II [É] e la rinnovata Ecclesiologia che ne scaturisce, il Codice 1983 e il Magistero pontificio successivoÈ.
Significativamente va osservato che il problema del cambio di oggetto disciplinare si evidenzia specificamente in relazione alla parte sistematica dei Corsi nella quale Çsi affronta la questione del metodo, dellÕoggetto, del contenuto della Canonistica in relazione al concetto di Diritto che si ritiene opportuno proporreÈ: Çin questo senso gli approcci sono i pi� differenti, in riferimento al concetto di Diritto e alla conseguente Scienza canonisticaÈ.
Non radicalmente diversa – nŽ affrancata dal medesimo problema del cambio dellÕoggetto disciplinare – risulta la posizione di Cattaneo a livello di contenuti. AnchÕegli infatti individua due grandi aree tematiche:
Çla prima fa riferimento al Diritto canonico (costituzione, natura e finalitˆ), mentre la seconda si riferisce alla Scienza del Diritto canonico (evoluzione storica, Epistemologia, metodologia e relazione con le altre Scienze)È,
coerentemente con la sua particolare visione epistemologica secondo cui ci˜ che si scrive ÒTeologiaÓ si deve leggere ÒFondamentiÓ.
Innanzi a tale prospettazione dellÕinsegnamento e – derivatamente – delle concezioni attuali della Teologia del Diritto canonico, una reale panoramica epistemologica reclama tuttavia assenze concettuali di primÕordine: T. JimŽnez Urresti e L. …rsy, con la loro prospettiva espressamente metodologica anzichŽ contenutistico-fondazionale. Una prospettiva che viene puntualmente ignorata oppure di fatto delegittimata; ne scrive, infatti, Visioli:
ÇUna tale prospettiva, così formulata, porta dunque a una conclusione addirittura opposta alla premessa. Sembrerebbe quasi che il Decreto del 2002 introduca ex novo e su istanza delle maggiori Scuole canonistiche mondiali una nuova Disciplina (peraltro richiesta da pi� parti quale conseguenza della riflessione teologico-giuridica degli ultimi 20 anni) chiamata ÒTeologia del Diritto canonicoÓ semplicemente per definire la natura esclusivamente teologica della Teologia e giuridica del Diritto, stabilendone così la totale distinzione epistemologica e volendo semplicemente creare una interazione tra le due. Ci˜ risulta poco sostenibile allÕevidenzaÈ.
ÇSe infatti la Teologia fosse solo contestuale, la prima conseguenza di una tale prospettiva riguarderebbe i contenuti dellÕinsegnamento della Teologia del Diritto: non indagine sul dato rivelato, come proprio della Teologia, ma Disciplina metodologica, prevalentemente con funzioni interdisciplinari, al fine di individuare le connessioni tra i due saperi (Teologia e Diritto). La Teologia del Diritto sarebbe come camminare su un crinale a metà tra due valli distinte e separate, alla ricerca di valichi di interconnessione. Ma quale Scienza potrebbe assumere come suo proprium solo una azione interdisciplinare?È.
4. Ulteriori istanze epistemologiche
4.1 La giuridicitˆ nella Chiesa
Una prima consapevolezza, non ancora adeguatamente assunta nella dottrina canonistica, riguarda il problema della giuridicitˆ ÒnellaÓ Chiesa o, comunque, della normativitˆ allÕinterno della vita di fede. In proposito � necessario prendere atto che per˜ non si tratta, prima di tutto, di un problema nŽ metodologico nŽ filosofico: si tratta, invece, di una delle tematiche portanti della Teologia fondamentale.
é compito infatti della Teologia fondamentale lÕindagare in quali modi ed a quali condizioni la Rivelazione divina, attestata nella Tradizione affidata alla Chiesa (alla quale appartiene anche la sacra Scrittura), raggiunga lÕuomo allÕinterno della sua storia e come questa Òchiamata alla salvezza eternaÓ interagisca con la creaturalitˆ umana segnata dal peccato. é il grande problema della natura della salvezza/giustificazione a cui cattolici e protestanti danno soluzioni affatto differenti, coinvolgendo in ci˜ anche la maggior parte dei concetti teologici fondamentali per la trattazione di tutte le altre problematiche pi� specifiche: Legge-Vangelo, Diritto-Grazia, giustizia-giustificazione, ecc.
Appartiene a questÕambito anche il tema, pregiudiziale, della relazione tra Norma e carisma su cui � scivolato R. Sohm, e chi – almeno di fatto – lo ha seguito lungo tali percorsi.
4.2 Il ricorso alla Filosofia
Il problema del ricorso alla Filosofia – o, pi� appropriatamente, a categorie filosofiche – nellÕapprocciare il Diritto canonico (in quanto fenomeno storicamente determinato e constatabile) non pu˜ soggiacere ad un rifiuto pregiudiziale, come quello di derivazione barthiana, che veda la ragione essenzialmente opposta alla fede (secondo la dialettica post-kantiana, fatta propria dalla Teologia dialettica). LÕutilizzo, infatti, a livello esplicativo e strutturale di categorie filosofiche (appartenenti come tali alla creazione) non comporta necessariamente la scelta di fondare il Diritto (o il giuridico) sulle ÒragioniÓ della ragione, trovando in esse i princ“pi genetici del Diritto (come fece il c.d. Giusnaturalismo, sia classico che moderno) anzichŽ – soltanto – le sue linee di sviluppo logico nellÕottica della storicitˆ dellÕuomo (seppure ÒchiamatoÓ alla salvezza/vita eterna). In caso diverso la storicitˆ risulterebbe per lÕuomo un puro accidens, del tutto trascurabile ma, con la storicitˆ, cadrebbe anche il Diritto, nel suo essere incontestabilmente fenomeno umano.
Va, pertanto, condivisa la posizione secondo cui nella ricerca Çnon si deve, quindi, escludere lÕuso dei concetti della Filosofia della societˆ e della Filosofia del DirittoÈ, nella consapevolezza che tale uso deve comunque essere Çsubordinato ai dati che emergono dalla riflessione teologicaÈ di cui le Norme e gli istituti canonici raccolgono le ricadute nella vita ecclesiale.
La stessa Teologia, dÕaltra parte, ha sempre avuto necessitˆ – funzionale – di appoggiarsi a qualche sistema filosofico di riferimento (si pensi, p.es., alle diverse Scolastiche) per essere aiutata a procedere in modo rigoroso nello svolgimento delle – del tutto – proprie riflessioni. Il richiamo di ÒFides et RatioÓ sotto questo profilo � decisivo e irrinunciabile:
Çé necessario, dunque, che la ragione del credente abbia una conoscenza naturale, vera e coerente delle cose create, del mondo e dellÕuomo, che sono anche oggetto della Rivelazione divina; ancora di pi�, essa deve essere in grado di articolare tale conoscenza in modo concettuale e argomentativoÈ (FR 66).
ÇAlla luce di queste considerazioni, il rapporto che deve opportunamente instaurarsi tra la Teologia e la Filosofia sarˆ allÕinsegna della circolaritˆ. Per la Teologia, punto di partenza e fonte originaria dovrˆ essere sempre la Parola di Dio rivelata nella storia, mentre obiettivo finale non potrˆ che essere lÕintelligenza di essa via via approfondita nel susseguirsi delle generazioni. PoichŽ, dÕaltra parte, la Parola di Dio � Veritˆ, alla sua migliore comprensione non pu˜ non giovare la ricerca umana della veritˆ, ossia il filosofare, sviluppato nel rispetto delle leggi che gli sono proprieÈ (FR 73).
ÇLa Teologia ha sempre avuto e continua ad avere bisogno dellÕapporto filosofico. Essendo opera della ragione critica alla luce della fede, il lavoro teologico presuppone ed esige in tutto il suo indagare una ragione concettualmente e argomentativamente educata e formata. La Teologia, inoltre, ha bisogno della Filosofia come interlocutrice per verificare lÕintelligibilitˆ e la veritˆ universale dei suoi assertiÈ (FR 77).
4.3 LÕapporto della Rivelazione
Tra gli elementi oggi di maggior portata per impostare unÕadeguata relazione tra Teologia e Diritto canonico si pone anche la determinazione del corretto approccio teologico da utilizzare: un approccio che, non solo farˆ riferimento alla Teologia fondamentale (giˆ menzionata), ma dovrˆ anche saper riconoscere le proprie ÒfontiÓ peculiari, nella consapevolezza della strutturale diversitˆ che deve caratterizzare, p.es., il modo canonistico di accedere alla sacra Scrittura rispetto a quello di altri cultori delle Scienze teologiche. LÕinteresse del canonista, infatti, riguarda prioritariamente le esigenze comunitarie dei fedeli in quanto membri della Comunitˆ di fede come tale, rispetto a quelle individuali dei fedeli in quanto tali: questo, dÕaltra parte, differenzia in modo costitutivo il Diritto canonico dalla Morale e dalla Spiritualitˆ. Nonostante infatti, sotto il profilo pastorale ed operativo, si sia sempre data la preminenza alla salus uniuscuiusque anim¾, lÕattenzione sostanziale del canonista sÕindirizza invece allÕidentitˆ ecclesiale, sia in riferimento ai contenuti della fede (= Magistero, predicazione, catechesi, eresiaÉ), sia in riferimento alle condotte dei fedeli a maggior impatto comunitario (= Sacramenti, status canonico, Uffici ecclesiastici, delitto, scismaÉ). Lo esprimeva con chiarezza il primo principio di revisione codiciale indicando come rilevanti per la Chiesa i diritti dei fedeli in quanto riguardanti il Culto e la salvezza delle anime.
In tal modo non risulta affatto nŽ scontato nŽ automatico che quanto rileva per le Discipline teologiche, morali o spirituali rilevi anche per il Diritto canonico e viceversa. In particolare, dovrˆ costantemente risaltare come il soggetto di cui sÕinteressa il canonista � sempre la Comunitˆ credente, mentre il singolo fedele entra nella considerazione canonistica ÒinÓ ed ÒattraversoÓ la Chiesa come tale. Ci˜, p.es., rende difficoltosi di principio i riferimenti veterotestamentari che, invece, risultano spesso decisivi per altre Discipline: lÕAntropologia teologica e la Teologia morale in primis.
Il principio vale anche nei confronti delle singole Discipline dogmatiche, le cui teorizzazioni – o anche conclusioni –, poichŽ riguardanti intenzionalmente Dio e le realtˆ a Lui direttamente connesse, non godono di immediata importabilitˆ canonistica.
4.4 Un nuovo metodo
In questÕottica i legittimi appelli affinchŽ i canonisti ricerchino Çpi� profondamente nella sacra Scrittura e nella Teologia le ragioni della propria dottrinaÈ non vanno necessariamente interpretati come esigenza della creazione di nuove Discipline canonistiche quanto, molto pi� efficacemente, come acquisizione di una nuova consapevolezza metodologica in grado di scandire appropriatamente i passaggi da un ambito disciplinare in qualche modo ÒsacroÓ (perchŽ riguardante il rapporto con Dio) agli altri legittimamente attinenti la materia trattata: nulla di nuovo rispetto allÕadagio plurisecolare Òcanonista sine civilista parvum, canonista sine theologus nullumÓ.
ÇCol Concilio Vaticano II si � definitivamente chiuso il tempo in cui certi canonisti ricusavano di considerare lÕaspetto teologico delle Discipline studiate, o delle Leggi da essi applicate. Oggi � impossibile compiere studi di Diritto canonico senza una seria formazione teologica [É]. Il rapporto intimo tra Diritto canonico e Teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione tra canonisti e teologi deve farsi pi� stretta; nessun dominio della Rivelazione pu˜ rimanere ignorato, se si vuole esprimere e approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale � stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentale sacramentaleÈ.
Proprio il fatto che Çdopo il Concilio il Diritto canonico non pu˜ non essere in relazione sempre pi� stretta con la Teologia e le altre Scienze sacreÈ, richiede al canonista non una visione proprietaria del teologico-normativo e delle sue modalitˆ di accesso, costruita dallÕinterno della Canonistica stessa, ma una corretta relazione e collaborazione con gli altri specialisti delle diverse Discipline sacre in unÕottica di vera sintesi, evitando la sola estrapolazione di qualche categoria concettuale adatta ai singoli scopi che puntualmente ci si possano prefiggere, come fu per la salus animarum, lo Ius divinum, la plenitudo potestatis, la ¾quitas, il periculum anim¾, la ratio peccati vitandi, il tolerari potest, ecc.
4.5 Una nuova Canonistica
In base alla rinnovata impostazione della quale emerge progressivamente la necessitˆ, non risulta pertanto condivisibile il principio secondo cui
Çoggetto dellÕindagine del canonista devÕessere innanzitutto la considerazione globale del posto che ha lÕattivitˆ giuridica nel mistero complessivo della Chiesa, quindi lo studio di quel Ògiuridico dommaticoÓ, che costituisce il Diritto divino rivelato, da cui scaturisce la definizione dei rapporti fondamentali tra i fedeli e della loro obbligatorietˆ non solo nella sfera della coscienza, ma dellÕesterno vivere sociale della comunitˆ ecclesialeÈ.
Il Òposto dellÕattivitˆ giuridicaÓ, infatti, la sua collocazione e Òconsiderazione globaleÓ proprio nel Òmistero complessivo della ChiesaÓ riguardano ex suapte natura lÕEcclesiologia, come pi� volte autorevolmente segnalato.
Parimenti non pare assumibile un concetto di Canonistica concepita come – semplice – Scienza teologica in ragione del fatto che Çla Rivelazione stessa chiede di essere investigata interamente anche con la chiave di accesso propria di questa ScienzaÈ; premessa per giungere a concludere che Çil Diritto positivo non è che lÕultima fase, per quanto specifica, di questa indagineÈ.
Ai canonisti invece, secondo il mandato esplicito dello stesso Legislatore che ha promulgato il ÒDiritto positivoÓ codiciale, spetta in modo specifico il compito di Òtradurre in linguaggio canonisticoÓ i dati irrinunciabili che la Teologia dogmatica pone alla base della vita ecclesiale: la Norma teologica – assoluta – di cui parlava lÕEditoriale di Concilium. Compito dei tecnici del Diritto canonico, infatti, non � il semplice studio e la spiegazione
Çnel loro senso e applicazione pratica [di] quelli che nellÕOrdinamento canonico attuale sono gli elementi che ne fanno parte, cio� le Leggi e le Norme vigenti, nonchŽ le Istituzioni, nella loro singolaritˆ e insieme complessa relazioneÈ,
quanto – molto pi� profondamente ed utilmente – il ricondurre la Normativa vigente e lÕOrdinamento canonico tutto (= lo Ius conditum/vigens) allÕinterno di un corretto approccio biblico e dellÕEcclesiologia proposta dal Vaticano II (cfr. OT 16), oltre al continuo sforzo di conformare sempre pi� le diverse, contingenti, espressioni della vita ecclesiale (= lo Ius condendum) allo stesso spirito espresso dallÕAssise conciliare e mai compiutamente traducibile attraverso il linguaggio giuridico, come ben indic˜ Giovanni Paolo II promulgando il Codice del 1983:
ÇSe poi � impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico lÕimmagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto � possibile, per sua naturaÈ.
Si colloca, oggi, in questa stessa prospettiva quello che devÕessere colto e recepito come un compito peculiare – espressamente metodologico – affidato da Papa Francesco, seppur in modo collaterale, alla giovane Disciplina con lÕaffermazione che
Çla Chiesa pu˜ anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono pi� interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non � di solito percepito adeguatamente. Possono essere belle, per˜ ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo paura di rivederle. Allo stesso modo, ci sono Norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno pi� la stessa forza educativa come canali di vitaÈ.
5. Elementi per un rilancio epistemologico
5.1 La Teologia del Diritto canonico tra fondazione e metodo
I diversi elementi e fattori sin qui posti in gioco – a maggior ragione nellÕottica del pontificato attuale – sollecitano a proporre una Teologia del Diritto canonico capace di far s“ che la specificitˆ e praticitˆ proprie del Diritto canonico offrano alla riflessione ecclesiale stimoli e richieste veramente concreti – oltre che esistenzialmente significativi – ai quali trovare una risposta corretta sul piano teologico sostanziale. Si tratta, in altri termini, dÕinterrogarsi non tanto sul perchŽ la Chiesa sia giuridica, e neppure dove si fondi il giuridico (umano ed) ecclesiale, quanto piuttosto sul come debba essere fondato dal punto di vista teologico ci˜ che si propone ai fedeli come concreta modalitˆ di essere Chiesa e di vivere in essa da protagonisti.
Si tratta, in altri termini, di porsi finalmente le domande rimaste inevase cinquantÕanni fa sul rapporto tra la regola canonica: relativa a tempi, spazi, culture, situazioni sociali, ecc. e la norma teologica: invalicabile poichŽ connessa allÕidentitˆ stessa del Dio rivelatosi pienamente in Cristo. La recente riforma del Processo di nullitˆ matrimoniale, scaturita dalla consapevolezza che i tempi e gli uomini non sono pi� quelli degli anni Sessanta e sia le persone che i loro rapporti sono qualitativamente diversi, spinge con forza in tale direzione. Allo stesso tempo va assunta con determinazione la rinnovata consapevolezza dellÕurgenza di portare davvero al mondo dÕoggi il Òbuon annuncioÓ, sia di Ges� Cristo in sŽ, che di alcune specificitˆ della fede in Lui, comÕ� per il c.d. ÒVangelo della famigliaÓ e ci˜ che – motivatamente – pu˜ (e deve) derivarne per la stessa vita ecclesiale. Una concezione del Diritto creato direttamente da Dio e posto come sorgente immediata dellÕidentitˆ umana – di sempre – non pu˜ che faticare a reggere un tal colpo da parte del supremo Legislatore ecclesiale, seppur pienamente coerente con la consolidata ÒtradizioneÓ canonica del rispondere alle concrete necessitˆ della vita ecclesiale. Cos“, infatti, fu per il Codice del 1983 rispetto a quello del 1917 sul ruolo processuale delle parti private nel Processo di nullitˆ matrimoniale; cos“ era stato per il m.p. ÒOmnium in MentemÓ sulla validitˆ del Sacramento per ogni battezzato; cos“ � oggi per lÕabolizione della doppia Sentenza conforme ed il Processus brevior, in ragione delle istanze pastorali di prossimitˆ e celeritˆ emerse dal Sinodo del 2014, indipendentemente – nondimeno – da chi sia ÒministroÓ del Sacramento stesso.
Non solo il campo matrimoniale, tuttavia, � coinvolto nella prospettiva metodologica anzichŽ fondativa. Si pensi, p.es., alla quantitˆ e qualitˆ di domande operative che possono concretamente scaturire in riferimento alla richiesta di Battesimo per un bimbo nato da maternitˆ surrogata ed adottato da persone dello stesso sesso, domande – probabilmente – da estendersi anche in riferimento ai proposti madrina e padrino. Mentre nŽ lÕEcclesiologia, nŽ la Sacramentaria o la Liturgia si pongono – spontaneamente – tal genere di questioni, e neppure parrebbero – ad oggi – abilitate ad offrire risposte concludenti visto che: un Battesimo � un BattesimoÉ la Teologia del Diritto canonico potrebbe, invece, sia [a] impostare adeguatamente lÕintero quadro delle situazioni e circostanze, sia [b] proporre alle suindicate Discipline teologiche (e non a queste soltanto) le corrette domande secondo le specifiche competenze, sia [c] prospettare soluzioni effettivamente plausibili affinchŽ quel Battesimo non sia soltanto un BattesimoÉ qualunqueÉ ma assuma, almeno, qualche rilevanza per lÕincontro con Cristo e la vita rinnovata da Lui offerta a chiunque lo voglia seguire.
5.2 Insufficienza dellÕautoreferenzialitˆ disciplinare
Se sono questi, oggi, i presupposti e le istanze di fondo a cui � necessario rispondere affinchŽ non solo lo studio del Diritto canonico ma, pi� radicalmente, la sua funzione e quindi identitˆ, risultino autenticamente ÒecclesialiÓ, la Teologia del Diritto canonico non pu˜ che indirizzarsi alla cura della corretta e strutturata interconnessione tra Teologia e Diritto canonico. UnÕinterconnessione che non pu˜ pi� rimanere generica e solo Òdi principioÓ ma che deve passare dal trascendentale (della creazione e redenzione, in sŽ) al categoriale (dellÕospedale da campo): dallÕintellectus alla actioÉ concreta, esperibile, esistenzialmente salvifica.
In fondo: quello che giˆ – a Concilio appena concluso – aveva proposto la Rivista Concilium tentando di spingere reciprocamente teologi e canonisti verso una sintonia comune sul piano operativo, sollecitando i canonisti a
Çcollaborare coi teologi della Pastorale e dellÕecumenismo, cos“ come coi Legislatori, per presentare la Chiesa e le sue funzioni con un aspetto canonico che la renda progressivamente pi� attraente e munita di un apparato legislativo sempre pi� adeguato ai segni di ciascun tempo, come la voleva Giovanni XXIIIÈ.
Lo stesso Giovanni Paolo II, a ventÕanni dalla promulgazione del Codice latino e in contemporaneitˆ con la riforma degli studi canonistici, aveva stimolato i canonisti a seguire tale strada di
ÇunÕautentica interdisciplinaritˆ tra la Scienza canonistica e le altre Scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtˆ comune che � la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie Discipline scientifiche, la realtˆ ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, pu˜ consentire un interscambio reciproco fra le Scienze sicuramente utile a ciascunaÈ.
Interdisciplinaritˆ, dialogo, interscambio, da gestirsi senza reciproche censure ma neppure indebite commistioni: � questo lÕoggetto materiale che la Teologia del Diritto canonico pu˜ oggi assumere ÒtraÓ la Teologia e la Canonistica, profilandosi come disciplina autonoma. Strettamente connessa ad entrambe, ma inconfusa; con funzioni dÕinterfacciamento, interscambio, traduzione e conversione dallÕuna allÕaltra Scienza, evitando accuratamente – allo stesso tempo – fondamentalismi e corto-circuiti metodologici.
Tale voleva essere, nondimeno, la proposta sostanziale del ÒcrinaleÓ avanzata giˆ al momento della nascita della nuova Disciplina accademica, scartata in dottrina chiedendosi retoricamente: ÇMa quale Scienza potrebbe assumere come suo proprium solo una azione interdisciplinare?È.