Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione



Paolo GHERRI


1. Delineazione del problema

Delineare sommariamente la consistenza tecnico-giuridica da attribuire oggi ai concetti di ÒamministrazioneÓ e ÒgestioneÓ dei beni temporali della Chiesa richiede la volontˆ di evitare le inconsistenze e le ambiguitˆ teoretico-dottrinali che da decenni continuano ad appesantire la Canonistica principalmente intorno al concetto di ÒamministrazioneÓ, soprattutto in riferimento al Libro V del Codice latino (e Canoni paralleli del CCEO), senza offrire apporti realmente utili alla problematica in essere. Sul tema appare invece maggiormente efficace la riflessione relativa al Libro II del CIC, vista lÕesplicita – per quanto insufficiente – normazione di alcune figure ed attivitˆ istituzionali che risultano del tutto assenti nel Libro V, sebbene ad esso strutturalmente connesse. Si tratta della figura ed attivitˆ degli ÒeconomiÓ, diocesani e religiosi (cfr. cann. 239 ¤1; 249; 636), sulle quali tuttavia continua a gravare la discontinuitˆ sia della sistematica sia del linguaggio codiciali che, dal punto di vista tecnico, mostrano di non conoscere nŽ il termine nŽ il concetto di ÒgestioneÓ (il termine ÒgestioÓ, infatti � presente una sola volta nel CIC – al can. 285 ¤4 – in riferimento ai beni di pertinenza di laici che i chierici non devono gestire). é questo uno dei maggiori esiti della concreta ed effettiva operativitˆ di ben quattro differenti legislatori materiali – mai realmente integrati ed uniformati – intorno allo stesso tema codiciale: i Gruppi di Consultori che hanno elaborato le quattro materie ÒDe fidelium iuribus et Associationibus deque laicisÓ, ÒDe sacra HierarchiaÓ, ÒDe Institutis vit¾ consecrat¾ per professionem consiliorum evangelicorumÓ, ÒDe iure patrimoniali Ecclesi¾Ó.

Ad oggi il quadro dottrinale (e teoretico generale che ne deriva) risulta di tutta ambiguitˆ, tanto pi� che i canonisti non sembrano porre alcuna attenzione alla differenza tra i due termini, che vengono quasi sempre utilizzati come sostanziali sinonimi oppure combinati in formule testuali incongrue come Ògestione amministrativaÓ. LÕorizzonte, in realtˆ, non migliora sensibilmente se si volge lÕattenzione allÕambito giuridico statuale: anchÕesso infatti manifesta nei confronti dei concetti di amministrazione e gestione un disagio non minore; disagio di cui � testimone la scarsa consistenza che gli stessi termini/concetti mostrano in ambito giuridico laddove, emblematicamente, il ÒDigesto delle discipline privatisticheÓ (in decine di volumi) non conosce affatto nŽ la voce ÒamministrazioneÓ nŽ la voce ÒgestioneÓ, dovendocisi accontentare di quanto scritto (indirettamente) ormai sessantÕanni orsono a riguardo dellÕamministrazione, in termini non dissimili dalle sue concettualizzazioni canoniche:

ÇSi pu˜ dire in generale che amministrare consiste in unÕattivitˆ diretta allo scopo di ricavare la ragionevole utilitˆ dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne diminuisca il complessivo valore sostanziale. LÕattivitˆ di amministrazione � pertanto diretta ad un compito di varia natura che comprende quanto � necessario al fine descritto; i singoli atti, a lor volta, possono essere diretti alla custodia, allo sviluppo, allÕalienazione dei vari elementi patrimoniali che ne compongono lÕoggettoÈ.

Per tali ragioni nelle riflessioni che seguiranno, in chiave espressamente canonistica, sia il CIC con i suoi Istituti giuridici e le sue norme, sia la dottrina canonistica in genere, rimarranno solo sullo sfondo, mentre si utilizzerˆ un approccio pi� attento alle odierne scienze contabili che hanno spesso lambito la materia a partire dallÕambito ÒecclesiasticisticoÓ, e pi� ancora tributario o societario, soprattutto nel complesso orizzonte italiano.

2. Amministrazione e gestione: elementi concettuali

2.1 Una premessa epistemologica

Il primo elemento di cui tener conto in sede di concettualizzazione canonica � che il rapporto tra amministrazione e gestione non � soltanto gerarchico, cosicchŽ unÕattivitˆ ÒcontengaÓ e ÒcomportiÓ lÕaltra; tale rapporto, infatti, � – prima di tutto ed essenzialmente – un rapporto di espressa natura giuridica, guidato dallÕeffettiva portata legale degli istituti giuridici coinvolti i quali, di fatto, riconducono ai soli amministratori propriamente detti (e fissati per Legge – cfr. can. 1279) la titolaritˆ capitale delle funzioni. Non di meno: ÇLÕamministrazione appartiene al governoÈ!

ÇFa parte del governo della persona giuridica; essa pu˜ far capo a una stessa persona oppure a due distinti soggetti. La distinzione va mantenuta dove il Codice la impone. Il Diritto comune la prescrive in particolare per uffici di governo che comportano una speciale responsabilitˆ ed onerositˆÈ.

In merito, si � affermato con luciditˆ e fondamento che Çamministrare significa disporre dei beni, e implica lÕesercizio del diritto di dominioÈ, individuando nellÕamministrazione lÕattivitˆ che, prima di tutto ed essenzialmente, esercita il dominio sui beni: lÕattivitˆ, cio�, che ÒcreaÓ la volontˆ strategica dellÕEnte stabilendo ÒseÓ (ÒcosaÓ, ÒchiÓ, ÒquantoÓ) comprare, vendere, intraprendere, dismettere, investire, locare, restaurare, ampliare, manutenere, assumere, ecc. Corrisponde, infatti, alla peculiaritˆ pi� radicale del dominus lÕaffermazione sostanziale della voluntas circa le res di cui si tratta:

ÇLa administraci—n de los bienes en s’ es un derecho que corresponde al ÒdominusÓ de las cosas. [É] El proprietario – el due–o – es quien de por s’ administra sus bienes, dispone de ellos, puede adem‡s encomendar la administracin de los mismos a otra personaÈ.

é fermo nella dottrina giuridico-economica che lÕamministrazione, in quanto potere, Òconsiste nel potere di decisioneÓ, senza che in nulla rilevi lÕidentitˆ del proprietario (persona fisica o giuridica, pubblica o privata).

Dal punto di vista espressamente giuridico-canonico � questa voluntas che costituisce il vero fulcro della materia. La cosa rileva in modo costitutivo soprattutto per il fatto che nel nuovo millennio le tematiche connesse allÕuso dei beni ecclesiastici (in modo particolare degli Istituti religiosi e delle Diocesi) sta progressivamente subendo un vero e proprio ÒrisucchioÓ verso gli approcci pi� tipici dellÕEconomia aziendale, trascurando invece lÕespressa necessitˆ di ÒfissareÓ con chiarezza categorie e funzionalitˆ di per sŽ proprie delle scienze contabili, per loro natura pi� prossime allÕapproccio giuridico, col quale, non di meno, sÕinterfacciano continuamente, vista la vera ÒdipendenzaÓ del Diritto commerciale e tributario da tali discipline scientifiche. Per la scienza canonica, poi, lÕattenzione scrupolosa ai differenti ambiti epistemologici si fa tanto pi� necessaria per il fatto che i due termini chiave della tematica (amministrazione e gestione) assumo nei due contesti significati praticamente opposti. Si legge, infatti, in ambito ÒaziendalisticoÓ che ÇlÕamministrazione (anche quando essa � di qualitˆ) non � pi� sufficiente anche per gli Enti ecclesiastici, poichŽ essa ha natura sostanzialmente formale e proceduraleÈ. In particolare:

ÇIl bilancio di esercizio nasce nellÕeconomia dellÕazienda come strumento a supporto della gestione e non come adempimento. [É] Inoltre il bilancio di esercizio non � uno strumento che pu˜ essere appannaggio dei soli organi amministrativi. Questa � lÕimpostazione formale e giuridico-amministrativa, ma non quella gestionale oggi necessariaÈ;

proprio tale bilancio, poi, viene indicato come Çun documento redatto dagli ÔamministratoriÕ, ma non � detto che essi (insieme allÕeconomo/a) siano sempre i migliori interpreti dello stesso in chiave gestionaleÈ.

In merito, non basta prendere atto che Çil concetto di amministrazione nella Chiesa non � tuttavia univocoÈ. é invece necessario esplicitare che, mentre [a] in ottica aziendalistica la gestione (da intendersi, in realtˆ, in termini di management o, meglio ancora: governance) ÒcontieneÓ lÕamministrazione (intesa come semplice Òunitˆ operativaÓ, sostanzialmente ridotta alla mera contabilitˆ, quando si parla di beni), [b] in ottica giuridica � invece lÕamministrazione che ÒcontieneÓ la gestione (v. infra: 2.2), ed � in questa esclusiva ottica che il giurista deve ragionare se vuole assolvere alla propria peculiare funzione. Altro, infatti, � trattare delle necessarie ÒstrategieÓ pluriennali dÕazione nellÕottica dei c.d. Piani industriali (come propone ed incentiva lÕEconomia aziendale), altro � far funzionare in modo corretto, efficace ed efficiente gli Enti canonici (come indicano le scienze giuridico-contabili): obiettivo necessario il primo, presupposto strutturale il secondo che, di fatto, non si � mai realizzato anche per carenza di riflessione e consapevolezza espressamente giuridica. Proprio lÕaffrontare in questa sede la problematica della concettualizzazione dellÕamministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa ne � la prova pi� palese, insieme al fatto che in molti ambiti ecclesiali – non eccettuata la Santa Sede – le concrete problematiche con cui ci si confronta (o scontra) quotidianamente non riguardano affatto lÕottimalitˆ del Òfuturo strategicoÓ (= la chiave aziendalistica), ma la gravissima insufficienza di un Òpresente tecnicoÓ (= la chiave contabile) ancora incapace di riconoscere e concretizzare differenze tecniche strutturali come quelle che intercorrono tra amministratore e gestore, bilancio e rendiconto, controllore e controllato, ecc.

Non di meno: dal punto di vista delle scienze contabili lÕamministrazione, di per sŽ, Çcomprende sia lÕadozione delle scelte strategiche generali sia il compimento delle singole operazioni gestorieÈ, dove per gestione (o attivitˆ gestoria) sÕintende, in linea di principio, Çil complesso delle operazioni economico-finanziarie relative a unÕattivitˆ aziendaleÈ; complesso di operazioni che, in quanto parziale (= economico-finanziario) e concretamente delimitabile (soltanto ÒattivitˆÓ), potrebbe anche essere affidato ad altro soggetto rispetto allÕamministratore: il ÒgestoreÓ, appunto.

La distinzione, utile anche dal punto di vista canonico, si fonda proprio nella possibilitˆ di scorporare un certo tipo di ÒoperazioniÓ rispetto alle ÒscelteÓ che le hanno determinate: una possibilitˆ (e non una necessitˆ) dovuta principalmente alla quantitˆ e complessitˆ di ciascuna attivitˆ di gestione. é questo, infatti, che probabilmente ha portato il legislatore canonico ad imporre ex Lege la presenza di gestori (chiamati ÒeconomiÓ nel Libro II del CIC) per i livelli maggiori di organizzazione degli Enti canonici: Diocesi, Seminari, Istituti religiosi e loro Province, mentre per tutte le altre realtˆ – minori – si � concretamente presupposto che lÕesiguitˆ delle operazioni gestorie non ne richiedesse lÕaffidamento obbligatorio ad uno specifico addetto ma potessero permanere entro la normale attivitˆ di amministrazione degli Enti.

Non inutilmente anche una certa fedeltˆ semantica favorirˆ la corretta individuazione e stabilizzazione concettuale dei termini, cosicchŽ amministratori ed amministrazione individuino un ambito – sovraordinato – ben diverso da gestori, gestione, attivitˆ gestoria; tenendo ulteriormente conto che quanto aziendalisticamente si tende a chiamare ÒgestioneÓ in realtˆ viene realizzato dai Consigli dÕamministrazione: unici responsabili e depositari delle strategie sia di bilancio che di sviluppo (= strategic management/governance), mostrando lÕestrema polivalenza dei linguaggi e, forse, pure la loro difficoltosa fruibilitˆ.

2.2 Qualche elemento concreto

I concetti si delineano con maggior chiarezza se si tiene conto della giˆ accennata individuazione della gestione come Òcomplesso delle operazioni economico-finanziarie relative a unÕattivitˆ aziendaleÓ (meglio sarebbe dire: dÕimpresa). In tale formulazione, infatti, risaltano due elementi espressamente tecnici: 1) la natura eminentemente economico-finanziaria della gestione, 2) la sua connessione ad una ÒattivitˆÓ indicata genericamente come dÕimpresa, cio�: strutturata ed organizzata in modo permanente per produrre o distribuire beni o servizi. Due elementi che, di fatto, [1] riservano lÕattivitˆ strategica (entro cui si colloca lÕaspetto patrimoniale) allÕamministrazione, e [2] escludono una vera ÒgestioneÓ laddove, di fatto, non si svolga alcuna attivitˆ autonomamente organizzata (comÕ� quella dÕimpresa). Concretamente: incassare le cedole di Titoli finanziari, i dividendi di Azioni, gli affitti di qualche immobile, come pu˜ accadere ad una Parrocchia, non meno che a qualunque persona fisica, non costituisce ÒgestioneÓ in senso proprio poichŽ non comporta alcuna ÒorganizzazioneÓ stabilmente dedicata a tale attivitˆ. Quando invece, come accade per un Istituto diocesano per il sostentamento del clero in Italia, si tratta di tenere sotto controllo e far funzionare qualche centinaio di affittanze di terreni, fabbricati civili, industriali e commerciali, si delinea senza dubbio unÕattivitˆ di vera e propria gestioneÉ tale, probabilmente, da richiedere anche di assumere personale contabile (ecco qui lÕorganizzazione stabile) per realizzarla nella sua componente Òeconomico-finanziariaÓ. A maggior ragione quando si svolgano attivitˆ stabili in ambito scolastico, sanitario, socio-assistenziale, come avviene spesso per gli Istituti religiosi ed un certo numero di c.d. Enti gerarchici della Chiesa (Diocesi e Parrocchie).

Riconoscere allÕattivitˆ di amministrazione (e, pertanto, agli amministratori che la svolgono) le competenze decisionali a riguardo degli Enti in sŽ e per sŽ (ovviamente non senza i loro ÒpatrimoniÓ), permette dÕindividuare la gestione come lÕattivitˆ che – semplicemente – deve realizzare in concreto ci˜ che gli amministratori hanno deliberato, portando di fatto la gestione a coincidere col mero ÒfunzionamentoÓ dellÕEnte – o di una sua specifica attivitˆ soltanto (= forniture, stipendi, pagamenti, incassi, ecc.) –. Si tratta, in fondo, della profonda differenza che intercorre tra ÒdisposizioneÓ e ÒfunzionalitˆÓ.

Proprio in questa prospettiva espressamente funzionale/operativa � significativo lÕuso codiciale del verbo ÒgerereÓ col valore di ÒcomportarsiÓ (se gerere: cann. 277 ¤2; 383 ¤3; 892) o di esercizio di attivitˆ altrui (vices/pars gerere: cann. 647 ¤2; 1121 ¤1; 1721 ¤2). Non pare sottovalutabile neppure il fatto che la formula Òpersonam gerereÓ (cann. 238 ¤2; 363 ¤2; 393; 532; 543 ¤¤2-3) rimandi strutturalmente ad unÕattivitˆ svolta nei confronti di un soggetto ÒaltroÓ rispetto a colui che opera (= Seminario, S. Sede, Diocesi, Parrocchia). ÒGerereÓ, poi, � utilizzato anche per la cura pastorale interinale (cfr. cann. 414; 539) svolta non Òproprio nomineÓ e della quale si dovrˆ rendere conto al titolare Òpleno IureÓ (cfr. can. 540 ¤3). Tutti significati in cui a prevalere � la concreta operativitˆ (= il funzionamento).

Di tutto rilievo � pure la formula Òadministrationem bonorum gerereÓ utilizzata dal can. 636 ¤1 per lÕattivitˆ degli economi religiosi, mentre per quelli diocesani si usa direttamente ÒadministrareÓ (can. 494 ¤3), sebbene Òsub auctoritate EpiscopiÓ (quelli religiosi invece operano Òsub directione SuperiorisÓ). Al di lˆ dellÕimprecisione e discontinuitˆ del linguaggio codiciale (gestio/administratio; sub auctoritate/directione) risulta comune il fatto che gli economi – tutti – operano ÒsottoÓ lÕautoritˆ o la direzione (= volontˆ/disposizione) di qualcun altro e precisamente: un Superiore diretto nella linea gerarchica che, proprio in ragione dellÕUfficio di governo ricoperto, ha il compito di decidere ci˜ che riguarda sia la consistenza (patrimoniale, in primis) sia le concrete attivitˆ dellÕEnte. Un Superiore che il Libro V al can. 1284 indica come ÒamministratoreÓ per il solo fatto che Òregge immediatamenteÓ la persona giuridica e che il Libro II del CIC indica (per Rettore del Seminario, Vescovo diocesano e Parroco) anche come ÒrappresentanteÓ dellÕEnte stesso.

In merito � stato giustamente scritto che

Çnella sua funzione, lÕamministratore viene aiutato da un economo, che svolge compiti dÕesecuzione delle decisioni amministrative, con una certa autonomia definita dallÕufficio stesso, per˜ sotto la direzione del Superiore competente. Ci˜ spiega perchŽ la funzione ÒdecisionaleÓ dellÕamministratore �, in linea di massima, incompatibile con quella esecutiva dellÕeconomoÈ.

Nella stessa linea il Direttorio per i Vescovi ÒApostolorum SuccessoresÓ al n. 193 si riferisce allÕeconomo diocesano espressamente per ci˜ che riguarda la mera Òesecuzione materiale dei diversi atti di amministrazioneÓ. DÕaltra parte Çle sue mansioni amministrative non fanno di questo ufficio lÕamministratore dei beni diocesani in senso pieno e proprioÈ.

Le considerazioni cos“ proposte sembrano sufficienti per affermare che il rapporto tecnico-concettuale – ma anche la distinzione – tra amministrazione e gestione (amministratori e gestori) va individuato in due elementi strettamente correlati: 1) una subordinazione operativa, 2) specificamente indirizzata. Dal punto di vista funzionale si tratta della stessa dinamica esistente tra mandante e mandatario, o tra provvedimento e sua esecuzione, con margini dÕindeterminatezza ÒamministrativaÓ e di discrezionalitˆ ÒgestionaleÓ pi� o meno ampi a seconda dei casi, in base sia al Diritto proprio (p.es.: statutario, oppure Decreti generali esecutori) sia a specifiche scelte e deliberazioni in sede locale (p.es.: gli Atti di nomina degli economi o altri gestori).

Esattamente in questÕottica di subordinazione operativa specificamente indirizzata va considerato (a differenza di quanto avviene nella dottrina prevalente) quanto stabilito dal can. 494 ¤3 a riguardo della concreta attivitˆ dellÕeconomo diocesano. Egli infatti deve Çfare sulla base delle entrate stabili della Diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinatoÈ, oltre a svolgere la propria attivitˆ Çsecondo le modalitˆ definite dal Consiglio per gli affari economiciÈ, risultando del tutto privo sia di un vero potere dÕiniziativa sia della possibilitˆ di scegliere le modalitˆ concrete di espletamento della propria funzione: prerogative che sono, invece, specifiche degli amministratori. In pi�: a fine anno egli deve presentare al Consiglio per gli affari economici – e non al Vescovo (sic) – il ÒrendicontoÓ delle entrate e delle uscite. Rendiconto Òdi cassaÓ soltanto, ben diverso dal Bilancio dellÕEnte Diocesi, che – significativamente – non risulta di competenza del gestore. DÕaltra parte si era giˆ ristretta la sua attivitˆ alle ÒspeseÓ soltanto – niente acquisti! – da effettuarsi sostanzialmente su base annua, poichŽ subordinate alle Òentrate stabiliÓ e non alla disponibilitˆ patrimoniale della Diocesi.

Si consideri infine come oggigiorno sia anche possibile – a volte addirittura consigliabile (v. infra) – esercitare ÒgestioneÓ senza disporre di alcun reale patrimonio da ÒamministrareÓ: le fattispecie delle Societˆ cooperative (di lavoratori) o degli Studi associati (di professionisti) ne danno evidente prova, contro la maggior parte dei presupposti e ÒdogmiÓ canonici in materia di beni temporali. Laddove, infatti, siano il lavoro come tale e la sua organizzazione a produrre reddito, non esiste alcuna necessitˆ di possedere patrimoni da utilizzare strumentalmente o da far fruttare. La stessa necessitˆ di un Òcapitale socialeÓ (= patrimonio) per far fronte alle obbligazioni eventualmente sorgenti verso terzi pu˜ in molti casi essere supplita da apposite forme di assicurazione professionale.

3. La gestione: elementi pratici

Acquisito, seppure in via del tutto preliminare, come la gestione coincida col funzionamento concreto di un Ente o di una sua specifica attivitˆ (e come lo stesso uso codiciale del verbo ÒgerereÓ vada in questa prospettiva espressamente funzionale/operativa), diventa necessario osservare che essa fa il paio con ÒorganizzazioneÓ, tanto che laddove sia necessario ÒorganizzareÓ, sorge anche ÒgestioneÓÉ e viceversa: la gestione richiama – poichŽ esprime – lÕorganizzazione.

Non solo tuttavia. La gestione costituisce la parte dinamica, la funzionalitˆ, dellÕorganizzazione, cosicchŽ – come giˆ variamente accennato – esiste propriamente gestione laddove si realizzano effettive attivitˆ economico-commerciali: acquisti, vendite, incassi, pagamenti, fatturazioni, versamentiÉ operazioni per loro natura diverse dallÕincasso di proventi finanziari o canoni di locazione oppure dal pagamento di utenze. Ed � proprio la necessaria organizzazione che potrebbe suggerire la soluzione anche teoretica del dilemma tra amministrazione e gestione in ambito canonico: dilemma che non si pone affatto per gli Enti privi di sostanziale organizzazione perchŽ concretamente ÒinertiÓ, come sono le Parrocchie e le Case religiose che non svolgano attivitˆ diverse da quelle loro ÒproprieÓ in quanto persona giuridica canonica (e sono la maggioranza assoluta!). é in questa logica, dÕaltronde, che il legislatore ecclesiale ha imposto la nomina di economi (di fatto: gestori) solo per le Diocesi, i Seminari, gli Istituti religiosi e loro Province: persone giuridiche strutturalmente ÒcomplesseÓ che per le loro peculiari caratteristiche comportano unÕinevitabile organizzazione in materia economica e, pertanto, una vera e propria gestione distinta dallÕamministrazione politico-strategica (= pastorale) di tali Enti.

DallÕinquadramento teoretico cos“ suggerito derivano le principali istanze pratiche per dare concretezza alla soluzione prospettata; esse riguardano essenzialmente:

a) ÒquandoÓ le situazioni di fatto (al di lˆ di quelle di Diritto giˆ codificate) comportino, richiedano o consiglino lÕindividuazione di vere e proprie gestioni;

b) ÒqualiÓ siano di fatto le competenze specifiche e proprie di una c.d. gestione (e, quindi, dei gestori/economi).

3.1 Necessitˆ dÕindividuare e costituire una gestione

La domanda su ÒquandoÓ le situazioni di fatto comportino, richiedano o consiglino, lÕindividuazione (e lÕeventuale successivo scorporo ed affidamento) di vere e proprie ÒgestioniÓ � una delle pi� significative, poichŽ espressamente orientata a cogliere il punto di dis-giunzione (= la soglia di passaggio) tra amministrazione in senso proprio e gestione in senso tecnico. Punto e soglia che non potranno determinarsi geometricamente con lÕapplicazione di veri Òprinc“pi scientificiÓ validi Òa prescindereÓ, ma soltanto di Òcriteri praticiÓ derivanti da ragionevole esperienza. Se, poi, un ÒprincipioÓ vero e proprio (= sostanziale) dovesse presiedere a questa individuazione, esso dovrebbe consistere nella rapportabilitˆ alla normale attivitˆ di una famiglia: situazione analoga e proporzionata a quella di molte piccole Parrocchie o Case religiose, impegnate soltanto ad assicurare vitto, alloggio e comunicazioni ai propri membri.

Di seguito alcuni ÒindiciÓ o ÒcriteriÓ pratici giˆ valevoli disgiuntamente per individuare lÕutilitˆ di una gestione. La ricorrenza congiunta di almeno 3 di essi non dovrebbe lasciare dubbi sulla necessitˆ di procedere anche allo scorporo e, pertanto, alla predisposizione di un gestore/economo che segua espressamente le dinamiche economiche, finanziarie (di cassa), giuslavoristiche, autorizzative e contrattuali connesse, a differenza di quanto potrebbe fare un mero amministratore in materia dÕindirizzo operativo (= decidere se e quali attivitˆ intraprendere e a quali condizioni/fini) e di consistenza patrimoniale dellÕEnte.

- Assunzione di personale dipendente a tempo pieno, oltre le 3 unitˆ;

- costi per il personale dipendente superiori ad Û/$ 100.000 annui;

- attivitˆ classificata tributariamente come commerciale o assimilata;

- vendita al pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi dietro pagamento di corrispettivo;

- incassi per pagamenti a fronte di vendita o cessione di beni e/o servizi per pi� di Û/$ 50.000 annui;

- cessione o distribuzione al pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi anche senza pagamento di corrispettivo;

- presenza di fornitori di merci, beni e servizi (utenze escluse), in numero superiore a 5 e utilizzo di tali acquisti per realizzare beni o servizi a fruizione di terzi;

- accesso a finanziamenti pubblici o privati istituzionali (= Fondazioni, Banche, AziendeÉ).

Gli indici/criteri indicati ruotano attorno a 4 poli sostanziali a cui sono riconducibili espresse responsabilitˆ giuridiche (a volte anche concomitanti o polivalenti) caratterizzate da unÕalta tecnicitˆ spesso del tutto estranea agli amministratori canonici, soprattutto se tale ruolo/funzione risulti sostanzialmente accessorio rispetto allÕUfficio ecclesiastico loro affidato, come accade per Vescovi diocesani, Rettori di Seminario, Superiori religiosi, Parroci: amministratori ope Legis (cfr. can. 1279) e non per affidamento ratione person¾, comÕ� in campo civile per gli amministratori di Societˆ ed Imprese. Si tratta delle materie connesse a: 1) lavoro dipendente, 2) rapporti col pubblico, 3) assetto tributario, 4) contrattualitˆ, di per sŽ estranee alle finalitˆ per le quali � giustificata nella Chiesa lÕattivitˆ connessa ai beni temporali (cfr. can. 1254 ¤2), ma che oggi risultano inevitabilmente strumentali allo svolgimento della maggior parte delle attivitˆ che necessitino un minimo di organizzazione.

1) Il primo polo di responsabilitˆ organizzativa e gestionale � costituito dalla presenza di lavoratori dipendenti (almeno 3 e/o loro costo lordo superiore a Û/$ 100.000 annui). La questione rileva in particolare per il fatto che ecclesiastici e religiosi non sono abituati a ragionare in termini di ore di lavoro (giornaliere, settimanali, annuali), cos“ come non considerano le varie tipologie di permessi e congedi, nŽ le ferie. I lavoratori dipendenti, inoltre, pur se tenuti contrattualmente al lavoro anche nei giorni festivi o alla turnazione, non hanno la versatilitˆ dÕorario di ecclesiastici e religiosi. Il numero di 3 lavoratori dipendenti o il loro costo significativo, sono evidenti indici della strutturalitˆ della loro presenza ed attivitˆ: elementi che non permettono leggerezze di alcun tipo nella loro gestione. La presenza di lavoratori dipendenti, infatti, porta con sŽ la necessaria applicazione delle innumerevoli norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a richiedere specifiche competenze per la gestione delle buste paga e, pi� ancora, degli aspetti tributari cui i datori di lavoro devono assolvere in nome e per conto dei dipendenti stessi (in qualitˆ di sostituto dÕImposta).

2) LÕerogazione, fornitura, vendita di beni e/o servizi al pubblico – come risultano ad ogni effetto la scuola e la salute – creano la condizione funzionale di fornitore/distributore/venditore contrapposta a quella di fruitore/consumatore, inserendo in una dialettica socio-culturale assolutamente indominabile per chiunque. Una dialettica che comporta la necessitˆ di fornire una quantitˆ impressionante di ÒgaranzieÓ e ÒtuteleÓ a chi fruisca – anche gratuitamente – di beni e servizi. Garanzie e tutele che vanno assicurate sia in modo preventivo (attraverso il conseguimento delle necessarie Autorizzazioni amministrative allo svolgimento di determinati tipi di attivitˆ), sia in modo concomitante (attraverso il rispetto ed il controllo degli standard comunque fissati per tali beni/servizi); garanzie e tutele che spesso richiedono sia il ricorso necessario a personale adeguatamente qualificato, sia un suo numero adeguato, fissato o desumibile delle Leggi civili in materiaÉ coinvolgendo cos“, immediatamente, la problematica giˆ illustrata.

3) Terzo polo problematico ormai inevitabile per qualunque tipologia di attivitˆ rivolta al pubblico � quello tributario, la cui attivazione dipende dalla ÒqualificazioneÓ legale delle attivitˆ svolte: scuola e sanitˆ, in molti Paesi europei (e non solo) sono attivitˆ commerciali per Legge; allo stesso modo – spesso – lÕassistenza; senza mai dubbi: la recettivitˆ. In tal modo il semplice intraprendere un tal genere di attivitˆ, indipendentemente dalla loro dimensione reale, attiva anche le due problematiche precedentemente illustrate. La questione si pone non solo in tutte le circostanze in cui ci sia passaggio di denaro, in qualunque forma, ma anche nei casi di eventuale gratuitˆ; sarˆ infatti soltanto lÕImponibile annuale finale – nullo – ad evidenziare lÕassenza del presupposto di imposizione tributaria, non senza attivare nel tempo qualche ÒattenzioneÓ da parte dellÕAmministrazione tributaria, costantemente frustrata nella propria attesa (e pretesa) di riscossione a fronte di attivitˆ classificate ÒcommercialiÓ dalla Legge.

4) Ultimo elemento che richiede specifica attenzione � quello che riguarda contratti e forniture quando si vada al di lˆ di ci˜ che � necessario al mero funzionamento di unÕabitazione (= utenze ed alimenti). Chi svolge unÕattivitˆ commerciale deve acquistare e rivendere in regime I.V.A., deve tenere una Contabilitˆ fiscale secondo quanto determinato dalla Legge, difficilmente potrˆ somministrare a terzi beni di sua produzione, soprattutto alimentare, ecc. Dovrˆ, inoltre, conoscere e tenere sotto controllo le dinamiche sempre pi� instabili del mercato, soprattutto allÕingrosso; dovrˆ, pure, sapersi muovere con destrezza a livello di contrattualistica, con sconti sul fatturato a fine anno, gruppi dÕacquisto, consumi assicurati, abbonamenti per forniture predeterminate, date di fatturazione e pagamento, ecc. Tanto pi� quando si tratti di importi elevati o anche soltanto di numero di ÒpezziÓ acquistati, come il numero di pasti per una scuola o il materiale sanitario per una clinica o una casa di riposo.

Possono ricondursi a questÕarea problematica anche le sovvenzioni o i finanziamenti, pubblici o privati, che un certo tipo di attivitˆ potrebbero attrarre. PoichŽ ordinariamente chi paga vuole anche ÒvedereÓ esiti o comunque essere garantito nel raggiungimento di sue proprie finalitˆ, anche istituzionali, il beneficiare di soldi altrui genera sempre qualche contro-prestazione, o in servizi che ci si impegna ad erogare o a specifiche modalitˆ di loro erogazione; oppure a vincoli di destinazione dÕuso di fabbricati costruiti o restaurati per ospitare determinate (e non altre) attivitˆ, ecc.

Gli elementi sin qui sommariamente illustrati potrebbero, ragionevolmente, far nascere un ulteriore interrogativo circa le ÒmodalitˆÓ dello scorporo di una gestione.

Una delle modalitˆ oggi maggiormente convenienti in linea di massima, quando ce ne siano i ragionevoli estremi (da valutare di volta in volta, sia in base allÕEnte amministrato, sia in base allÕattivitˆ da gestire), consiste nella ÒaziendalizzazioneÓ delle attivitˆ: trasformare, cio�, le gestioni in vere imprese [a] di stampo operativo, [b] prive il pi� possibile di patrimonio e [c] senza prospettive di patrimonializzazione. Imprese commerciali a socio unico facilmente controllabili ed indirizzabili dal punto di vista ÒidealeÓ, che conferiscano reddito – direttamente o indirettamente – al socio unico ma non ne coinvolgano il patrimonio. Per i casi pi� complessi, poi, soprattutto in ragione della forte presenza di personale dipendente (come avviene nelle strutture scolastiche, sanitarie ed assistenziali) risulta vincente lÕulteriore ripartizione tra [1] lÕattivitˆ dÕimpresa come tale (= Societˆ a responsabilitˆ limitata con socio unico) e [2] la gestione del personale, eventualmente attraverso la costituzione di una Societˆ cooperativa. La scelta si motiva con lÕattenzione pressochŽ assoluta e totalizzante che la Politica, non solo nazionale, assegna oggi ai posti di lavoro (= stipendi e contributi previdenziali) ed ai servizi erogati e tassati; il resto (= patrimonio) di fatto non interessa alle legislazioni vigenti se non a fini di rivalsa per responsabilitˆ civile (= danno) o commerciale (= fallimento), motivo per cui non conviene metterlo Òin giocoÓ, come purtroppo, invece, accade per gli Enti canonici che gestiscono direttamente attivitˆ rivolte al pubblico, senza il ricorso ad opportuni Enti strumentali che operino come ÒfiltriÓ giuridico-patrimoniali. Questa prospettiva pratica, non di meno, permetterebbe di risolvere ab ovo ed in modo plausibile anche la problematica della tutela del Òpatrimonio stabileÓ degli Enti canonici.

3.2 Competenze specifiche della gestione

Dopo aver individuato i principali ambiti (e soprattutto le attivitˆ) maggiormente connessi alla gestione pi� che allÕamministrazione come tale, pare possibile fornire qualche ulteriore indicazione pratica su ci˜ in cui concretamente consiste lÕattivitˆ gestoria, almeno dal punto di vista individuativo.

Si tratta della domanda su ÒqualiÓ siano di fatto i compiti specifici e propri della gestione: quelli, pertanto, affidati a economi e gestori.

Rientrano sicuramente nel concetto ed attivitˆ di gestione, e non di amministrazione secondo il dettato del can. 1284 da cui dipende la quasi totalitˆ della dottrina canonistica in materia:

- il pagamento di quanto corrisponde a fatture ricevute per acquisti effettuati e lÕincasso di quanto dovuto per fatture emesse o per rette maturate a seguito di servizi prestati (scuole, pensionati, ecc.);

- lÕincasso di affitti o altre spettanze dovute per lÕutilizzo da parte di terzi di beni propri;

- la gestione degli orari di lavoro, malattia, permessi e ferie del personale dipendete, il conteggio delle ore lavorate, la complilazione della busta paga e il versamento degli stipendi, dei contributi sociali ed assicurativi, lÕattivitˆ di sostituto dÕImposta; con esclusione dellÕinquadramento lavorativo (= i livelli), promozioni e dimissioni e delle procedure disciplinari (v. infra);

- il mantenimento degli approvvigionamenti di servizi stabili (= utenze) e dei materiali necessari al funzionamento delle strutture ed attivitˆ affidate;

- la tenuta in strada di veicoli ed automezzi di proprietˆ o di fruizione (= manutenzioni ordinarie, cambio gomme, tagliandi, assicurazione);

- i controlli periodici e gli adeguamenti delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente (e volontario);

- i controlli periodici di Legge delle certificazioni di impianti ed attrezzature tecniche giˆ installate;

- i controlli periodici delle autorizzazioni amministrative (igienico-sanitarie in primis) necessarie per lo svolgimento di attivitˆ soggette;

- la verifica del permanere delle condizioni legali di funzionamento ed esercizio di immobili ed attivitˆ in caso di mutamento normativo del settore;

- la verifica ed il controllo delle polizze assicurative sia per i beni che per le attivitˆ;

- la verifica ed il controllo dellÕutilizzo di beni e diritti propri da parte di terzi;

- i rapporti coi fornitori stabili, la richiesta di preventivi per servizi o acquisti di nuovo corso;

- la verifica della qualitˆ e/o funzionalitˆ dei beni e servizi acquistati, oltre che del permanere delle condizioni contrattuali pattuite;

- il controllo dellÕutilizzo del Budget o del Bilancio preventivo;

- i rapporti Òdi sportelloÓ (= versamenti, prelievi, bonifici) con le banche di utilizzo ordinario (= conti di cassa);

- la tenuta della contabilitˆ di pertinenza dellÕattivitˆ svolta (= conti di cassa, prima nota, clienti e fornitori, banche);

- la corretta imputazione di costi ed eventuali ricavi (o comunque coperture) ai rispettivi Òcentri di costoÓ.

Non appartiene, di per sŽ, allÕattivitˆ di gestione ma a quella di amministrazione (sebbene il gestore possa occuparsi in modo parziale e subordinato di singoli aspetti, soprattutto informativi, delle attivitˆ in questione):

- la gestione della componente giuridica dei rapporti col personale dipendente (se, chi assumere e/o dimettere), le questioni disciplinari, lÕinquadramento lavorativo, eventuali premi o incentivi, la scelta della tipologia del contratto di lavoro;

- la predisposizione di nuovi contratti di fornitura, la loro revisione;

- il cambio o lÕintegrazione di fornitori;

- la delibera di acquisto di beni il cui utilizzo si protragga oltre lÕanno;

- la delibera dellÕacquisto di beni strumentali che vanno capitalizzati nel Bilancio dellÕEnte (= immobilizzazioni);

- la predisposizione del Piano dei conti e delle politiche di Bilancio, cos“ come la sua proposta ed approvazione;

- la creazione ed il finanziamento di nuovi Òcapitoli di spesaÓ;

- la stesura ed approvazione del Bilancio, sia preventivo che consuntivo.

4. Concludendo

Gli elementi sin qui illustrati per sommi capi, soprattutto in relazione al concetto di gestione, costituiscono uno dei possibili approcci iniziali ad unÕarticolazione precisa ed elaborata della tematica, senza che in questa sede sia possibile spingersi troppo oltre. Quanto indicato, o anche solo sollecitato, pare tuttavia giˆ sufficiente per confermare il rilievo non meramente formale della problematica in ambito canonico indicando, non di meno, una promettente pista dÕindagine e sviluppo per una ricerca e trattazione che sappiano far tesoro di un approccio al contempo critico verso i presupposti – autoreferenziali – della dottrina (o suoi sviluppi tanto utilitaristici quanto strumentali) ed aperto al concreto mondo di quelle discipline amministrative e gestionali dalle quali nessun significativo apporto � ancora stato recepito in ambito canonico, soprattutto in relazione alla materia del Libro V del CIC.

Ci˜ che � stato soltanto espresso in linea di principio, da una parte, ed in linea operativa, dallÕaltra, necesita ancora di ulteriori esplicitazioni e consapevolezze a riguardo di molti degli elementi ed aspetti che insieme danno corpo al complesso mondo ÒgestionaleÓ in riferimento, prima di tutto, alle problematiche concernenti il controllo, interno ed esterno, della gestione stessa oppure anche alle tematiche corrispondenti espresse in campo civile a proposito di Societˆ, loro amministratori ed attivitˆ, dirette o indirette. Anche ci˜ che riguarda in modo pi� tecnico le tematiche del Bilancio, della sua importanza e funzione, dovranno ottenere adeguato interesse e trattazione nellÕambiente canonistico facendo pure tesoro almeno dei presupposti che reggono la stessa materia a livello statuale.




in: J. MINAMBRES (cur.), Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale di Diritto canonico, Roma, 2019, 385-402