Amministrazione e gestione dei beni temporali della
Chiesa: primi elementi di concettualizzazione
Paolo GHERRI
1. Delineazione del problema
Delineare sommariamente la
consistenza tecnico-giuridica da
attribuire oggi ai concetti di ÒamministrazioneÓ e ÒgestioneÓ dei beni
temporali della Chiesa richiede la volontˆ di evitare le inconsistenze e le
ambiguitˆ teoretico-dottrinali che da decenni continuano ad appesantire la
Canonistica principalmente intorno al concetto di ÒamministrazioneÓ,
soprattutto in riferimento al Libro V del Codice latino (e Canoni paralleli del
CCEO), senza offrire apporti
realmente utili alla problematica in essere. Sul tema appare invece
maggiormente efficace la riflessione relativa al Libro II del
CIC, vista lÕesplicita – per
quanto insufficiente – normazione di alcune
figure ed
attivitˆ
istituzionali che risultano del tutto assenti nel Libro V, sebbene ad esso
strutturalmente connesse. Si tratta della figura ed attivitˆ degli ÒeconomiÓ,
diocesani e religiosi (cfr. cann. 239 ¤1; 249; 636), sulle quali tuttavia
continua a gravare la discontinuitˆ sia della sistematica sia del linguaggio
codiciali che, dal punto di vista tecnico, mostrano di non conoscere nŽ il
termine nŽ il concetto di ÒgestioneÓ (il termine Ò
gestioÓ, infatti � presente una sola volta nel
CIC – al can. 285 ¤4 – in riferimento ai beni
di pertinenza di laici
che i chierici non devono gestire). é questo
uno dei maggiori esiti della concreta ed effettiva operativitˆ di ben quattro
differenti legislatori materiali – mai realmente integrati ed
uniformati – intorno allo stesso tema codiciale: i Gruppi di
Consultori che hanno elaborato le quattro materie ÒDe fidelium iuribus et Associationibus deque laicisÓ, ÒDe sacra HierarchiaÓ, ÒDe Institutis vit¾ consecrat¾ per
professionem consiliorum evangelicorumÓ, ÒDe iure patrimoniali Ecclesi¾Ó.
Ad oggi il quadro dottrinale (e teoretico
generale che ne deriva) risulta di tutta ambiguitˆ, tanto pi� che i canonisti
non sembrano porre alcuna attenzione alla differenza tra i due termini, che
vengono quasi sempre utilizzati come sostanziali sinonimi oppure combinati in
formule testuali incongrue come Ògestione amministrativaÓ. LÕorizzonte, in
realtˆ, non migliora sensibilmente se si volge lÕattenzione allÕambito
giuridico statuale: anchÕesso infatti manifesta nei confronti dei concetti di
amministrazione e
gestione un disagio non minore; disagio di cui � testimone la
scarsa consistenza che gli stessi termini/concetti mostrano in ambito giuridico
laddove, emblematicamente, il ÒDigesto delle discipline privatisticheÓ (in decine
di volumi) non conosce affatto nŽ la voce ÒamministrazioneÓ nŽ la voce
ÒgestioneÓ, dovendocisi accontentare di quanto scritto (indirettamente) ormai
sessantÕanni orsono a riguardo dellÕamministrazione, in termini non dissimili
dalle sue concettualizzazioni canoniche:
ÇSi pu˜ dire in generale che amministrare
consiste in unÕattivitˆ diretta allo scopo di ricavare la ragionevole utilitˆ
dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne diminuisca il
complessivo valore sostanziale. LÕattivitˆ di amministrazione � pertanto
diretta ad un compito di varia natura che comprende quanto � necessario al fine
descritto; i singoli atti, a lor volta, possono essere diretti alla custodia,
allo sviluppo, allÕalienazione dei vari elementi patrimoniali che ne compongono
lÕoggettoÈ.
Per tali ragioni nelle riflessioni che
seguiranno, in chiave espressamente canonistica, sia il
CIC con i suoi Istituti giuridici e le sue norme, sia la dottrina
canonistica in genere, rimarranno solo sullo sfondo, mentre si utilizzerˆ un
approccio pi� attento alle odierne
scienze
contabili che hanno spesso lambito la materia a partire dallÕambito
ÒecclesiasticisticoÓ, e pi� ancora tributario o societario, soprattutto nel
complesso orizzonte italiano.
2. Amministrazione e gestione: elementi
concettuali
2.1 Una premessa epistemologica
Il primo elemento di cui tener conto in sede
di concettualizzazione canonica � che il rapporto tra amministrazione e gestione
non � soltanto
gerarchico, cosicchŽ
unÕattivitˆ ÒcontengaÓ e ÒcomportiÓ lÕaltra; tale rapporto, infatti, �
– prima di tutto ed essenzialmente – un rapporto di
espressa natura
giuridica, guidato
dallÕeffettiva
portata legale degli
istituti giuridici coinvolti i quali, di fatto, riconducono ai
soli amministratori propriamente detti
(e fissati per Legge – cfr. can. 1279) la titolaritˆ capitale delle
funzioni. Non di meno: ÇLÕamministrazione appartiene al governoÈ!
ÇFa parte del governo della persona giuridica;
essa pu˜ far capo a una stessa persona oppure a due distinti soggetti. La
distinzione va mantenuta dove il Codice la impone. Il Diritto comune la
prescrive in particolare per uffici di governo che comportano una speciale
responsabilitˆ ed onerositˆÈ.
In merito, si � affermato con luciditˆ e
fondamento che Çamministrare significa
disporre
dei beni, e implica lÕ
esercizio del
diritto di
dominioÈ, individuando
nellÕ
amministrazione lÕattivitˆ che,
prima di tutto ed essenzialmente,
esercita
il dominio sui beni: lÕattivitˆ, cio�, che ÒcreaÓ la
volontˆ strategica dellÕEnte stabilendo ÒseÓ (ÒcosaÓ, ÒchiÓ,
ÒquantoÓ) comprare, vendere, intraprendere, dismettere, investire, locare,
restaurare, ampliare, manutenere, assumere, ecc. Corrisponde, infatti, alla peculiaritˆ
pi� radicale del
dominus
lÕaffermazione sostanziale della
voluntas
circa le
res di cui si tratta:
Ç
La
administraci—n de los bienes en s’ es un derecho que corresponde al Òdominus
Ó de las cosas. [É] El proprietario
– el due–o – es quien de por s’ administra sus bienes,
dispone de ellos, puede adem‡s encomendar la administracin de los mismos a otra
personaÈ.
é fermo nella dottrina giuridico-economica
che lÕamministrazione, in quanto
potere,
Òconsiste nel potere di decisioneÓ, senza che in nulla rilevi lÕidentitˆ del
proprietario (persona fisica o giuridica, pubblica o privata).
Dal punto di vista espressamente
giuridico-canonico � questa
voluntas
che costituisce il vero fulcro della materia. La cosa rileva in modo
costitutivo soprattutto per il fatto che nel nuovo millennio le tematiche
connesse allÕuso dei beni ecclesiastici (in modo particolare degli Istituti
religiosi e delle Diocesi) sta progressivamente subendo un vero e proprio
ÒrisucchioÓ verso gli approcci pi� tipici dellÕ
Economia aziendale, trascurando invece lÕespressa necessitˆ di
ÒfissareÓ con chiarezza categorie e funzionalitˆ di per sŽ proprie delle
scienze contabili, per loro natura pi� prossime allÕapproccio giuridico, col
quale, non di meno, sÕinterfacciano continuamente, vista la vera ÒdipendenzaÓ
del Diritto commerciale e tributario da tali discipline scientifiche. Per la
scienza canonica, poi, lÕattenzione scrupolosa ai differenti ambiti
epistemologici si fa tanto pi� necessaria per il fatto che i due termini chiave
della tematica (amministrazione e gestione) assumo nei due contesti significati
praticamente opposti. Si legge, infatti, in ambito ÒaziendalisticoÓ che
ÇlÕamministrazione (anche quando essa � di qualitˆ) non � pi� sufficiente anche
per gli Enti ecclesiastici, poichŽ essa ha natura sostanzialmente formale e
proceduraleÈ. In particolare:
ÇIl bilancio di esercizio nasce nellÕeconomia
dellÕazienda come strumento a supporto della gestione e non come adempimento.
[É] Inoltre il bilancio di esercizio non � uno strumento che pu˜ essere
appannaggio dei soli organi amministrativi. Questa � lÕimpostazione formale e
giuridico-amministrativa, ma non quella gestionale oggi necessariaÈ;
proprio tale bilancio, poi, viene indicato
come Çun documento redatto dagli ÔamministratoriÕ, ma non � detto che essi
(insieme allÕeconomo/a) siano sempre i migliori interpreti dello stesso in
chiave gestionaleÈ.
In merito, non basta prendere atto che Çil
concetto di amministrazione nella Chiesa non � tuttavia univocoÈ. é invece
necessario esplicitare che, mentre [a] in ottica
aziendalistica la gestione (da intendersi, in realtˆ, in termini di
management o, meglio ancora:
governance) ÒcontieneÓ lÕamministrazione
(intesa come semplice Òunitˆ operativaÓ, sostanzialmente ridotta alla mera
contabilitˆ, quando si parla di beni), [b] in ottica
giuridica � invece lÕamministrazione che ÒcontieneÓ la gestione (
v. infra: 2.2), ed � in questa esclusiva
ottica che il giurista deve ragionare se vuole assolvere alla propria peculiare
funzione. Altro, infatti, � trattare delle necessarie ÒstrategieÓ pluriennali
dÕazione nellÕottica dei c.d. Piani industriali (come propone ed incentiva
lÕEconomia aziendale), altro � far funzionare in modo corretto, efficace ed
efficiente gli Enti canonici (come indicano le scienze giuridico-contabili):
obiettivo necessario il primo,
presupposto strutturale il secondo che,
di fatto, non si � mai realizzato anche per carenza di riflessione e
consapevolezza espressamente giuridica. Proprio lÕaffrontare in questa sede la
problematica della concettualizzazione dellÕ
amministrazione
e gestione dei beni temporali della Chiesa ne � la prova pi� palese,
insieme al fatto che in molti ambiti ecclesiali – non eccettuata la
Santa Sede – le concrete problematiche con cui ci si confronta (o
scontra) quotidianamente non riguardano affatto lÕottimalitˆ del Òfuturo
strategicoÓ (= la chiave aziendalistica), ma la gravissima insufficienza
di un Òpresente tecnicoÓ (= la chiave contabile) ancora incapace di
riconoscere e concretizzare differenze
tecniche
strutturali come quelle che intercorrono tra amministratore e gestore, bilancio
e rendiconto, controllore e controllato, ecc.
Non di meno: dal punto di vista delle scienze
contabili lÕamministrazione, di per sŽ, Çcomprende sia lÕadozione delle scelte
strategiche generali sia il compimento delle singole operazioni gestorieÈ, dove
per
gestione (o attivitˆ gestoria)
sÕintende, in linea di principio, Çil complesso delle operazioni
economico-finanziarie relative a unÕattivitˆ aziendaleÈ; complesso di
operazioni che, in quanto
parziale
(= economico-finanziario) e concretamente
delimitabile (soltanto ÒattivitˆÓ), potrebbe anche essere affidato
ad altro soggetto rispetto allÕamministratore: il ÒgestoreÓ, appunto.
La distinzione, utile anche dal punto di
vista canonico, si fonda proprio nella possibilitˆ di scorporare un certo tipo
di ÒoperazioniÓ rispetto alle ÒscelteÓ che le hanno determinate: una
possibilitˆ (e non una necessitˆ) dovuta
principalmente alla
quantitˆ e
complessitˆ di ciascuna attivitˆ di
gestione. é questo, infatti, che probabilmente ha portato il legislatore
canonico ad imporre
ex Lege la
presenza di gestori (chiamati ÒeconomiÓ nel Libro II del
CIC) per i livelli maggiori di organizzazione degli Enti canonici:
Diocesi, Seminari, Istituti religiosi e loro Province, mentre per tutte le
altre realtˆ – minori – si � concretamente presupposto
che lÕesiguitˆ delle operazioni gestorie non ne richiedesse lÕaffidamento
obbligatorio ad uno specifico addetto ma potessero permanere entro la normale
attivitˆ di amministrazione degli Enti.
Non inutilmente anche una certa
fedeltˆ semantica favorirˆ la corretta
individuazione e stabilizzazione concettuale dei termini, cosicchŽ
amministratori ed amministrazione individuino un ambito
– sovraordinato – ben diverso da gestori, gestione,
attivitˆ gestoria; tenendo ulteriormente conto che quanto aziendalisticamente
si tende a chiamare ÒgestioneÓ in realtˆ viene realizzato dai Consigli
dÕamministrazione: unici responsabili e depositari delle strategie sia di
bilancio che di sviluppo (=
strategic
management/governance), mostrando lÕestrema polivalenza dei linguaggi e,
forse, pure la loro difficoltosa fruibilitˆ.
2.2 Qualche elemento concreto
I concetti si delineano con maggior chiarezza
se si tiene conto della giˆ accennata individuazione della gestione come
Òcomplesso delle operazioni economico-finanziarie relative a unÕattivitˆ
aziendaleÓ (meglio sarebbe dire: dÕimpresa). In tale formulazione, infatti,
risaltano due elementi espressamente tecnici: 1) la natura eminentemente
economico-finanziaria della gestione,
2) la sua connessione ad una ÒattivitˆÓ indicata genericamente come
dÕimpresa, cio�: strutturata ed organizzata in modo permanente per produrre o
distribuire beni o servizi. Due elementi che, di fatto, [1] riservano
lÕattivitˆ strategica (entro cui si colloca lÕaspetto patrimoniale) allÕamministrazione,
e [2] escludono una vera ÒgestioneÓ laddove, di fatto, non si svolga
alcuna attivitˆ autonomamente organizzata (comÕ� quella dÕimpresa).
Concretamente: incassare le cedole di Titoli finanziari, i dividendi di Azioni,
gli affitti di qualche immobile, come pu˜ accadere ad una Parrocchia, non meno
che a qualunque persona fisica, non costituisce ÒgestioneÓ in senso proprio
poichŽ non comporta alcuna ÒorganizzazioneÓ stabilmente dedicata a tale
attivitˆ. Quando invece, come accade per un Istituto diocesano per il
sostentamento del clero in Italia, si tratta di tenere sotto controllo e far
funzionare qualche centinaio di affittanze di terreni, fabbricati civili,
industriali e commerciali, si delinea senza dubbio unÕattivitˆ di vera e
propria gestioneÉ tale, probabilmente, da richiedere anche di assumere
personale contabile (ecco qui
lÕorganizzazione stabile) per realizzarla nella sua componente
Òeconomico-finanziariaÓ. A maggior ragione quando si svolgano attivitˆ stabili
in ambito scolastico, sanitario, socio-assistenziale, come avviene spesso per
gli Istituti religiosi ed un certo numero di c.d. Enti gerarchici della Chiesa
(Diocesi e Parrocchie).
Riconoscere allÕattivitˆ di amministrazione
(e, pertanto, agli amministratori che la svolgono) le competenze
decisionali a riguardo degli Enti in sŽ
e per sŽ (ovviamente non senza i loro ÒpatrimoniÓ), permette dÕindividuare la
gestione come lÕattivitˆ che – semplicemente – deve
realizzare in concreto ci˜ che gli
amministratori hanno deliberato, portando di fatto la
gestione a coincidere col mero ÒfunzionamentoÓ dellÕEnte
– o di una sua specifica attivitˆ soltanto (= forniture,
stipendi, pagamenti, incassi, ecc.) –. Si tratta, in fondo, della
profonda differenza che intercorre tra ÒdisposizioneÓ e ÒfunzionalitˆÓ.
Proprio in questa prospettiva espressamente
funzionale/operativa � significativo lÕuso codiciale del verbo Ò
gerereÓ col valore di ÒcomportarsiÓ (
se gerere: cann. 277 ¤2; 383 ¤3; 892) o
di esercizio di
attivitˆ altrui (
vices/pars gerere: cann. 647 ¤2; 1121
¤1; 1721 ¤2). Non pare sottovalutabile neppure il fatto che la formula Ò
personam gerereÓ (cann. 238 ¤2; 363 ¤2;
393; 532; 543 ¤¤2-3) rimandi strutturalmente ad unÕattivitˆ svolta nei
confronti di un soggetto ÒaltroÓ rispetto a colui che opera (= Seminario,
S. Sede, Diocesi, Parrocchia). Ò
GerereÓ,
poi, � utilizzato anche per la cura pastorale interinale (cfr. cann. 414; 539)
svolta non Ò
proprio nomineÓ e della
quale si dovrˆ rendere conto al titolare Ò
pleno
IureÓ (cfr. can. 540 ¤3). Tutti significati in cui a prevalere � la
concreta operativitˆ (= il
funzionamento).
Di tutto rilievo � pure la formula Ò
administrationem bonorum gerereÓ
utilizzata dal can. 636 ¤1 per lÕattivitˆ degli economi religiosi, mentre per
quelli diocesani si usa direttamente Ò
administrareÓ
(can. 494 ¤3), sebbene Ò
sub auctoritate
EpiscopiÓ (quelli religiosi invece operano Ò
sub directione SuperiorisÓ). Al di lˆ dellÕimprecisione e
discontinuitˆ del linguaggio codiciale (
gestio/administratio;
sub auctoritate/directione) risulta
comune il fatto che gli economi – tutti – operano ÒsottoÓ
lÕautoritˆ o la direzione (= volontˆ/disposizione) di qualcun altro e
precisamente: un Superiore diretto nella linea gerarchica che, proprio in ragione
dellÕUfficio di governo ricoperto, ha il compito di decidere ci˜ che riguarda
sia la consistenza (patrimoniale,
in
primis) sia le concrete attivitˆ dellÕEnte. Un Superiore che il Libro V al
can. 1284 indica come ÒamministratoreÓ per il solo fatto che Òregge
immediatamenteÓ la persona giuridica e che il Libro II del
CIC indica (per Rettore del Seminario, Vescovo diocesano e Parroco)
anche come ÒrappresentanteÓ dellÕEnte stesso.
In merito � stato giustamente scritto che
Çnella sua funzione, lÕamministratore viene
aiutato da un
economo, che svolge
compiti
dÕesecuzione delle decisioni
amministrative, con una certa autonomia definita dallÕufficio stesso, per˜
sotto la direzione del Superiore competente. Ci˜ spiega perchŽ la funzione Ò
decisionaleÓ
dellÕamministratore �, in linea di massima, incompatibile con
quella esecutiva dellÕeconomoÈ.
Nella stessa linea il Direttorio per i
Vescovi Ò
Apostolorum SuccessoresÓ al
n. 193 si riferisce allÕeconomo diocesano espressamente per ci˜ che riguarda la
mera Òesecuzione materiale dei
diversi atti di amministrazioneÓ. DÕaltra parte Çle sue mansioni amministrative
non fanno di questo ufficio lÕamministratore dei beni diocesani in senso pieno
e proprioÈ.
Le considerazioni cos“ proposte sembrano
sufficienti per affermare che il rapporto tecnico-concettuale – ma
anche la distinzione – tra amministrazione e gestione
(amministratori e gestori) va individuato in due elementi strettamente
correlati: 1) una
subordinazione
operativa, 2)
specificamente
indirizzata. Dal punto di vista funzionale si tratta della stessa dinamica
esistente tra mandante e mandatario, o tra provvedimento e sua esecuzione, con
margini dÕindeterminatezza ÒamministrativaÓ e di discrezionalitˆ ÒgestionaleÓ
pi� o meno ampi a seconda dei casi, in base sia al Diritto proprio (p.es.:
statutario, oppure Decreti generali esecutori) sia a specifiche scelte e
deliberazioni in sede locale (p.es.: gli Atti di nomina degli economi o altri
gestori).
Esattamente in questÕottica di
subordinazione operativa specificamente indirizzata va
considerato (a differenza di quanto avviene nella dottrina prevalente) quanto
stabilito dal can. 494 ¤3 a riguardo della concreta attivitˆ dellÕeconomo
diocesano. Egli infatti deve Çfare sulla base delle entrate stabili della
Diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati
abbiano ordinatoÈ, oltre a svolgere la propria attivitˆ Çsecondo le modalitˆ
definite dal Consiglio per gli affari economiciÈ, risultando del tutto
privo sia di un vero potere dÕiniziativa
sia della possibilitˆ di scegliere le modalitˆ concrete di espletamento della
propria funzione: prerogative che sono, invece, specifiche degli
amministratori. In pi�: a fine anno egli deve presentare al Consiglio per gli
affari economici – e non al Vescovo (
sic) – il ÒrendicontoÓ delle entrate e delle uscite.
Rendiconto Òdi cassaÓ soltanto, ben diverso dal Bilancio dellÕEnte Diocesi, che
– significativamente – non risulta di competenza del
gestore. DÕaltra parte si era giˆ ristretta la sua attivitˆ alle ÒspeseÓ
soltanto – niente acquisti! – da effettuarsi
sostanzialmente su base annua, poichŽ subordinate alle Òentrate stabiliÓ e non
alla disponibilitˆ patrimoniale della Diocesi.
Si consideri infine come oggigiorno sia anche
possibile – a volte addirittura consigliabile (
v. infra) – esercitare ÒgestioneÓ senza disporre di
alcun reale patrimonio da ÒamministrareÓ: le fattispecie delle Societˆ
cooperative (di lavoratori) o degli Studi associati (di professionisti) ne
danno evidente prova,
contro la
maggior parte dei presupposti e ÒdogmiÓ canonici in materia di beni temporali.
Laddove, infatti, siano il lavoro come tale e la sua organizzazione a produrre
reddito, non esiste alcuna necessitˆ di possedere patrimoni da utilizzare
strumentalmente o da far fruttare. La stessa necessitˆ di un Òcapitale socialeÓ
(= patrimonio) per far fronte alle obbligazioni eventualmente sorgenti
verso terzi pu˜ in molti casi essere supplita da apposite forme di
assicurazione professionale.
3. La gestione: elementi pratici
Acquisito, seppure in via del tutto
preliminare, come la
gestione
coincida col
funzionamento concreto
di un Ente o di una sua specifica attivitˆ (e come lo stesso uso codiciale del
verbo Ò
gerereÓ vada in questa
prospettiva espressamente funzionale/operativa), diventa necessario osservare
che essa fa il paio con ÒorganizzazioneÓ, tanto che laddove sia necessario
ÒorganizzareÓ, sorge anche ÒgestioneÓÉ e viceversa: la gestione richiama
– poichŽ esprime – lÕorganizzazione.
Non solo tuttavia. La gestione costituisce la
parte dinamica, la funzionalitˆ, dellÕorganizzazione, cosicchŽ
– come giˆ variamente accennato – esiste propriamente
gestione laddove si realizzano
effettive
attivitˆ economico-commerciali:
acquisti, vendite, incassi, pagamenti, fatturazioni, versamentiÉ operazioni per
loro natura diverse dallÕincasso di proventi finanziari o canoni di locazione
oppure dal pagamento di utenze. Ed � proprio la
necessaria organizzazione che potrebbe suggerire la soluzione anche
teoretica del dilemma tra amministrazione e gestione in ambito canonico:
dilemma che non si pone affatto per gli Enti privi di sostanziale
organizzazione perchŽ concretamente ÒinertiÓ, come sono le Parrocchie e le Case
religiose che non svolgano attivitˆ diverse da quelle loro ÒproprieÓ in quanto
persona giuridica canonica (e sono la maggioranza assoluta!). é in questa
logica, dÕaltronde, che il legislatore ecclesiale ha imposto la nomina di
economi (di fatto: gestori) solo per le Diocesi, i Seminari, gli Istituti
religiosi e loro Province: persone giuridiche strutturalmente ÒcomplesseÓ che
per le loro peculiari caratteristiche comportano unÕinevitabile organizzazione
in materia economica e, pertanto, una vera e propria gestione distinta
dallÕamministrazione politico-strategica (= pastorale) di tali Enti.
DallÕinquadramento teoretico cos“ suggerito
derivano le principali istanze pratiche per dare concretezza alla soluzione
prospettata; esse riguardano essenzialmente:
a) ÒquandoÓ le situazioni di fatto (al di lˆ
di quelle di Diritto giˆ codificate) comportino, richiedano o consiglino
lÕindividuazione di vere e proprie
gestioni;
b) ÒqualiÓ siano di fatto le competenze
specifiche e proprie di una c.d. gestione (e, quindi, dei gestori/economi).
3.1 Necessitˆ dÕindividuare e costituire una gestione
La domanda su ÒquandoÓ le situazioni di fatto
comportino, richiedano o consiglino, lÕindividuazione (e lÕeventuale successivo
scorporo ed affidamento) di vere e proprie ÒgestioniÓ � una delle pi� significative,
poichŽ espressamente orientata a cogliere il punto di dis-giunzione (= la
soglia di passaggio) tra
amministrazione
in senso proprio e
gestione in senso
tecnico. Punto e soglia che non potranno determinarsi geometricamente con
lÕapplicazione di veri Òprinc“pi scientificiÓ validi Òa prescindereÓ, ma
soltanto di Òcriteri praticiÓ derivanti da ragionevole esperienza. Se, poi, un
ÒprincipioÓ vero e proprio (= sostanziale) dovesse presiedere a questa
individuazione, esso dovrebbe consistere nella rapportabilitˆ alla normale
attivitˆ di una famiglia: situazione analoga e proporzionata a quella di molte
piccole Parrocchie o Case religiose, impegnate soltanto ad assicurare vitto,
alloggio e comunicazioni ai propri membri.
Di seguito alcuni ÒindiciÓ o ÒcriteriÓ
pratici giˆ valevoli disgiuntamente per individuare lÕ
utilitˆ di una gestione. La ricorrenza congiunta di almeno 3 di
essi non dovrebbe lasciare dubbi sulla
necessitˆ
di procedere anche allo scorporo e, pertanto, alla predisposizione di un
gestore/economo che segua espressamente le dinamiche economiche, finanziarie
(di cassa), giuslavoristiche, autorizzative e contrattuali connesse, a
differenza di quanto potrebbe fare un mero amministratore in materia
dÕindirizzo operativo (= decidere se e quali attivitˆ intraprendere e a
quali condizioni/fini) e di consistenza patrimoniale dellÕEnte.
- Assunzione di
personale dipendente a tempo pieno, oltre le 3 unitˆ;
- costi per il
personale dipendente superiori ad Û/$ 100.000 annui;
- attivitˆ
classificata tributariamente come commerciale o assimilata;
- vendita al
pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi dietro pagamento di corrispettivo;
- incassi per
pagamenti a fronte di vendita o cessione di beni e/o servizi per pi� di Û/$
50.000 annui;
- cessione o distribuzione
al pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi anche senza pagamento di
corrispettivo;
- presenza di
fornitori di merci, beni e servizi (utenze escluse), in numero superiore a 5 e
utilizzo di tali acquisti per realizzare beni o servizi a fruizione di terzi;
- accesso a
finanziamenti pubblici o privati istituzionali (= Fondazioni, Banche,
AziendeÉ).
Gli indici/criteri indicati ruotano attorno a
4 poli sostanziali a cui sono riconducibili espresse
responsabilitˆ giuridiche (a volte anche concomitanti o
polivalenti) caratterizzate da unÕ
alta
tecnicitˆ spesso del tutto estranea agli amministratori canonici,
soprattutto se tale ruolo/funzione risulti sostanzialmente accessorio rispetto
allÕUfficio ecclesiastico loro affidato, come accade per Vescovi diocesani,
Rettori di Seminario, Superiori religiosi, Parroci: amministratori
ope Legis (cfr. can. 1279) e non per
affidamento
ratione person¾, comÕ� in
campo civile per gli amministratori di Societˆ ed Imprese. Si tratta delle
materie connesse a: 1) lavoro dipendente, 2) rapporti col pubblico, 3) assetto
tributario, 4) contrattualitˆ, di per sŽ estranee alle finalitˆ per le quali �
giustificata nella Chiesa lÕattivitˆ connessa ai beni temporali (cfr. can. 1254
¤2), ma che oggi risultano inevitabilmente strumentali allo svolgimento della
maggior parte delle attivitˆ che necessitino un minimo di organizzazione.
1) Il primo polo
di responsabilitˆ organizzativa e gestionale � costituito dalla presenza di
lavoratori dipendenti (almeno 3 e/o loro costo lordo superiore a Û/$ 100.000
annui). La questione rileva in particolare per il fatto che ecclesiastici e
religiosi non sono abituati a ragionare in termini di ore di lavoro
(giornaliere, settimanali, annuali), cos“ come non considerano le varie
tipologie di permessi e congedi, nŽ le ferie. I lavoratori dipendenti, inoltre,
pur se tenuti contrattualmente al lavoro anche nei giorni festivi o alla
turnazione, non hanno la versatilitˆ dÕorario di ecclesiastici e religiosi. Il
numero di 3 lavoratori dipendenti o il loro costo significativo, sono evidenti
indici della strutturalitˆ della loro presenza ed attivitˆ: elementi che non
permettono leggerezze di alcun tipo nella loro gestione. La presenza di
lavoratori dipendenti, infatti, porta con sŽ la necessaria applicazione delle
innumerevoli norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro,
oltre a richiedere specifiche competenze per la gestione delle buste paga e,
pi� ancora, degli aspetti tributari cui i datori di lavoro devono assolvere in
nome e per conto dei dipendenti stessi (in qualitˆ di sostituto dÕImposta).
2) LÕerogazione,
fornitura, vendita di beni e/o servizi al pubblico – come risultano
ad ogni effetto la scuola e la salute – creano la condizione
funzionale di fornitore/distributore/venditore contrapposta a quella di
fruitore/consumatore, inserendo in una dialettica socio-culturale assolutamente
indominabile per chiunque. Una dialettica che comporta la necessitˆ di fornire
una quantitˆ impressionante di ÒgaranzieÓ e ÒtuteleÓ a chi fruisca – anche
gratuitamente – di beni e servizi. Garanzie e tutele che vanno
assicurate sia in modo preventivo (attraverso il conseguimento delle necessarie
Autorizzazioni amministrative allo svolgimento di determinati tipi di
attivitˆ), sia in modo concomitante (attraverso il rispetto ed il controllo
degli standard comunque fissati per
tali beni/servizi); garanzie e tutele che spesso richiedono sia il ricorso
necessario a personale adeguatamente qualificato, sia un suo numero adeguato,
fissato o desumibile delle Leggi civili in materiaÉ coinvolgendo cos“,
immediatamente, la problematica giˆ illustrata.
3) Terzo polo
problematico ormai inevitabile per qualunque tipologia di attivitˆ rivolta al
pubblico � quello tributario, la cui attivazione dipende dalla ÒqualificazioneÓ
legale delle attivitˆ svolte: scuola e sanitˆ, in molti Paesi europei (e non
solo) sono attivitˆ commerciali per Legge; allo stesso modo
– spesso – lÕassistenza; senza mai dubbi: la recettivitˆ.
In tal modo il semplice intraprendere un tal genere di attivitˆ,
indipendentemente dalla loro dimensione reale, attiva anche le due
problematiche precedentemente illustrate. La questione si pone non solo in
tutte le circostanze in cui ci sia passaggio di denaro, in qualunque forma, ma
anche nei casi di eventuale gratuitˆ; sarˆ infatti soltanto lÕImponibile
annuale finale – nullo – ad evidenziare lÕassenza del
presupposto di imposizione tributaria, non senza attivare nel tempo qualche
ÒattenzioneÓ da parte dellÕAmministrazione tributaria, costantemente frustrata
nella propria attesa (e pretesa) di riscossione a fronte di attivitˆ
classificate ÒcommercialiÓ dalla Legge.
4) Ultimo elemento
che richiede specifica attenzione � quello che riguarda contratti e forniture
quando si vada al di lˆ di ci˜ che � necessario al mero funzionamento di
unÕabitazione (= utenze ed alimenti). Chi svolge unÕattivitˆ commerciale
deve acquistare e rivendere in regime I.V.A., deve tenere una Contabilitˆ
fiscale secondo quanto determinato dalla Legge, difficilmente potrˆ
somministrare a terzi beni di sua produzione, soprattutto alimentare, ecc.
Dovrˆ, inoltre, conoscere e tenere sotto controllo le dinamiche sempre pi�
instabili del mercato, soprattutto allÕingrosso; dovrˆ, pure, sapersi muovere
con destrezza a livello di contrattualistica, con sconti sul fatturato a fine
anno, gruppi dÕacquisto, consumi assicurati, abbonamenti per forniture
predeterminate, date di fatturazione e pagamento, ecc. Tanto pi� quando si
tratti di importi elevati o anche soltanto di numero di ÒpezziÓ acquistati,
come il numero di pasti per una scuola o il materiale sanitario per una clinica
o una casa di riposo.
Possono ricondursi
a questÕarea problematica anche le sovvenzioni o i finanziamenti, pubblici o
privati, che un certo tipo di attivitˆ potrebbero attrarre. PoichŽ
ordinariamente chi paga vuole anche ÒvedereÓ esiti o comunque essere garantito
nel raggiungimento di sue proprie finalitˆ, anche istituzionali, il beneficiare
di soldi altrui genera sempre qualche contro-prestazione, o in servizi che ci
si impegna ad erogare o a specifiche modalitˆ di loro erogazione; oppure a
vincoli di destinazione dÕuso di fabbricati costruiti o restaurati per ospitare
determinate (e non altre) attivitˆ, ecc.
Gli elementi sin qui sommariamente illustrati
potrebbero, ragionevolmente, far nascere un ulteriore interrogativo circa le
ÒmodalitˆÓ dello scorporo di una gestione.
Una delle modalitˆ oggi maggiormente
convenienti in linea di massima, quando ce ne siano i ragionevoli estremi (da
valutare di volta in volta, sia in base allÕEnte amministrato, sia in base
allÕattivitˆ da gestire), consiste nella ÒaziendalizzazioneÓ delle attivitˆ:
trasformare, cio�, le
gestioni in
vere imprese [a] di stampo operativo, [b] prive il pi� possibile di
patrimonio e [c] senza prospettive di patrimonializzazione. Imprese
commerciali a socio unico facilmente controllabili ed indirizzabili dal punto
di vista ÒidealeÓ, che conferiscano reddito – direttamente o
indirettamente – al socio unico ma non ne coinvolgano il patrimonio.
Per i casi pi� complessi, poi, soprattutto in ragione della forte presenza di
personale dipendente (come avviene nelle strutture scolastiche, sanitarie ed
assistenziali) risulta vincente lÕulteriore ripartizione tra
[1] lÕattivitˆ dÕimpresa come tale (= Societˆ a responsabilitˆ
limitata con socio unico) e [2] la gestione del personale, eventualmente
attraverso la costituzione di una Societˆ cooperativa. La scelta si motiva con
lÕattenzione pressochŽ assoluta e totalizzante che la Politica, non solo
nazionale, assegna oggi ai posti di lavoro (= stipendi e contributi
previdenziali) ed ai servizi erogati e tassati; il resto (= patrimonio) di
fatto non interessa alle legislazioni vigenti se non a fini di rivalsa per
responsabilitˆ civile (= danno) o commerciale (= fallimento), motivo
per cui non conviene metterlo Òin giocoÓ, come purtroppo, invece, accade per gli
Enti canonici che gestiscono direttamente attivitˆ rivolte al pubblico, senza
il ricorso ad opportuni Enti strumentali che operino come ÒfiltriÓ
giuridico-patrimoniali. Questa prospettiva pratica, non di meno, permetterebbe
di risolvere
ab ovo ed in modo
plausibile anche la problematica della tutela del Òpatrimonio stabileÓ degli
Enti canonici.
3.2 Competenze specifiche della gestione
Dopo aver individuato i principali ambiti (e
soprattutto le attivitˆ) maggiormente connessi alla gestione pi� che
allÕamministrazione come tale, pare possibile fornire qualche ulteriore
indicazione pratica su ci˜ in cui concretamente consiste lÕ
attivitˆ gestoria, almeno dal punto di vista individuativo.
Si tratta della domanda su ÒqualiÓ siano di
fatto i compiti specifici e propri della gestione: quelli, pertanto, affidati a
economi e gestori.
Rientrano
sicuramente
nel concetto ed attivitˆ di
gestione,
e non di amministrazione secondo il dettato del can. 1284 da cui dipende la
quasi totalitˆ della dottrina canonistica in materia:
- il pagamento di
quanto corrisponde a fatture ricevute per acquisti effettuati e lÕincasso di
quanto dovuto per fatture emesse o per rette maturate a seguito di servizi
prestati (scuole, pensionati, ecc.);
- lÕincasso di
affitti o altre spettanze dovute per lÕutilizzo da parte di terzi di beni
propri;
- la gestione
degli orari di lavoro, malattia, permessi e ferie del personale dipendete, il
conteggio delle ore lavorate, la complilazione della busta paga e il versamento
degli stipendi, dei contributi sociali ed assicurativi, lÕattivitˆ di sostituto
dÕImposta; con esclusione dellÕinquadramento lavorativo (= i livelli),
promozioni e dimissioni e delle procedure disciplinari (v. infra);
- il mantenimento
degli approvvigionamenti di servizi stabili (= utenze) e dei materiali
necessari al funzionamento delle strutture ed attivitˆ affidate;
- la tenuta in
strada di veicoli ed automezzi di proprietˆ o di fruizione (= manutenzioni
ordinarie, cambio gomme, tagliandi, assicurazione);
- i controlli
periodici e gli adeguamenti delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro per il personale dipendente (e volontario);
- i controlli
periodici di Legge delle certificazioni di impianti ed attrezzature tecniche
giˆ installate;
- i controlli
periodici delle autorizzazioni amministrative (igienico-sanitarie in primis) necessarie per lo svolgimento
di attivitˆ soggette;
- la verifica del
permanere delle condizioni legali di funzionamento ed esercizio di immobili ed
attivitˆ in caso di mutamento normativo del settore;
- la verifica ed
il controllo delle polizze assicurative sia per i beni che per le attivitˆ;
- la verifica ed
il controllo dellÕutilizzo di beni e diritti propri da parte di terzi;
- i rapporti coi
fornitori stabili, la richiesta di preventivi per servizi o acquisti di nuovo
corso;
- la verifica
della qualitˆ e/o funzionalitˆ dei beni e servizi acquistati, oltre che del
permanere delle condizioni contrattuali pattuite;
- il controllo
dellÕutilizzo del Budget o del
Bilancio preventivo;
- i rapporti Òdi
sportelloÓ (= versamenti, prelievi, bonifici) con le banche di utilizzo
ordinario (= conti di cassa);
- la tenuta della
contabilitˆ di pertinenza dellÕattivitˆ svolta (= conti di cassa, prima
nota, clienti e fornitori, banche);
- la corretta
imputazione di costi ed eventuali ricavi (o comunque coperture) ai rispettivi
Òcentri di costoÓ.
Non appartiene, di per sŽ, allÕattivitˆ di gestione
ma a quella di amministrazione (sebbene il gestore possa occuparsi in modo
parziale e subordinato di singoli aspetti, soprattutto informativi, delle
attivitˆ in questione):
- la gestione
della componente giuridica dei rapporti col personale dipendente (se, chi
assumere e/o dimettere), le questioni disciplinari, lÕinquadramento lavorativo,
eventuali premi o incentivi, la scelta della tipologia del contratto di lavoro;
- la
predisposizione di nuovi contratti di fornitura, la loro revisione;
- il cambio o
lÕintegrazione di fornitori;
- la delibera di
acquisto di beni il cui utilizzo si protragga oltre lÕanno;
- la delibera
dellÕacquisto di beni strumentali che vanno capitalizzati nel Bilancio
dellÕEnte (= immobilizzazioni);
- la
predisposizione del Piano dei conti e delle politiche di Bilancio, cos“ come la
sua proposta ed approvazione;
- la creazione ed
il finanziamento di nuovi Òcapitoli di spesaÓ;
- la stesura ed
approvazione del Bilancio, sia preventivo che consuntivo.
4. Concludendo
Gli elementi sin qui illustrati per sommi
capi, soprattutto in relazione al concetto di
gestione, costituiscono uno dei possibili approcci iniziali ad
unÕarticolazione precisa ed elaborata della tematica, senza che in questa sede
sia possibile spingersi troppo oltre. Quanto indicato, o anche solo
sollecitato, pare tuttavia giˆ sufficiente per confermare il rilievo non
meramente formale della problematica in ambito canonico indicando, non di meno,
una promettente pista dÕindagine e sviluppo per una ricerca e trattazione che
sappiano far tesoro di un approccio al contempo
critico verso i presupposti
– autoreferenziali – della dottrina (o suoi sviluppi
tanto utilitaristici quanto strumentali) ed
aperto
al concreto mondo di quelle discipline amministrative e gestionali dalle quali
nessun significativo apporto � ancora stato recepito in ambito canonico,
soprattutto in relazione alla materia del Libro V del
CIC.
Ci˜ che � stato soltanto espresso in linea di
principio, da una parte, ed in linea operativa, dallÕaltra, necesita ancora di
ulteriori esplicitazioni e consapevolezze a riguardo di molti degli elementi ed
aspetti che insieme danno corpo al complesso mondo ÒgestionaleÓ in riferimento,
prima di tutto, alle problematiche concernenti il
controllo, interno ed esterno, della gestione stessa oppure anche
alle tematiche corrispondenti espresse in campo civile a proposito di Societˆ,
loro amministratori ed attivitˆ, dirette o indirette. Anche ci˜ che riguarda in
modo pi� tecnico le tematiche del Bilancio, della sua importanza e funzione,
dovranno ottenere adeguato interesse e trattazione nellÕambiente canonistico
facendo pure tesoro almeno dei presupposti che reggono la stessa materia a
livello statuale.
in: J. MINAMBRES (cur.), Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale di Diritto canonico, Roma, 2019, 385-402