Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione



Paolo GHERRI


1. Delineazione del problema

Delineare sommariamente la consistenza tecnico-giuridica da attribuire oggi ai concetti di amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa richiede la volont di evitare le inconsistenze e le ambiguit teoretico-dottrinali che da decenni continuano ad appesantire la Canonistica principalmente intorno al concetto di amministrazione, soprattutto in riferimento al Libro V del Codice latino (e Canoni paralleli del CCEO), senza offrire apporti realmente utili alla problematica in essere. Sul tema appare invece maggiormente efficace la riflessione relativa al Libro II del CIC, vista lesplicita – per quanto insufficiente – normazione di alcune figure ed attivit istituzionali che risultano del tutto assenti nel Libro V, sebbene ad esso strutturalmente connesse. Si tratta della figura ed attivit degli economi, diocesani e religiosi (cfr. cann. 239 1; 249; 636), sulle quali tuttavia continua a gravare la discontinuit sia della sistematica sia del linguaggio codiciali che, dal punto di vista tecnico, mostrano di non conoscere n il termine n il concetto di gestione (il termine gestio, infatti presente una sola volta nel CIC – al can. 285 4 – in riferimento ai beni di pertinenza di laici che i chierici non devono gestire). questo uno dei maggiori esiti della concreta ed effettiva operativit di ben quattro differenti legislatori materiali – mai realmente integrati ed uniformati – intorno allo stesso tema codiciale: i Gruppi di Consultori che hanno elaborato le quattro materie De fidelium iuribus et Associationibus deque laicis, De sacra Hierarchia, De Institutis vit consecrat per professionem consiliorum evangelicorum, De iure patrimoniali Ecclesi.

Ad oggi il quadro dottrinale (e teoretico generale che ne deriva) risulta di tutta ambiguit, tanto pi che i canonisti non sembrano porre alcuna attenzione alla differenza tra i due termini, che vengono quasi sempre utilizzati come sostanziali sinonimi oppure combinati in formule testuali incongrue come gestione amministrativa. Lorizzonte, in realt, non migliora sensibilmente se si volge lattenzione allambito giuridico statuale: anchesso infatti manifesta nei confronti dei concetti di amministrazione e gestione un disagio non minore; disagio di cui testimone la scarsa consistenza che gli stessi termini/concetti mostrano in ambito giuridico laddove, emblematicamente, il Digesto delle discipline privatistiche (in decine di volumi) non conosce affatto n la voce amministrazione n la voce gestione, dovendocisi accontentare di quanto scritto (indirettamente) ormai sessantanni orsono a riguardo dellamministrazione, in termini non dissimili dalle sue concettualizzazioni canoniche:

Si pu dire in generale che amministrare consiste in unattivit diretta allo scopo di ricavare la ragionevole utilit dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne diminuisca il complessivo valore sostanziale. Lattivit di amministrazione pertanto diretta ad un compito di varia natura che comprende quanto necessario al fine descritto; i singoli atti, a lor volta, possono essere diretti alla custodia, allo sviluppo, allalienazione dei vari elementi patrimoniali che ne compongono loggetto.

Per tali ragioni nelle riflessioni che seguiranno, in chiave espressamente canonistica, sia il CIC con i suoi Istituti giuridici e le sue norme, sia la dottrina canonistica in genere, rimarranno solo sullo sfondo, mentre si utilizzer un approccio pi attento alle odierne scienze contabili che hanno spesso lambito la materia a partire dallambito ecclesiasticistico, e pi ancora tributario o societario, soprattutto nel complesso orizzonte italiano.

2. Amministrazione e gestione: elementi concettuali

2.1 Una premessa epistemologica

Il primo elemento di cui tener conto in sede di concettualizzazione canonica che il rapporto tra amministrazione e gestione non soltanto gerarchico, cosicch unattivit contenga e comporti laltra; tale rapporto, infatti, – prima di tutto ed essenzialmente – un rapporto di espressa natura giuridica, guidato dalleffettiva portata legale degli istituti giuridici coinvolti i quali, di fatto, riconducono ai soli amministratori propriamente detti (e fissati per Legge – cfr. can. 1279) la titolarit capitale delle funzioni. Non di meno: Lamministrazione appartiene al governo!

Fa parte del governo della persona giuridica; essa pu far capo a una stessa persona oppure a due distinti soggetti. La distinzione va mantenuta dove il Codice la impone. Il Diritto comune la prescrive in particolare per uffici di governo che comportano una speciale responsabilit ed onerosit.

In merito, si affermato con lucidit e fondamento che amministrare significa disporre dei beni, e implica lesercizio del diritto di dominio, individuando nellamministrazione lattivit che, prima di tutto ed essenzialmente, esercita il dominio sui beni: lattivit, cio, che crea la volont strategica dellEnte stabilendo se (cosa, chi, quanto) comprare, vendere, intraprendere, dismettere, investire, locare, restaurare, ampliare, manutenere, assumere, ecc. Corrisponde, infatti, alla peculiarit pi radicale del dominus laffermazione sostanziale della voluntas circa le res di cui si tratta:

La administracin de los bienes en s es un derecho que corresponde al dominus de las cosas. [] El proprietario – el dueo – es quien de por s administra sus bienes, dispone de ellos, puede adems encomendar la administracin de los mismos a otra persona.

fermo nella dottrina giuridico-economica che lamministrazione, in quanto potere, consiste nel potere di decisione, senza che in nulla rilevi lidentit del proprietario (persona fisica o giuridica, pubblica o privata).

Dal punto di vista espressamente giuridico-canonico questa voluntas che costituisce il vero fulcro della materia. La cosa rileva in modo costitutivo soprattutto per il fatto che nel nuovo millennio le tematiche connesse alluso dei beni ecclesiastici (in modo particolare degli Istituti religiosi e delle Diocesi) sta progressivamente subendo un vero e proprio risucchio verso gli approcci pi tipici dellEconomia aziendale, trascurando invece lespressa necessit di fissare con chiarezza categorie e funzionalit di per s proprie delle scienze contabili, per loro natura pi prossime allapproccio giuridico, col quale, non di meno, sinterfacciano continuamente, vista la vera dipendenza del Diritto commerciale e tributario da tali discipline scientifiche. Per la scienza canonica, poi, lattenzione scrupolosa ai differenti ambiti epistemologici si fa tanto pi necessaria per il fatto che i due termini chiave della tematica (amministrazione e gestione) assumo nei due contesti significati praticamente opposti. Si legge, infatti, in ambito aziendalistico che lamministrazione (anche quando essa di qualit) non pi sufficiente anche per gli Enti ecclesiastici, poich essa ha natura sostanzialmente formale e procedurale. In particolare:

Il bilancio di esercizio nasce nelleconomia dellazienda come strumento a supporto della gestione e non come adempimento. [] Inoltre il bilancio di esercizio non uno strumento che pu essere appannaggio dei soli organi amministrativi. Questa limpostazione formale e giuridico-amministrativa, ma non quella gestionale oggi necessaria;

proprio tale bilancio, poi, viene indicato come un documento redatto dagli amministratori, ma non detto che essi (insieme alleconomo/a) siano sempre i migliori interpreti dello stesso in chiave gestionale.

In merito, non basta prendere atto che il concetto di amministrazione nella Chiesa non tuttavia univoco. invece necessario esplicitare che, mentre [a] in ottica aziendalistica la gestione (da intendersi, in realt, in termini di management o, meglio ancora: governance) contiene lamministrazione (intesa come semplice unit operativa, sostanzialmente ridotta alla mera contabilit, quando si parla di beni), [b] in ottica giuridica invece lamministrazione che contiene la gestione (v. infra: 2.2), ed in questa esclusiva ottica che il giurista deve ragionare se vuole assolvere alla propria peculiare funzione. Altro, infatti, trattare delle necessarie strategie pluriennali dazione nellottica dei c.d. Piani industriali (come propone ed incentiva lEconomia aziendale), altro far funzionare in modo corretto, efficace ed efficiente gli Enti canonici (come indicano le scienze giuridico-contabili): obiettivo necessario il primo, presupposto strutturale il secondo che, di fatto, non si mai realizzato anche per carenza di riflessione e consapevolezza espressamente giuridica. Proprio laffrontare in questa sede la problematica della concettualizzazione dellamministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa ne la prova pi palese, insieme al fatto che in molti ambiti ecclesiali – non eccettuata la Santa Sede – le concrete problematiche con cui ci si confronta (o scontra) quotidianamente non riguardano affatto lottimalit del futuro strategico (= la chiave aziendalistica), ma la gravissima insufficienza di un presente tecnico (= la chiave contabile) ancora incapace di riconoscere e concretizzare differenze tecniche strutturali come quelle che intercorrono tra amministratore e gestore, bilancio e rendiconto, controllore e controllato, ecc.

Non di meno: dal punto di vista delle scienze contabili lamministrazione, di per s, comprende sia ladozione delle scelte strategiche generali sia il compimento delle singole operazioni gestorie, dove per gestione (o attivit gestoria) sintende, in linea di principio, il complesso delle operazioni economico-finanziarie relative a unattivit aziendale; complesso di operazioni che, in quanto parziale (= economico-finanziario) e concretamente delimitabile (soltanto attivit), potrebbe anche essere affidato ad altro soggetto rispetto allamministratore: il gestore, appunto.

La distinzione, utile anche dal punto di vista canonico, si fonda proprio nella possibilit di scorporare un certo tipo di operazioni rispetto alle scelte che le hanno determinate: una possibilit (e non una necessit) dovuta principalmente alla quantit e complessit di ciascuna attivit di gestione. questo, infatti, che probabilmente ha portato il legislatore canonico ad imporre ex Lege la presenza di gestori (chiamati economi nel Libro II del CIC) per i livelli maggiori di organizzazione degli Enti canonici: Diocesi, Seminari, Istituti religiosi e loro Province, mentre per tutte le altre realt – minori – si concretamente presupposto che lesiguit delle operazioni gestorie non ne richiedesse laffidamento obbligatorio ad uno specifico addetto ma potessero permanere entro la normale attivit di amministrazione degli Enti.

Non inutilmente anche una certa fedelt semantica favorir la corretta individuazione e stabilizzazione concettuale dei termini, cosicch amministratori ed amministrazione individuino un ambito – sovraordinato – ben diverso da gestori, gestione, attivit gestoria; tenendo ulteriormente conto che quanto aziendalisticamente si tende a chiamare gestione in realt viene realizzato dai Consigli damministrazione: unici responsabili e depositari delle strategie sia di bilancio che di sviluppo (= strategic management/governance), mostrando lestrema polivalenza dei linguaggi e, forse, pure la loro difficoltosa fruibilit.

2.2 Qualche elemento concreto

I concetti si delineano con maggior chiarezza se si tiene conto della gi accennata individuazione della gestione come complesso delle operazioni economico-finanziarie relative a unattivit aziendale (meglio sarebbe dire: dimpresa). In tale formulazione, infatti, risaltano due elementi espressamente tecnici: 1) la natura eminentemente economico-finanziaria della gestione, 2) la sua connessione ad una attivit indicata genericamente come dimpresa, cio: strutturata ed organizzata in modo permanente per produrre o distribuire beni o servizi. Due elementi che, di fatto, [1] riservano lattivit strategica (entro cui si colloca laspetto patrimoniale) allamministrazione, e [2] escludono una vera gestione laddove, di fatto, non si svolga alcuna attivit autonomamente organizzata (comՏ quella dimpresa). Concretamente: incassare le cedole di Titoli finanziari, i dividendi di Azioni, gli affitti di qualche immobile, come pu accadere ad una Parrocchia, non meno che a qualunque persona fisica, non costituisce gestione in senso proprio poich non comporta alcuna organizzazione stabilmente dedicata a tale attivit. Quando invece, come accade per un Istituto diocesano per il sostentamento del clero in Italia, si tratta di tenere sotto controllo e far funzionare qualche centinaio di affittanze di terreni, fabbricati civili, industriali e commerciali, si delinea senza dubbio unattivit di vera e propria gestione tale, probabilmente, da richiedere anche di assumere personale contabile (ecco qui lorganizzazione stabile) per realizzarla nella sua componente economico-finanziaria. A maggior ragione quando si svolgano attivit stabili in ambito scolastico, sanitario, socio-assistenziale, come avviene spesso per gli Istituti religiosi ed un certo numero di c.d. Enti gerarchici della Chiesa (Diocesi e Parrocchie).

Riconoscere allattivit di amministrazione (e, pertanto, agli amministratori che la svolgono) le competenze decisionali a riguardo degli Enti in s e per s (ovviamente non senza i loro patrimoni), permette dindividuare la gestione come lattivit che – semplicemente – deve realizzare in concreto ci che gli amministratori hanno deliberato, portando di fatto la gestione a coincidere col mero funzionamento dellEnte – o di una sua specifica attivit soltanto (= forniture, stipendi, pagamenti, incassi, ecc.) –. Si tratta, in fondo, della profonda differenza che intercorre tra disposizione e funzionalit.

Proprio in questa prospettiva espressamente funzionale/operativa significativo luso codiciale del verbo gerere col valore di comportarsi (se gerere: cann. 277 2; 383 3; 892) o di esercizio di attivit altrui (vices/pars gerere: cann. 647 2; 1121 1; 1721 2). Non pare sottovalutabile neppure il fatto che la formula personam gerere (cann. 238 2; 363 2; 393; 532; 543 2-3) rimandi strutturalmente ad unattivit svolta nei confronti di un soggetto altro rispetto a colui che opera (= Seminario, S. Sede, Diocesi, Parrocchia). Gerere, poi, utilizzato anche per la cura pastorale interinale (cfr. cann. 414; 539) svolta non proprio nomine e della quale si dovr rendere conto al titolare pleno Iure (cfr. can. 540 3). Tutti significati in cui a prevalere la concreta operativit (= il funzionamento).

Di tutto rilievo pure la formula administrationem bonorum gerere utilizzata dal can. 636 1 per lattivit degli economi religiosi, mentre per quelli diocesani si usa direttamente administrare (can. 494 3), sebbene sub auctoritate Episcopi (quelli religiosi invece operano sub directione Superioris). Al di l dellimprecisione e discontinuit del linguaggio codiciale (gestio/administratio; sub auctoritate/directione) risulta comune il fatto che gli economi – tutti – operano sotto lautorit o la direzione (= volont/disposizione) di qualcun altro e precisamente: un Superiore diretto nella linea gerarchica che, proprio in ragione dellUfficio di governo ricoperto, ha il compito di decidere ci che riguarda sia la consistenza (patrimoniale, in primis) sia le concrete attivit dellEnte. Un Superiore che il Libro V al can. 1284 indica come amministratore per il solo fatto che regge immediatamente la persona giuridica e che il Libro II del CIC indica (per Rettore del Seminario, Vescovo diocesano e Parroco) anche come rappresentante dellEnte stesso.

In merito stato giustamente scritto che

nella sua funzione, lamministratore viene aiutato da un economo, che svolge compiti desecuzione delle decisioni amministrative, con una certa autonomia definita dallufficio stesso, per sotto la direzione del Superiore competente. Ci spiega perch la funzione decisionale dellamministratore , in linea di massima, incompatibile con quella esecutiva delleconomo.

Nella stessa linea il Direttorio per i Vescovi Apostolorum Successores al n. 193 si riferisce alleconomo diocesano espressamente per ci che riguarda la mera esecuzione materiale dei diversi atti di amministrazione. Daltra parte le sue mansioni amministrative non fanno di questo ufficio lamministratore dei beni diocesani in senso pieno e proprio.

Le considerazioni cos proposte sembrano sufficienti per affermare che il rapporto tecnico-concettuale – ma anche la distinzione – tra amministrazione e gestione (amministratori e gestori) va individuato in due elementi strettamente correlati: 1) una subordinazione operativa, 2) specificamente indirizzata. Dal punto di vista funzionale si tratta della stessa dinamica esistente tra mandante e mandatario, o tra provvedimento e sua esecuzione, con margini dindeterminatezza amministrativa e di discrezionalit gestionale pi o meno ampi a seconda dei casi, in base sia al Diritto proprio (p.es.: statutario, oppure Decreti generali esecutori) sia a specifiche scelte e deliberazioni in sede locale (p.es.: gli Atti di nomina degli economi o altri gestori).

Esattamente in questottica di subordinazione operativa specificamente indirizzata va considerato (a differenza di quanto avviene nella dottrina prevalente) quanto stabilito dal can. 494 3 a riguardo della concreta attivit delleconomo diocesano. Egli infatti deve fare sulla base delle entrate stabili della Diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato, oltre a svolgere la propria attivit secondo le modalit definite dal Consiglio per gli affari economici, risultando del tutto privo sia di un vero potere diniziativa sia della possibilit di scegliere le modalit concrete di espletamento della propria funzione: prerogative che sono, invece, specifiche degli amministratori. In pi: a fine anno egli deve presentare al Consiglio per gli affari economici – e non al Vescovo (sic) – il rendiconto delle entrate e delle uscite. Rendiconto di cassa soltanto, ben diverso dal Bilancio dellEnte Diocesi, che – significativamente – non risulta di competenza del gestore. Daltra parte si era gi ristretta la sua attivit alle spese soltanto – niente acquisti! – da effettuarsi sostanzialmente su base annua, poich subordinate alle entrate stabili e non alla disponibilit patrimoniale della Diocesi.

Si consideri infine come oggigiorno sia anche possibile – a volte addirittura consigliabile (v. infra) – esercitare gestione senza disporre di alcun reale patrimonio da amministrare: le fattispecie delle Societ cooperative (di lavoratori) o degli Studi associati (di professionisti) ne danno evidente prova, contro la maggior parte dei presupposti e dogmi canonici in materia di beni temporali. Laddove, infatti, siano il lavoro come tale e la sua organizzazione a produrre reddito, non esiste alcuna necessit di possedere patrimoni da utilizzare strumentalmente o da far fruttare. La stessa necessit di un capitale sociale (= patrimonio) per far fronte alle obbligazioni eventualmente sorgenti verso terzi pu in molti casi essere supplita da apposite forme di assicurazione professionale.

3. La gestione: elementi pratici

Acquisito, seppure in via del tutto preliminare, come la gestione coincida col funzionamento concreto di un Ente o di una sua specifica attivit (e come lo stesso uso codiciale del verbo gerere vada in questa prospettiva espressamente funzionale/operativa), diventa necessario osservare che essa fa il paio con organizzazione, tanto che laddove sia necessario organizzare, sorge anche gestione e viceversa: la gestione richiama – poich esprime – lorganizzazione.

Non solo tuttavia. La gestione costituisce la parte dinamica, la funzionalit, dellorganizzazione, cosicch – come gi variamente accennato – esiste propriamente gestione laddove si realizzano effettive attivit economico-commerciali: acquisti, vendite, incassi, pagamenti, fatturazioni, versamenti operazioni per loro natura diverse dallincasso di proventi finanziari o canoni di locazione oppure dal pagamento di utenze. Ed proprio la necessaria organizzazione che potrebbe suggerire la soluzione anche teoretica del dilemma tra amministrazione e gestione in ambito canonico: dilemma che non si pone affatto per gli Enti privi di sostanziale organizzazione perch concretamente inerti, come sono le Parrocchie e le Case religiose che non svolgano attivit diverse da quelle loro proprie in quanto persona giuridica canonica (e sono la maggioranza assoluta!). in questa logica, daltronde, che il legislatore ecclesiale ha imposto la nomina di economi (di fatto: gestori) solo per le Diocesi, i Seminari, gli Istituti religiosi e loro Province: persone giuridiche strutturalmente complesse che per le loro peculiari caratteristiche comportano uninevitabile organizzazione in materia economica e, pertanto, una vera e propria gestione distinta dallamministrazione politico-strategica (= pastorale) di tali Enti.

Dallinquadramento teoretico cos suggerito derivano le principali istanze pratiche per dare concretezza alla soluzione prospettata; esse riguardano essenzialmente:

a) quando le situazioni di fatto (al di l di quelle di Diritto gi codificate) comportino, richiedano o consiglino lindividuazione di vere e proprie gestioni;

b) quali siano di fatto le competenze specifiche e proprie di una c.d. gestione (e, quindi, dei gestori/economi).

3.1 Necessit dindividuare e costituire una gestione

La domanda su quando le situazioni di fatto comportino, richiedano o consiglino, lindividuazione (e leventuale successivo scorporo ed affidamento) di vere e proprie gestioni una delle pi significative, poich espressamente orientata a cogliere il punto di dis-giunzione (= la soglia di passaggio) tra amministrazione in senso proprio e gestione in senso tecnico. Punto e soglia che non potranno determinarsi geometricamente con lapplicazione di veri princpi scientifici validi a prescindere, ma soltanto di criteri pratici derivanti da ragionevole esperienza. Se, poi, un principio vero e proprio (= sostanziale) dovesse presiedere a questa individuazione, esso dovrebbe consistere nella rapportabilit alla normale attivit di una famiglia: situazione analoga e proporzionata a quella di molte piccole Parrocchie o Case religiose, impegnate soltanto ad assicurare vitto, alloggio e comunicazioni ai propri membri.

Di seguito alcuni indici o criteri pratici gi valevoli disgiuntamente per individuare lutilit di una gestione. La ricorrenza congiunta di almeno 3 di essi non dovrebbe lasciare dubbi sulla necessit di procedere anche allo scorporo e, pertanto, alla predisposizione di un gestore/economo che segua espressamente le dinamiche economiche, finanziarie (di cassa), giuslavoristiche, autorizzative e contrattuali connesse, a differenza di quanto potrebbe fare un mero amministratore in materia dindirizzo operativo (= decidere se e quali attivit intraprendere e a quali condizioni/fini) e di consistenza patrimoniale dellEnte.

- Assunzione di personale dipendente a tempo pieno, oltre le 3 unit;

- costi per il personale dipendente superiori ad /$ 100.000 annui;

- attivit classificata tributariamente come commerciale o assimilata;

- vendita al pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi dietro pagamento di corrispettivo;

- incassi per pagamenti a fronte di vendita o cessione di beni e/o servizi per pi di /$ 50.000 annui;

- cessione o distribuzione al pubblico (pur se ridotto) di beni o servizi anche senza pagamento di corrispettivo;

- presenza di fornitori di merci, beni e servizi (utenze escluse), in numero superiore a 5 e utilizzo di tali acquisti per realizzare beni o servizi a fruizione di terzi;

- accesso a finanziamenti pubblici o privati istituzionali (= Fondazioni, Banche, Aziende).

Gli indici/criteri indicati ruotano attorno a 4 poli sostanziali a cui sono riconducibili espresse responsabilit giuridiche (a volte anche concomitanti o polivalenti) caratterizzate da unalta tecnicit spesso del tutto estranea agli amministratori canonici, soprattutto se tale ruolo/funzione risulti sostanzialmente accessorio rispetto allUfficio ecclesiastico loro affidato, come accade per Vescovi diocesani, Rettori di Seminario, Superiori religiosi, Parroci: amministratori ope Legis (cfr. can. 1279) e non per affidamento ratione person, comՏ in campo civile per gli amministratori di Societ ed Imprese. Si tratta delle materie connesse a: 1) lavoro dipendente, 2) rapporti col pubblico, 3) assetto tributario, 4) contrattualit, di per s estranee alle finalit per le quali giustificata nella Chiesa lattivit connessa ai beni temporali (cfr. can. 1254 2), ma che oggi risultano inevitabilmente strumentali allo svolgimento della maggior parte delle attivit che necessitino un minimo di organizzazione.

1) Il primo polo di responsabilit organizzativa e gestionale costituito dalla presenza di lavoratori dipendenti (almeno 3 e/o loro costo lordo superiore a /$ 100.000 annui). La questione rileva in particolare per il fatto che ecclesiastici e religiosi non sono abituati a ragionare in termini di ore di lavoro (giornaliere, settimanali, annuali), cos come non considerano le varie tipologie di permessi e congedi, n le ferie. I lavoratori dipendenti, inoltre, pur se tenuti contrattualmente al lavoro anche nei giorni festivi o alla turnazione, non hanno la versatilit dorario di ecclesiastici e religiosi. Il numero di 3 lavoratori dipendenti o il loro costo significativo, sono evidenti indici della strutturalit della loro presenza ed attivit: elementi che non permettono leggerezze di alcun tipo nella loro gestione. La presenza di lavoratori dipendenti, infatti, porta con s la necessaria applicazione delle innumerevoli norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a richiedere specifiche competenze per la gestione delle buste paga e, pi ancora, degli aspetti tributari cui i datori di lavoro devono assolvere in nome e per conto dei dipendenti stessi (in qualit di sostituto dImposta).

2) Lerogazione, fornitura, vendita di beni e/o servizi al pubblico – come risultano ad ogni effetto la scuola e la salute – creano la condizione funzionale di fornitore/distributore/venditore contrapposta a quella di fruitore/consumatore, inserendo in una dialettica socio-culturale assolutamente indominabile per chiunque. Una dialettica che comporta la necessit di fornire una quantit impressionante di garanzie e tutele a chi fruisca – anche gratuitamente – di beni e servizi. Garanzie e tutele che vanno assicurate sia in modo preventivo (attraverso il conseguimento delle necessarie Autorizzazioni amministrative allo svolgimento di determinati tipi di attivit), sia in modo concomitante (attraverso il rispetto ed il controllo degli standard comunque fissati per tali beni/servizi); garanzie e tutele che spesso richiedono sia il ricorso necessario a personale adeguatamente qualificato, sia un suo numero adeguato, fissato o desumibile delle Leggi civili in materia coinvolgendo cos, immediatamente, la problematica gi illustrata.

3) Terzo polo problematico ormai inevitabile per qualunque tipologia di attivit rivolta al pubblico quello tributario, la cui attivazione dipende dalla qualificazione legale delle attivit svolte: scuola e sanit, in molti Paesi europei (e non solo) sono attivit commerciali per Legge; allo stesso modo – spesso – lassistenza; senza mai dubbi: la recettivit. In tal modo il semplice intraprendere un tal genere di attivit, indipendentemente dalla loro dimensione reale, attiva anche le due problematiche precedentemente illustrate. La questione si pone non solo in tutte le circostanze in cui ci sia passaggio di denaro, in qualunque forma, ma anche nei casi di eventuale gratuit; sar infatti soltanto lImponibile annuale finale – nullo – ad evidenziare lassenza del presupposto di imposizione tributaria, non senza attivare nel tempo qualche attenzione da parte dellAmministrazione tributaria, costantemente frustrata nella propria attesa (e pretesa) di riscossione a fronte di attivit classificate commerciali dalla Legge.

4) Ultimo elemento che richiede specifica attenzione quello che riguarda contratti e forniture quando si vada al di l di ci che necessario al mero funzionamento di unabitazione (= utenze ed alimenti). Chi svolge unattivit commerciale deve acquistare e rivendere in regime I.V.A., deve tenere una Contabilit fiscale secondo quanto determinato dalla Legge, difficilmente potr somministrare a terzi beni di sua produzione, soprattutto alimentare, ecc. Dovr, inoltre, conoscere e tenere sotto controllo le dinamiche sempre pi instabili del mercato, soprattutto allingrosso; dovr, pure, sapersi muovere con destrezza a livello di contrattualistica, con sconti sul fatturato a fine anno, gruppi dacquisto, consumi assicurati, abbonamenti per forniture predeterminate, date di fatturazione e pagamento, ecc. Tanto pi quando si tratti di importi elevati o anche soltanto di numero di pezzi acquistati, come il numero di pasti per una scuola o il materiale sanitario per una clinica o una casa di riposo.

Possono ricondursi a questarea problematica anche le sovvenzioni o i finanziamenti, pubblici o privati, che un certo tipo di attivit potrebbero attrarre. Poich ordinariamente chi paga vuole anche vedere esiti o comunque essere garantito nel raggiungimento di sue proprie finalit, anche istituzionali, il beneficiare di soldi altrui genera sempre qualche contro-prestazione, o in servizi che ci si impegna ad erogare o a specifiche modalit di loro erogazione; oppure a vincoli di destinazione duso di fabbricati costruiti o restaurati per ospitare determinate (e non altre) attivit, ecc.

Gli elementi sin qui sommariamente illustrati potrebbero, ragionevolmente, far nascere un ulteriore interrogativo circa le modalit dello scorporo di una gestione.

Una delle modalit oggi maggiormente convenienti in linea di massima, quando ce ne siano i ragionevoli estremi (da valutare di volta in volta, sia in base allEnte amministrato, sia in base allattivit da gestire), consiste nella aziendalizzazione delle attivit: trasformare, cio, le gestioni in vere imprese [a] di stampo operativo, [b] prive il pi possibile di patrimonio e [c] senza prospettive di patrimonializzazione. Imprese commerciali a socio unico facilmente controllabili ed indirizzabili dal punto di vista ideale, che conferiscano reddito – direttamente o indirettamente – al socio unico ma non ne coinvolgano il patrimonio. Per i casi pi complessi, poi, soprattutto in ragione della forte presenza di personale dipendente (come avviene nelle strutture scolastiche, sanitarie ed assistenziali) risulta vincente lulteriore ripartizione tra [1] lattivit dimpresa come tale (= Societ a responsabilit limitata con socio unico) e [2] la gestione del personale, eventualmente attraverso la costituzione di una Societ cooperativa. La scelta si motiva con lattenzione pressoch assoluta e totalizzante che la Politica, non solo nazionale, assegna oggi ai posti di lavoro (= stipendi e contributi previdenziali) ed ai servizi erogati e tassati; il resto (= patrimonio) di fatto non interessa alle legislazioni vigenti se non a fini di rivalsa per responsabilit civile (= danno) o commerciale (= fallimento), motivo per cui non conviene metterlo in gioco, come purtroppo, invece, accade per gli Enti canonici che gestiscono direttamente attivit rivolte al pubblico, senza il ricorso ad opportuni Enti strumentali che operino come filtri giuridico-patrimoniali. Questa prospettiva pratica, non di meno, permetterebbe di risolvere ab ovo ed in modo plausibile anche la problematica della tutela del patrimonio stabile degli Enti canonici.

3.2 Competenze specifiche della gestione

Dopo aver individuato i principali ambiti (e soprattutto le attivit) maggiormente connessi alla gestione pi che allamministrazione come tale, pare possibile fornire qualche ulteriore indicazione pratica su ci in cui concretamente consiste lattivit gestoria, almeno dal punto di vista individuativo.

Si tratta della domanda su quali siano di fatto i compiti specifici e propri della gestione: quelli, pertanto, affidati a economi e gestori.

Rientrano sicuramente nel concetto ed attivit di gestione, e non di amministrazione secondo il dettato del can. 1284 da cui dipende la quasi totalit della dottrina canonistica in materia:

- il pagamento di quanto corrisponde a fatture ricevute per acquisti effettuati e lincasso di quanto dovuto per fatture emesse o per rette maturate a seguito di servizi prestati (scuole, pensionati, ecc.);

- lincasso di affitti o altre spettanze dovute per lutilizzo da parte di terzi di beni propri;

- la gestione degli orari di lavoro, malattia, permessi e ferie del personale dipendete, il conteggio delle ore lavorate, la complilazione della busta paga e il versamento degli stipendi, dei contributi sociali ed assicurativi, lattivit di sostituto dImposta; con esclusione dellinquadramento lavorativo (= i livelli), promozioni e dimissioni e delle procedure disciplinari (v. infra);

- il mantenimento degli approvvigionamenti di servizi stabili (= utenze) e dei materiali necessari al funzionamento delle strutture ed attivit affidate;

- la tenuta in strada di veicoli ed automezzi di propriet o di fruizione (= manutenzioni ordinarie, cambio gomme, tagliandi, assicurazione);

- i controlli periodici e gli adeguamenti delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente (e volontario);

- i controlli periodici di Legge delle certificazioni di impianti ed attrezzature tecniche gi installate;

- i controlli periodici delle autorizzazioni amministrative (igienico-sanitarie in primis) necessarie per lo svolgimento di attivit soggette;

- la verifica del permanere delle condizioni legali di funzionamento ed esercizio di immobili ed attivit in caso di mutamento normativo del settore;

- la verifica ed il controllo delle polizze assicurative sia per i beni che per le attivit;

- la verifica ed il controllo dellutilizzo di beni e diritti propri da parte di terzi;

- i rapporti coi fornitori stabili, la richiesta di preventivi per servizi o acquisti di nuovo corso;

- la verifica della qualit e/o funzionalit dei beni e servizi acquistati, oltre che del permanere delle condizioni contrattuali pattuite;

- il controllo dellutilizzo del Budget o del Bilancio preventivo;

- i rapporti di sportello (= versamenti, prelievi, bonifici) con le banche di utilizzo ordinario (= conti di cassa);

- la tenuta della contabilit di pertinenza dellattivit svolta (= conti di cassa, prima nota, clienti e fornitori, banche);

- la corretta imputazione di costi ed eventuali ricavi (o comunque coperture) ai rispettivi centri di costo.

Non appartiene, di per s, allattivit di gestione ma a quella di amministrazione (sebbene il gestore possa occuparsi in modo parziale e subordinato di singoli aspetti, soprattutto informativi, delle attivit in questione):

- la gestione della componente giuridica dei rapporti col personale dipendente (se, chi assumere e/o dimettere), le questioni disciplinari, linquadramento lavorativo, eventuali premi o incentivi, la scelta della tipologia del contratto di lavoro;

- la predisposizione di nuovi contratti di fornitura, la loro revisione;

- il cambio o lintegrazione di fornitori;

- la delibera di acquisto di beni il cui utilizzo si protragga oltre lanno;

- la delibera dellacquisto di beni strumentali che vanno capitalizzati nel Bilancio dellEnte (= immobilizzazioni);

- la predisposizione del Piano dei conti e delle politiche di Bilancio, cos come la sua proposta ed approvazione;

- la creazione ed il finanziamento di nuovi capitoli di spesa;

- la stesura ed approvazione del Bilancio, sia preventivo che consuntivo.

4. Concludendo

Gli elementi sin qui illustrati per sommi capi, soprattutto in relazione al concetto di gestione, costituiscono uno dei possibili approcci iniziali ad unarticolazione precisa ed elaborata della tematica, senza che in questa sede sia possibile spingersi troppo oltre. Quanto indicato, o anche solo sollecitato, pare tuttavia gi sufficiente per confermare il rilievo non meramente formale della problematica in ambito canonico indicando, non di meno, una promettente pista dindagine e sviluppo per una ricerca e trattazione che sappiano far tesoro di un approccio al contempo critico verso i presupposti – autoreferenziali – della dottrina (o suoi sviluppi tanto utilitaristici quanto strumentali) ed aperto al concreto mondo di quelle discipline amministrative e gestionali dalle quali nessun significativo apporto ancora stato recepito in ambito canonico, soprattutto in relazione alla materia del Libro V del CIC.

Ci che stato soltanto espresso in linea di principio, da una parte, ed in linea operativa, dallaltra, necesita ancora di ulteriori esplicitazioni e consapevolezze a riguardo di molti degli elementi ed aspetti che insieme danno corpo al complesso mondo gestionale in riferimento, prima di tutto, alle problematiche concernenti il controllo, interno ed esterno, della gestione stessa oppure anche alle tematiche corrispondenti espresse in campo civile a proposito di Societ, loro amministratori ed attivit, dirette o indirette. Anche ci che riguarda in modo pi tecnico le tematiche del Bilancio, della sua importanza e funzione, dovranno ottenere adeguato interesse e trattazione nellambiente canonistico facendo pure tesoro almeno dei presupposti che reggono la stessa materia a livello statuale.




in: J. MINAMBRES (cur.), Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale di Diritto canonico, Roma, 2019, 385-402