Che un canonista si ÔpermettaÕ di approcciare (pi� che recensire) lÕopera di un biblista � cosa pi� unica che soltanto raraÉ rischiando di suscitare unÕimmediata Azione riconvenzionale rispetto al passato in cui si imponeva ai teologi di Òsilere in munere alienoÓ.
1. Una questione metodologica
La cosa, in effetti, si presenterebbe ragionevolmente eccentrica se non si tenesse adeguatamente conto della necessitˆ della Teologia del Diritto canonico (Disciplina portata avanti, solitamente, da canonisti) di verificare lÕeffettivo fondamento e la conseguente tenuta di un certo numero di affermazioni (divulgate spesso come veri e propri assiomi) a riguardo del rapporto tra sacra Scrittura – Nuovo Testamento, in particolare – e Diritto canonico; tanto pi�, visto il perdurare – praticamente incontrastato – delle posizioni che affermano la Òpresa direttaÓ tra il testo biblico globalmente preso e le Norme canoniche, nel loro sostanziale ÒfondamentoÓ divino.
In effetti il testo del prof. Pitta, incentrato sulla ÒgiustificazioneÓ nelle Lettere di san Paolo (autore di cui il docente lateranense � uno dei maggiori conoscitori ed interpreti a livello internazionale), permette al Òcanonista contemporaneoÓ di ÔrileggereÕ un numero significativo di elementi e fattori che lo conducono con certezza – e fondatamente – a comprendere e dover considerare come la maggior parte delle pubblicazioni canonistiche (o ad esse strettamente connesse) in termini di ÒgiustiziaÓ – poichŽ questo � il punto di vista pertinente per il canonista! – si dimostrano (e sono dimostrabili!) del tutto in-pertinenti, oltre che in-fondate e – finalement – scorrette.
Dal punto di vista esegetico e teologico le cose sono cristalline sin dalle prime pagine del libro (la Prefazione, e i primi due capitoli introduttivi) dalle quali emerge con chiarezza che spesso il termine paolino ÒdikaiosýnēÓ andrebbe tradotto non con ÒgiustiziaÓ (intesa, caso mai, come virt� cardinale, etico-sociale) ma con ÒgiustificazioneÓ (cfr. p. 31), visto che la Ògiustizia di DioÓ (dikaiosýnē Thež) indica, in buona sostanza, la sua azione giustificante: la giustizia che ha Dio come proprio Ôsoggetto agenteÕ e la giustizia che ha in Dio il proprio ÔautoreÕ (cfr. pp. 32-33).
Senza entrate tuttavia, in questa sede, nelle questioni pi� espressamente teologiche o anche solo esegetiche, meritevoli comunque di grande attenzione da parte del canonista che non intenda farsi magister in munere alieno, vale la pena di cogliere, in chiave espressamente metodologica, alcuni elementi che lÕautore del volume in esame offre a moÕ di inquadramento generale della tematica giustificazione-giustizia in san Paolo ma valide, anche, per il NT pi� in generale: elementi di grande interesse per la scientificitˆ – e fondatezza – della riflessione canonistica.
Valga come primo elemento da cui far procedere il resto, quanto giˆ a suo tempo affermato in termini di ÒesemplaritˆÓ e ÒcomunicazioneÓ del Diritto per lÕintero orizzonte biblico:
ÇA causa della dimensione profondamente umana dellÕesperienza giuridica ÒnaturaleÓ [É] il Dio biblico pare aver adottato il Diritto quale strumento efficace di relazione tra sŽ e lÕumanitˆ: un modo sicuro di ÒintendersiÓ allÕinterno di un Òlinguaggio comuneÓ che non richiede inutili chiarimenti aggiuntiviÈ.
LÕautore, per parte sua, parla – indirettamente – di ÒmetaforaÓ (p. 10) senza indugiare sulla questione che, tuttavia, risulta di estremo interesse e rilevanza per i canonisti proprio sulla linea giˆ suggerita del Òmodo sicuro di intendersiÓ: la metafora, per propria natura, costituisce uno strumento comunicativo e gnoseologico utile a suscitare la comprensione di un minus o in- cognitum attraverso la maggior famigliaritˆ con un magis cognitum che non necessita di spiegazioni. Inutile fermarsi qui a ÔdimostrareÕ la penetrativitˆ che lÕesperienza giuridica ha evidenziato a livello socio-antropologico sin dalle prime testimonianze del vivere ÔstoricoÕ, almeno dellÕambito mediterraneo e mediorientale: dagli Egizi, ai Sumeri, ai BabilonesiÉ per giungere al pi� assimilato Ellenismo, fino alla Romanitˆ pi� notaÉ secondo il celebre passo del poeta che collocava la pratica forense tra i ÔcardiniÕ della civiltˆ umana: Çdal d“ che nozze, Tribunali ed areÈÉ
ÒMetaforaÓ, quindi, e non realtˆ. La ÒgiustificazioneÓ insieme con la semantica connessa – la ÒgiustiziaÓ, in primis – � (stato) ÒunoÓ soltanto dei possibili modi di esprimere il mistero soteriologico contenuto nel ÒBuon AnnuncioÓ (= Evangelo) cristiano. La giustificazione cio�, in quanto stato finale di ÒgiustezzaÓ attribuita da parte di Dio allÕuomo, sarebbe soltanto ÒunoÓ dei modi possibili di dire la salvezza cristiana: un modo che, proprio per la sua facile comprensibilitˆ alla maggior parte delle persone, si mostra efficace per far giungere a loro un contenuto teologico di per sŽ innovativo. Nulla di eccezionale per Paolo, che si comporta allo stesso modo quando, per farsi capire senza esitazioni fuori dalla cultura giudaica, usa la metafora del Testamento o della Tutela dellÕerede non emancipato: nel mondo greco-romano il Diritto spiega la realtˆ teologica (e non la fonda!).
La ÒgiustificazioneÓ si presenta cos“ come ÒunoÓ dei possibili modi di esprimere il mistero soteriologico: forse quello statisticamente maggiore, preponderanteÉ soprattutto a causa della necessitˆ impellente di farsi capire allÕinterno di culture, quella ellenistica e poi romana, significativamente distanti da quella ebraico-biblica che disponeva anche di altre ÔpossibilitˆÕ ermeneutiche (e teologiche) non per˜ altrettanto fruibili allÕesterno come: la messianicitˆ, lÕespiazione; il riscatto, la redenzioneÉ Non solo, tuttavia, il fondamentale problema di Òdire la salvezzaÓ trov˜ una via di straordinaria efficacia nella metafora giudiziale, ma questo modo di esprimersi fin“ pure per trovarsi in buona coerenza col tema evangelico (e kerygmatico) della ÔammissioneÕ al Regno (cfr. Mt 8,12; 13,41-43; 13,49-50; 22,11-14; 25,10-13; Lc 13,25-28 – riferimenti non testuali), prospettata sovente in termini di ÒgiudizioÓ (v. infra).
ÇLa dottrina della giustificazione possiede questa forza di una categoria ermeneutica perchŽ traspone tutta la Teologia nella dimensione di una controversia giuridica, cio� della controversia giuridica di Dio per il proprio onore, che in quanto tale � una controversia giuridica per la dignitˆ dellÕuomoÈ (p. 15).
Al giurista, dal punto di vista concettuale, � utile evidenziare che ci˜ a cui la metafora della giustificazione – o Ògiustizia di DioÓ – fa riferimento � lÕesperienza di uscire non-condannati da un ÒGiudizioÓ di per sŽ sfavorevole a causa delle premesse oggettive esistenti alla sua base; premesse che, in quanto tali, non lasciavano presagire nulla di buono per lÕimputato ma che, invece, sono state superate da un atto (di clemenza) del Giudice. Si legge infatti, nella Ôprima tradizioneÕ paolina, che Dio ha annullato Çla contro di noi obbligazione scritta con i decreti, che era contraria a noi, anche essa tolse da il mezzo avendo inchiodato essa alla croceÈ (Col 2,14). Si � pure notato che il Çverbo dikai—ō [É] assume sempre valore relazionale e positivo nelle Lettere paoline, mentre nellÕambiente greco imperiale svolge spesso il ruolo negativo di ÒcondannareÓ o Òdichiarare giustoÓ e forenseÈ (p. 27, nota n. 11).
Per meglio comprendere tale dinamica si pensi ad un Giudizio in materia commerciale/fallimentare (non penale): si tratta di insolvenze, inadempimenti, mancati pagamenti, debiti... é la logica della ÒremissioneÓ (del debito: Mt 6,12; 18,23-35) che rispetto al ÒriscattoÓ (pur utilizzato) non richiede per˜ ÔqualcunoÕ a cui pagarlo, risultando pi� immediata e meno ambigua. In questo modo la metafora della giustificazione opera un rimando diretto ed esplicito allÕesperienza peculiarissima del Ònon essere stati condannatiÓ! Non si tratta, cio�, della propria innocenza o della inesistenza del fatto, ma della sua non-imputazione, pur in assenza di qualsiasi esimente. Non si tratta di ÒgiustiziaÓ – propria – del soggetto ma di sua ÒassoluzioneÓ, di ÒremissioneÓ, appunto.
In merito osserva significativamente lÕautore:
ÇSi deve a C. Breytenbach aver precisato e sottolineato la matrice diplomatica della riconciliazione nelle Lettere paoline. Di per sŽ la riconciliazione non appartiene al contesto religioso, cultuale, nŽ sacrificale, ma proviene dallÕambiente diplomatico antico fra persone o popoli in stato di conflitto. Chi � pi� debole o in torto perora il ristabilimento della pace o la riconciliazione presso chi � pi� forte o ha ragioneÈ (p. 52-53).
Ci si trova innanzi ad unÕoperazione linguistica e concettuale non isolata nel NT: basti pensare a quante volte Ges� stesso ha espressamente evocato il Giudizio (ÒκρίσιςÓ) per indicare sia la propria funzione (di Giudice) che la dinamica dellÕagire umano (v. infra). DÕaltra parte: che il rapporto finale tra Dio e gli uomini, lÕincontro tra le loro libertˆ, si realizzi come un Giudizio � dato assolutamente certo negli stessi Vangeli (testualmente: Mt 5,21; 5,22; 10,15; 11,22; 11,24; 12,18; 12,20; 12,36; 12,41; 12,42; 23,33; Lc 10,14; 11,31; 11,32; 11,42; Gv 3,19; 5,22; 5,24; 5,27; 5,29; 5,30; 7,24; 8,16; 12,31; 16,8; 16,11);
ÇPertanto si pu˜ ben condividere la premessa sulla relazione tra la giustificazione e il giudizio ribadita pi� volte da P. Stuhlmacher: ÒSe vogliamo comprendere la dottrina paolina della giustificazione, dobbiamo prima considerare che la giustificazione comprende unÕazione di giudizioÓÈ (p. 29).
2. Giustificazione e ministero paolino
Di non minore importanza dal punto di vista ÔfondazionaleÕ (per la Canonistica) risultano le considerazioni dellÕautore sulla ÔcircostanzialitˆÕ e ÔcontingenzaÕ (ÒcontestualitˆÓ, secondo lÕautore – p. 101) del tema giustizia/giustificazione nellÕepistolario paolino e nella Teologia stessa dellÕApostolo:
ÇPaolo detta e invia le sue Lettere perchŽ � costretto dalle situazioni delle sue Comunitˆ o di fratelli e sorelle che ben conosce [É]. La giustificazione non sorge per riflessione sistematica, nŽ ÒteologicaÓ, ma dalle relazioni contingenti tra Paolo e i destinatari delle sue LettereÈ (p. 25).
La situazione � la stessa che riguarda il tema della ÒLeggeÓ (spesso strettamente congiunto alla giustificazione): si tratta di dare risposte puntuali a questioni puntuali sorte (o a rischio di sorgere) in specifiche Comunitˆ cristiane, senza che ci˜ costituisca – con buona pace di Lutero – il quid stantis vel cadentis dellÕintero annuncio evangelico.
ÇLa Lettera ai Romani non � ÒlÕEvangelo pi� puroÓ, come sosteneva M. Lutero, nŽ tanto meno la Summa teologica di Paolo, come pensava F. Melantone. Se non ci fosse stata la diffamazione, richiamata in Rm 3,8, sulla sua predicazione per cui bisognerebbe compiere il male dellÕinosservanza della Legge in vista del bene della Grazia, forse la Lettera ai Romani non sarebbe neanche stata inviata da PaoloÈ (p. 24).
Detto altrimenti: lÕannuncio paolino in sŽ e per sŽ non dipende, originariamente e strutturalmente, nŽ dalla giustificazione, nŽ dalla Legge, come tali; esse infatti costituiscono le due facce di uno soltanto dei maggiori problemi che lÕApostolo incontr˜ in alcune delle sue Comunitˆ ed ai quali decise di opporre adeguata resistenza anche per via dogmatica: trattasi del dilemma ÒseÓ la giustificazione avvenga per la Grazia di Dio (= la croce di Cristo) o per il compimento delle opere della Legge mosaica.
ÇEloquente � il silenzio sul dilemma della giustificazione per gran parte della tradizione paolina e la sua ripresa, in termini antropologici generali, nel conflitto tra le opere compiute dagli esseri umani e la Grazia divina. Da una parte tale slittamento dimostra che il conflitto ha creato diversi problemi nelle Comunitˆ delle tradizioni paoline, per cui la giustizia assume una portata etica, dallÕaltra lÕopposizione si sposta dalle opere della Legge contro la fede di Cristo a quella tra opere giuste e la Grazia in generale. Tale slittamento dimostra che paolinismo e antipaolinismo sono pervenuti a un conflitto insanabile per cui il confronto tra la Legge e la giustizia � risolto, in negativo o in positivo. LÕasserzione per cui la Legge non � fatta per chi � giusto, ma per gli iniqui e i ribelli (cfr. 1Tm 1,9), segnala che il conflitto tra la Legge e le vie della giustizia � terminato, a discapito della Legge mosaica, oppure ha assunto una portata non soltanto etnica, ma antropologica sullÕalternativa tra le opere compiute dagli esseri umani e la Grazia divina.
Pertanto lÕalternativa sulle vie della giustificazione � propria delle Lettere autoriali di Paolo e coinvolge in prima istanza Galati, Romani e Filippesi. Tuttavia giˆ in 1-2 Corinzi si delinea la relazione tra Cristo, la sua croce e la giustificazione, da una parte, i credenti, la croce e la giustificazione dallÕaltraÈ (p. 35).
Al di fuori di queste circostanzialitˆ il Vangelo ÒdiÓ Paolo (cfr. 1Cor 15,1; Gal 2,2; Rm 2,16; 16,25; 2Tm 2,8) era infatti (e sarebbe stato) diverso:
ÇLa parabola cronologica permette di rilevare che il dilemma sulla giustificazione risalta dopo la corrispondenza con i Corinzi e non prima. Di fatto in 1 Tessalonicesi Paolo non avverte lÕesigenza di parlarne [É]. Il dilemma sulle vie – se per la Legge o per la fede – esplode in Galati ed � ripensato con maggiore ampiezza in Romani, per assumere, a nostro parere, valore preventivo in Filippesi. [É] Di fatto, se da una parte in Colossesi tale dialettica scompare, con Efesini il sostantivo ÒgiustiziaÓ assume una predominante connotazione valoriale ed etica (cfr. Ef 4,24; 5,9; 6,14). Un analogo slittamento si verifica con 1-2 Timoteo, dove la ÒgiustiziaÓ � raccomandata come virt� a Timoteo (cfr. 1Tm 6,11; 2Tm 2,22) e a quanti sono formati nelle Comunitˆ cristiane (cfr. 2Tm 3,16)È (p. 34).
Significativamente lÕautore osserva come
Çla prima occorrenza del termine dikaiosýnē nelle Lettere paoline si verifichi in 1Cor 1,30, dove svolge una portata cristologica: nellÕevento della sua morte di croce, Cristo Ges� � stato reso da Dio per noi Òsapienza, giustificazione, santificazione e riscattoÓÈ (p 31),
proseguendo la propria traiettoria di messa in luce del fatto che
Çquella di 1Cor l,30 � la sintesi pi� abbreviata della Cristologia paolina, dove la giustizia � attribuita a Cristo con forza metonimica dellÕastratto al posto del concreto. Il dato implica che, anche se non ovunque, la giustificazione in Cristo e nella sua morte assume una connotazione salvifica, per cui il sostantivo dikaiosýnē andrebbe reso non con ÒgiustiziaÓ, ma con ÒgiustificazioneÓ. [É] é importante evidenziare che il rapporto tra Cristo e la giustizia divina precede qualsiasi polemica sulle condizioni per la giustificazione. [É] La metonimia dellÕastratto al posto del concreto non riguarda pi� Cristo, ma i credenti; resta il paradosso della croce che accomuna le due proposizioni nella corrispondenza con i Corinzi. Diventare giustizia di Dio non � altro che essere stati giustificati dallÕazione paradossale di Dio in Cristo, per mezzo dello Spirito. [É] Paolo non ha una visione organica della giustificazione, ma situazionale che � ingenerata, se non motivata, dalle polemiche con gli avversari che sono subentrati in Galazia, lo hanno diffamato a Roma e rischiano di operare a FilippiÈ (p 31).
3. Giustificazione e giustizia
LÕapporto teologico risultante dalla minuziosa ricerca ed esposizione dellÕautore, non solo non pu˜ lasciare il canonista ÔtranquilloÕ nelle proprie (supposte) convinzioni riguardo alla ÒgiustiziaÓ ma, molto maggiormente, risulta imprescindibile per impostare una corretta (ed adeguata) comprensione di tale categoria – troppo generica ed ambigua –soprattutto a livello di Teoria generale e di Teologia del Diritto canonico. Si legge nella Prefazione del volume:
ÇDifficile � trovare termini pi� ambigui e discussi di ÒgiustiziaÓ e ÒgiustificazioneÓ. In dipendenza dei contesti in cui sono usati, assumono accezioni diverse e, a volte, contrastanti. Il fatto � che giustizia e giustificazione sono pi� termini relazionali che qualitˆ o virt� a sŽ stanti. E poichŽ a Paolo sta pi� a cuore la relazione tra Dio e gli esseri umani, giustizia e giustificazione diventano termini ancora pi� complessi. Per lui la giustizia di Dio ha a che fare soltanto con lÕazione giustificante per Grazia di Dio o anche con la sua volontˆ e la dichiarazione per una persona esente da colpa o innocente, come Ges� Cristo? E se la giustificazione per gli esseri umani avviene soltanto per mezzo della Grazia, perchŽ bisogna cercare la giustizia?È (p. 9).
Il risultato che ne segue dal punto di vista concettuale esige recezione e consapevolezza da parte dei giuristi poichŽ: non solo Çin diversi casi i termini scelti per la giustificazione nelle Lettere paoline sono commutabili, per cui la giustizia e la giustificazione sÕidentificanoÈ (p. 25), ma pure:
Çi termini dikaiosýnē (giustizia, in Rm 3,21), dik‡iōsis (giustificazione, in Rm 4,25) e dik‡iōma assumono accezioni diverse nella stessa Lettera. Se in Rm 1,32 il termine dik‡iōma corrisponde a ÒgiudizioÓ, in Rm 2,26 il plurale dikaiōmata equivale alle ÒprescrizioniÓ della Legge e in Rm 5,16.18 sÕidentifica con la ÒgiustificazioneÓÈ (p. 25).
Il fatto � comprensibile – e doveroso – poichŽ, dal punto di vista teologico: non la giustizia ma
Çla giustificazione esprime la quintessenza dellÕazione salvifica operata da Dio mediante Ges� Cristo, che toglie in maniera inattesa e immeritata il peccato dellÕuomo. In essa Dio convince lÕuomo del suo peccato, lo trasferisce in un rapporto nuovo, ÔequoÕ, vale a dire ÔgiustoÕ, con sŽ, lo fa accedere alla sua libertˆ e porta cos“ a termine, con la Grazia, la sua volontˆ creatrice nei riguardi dellÕuomo contro la resistenza di questiÈ (p. 16).
La prima conseguenza di questo dato tecnico, che condiziona e deve strutturare lÕapproccio canonistico, � il fatto che Çla Ògiustizia di DioÓ � termine relazionale che coinvolge in prima istanza la visione di Dio e della persona umanaÈ (p. 21). Ci˜ senza nascondere la crux interpretum circa il ÔvaloreÕ sintattico – non meno che concettuale – della formula stessa: di qual genere di ÒgenitivoÓ si tratta? In che senso, cio�, tale giustizia sarebbe ÒdiÓ Dio? Si tratta di un genitivo soggettivo, oppure di autore, o altro ancora?
ÇAlla Lettera, lÕespressione Ògiustizia di DioÓ (dikaiosýnē Thež) non compare mai nella versione greca dei LXX, anche se sono diffuse espressioni analoghe, mentre � utilizzata pi� volte nella Lettera ai Romani. Sul significato dellÕespressione, intorno agli anni 60-70 del secolo scorso si � assistito a un acceso dibattito fra gli studiosi riformatori. Mentre per H. Conzelmann la Ògiustizia di DioÓ sarebbe da intendere come genitivo di autore o di relazione, con implicazioni antropologiche, per E. Kasemann e, in seguito, P. Stuhlmacher e S. Lyonnet, si tratterebbe di un genitivo soggettivo per alludere a una proprietˆ apocalittica di Dio. E se la portata soggettiva della Ògiustizia di DioÓ � per Conzelmann un Òerrore filologicoÓ, per Kasemann �, al contrario, un Òcapolavoro teologicoÓ. Nel tentativo di mediare le due prospettive, K. Kertelge ha proposto di considerare Òla giustizia di DioÓ come genitivo soggettivo e di autore nello stesso tempo. [É] Per questo � preferibile pensare a un genitivo dÕagente, in cui la portata soggettiva e dÕautore coesistono e non sono cos“ contrastanti. Tale opzione risponde alla tradizione agostiniana pi� originaria: ÒLa giustizia di Dio, non per la quale Egli � giusto, ma per cui noi siamo fatti (giusti) da LuiÓ. Vedremo come la Retorica epistolare apporta un importante contributo per il superamento definitivo della questione, perchŽ per esempio la metonimia di 2Cor 5,21, dove i credenti sono definiti Ògiustizia di DioÓ, allude alla loro condizione di giustificati da Dio (genitivo soggettivo) in Cristo (genitivo dÕautore)È (p. 32-33).
ÇNon si pu˜ ignorare che, nelle Lettere paoline, la giustizia di Dio � profondamente vincolata allÕevento della morte e risurrezione di CristoÈ (p. 30).
LÕesito per il teologo del Diritto canonico � immediato: nella formula Ògiustizia di DioÓ non cÕ� nulla di ÔutileÕ sotto il profilo della consistenza teoretica; il concetto ÒfondazionaleÓ, cio�, di giustizia cui riferirsi per il Diritto della Chiesa.
In proposito si legge, nel volume, che Çla visione greco-romana della giustizia intesa come virt� umana non � estranea a Paolo, ma � di gran lunga inferiore rispetto a quella salvifica di origine anticotestamentaria e giudaicaÈ (p. 28), comparendo in modo poco pi� che incidentale con finalitˆ retorica oppure meramente argomentativa, mentre Çil retroterra giudaico sulle Òopere della LeggeÓ e Òla giustizia di DioÓ svolge un ruolo determinante per la nostra cognizione della giustizia divina al tempo di PaoloÈ (p. 30); infatti: Çé sulla piattaforma della Scrittura o dellÕAT che viaggia la sua visione della giustificazioneÈ (p. 27), dovendosi prendere atto che Çuno dei passi che pi� chiarifica la natura della giustizia divina per Paolo si trova in Is 51,5-8È (p. 28).
Non si dovrebbe neppure trascurare la (pi� volte richiamata dallÕautore) Òmetonimia dellÕastratto al posto del concretoÓ quale modalitˆ retorica che permette/consiglia di utilizzare efficacemente un ÔastrattoÕ (comÕ� la giustizia, sic) per indicare la, invece, concretissima azione/attivitˆ/condotta di pronunciare un giudizio di Grazia/remissione (che tale � la giustificazione). Un nomen actionis, come lo chiama lÕautore: ÇLa prima ricorrenza di dikaiosýnē nelle Lettere paoline andrebbe intesa come nomen actionis: un nome o sostantivo che sostituisce e designa lÕazione della giustificazione compiuta da Dio mediante la croce di CristoÈ (p. 42), oppure anche nomen agentis, laddove Çla giustizia divina � [É] nomen agentis o sostantivo in azione, che vede Dio come soggetto operanteÈ (p. 61; 165).
4. Giustizia ed epistolario paolino
4.1 La parola della croce e la giustificazione (pp. 36-47)
Decisivo per il tema dÕinteresse � il capitolo terzo del volume, dedicato allo studio della 1 Corinzi, in cui lÕautore fissa lÕattenzione in modo strategico sulla Òprima voltaÓ di dikaiosýnē: 1Cor 1,30, che traduce cos“: ÇE a causa sua voi siete in Cristo Ges�, che fu reso da Dio sapienza per noi, giustizia, e anche santificazione e riscattoÈ.
ÇLÕaffermazione [É] � un concentrato di Cristologia: Paolo � capace di dire in un versetto quel che richiederebbe un trattato. Precisiamo anzitutto che la sua attenzione � posta sullÕessere Òin Cristo Ges�Ó dei Corinzi e che egli � stato reso Òsapienza, giustificazione, santificazione e riscattoÓ. [É] Dio stesso ha reso tale Ges� Cristo per noi e gli esseri umani ricevono il dono di essere in CristoÈ (p. 41).
Posizione chiara, ulteriormente sancita – con utilitˆ del canonista – da una successiva precisazione posta in nota:
ÇCon buona pace di L.L. Welborn, Paul, the Fool of Christ, cit., 233, la giustizia a cui si accenna in 1Cor 1,30 non � la virt� richiesta al cittadino ideale, ma � quel che Dio ha reso Ges� Cristo per il noi dei credentiÈ (p. 43, nota n. 20).
LÕapproccio alla missiva paolina si consolida col riferimento a 1Cor 6,11 in cui non si ricorre alla metonimia dellÕastratto per il concreto ma si pongono in bella vista i verbi, le azioni: ÇE tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Ges� Cristo e con lo Spirito del nostro DioÈ (p. 44; corsivi non originari).
Al di lˆ della specifica Conclusione esegetico-teologica proposta dallÕautore (p. 47), giova al canonista osservare la dura res (giˆ anticipata supra) che la dikaiosýnē/giustizia/giustificazione sia soltanto una delle possibili modalitˆ espressive della Òsalvezza cristianaÓ: unaÉ insieme a sapienza, santificazione, riscatto, purificazione. Tanto basta per confermare che ÒgiustiziaÓ e ÒgiustificazioneÓ come tali, per Paolo, non costituiscono tendenzialmente fattori dogmatico-teologici in qualche modo ÔautonomiÕ dei quali (tentar di) fare il nucleo profondo/fondazionale del Diritto (canonico) ma appartengano, invece, ad un Òuniverso simbolicoÓ (p. 9; 183): la ÒmetaforaÓ alla quale si � giˆ accennato.
A questa consapevolezza testuale-concettuale occorre poi aggiungerne unÕaltra non meno importante sotto il profilo del c.d. metodo teologico, soprattutto dopo la Riforma: la necessitˆ di non confondere ÒterminiÓ e ÒdottrineÓ quando si tratti di valorizzare adeguatamente – e differenziare – lemmi e concetti. Potrebbero infatti innescarsi – ancora una volta – pericolosi deduttivismi che, dalla irrinunciabilitˆ per la fede cristiana della dottrina della giustificazione, arrivino ad imporre il dŽjˆ vu dellÕirrinunciabilitˆ del concetto di giustizia non solo per ÒfondareÓ il Diritto canonico ma anche la stessa esperienza ecclesiale.
4.2 I credenti, giustizia di Dio e la diaconia della giustificazione (pp. 48-65)
Il capitolo dedicato alla 2 Corinzi offre lÕopportunitˆ dÕindagare, e comprendere, unÕaltra espressione (dopo Ògiustizia di DioÓ) capace, di per sŽ, di costituire un vero inciampo (= scandalo – sic) per il canonista: il Òministero della giustiziaÓ (2Cor 3,9) che, come i c.d. falsi amici in Linguistica potrebbe far supporre lÕesistenza di Ôelementi teologiciÕ di fatto inesistenti.
La complessa missiva paolina utilizza pi� volte il termine dikaiosýnē (cfr. 2Cor 3,9; 5,21; 6,7; 6,14; 9,9; 9,10; 11,15), anche se il sostantivo assume connotati diversi, cos“ che Çin 2Cor 5,21 i credenti sono definiti, per antonomasia, Ògiustizia di DioÓ; in 6,7 subentra la virt� della giustizia; e in 6,14 si riscontra lÕantitesi tra la giustizia e lÕempietˆÈ (p. 49), dovendosi porre anche la questione su Çche cosa intende Paolo con la diaconia della giustizia che utilizza per definire il proprio ministeroÈ (p. 48). Le questioni dÕinteresse canonistico sono pi� dÕuna, riguardando espressamente la giustizia, pi� che la giustificazione.
a) Primariamente si tratta dellÕevangelico Òministero della giustiziaÓ (2Cor 3,9) contrapposto al mosaitico Òministero della condannaÓ, anticipo indiretto della tensione tra annuncio cristiano e Legge mosaica. Scrive lÕautore, senza lasciare spazio ad elucubrazioni inutili e false deduzioni:
ÇSi tratta di nuovo di un ministero che produce la giustizia e quindi oggettivo o che nasce dalla giustizia o dalla giustificazione? La relazione con la precedente Òdiaconia dello SpiritoÓ (2Cor 3,8) chiarifica che ora subentra la diaconia ingenerata dalla giustificazione in Cristo per mezzo dellÕazione dello Spirito. Per questo il genitivo Òla diaconia della giustiziaÓ non � pi� oggettivo, come per la diaconia della condanna o della morte, ma � soggettivo in quanto � generato dallo Spirito che opera nella giustificazione dei credenti. Nuovamente lo Spirito si trova allÕorigine della giustificazione/giustizia e rende capaci del ministero o dellÕapostolato. [É] Pertanto lÕapostolato in quanto diaconia o servizio che nasce dalla giustificazione pone di nuovo lÕaccento sullÕazione dello Spirito (cfr. 1Cor 6,11) da cui deriva il ministero per la parola di Dio (cfr. 2Cor 2,17) o per lÕEvangeloÈ (p. 58-59).
b) Viene poi la questione che riguarda i fedeli visti come Ògiustizia di DioÓ (2Cor 5,21):
ÇCome per 1Cor 1,30, la giustizia divina non � forense, nŽ distributiva, ma assume una fondamentale accezione salvifica. E in tale connotazione risalta la relazione tra la giustificazione e la riconciliazione in 2Cor 5,11-21. [É] La giustizia non � una semplice dichiarazione sulla nuova condizione umana, ma esprime un percorso salvifico compiuto in modo paradossale da DioÈ (p. 52-53).
c) Altro tema significativo – seppure incidentale – sono le Òarmi della giustiziaÓ (2Cor 6,7) facilmente associabili alla virt� cardinale. Secondo lÕautore
Çla giustizia menzionata di passaggio in 2Cor 6,7 non � la giustificazione donata da Dio, ma la virt� della giustizia, vista come armatura per la propria partecipazione alla battaglia per la fede. Per questo le armi della giustizia non sono le armi funzionali (genitivo oggettivo) o ricevute dalla giustizia/giustificazione (genitivo soggettivo), bens“ le armi che sÕidentificano con la virt� della giustizia (genitivo epesegetico o attributivo)È (p. 54-55).
Si tratterebbe, tuttavia, di una ÒmetaforaÓ (p. 55) utilizzata anche altrove (cfr. Ef 6,14 – p. 188) per indicare una dimensione etico-comportamentale pi� spirituale (nel Çcontesto della panoplia o militia ChristiÈ p. 54) che non semplicemente umana, comÕ� la virt� cardinale (v. infra).
d) Ampliativa dellÕintera tematica sulla giustizia e la sua corretta interpretazione (sic!), non solo neotestamentaria, si presenta la contrapposizione di 2Cor 6,14 tra giustizia (= dikaiosýnē) ed empietˆ (= anom’a) in una prospettiva chiaramente teologico-spirituale e non semplicemente etico-sociale/umana (v. supra).
ÇLa domanda retorica che la comunica pone lÕaccento sulla loro incompatibilitˆ. In caso diverso la giustizia si contamina dellÕempietˆ. Per questo tra la giustizia e lÕempietˆ non cÕ� alcuna relazione o partecipazione (metochŽ). Dunque la giustizia a cui si accenna in 2Cor 6,14 presenta sia caratteri identitari, come in 2Cor 5,21, sia caratteri etici, come per 2Cor 6,7, contro quanti separano in modo netto lÕuna dallÕaltra. La duplice prospettiva diventerˆ pi� chiara con lÕasserzione di Rm 6,19 dove Paolo ricorda che, mentre in passato i credenti prestavano le loro membra come schiave per lÕimpuritˆ in vista dellÕempietˆ, ora sono esortati a prestarle come schiave della giustizia in vista della loro santificazione. Si comprende bene che, poichŽ si � giustificati per pura Grazia, si � esortati a non contaminare la propria condizione di giustificati con lÕempietˆÈ (p. 56).
Per il canonista il tema si fa ampio – ben oltre la proposta dellÕautore – chiamando immediatamente in gioco anche il termine ÒgiustoÓ (= lÕuomo giusto) nella sua portata primariamente religiosa. Il giusto contrapposto allÕempio – anzichŽ allÕingiusto – designa infatti una categoria dÕaltro genere e portata: si tratta del non-empio, pertanto il ÒpioÓ, colui che – come Giuseppe di Nazareth (cfr. Mt 1,19) – segue il comando / la volontˆ di Dio.
e) Incrementale per la comprensione in chiave teologico-spirituale anzichŽ etico-sociale della giustizia praticata dai credenti (v. supra) risulta anche lÕuso di dikaiosýnē in 2Cor 9,9-10 a riguardo della c.d. colletta per la Comunitˆ cristiana di Gerusalemme (che lÕautore – autonomamente – chiama Òraccolta della giustiziaÓ – p. 61). A riguardo della doppia menzione della giustizia attribuita al (futuro) donante, si legge nel volume:
Çla giustizia che rimane per sempre ricalca lÕagire gratuito del Signore poichŽ non si regge sul dare a ciascuno il suo, ma su una generositˆ che non sÕattende il contraccambio del povero. Alla generositˆ gratuita dellÕuomo giusto risponde lÕazione del Signore, a cui si allude in 2Cor 9,10È (p. 63).
In tal modo: sebbene Ça prima vista si potrebbe pensare a una giustizia distributiva, propria di chi elargisce i propri beni ai poveri per aderire a un principio di eguaglianza socialeÈ,
Çin realtˆ in questione � non una giustizia equanime o di perequazione economica, ma la giustizia generosa e gratuita che si lascia coinvolgere dalle indigenze altrui per cercare di colmarle. Di fatto i poveri di Gerusalemme non saranno mai in grado di corrispondere in danaro ai sostegni economici inviati dalle Comunitˆ paoline, ma saranno sempre grati per un tale inenarrabile dono (cfr. 2Cor 9,15). La giustizia gratuita di Dio si riflette in quella dei credenti che, diventati giustizia di Dio in Cristo (cfr. 2Cor 5,21), producono una giustizia corrispondente nelle loro scelte etiche: una giustizia che resta per sempre e che il Signore fa crescere giorno per giorno, sino allÕincontro finale con lui. Il commento pi� appropriato al raccolto che nasce dallÕessere stati giustificati per Grazia si trova nella Lettera ai Filippesi dove Paolo augura ai destinatari che siano in grado di Òdistinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi del frutto (karpon) della giustizia per mezzo di Ges� Cristo, a gloria e lode di DioÓ (Fil 1,11)È (p. 64).
La non equivocabilitˆ del significato ed uso del termine in senso etico-sociale � sancita dalla conclusione secondo cui:
ÇLa gratuitˆ della giustificazione non appartiene soltanto alla sfera divina, che lascia i credenti come semplici ricettori, ma si travasa nella giustizia di chi partecipa alla colletta per i poveri di Gerusalemme. In tal senso la netta separazione tra la giustificazione divina e la giustizia umana non trova riscontro nellÕesortazione a favore della colletta, poichŽ questÕultima non corrisponde allÕeguaglianza sociale di chi distribuisce a ciascuno quel che gli spetta, ma scaturisce dalla generositˆ di chi opera a causa della gratuitˆ con cui � stato giustificatoÈ (p. 65).
f) Questione finale non meno significativa, � lÕuso del termine che lÕApostolo fa in 2Cor 11,15 chiamando Òservitori di giustiziaÓ gli pseudo-apostoli che stanno turbando la Comunitˆ di Corinto diffamando lo stesso Paolo. In merito va osservato che, seppure Ça prima vista lÕespressione Òministri di giustiziaÓ (di‡konoi dikaiosýnēs) potrebbe essere intesa nella stessa traiettoria della diaconia della giustizia con cui Paolo ha definito il proprio ministero [É] (cfr. 2Cor 3,9)È (p. 60), nondimeno poco prima gli stessi erano stati definiti Çcome operai fraudolenti [É] che si mascherano da Apostoli di Cristo (cfr. 2Cor 11,13-14)È cosicchŽ ÇlÕattenzione andrebbe rivolta alle intenzioni fraudolente con cui stanno operando nella Comunitˆ di Corinto. [É] LÕelenco degli abusi (cfr. 2Cor 11,20), con cui gli avversari si comportano a Corinto, conferma tale ipotesiÈ (p. 61).
ÇPertanto, anche se lÕespressione pu˜ richiamare la diaconia della giustizia, a cui Paolo ha accennato in 2Cor 3,9, ora subentra la falsa giustizia con cui i suoi avversari sfruttano, divorano e umiliano i Corinzi, facendosi sostenere per la loro predicazione di Cristo, segnata dal do ut des e non dalla gratuitˆ. In tal senso gli avversari di Paolo si mascherano da ministri giusti o equanimi, ma operano con dolo e sfruttano le Comunitˆ paoline. La diversa accezione del ministero della giustizia per 2Cor 3,9 e dei ministri giusti in 2Cor 11,15 evidenzia lÕimportanza della Retorica epistolare per interpretare espressioni analoghe, ma con accezioni diverseÈ (p. 61).
Nella stessa linea lÕApostolo si era mosso in 2Cor 7,2 quando affermava di non aver arrecato ai Corinzi alcuna ÒingiustiziaÓ (ēdikēsamen) con la propria condotta in mezzo a loro (cfr. p. 57) e quando, polemicamente, in 2Cor 12,13 chiama ÒingiustiziaÓ (adik’a) il proprio comportamento di totale gratuitˆ a Corinto.
4.3 Giustificazione e figliolanza divina (pp. 66-99)
LÕinteresse del canonista per la ÒgiustiziaÓ nella Lettera ai Galati (che costituisce il vero casus belli dellÕintera problematica affrontata nel volume) risulta piuttosto limitato, poichŽ lÕattenzione sia dellÕApostolo che dellÕesegeta e teologo si concentrano non tanto sulla dikaiosýnē Thež di cui il credente finirˆ per godere (= la tematica sin qui trattata) ma sui suoi ÔveriÕ presupposti: Çil dilemma sulla giustificazioneÈ (p. 75). é ÇlÕalternativa sulle vie della giustificazione: se per le opere della Legge o la fede in Cristo (cfr. Gal 2,16)È (p. 66); questione essenzialmente teologica che difficilmente raggiunge con immediatezza gli ambiti giuridici come tali.
La posizione dellÕApostolo delle genti � chiara: ÇDio giustifica non per mezzo delle opere qualificate dalla Legge o per le tradizioni dei padri dei diversi movimenti giudaici, ma per la fede in Ges� CristoÈ (p. 79); infatti: ÇSe la giustificazione si realizzasse mediante la Legge, la morte di Cristo e la Grazia di Dio sarebbero inutiliÈ (p. 83).
In tale dinamica il tema della ÒgiustiziaÓ acquisisce nuova forza divenendo, se cos“ pu˜ dirsi, il vero ÔoggettoÕ dellÕintera discussione ed argomentazione sul tema: la giustizia attribuita da Dio – per primo – ad Abramo e poi ai credenti in Cristo, veri discendenti del Patriarca nella fede, anzichŽ nella carne (della circoncisione).
ÇNel dettato di Paolo la citazione di Gen 15,6 assume il ruolo principale sulla relazione tra la fede e lÕattribuzione della giustizia poichŽ volge in positivo la citazione indiretta di Sal 142,2 (LXX) in Gal 2,16 che assumeva un ruolo negativo: se da un lato Òdalle opere della Legge non sarˆ giustificata nessuna carneÓ (Gal 2,16), finalmente dallÕaltro ÒAbramo credette a Dio e gli fu accreditato per la giustiziaÓÈ (p. 86).
In tale prospettiva sÕinnesta poi il discorso sulla funzione della ÒLeggeÓ mosaica (cfr. Gal 3,21):
ÇIl termine dikaiosýnē, che corrisponde alla giustificazione, e non semplicemente alla giustizia assume di nuovo una funzione di metonimia o dellÕastratto al posto del concreto. Di fatto il sostantivo ÒgiustificazioneÓ sostituisce il verbo ÒgiustificareÓÈ (p. 90).
La conclusione, teologica, che ÔrasserenaÕ il canonista innanzi alla complessitˆ delle problematiche affrontate, riequilibra lÕintero approccio:
ÇIn base alla sua disposizione retorica epistolare, il cratere principale dellÕEvangelo per Galati non � la giustificazione, nonostante vi siano studiosi che continuano a sostenerne la centralitˆ, pi� per partito preso che per dimostrazione, ma la figliolanza abramitica e divina. Non che la giustificazione sia periferica, ma � funzionale alla figliolanza, tantÕ� che quando subentra lÕalternativa sul tipo di figliolanza – se della schiava o della libera (cfr. Gal 4,21-5,l) – la figliolanza occupa la scena centrale e non si parla pi� della giustificazioneÈ (p. 97).
4.4 La giustizia di Dio, centro dellÕEvangelo (pp. 100-176)
Il corpo centrale del volume � dedicato alla trattazione del Ôpezzo grossoÕ dellÕepistolario paolino in termini di giustificazione: la Lettera ai Romani, nella quale lÕApostolo, rispondendo a Çsituazioni concrete provocate nelle Chiese domestiche di RomaÈ (p. 101), lungi dal proporre Çun trattato teorico o generale sulla dottrina della giustificazioneÈ (p. 101), cerca di Ôchiudere la partitaÕ impostandola direttamente sul Çlegame inscindibile tra lÕEvangelo e la giustizia di DioÈ (p. 101), visto che sulla Òfigliolanza abramiticaÓ dei giudeo-cristiani di Roma non ci sono gli stessi problemi che su quella dei Galati, pagano-cristiani.
Tra i primi elementi testuali da osservarsi per il canonista, si colloca lÕestensione – e complicazione – del vocabolario della giustizia:
ÇIl sostantivo dik‡iōma che si trova soltanto in Romani per le Lettere paoline assume diversi significati, in dipendenza del contesto in cui � riportato. In Rm l,31 si riferisce non a Òla giustizia di DioÓ introdotta in Rm l,17, bens“ al Ògiudizio di DioÓ che con la sua collera entra in conflitto con lÕingiustizia (adik’a) umanaÈ (p. 114).
ÇRispetto alla tematica della giustizia, quella di Rm 3,21-4,25 � la dimostrazione che vede la maggior concentrazione del sostantivo dikaiosýnē e il relativo campo semantico per la Lettera ai RomaniÈ (p. 121).
ÇMai come di fronte a tale cognizione della giustizia di Dio risalta che essa non � una qualitˆ di Dio, distinta dalla sua azione, ma che giustizia e giustificazione equivalgonoÈ (p. 125).
ÇIn tal modo � illustrato ancora una volta il significato di dikaiosýnē (vv. 17.21), dik‡iōma (vv. 16.18) e dik‡iōsis (v. 18). I tre termini sono commutabili e le variazioni tra lÕuno e lÕaltro sono di semplice natura stilistica a causa della commoratio che domina il paragrafoÈ (p. 141).
Tralasciando, come giˆ sopra, la componente pi� esegetico-teologica dello studio dellÕautore e delle soluzioni proposte, risulta dÕinteresse per il canonista lÕevidenziare come anche allÕinterno di discussioni (fittizie/retoriche) cos“ accese proprio in tema di giustificazione, lÕApostolo faccia tuttavia uso anche di altre categorie metaforiche (ausiliarie) per dire la salvezza cristiana ponendo in gioco – come giˆ in 1Cor 1,30 – la dinamica del riscatto, realizzato Ògratuitamente per la sua GraziaÓ. Si tratta di un passo avanti che pone ulteriori ostacoli alle troppo facili connessioni tra Diritto (canonico) e giustizia (etico-sociale/virt� umana) poichŽ comporta il rifiuto della logica retributiva, come evidenzia lÕautore.
ÇCorrispondente della giustificazione non � la retribuzione, come invece per il giusto giudizio finale, ma la Grazia divina segnata dal paradosso. In tale orizzonte il riscatto e la giustificazione stanno e cadono insieme perchŽ sono accomunati dalla Grazia. Dunque � marcato il contrasto tra la rivelazione della collera e quella della giustificazione: sono incompatibili perchŽ la prima risponde alla logica della retribuzione, la seconda a quella della GraziaÈ (p. 123).
La metafora del riscatto serve a Paolo in questa circostanza per dare maggior concretezza e consistenza effettiva allÕevento salvifico – gratuito – realizzato da Dio per mezzo di Cristo; in questÕottica infatti
Çsi comprende bene che la giustificazione � tuttÕaltro che una semplice dichiarazione: in diversi casi, come quello di Rm 6,7, � sinonimo di ÒriscattoÓ o Òliberazione da qualcunoÓ o Òda qualcosaÓÈ (p. 145).
ÇPertanto, fermo restando che la giustificazione rimane dono della Grazia divina in Cristo [É], i credenti sono esortati a servire la giustificazione, ricevuta per Grazia, come le membra di un esercito per una battaglia a cui devono partecipare ogni giorno, sino alla definitiva partecipazione della risurrezione di CristoÈ (p. 146).
LÕampliamento della metafora-concetto della dikaiosýnē attraverso il riscatto, si manifesta non occasionale con la successiva sottolineatura che lÕautore fa (in riferimento a Rm 8,28-30) della
Çcontiguitˆ tra i verbi ÒchiamareÓ, ÒgiustificareÓ e ÒglorificareÓ: la chiamata realizzata da Dio in Cristo � funzionale alla giustificazione e questa si chiude con la glorificazione o la divinizzazione degli esseri umani. Ancora una volta, a motivare la giustificazione non � una giustizia distributiva o equanime, ma la chiamata originaria di Dio che eleggendo giustifica e giustificando glorificaÈ (p. 158).
Un ultimo accenno dÕinteresse giuridico � offerto dalle considerazioni sullÕuso di dikaiosýnē in Rm 14-15. In proposito lÕautore afferma che
Çnon ha senso pensare alla giustizia sociale per il contesto di Rm 14,7 poichŽ in questione non � lÕequitˆ tra i forti e i deboli, ma lÕaccoglienza reciproca, improntata alla modalitˆ con cui Cristo ha accolto gli uni e gli altri (cfr. Rm 15,7). [É] Come per la partecipazione alla colletta per i poveri di Gerusalemme, sotto valutazione non � lÕequitˆ nella giustizia sociale, ma lÕeffetto che produce la gratuitˆ della giustificazione in CristoÈ (p. 174).
4.5 Conformazione e giustificazione dalla fede (pp. 177-184)
LÕautore dedica una particolare attenzione alla Lettera ai Filippesi, intravista come prosecuzione ideale delle trattazioni di Galati e Romani, redatta tuttavia in modalitˆ ÔpreventivaÕ rispetto al possibile insorgere anche in quella Comunitˆ delle medesime problematiche (p. 34), anche se Çla Lettera � stata inviata non per chiarire alcuni contenuti dellÕEvangelo, ma per sostenere i destinatari nella diffusione dellÕEvangelo (cfr. Fil 1,12)È (p. 177).
DÕinteresse canonistico � lÕinterpretazione della formula Òfrutto di giustiziaÓ (Fil 1,11), alla quale lÕautore dedica specifica attenzione chiedendosi se si tratti Çdel frutto che consiste nella giustizia (genitivo oggettivo), della giustizia in quanto frutto (genitivo epesegetico o attributivo) o della giustizia che produce il suo frutto (genitivo soggettivo)È (p. 178). Non solo la sua conclusione in merito � chiara sotto il profilo esegetico e teologico: Ç� preferibile pensare alla giustificazione in Cristo che ha iniziato a produrre il suo frutto (genitivo soggettivo) con il sostegno economico per Paolo in prigioneÈ (p. 178-179), ma anche al canonista viene offerta unÕulteriore Ôvia di fugaÕ dalle semplificazioni – letteralistiche – sempre incombenti.
ÇA prima vista poichŽ del Òfrutto della giustiziaÓ parla giˆ il profeta Amos, si potrebbe pensare a una giustizia sociale anche per Fil 1,9-10. [É] In realtˆ non soltanto il contesto, ma anche il contenuto del frutto della giustizia � diverso in Fil 1,9-10. In questione non � una giustizia sociale, fondata sui diritti umani dei poveri, bens“ quanto con gratuitˆ e generositˆ i Filippesi hanno fatto recapitare a Paolo in prigione. Per questo ci troviamo di fronte al frutto della giustificazione: giustificati per Grazia, i credenti si fanno carico delle necessitˆ dei poveri e di Paolo con una gratuitˆ corrispondente. Il miglior commento alla giustificazione che produce il frutto del sostegno economico nei confronti di Paolo si trova in uno dei detti di Ges�: ÒGratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dateÓ (Mt 10,8). Pertanto la gratuitˆ originaria della giustificazione diventa gratuitˆ nella risposta etica dei credenti che, senza cadere nella logica del dare per ricevere o del do ut des, partecipano cos“ alla diffusione dellÕEvangeloÈ (p. 179).
LÕidea (= la certezza!) � ripresa alla fine delle considerazioni (molto pi� ampie) sulla missiva paolina:
ÇA ritroso il frutto della giustizia, che ha introdotto la Lettera (cfr. Fil 1,11), non designa la virt�, nŽ il valore della giustizia sociale, ma quel che � capace di produrre la giustificazione fondata sulla fede o sulla GraziaÈ (p. 184).
4.6 Giustificati per la sua Grazia (pp. 185-199)
Terminato lÕapprofondito esame delle Lettere ÒautorialiÓ di Paolo, lÕautore completa il proprio studio con ci˜ che, a proposito della dikaiosýnē, emerge anche dalle due successive Òtradizioni paolineÓ (p. 185) che rimodulano, a modo loro e secondo necessitˆ, la tematica nei decenni successivi sia alla morte dellÕApostolo che alla caduta di Gerusalemme, sancendo la definitiva ÔfratturaÕ del cristianesimo col giudaismoÉ e le problematiche connesse: il dilemma fede/Legge, in primis.
LÕinizio del capitolo ottavo del volume precisa da subito che Çla tematica della giustificazione manca del tutto in 2 Tessalonicesi e Colossesi, mentre � ripresa con una traiettoria diversa nella Lettera agli Efesini e nelle Lettere pastoraliÈ (p. 185); Çevidentemente per le Comunitˆ che si riflettono nelle Lettere della prima tradizione paolina, gli interrogativi sulla giustificazione hanno perso di mordente e non richiedono dÕessere ripercorsi, nŽ tanto meno interpretatiÈ (p. 189). LÕassenza della tematica, tuttavia, non significa lÕassenza anche dellÕutilizzo della semantica connessa.
a) Un primo caso � quello di Col 4,1 in cui, allÕinterno del c.d. codice domestico, si esortano i padroni Ça rendere ai loro schiavi quel che � giusto (t˜ dika’on) ed equanime. In tal caso lÕaggettivo t˜ dika’on ha unÕaccezione sociale e corrisponde alla virt� dellÕequitˆÈ (p. 185, nota n. 1). Si tratta, probabilmente, dellÕunica ricorrenza di tale accezione del lemma (almeno) nellÕepistolario paolino; un dato non inutile al giurista canonico (v. infra).
b) Un secondo uso del vocabolario della giustificazione – vocabolario e non pi� metafora (teologica) – appare in 2Ts 1,5 a proposito del Ògiusto giudizio di DioÓ (dikaiokris’a) che Çcon il linguaggio tipico dellÕapocalittica giudaicaÈ (p. 186) Paolo evoca come esito finale della storia.
ÇLa prospettiva � quella della giustizia retributiva inversa: a coloro che perseverano per la fede nella tribolazione � riservata lÕappartenenza al Regno di Dio, mentre la tribolazione sarˆ ricambiata per coloro che li affliggono. Pi� che essere resi degni, i credenti che perseverano nella fede sono considerati degni del futuro Regno di DioÈ (p. 186).
c) Dikaiosýnē appare anche in Ef 4,24 dove i destinatari sono esortati a Òrivestirsi dellÕuomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia, la santitˆ e la veritˆÓ.
ÇNellÕottica dellÕuomo nuovo la dikaiosýnē, menzionata in Ef 4,24, non corrisponde pi� alla giustificazione, come in genere per le Lettere autoriali, nŽ tanto meno alla giustizia sociale, ma alla volontˆ o al disegno divino nella creazione dellÕuomo nuovo. In tal senso la giustizia a cui si accenna in Efesini � pi� vicina a quella del Ges� di Matteo (cfr. Mt 5,6.20; 6,33) che alla giustificazione per PaoloÈ (p. 187).
Nondimeno, per il canonista rileva lÕosservazione che: ÇLÕuso della coppia ÒgiustiziaÓ e ÒsantitˆÓ in contesti diversi come in 2Ts 2,10; Tt 1,8; Lc 1,75 e Ap 16,5 conferma lÕorizzonte etico o valoriale della giustizia in Ef 4,24È (p. 187) (v. infra).
d) La ÒgiustiziaÓ ritorna in Ef 5,9 nelle indicazioni per la vita cristiana:
ÇSiamo nel risvolto antropologico della stessa giustizia menzionata in Ef 4,24: se la giustizia, con cui � stato creato lÕuomo nuovo, � la volontˆ di Dio, al credente � chiesto di comportarsi come figlio della luce, capace di produrre il frutto della luce con ogni giustizia o discernimento della volontˆ divina che corrisponde a quel che � gradito al SignoreÈ (p. 188).
Nella stessa linea sostanziale, Ef 6,14 ripropone unÕimmagine giˆ nota: la Òcorazza della giustiziaÓ, figura apparentemente stimolante per il canonista. Anche in questÕoccasione, tuttavia, lÕautore rifiuta lÕapproccio pi� immediato:
ÇA prima vista poichŽ lÕesortazione � dettata nel contesto della panoplia o dellÕarmatura per la battaglia, si potrebbe pensare alla virt� della giustizia derivante dalla condizione giustificata del credente, come per 2Cor 5,21-6,79. In realtˆ, tale accezione della giustizia � ignorata in Efesini, dove peraltro manca del tutto il verbo Ògiustificare (dikai—ō)ÓÈ (p. 188).
Al contrario, ricuperando la componente teologico-spirituale della virt�, anzichŽ quella etico-sociale, lÕautore precisa:
ÇIn tale contesto la corazza della giustizia � la virt� richiesta al credente per la lotta contro il male, in adesione alla volontˆ divina. [É] Il linguaggio � metaforico, ma esprime bene la lotta che i credenti devono sostenere per realizzare la volontˆ di Dio contro qualsiasi prevaricazione del maleÈ (p. 189).
e) Da ultimo, non senza apporti ai quali il canonista dovrˆ riservare attenzione (v. infra), la valutazione delle Lettere indirizzate a Comunitˆ (anzichŽ a singoli, v. infra) pu˜ concludere che
Çla Lettera agli Efesini sembra ignorare la cognizione della giustificazione per la fede, spostando lÕattenzione sulla giustizia intesa come volontˆ di Dio, a cui i credenti sono esortati a rispondere nella lotta contro il male. Sintomatico a riguardo � lo spostamento dallÕalternativa per la giustificazione a quella per la salvezza in Ef 2,8-9. [É] La distinzione tra la salvezza pi� sviluppata nelle Lettere della tradizione e la giustificazione che non occupa alcuna rilevanza per Colossesi ed Efesini � sintomaticaÈ (p. 189).
f) Il cambio di registro giˆ segnalato per le Lettere pastorali offre al canonista nuovo materiale di sicuro interesse, visto che Çle Lettere pastorali sono, tra lÕaltro, accomunate dalla virt� della giustiziaÈ (p. 196). é cos“ che in riferimento specificamente a 1Tm 6,11 e 2Tm 2,22 pu˜ giungere a chiusura il discorso – lasciato sin qui in sospeso lungo queste note – riguardante la giustizia come virt�. Nelle Lettere pastorali, infatti Çrisaltano le formule incentrate sulla ricerca della giustizia e i cataloghi delle virt� che comprendono la giustiziaÈ (p. 196); Çper due volte si raccomanda a Timoteo di perseguire la giustiziaÈ (p. 196).
ÇIn entrambe le occasioni la giustizia introduce la lista delle virt� raccomandate a Timoteo. [É] Il retroterra profetico permette di considerare la giustizia in una traiettoria analoga a quella che abbiamo riscontrato nella Lettera agli Efesini (cfr. Ef 4,24; 5,9). In quanto esemplare uomo di Dio, a Timoteo � raccomandato di perseguire la giustizia che � la volontˆ di Dio e sÕincarna nelle relazioni interpersonali. Per questo in entrambe le formule, le liste delle virt� introdotte dalla giustizia riguardano le relazioni con Dio e con il prossimo. Il duplice versante sulla giustizia come valore e virt� � raccomandato allÕEpiscopo della Comunitˆ cristiana. [É] Paolo � presentato come lÕideale uomo di Dio che persegue la giustizia o la volontˆ di DioÈ (p. 197).
In merito giova segnalare che
Çil livello etico della giustizia si distanzia da quello divino della giustificazione, dallÕaltra chi persegue la giustizia non ha timore di comparire davanti a Dio e a Ges� Cristo, che verrˆ a giudicare i vivi e i morti (cfr. 1Tm 4,1). [É] Per inverso, la giustizia � intesa come ricerca della volontˆ divina o di quanto � gradito a DioÈ (p. 198).
5. Note conclusive
Il Òpercorso rettificatoÓ – come lo chiamerebbe un cartografo – sin qui tracciato per i canonisti, semplificando significativamente le complesse pagine di alta Esegesi e Teologia del volume del prof. Pitta sul tema della giustificazione (dikaiosýnē) nellÕepistolario paolino, ha permesso di porre il lettore innanzi ad un puro dato di fatto: la domanda – retorico-polemica, alla san Paolo – su Òquanta giustizia si trovi nel Nuovo TestamentoÓ trova una risposta piuttosto imprevista per i pi�: quasi nullaÉ almeno stando al pi� grande utilizzatore di tale terminologia. San Paolo, infatti, si distingue per lÕimpego dei termini dikai—ō, dikaios, dikaiosýnē per ben 102 volte, su 211 dellÕintero NT (poco meno della metˆ delle ricorrenze totali degli stessi termini): un uso che alla ÒgiustiziaÓ intesa come virt� cardinale/etico-sociale lascia meno di un palmo di mano di ricorrenze che difficilmente gli utilizzi negli altri scritti neotestamentari potranno sovvertire statisticamente (indagine che rimane, comunque, del tutto aperta). Non solo questo, tuttavia.
Il complesso volume ha messo in luce alcuni fattori che richiedono specifica attenzione da parte del canonista che intenda approcciare il tema della giustizia divina in connessione al Diritto canonico (ambito tipico della Teologia del Diritto canonico).
a) La prima attenzione riguarda la costante necessitˆ di delineare senza ambiguitˆ il corretto significato da attribuire a dikaiosýnē, tra ÒgiustiziaÓ e ÒgiustificazioneÓ Ée non solo.
b) La seconda attenzione da esercitare – subordinata alla precedente – riguarda poi la corretta identificazione del ÔtipoÕ di ÒgiustiziaÓ di cui si tratta di volta in volta: se [a] quella Òdi DioÓ e, nel caso, quale tra quella salvifica intrastorica (riconducibile, a sua volta, al nomen actionis della giustificazione) e quella escatologica, oppure [b] quella – conseguente – richiesta agli uomini quale ÔcorrispondenzaÕ alla salvezza gratis data, individuata in chiave etica (= la virt�), di peculiare interesse per i canonisti.
c) In questÕultimo caso, nondimeno, rimane necessario individuare correttamente quale sia la Òvirt�Ó in oggetto: se [a] quella umana/etico-sociale normalmente indentificata con la virt� cardinale della cultura greco-romana, la c.d. giustizia distributiva inter homines, oppure [b] quella teologico-spirituale coram Domino, maggiormente rilevante a livello scritturistico, identificabile con la conformitˆ alla volontˆ divina (Ef 4,24; 5,9; 6,14; 1Tm 6,11; 2Tm 2,22; 3,16).
d) é infatti questa che qualifica, nella maggior parte dei casi biblicamente rilevabili, lÕessere ÒgiustiÓ rispetto allÕessere ÒempiÓ, entrando a partecipare anche delle dinamiche connesse al dilemma tra accoglienza spirituale della volontˆ divina ed osservanza materiale dei (suoi) precetti.
Il percorso qui laboriosamente tracciato, lungi dal liquidare una tematica di cos“ grande spessore e portata sotto il profilo contenutistico, ha cercato di offrire un esempio operativo della concretezza della vocazione (ed identitˆ) pi� profonda della Teologia del Diritto canonico nella sua concezione metodologica di ÒcrinaleÓ tra gli ambiti scientifici della Teologia e della Canonistica.