Diritto canonico, anime e persone



Introduco volentieri queste considerazioni con una quasi-battuta che pi volte mi capitato di fare.

classica la domanda posta al prete: reverendo, quante anime ha la sua Parrocchia?. Non classica stata sempre la mia risposta: spero tante quanti i corpi, con tanto di spiegazione al malcapitato: da cristiano credo nella risurrezione dei corpi, non nella reincarnazione delle anime: in paradiso ogni anima avr il proprio corpo e ciascuno sar se stesso!.

Daltra parte in Parrocchia mica si vedono le anime, n si ha a che fare con esse: sempre con dei corpi che, invece, si entra in contatto ed solo attraverso di essi che, ordinariamente, ci si pu avvicinare anche alle anime. Cos, almeno, funziona tutta la questione sacramentale: le anime si raggiungono attraverso i corpi, da bagnare, ungere, nutrire, ecc. Salvo, poi, doversi accorgere che, probabilmente, allanima non ci arrivi quasi mai perch devi incontrare prima la personalit e poi la psiche e poi la sensibilit e poi lemotivit e poi la biografia, e poi chiss cosaltro come necessario per la Confessione, il Matrimonio (lOrdine, la Professione religiosa).

Non sarebbe pi facile incontrare le persone? Nella loro unitariet, nella loro unicit, nella loro singolarit, nella loro –spesso poca– unit (esistenziale)?

stato, e rimane, questo vissuto (accentuato dalla pratica del confessionale) ad indirizzare il mio approccio al Diritto canonico quando il rapporto con esso ha cominciato ad andare un po oltre la semplice e singola Norma che prescrive cosa e come fare. stato, e rimane, questo vissuto a rendere inevitabile limpatto con quella che da secoli viene presentata ai canonisti come la suprema lex della Chiesa: la salus animarum. Un impatto che, dopo il Novecento (fenomenologico, esistenzialista, personalista), non pu che essere particolarmente fragoroso e distruttivo.

Cosa centrano le anime col Diritto? Per quelle non bastano, forse, lEtica e la Morale? O, forse pi propriamente, la spiritualit? Non sono forse i corpi –come sosteneva M. Foucault– ad essere oggetto del Diritto nelle sue varie forme e manifestazioni? Anche in quella ecclesiale?

in questa prospettiva che, da quando studio il Diritto canonico soprattutto per insegnarne la Teologia [1], il tema della persona mi sempre risultato decisivo, ponendomi innanzi alla scelta epistemologica di colui al quale rivolgere ed eventualmente riferire il Diritto, anche –e forse ancor pi specificamente– della Chiesa e nella Chiesa.

In realt le possibilit che il vocabolario giuridico generale offre alla dottrina e Scienza non sono molte: 1) soggetto di diritto, 2) individuo, 3) essere umano, 4) persona.

- Il soggetto di diritto non mi convince in alcun modo per due motivi sostanziali: prima di tutto per il suo riferimento (troppo) costitutivo al diritto, che –unico– abiliterebbe la soggettivit; il semplice soggetto, poi, potrebbe essere anche una Fondazione o un Ente patrimoniale, il che non mi pare soddisfacente.

- Lindividuo non mi soddisfa in alcun modo poich costituisce lessenza stessa del Diritto moderno tutto concentrato su spettanze, tutele, pretese, ecc. trasformando in diritti qualunque tipo di aspirazione soggettivistica ed utilizzandoli per creare sempre nuove contrapposizioni, seppure spacciate per tutele.

- Lessere umano (per altro riproposto recentemente in ambito cattolico proprio in espressa contrapposizione teoretica alla persona) non riesce ad evitarmi di pensare che, in fondo, il solo attributo di umanit non faccia alcuna reale differenza rispetto allessere come tale. Chi frequenta il mondo c.d. animalista pu percepire con efficacia lirrilevanza dellaggettivo umano rispetto a tutti gli altri esseri viventi.

- Solo la persona mi pare effettivamente adatta per iniziare, almeno, il discorso ed il ragionamento.

Qui giunti, tuttavia, non si ha ancora a disposizione nulla di significativo poich il canonista standard si rivolgerebbe immediatamente al Can. 96 del Codice di Diritto Canonico, secondo il quale col Battesimo luomo ҏ costituito persona nella Chiesa. Affermazione dogmatica di qualche funzionalit intra-giuridica ma per nulla significativa poich poi necessario distinguere le persone in fisiche (gli umani) e giuridiche e cos via, senza ancora la possibilit di dire davvero qualcosa in grado di fare una reale differenza ontologica e non puramente funzionale. Tralascio qui la (pseudo-)questione sul cosa sia il non battezzato, se si diventa persone (solo) col Battesimo.

In verit alcune linee dottrinali hanno provato a proporre approcci antropologicamente ispirati/orientati limitandosi tuttavia a semplici questioni di principio, spesso solo teologico (Antropologia teologica), senza riuscire a superare la soglia [2]. La cosa di particolare evidenza in tema di Matrimonio, non meno che di Ordinazioni o Professioni religiose, l dove sono esattamente le persone –ognuna e ciascuna– (con la loro personalit e psiche e sensibilit ed emotivit e biografia) che fanno la differenza! [3]

Significativamente, per fortuna (o provvidenza?), dai tempi di Giovanni Paolo II si iniziato a parlare di Personalismo conciliare e pi recentemente di Personalismo canonico [4], fino a giungere alla constatazione del radicale cambio avvenuto col Vaticano II nel mondo giuridico interno alla Chiesa; un radicale cambio delloggetto fondamentale di cui il Diritto canonico sinteressa: non pi le res divinae in mundo ma i christifideles in Ecclesia. Non pi le cose del mondo (attivit umane comprese) orientate a Dio e al suo Culto, ma le persone della storia alle quali Dio indirizza la sua Parola e la sua opera di salvezza e santificazione. Tutto il resto solo cornice, imballaggio, formattazione dei clusters in cui collocare ci che davvero viene eseguito.

 

Si tratta di un cambio epocale, una vera rivoluzione copernicana, poich il regolamentato dalla Chiesa non sono pi le modalit di gestione e fruizione di ci che influir (poi) sulla salvezza eterna delle (sole) anime, ma le modalit di approccio esistenziale a ci che salva le persone gi a partire dalla storia, senza che il terreno o lultraterreno costituiscano una soluzione di continuit della persona stessa. La cosa di tutta evidenza nel nucleo pi profondo dellattivit ecclesiale: i Sacramenti, che oggi servono per la santificazione dei battezzati, in precedenza servivano per rendere culto a Dio ottenendone –di conseguenza– la salvezza eterna delle anime.

La persona, poi, fondamentale per superare –fenomenologicamente– il riduzionismo scolastico delle (sole) potenze: intelletto e volont sulle quali si costruita per secoli (e sinsiste ancor oggi) la dottrina, scienza e giurisprudenza matrimonialistica canonica e vocazionale in genere.

 

Fuori da questottica necessariamente personalista non possibile, dopo il Concilio Vaticano II, accostare correttamente il Diritto della Chiesa per conseguire la sua reale finalit di supporto e tutela strutturale dellattivit costitutiva della Chiesa: annunciare il Vangelo per introdurre ed accompagnare le persone alla vita eterna.


in C. CALTAGIRONE (cur.), Persone, parole, incontri. Itinerari per una filosofia della persona, Milano-Udine, 2021, 162-165.